“ Definizione della principale casistica medico legale e strategie di intervento “ Empoli 20 ottobre 2014
Dott Franco Alberti
Perfezionato in Medicina Penitenziaria Ist .Med. Leg . La Sapienza Roma
Perfezionato in Infettivologia Penitenziaria Ist Igiene Univ Pisa
Perfezionato Management Servizio Sanitario Penitenziario Ist Igiene Univ La
Sapienza Roma
Medico applicato al PRAP Toscana ( 1995 – 2000 )
Medico componente dell’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria PRAP Toscana
( 2001 – 2008 )
Coordinatore Comitato Tecnico Centro Regionale per la salute in carcere
Regione Toscana ( 2009 – 2011 )
Responsabile Presidio Sanitario Distrettuale Azienda USL 1 Massa Carrara
“ Istituto Penitenziario “ c/o Casa di Reclusione Massa
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“ è quella branca dell’arte sanitaria che si
differenzia per le caratteristiche degli ambienti in
cui viene obbligatoriamente esercitata ,
caratteristiche che determinano influenze
sull’uomo che le subisce e che suscitano in questi
particolari manifestazioni di ordine psicologico ,
organico e reattivo “
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Opera in un contesto diverso dal mondo
di normale routine professionale che
assume i caratteri di un vero e proprio
microcosmo ove interagiscono degli
esseri con tante sofferenze fisiche
frammiste a travagli psichici e sociali
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E’ un medico che deve conoscere
•Il diritto penale e penitenziario
•Infettivologia
•Medicina generale
•Medicina d’urgenza e pronto soccorso
•Psichiatria
•Medicina legale
SPECIALIZZAZIONE ?
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“ Per diventare dei bravi medico legali dovreste lavorare per
un periodo in carcere .
In ambiente penitenziario gli aspetti medico legali li
affrontate giornalmente e sin dal primo momento che avete
accesso in un istituto di pena .
Ogni intervento medico , sia in favore dei detenuti che degli
agenti di polizia penitenziaria , è intriso di spunti medico
legali e ogni decisione che dovete prendere è tutti gli effetti
un provvedimento medico legale “
Chiar.mo Prof. A.Fornari Direttore
Medicina Legale Università di Pavia
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Normative
•DLgs 230 del 99
•DPCM 1 aprile 2008
•Codice deontologico
•Ordinamento penitenziario
•Protocollo d’intesa CCUU Stato Regioni 2008
•Protocollo d’intesa Regione Toscana e PRAP Firenze 2010
•Consiglio d’Europa : raccomandazioni del comitato dei ministri
degli stati membri ( 1998 )
•Consiglio d’Europa (Comitato europeo per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti ) : gli
standard del CPT ( rev 2006 )
•Presidenza del Consiglio dei Ministri , Comitato nazionale di
Bioetica “ La salute dentro le mura “ ( 2013 )
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Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano e le Autonomie locali concernete la definizione
delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza
ed i principi e i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e
l’ordinamento penitenziario e della giustizi minorile in attuazione
dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1
aprile 2008 recante “ Modalità e criteri per il trasferimento al SSN
delle funzioni sanitarie , di rapporti di lavoro , delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di
sanità penitenziaria “
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“ il personale sanitario , ferma restando la propria
autonomia professionale , è tenuto all’osservanza
dell’ordinamento penitenziario , del relativo
regolamento di esecuzione ,del processo minorile ,
delle altre norme vigenti sulla materia nonché sulle
disposizioni impartite dall’Amministrazione
Penitenziaria , dalla Giustizia Minorile e dal
Direttore dell’Istituto in materia di sicurezza ( art 4
comma 3 DLgs 230/99 )
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I servizi di assistenza sanitaria per le persone private della libertà
costituiscono materia di diretta pertinenza al mandato del CPT
Un livello inadeguato di assistenza sanitaria può portare
rapidamente a situazioni di
“ trattamenti inumani e degradanti “
I detenuti hanno diritto allo stesso livello di assistenza medica
delle persone che vivono nelle comunità esterne .
QUESTO PRINCIPIO E’ INSITO NEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELLA PERSONA
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•Accesso a un medico
•Uguaglianza delle cure
•Consenso del paziente e riservatezza
•Assistenza sanitaria preventiva
•Assistenza umana
•Indipendenza professionale
•Competenza professionale
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Libero consenso e rispetto per la riservatezza
sono diritti fondamentali della persona
Sono essenziali nel rapporto medico - paziente
specie in carcere
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•Vanno fornite tutte le informazioni relative alla propria
condizione , lo svolgimento della cura e le medicine
prescritte , accesso alla consultazione della cartella clinica
•Libertà di rifiutare la cura , se capace di discernimento , e
ogni altro intervento medico : La deroga da questo
principio fondamentale è legata a chiare e strettamente
definite circostanze eccezionali che siano applicabili alla
totalità della popolazione
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•Ricerca medica sui detenuti , molto cauti , l consenso
può essere influenzato dalla propria situazione penale
•Sono necessarie delle tutele per assicurarsi che il
consenso si veramente libero e informato
•Comitato etico come per l’esterno
•Sostegno a ricerche che riguardano le patologie della
custodia o l’epidemiologia o latri aspetti specifici della
condizione di detenuto
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•Il segreto professionale deve essere osservato in
carcere allo stesso modo che nella società
•Il medico responsabile della tenuta della cartella
•Tutte le visite del detenuto devono essere condotte
lontano dalle orecchie e , a meno che il medico non lo
richieda , e dagli occhi del personale di custodia
•Le visite mediche devono essere individuali e non di
gruppo
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•Il personale addetto all’assistenza sanitaria in carcere è
potenzialmente un personale a rischio perché il dovere di
cura verso i detenuti malati ( pazienti ) può spesso
entrare in conflitto con considerazioni di organizzazione e
sicurezza carceraria
•Per ovviare il personale sanitario deve essere quanto
più possibile allineato alle condizioni tradizionali di
assistenza sanitaria che vi sono nella società
•Le decisioni cliniche qualunque sia la posizione formale,
devono essere dettate esclusivamente da criteri medici
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•Le risorse disponibili devono essere gestite da una
autorità medica qualificata , non da corpi responsabili
della sicurezza dell’amministrazione
•La qualità e l’efficacia del lavoro medico deve essere
valutata da una a autorità medica qualificata
•Il medico che opera in carcere deve agire come medico
personale del detenuto
•Non deve certificare se sia idoneo o meno a sopportare
la pena
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•Non deve eseguire perquisizioni corporali o esami
richiesti da una autorità , eccetto che nelle emergenze
quando nessun altro possa essere chiamato
•La libertà professionale di un medico penitenziario è
limitata dalla condizione carceraria stessa , il suo
dovere professionale permane anche qualora il
paziente contravvenga alle regole mediche o ricorra a
minacce o violenza
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•I medici e gli infermieri che operano in
carcere dovrebbero essere in possesso di
conoscenze specialistiche particolari
•Può essere giustificato l’introduzione di una
specializzazione professionale riconosciuta
sia per i medici che gli infermieri sulla base di
formazione post laurea o regolare tirocinio
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•Trattamento dati sensibili
•La cartella clinica
•Le certificazioni
•Sciopero della fame
•Simulazione
•Incompatibilità e HIV
•Contenzione
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