OBIETTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE Costruire un sistema di norme organico con il fine di: • Definire con chiarezza chi propone e attua le politiche in materia di Cinema e audiovisivo. • Utilizzare organicamente le risorse. Le norme vigenti in Italia Il settore cinema è regolato da un complesso di leggi, alcune delle quali risalgono al 1965 L'impianto legislativo attuale è confuso, frammentato e privo di una visione generale che indichi il ruolo del cinema nel rappresentare l'identità italiana Le competenze sono attribuite a diversi soggetti, tra cui organismi di diritto privato, ma senza un collegamento effettivo ed efficace, tale da garantire una coerente politica pubblica di settore Attualmente sono competenti in materia: Direzione Generale Cinema del MIBACT, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca Nazionale, Cinecittà Luce, Scuola Nazionale di Cinema, Ministero Sviluppo economico-Comunicazioni, Ministero dell'Interno - Polizia Postale, Ministero degli Affari Regionali, Conferenza Unificata, Ministero economia e finanze, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, SIAE PRINCIPI BASE: 1. Far muovere insieme tutto il comparto del cinema e dell’audiovisivo, senza prediligere un segmento rispetto a un altro. Ogni segmento, anche quello apparentemente meno rilevante, è fondamentale per l’economia generale. 2. L’anima industriale e quella artigianale del cinema devono procedere di pari passo, insieme senza entrare in conflitto l’una con l’altra. PUNTI CENTRALI DEL DISEGNO DI LEGGE n.1835 CENTRO NAZIONALE DEL CINEMA E DELLE ESPRESSIONI AUDIOVISIVE Un organismo con ampia autonomia che unifichi le competenze, raccolga le istanze del settore e proponga le politiche da attuare, con capacità di reazione immediata rispetto alle necessità che di volta in volta si presentano, anche in relazione ai cambiamenti tecnologici, all'evoluzione dei mercati e alle politiche europee Competenze - Articolo 4: - osservare l’evoluzione delle professioni; - contribuire al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali e di facilitarne l’adattamento e l’evoluzione dei mercati e delle tecnologie; - controllare i ricavi operativi sulle opere cinematografiche e audiovisive; - tenere, aggiornare e rendere pubblici i registri del cinema e dell’audiovisivo; - raccogliere, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio cinematografico; - partecipare alla lotta contro la contraffazione e la pirateria; PRELIEVO DI SCOPO: L’AUTOFINANZIAMENTO DEL MONDO DEL CINEMA. Attualmente il cinema è sostenuto dallo Stato tramite il Fus e il tax credit, i cui fondi provengono dalla fiscalità generale. Con il prelievo di scopo si vuole creare un meccanismo di determinazione delle risorse per il cinema e l'audiovisivo attraverso l'assegnazione all’”organismo competente” di una piccola quota degli proventi realizzati da chi ricava utili attraverso la diffusione di cinema e audiovisivo: televisioni, internet, telefonia e sala cinematografica. - Articolo10: “Prelievo di scopo riguardante le proiezioni” - Articolo 11: “Prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi” Ogni diffusore di opere cinematografiche e audiovisive dovrà destinare una piccola quota dei suoi utili a sostegno delle politiche di indirizzo e di sviluppo del settore. TRASPARENZA: Totale trasparenza degli atti che riguardano l’opera cinematografica e audiovisiva, a partire dal contratto del soggettista fino a quello relativo alle eventuali vendite all’estero. - Articolo14: La trasparenza sarà garantita attraverso la costituzione di un REGISTRO DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO presso il Centro. CIRCOLAZIONE DELLE OPERE Articolo 24: Istituzione dell'UFFICIO DI CONCILIAZIONE L’Ufficio di conciliazione si ispira al mediatore del cinema esistente in Francia dal 1982 - e ha lo scopo di vigilare sulla libera circolazione delle opere, risolvendo questioni relative ai rapporti tra distributori, programmatori ed esercenti per riequilibrare eventuali abusi di posizione dominanti. CREARE E FORMARE IL PUBBLICO DI DOMANI Articolo 30: L’educazione all'immagine nel sistema scolastico italiano SANZIONI CHIARE E PROGRESSIVE Articolo 39: “Sanzioni amministrative”. Articolo 40: “Sanzioni penali”. Definire le sanzioni con progressivi livelli di severità, dal richiamo alla sospensione dell'attività.