OBIETTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE
Costruire un sistema di norme organico con il fine di:
• Definire con chiarezza chi propone e attua le
politiche in materia di Cinema e audiovisivo.
• Utilizzare organicamente le risorse.
Le norme vigenti in Italia
Il settore cinema è regolato da un complesso di leggi, alcune
delle quali risalgono al 1965
L'impianto legislativo attuale è confuso, frammentato e privo
di una visione generale che indichi il ruolo del cinema nel
rappresentare l'identità italiana
Le competenze sono attribuite a diversi soggetti, tra cui
organismi di diritto privato, ma senza un collegamento
effettivo ed efficace, tale da garantire una coerente politica
pubblica di settore
Attualmente sono competenti in materia:
Direzione Generale Cinema del MIBACT, Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca
Nazionale, Cinecittà Luce, Scuola Nazionale di Cinema,
Ministero Sviluppo economico-Comunicazioni, Ministero
dell'Interno - Polizia Postale, Ministero degli Affari
Regionali, Conferenza Unificata, Ministero economia e
finanze, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, SIAE
PRINCIPI BASE:
1. Far muovere insieme tutto il comparto del cinema e
dell’audiovisivo, senza prediligere un segmento rispetto a
un altro. Ogni segmento, anche quello apparentemente
meno rilevante, è fondamentale per l’economia
generale.
2. L’anima industriale e quella artigianale del cinema
devono procedere di pari passo, insieme senza entrare in
conflitto l’una con l’altra.
PUNTI CENTRALI DEL DISEGNO DI LEGGE
n.1835
CENTRO NAZIONALE DEL CINEMA E DELLE ESPRESSIONI AUDIOVISIVE
Un organismo con ampia autonomia che unifichi le competenze, raccolga
le istanze del settore e proponga le politiche da attuare, con capacità di reazione
immediata rispetto alle necessità che di volta in volta si presentano, anche in
relazione ai cambiamenti tecnologici, all'evoluzione dei mercati e alle politiche
europee
Competenze - Articolo 4:
- osservare l’evoluzione delle professioni;
- contribuire al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie
delle espressioni audiovisive nazionali e di facilitarne l’adattamento e l’evoluzione
dei mercati e delle tecnologie;
- controllare i ricavi operativi sulle opere cinematografiche e audiovisive;
- tenere, aggiornare e rendere pubblici i registri del cinema e dell’audiovisivo;
- raccogliere, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio cinematografico;
- partecipare alla lotta contro la contraffazione e la pirateria;
PRELIEVO DI SCOPO:
L’AUTOFINANZIAMENTO DEL MONDO DEL CINEMA.
Attualmente il cinema è sostenuto dallo Stato tramite il Fus e il tax credit, i cui fondi
provengono dalla fiscalità generale. Con il prelievo di scopo si vuole creare un
meccanismo di determinazione delle risorse per il cinema e l'audiovisivo attraverso
l'assegnazione all’”organismo competente” di una piccola quota degli proventi
realizzati da chi ricava utili attraverso la diffusione di cinema e audiovisivo: televisioni,
internet, telefonia e sala cinematografica.
- Articolo10: “Prelievo di scopo riguardante le proiezioni”
- Articolo 11: “Prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi
televisivi”
Ogni diffusore di opere cinematografiche e audiovisive dovrà destinare una
piccola quota dei suoi utili a sostegno delle politiche di indirizzo e di sviluppo
del settore.
TRASPARENZA:
Totale trasparenza degli atti che riguardano l’opera
cinematografica e audiovisiva, a partire dal contratto del
soggettista fino a quello relativo alle eventuali vendite
all’estero.
-
Articolo14: La trasparenza sarà garantita attraverso la
costituzione di un REGISTRO DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO
presso il Centro.
CIRCOLAZIONE DELLE OPERE
Articolo 24: Istituzione dell'UFFICIO DI CONCILIAZIONE
L’Ufficio di conciliazione si ispira al mediatore del cinema esistente in Francia dal 1982 - e ha lo scopo di vigilare sulla
libera circolazione delle opere, risolvendo questioni relative ai
rapporti tra distributori, programmatori ed esercenti per
riequilibrare eventuali abusi di posizione dominanti.
CREARE E FORMARE IL PUBBLICO DI DOMANI
Articolo 30: L’educazione all'immagine nel sistema
scolastico italiano
SANZIONI CHIARE E PROGRESSIVE
Articolo 39: “Sanzioni amministrative”.
Articolo 40: “Sanzioni penali”.
Definire le sanzioni con progressivi livelli di severità,
dal richiamo alla sospensione dell'attività.
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Slide - Rosa Maria Di Giorgi