IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
26 giugno 2014
Sara Maffei
Genesi del processo telematico
Il processo telematico nasce dall’esigenza di combinare
Nuove tecnologie
dell’informazione
Organizzazione giudiziaria
Che cos’è il PROCESSO TELEMATICO?
• Il c.d. processo telematico è il processo che si svolge
secondo modalità di redazione e comunicazione degli atti
informatizzate e telematiche.
Si tratta di un progetto informatico promosso dal Ministero della
giustizia che rientra nelle proposte di e government dal momento che
utilizza internet come struttura di base per ridurre al minimo i tempi per
gli adempimenti.
Il Processo Civile Telematico: nozione
Il c.d. processo civile telematico indica:
- la produzione in forma digitale,
- la gestione integrale ed integrata,
- nonché lo scambio degli atti prodotti nell’ambito del
processo civile
dagli attori sociali dello stesso (avvocati, magistrati,
personale amministrativo) secondo le regole di autenticità,
integrità, sicurezza e validazione previste per il documento
informatico
Analisi della normativa ed evoluzione
Il quadro normativo di riferimento appare estremamente frammentato e
fondato su copiosa normativa primaria e regolamentare
- L. n. 59 del 15 marzo 1997
- DPR n. 513 del 10 novembre 1997
- DPR n. 123 del 13 febbraio 2001
- DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005
- D.Lgs n. 82 del 2005
- DL 193 del 2009 (con L. conversione n. 24 del 2010)
- D.M. n. 44 del 22 febbraio 2011 (il 18 luglio 2011 le specifiche
tecniche previste dall’art. 34)
- DL n. 179 del 2012
- L. n. 228 del 2012
- Decreto n. 48 del 2013
-D.L. 90/2014 ( http://www.istitutoproform.org/?p=630 )
Evoluzione normativa: L. n. 59/1997
Il primo passo che ha condotto all’attuale PCT si ravvisa nella L. 15 marzo 1997 n.
59 che:
- ha attribuito ai documenti informatici, agli atti e ai dati della Pubblica
Amministrazione formati su supporti informatici o trasmessi per via telematica,
valore e rilevanza ad ogni effetto di legge.
- ha previsto l’emanazione di appositi regolamenti di delegificazione in merito
ai criteri di applicazione dei principi espressi.
Tra questi: DPR 513/1997, poi sostituito dal DPR 445/2000, a sua volta sostituito dal
DLgs 82/2005 c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”.
Pertanto tutti i rinvii che il DPR 123/01 compie alle disposizioni del DPR 513/1997
devono intendersi operati al “Codice dell’amministrazione digitale”.
L. 15 marzo 1997 n. 59, art. 15, 2
 2. "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le
modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per
la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni".
Evoluzione normativa: DPR 513/1997
Lo step successivo si è avuto con l’adozione del “Regolamento
contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e
la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici
a norma dell'articolo 15, 2, della l. 59/1997” cioè il DPR n. 513 del
10 novembre 1997 che:
- - definisce il documento informatico
- - introduce la firma digitale (infra)
La firma digitale apposta su un documento informatico conferisce allo stesso
l’efficacia di una scrittura privata ex art. 2702 c.c.
Il documento informatico
Il documento informatico è “la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”
sottoscritta mediante sistemi di firma propri dell’atto
digitale.
Gli atti del processo possono assumere la forma del
documento informatico ex art. 1 DPR 123/01 ora art. 11
DM 44/11
La definizione di documento informatico è data dall’art. 1
lett. p del D.Lgs 82/05 (Codice dell’amministrazione
digitale)
Evoluzione normativa: DPR 123/01
Il DPR n. 123 del 13 febbraio 2001 “Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti” è il
primo intervento normativo che detta una disciplina
organica volta a consentire che tutti gli atti processuali
che richiedono forma scritta vengano formati,
comunicati, notificati o conservati mediante documenti
informatici e con modalità telematiche. Le norme
processuali non vengono incise da questo intervento, si tratta
di una disciplina organica che però rimane esterna al c.p.c.
Evoluzione normativa
 Per introdurre nel codice di rito il contenuto di
alcune disposizioni del DPR 123/2001 si sono
dovuti attendere interventi legislativi frammentati
che hanno riprodotto gran parte della disciplina di
cui al DPR 123/2001 appunto.
Evoluzione normativa
Tra i più rilevanti interventi legislativi frammentati, non sempre direttamente
indirizzati al PCT, che hanno seguito il DPR 123/2001:
- il codice dell’amministrazione digitale (dlgs 7 marzo 2005 n. 82) che, tra
l’altro, ha definito le nozioni di


firma elettronica
semplice
firma elettronica
qualificata
(così anche la firma digitale)
- il DL 29 dicembre 2009 n. 193 coordinato con la legge di conversione
n. 24 del 22 febbraio 2010 che ha introdotto l’art. 149 bis nel codice di
rito norma che consente la notifica a mezzo posta elettronica
Art. 149 bis c.p.c.
Notificazione a mezzo posta elettronica "Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la
notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di
copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. (2)
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione
contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate,
con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla
normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal
quinto comma".
Evoluzione normativa: DM 44/2011
Il vero cammino normativo è proseguito (10 anni dopo!) con il D.M. n. 44
del 21 febbraio 2011 noto come “Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n.
82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”
Tale intervento legislativo (infra) ha delineato un sistema informatico per il
processo civile telematico capace, tra l’altro, di:
- Far interfacciare il soggetto abilitato esterno direttamente col Dominio
Giustizia attraverso il punto d’accesso;
- Consentire allo stesso trasmissioni telematiche tramite il Gestore di PEC;;
-
Evoluzione normativa: specifiche tecniche del 18 luglio 2011
Il passo successivo risale al 18 luglio 2011.
Si tratta delle “Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, del regolamento
concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo
4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010”.
All’intervento de quo si devono:







Definizione del portale dei servizi telematici
Definizione del procedimento d’identificazione informatica
Definizione del registro generale degli indirizzi elettronici e sue modalità di alimentazione
Ri- definizione del fascicolo informatico
Definizione del procedimento per trasmettere atti e documenti informatici
Intervento sulle notificazioni per via telematica
Intervento sulla richiesta delle copie di atti e documenti
Focus: il fascicolo informatico
Il fascicolo informatico viene formato dalla cancelleria cui sono
pervenuti tutti i documenti informatici (atti delle parti,
documenti, verbali di udienza..) inerenti alla controversia.
Ai sensi dell’art. 9 del DM 44/11 il fascicolo informatico
sostituisce a tutti gli effetti il fascicolo cartaceo e la
cancelleria non è più tenuta a stampare gli atti e i documenti
pervenuti nel corso del processo.
Il vero vantaggio è che la consultazione del fascicolo informatico
può avvenire non solo in cancelleria, grazie al terminale, ma
anche per via telematica dallo studio dell’Avvocato.
Evoluzione normativa: D.L 179/2012 e L. 228/12
Ulteriori interventi
normativi
D. L.
179/2012
che agli artt. dal 16 al 18
si occupa della
giustizia digitale
L. 228/12
Rende attuale la
possibilità per gli Avvocati di
notificare gli atti tramite
PEC
Prevede l’obbligo, a far data dal 30 giugno 2014, del deposito in via telematica degli atti
processuali nei procedimenti civili
Evoluzione normativa: D.L. 90/2014
 Il decreto, pubblicato in G.U. il 24 giugno 2014, prevede che la obbligatorietà del
deposito degli atti endo-processuali nel processo di cognizione e di esecuzione
valga per le cause instaurate dal 30 giugno 2014, con notifica della citazione o
deposito del ricorso.
 Per i procedimenti iniziati prima, il passaggio all’obbligatorietà scatterà dal 31
dicembre prossimo.
 Nei sei mesi (giugno-dicembre 2014) però sarà possibile effettuare i depositi in via
facoltativa in tutti gli uffici a questo attrezzati o anche in via obbligatoria nei tribunali che
dovessero garantire la funzionalità telematica dei servizi di comunicazione accertata con
decreti del Ministro della Giustizia, sentiti l’Avvocatura dello Stato, il CNF e i Consigli
dell’Ordine degli avvocati.
 Sono altresì previste modifiche alle norme in materia di notificazioni tramite Pec, di tempi
dei depositi con modalità telematiche, previsti poteri di autentica dei difensori e degli
ausiliari del giudice, l’istituzione del domicilio digitale (infra).
Cosa si può fare col PCT
Consultare su internet i propri fascicoli come depositati nelle cancellerie
Redigere e firmare atti di parte
Depositare gli atti di parte
Effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC
Ricevere le comunicazioni dell’Ufficio Giudiziario
Richiedere il rilascio di copie di atti
Pagare telematicamente le spese di giustizia
Cosa serve per utilizzare il processo telematico?
- Computer
- Collegamento internet
- Browser internet
- Software antivirus
- Firma digitale
- PEC (Posta Elettronica Certificata)
- PDA (Punto Di Accesso al sistema giustizia)
I vantaggi del PCT
 Le comunicazioni telematiche costituiscono il vero valore
aggiunto per l’utenza consentendo davvero sgravi per tutti
gli operatori giuridici.
 Riduzione costi e tempi per tutti i soggetti processuali a
vantaggio dell’economia processuale e dell’ottimale gestione
delle risorse.
 Costante reperibilità e fruibilità delle informazioni
prodotte.
 Possibilità di creare e quindi consultare banche dati capaci
di rendere immediatamente conoscibili ad es. gli
orientamenti assunti dai vari uffici.
Art. 4 DPR 123/01
Di centrale importanza, soprattutto grazie alla possibilità di
compiere tutti gli atti e i provvedimenti del processo a
mezzo di documenti informatici purché sugli stessi sia
apposta una firma digitale (art. 4,1 DPR 123/01) è
proprio la nozione di c.d. “firma digitale”
La firma elettronica
 La firma elettronica, di cui quella digitale rappresenta una species,
individua un insieme di strumenti informatici, diversi tra loro, che
consentono di associare un soggetto al contenuto di un
documento informatico.
 Il legislatore non è mai intervenuto sulla tecnica che viene
utilizzata per associare il documento informatico al soggetto
(l’unica eccezione è costituita dalla firma digitale, la cui creazione
è disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale), pertanto
alla categoria della firma elettronica possono essere ricondotti
strumenti anche molto diversi tra loro (le chiavi di criptazione, i
sistemi di identificazione/autenticazione basati su user name e
password..)
Focus: chiavi di criptazione, user name e password
 Le chiavi di criptazione sono algoritmi o codici che,
applicati ad un documento informatico, consentono di
renderne il testo non comprensibile (nel senso che diviene
un insieme di numeri e lettere privi di significato) a coloro i
quali non sono in possesso della chiave di decriptazione,
ovverosia il codice che, una volta inserito con riferimento al
testo criptato, lo rende comprensibile.
 I sistemi di identificazione mediante user name o
password consentono di accedere ad un’area riservata
previo inserimento di due distinti codici tra loro associati
I documenti firmati elettronicamente
 Si possono definire documenti firmati elettronicamente
tutti quei documenti informatici che possono essere
associati, con diversi gradi di certezza e di immediatezza, ad
un determinato soggetto.
Si pensi alla diversa affidabilità di una e-mail e di un documento con una firma
basata su un sistema di chiavi di criptazione asimmetriche.
La e-mail che è sicuramente un documento firmato elettronicamente dal momento
che può essere formato ed inviato solo da una casella di posta elettronica per
accedere alla quale è necessario autenticarsi.
Si è dinanzi ad un’associazione debole giacché lo user name e la password sono stati
creati dal soggetto e potrebbero essere scoperti, inoltre la casella di posta
elettronica potrebbe essere “crakkata” (violata).
La firma elettronica
 La disciplina della firma elettronica è prevista dal Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) che distingue:
Firma elettronica semplice o
leggera (art. 1, lett. q)
Firma elettronica
qualificata o forte
(art. 1, lett. r)
Tra cui la firma digitale (art. 1,
lett. s)
La firma elettronica: semplice o qualificata
Attualmente l’unica tipologia di firma elettronica
qualificata conosciuta è la firma digitale sicché i due
concetti finiscono per sovrapporsi.
Conseguentemente tutto ciò che non è firma elettronica
qualificata, e quindi firma digitale, è un meccanismo
ascrivibile alla categoria della firma elettronica semplice.
Le modalità di formazione della firma digitale
 Il meccanismo di formazione si fonda su un sistema di
chiavi (algoritmi o codici) asimmetriche:
 - una chiave privata conosciuta, nota esclusivamente al
soggetto cui il meccanismo di firma si riferisce
 - una chiave pubblica, a disposizione di coloro i quali
devono decriptare il messaggio criptato con la chiave privata
Per ogni chiave privata esiste solo una chiave pubblica, in questo modo è fortemente garantita
la paternità del documento cui la firma digitale è apposta.
Dotarsi della firma digitale
 Il soggetto che intenda dotarsi di una firma digitale deve
rivolgersi ad uno dei certificatori qualificati (ai sensi
dell’art. 27 D.Lgs. 82/2005) ed inoltrare la richiesta per la
generazione di una coppia di chiavi (artt. 24 e 35 Codice
dell’amministrazione digitale).
 Il certificatore poi procederà alla verifica del fatto che al
richiedente, titolare di una chiave privata che rimane segreta,
corrisponde una chiave pubblica e certifica il legame
univoco tra chiave pubblica e identità del soggetto
titolare della chiave privata.
Il valore della firma digitale
 Da tale procedura di formazione della firma digitale discende
l’affidabilità della stessa, consacrata dall’art. 21, 2 codice
dell’amministrazione digitale ai sensi del quale “il
documento informatico sottoscritto con firma digitale o un
altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista
dall’art. 2702 del codice civile” ed aggiungendo che “l’utilizzo
del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare,
salvo che sia data prova contraria”.
 Ai sensi dell’art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso
della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da chi l’ha sottoscritta.
Il valore della firma digitale
Ciò significa che l’apposizione di firma digitale conferisce al
documento informatico il valore di scrittura privata.
 La parte nei cui confronti viene prodotto il documento informatico su cui è stata
apposta firma digitale può disconoscerne la paternità facendo così sorgere l’onere per
la controparte, eventualmente, di proporre istanza per la sua verificazione (art. 216
c.p.c.)
 Nel procedimento di verificazione si dovrà valutare la corrispondenza tra la chiave
privata utilizzata per apporre la firma digitale e la chiave pubblica che il Certificatore
attesta corrispondere al soggetto cui si vuole ascrivere la paternità del documento
informatico.
 Laddove la firma digitale sia stata verificata per quella parte l’unica possibilità che
residua è quella di proporre querela di falso per cercare di dimostrare che la chiave
privata è stata utilizzata da altri a sua insaputa che se ne sono impossessati (ex art.
2702 c.c. e 221 c.p.c.)
Il valore del documento informatico con firma elettronica
semplice
 Il documento informatico cui sia apposta firma elettronica
semplice “sul piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive in
qualità e sicurezza” (art. 21, 1 Codice dell’amministrazione
digitale)
 Differenza tra firma elettronica semplice e digitale:
solo il documento informatico con apposta la firma digitale
vincola il giudice ad ascriverne la paternità al soggetto
contro il quale il documento è prodotto.
Focus: il valore dell’e-mail
Nella prassi avviene comunemente che numerose transazioni commerciali e comunicazioni si
svolgano tramite e-mail (un mezzo di natura informatica rispetto al quale non vi sono garanzie
circa la provenienza della e-mail stessa); tale corrispondenza e-mail viene poi prodotta (ad oggi
tramite documenti cartacei) nel processo.
Che disciplina si applica alla e-mail?
Non l’art. 2702 c.c. perché non vi è la tipologia di sottoscrizione richiesta.
L’art. 2712 c.c. (“Riproduzioni meccaniche”) per cui formerebbe piena prova dei fatti che riproduce
finché la parte contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti stessi.
Si considera la e-mail come documento informatico con firma elettronica semplice, pertanto
liberamente valutabile dal giudice ex art. 21 c.a.d.
Firma digitale e PCT
Ciò chiarito giova comunque precisare che in seno al PCT l’uso della firma
digitale non è sempre necessario:
 L’art. 4, 3 DPR 123/01 prevede che laddove l’apposizione della firma
digitale non è obbligatoria la stessa può esser sostituita dall’indicazione del
nome del soggetto procedente (es. per le comunicazioni provenienti dalla
cancelleria)
 L’art. 10 DPR 123/01 con riferimento alla procura alle liti prevedeva che
quando la stessa è conferita da un soggetto non dotato di firma digitale
ciò non osta la costituzione telematica del difensore. In pratica, sebbene il
cliente rilasci la procura in forma cartacea, il difensore trasmetterà alla
cancelleria un documento informatico contenente copia informatica
(scansione) della procura del cliente, asseverata come conforme e firmata
dall’Avvocato con la sua firma digitale. Ciò è stato consacrato dall’art. 83
c.p.c. novellato dalla L. 69/09.
La firma digitale nel c.p.c.
L’uso della firma digitale nel PCT è stato consacrato nella disciplina
processuale: nuovi artt. 83, 136, 137 e 149 bis c.p.c.
L’art. 45, 9 L. 69/09 che ha innovato l’art. 83 del codice di rito che
attualmente al 3° comma prevede che “se la procura alle liti è stata
conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce
attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Se la parte conferente è munita di firma digitale la procura viene
redatta direttamente in documento informatico e sottoscritta con
firma digitale, dopo ciò l’Avvocato la trasmette all’interno della
busta telematica sottoscritta con la sua firma digitale.
I sistemi del processo telematico: S.I.C.I.
 La struttura delineata dal DPR 123/01 era il S.I.C.I. (art.
3) cioè il sistema comprendente tutte le risorse hardware e
software mediante cui l’amministrazione della giustizia
poteva occuparsi in via informatica di ogni attività del
processo civile.
Il soggetto abilitato esterno poteva interagire con magistrati
e cancellieri tramite il punto d’accesso il cui interlocutore
era il gestore centrale; quest’ultimo smistava le richieste
ai vari gestori locali.
Il sistema conseguente al DM 44/2011
Il sistema previsto dal DPR 123/01 è stato innovato dal DM 44/11
con lo scopo di:
- Consentire la trasmissione tramite PEC da e per il Dominio
Giustizia (definito dall’art. 3 lett. e del DPR 123/01)
- Abolire il gestore centrale così da mettere direttamente in contatto il
gestore PEC con i sistemi interni al dominio, ad es. l’ufficio
giudiziario.
- Creare il Portale dei Servizi Telematici per consentire l’accesso ai
privati alle funzioni di consultazioni di atti e documenti
- Passare dalla PECPCT alla PEC (secondo il dettato dell’art. 4, 2 del
DL 193/09 convertito nella L. 24/10)
Confronto PECPCT-PEC
PECPTC
PEC
•Accessibile solo previa identificazione a
mezzo CNS e firma digitale
•Consultabile solo all’interno del dominio
giustizia
•Rilasciata dal gestore del PDA dopo severi
controlli circa requisiti ed identità
•Non era neppure ipotizzabile una
responsabilità del professionista quanto a
problemi di funzionamento
•Non poteva essere oggetto di spam o di
virus
•Il titolare deve conservare “con ogni mezzo
idoneo” le ricevute di avvenuta consegna dei
messaggi trasmessi al Dominio giustizia
•Viene rilasciata da un gestore privato
•La manutenzione spetta al titolare che
risponde di manlfunzionamenti
•Può ricevere virus
•Non più una posta elettronica certificata
specifica ma standard
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