I permessi previsti dalla Legge
104/1992 e dalla Legge 53/2000
INCA CGIL Milano
A cura di Metello Cavallo e di Simone Lauria
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Caratteri generali
La legge 104 del 1992 disciplina
agevolazioni rivolte sia ai lavoratori
portatori di handicap che a quei lavoratori
che abbiano un figlio o parente disabile.
Il concetto di handicap previsto da questa
norma è caratterizzato dalla gravità così
come
riconosciuta
dalle
apposite
commissioni ASL. Tale criterio, fondato su
parametri diversi rispetto all’inabilità, non
coincide necessariamente con una
disabilità riconosciuta anche al 100%.
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La certificazione
Condizione indispensabile per accedere al diritto alle agevolazioni, è il
possesso da parte del soggetto disabile da assistere oppure che lavora,
della certificazione di grave handicap.
La situazione di gravità e' accertata dalla ASL territorialmente competente; dal
1 gennaio l’istanza va presentata telematicamente all’Inps.
E’ possibile il rilascio da parte del medico specialista nella patologia denunciata
in servizio presso l’ASL di una certificazione provvisoria (fatta eccezione per
le patologie oncologiche). Non è più previsto per la certificazione provvisoria
il termine di validità di 6 mesi: essa è valida fino all’accertamento sanitario
(circolare INPS 53/2008).
La certificazione provvisoria si può utilizzare solo dopo i 90 giorni dalla
presentazione della domanda all’ASL, anche in questo caso con
l’esclusione dei malati oncologici.
Cosa si intende per handicap grave? “Qualora la minorazione, singola o
plurima , abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/92)
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La certificazione. Casi particolari
Per i portatori di trisomia 21, meglio conosciuta come
sindrome di Down, il riconoscimento di gravità può
essere effettuato sia dalla Commissione ASL che
semplicemente dal medico di famiglia. Pertanto è
sufficiente per questi soggetti presentare a corredo
della pratica la semplice certificazione prodotta dai
medici di base degli interessati.
Per le patologie oncologiche, ai sensi della legge
80/2006, l’accertamento deve essere effettuato
entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato.
I grandi invalidi di guerra sono di per sè considerate
persone handicappate in situazione grave.
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La domanda per ottenere i permessi
Una volta ottenuta la certificazione sanitaria, la domanda per ottenere i benefici va
di norma presentata all'INPS ed al datore di lavoro ed i moduli variano in base
alla tipologia di assistenza. A seguito della circolare INPS 53/2008 non è più
necessario il rinnovo annuale all’INPS della domanda e dei permessi e congedi
ai sensi della legge 104 (salvo in caso di revisione sanitaria, per la quale è
necessaria una nuova domanda).
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Permessi per genitori di bambino di età
inferiore a 3 anni
I genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, di
bambino portatore di handicap in situazione di gravità hanno
diritto
al
prolungamento
del periodo di astensione facoltativa dal lavoro fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, con diritto
all'indennità al 30% ovvero, in alternativa, a due ore (un’ora
se il contratto prevede un orario inferiore alle sei
giornaliere) di permesso giornaliero retribuito, sempre fino
al compimento del terzo anno di età del bambino stesso.
E’ possibile utilizzare i permessi anche se il bambino, di età inferiore
ai tre anni, è ricoverato a tempo pieno, purchè risulti
documentato dalla struttura di ricovero il bisogno di assistenza
da parte di un genitore.
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Permessi per genitori di bambino di età
inferiore a 3 anni
La
domanda
va
presentata,
su
modello
Hand1/genitori, sia al datore di lavoro che all'INPS
competente. Alla domanda è necessario allegare la
documentazione rilasciata dall'ASL, oppure, in via
provvisoria, la certificazione rilasciata da un
medico specialista nella patologia denunciata, in
servizio presso l'ASL che assiste il minore.
La legge 53/2000 ha stabilito che per i periodi di
congedo parentale successivi ai 6 mesi entro i tre
anni del bambino, nonchè per quelli tra i tre e gli otto
anni del bambino , l’indennità al 30% è dovuta solo
se il reddito individuale del richiedente è inferiore a
2,5 volte l’importo del trattamento minimo di
pensione (per il 2010, Euro 14.981,52).
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Permessi per assistere parenti o affini
Ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, per un figlio di
età superiore ai tre anni o per assistere parenti o affini entro il
terzo grado, portatori di handicap in situazione di gravità
accertata, i lavoratori hanno diritto a 3 giorni di permesso
mensili retribuiti (frazionabili in 6 mezze giornate, o in permessi
orari non superiori alle 18 ore mensili con orario normale di
lavoro settimanale pari a 36 ore e articolato su sei giorni
lavorativi; diversamente, per un lavoratore, ad esempio, con
orario di lavoro settimanale pari a 40, articolato su cinque giorni,
potrà beneficiare di 24 ore di permesso).
Nel caso di part-time orizzontale, il lavoratore potrà comunque
beneficiare dei 3 giorni di permesso mensili; solo nel caso di
part-time verticale, il numero dei giorni andrà ridimensionato
proporzionalmente.
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Permessi per assistere parenti o affini
Per fruire dei permessi, il lavoratore richiedente deve inoltrare
domanda all’Inps, allegando la certificazione sanitaria. L’Inps
verificherà la presenza di tutti i requisiti richiesti per la fruizione
dei permessi e invierà al lavoratore e al datore di lavoro il
provvedimento di concessione o di diniego dei permessi.
Il lavoratore comunicherà al proprio datore di lavoro con quali
modalità intende beneficiare dei permessi (circolare INPS
53/2008).
Occorre ricordare che non è l’Inps che concede I permessi ma è il
datore di lavoro; l’Inps autorizza il datore di lavoro alla
concessione dei permessi.
La fruizione di tali permessi è un diritto esigibile, la cui modalità di
fruizione deve essere concordata con il datore di lavoro, ma che
in nessun caso può essere negata al lavoratore (in precedenza,
la modalità di fruizione era comunicata all’Inps e non al datore di
lavoro!).
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Permessi per assistere parenti o affini
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I giorni di permesso possono essere riconosciuti al lavoratore, familiare
del lavoratore handicappato, anche se quest’ultimo già fruisce dei
permessi per se stesso, purchè vi sia un’effettiva necessità di
assistenza (valutazione che deve essere effettuata dall’Inps) e purchè i
giorni di permesso dei due soggetti lavoratori siano fruiti nella stessa
giornata.
Inoltre, il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un
parente o affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (art. 33, comma 5,
legge 104/92).
Una recente sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione
(sentenza 7945/2008) ha però stabilito che tale diritto non si configura
come assoluto e illimitato, potendo essere esercitato allorquando non
finisca per ledere le esigenze produttive o organizzative del datore di
lavoro (su cui incombe l’onere della prova).
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Permessi per assistere parenti o affini.
Il programma di assistenza
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L’Inps con circolare 90/2007 ha precisato, ispirandosi a un consolidato
orientamento giurisprudenziale e ridefinendo il concetto di esclusività
dell’assistenza, che la persona disabile può liberamente effettuare la
scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare
assistenza, divenendo irrilevante la presenza nel nucleo familiare di
soggetti non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario.
Inoltre, è stato rivisto anche il concetto di continuità dell’assistenza: i
benefici dei permessi vanno riconosciuti anche a quei lavoratori che,
pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede il
disabile, offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata.
A tal fine, il lavoratore richiedente dovrà produrre un Programma di
assistenza, sulla cui congruità si esprimeva, sino all’emanazione della
circolare Inps 53/2008, il Centro medico legale dell’Inps.
L’Inps infatti, con suddetta circolare, indica nel datore di lavoro il
responsabile della verifica dei requisiti di sistematicità e di adeguatezza
dell’assistenza; pertanto il Programma di assistenza deve essere
presentato al datore di lavoro.
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Permessi per lavoratori portatori di
handicap
Il lavoratore subordinato portatore di handicap grave può usufruire di tre
giorni di permesso mensili, o, in alternativa, di due ore al giorno
retribuite.
In linea generale il tipo di permesso richiesto (a giorni o ad ore) può essere
modificato da un mese all’altro. Per quel che riguarda, invece, le
variazioni nel corso del mese, queste possono essere consentite
eccezionalmente se sopraggiungono esigenze improvvise e no
prevedibili all’atto della richiesta di permessi (circolare INPS 133/200).
In caso di part-time orizzontale, il lavoratore non effettuando un numero di
ore pari o superiore a sei per contrazione dell’orario, ha diritto ad un
numero di permessi orari complessivi dato dal prodotto di un’ora per il
numero dei giorni lavorativi.
In caso di part-time verticale, il numero totale di ore usufruibili nel mese è
determinato dal prodotto dei giorni lavorativi previsti dal contratto a
tempo parziale per due.
Anche nel caso in cui il lavoratore optasse per i 3 giorni, l’effettivo numero
dei giorni spettanti andrebbe riproporzionato, ma solo per il part-time
verticale!
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Permessi per lavoratori portatori di
handicap
L'indennità è equivalente all'importo seguente: a) per le due ore di
permesso giornaliere è uguale a quello dei permessi orari per
allattamento e cioè un'indennità pari all'intero ammontare della
retribuzione relativa alla durata del permesso stesso; b) per i tre
giorni di permesso mensili è uguale alla retribuzione intera
ragguagliata alla paga globale giornaliera.
E’ possibile, secondo quanto stabilito dall’INPS con la circolare
53/2008 che ha recepito un parere ministeriale, per il lavoratore
disabile cumulare, nello stesso mese, i permessi per se stesso e
quelli per assistere un familiare disabile (possibilità, sino ad ora
negata dall’INPS ma accordata nel settore pubblico!)
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Congedo straordinario retribuito
La legge 388/2000, art. 80, comma 2, e l'articolo 4 della legge 53/200,
prevedono che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o
delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di
gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,
commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza
del figlio, non ricoverati a tempo pieno in strutture specializzate,
hanno diritto, a decorrere dal 1.1.2001, a fruire del congedo
retribuito della durata massima di due anni, entro sessanta giorni
dalla richiesta.
Con sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 158/2007) il quadro
normativo appare modificato, in quanto anche il coniuge convivente
con soggetto portatore di handicap grave ha possibilità di fruire di
tale congedo.
Infine, con sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 19/2009) tale
possibilità è estesa anche ai figli per i genitori conviventi e con
stessa residenza.
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Congedo straordinario retribuito
La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva,
nell’arco della vita lavorativa, di due anni, che costituiscono
anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni
persona handicappata. Il congedo può essere frazionato.
Non è più vietato cumulare nello stesso mese (ma in giorni diversi) per
uno stesso soggetto disabile i benefici derivanti dal congedo
straordinario e quelli derivanti dai permessi ex art. 33, legge 104/92.
L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione
percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che
precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità,
altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.),
sempreché la stessa, rapportata ad un anno sia inferiore o pari al
limite per l'anno 2010 di 43.579,06 Euro.
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Congedo straordinario retribuito
La domanda -da avanzare secondo i mod. hand 4 congedi straordinari genitori e mod. hand 5 congedi straordinari fratelli, va prodotta all’INPS in
due copie, una delle quali deve essere restituita a
vista (a stretto giro di posta, se pervenuta con tale
mezzo), all’interessato con l’attestazione da parte
dell’INPS della ricezione, per la consegna al
datore di lavoro, che è conseguentemente
autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad
erogare la prestazione, dopo aver verificato le
condizioni di erogazione sulla base della
documentazione presentata.
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