Le risorse finanziarie delle Province per il 2013:
Le entrate tributarie, le manovre sulle risorse
del fondo sperimentale di riequilibrio, gli effetti
Sugli equilibri finanziari 2013.
Federalismo Provinciale/1
 Il Capo II del d.lgs 68/2011 dispone la soppressione dei
trasferimenti alle Province aventi carattere di Generalità e
di Permanenza nonché dell’ Addizionale per i consumi di
Energia Elettrica.
 Tali fonti vengono sostituite dalla compartecipazione
provinciale all’IRPEF, in parte assegnata in forma
diretta, in parte come quota del Fondo sperimentale di
riequilibrio, strumento di passaggio verso il Fondo
perequativo (art.18).
Federalismo Provinciale/2
 La durata del Fondo sperimentale di riequilibrio è biennale e le modalità di
riparto delle entrate saranno definite coerentemente alla definizione dei fabbisogni
standard che sono i riferimenti a cui rapportare progressivamente il finanziamento
integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle
prestazioni degli enti locali con l’obiettivo di valorizzarne l’efficienza e l’efficacia,
nella prospettiva del superamento del criterio della spesa storica
 Il fondo cesserà, comunque, a decorrere dalla data di attivazione del Fondo
perequativo che si articolerà in due componenti, una dedicata alle funzioni
fondamentali, l’altra a quelle non fondamentali.
 Le due quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della
loro dinamica.
 Per quanto attiene alla perequazione delle funzioni non fondamentali, vige il
criterio, secondo il quale la perequazione delle capacità fiscali non deve
alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per
abitante.
Federalismo Provinciale/3
 A partire dal 2013 anche i trasferimenti regionali verranno eliminati (art. 19).
 La compensazione avverrà tramite la compartecipazione provinciale alla tassa
automobilistica.
 Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente ad assicurare lo
stesso flusso di gettito, vi sarà la necessaria compartecipazione ad un
ulteriore tributo.
 Per assicurare una sostituzione territorialmente equilibrata delle fonti
di entrata ogni Regione , comunque, istituirà un fondo sperimentale di
riequilibrio della durata di tre anni, alimentato da una quota non
superiore al 30% del gettito della compartecipazione alla tassa
automobilistica spettante alla Regione.
Fondo sperimentale di riequilibrio
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO gennaio 2012
1.039.917.823,00.
(di cui 226.651.839 da trasferimenti e 813.265.984,00 dalla soppressa APCEE)
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO luglio 2012
539.917.823,00
Fondo sperimentale di riequilibrio
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
2013
-160.082.177,00
Le manovre sul Fondo sperimentale
di riequilibrio
 La legge di stabilità 2013 ridefinisce in aumento i tagli
già operati dal decreto spending review (n.95/2012)
 Le riduzioni previste per il Fondo sperimentale di
riequilibrio sono pari a € 1200 mln per il 2013 ed il 2014
che diventano € 1250 mln dal 2015
 Detti tagli si sommano ai 915 mln già operati
sull’esercizio 2012 dal DL 78/2010 e dalla legge di
stabilità 2012.
LA MANOVRA COMPLESSIVA
MANOVRE PATTO
RIDUZIONE RISORSE
ANNO
2009
2010
2011
2012
2013
TOTALE TAGLI
TAGLI OPERATI
-300.000
-1.115.000
-700.000
-2.115.000
ANNO
2009
2010
2011
2012
2013
TOTALE
saldo
obiettivo MANOVRA
-500
-66
432
35
101
522
487
626
104
1.124
MANOVRA COMPLESSIVA 2010 - 2013
RIDUZIONE RISORSE
MANOVRE PATTO
SCONTO PATTO DL/78 2010
TOTALE MANOVRA SU PROVINCE
-2.115.000
-1.124.400
500.000
-2.739.400
ANALISI ENTRATE CORRENTI 2010 - 2012
IMPOSTE
827.762.454
1.111.448.626
1.984.415.975
254.168.955
368.081.535
858.038.070
1.196.993.804
2.357.386.772
258.708.792
346.857.084
19.926.427
4.565.803.972
22.572.635
5.040.557.157
VAR%
2012
2010/2012
-89,29
88.663.404
19,24
1.325.272.037
24,29
2.466.492.298
281.576.165
0
109.248.815
65.720.112
4.336.972.832
-5,01
0
69.384.269
85.863.239
155.247.508
VAR%
2010/2012
639,25
65,37
366,52
2010
APCEE
IPT
RCAUTO
TRIBUTO AMBIENTALE
COMP. IRPEF
COMPARTECIPAZIONE BOLLO AUTO
ALTRE IMPOSTE
TOTALE IMPOSTE
2011
TASSE
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
ALTRE TASSE
TOTALE TASSE
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE
0
10.983.666
90.170.674
101.154.340
4.666.958.312
5.195.804.665
241.600.716
81.197.142
149.111.637
471.909.495
4.808.882.327
3,04
ANALISI ENTRATE CORRENTI 2010 - 2012
TRASFERIMENTI CORRENTI
TRASFERIMENTI STATO
TRASFERIMENTI REGIONE
ALTRI TRASFERIMENTI
1.135.232.671
2.827.297.894
160.386.957
TOTALE TRASFERIMENTI
4.122.917.522
832.181.584
2.949.002.922
156.497.524
3.937.682.030
677.012.443
2.404.309.696
141.928.144
3.223.250.284
675.020.617
641.794.372
692.142.966
9.464.896.451
9.775.281.067
17.122.349
VAR
2010/2012
TOTALE ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI
-899.667.238
VAR
2010/2012
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
VAR
2010/2012
-458.220.228
-422.988.197
-18.458.813
8.724.275.577
-740.620.874
ANALISI ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2010
ALIENAZIONI
TRASF. IN CONTO CAPITALE STATO
TRASF. IN CONTO CAPITALE REGIONE
ALTRI TRASF. IN CONTO CAPITALE
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
RISCOSSIONE DI CREDITI
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
111.483.719
269.061.904
940.491.694
201.653.748
1.522.691.064
449.920.591
1.972.611.655
VAR
2011
123.056.294
307.095.799
754.947.693
183.232.637
1.368.332.423
255.928.776
1.624.261.198
2012
232.506.375
175.742.890
748.440.853
148.190.602
1.304.880.720
210.380.113
1.515.260.833
DEBITO
DEBITO
2010
2011
2012
580.317.421
585.041.183
469.648.962
ANTICIPAZIONE DI CASSA
2010
ANTICIPAZIONE DI CASSA
21.595.944
2011
63.266.404
2012
75.803.482
2010/2012
121.022.656
-93.319.014
-192.050.840
-53.463.146
-217.810.344
-239.540.478
-457.350.822
VAR
2010/2012
-110.668.459
VAR
2010/2012
54.207.538
Le Entrate Tributarie delle Province
Il quadro normativo individua fonti di finanziamento poco articolate
e limitate al trasporto su gomma:
 Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, con aliquota pari al 12,5% (con possibilità di
aumento o diminuzione del 3,5 %). L’accertamento di eventuali violazione
spettano alle amministrazioni provinciali. E’ data inoltre, alle Province la facoltà
di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia delle Entrate per
l’espletamento, totale o anche parziale, delle attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dell’imposta, (art. 17, commi 1, 2, 3).
 Imposta provinciale di trascrizione (IPT), a tariffa proporzionale in
base ai kw dal 2011; l’imposta può essere oggetto di riordino (art.17, commi 6 e 7).
Alle Province spettano, inoltre, gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla
legislazione vigente (art.20) e tra questi spicca il Tributo per l’esercizio delle
funzioni ambientali (TEFA), che si configura come addizionale su tassa/tariffa
rifiuti comunale.
L’autonomia impositiva
 Nel 2013 le leve fiscali delle Province potranno essere
attivate su:
1. IPT (max 30% rispetto a tariffa base)
2. RCauto (+/- 3,5 punti rispetto alla tariffa del 12,5%)
3. Tributo Ambientale
(fino al 5%)
IPT
Nel 2012 nonostante la crisi del mercato automobilistico
l’IPT ha visto un incremento di gettito rispetto all’anno
precedente grazie, soprattutto, all’entrata in vigore del
nuovo sistema impositivo per gli atti soggetti ad IVA.
L’aumento delle aliquote è stato già effettuato da quasi
tutte le province negli anni precedenti per cui non si
prospettano maggiori gettiti derivanti dall’attivazione
delle leve fiscali, anzi, visti i primi dati del 2013 si
prospetta un ulteriore calo delle entrate in virtu del
permanere della crisi del mercato
2010
IPT
1.111.448.626
2011
1.196.993.804
2012
1.325.272.037
2012 - 2012
213.823.412
RC auto
Per fronteggiare la riduzione delle risorse derivante dai tagli del 2011, 2012
e 2013, quasi tutte le province hanno provveduto ad innalzare la propria
pressione fiscale sul tributo RC auto
Aosta
- 3,5 punti
Firenze
- 1,5 punti
9 Province
+ 0 punti
6 Province
+ 2 -3 punti
77 Province
+ 3,5 punti
2010
RCAUTO
1.984.415.975
2011
2.357.386.772
2012
2.466.492.298
2012 - 2012
482.076.323
Il comparto di riferimento
2012
2011
2010
prime
iscrizioni
passaggi
proprietà
1.400.880
2.505.479
1.762.747
2.784.042
1.972.058
2.746.773
radiazioni
1.429.361
1.409.934
1.586.224
prime iscrizioni autovetture nuove
Var % 2011/2010
Var % 2012/2011
-10,5
-20,5
L’utilizzo della leva fiscale
IPT
% aum. Province
30
68
26
1
25
3
20
30
18
1
15
2
10
1
nessuno
4
RCAUTO
% imposta Province
16
77
15,5
3
15
1
14,5
2
12,5
9
<12,5
2
I Tributi: criticità
 RCAUTO: modesta conoscenza della base imponibile
derivante dalla limitata integrazione delle varie banche dati
disponibili (Ag. Entrate, MCTC, ACI PRA, Bollo Regionale,
Ass.ni)
 IPT: vetustà della struttura tariffaria del tributo che andrebbe
adeguata alle raccomandazioni europee in tema ambientale,
problematiche derivante dal dumping fiscale
 TEFA: scarso accesso ai dati di accertamento di ciascun
Comune per formulare previsioni, ritardi nei riversamenti e
nelle rendicontazioni, estrema disomogeneità nelle modalità
di riscossione, impatto della nuova TARES.
TRIBUTO AMBIENTALE
Le aliquote relative al tributo ambientale sono state oggetto di manovra da
parte delle Province già negli anni passati.
Per il 2013 la novità più importante è rappresentata dall’entrata in vigore
della nuova imposta TARES
dal 1° gennaio 2013 è istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d.
TARES) a copertura:
1.
2.
3.
Dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento
Dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi sia di natura tributaria che di natura
patrimoniale (TARSU, TIA1 E TIA2) compresa l’ex Eca (addizionale per l’integrazione dei
bilanci degli enti comunali).
TRIBUTO AMBIENTALE (Imposte e tasse)
2010
2011
2012
265.152.621
328.093.061
362.773.308
2012 - 2012
97.620.687
TARES
Istituzione del tributo art. 14 D.l. 201/2011 Conv. con modifiche dalla L. 214/2011
e modificato dal - comma 387 art. 1 L. 228/2012
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (c.d. TARES) a copertura:
 Dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento
 Dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
 Contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi sia di natura
tributaria che di natura patrimoniale (TARSU, TIA1 E TIA2)
compresa l’ex Eca (addizionale per l’integrazione dei bilanci degli
enti comunali).
Finalità del Tributo
Il tributo è volto a coprire:
I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento così composti:

Quota fissa in relazione ai componenti essenziali del
costo del servizio della gestione rifiuti (investimento ed
ammortamento delle opere)

Quota variabile rapportata ai rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità
dei costi di gestione (compreso I costi di smaltimento rifiuti)

I costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione
pubblica, cura del verde pubblico ecc.) tramite una maggiorazione pari a 0,30
euro per metro quadrato (possibilità di aumento fino a 0,40 euro con
deliberazione consiglio comunale).
Soggetti – presupposti - esclusioni
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.
 Soggetto attivo – e’ il comune nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo
 Soggetto passivo – E’ dovuto da chiunque possieda, occupi o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani
 Aree escluse - Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte
accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni
condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Determinazione della tariffa co. 9 art. 14 D.L. 201/2011come
modificato dall’art. 1 comma 387 lett. b) L. 228/2012
• La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (fonte secondaria)
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie
dichiarate o accertate ai fini Tarsu, della Tia1 o della Tia2
accertamento
Determinazione tariffa fase transitoria e a regime art. 14 D.L. 201/2011
come modificato dall’art. 1 comma 387 lett. b) e c) L. 228/2012
 A regime (comma 9 bis) Per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento di
quella catastale. A tal fine vengono attivate le procedure per l'allineamento
tra i dati catastali detenuti dall’Agenzia del territorio relativi alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e
la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune
 Fase transitoria (comma 9). Fino all’attuazione di quanto sopra
richiamato la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati
Gestione e Riscossione - Art. 14 co. 35 D.lgs. 201/2011così
come sostituito art. 1 comma 387 lett. f. L. 228/2012
Fino al 31 dicembre 2013 i comuni, possono affidare, la gestione del
tributo o della tariffa, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012,
svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della TARSU, TIA 1 o TIA 2.
 Dal 01/01/2014 tributo e la maggiorazione sono versati
esclusivamente al Comune.
 Il versamento del tributo o della tariffa nonché della
maggiorazione è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24)
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale
Tariffa corrispettiva – art. 14 D.l. co 29 201/2011
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (es.
pesatura dei rifiuti relativi alla singola utenza oppure a Volume
numero di sacchi ritirati/o svuotamento dei contenitori)
possono con regolamento prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente ex art. 19 D.lgs. 504/1992 (TEFA)
Art. 14 co. 28 D.lgs. 201/2011
E` fatta salva l’applicazione di tale tributo provinciale ex art. 19 D.lgs.
504/1992.
 il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e aree
assoggettabili al tributo Tares ed è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia sull’importo del suddetto tributo con
esclusione della maggiorazione prevista per i servizi
indivisibili.
 In sostanza, nulla cambia per l’applicazione del tributo provinciale
dal punto di vista strutturale/qualitativo, al contrario dal punto di
vista quantitativo si dovrebbe determinare un incremento di gettito
come dimostra l’esempio che segue.
Esempio - Incrementi di gettito /1
 Si rileva che circa l’80% (circa 6.700) dei comuni italiani
applica la Tarsu.
 E’ noto che l’applicazione della Tarsu determina una
copertura parziale del costo totale del servizio di gestione
e smaltimento dei rifiuti
 Prendendo ad esempio il Comune di Milano che dispone
di entrate derivanti dall’applicazione della Tarsu inferiori
del 5,4% rispetto ai costi del servizio ed aggiungendo la
maggiorazione locale per i servizi indivisibili avremo i
seguenti incrementi:
Incrementi di gettito /2
Incremento di gettito /3
È prevedibile un incremento di gettito del tributo anche a
seguito dell’applicazione dello stesso alle aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili
abitazioni (es. immobili industriali, artigianali e
commerciali)
In precedenza tale aree nella disciplina Tarsu e Tia erano
escluse dal prelievo.
Criticità e incongruenze – maggiorazione relativa
ai servizi indivisibili
 La base imponibile della componente del prelievo relativa ai servizi
indivisibili è sempre costituita dalla superficie dell’immobile.
 Si tratta di un’imposta addizionale fondata sul presupposto della
tassa (superficie immobiliare) e quindi non collegata ad indici di
capacità contributiva .
 Alla maggiorazione si applicano le agevolazioni previste per la quota
rifiuti (riferite alla ridotta capacità produttiva di rifiuti dell’utente) e
non alla capacità contributiva dello stesso.
TARES – TEFA: Prospettive
Per i comuni che attualmente applicano la Tarsu si determinerà un
aumento dell’entità del prelievo dovuto sia all’obbligo di copertura
integrale dei costi del servizio che per l’inclusione tra i costi da coprire
delle spese amministrative di gestione e del costo d’uso del capitale.
Detto incremento avrà un effetto di trascinamento sul Tributo
Provinciale (Tefa) dovuto alle Provincie.
 Occorre costruire una fonte informativa (banca dati) da cui
estrapolare una stima attendibile del gettito della Tares e
conseguentemente del Tefa dovuto dai vari Comuni. Attualmente
gli unici dati sono reperibili nei certificati consuntivi del conto
bilancio dei Comuni.
Effetti sugli equilibri 2013
Patto di
stabilità




Tensioni sulle
entrate
Vincoli di finanza
pubblica
Drastica contrazione delle risorse da destinare al finanziamento delle
funzioni istituzionali.
Utilizzo al massimo della leva fiscale
Minimizzazione degli investimenti
Ridottissimo spazio finanziario per i pagamenti.
Scarica

Le risorse finanziarie delle Province. Di Marco Iacobucci