Notizie utili sullo Stato Civile
1. LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
2. IL MATRIMONIO:
•
•
3.
La Pubblicazione;
Il Matrimonio;
LA CITTADINANZA
La Nascita
 La dichiarazione di nascita può essere effettuata dai
genitori che hanno compiuto il 16° anno d’età, nei
seguenti modi:
Entro i 3gg.
 Entro 3gg. dall’evento presso la Direzione Sanitaria
della struttura ospedaliera o della clinica privata
dove è avvenuta la nascita;
 Non sono necessari testimoni.
Entro i 10gg.
• Entro 10gg., escluso quello di nascita, presso il comune di
residenza dei genitori, di preferenza quello della madre se i
genitori risultassero non coabitanti nello stesso comune
oppure, se lontani dal comune di residenza, nel comune di
nascita;
• Nel caso in cui i genitori risultino coniugati è sufficiente che si
presenti all’Ufficiale dello Stato Civile uno dei genitori invece,
nel caso in cui non risultassero coniugati, trattandosi di
nascita dall’unione naturale è necessaria la presenza di
entrambi i genitori;
• È sufficiente che all’atto della presentazione presso il comune
di dichiarazione il/i dichiarante/i sia/no provvisto/i
dell’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura presso cui
è avvenuta la nascita e di un documento di identità valido.
• Non sono necessari testimoni.
Il Matrimonio
 Possono fare richiesta di pubblicazione i cittadini
che hanno compiuto il 18° anno di età.
 Le pubblicazioni di matrimonio vengono eseguite
dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di residenza di uno dei nubendi, le cui modalità
variano secondo se trattasi di:
Rito Civile
• Se residenti, i nubendi si presentano provvisti di
documento di riconoscimento e di nr. 1 marca da
bollo da €. 14,62; se uno dei nubendi, invece, non
fosse residente nello stesso Comune dove saranno
eseguite le pubblicazioni, oltre i documenti di
riconoscimento ed il codice fiscale del/la nubendo/a
non residente le marche da bollo da €. 14,62 da
portare saranno nr. 2, perché copia della
pubblicazione sarà inviata al Comune di residenza
del/la nubendo/a non residente;
• Non sono necessari testimoni.
Rito Concordatario
 A differenza del Rito Civile i nubendi dovranno
presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile muniti
della richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco
della Parrocchia di uno dei nubendi, fermo restando
quanto già detto per il Rito Civile.
Rito Acattolico
 Segue la stessa procedura del Rito Concordatario dal
quale si differenzia esclusivamente da chi rilascia la
richiesta di pubblicazione, in questo caso dal
Ministro di Culto, e dalla copia della nomina alla
celebrazione di matrimoni rilasciata dalla Prefettura
al Ministro di Culto.
Durata delle Pubblicazioni
 Le pubblicazioni di matrimonio hanno la durata di 8
gg. presso l’Albo Pretorio on-line del Comune, i
nubendi, oltre i documenti sopra indicati, non
devono munirsi di certificazioni rilasciate da altri
Comuni, delle quali provvederà a munirsi il Comune
dove avviene la pubblicazione.
Il Nulla-Osta
• Trascorsi 12 gg. dall’inizio delle pubblicazioni, in caso di
pubblicazioni di Rito Concordatario o Acattolico, uno dei
nubendi, o loro delegato, può presentarsi presso l’Ufficio dello
Stato Civile per ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni
da consegnare al Parroco od al Ministro di Culto. Nel caso di
pubblicazione in Comuni diversi il certificato di pubblicazione
sarà consegnato dopo che entrambi i Comuni avranno
completato gli 8gg. previsti. In caso di matrimonio di Rito
Civile, invece, trascorsi i 12 gg. i nubendi potranno concordare
con l’Ufficio Comunale di stabilire il giorno, il luogo (tra quelli
che sono elencati quali Casa Comunale) dove celebrare il
matrimonio, comunicare i nomi e consegnare le fotocopie dei
documenti d’identità dei 2 testimoni di matrimonio.
Validità del nulla-osta
 La validità del certificato (nulla-osta) di eseguite
pubblicazioni è di 180gg. dalle compiute
pubblicazioni e, se il matrimonio non dovesse
avvenire, la pubblicazione si intenderà come
successivamente non avvenuta (art. 99 C.C).
Pubblicazione tra cittadino italiano e straniero
 Nel caso in cui la richiesta di pubblicazione di
matrimonio dovesse essere fatta da un/a cittadino/a
italiano/a e da un/a cittadino/a straniero/a, il/la
cittadino/a straniero/a dovrà munirsi del nulla-osta
di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato di
appartenenza. Resta fermo che il/la cittadino/a
straniero/a dovrà sempre avere compiuto i 18 anni
d’età.
Giorni per la celebrazione dei matrimoni
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

I giorni per la celebrazione di Matrimonio di Rito Civile
sono:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30
(escluso il periodo compreso tra il 1° lunedì di luglio ed il
primo venerdì di settembre).
Le sale adibite sono:
Sala La Barbera (sede di Piazza Duomo);
Sala del Museo Civico;
Sala Consiliare – ex Caserma La Masa (Via Garibaldi);
Cittadinanza
Art. 1 Legge 5 febbraio 1992 n.91
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E’ cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Lo status civitatis individua la posizione del singolo cittadino nell’ambito della collettività
nazionale, certificandone l’appartenenza ad essa.
La cittadinanza viene attribuita agli individui che presentano un dato legame con un gruppo sociale
e, si configura, come una situazione giuridica riconosciuta a chi fa parte di uno stato ed è titolare di
diritti e di obblighi.
Si può, quindi, dire che la posizione che ogni cittadino acquista nella società e la conseguente posizione
giuridica riconosciuta con la titolarità di diritti e di obblighi certifica lo status civitatis di ciascuno.
Acquisto della cittadinanza, per:
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
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Adozione;
Beneficio di legge;
Matrimonio;
Naturalizzazione;
Da parte del minore;
Riacquisto della cittadinanza.
Adozione
 Art. 3, Legge 91/1992: il minore straniero adottato da cittadino/a
italiano/a acquista la cittadinanza italiana. Il procedimento di adozione
presuppone due fasi, la prima fase all’estero che termina con la
sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera, la seconda fase in
Italia che conclude il procedimento di adozione con decreto di idoneità
pronunciato dal Tribunale per i minorenni.
 Il minore acquista la cittadinanza italiana in virtù della trascrizione del
decreto d’idoneità pronunciato dal Tribunale per i minorenni inviato,
dallo stesso Tribunale, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di
residenza del genitore adottante.
Beneficio di legge
 Art. 4, Legge 91/1992: Lo/a straniero/a del quale il padre o la madre o
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono cittadini
italiani per nascita,e diviene cittadino/a:
 c.
se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un
anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana
entro un anno dalla suddetta data.
 Lo/a straniero/a nato/a in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino/a se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro
un anno dalla suddetta data.
Matrimonio
 Art. 5, Legge 91/1992: Il coniuge straniero/a di cittadino/a italiano/a
acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno
sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data
del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
 La richiesta va presentata al Prefetto competente per territorio se
l’istante risieda in Italia, ovvero all’autorità consolare italiana all’estero
se risiede in Paese straniero.
 In caso di esito positivo dell’istanza il Ministero dell’Interno emana
decreto di accoglimento che, successivamente notificato all’interessato
dalla Prefettura competente per territorio, entro sei mesi dalla notifica
nel comune di residenza, dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile deve
prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e, dal giorno
successivo al giuramento, acquista la cittadinanza.
Naturalizzazione
 Art. 9, Legge 91/1992, il Presidente della Repubblica può concedere con proprio




decreto la cittadinanza italiana, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Ministero dell’Interno:
Allo/a straniero/a del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio
della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni,
comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c) (se al
raggiungimento della maggiore età , risiede legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
voler acquistare la cittadinanza italiana);
Allo/a straniero/a maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni
successivamente all’adozione;
Allo/a straniero/a che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio
della Repubblica.
Inoltre, può richiedere la naturalizzazione il cittadino di uno stato membro
dell’U.E. dopo quattro anni di residenza in Italia.
Da parte del minore
 Art. 14 Legge 91/1992, che recita: “ I figli minori di chi acquista o
riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano
la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono
rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza” L’unica condizione
per tale acquisto è che il minore sia convivente insieme al genitore al
momento in cui questo diventa cittadino.
Riacquisto della cittadinanza
 L’Art. 13 della L. 91/1992 consente il riacquisto della cittadinanza agli ex
cittadini italiani naturalizzati cittadini stranieri, nelle seguenti modalità:
 Se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno
dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica (l’ex cittadino/a
italiano/a dovrà recarsi presso il Consolato Italiano di competenza, all’estero,
per dimostrare di possedere i requisiti previsti al riacquisto e riacquisterà la
cittadinanza il giorno dopo avere stabilito la residenza);
 Dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine (il/la cittadino/a
dovrà presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe Comunale per stabilire la residenza,
nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge n. 94/2009 in materia di
pubblica sicurezza).
 La condizione unica che accumuna le due possibilità è che in entrambi i casi
il/la cittadino/a si
presenterà alle autorità italiane nella condizione di
cittadino straniero.
Per informazioni
Stato Civile - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA)
 Indirizzo
via Garibaldi n. 4 – 90018 Termini Imerese (PA)
 Telefono
091 8128222
 Fax
091 8128292
 Orario
da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30 ed, anche, lunedì e mercoledì dalle 15.15 alle 17:30
 Mail
[email protected]
 Internet
www.comune.termini-imerese.pa.it
 Responsabili
Sigg. Cardella Angela e Vivirito Ignazio
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