Consiglio Regionale della Sardegna
Seconda Commissione
Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Autonoma della
Sardegna.
Testo unificato approvato all’unanimità dalla Commissione
Seconda in data 16 aprile 2010.
Cagliari, 20 aprile 2010
Testo unificato
Lavori in Commissione
La Commissione ha elaborato il testo unificato “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Autonoma della Sardegna” partendo da due progetti di legge (P.L.
73 Rodin e più, P.L. 103 Meloni e più) e un disegno di legge (D.L. 106) della Giunta regionale che
presentavano contenuti simili in materia di rapporto tra Regione Sardegna e Unione europea.
La Commissione, nel corso della discussione, ha ritenuto utile sentire in audizione i soggetti
coinvolti a vario titolo nelle questioni europee quali enti locali, parti economiche e sociali,
università, tenendo nella massima considerazione il contributo di tutti. La Commissione ha
acquisito, inoltre, il parere della Prima e Terza Commissione per gli aspetti di competenza.
Dopo due mesi di lavoro, nella seduta del 16 aprile 2010, la Commissione Seconda ha
approvato all’unanimità il testo unificato.
La disciplina contenuta nel testo unificato “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Autonoma della Sardegna” andrà a sostituire la legge regionale n.
20/98.
Cagliari, 20 aprile 2010
2
Testo unificato
Finalità
Il presente testo di legge nasce con la finalità di adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni costituzionali
dettate, in materia di rapporto Regioni – Unione Europea, a seguito dell’entrata in vigore della revisione del Titolo V
della Costituzione. Inoltre:
1.
la legge risponde all’esigenza di disciplinare (a livello regionale) le procedure che consentano alla Regione di
partecipare attivamente alla formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e di adeguare, in
maniera organica e sistematica, l’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea
(cosiddetta fase discendente).
2.
il testo si pone come finalità quella di rafforzare le relazioni dirette con le istituzioni europee in modo da
rappresentare con maggiore forza e incisività le questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del
territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità.
3.
la terza parte della legge disciplina le iniziative che la Regione Sardegna può intraprendere in ambito europeo o
internazionale (collaborazioni, partenariati ecc.. ) finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed
economica della Regione.
La legge, infine, ridisegna i rapporti Consiglio – Giunta Regionale in materia europea, attribuendo al Consiglio
regionale, in questo importante ambito istituzionale, un ruolo di indirizzo e controllo che negli ultimi anni aveva perso.
Cagliari, 20 aprile 2010
3
Quadro normativo
Principali riferimenti normativi
- Art. 117 Costituzione, 3° comma: “ Le Regioni … nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da leggi dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza”.
- Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, articoli 5 e 6, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3”.
-Legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
Cagliari, 20 aprile 2010
4
Testo unificato
Articolato
Il testo unificato è costituito da 27 articoli suddivisi in 5 Capi:
Capo I
(artt. 1-2)
Disposizioni generali
Capo II
(artt. 3-15)
Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione del diritto dell’Unione Europea
Capo III
(artt. 16-17)
Politiche europee e aiuti di Stato
Capo IV
(artt. 18-19)
Cooperazione territoriale
Capo V
(art. 20)
Attività di rilievo internazionale della Regione
Capo VI
(artt. 21-27)
Disposizioni finali
Cagliari, 20 aprile 2010
5
Oggetto della legge
Articolo 2
 Partecipazione della Regione alla formazione del diritto europeo (la c.d. fase
ascendente);
 Verifica del rispetto, da parte dell’Unione europea, del principio di sussidiarietà;
 Attuazione della normativa europea (la c.d. fase discendente);
 Rapporti Consiglio-Giunta regionale in materia di attività europee;
 Procedure per la programmazione delle politiche finanziate con le risorse
dell’Unione europea;
 Relazioni con l’Unione europea;
 Cooperazione territoriale trasfrontaliera e attività di rilievo internazionale.
Cagliari, 20 aprile 2010
6
Fase ascendente
Articolo 4
L’articolo 4 disciplina la partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell’Unione Europea. Il
modello individuato prevede che Consiglio e Giunta regionale concorrano alla formulazione delle
osservazioni sui progetti di atti europei. In particolare, viene previsto che autonomamente Consiglio e Giunta
regionale possano attivare la procedura per la formulazione di osservazioni sui progetti di atto europeo con
dei meccanismi di raccordo tra le due istituzioni per convergere in un’unica “posizione” della Regione
Sardegna:
- il Consiglio regionale di propria iniziativa, può formulare le proprie osservazioni, informando la Giunta. In
particolare, si prevede che sia la Commissione Politiche comunitarie, sentite le Commissioni di merito, a
formulare le osservazioni. Su questioni di particolare rilevanza si pronuncerà invece l’aula.
- la Giunta può formulare le proprie osservazioni, previo parere della competente commissione consiliare.
Questo meccanismo, nel rispetto della legge di procedura statale, attribuisce sia al Consiglio che alla Giunta
regionale l’iniziativa per la formulazione di osservazioni sui progetti di atti europei.
Cagliari, 20 aprile 2010
7
Partecipazione della regione alla formazione del diritto europeo (FASE ASCENDENTE)
Flusso informativo atti comunitari
Presidente consiglio o
Ministro Pol. Comun.
Conferenza
Stato-Regioni
Conferenza Presidenti
Assemblee Legislative
Giunta
regionale
Consiglio
Regionale
Posizione della regione
Cagliari, 20 aprile 2010
8
Fase ascendente
Formulazione della posizione della Regione
A)
B)
Consiglio regionale
Giunta regionale
IL CONSIGLIO REGIONALE FORMULA LE
OSSERVAZIONI SUI PROGETTI DI ATTI
EUROPEI:
- DIRETTAMENTE
SU
QUESTIONI
DI
PARTICOLARE RILEVANZA
- PER IL TRAMITE DELLA COMMISSIONE
POLITICHE COMUNITARIE
SENTITE LE
COMMISSIONI COMPETENTI PER MATERIA,
IN TUTTI GLI ALTRI CASI.
LE OSSERVAZIONI SONO TRASMESSE ALLA
GIUNTA
PREDISPONE LE OSSERVAZIONI CHE INVIA
PER IL PARERE AL CONSIGLIO REGIONALE
(COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE
CHE TIENE CONTO DELLE COMMISSIONI
COMPETENTI PER MATERIA).
Cagliari, 20 aprile 2010
9
Sussidiarietà
Articolo 5
Il Trattato di Lisbona, al fine di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell’Unione,
sancisce il principio di sussidiarietà ossia che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione
interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della
portata dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”.
In particolare il “Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità” allegato al
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, attribuisce alle Assemblee legislative, ossia alle massime
istituzioni democratiche, il compito di verificare che l’Unione europea nell’adozione dei propri atti rispetti tale
principio.
Il testo unificato disciplina, all’articolo 5, le modalità con le quali il Consiglio regionale svolge la valutazione del
rispetto (da parte dell’Unione europea) del principio di sussidiarietà prevedendo la contestualità di tale verifica,
per quanto possibile, all’esame nel merito dell’atto utilizzando la medesima procedura prevista per la fase
ascendente (formulazione delle osservazioni da parte della Commissione politiche comunitarie, sentite le
Commissioni di merito).
Cagliari, 20 aprile 2010
10
Fase discendente
Adeguamento dell’ordinamento regionale
Per quanto riguarda l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea vengono
previsti, in linea con quanto prevede la disciplina statale, una serie di strumenti diretti a:
1.
verificare periodicamente lo stato di conformità dell’ordinamento regionale rispetto alla
normativa europea;
2.
recepire le direttive europee e gli altri atti europei che necessitano di recepimento, in maniera
organica, attraverso la previsione della legge europea regionale;
Viene inoltre prevista la sessione europea, nella quale si approva la legge europea annuale e
si svolge, nei confronti della Giunta, un’attività di indirizzo e controllo sulle attività europee.
Cagliari, 20 aprile 2010
11
Sessione europea
Articolo 12
La sessione europea prevede che il Consiglio regionale si riunisca per la trattazione di tutti gli aspetti
inerenti la politica dell’Unione europea di interesse regionale e l’attività di rilievo internazionale entro il
30 aprile di ogni anno . In particolare si procede all’approvazione della legge europea regionale.
Inoltre, in occasione della sessione europea la Giunta regionale espone al Consiglio, in un’apposita
relazione, le modalità con le quali nel corso dell’anno ha esercitato le proprie competenze in materia
europea e le attività di rilievo internazionale. Nella medesima relazione la Giunta indica gli orientamenti e
le priorità che intende seguire nel corso dell’anno, tenendo conto delle indicazioni contenute nel
programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e degli altri
strumenti di programmazione delle istituzioni europee.
La sessione europea può concludersi con l’approvazione un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulla
base del quale si svolgerà l’attività in materia europea e di rilievo internazionale.
Cagliari, 20 aprile 2010
12
Programmazione regionale
Articolo 16
La principale novità riguardo alla programmazione regionale unitaria è rappresentata
dalla previsione che il Consiglio regionale indirizzi l’attività della Giunta regionale.
A tal fine si prevede che la Giunta garantisca in questa materia una costante attività
informativa necessaria anche ad esercitare la funzione di controllo sull’attuazione dei
principali programmi europei.
Cagliari, 20 aprile 2010
13
Partecipazione
Articolo 14
Una delle principali finalità di questa legge è quella di favorire la partecipazione al processo di
integrazione europea degli enti locali, delle università, delle imprese, dei cittadini e di tutti i
soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela.
La partecipazione degli enti locali è prevista in vari momenti attraverso la partecipazione del
Consiglio delle Autonomie Locali nel controllo sulla sussidiarietà (articolo 5), nell’approvazione
della legge europea (articolo 10).
L’articolo 14 del testo unificato ribadisce la necessità che Consiglio e Giunta regionale garantiscano
la partecipazione degli enti locali, delle università, delle parti economiche e sociali, attraverso
adeguate forme di consultazione all’interno della sessione europea su tutti gli aspetti dell’attività
europea e di rilievo internazionale che riguardi ambiti di loro competenza.
Cagliari, 20 aprile 2010
14
Relazioni con l’Unione europea
Articolo 18
Il testo unificato ribadisce la necessità di intrattenere delle relazioni dirette con le istituzioni
europee allo scopo di rappresentare con maggiore forza e incisività le “questioni” di interesse
regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla
condizione di insularità.
Una delle novità introdotte su questo punto riguarda la possibilità che il Consiglio regionale
promuova, qualora lo ritenga necessario, degli indirizzi con i quali può chiedere all’esecutivo
regionale di rappresentare presso le istituzioni europee (Consiglio e Commissione europea)
questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità ovvero di partecipare alla
delegazione italiana qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali, commerciali e
tariffari che riguardino aspetti rilevanti di interesse regionale.
Cagliari, 20 aprile 2010
15
Cooperazione territoriale
Articolo 19
La Regione Sardegna punta a rafforzare la coesione e l’integrazione europea attivando tutti
gli strumenti previsti a livello europeo quali partenariati, GECT, e qualunque altra forma di
cooperazione territoriale che possa incentivare, tra i vari Stati, interessi comuni in campo
economico, culturale, sociale e del turismo.
In particolare, in questo ambito si impegna a promuovere particolari forme di partenariato
o di associazionismo quali le euroregioni con l’obiettivo di “sfruttare” e valorizzare al
massimo la posizione di centralità nel Mediterraneo e le opportunità legate alla creazione
dell’area di libero scambio, affinchè l’isola possa divenire punto di snodo delle attività
commerciali e concorrere all’integrazione sociale e culturale con i gli stati del
Mediterraneo.
Cagliari, 20 aprile 2010
16
Attività di rilievo internazionale
Articolo 20
Per la prima volta la Regione (a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha
previsto espressamente la possibilità che le Regioni, nelle materie di loro competenza, possano
svolgere attività di rilievo internazionale nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge
statale) ha disciplinato in una propria legge la procedura per la conclusione di accordi con gli
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato riconoscendo in capo al Presidente della
Regione la competenza in merito alla sottoscrizione di tali atti di rilievo internazionale. Allo stesso
tempo, però, la norma prevede che il Consiglio regionale intervenga in fase di indirizzo e di
presa d’atto degli atti sottoscritti dal Presidente.
L’articolo 20 prevede inoltre che l’attività internazionale della Regione debba essere pianificata
attraverso un piano pluriennale contenente le linee guida per l’attività di rilievo internazionale
della Regione.
Cagliari, 20 aprile 2010
17
Attività informativa
Articolo 21
L’articolo 1 comma 2, della legge prevede l’impegno della Regione per garantire la
massima diffusione delle informazioni che riguardino l’attività europea e gli atti
europei attraverso il sito istituzionale e qualunque altro strumento utile a tale scopo.
L’articolo 21 ribadisce tale principio e prevede l’istituzione di un apposito sportello
informativo sulle istituzioni, politiche e attività dell’Unione europea rivolto a
cittadini, enti locali, imprese, associazioni interessate alla partecipazione a
programmi, bandi ecc …
Cagliari, 20 aprile 2010
18
Scarica

legge europea conferenza stampa aprile 2010