Consiglio Regionale della Sardegna Seconda Commissione Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna. Testo unificato approvato all’unanimità dalla Commissione Seconda in data 16 aprile 2010. Cagliari, 20 aprile 2010 Testo unificato Lavori in Commissione La Commissione ha elaborato il testo unificato “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna” partendo da due progetti di legge (P.L. 73 Rodin e più, P.L. 103 Meloni e più) e un disegno di legge (D.L. 106) della Giunta regionale che presentavano contenuti simili in materia di rapporto tra Regione Sardegna e Unione europea. La Commissione, nel corso della discussione, ha ritenuto utile sentire in audizione i soggetti coinvolti a vario titolo nelle questioni europee quali enti locali, parti economiche e sociali, università, tenendo nella massima considerazione il contributo di tutti. La Commissione ha acquisito, inoltre, il parere della Prima e Terza Commissione per gli aspetti di competenza. Dopo due mesi di lavoro, nella seduta del 16 aprile 2010, la Commissione Seconda ha approvato all’unanimità il testo unificato. La disciplina contenuta nel testo unificato “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna” andrà a sostituire la legge regionale n. 20/98. Cagliari, 20 aprile 2010 2 Testo unificato Finalità Il presente testo di legge nasce con la finalità di adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni costituzionali dettate, in materia di rapporto Regioni – Unione Europea, a seguito dell’entrata in vigore della revisione del Titolo V della Costituzione. Inoltre: 1. la legge risponde all’esigenza di disciplinare (a livello regionale) le procedure che consentano alla Regione di partecipare attivamente alla formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e di adeguare, in maniera organica e sistematica, l’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea (cosiddetta fase discendente). 2. il testo si pone come finalità quella di rafforzare le relazioni dirette con le istituzioni europee in modo da rappresentare con maggiore forza e incisività le questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità. 3. la terza parte della legge disciplina le iniziative che la Regione Sardegna può intraprendere in ambito europeo o internazionale (collaborazioni, partenariati ecc.. ) finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione. La legge, infine, ridisegna i rapporti Consiglio – Giunta Regionale in materia europea, attribuendo al Consiglio regionale, in questo importante ambito istituzionale, un ruolo di indirizzo e controllo che negli ultimi anni aveva perso. Cagliari, 20 aprile 2010 3 Quadro normativo Principali riferimenti normativi - Art. 117 Costituzione, 3° comma: “ Le Regioni … nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”. - Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, articoli 5 e 6, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3”. -Legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. Cagliari, 20 aprile 2010 4 Testo unificato Articolato Il testo unificato è costituito da 27 articoli suddivisi in 5 Capi: Capo I (artt. 1-2) Disposizioni generali Capo II (artt. 3-15) Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione del diritto dell’Unione Europea Capo III (artt. 16-17) Politiche europee e aiuti di Stato Capo IV (artt. 18-19) Cooperazione territoriale Capo V (art. 20) Attività di rilievo internazionale della Regione Capo VI (artt. 21-27) Disposizioni finali Cagliari, 20 aprile 2010 5 Oggetto della legge Articolo 2 Partecipazione della Regione alla formazione del diritto europeo (la c.d. fase ascendente); Verifica del rispetto, da parte dell’Unione europea, del principio di sussidiarietà; Attuazione della normativa europea (la c.d. fase discendente); Rapporti Consiglio-Giunta regionale in materia di attività europee; Procedure per la programmazione delle politiche finanziate con le risorse dell’Unione europea; Relazioni con l’Unione europea; Cooperazione territoriale trasfrontaliera e attività di rilievo internazionale. Cagliari, 20 aprile 2010 6 Fase ascendente Articolo 4 L’articolo 4 disciplina la partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell’Unione Europea. Il modello individuato prevede che Consiglio e Giunta regionale concorrano alla formulazione delle osservazioni sui progetti di atti europei. In particolare, viene previsto che autonomamente Consiglio e Giunta regionale possano attivare la procedura per la formulazione di osservazioni sui progetti di atto europeo con dei meccanismi di raccordo tra le due istituzioni per convergere in un’unica “posizione” della Regione Sardegna: - il Consiglio regionale di propria iniziativa, può formulare le proprie osservazioni, informando la Giunta. In particolare, si prevede che sia la Commissione Politiche comunitarie, sentite le Commissioni di merito, a formulare le osservazioni. Su questioni di particolare rilevanza si pronuncerà invece l’aula. - la Giunta può formulare le proprie osservazioni, previo parere della competente commissione consiliare. Questo meccanismo, nel rispetto della legge di procedura statale, attribuisce sia al Consiglio che alla Giunta regionale l’iniziativa per la formulazione di osservazioni sui progetti di atti europei. Cagliari, 20 aprile 2010 7 Partecipazione della regione alla formazione del diritto europeo (FASE ASCENDENTE) Flusso informativo atti comunitari Presidente consiglio o Ministro Pol. Comun. Conferenza Stato-Regioni Conferenza Presidenti Assemblee Legislative Giunta regionale Consiglio Regionale Posizione della regione Cagliari, 20 aprile 2010 8 Fase ascendente Formulazione della posizione della Regione A) B) Consiglio regionale Giunta regionale IL CONSIGLIO REGIONALE FORMULA LE OSSERVAZIONI SUI PROGETTI DI ATTI EUROPEI: - DIRETTAMENTE SU QUESTIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA - PER IL TRAMITE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE SENTITE LE COMMISSIONI COMPETENTI PER MATERIA, IN TUTTI GLI ALTRI CASI. LE OSSERVAZIONI SONO TRASMESSE ALLA GIUNTA PREDISPONE LE OSSERVAZIONI CHE INVIA PER IL PARERE AL CONSIGLIO REGIONALE (COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE CHE TIENE CONTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI PER MATERIA). Cagliari, 20 aprile 2010 9 Sussidiarietà Articolo 5 Il Trattato di Lisbona, al fine di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell’Unione, sancisce il principio di sussidiarietà ossia che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”. In particolare il “Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, attribuisce alle Assemblee legislative, ossia alle massime istituzioni democratiche, il compito di verificare che l’Unione europea nell’adozione dei propri atti rispetti tale principio. Il testo unificato disciplina, all’articolo 5, le modalità con le quali il Consiglio regionale svolge la valutazione del rispetto (da parte dell’Unione europea) del principio di sussidiarietà prevedendo la contestualità di tale verifica, per quanto possibile, all’esame nel merito dell’atto utilizzando la medesima procedura prevista per la fase ascendente (formulazione delle osservazioni da parte della Commissione politiche comunitarie, sentite le Commissioni di merito). Cagliari, 20 aprile 2010 10 Fase discendente Adeguamento dell’ordinamento regionale Per quanto riguarda l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea vengono previsti, in linea con quanto prevede la disciplina statale, una serie di strumenti diretti a: 1. verificare periodicamente lo stato di conformità dell’ordinamento regionale rispetto alla normativa europea; 2. recepire le direttive europee e gli altri atti europei che necessitano di recepimento, in maniera organica, attraverso la previsione della legge europea regionale; Viene inoltre prevista la sessione europea, nella quale si approva la legge europea annuale e si svolge, nei confronti della Giunta, un’attività di indirizzo e controllo sulle attività europee. Cagliari, 20 aprile 2010 11 Sessione europea Articolo 12 La sessione europea prevede che il Consiglio regionale si riunisca per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell’Unione europea di interesse regionale e l’attività di rilievo internazionale entro il 30 aprile di ogni anno . In particolare si procede all’approvazione della legge europea regionale. Inoltre, in occasione della sessione europea la Giunta regionale espone al Consiglio, in un’apposita relazione, le modalità con le quali nel corso dell’anno ha esercitato le proprie competenze in materia europea e le attività di rilievo internazionale. Nella medesima relazione la Giunta indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nel corso dell’anno, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee. La sessione europea può concludersi con l’approvazione un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulla base del quale si svolgerà l’attività in materia europea e di rilievo internazionale. Cagliari, 20 aprile 2010 12 Programmazione regionale Articolo 16 La principale novità riguardo alla programmazione regionale unitaria è rappresentata dalla previsione che il Consiglio regionale indirizzi l’attività della Giunta regionale. A tal fine si prevede che la Giunta garantisca in questa materia una costante attività informativa necessaria anche ad esercitare la funzione di controllo sull’attuazione dei principali programmi europei. Cagliari, 20 aprile 2010 13 Partecipazione Articolo 14 Una delle principali finalità di questa legge è quella di favorire la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università, delle imprese, dei cittadini e di tutti i soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela. La partecipazione degli enti locali è prevista in vari momenti attraverso la partecipazione del Consiglio delle Autonomie Locali nel controllo sulla sussidiarietà (articolo 5), nell’approvazione della legge europea (articolo 10). L’articolo 14 del testo unificato ribadisce la necessità che Consiglio e Giunta regionale garantiscano la partecipazione degli enti locali, delle università, delle parti economiche e sociali, attraverso adeguate forme di consultazione all’interno della sessione europea su tutti gli aspetti dell’attività europea e di rilievo internazionale che riguardi ambiti di loro competenza. Cagliari, 20 aprile 2010 14 Relazioni con l’Unione europea Articolo 18 Il testo unificato ribadisce la necessità di intrattenere delle relazioni dirette con le istituzioni europee allo scopo di rappresentare con maggiore forza e incisività le “questioni” di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità. Una delle novità introdotte su questo punto riguarda la possibilità che il Consiglio regionale promuova, qualora lo ritenga necessario, degli indirizzi con i quali può chiedere all’esecutivo regionale di rappresentare presso le istituzioni europee (Consiglio e Commissione europea) questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità ovvero di partecipare alla delegazione italiana qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali, commerciali e tariffari che riguardino aspetti rilevanti di interesse regionale. Cagliari, 20 aprile 2010 15 Cooperazione territoriale Articolo 19 La Regione Sardegna punta a rafforzare la coesione e l’integrazione europea attivando tutti gli strumenti previsti a livello europeo quali partenariati, GECT, e qualunque altra forma di cooperazione territoriale che possa incentivare, tra i vari Stati, interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo. In particolare, in questo ambito si impegna a promuovere particolari forme di partenariato o di associazionismo quali le euroregioni con l’obiettivo di “sfruttare” e valorizzare al massimo la posizione di centralità nel Mediterraneo e le opportunità legate alla creazione dell’area di libero scambio, affinchè l’isola possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all’integrazione sociale e culturale con i gli stati del Mediterraneo. Cagliari, 20 aprile 2010 16 Attività di rilievo internazionale Articolo 20 Per la prima volta la Regione (a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha previsto espressamente la possibilità che le Regioni, nelle materie di loro competenza, possano svolgere attività di rilievo internazionale nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge statale) ha disciplinato in una propria legge la procedura per la conclusione di accordi con gli Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato riconoscendo in capo al Presidente della Regione la competenza in merito alla sottoscrizione di tali atti di rilievo internazionale. Allo stesso tempo, però, la norma prevede che il Consiglio regionale intervenga in fase di indirizzo e di presa d’atto degli atti sottoscritti dal Presidente. L’articolo 20 prevede inoltre che l’attività internazionale della Regione debba essere pianificata attraverso un piano pluriennale contenente le linee guida per l’attività di rilievo internazionale della Regione. Cagliari, 20 aprile 2010 17 Attività informativa Articolo 21 L’articolo 1 comma 2, della legge prevede l’impegno della Regione per garantire la massima diffusione delle informazioni che riguardino l’attività europea e gli atti europei attraverso il sito istituzionale e qualunque altro strumento utile a tale scopo. L’articolo 21 ribadisce tale principio e prevede l’istituzione di un apposito sportello informativo sulle istituzioni, politiche e attività dell’Unione europea rivolto a cittadini, enti locali, imprese, associazioni interessate alla partecipazione a programmi, bandi ecc … Cagliari, 20 aprile 2010 18