IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE DI
LAVORAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,
SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI DELLA PESCA E
RELATIVI ADEMPIMENTI
Anna Padovani - Servizio Veterinario e igiene alimenti
Regione Emilia Romagna
Bologna,
5 novembre
Anna Padovani
- Servizio
Veterinario2014.
e igiene alimenti
Regione Emilia Romagna
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Determinazione del responsabile del Servizio Veterinario e
Igiene degli alimenti 13 Novembre 2013 , n° 14738
• Procedura per la Registrazione e il
Riconoscimento delle attività e degli
stabilimenti del settore alimentare, dei
mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e
della riproduzione animale
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Determinazione del responsabile del Servizio Veterinario e
Igiene degli alimenti 13 Novembre 2013 , n° 14738
• Dal 2004 la legislazione in
campo alimentare è regolata da
regolamenti comunitari, al fine
di :
• assicurare un elevato livello di
protezione al consumatore lungo
tutta la filiera
• consentire la circolazione libera
degli alimenti all’interno della
comunità.
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Registrazione e riconoscimento
In particolare :
Regolamento 852 /2004 sulla igiene dei prodotti alimentari che detta
norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare :
• Articolo 6: ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna
autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi
di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della
registrazione del suddetto stabilimento.
Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità
competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli
stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo
di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
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Registrazione e riconoscimento
In particolare :
Regolamento 853 /2004 sulla igiene dei prodotti di
origine animale che specifica ed integra le norme di
carattere generale poste dal Regolamento 852/2004.
Articolo 4: registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti
1. Gli operatori del settore alimentare immettono sul
mercato prodotti di origine animale fabbricati nella
comunità solo se sono stati preparati e manipolati
esclusivamente in stabilimenti che sono registrati o
riconosciuti .
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Registrazione e riconoscimento
In particolare :
Regolamento 853 /2004 sulla igiene dei prodotti di origine
animale che specifica ed integra le norme di carattere
generale poste dal Regolamento 852/2004.
Gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale devono
essere riconosciuti ad eccezione della produzione primaria
, trasporto, magazzinaggio non in regime di temperatura,
vendita al dettaglio.
Lo stabilimento soggetto a riconoscimento può operare solo
se l’autorità competente ha concesso allo stabilimento il
riconoscimento affinché possa operare a seguito di una
ispezione in loco
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Autorità competente per la sicurezza alimentare
Regolamento 882/2004;
Regolamento 854/2004;
Decreto legislativo 193/2007:
ARTICOLO 2 : AUTORITA’ COMPETENTI
1. Ai fini dell'applicazione dei
regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004, e successive
modificazioni, per le materie
disciplinate dalla normativa abrogata
di cui all'art. 3, le Autorità competenti
sono il Ministero della salute, le
regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e le Aziende unità
sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze.
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REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO.
• Il D.P.R 160 del 2010 identifica
nello Sportello Unico Attività
produttive (SUAP) il soggetto
pubblico territoriale di riferimento
per tutti i procedimenti che
abbiano ad oggetto l’esercizio di
attività produttive e di
prestazione di servizi.
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REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO.
• Il ruolo del SUAP è stato definito a livello regionale con
la Legge regionale 4 del 12 febbraio 2010 che
all’articolo 2 sancisce che il SUAP costituisce il punto
unico di accesso in relazione a tutte le vicende
amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di
attività produttive di beni e servizi.
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REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO.
• L’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 , n. 241 in una
ottica di liberalizzazione delle attività produttive
sostituisce la DIA (Dichiarazione di inizio attività)
con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
da parte dell’interessato.
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REGISTRAZIONE.
Quindi per aprire una attività
soggetta a registrazione
occorre presentare la notifica
attestante il possesso dei
requisiti specifici richiesti dalla
normativa corredata dai
documenti richiesti nei moduli
allegati alla Determina 14738
/2013.
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REGISTRAZIONE.
Nel caso specifico :
• Modello A1 ;
• Modello acquacoltura
devono essere presentati in modalità telematica al SUAP
che provvede all’inoltro , sempre per via telematica , di
tutta la documentazione al Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’AUSL competente, che provvede alla
registrazione nelle proprie anagrafiche della nuova
attività, che sarà soggetta al normale controllo. La
registrazione non è soggetta a rinnovo.
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REGISTRAZIONE.
• L’operatore del settore alimentare già
registrato che intende apportare
aggiornamenti di lay- out impiantistici o
effettuare nuove produzioni , similari alla
tipologia per cui è già registrato, deve
presentare al SUAP una comunicazione
correlata di relazione tecnica e da nuova
planimetria con evidenziate le modifiche
apportate e la disposizione delle nuove
attrezzature utilizzando il modello A1 ter.
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REGISTRAZIONE.
• L’operatore del settore alimentare deve
comunicare al SUAP di competenza la
cessazione temporanea e/o la chiusura
delle attività.
• La cessione dell’azienda deve essere
comunicata dal nuovo titolare.
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REGISTRAZIONE.
Nella notifica (Modello A1) sono già comprese le attività del
settore , vale a dire:
Produzione primaria :
• pesca: per ogni peschereccio utilizzato dovrà essere
indicata nella relazione tecnica la matricola e area di
ormeggio abituale.
• acquacoltura : modello specifico .
Commercio al dettaglio di prodotti ittici (pescherie)
In questa voce è compresa l’eventuale lavorazione in
laboratori annessi che dovrà essere descritta nella
relazione tecnica.
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REGISTRAZIONE.
Ristorazione
In questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione
compresa quelle su aree pubbliche .
E’ prevista casella specifica per :
somministrazione di pesce crudo.
• Nella relazione tecnica andrà indicata la descrizione
degli impianti e del ciclo di lavorazione , con indicazioni
in merito all’approvvigionamento idrico , allo smaltimento
dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera.
• Planimetria in scala almeno 1:100.
• Copia del versamento alla USL (20 euro).
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REGISTRAZIONE.
Legge regionale 24 luglio 2014 ,n.22:
“Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di
acquiturismo. Istituzione della consulta ittica regionale
,modifica alla legge regionale 21 aprile 1999,n. 3 (riforma del
sistema regionale e locale”
Pescaturismo: l’attività volta al patrimonio di conoscenze e
saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca ,
compresa l’organizzazione di escursioni lungo le coste , le
lagune, i laghi e i fiumi , finalizzata alla osservazione delle
attività di pesca professionale , allo svolgimento di attività di
pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L’attività è svolta
dalla impresa di pesca professionale attraverso l’imbarco
delle persone a bordo delle imbarcazioni da pesca della
impresa medesima.
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REGISTRAZIONE.
Legge regionale 24 luglio 2014 ,n.22:
Ittiturismo: insieme delle attività di ospitalità, ricreative,
didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte
alla corretta fruizione dei sistemi acquatici e delle risorse
della pesca , nonché alla valorizzazione degli aspetti
socioculturali del settore ittico. Tale attività è svolta dalla
impresa ittica di pesca professionale attraverso l’utilizzo
dell’abitazione dell’imprenditore ittico e delle strutture
nella disponibilità della impresa stessa
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REGISTRAZIONE.
Legge regionale 24 luglio 2014 ,n.22:
Acquiturismo: è l’insieme delle attività di ospitalità
ricreative,didattiche, culturali e di fornitura di beni e
servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquicoltura,
nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali
delle imprese di acquicoltura. L’attività è svolta
dall’impresa ittica di acquicoltura attraverso l’utilizzo
della abitazione dell’imprenditore ittico e delle strutture
asservite alla stessa, comprese le imbarcazioni asservite
agli impianti.
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RICONOSCIMENTO.
• Sono soggetti a RICONOSCIMENTO gli stabilimenti che
trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti
requisiti ai sensi dell’Allegato III del regolamento 853/2004.
• Al fine di ottenere il Riconoscimento per un nuovo
stabilimento , l’operatore del settore alimentare presenta la
domanda in modalità telematica al SUAP del Comune dove è
svolta l’attività. La domanda dovrà essere corredata della
documentazione prevista allegata allo specifico modello
(B1) previsto dalla Determina 14738/2013.
• Il SUAP provvederà all’inoltro per via telematica della
documentazione al Dipartimento di Sanità pubblica
competente.
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RICONOSCIMENTO.
• Il Dipartimento di prevenzione dell’AUSL , tramite le
strutture competenti (Servizio veterinario e Igiene
alimenti) ,verificata la correttezza formale della
documentazione, esegue un sopralluogo per verificare la
corrispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali,
ed emettendo:
• Parere favorevole al rilascio del riconoscimento
condizionato oppure
• prescrive gli eventuali interventi di adeguamento.
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RICONOSCIMENTO.
• In caso di parere favorevole, questo deve essere
trasmesso , insieme alla copia della domanda presentata
dall’OSA, al Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti
regionale ,che lo inserisce nel sistema SINTESIS ,
sistema informativo europeo che permette il libero
scambio di alimenti all’interno della comunità e gli
attribuisce un numero di riconoscimento (Univoco ) o
Approval Number.
• Il numero viene comunicato alla AUSL territoriale e viene
rilsciato un riconoscimento condizionato che viene
notificato all’interessato per il tramite del SUAP.
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RICONOSCIMENTO.
• Il riconoscimento condizionato è valido
per un periodo di tre mesi dalla data della
notifica dell’atto all’interessato, che nel
frattempo può svolgere la propria attività.
• Entro tale periodo il servizio competente
dell’AUSL esegue un nuovo sopralluogo
per verificare in particolare i requisiti
gestionali.
• Qualora questi requisiti non siano
soddisfacenti viene inviato all’interessato
e al Servizio Veterinario della Regione
una comunicazione di proroga del
Riconoscimento condizionato per altri tre
mesi.
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RICONOSCIMENTO.
• In caso di esito favorevole del sopralluogo il Dipartimento di
Sanità pubblica dell’ AUSL competente adotta l’atto di
riconoscimento definitivo e notifica l’originale in bollo al
richiedente per il tramite del SUAP, inviandone una copia al
Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione, che lo
inserisce in via definitiva nel sistema nazionale .
• Con lo stesso sistema l’OSA deve comunicare aggiornamenti
per:
 cambi di intestazione,
 variazioni attività produttiva,
 toponomastica,
 sospensione attività,
 cessazione di una attività,
 sospensione atto riconoscimento
 revoca atto di riconoscimento
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RICONOSCIMENTO.
Il Modello G1 , contenuto nella Determina 14738 /2014,
che va allegato alla domanda per ottenere il
riconoscimento debitamente compilato, contiene
l’elenco dei prodotti che sono previsti a livello europeo e
inseriti nel sistema sintesi.
Le Sezioni che interessano i prodotti della pesca sono :
• Sezione 0 :
Depositi frigoriferi –CS
Impianti autonomi di riconfezionamento _RW
Mercato all’ingrosso_ WM
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RICONOSCIMENTO.
Sezione VII- Molluschi bivalvi vivi:
Centro di depurazione- PC
Centro di spedizione- DC
Centro di spedizione galleggiante-DC
Sezione VIII- Prodotti della pesca
Navi officina –FV
Nave deposito frigorifero- ZV
Impianti prodotti della pesca freschi –FFPP
Impianti per carni di pesce separati meccanicamente-MSM
Impianti di trasformazione-PP
Mercato ittico- WM
Impianto collettivo aste_AH
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RICONOSCIMENTO.
I Regolamenti comunitari regolano anche l’attività delle
Autorità competenti sulla sicurezza alimentare .
• Il Regolamento 882 /2004 all’articolo 54 prevede che
l’autorità competente , qualora riscontri una non
conformità, intervenga per assicurare che l’operatore
ponga rimedio alla situazione .
• Le misure previste vanno dalla imposizione di tutte le
procedure e azioni ritenute necessarie per garantire la
conformità alla normativa in materia di sicurezza
alimentare fino alla sospensione delle operazioni o alla
chiusura in toto o in parte dello stabilimento per un
appropriato periodo di tempo con sospensione o revoca
del riconoscimento.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!
Anna Padovani- Servizio Veterinario e Igiene alimenti Regione Emilia Romagna
[email protected]
Tel. 051-5277375.
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