IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE DI LAVORAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI DELLA PESCA E RELATIVI ADEMPIMENTI Anna Padovani - Servizio Veterinario e igiene alimenti Regione Emilia Romagna Bologna, 5 novembre Anna Padovani - Servizio Veterinario2014. e igiene alimenti Regione Emilia Romagna 1 Determinazione del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti 13 Novembre 2013 , n° 14738 • Procedura per la Registrazione e il Riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione animale 2 Determinazione del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti 13 Novembre 2013 , n° 14738 • Dal 2004 la legislazione in campo alimentare è regolata da regolamenti comunitari, al fine di : • assicurare un elevato livello di protezione al consumatore lungo tutta la filiera • consentire la circolazione libera degli alimenti all’interno della comunità. 3 Registrazione e riconoscimento In particolare : Regolamento 852 /2004 sulla igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare : • Articolo 6: ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti. 4 Registrazione e riconoscimento In particolare : Regolamento 853 /2004 sulla igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento 852/2004. Articolo 4: registrazione e riconoscimento degli stabilimenti 1. Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che sono registrati o riconosciuti . 5 Registrazione e riconoscimento In particolare : Regolamento 853 /2004 sulla igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento 852/2004. Gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale devono essere riconosciuti ad eccezione della produzione primaria , trasporto, magazzinaggio non in regime di temperatura, vendita al dettaglio. Lo stabilimento soggetto a riconoscimento può operare solo se l’autorità competente ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di una ispezione in loco 6 Autorità competente per la sicurezza alimentare Regolamento 882/2004; Regolamento 854/2004; Decreto legislativo 193/2007: ARTICOLO 2 : AUTORITA’ COMPETENTI 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. 7 REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO. • Il D.P.R 160 del 2010 identifica nello Sportello Unico Attività produttive (SUAP) il soggetto pubblico territoriale di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. 8 REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO. • Il ruolo del SUAP è stato definito a livello regionale con la Legge regionale 4 del 12 febbraio 2010 che all’articolo 2 sancisce che il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi. 9 REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO. • L’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 , n. 241 in una ottica di liberalizzazione delle attività produttive sostituisce la DIA (Dichiarazione di inizio attività) con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da parte dell’interessato. 10 REGISTRAZIONE. Quindi per aprire una attività soggetta a registrazione occorre presentare la notifica attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti dalla normativa corredata dai documenti richiesti nei moduli allegati alla Determina 14738 /2013. 11 REGISTRAZIONE. Nel caso specifico : • Modello A1 ; • Modello acquacoltura devono essere presentati in modalità telematica al SUAP che provvede all’inoltro , sempre per via telematica , di tutta la documentazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL competente, che provvede alla registrazione nelle proprie anagrafiche della nuova attività, che sarà soggetta al normale controllo. La registrazione non è soggetta a rinnovo. 12 REGISTRAZIONE. • L’operatore del settore alimentare già registrato che intende apportare aggiornamenti di lay- out impiantistici o effettuare nuove produzioni , similari alla tipologia per cui è già registrato, deve presentare al SUAP una comunicazione correlata di relazione tecnica e da nuova planimetria con evidenziate le modifiche apportate e la disposizione delle nuove attrezzature utilizzando il modello A1 ter. 13 REGISTRAZIONE. • L’operatore del settore alimentare deve comunicare al SUAP di competenza la cessazione temporanea e/o la chiusura delle attività. • La cessione dell’azienda deve essere comunicata dal nuovo titolare. 14 REGISTRAZIONE. Nella notifica (Modello A1) sono già comprese le attività del settore , vale a dire: Produzione primaria : • pesca: per ogni peschereccio utilizzato dovrà essere indicata nella relazione tecnica la matricola e area di ormeggio abituale. • acquacoltura : modello specifico . Commercio al dettaglio di prodotti ittici (pescherie) In questa voce è compresa l’eventuale lavorazione in laboratori annessi che dovrà essere descritta nella relazione tecnica. 15 REGISTRAZIONE. Ristorazione In questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione compresa quelle su aree pubbliche . E’ prevista casella specifica per : somministrazione di pesce crudo. • Nella relazione tecnica andrà indicata la descrizione degli impianti e del ciclo di lavorazione , con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico , allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera. • Planimetria in scala almeno 1:100. • Copia del versamento alla USL (20 euro). 16 REGISTRAZIONE. Legge regionale 24 luglio 2014 ,n.22: “Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della consulta ittica regionale ,modifica alla legge regionale 21 aprile 1999,n. 3 (riforma del sistema regionale e locale” Pescaturismo: l’attività volta al patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca , compresa l’organizzazione di escursioni lungo le coste , le lagune, i laghi e i fiumi , finalizzata alla osservazione delle attività di pesca professionale , allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L’attività è svolta dalla impresa di pesca professionale attraverso l’imbarco delle persone a bordo delle imbarcazioni da pesca della impresa medesima. 17 REGISTRAZIONE. Legge regionale 24 luglio 2014 ,n.22: Ittiturismo: insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione dei sistemi acquatici e delle risorse della pesca , nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico. Tale attività è svolta dalla impresa ittica di pesca professionale attraverso l’utilizzo dell’abitazione dell’imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità della impresa stessa 18 REGISTRAZIONE. Legge regionale 24 luglio 2014 ,n.22: Acquiturismo: è l’insieme delle attività di ospitalità ricreative,didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquicoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali delle imprese di acquicoltura. L’attività è svolta dall’impresa ittica di acquicoltura attraverso l’utilizzo della abitazione dell’imprenditore ittico e delle strutture asservite alla stessa, comprese le imbarcazioni asservite agli impianti. 19 RICONOSCIMENTO. • Sono soggetti a RICONOSCIMENTO gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’Allegato III del regolamento 853/2004. • Al fine di ottenere il Riconoscimento per un nuovo stabilimento , l’operatore del settore alimentare presenta la domanda in modalità telematica al SUAP del Comune dove è svolta l’attività. La domanda dovrà essere corredata della documentazione prevista allegata allo specifico modello (B1) previsto dalla Determina 14738/2013. • Il SUAP provvederà all’inoltro per via telematica della documentazione al Dipartimento di Sanità pubblica competente. 20 RICONOSCIMENTO. • Il Dipartimento di prevenzione dell’AUSL , tramite le strutture competenti (Servizio veterinario e Igiene alimenti) ,verificata la correttezza formale della documentazione, esegue un sopralluogo per verificare la corrispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali, ed emettendo: • Parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato oppure • prescrive gli eventuali interventi di adeguamento. 21 RICONOSCIMENTO. • In caso di parere favorevole, questo deve essere trasmesso , insieme alla copia della domanda presentata dall’OSA, al Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale ,che lo inserisce nel sistema SINTESIS , sistema informativo europeo che permette il libero scambio di alimenti all’interno della comunità e gli attribuisce un numero di riconoscimento (Univoco ) o Approval Number. • Il numero viene comunicato alla AUSL territoriale e viene rilsciato un riconoscimento condizionato che viene notificato all’interessato per il tramite del SUAP. 22 RICONOSCIMENTO. • Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo di tre mesi dalla data della notifica dell’atto all’interessato, che nel frattempo può svolgere la propria attività. • Entro tale periodo il servizio competente dell’AUSL esegue un nuovo sopralluogo per verificare in particolare i requisiti gestionali. • Qualora questi requisiti non siano soddisfacenti viene inviato all’interessato e al Servizio Veterinario della Regione una comunicazione di proroga del Riconoscimento condizionato per altri tre mesi. 23 RICONOSCIMENTO. • In caso di esito favorevole del sopralluogo il Dipartimento di Sanità pubblica dell’ AUSL competente adotta l’atto di riconoscimento definitivo e notifica l’originale in bollo al richiedente per il tramite del SUAP, inviandone una copia al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione, che lo inserisce in via definitiva nel sistema nazionale . • Con lo stesso sistema l’OSA deve comunicare aggiornamenti per: cambi di intestazione, variazioni attività produttiva, toponomastica, sospensione attività, cessazione di una attività, sospensione atto riconoscimento revoca atto di riconoscimento 24 RICONOSCIMENTO. Il Modello G1 , contenuto nella Determina 14738 /2014, che va allegato alla domanda per ottenere il riconoscimento debitamente compilato, contiene l’elenco dei prodotti che sono previsti a livello europeo e inseriti nel sistema sintesi. Le Sezioni che interessano i prodotti della pesca sono : • Sezione 0 : Depositi frigoriferi –CS Impianti autonomi di riconfezionamento _RW Mercato all’ingrosso_ WM 25 RICONOSCIMENTO. Sezione VII- Molluschi bivalvi vivi: Centro di depurazione- PC Centro di spedizione- DC Centro di spedizione galleggiante-DC Sezione VIII- Prodotti della pesca Navi officina –FV Nave deposito frigorifero- ZV Impianti prodotti della pesca freschi –FFPP Impianti per carni di pesce separati meccanicamente-MSM Impianti di trasformazione-PP Mercato ittico- WM Impianto collettivo aste_AH 26 RICONOSCIMENTO. I Regolamenti comunitari regolano anche l’attività delle Autorità competenti sulla sicurezza alimentare . • Il Regolamento 882 /2004 all’articolo 54 prevede che l’autorità competente , qualora riscontri una non conformità, intervenga per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione . • Le misure previste vanno dalla imposizione di tutte le procedure e azioni ritenute necessarie per garantire la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare fino alla sospensione delle operazioni o alla chiusura in toto o in parte dello stabilimento per un appropriato periodo di tempo con sospensione o revoca del riconoscimento. 27 GRAZIE PER L’ATTENZIONE !! Anna Padovani- Servizio Veterinario e Igiene alimenti Regione Emilia Romagna [email protected] Tel. 051-5277375. 28