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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 22
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“AUTOSCUOLA”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Autoscuola
AUTOSCUOLA
Definizione
Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti si distinguono in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida
delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie, A, B, C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento
del certificato di abilitazione professionale (CAP);
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento per la preparazione di
candidati al conseguimento della patente di guida della categoria A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi
esami di revisione.
La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le
quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola. Qualora più autoscuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice, anche la
dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà
del consorzio.
Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui alla lett. a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per
istruttore o insegnante di autoscuola.
Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa
secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti.
Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo, possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi alle
sedi di esame.
Requisiti necessari
L’autoscuola deve possedere:
- un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
- disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti attraverso specifico attestato di qualifica
professionale.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Autoscuola
Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d’istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministero dei
Trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
Il decreto 317/95 stabilisce che l'autoscuola deve essere dotata di strutture ritenute adeguata all'esercizio dell'attività come
tassativamente descritte negli artt. 3, 4, 5 e 6 del decreto stesso che elencano le caratteristiche dei locali, il loro
arredamento ed i mezzi necessari allo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche di scuola guida.
Requisiti soggettivi
L’esercizio dell’attività di autoscuola è riservata a:
- chi abbia compiuto gli anni ventuno;
- chi risulti di buona condotta e non risulti essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi non sia sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione;
- chi sia in possesso dei requisiti tecnici;
- chi abbia adeguata capacità finanziaria.
Requisiti tecnici
1. Insegnanti di teoria
- patente di guida (minimo di tipo B normale o speciale);
- diploma di istituto medio di secondo grado;
- certificato di idoneità tecnica (rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C.)
2. Istruttori di guida
- patente di guida diversa a seconda che la scuola guida nella quale si opera appartenga al tipo a) (che può preparare al
conseguimento delle patenti da A o E) oppure al tipo B) (che istruisce solo per le patenti A o B). Per operare nelle
autoscuole di tipo a) ci vuole la patente della categoria A e DE, mentre basta la patente A e D per esercitare in quelle bi
tipo b).
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licenza della scuola dell'obbligo;
- certificato di idoneità tecnica (rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C.)
Gli insegnanti di teoria già abilitati possono diventare istruttori di guida superando la sola prova pratica, purché già in
possesso delle suddette prescritte patenti.
Il titolare dell’autoscuola deve essere abilitato ad almeno una delle due attività.
Capacità Finanziaria
Per l'apertura di una autoscuola è necessario che l’impresa dimostri il possesso della capacità finanziaria,allegando alla
denuncia di inizio attività:
- certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari
- attestazione di affidamento in forma tecnica e per € 25.822,84, rilasciata su modello conforme allo schema di cui all’art. 2
del D.M. 317/1995, da un’azienda o un istituto di credito, oppure da una società finanziaria con capitale sociale non
inferiore a € 2.585.284,50 (pari a lire 5 miliardi).
Adempimenti per l’avvio dell’attività
Per l’avvio dell’attività di Autoscuola sono necessari
- Domanda di attribuzione del numero di partita iva
- Comunicazione di inizio attività
- Possesso dei requisiti tecnico professionali
- Possesso della capacità finanziaria
- Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo
(REA)
- Iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail
- Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l'Inps
Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province e vigilanza tecnica da parte degli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
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Riferimenti Normativi Nazionali
-
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 123 - Nuovo codice della strada.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 334, 335,336 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- D.M. 17 maggio 1995, n. 317 - Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.
D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 (art. 10) - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche,
la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
- D.M. 17 settembre 1997, n. 391 - Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e
14, comma 2, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole:
Codice Attività Economica ATECO
85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti (ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman).
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