Legge sul Federalismo Fiscale siciliano (Attuazione dello Statuto in materia finanziaria) Presentazione a c. di: Massimo Costa Principio Generale Lo Stato, all’infuori di pochi e definiti servizi e trasferimenti NON DÀ NULLA, ma la Regione, all’infuori di pochi e definiti tributi, PRENDE TUTTO ciò che matura nel territorio della Regione, acque territoriali incluse (SEPARAZIONE E AUTONOMIA FINANZIARIA PIENA) Funzioni amministrative di Regione (e degli enti locali) e relative SPESE FUNZIONI • Funzioni proprie (tutte quelle su cui la Regione ha potestà legislativa – art. 20, comma 1 Statuto) • Funzioni delegate (tutte le altre dello Stato, tranne la difesa – art. 20, comma 2 Statuto) • Uffici finanziari (immediatamente trasferiti alla Regione – art. 37, comma 2 Statuto) • Interni e Ordine pubblico (artt. 15 e 31 Statuto) SPESE • Tutte a carico della Regione, anche quando questa le delega operativamente agli enti locali ENTRATE • Devolute ma indisponibili: Entrate extratributarie, Entrate doganali: vanno alla Regione ma questa non può disporne legislativamente • Devolute e disponibili: IRPEF, IRES, IVA e imposte sostitutive: vanno alla Regione e questa può mutare aliquote, detrazioni, etc. ma non può radicalmente cambiare le imposte statali • Proprie: TUTTI gli altri tributi (accise, etc): vanno alla Regione che li regola con legge propria – non si applicano le leggi comuni dello Stato se non recepite In ogni caso: Tutte le entrate tributarie ed extratributarie (tranne i giochi e scommesse) riscosse o “MATURATE” nel territorio della Regione (comprese le acque territoriali) VANNO ALLA REGIONE, o agli enti locali cui questa garantisce una compartecipazione o un tributo proprio Dal Fisco alla Liquidità Complementare • Il modello non è fatto per far fare debiti alla Regione o a enti locali, se non eccezionalmente • Ma essa può emettere (art. 41 Statuto) prestiti interni privi di interessi e irredimibili prima di tre anni con funzione di Certificato di Credito Fiscale per il pagamento di tributi locali, regionali ed erariali • È in pratica l’emissione di una Moneta Complementare, sotto forma di Strumento Finanziario al Portatore DEMANIO E PATRIMONIO • Tutto il demanio e patrimonio statale nell’Isola è immediatamente assegnato, anche solo provvisoriamente in uso, alla REGIONE • I relativi proventi (e oneri) vanno alla REGIONE • Fa eccezione solo quello militare effettivamente adibito a tale scopo • Con successivi provvedimenti la Commissione Paritetica individuerà i pochi beni di “interesse nazionale” da attribuire allo Stato Finanza statale residua in Sicilia Entrate • Entrate da giochi e scommesse • Contributo della Regione per le spese comuni dello Stato: Esteri, Organi costituzionali, Servizio del debito ATT! Il Contributo di cui sopra non potrà superare il 2 % PIL siciliano (oggi circa 1.600 milioni di euro) Spese • Militari • Spese comuni dello Stato • Perequazione infrastrutturale ex art. 38 Statuto (Fondo di Solidarietà Nazionale) • Perequazione di parte corrente per minore capacità impositiva (attribuito alla discrezione dello Stato) • Eventuali altri fondi per la coesione (facoltativi) Rapporti con l’Europa • La Sicilia rispetta da sé gli obblighi europei senza imposizioni di Patti di stabilità interni da parte dello Stato • La Sicilia può negoziare con l’Europa lo status di Zona Doganale Speciale, puntando sulla sua Insularità, caratteristica riconosciuta e tutelata dai Trattati europei Norme di “chiusura” della Riforma • Gli enti locali, attribuiti alla competenza esclusiva regionale, devono godere della più ampia autonomia finanziaria, per mezzo di trasferimenti, compartecipazioni e tributi propri istituiti per mezzo di LEGGE REGIONALE • Il Commissario dello Stato deve fare un controllo EX POST della legislazione regionale (e quindi anche di quella finanziaria) come fa il Governo per le Regioni a statuto ordinario • L’Attuazione finanziaria della riforma è neutralizzata nel primo esercizio e successivamente attuata con molta gradualità nell’arco di un decennio, per dare il tempo alle due amministrazioni (STATO e REGIONE) di adeguare le maggiori o minori entrate o spese EFFETTI ECONOMICI • Allentamento dell’austerità finanziaria per Regioni e Comuni • Diminuzione della crisi di liquidità per imprese e famiglie • Aumento e miglioramento dei servizi pubblici • Aumento dei redditi per imprese e famiglie • Aumento della domanda interna e dei redditi d’impresa • Defiscalizzazione generalizzata • AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE! • Nessun effetto collaterale negativo Grazie per l ’attenzione Massimo Costa