Legge sul Federalismo Fiscale siciliano
(Attuazione dello Statuto in materia finanziaria)
Presentazione a c. di:
Massimo Costa
Principio Generale
Lo Stato, all’infuori di pochi e definiti servizi e
trasferimenti NON DÀ NULLA,
ma la Regione, all’infuori di pochi e definiti tributi,
PRENDE TUTTO ciò che matura nel territorio della
Regione, acque territoriali incluse
(SEPARAZIONE E AUTONOMIA FINANZIARIA PIENA)
Funzioni amministrative di Regione (e
degli enti locali) e relative SPESE
FUNZIONI
• Funzioni proprie (tutte
quelle su cui la Regione ha
potestà legislativa – art. 20,
comma 1 Statuto)
• Funzioni delegate (tutte le
altre dello Stato, tranne la
difesa – art. 20, comma 2
Statuto)
• Uffici finanziari
(immediatamente trasferiti
alla Regione – art. 37,
comma 2 Statuto)
• Interni e Ordine pubblico
(artt. 15 e 31 Statuto)
SPESE
• Tutte a carico della Regione,
anche quando questa le
delega operativamente agli
enti locali
ENTRATE
• Devolute ma indisponibili:
Entrate extratributarie, Entrate doganali:
vanno alla Regione ma questa non può disporne legislativamente
• Devolute e disponibili:
IRPEF, IRES, IVA e imposte sostitutive:
vanno alla Regione e questa può mutare aliquote, detrazioni, etc. ma non
può radicalmente cambiare le imposte statali
• Proprie:
TUTTI gli altri tributi (accise, etc):
vanno alla Regione che li regola con legge propria – non si applicano le
leggi comuni dello Stato se non recepite
In ogni caso:
Tutte le entrate tributarie ed extratributarie (tranne i giochi e scommesse)
riscosse o “MATURATE” nel territorio della Regione (comprese le acque
territoriali) VANNO ALLA REGIONE, o agli enti locali cui questa garantisce
una compartecipazione o un tributo proprio
Dal Fisco alla Liquidità Complementare
• Il modello non è fatto per far fare debiti alla
Regione o a enti locali, se non eccezionalmente
• Ma essa può emettere (art. 41 Statuto) prestiti
interni privi di interessi e irredimibili prima di tre
anni con funzione di Certificato di Credito Fiscale
per il pagamento di tributi locali, regionali ed
erariali
• È in pratica l’emissione di una Moneta
Complementare, sotto forma di Strumento
Finanziario al Portatore
DEMANIO E PATRIMONIO
• Tutto il demanio e patrimonio statale nell’Isola è
immediatamente
assegnato,
anche
solo
provvisoriamente in uso, alla REGIONE
• I relativi proventi (e oneri) vanno alla REGIONE
• Fa eccezione solo quello militare effettivamente
adibito a tale scopo
• Con successivi provvedimenti la Commissione
Paritetica individuerà i pochi beni di “interesse
nazionale” da attribuire allo Stato
Finanza statale residua in Sicilia
Entrate
• Entrate da giochi e
scommesse
• Contributo della Regione
per le spese comuni dello
Stato: Esteri, Organi
costituzionali, Servizio del
debito
ATT! Il Contributo di cui sopra
non potrà superare il 2 %
PIL siciliano (oggi circa 1.600
milioni di euro)
Spese
• Militari
• Spese comuni dello Stato
• Perequazione
infrastrutturale ex art. 38
Statuto (Fondo di
Solidarietà Nazionale)
• Perequazione di parte
corrente per minore
capacità impositiva
(attribuito alla discrezione
dello Stato)
• Eventuali altri fondi per la
coesione (facoltativi)
Rapporti con l’Europa
• La Sicilia rispetta da sé gli obblighi europei
senza imposizioni di Patti di stabilità interni
da parte dello Stato
• La Sicilia può negoziare con l’Europa lo status
di Zona Doganale Speciale, puntando sulla sua
Insularità, caratteristica riconosciuta e tutelata
dai Trattati europei
Norme di “chiusura” della Riforma
• Gli enti locali, attribuiti alla competenza esclusiva regionale,
devono godere della più ampia autonomia finanziaria, per
mezzo di trasferimenti, compartecipazioni e tributi propri
istituiti per mezzo di LEGGE REGIONALE
• Il Commissario dello Stato deve fare un controllo EX POST
della legislazione regionale (e quindi anche di quella
finanziaria) come fa il Governo per le Regioni a statuto
ordinario
• L’Attuazione finanziaria della riforma è neutralizzata nel primo
esercizio e successivamente attuata con molta gradualità
nell’arco di un decennio, per dare il tempo alle due
amministrazioni (STATO e REGIONE) di adeguare le maggiori o
minori entrate o spese
EFFETTI ECONOMICI
• Allentamento dell’austerità finanziaria per Regioni e
Comuni
• Diminuzione della crisi di liquidità per imprese e
famiglie
• Aumento e miglioramento dei servizi pubblici
• Aumento dei redditi per imprese e famiglie
• Aumento della domanda interna e dei redditi d’impresa
• Defiscalizzazione generalizzata
• AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE!
• Nessun effetto collaterale negativo
Grazie per l ’attenzione
Massimo Costa
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