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Settimana Europea della Sicurezza
Il punto di vista
dell’assicuratore
A cura di: Avv. Fabio Mazzoni
il punto di vista dell’assicuratore
Responsabilità Civile delle Imprese
R.C.T.
Responsabilità nei confronti dei terzi
R.C.O.
Responsabilità verso i prestatori di lavoro
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Avv. Fabio Mazzoni
Il punto di vista dell’assicuratore
Polizza stipulata nel 2007
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Avv. Fabio Mazzoni
il punto di vista dell’assicuratore
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale
previsto in polizza per la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di
lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese)
quale civilmente responsabile:
a)ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124 e dell’art. 13
del D.Lgs 23 febbraio 2000 nº 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro
da lui dipendenti e/o parasubordinati, così come definiti all’art. 5 del D.L.
23/02/2000 n°38 o da lavoratori con regolare rapporto di lavoro sotto tutte le
forme previste dal D. Lgs. n°276 del 10/09/2003, addetti alle attività per le quali
è prestata l’assicurazione;
b)ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella
disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124, che abbiano cagionato morte o
lesioni corporali ai prestatori di lavoro e/o lavoratori descritti al punto a) che
precede, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Tanto l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi quanto l’assicurazione
di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro valgono inoltre per le azioni di
rivalsa esperite dall’INPS ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124.“
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Avv. Fabio Mazzoni
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PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE
Premesso che la Contraente può avvalersi dell’opera di lavoratori interinali, si
conviene quanto segue:
A parziale deroga delle C.G.A., l’assicurazione è estesa alla responsabilità
civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi da
lavoratori a rapporto di lavoro interinale dei quali lo stesso Assicurato si avvale,
ai sensi della L. 196/97, per l ’ espletamento delle attività oggetto
dell’assicurazione.
A parziale deroga delle C.G.A., si considerano terzi, nei limiti del massimale
previsto per la garanzia R.C.O., per i danni corporali conseguenti ad infortuni
(escluse le malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni cui sono
adibiti, i lavoratori a rapporto di lavoro interinale dei quali l’Assicurato si avvale,
ai sensi della L. 196/97, nello svolgimento dell ’ attività oggetto
dell’assicurazione, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali
delle quali sia derivata una invalidità permanente liquidabile in un importo non
inferiore a €. ______ calcolato sulla base della tabella allegata al D.Lgs 38/2000.
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Avv. Fabio Mazzoni
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LAVORATORI PARASUBORDINATI
Si conviene che i lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL sono equiparati ai
lavoratori dipendenti dell’Assicurato.
PERSONALE IN PROVA NON ISCRITTO A LIBRO PAGA
Il personale in prova non iscritto a libro paga viene, agli effetti della presente
assicurazione, equiparato ai dipendenti.
EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI
Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.T. di cui all’art. ____ , sono equiparati
a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato: i soci a responsabilità limitata e
gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti
all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. Limitatamente alla sola
rivalsa INAIL la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi
qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’attività
per la quale è prestata l’assicurazione.
.
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Avv. Fabio Mazzoni
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ENTI ESPONENZIALI
ED ALTRI AVENTI DIRITTO AL RISARCIMENTO
Resta inteso che, nell’ambito della garanzia R.C.O., oltre ai danni
relativi alle lesioni personali subite dal singolo prestatore di lavoro, si
intendono compresi anche i danni subiti da tutti i soggetti aventi diritto
ad un risarcimento, ai sensi di legge, in quanto conseguenti all’infortunio
patito dal prestatore di lavoro.
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Avv. Fabio Mazzoni
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CLAUSOLA DI COMMITTENZA LAVORI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
L’assicurazione comprende la responsabilità civile gravante sull’Assicurato ai
sensi del D,lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, nella sua
qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono
considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il
responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il
coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
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Avv. Fabio Mazzoni
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RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE
DEI DIRIGENTI, QUADRI, DIPENDENTI, PARASUBORDINATI,
LAVORATORI A RAPPORTO INTERINALE
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri,
dipendenti dell’Assicurato, lavoratori parasubordinati (così come definiti all’art.
5 del D.Lgs. nº 38/2000) e lavoratori a rapporto interinale (così come definiti
dalla Legge 196/97) per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso
l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le
incombenze derivanti dal D.Lgs. nº 626/1994.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempre che in polizza sia prestata
la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono
inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o
gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori
ed i loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori
parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL.
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Avv. Fabio Mazzoni
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
D.L. 626/94 – ESTENSIONE AGLI ADETTI AL SERVIZIO
La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile
personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 626/94.
Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte
dall’Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari o dai
dipendenti dell’Assicurato stesso.
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Avv. Fabio Mazzoni
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REGRESSO INAIL IN SEDE CIVILE
Di comune accordo tra le Parti, si precisa che la garanzia prestata per la
R.C.T.-R.C.O. della presente polizza, relativa all’azione di regresso
INAIL, si intende coperta anche se l’accertamento della responsabilità
civile viene compiuto dal Giudice Civile, come da sentenza della Corte
Costituzionale nº 102 del 1981.
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Avv. Fabio Mazzoni
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RIVALSA INAIL, INPS E/O ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI
SUI DIPENDENTI
La Società risponde delle conseguenze dell ’ azione di surroga/rivalsa che
l’INAIL, INPS o altro istituto previdenziale intentasse nei confronti dei singoli
dipendenti dell’Assicurato per quanto loro personalmente imputabile.
RIVALSA INAIL
VERSO I SOCI PER INFORTUNI SUL LAVORO DI ALTRI SOCI
Se l’Assicurato è una società di persone, la Società si obbliga a tenere indenni,
nei limiti dei massimali convenuti per la R.C.O., i Soci dell’impresa assicurata
per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese), a seguito di rivalsa esercitata dall’INAIL ai sensi dell’art. 11
del D.P.R. 30 giugno 1965, nº 1124, per gli infortuni (escluse le malattie
professionali) subiti in occasione di lavoro da altri soci dell’impresa assicurata.
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro siano
stati adempiuti tutti i relativi obblighi per l’assicurazione di legge.
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Avv. Fabio Mazzoni
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INOSSERVANZA DELLE LEGGI
SULLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
Ferma restando l ’ esclusione dei sinistri causati
volontariamente dall’Assicurato, la Società conferma che
non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il
danno è conseguenza dell’inosservanza o violazione delle
vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute
dei lavoratori.
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Avv. Fabio Mazzoni
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BUONA FEDE INAIL
Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza la
mancata assicurazione presso l ’ INAIL di parte dei dipendenti
dell ’ Assicurato per colpa, errore, dimenticanza o inesatta
interpretazione delle norme vigenti al riguardo.
INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL
L ’ Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori d ’ opera
soggetti all ’ assicurazione obbligatoria infortuni (INAIL), conserva la
propria validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi
derivanti dall’Assicurazione di Legge in quanto ciò derivi da inesatta od
erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, anche
nel caso di colpa grave del Contraente/Assicurato e delle persone delle
quali o con le quali deve rispondere, con esclusione del dolo.
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Avv. Fabio Mazzoni
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FACOLTÀ DI TRANSAZIONE
A modifica ed in aggiunta alle C.G.A., si conviene che qualora nel corso di istruttorie e
procedimenti penali a carico dei dipendenti della Contraente a seguito di eventi rientranti
nella presente garanzia, se la Contraente medesima ravvisasse l ’ opportunità di
addivenire ad una transazione con le Parti lese o loro aventi causa, la Compagnia
interverrà nelle relative trattative ed assumerà a proprio carico un importo pari al 70%
della somma definitivamente concordata per il risarcimento del danno mentre da parte
sua la Contraente assumerà l’onere del pagamento del restante 30% senza attendere la
conclusione dell’istruttoria o del procedimento.
Resta altresì stabilito che, qualora malgrado tale transazione venisse ugualmente
pronunciata sentenza definitiva di condanna penale dell’imputato ai sensi delle C.G.A.,
l ’ importo del risarcimento come sopra transattivamente concordato, sarà assunto
integralmente a carico della Compagnia la quale rimborserà alla Contraente la quota del
30% da essa già pagato.
D’accordo fra le Parti si conviene che la facoltà del Contraente oggetto della presente
estensione di garanzia potrà essere esercitata nel limite massimo di €. ________ fermo
restando il massimale di R.C.O. di € _______ per sinistro e il limite di €. __________ per
ogni dipendente.
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Avv. Fabio Mazzoni
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