TIPI DI AZIONE
AZIONE DI COGNIZIONE
AZIONE ESECUTIVA
AZIONE CAUTELARE
AZIONE DI COGNIZIONE
AZIONE DI ACCERTAMENTO
AZIONE DI CONDANNA
AZIONI COSTITUTIVE
1079. Accertamento della servitù
e altri provvedimenti di tutela.

Il titolare della servitù può farne riconoscere
in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta
l'esercizio (…)
100. Interesse ad agire.

Per proporre una domanda o per contraddire
alla stessa è necessario avervi interesse
AZIONE DI CONDANNA
La sentenza di condanna produce tre effetti:
1)
2)
3)
Titolo esecutivo;
Titolo per iscrivere ipoteca giudiziale;
Trasforma le prescrizioni da brevi in
lunghe.
278 1°. Condanna generica
Quando è già accertata la sussistenza di un
diritto, ma è ancora controversa la quantità
della prestazione dovuta, il collegio, su
istanza di parte, può limitarsi a pronunciare
con sentenza la condanna generica alla
prestazione, disponendo con ordinanza che
il processo prosegua per la liquidazione.
278 2°. Provvisionale
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e
sempre su istanza di parte, può altresì
condannare il debitore al pagamento di una
provvisionale nei limiti della quantità per
cui ritiene già raggiunta la prova.
AZIONI COSTITUTIVE
NECESSARIE
NON NECESSARIE
AZIONI COSTITUTIVE
NECESSARIE
Sono necessarie le azioni costitutive il cui
effetto di costituzione, modificazione o
estinzione può essere conseguito solo
mediante il provvedimento del giudice.
AZIONI COSTITUTIVE
NON NECESSARIE
Sono non necessarie le azioni costitutive il cui
effetto di costituzione, modificazione o
estinzione può essere conseguito anche
fuori del processo, in virtù di un negozio fra
le parti.
SCOPO DELLA DISTINZIONE
Ai fini della decorrenza degli effetti della
sentenza;
Ai fini del rilievo dei mutamenti sopravvenuti
alla domanda.
39 1°. Litispendenza e
continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a
giudici diversi, quello successivamente
adito, in qualunque stato e grado del
processo, anche d’ufficio, dichiara con
ordinanza la litispendenza e dispone la
cancellazione della causa dal ruolo.
Elementi distintivi dell’azione
1)
SOGGETTI
2)
OGGETTO (o PETITUM)
3)
TITOLO (o CAUSA PETENDI)
PETITUM
PETITUM IMMEDIATO
PETITUM MEDIATO
CAUSA PETENDI
TEORIA DELL’INDIVIDUAZIONE
TEORIA DELLA SOSTANZIAZIONE
INDIVIDUAZIONE
La causa petendi è costituita dal complessivo
rapporto dedotto in giudizio
SOSTANZIAZIONE
La causa petendi è costituita dal singolo fatto
(o dai singoli fatti) posti a base della
domanda.
INDIVIDUAZIONE
La causa petendi è costituita dal complessivo
rapporto dedotto in giudizio
GUADAGNO IN TERMINI DI CERTEZZA
DEL DIRITTO SOSTANZIALE
PREGIUDIZIO IN PUNTO DI CERTEZZA
DEL DIRITTO DI DIFESA
SOSTANZIAZIONE
La causa petendi è costituita dal singolo fatto
posto a base della domanda.
GUADAGNO IN TERMINI DI CERTEZZA
DEL DIRITTO DI DIFESA
PREGIUDIZIO IN PUNTO DI CERTEZZA
DEL DIRITTO SOSTANZIALE
SOLUZIONE INTERMEDIA
Distinzione tra
diritti autodeterminati
e
diritti eterodeterminati
DIRITTI
ETERODETERMINATI
DIRITTI CHE TRA LE STESSE PARTI E
SULLO STESSO OGGETTO POSSONO
ESISTERE NELLO STESSO MOMENTO
ANCHE PIU’ VOLTE.
(Diritti di credito a una prestazione generica,
diritti di garanzia)
DIRITTI AUTODETERMINATI
DIRITTI CHE TRA LE STESSE PARTI E
SULLO STESSO OGGETTO NON
POSSONO ESISTERE NELLO STESSO
MOMENTO PIU’ DI UNA VOLTA.
(Diritti assoluti, reali di godimento, di credito
a una prestazione specifica)
CAUSA PETENDI
DIRITTI
ETERODETERMINATI
TEORIA DELLA
SOSTANZIAZIONE
CAUSA PETENDI
DIRITTI
AUTODETERMINATI
TEORIA DELLA
INDIVIDUAZIONE
Cass. 19.1.2005, n. 1067
La causa petendi delle azioni a difesa della
proprietà. a differenza delle azioni accordate a
tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto
vantato dall’attore e non il fatto che ne
costituisce la fonte. Ne consegue che la
specificazione del modo di acquisto del diritto
reale a difesa del quale si agisce non comporta
mutamento della domanda e non dà luogo
perciò in appello alla proposizione di una
domanda nuova.
39 2°. Litispendenza e
continenza di cause
Nel caso di continenza di cause, se il giudice
preventivamente adito è competente anche per la
causa proposta successivamente, il giudice di
questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa
un termine perentorio entro il quale le parti
debbono riassumere la causa davanti al primo
giudice. Se questi non è competente anche per la
causa successivamente proposta, la dichiarazione
della continenza e la fissazione del termine sono
da lui pronunciate.
39 3°. Litispendenza e
continenza di cause
La prevenzione è determinata dalla
notificazione della citazione ovvero dal
deposito del ricorso.
40 1°. Connessione
Se sono proposte davanti a giudici diversi più
cause le quali, per ragione di connessione,
possono essere decise in un solo processo, il
giudice fissa con sentenza alle parti un
termine perentorio per la riassunzione della
causa accessoria davanti al giudice della
causa principale, e negli altri casi davanti a
quello preventivamente adito.
40 2°. Connessione
La connessione non può essere eccepita dalle
parti né rilevata di ufficio dopo la prima
udienza, e la rimessione non può essere
ordinata quando lo stato della causa
principale o preventivamente proposta non
consente l'esauriente trattazione e decisione
delle cause connesse
40 6° e 7°. Connessione
Se una causa di competenza del giudice di pace sia
connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35
e 36 con altra causa di competenza del tribunale,
le relative domande possono essere proposte
innanzi al tribunale affinché siano decise nello
stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono
proposte davanti al giudice di pace e al tribunale,
il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio
la connessione a favore del tribunale.
CONDIZIONI DELL’AZIONE
INTERESSE AD AGIRE
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE =
correlazione fra la qualità di attore e la
titolarità attiva del rapporto dedotto in
giudizio.
Ma non del rapporto così come effettivamente
è e sarà accertato solo alla fine con la
sentenza, bensì del rapporto come
prospettato dall’attore con la domanda.
CONDIZIONI DELL’AZIONE
POSSIBILITA’ DEL PROVVEDIMENTO
RICHIESTO
ESISTENZA DEL DIRITTO
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Azione in senso astratto - Dipartimento di Giurisprudenza