La nuova legge regionale
sul sistema integrato di servizi
sociali a tutela della persona e
della famiglia
(legge 1 dicembre 2014 n. 32)
Ancona, 17 febbraio 2015
Una breve introduzione
Il percorso
Dalla legge regionale n. 43 del 1988 al Piano socio sanitario 20122014
Il contesto nazionale
Dalla logica dei Piani “a cascata” alla riforma del Titolo V della
Costituzione
La strategia regionale
Dare attuazione alla legge 328/2000 con atti normativi “leggeri”
Il percorso
Legge regionale 5 novembre 1988 n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza
sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione
dei relativi interventi nella regione)
Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000 – 2002
(Deliberazione del Consiglio regionale n. 306 del 1 marzo 2000)
Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali)
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (DPR 3 maggio 2001)
Piano sociale regionale 2008 – 2010 (Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n.
98 il 29 luglio 2008)
Piano socio sanitario 2012-2014 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 16 dicembre
2011)
Il contesto
Legge 328 del 2000: regola i rapporti tra i livelli istituzionali con la
logica della programmazione triennale “a cascata” (Nazionale,
Regionale, di Zona)
Riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce l’assistenza
sociale alla competenza esclusiva regionale (art. 117 comma 4) e
amministrativa dei Comuni (art. 118)
Resta ferma la competenza esclusiva statale in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali (art. 117 comma 2 e art. 9 legge 328 del 2000)
La strategia
Attuare la legge 328 con gradualità e attraverso atti normativi “leggeri”
• Numero degli Ambiti sociali (24)
• Ruolo e funzioni dell’organo politico dell’Ambito (CDSindaci)
• Funzioni del Coordinatore dell’Ambito
• Elaborazione dei Piani di Ambito (linee guida)
• Rafforzamento istituzionale degli Ambiti (Dgr 551/2006)
• Sistema informativo e Osservatorio politiche sociali (Dgr 1758 del 2000 e
1276/06))
• Integrazione socio sanitaria (Dgr 720/07)
• Trasferimento fondo regionale agli Ats (Dgr 1373/2012)
Il contesto
Legge 328 del 2000: regola i rapporti tra i livelli istituzionali con la
logica della programmazione triennale “a cascata” (Nazionale,
Regionale, di Zona)
Riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce l’assistenza
sociale alla competenza esclusiva regionale (art. 117 comma 4) e
amministrativa dei Comuni (art. 118)
Resta ferma la competenza esclusiva statale in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali (art. 117 comma 2 e art. 9 legge 328 del 2000)
Iter normativo lungo e “faticoso”
PDL 125 del 10 luglio 2011
PDL “Testo unico” marzo 2012
PDL 280 del 14 dicembre 2012
Analisi in Commissione (aprile 2013)
PDL 280 ottobre 2014
Approvazione in Assemblea il 25 novembre 2014
Tipologie di servizi sociali (art. 2)
•Servizi sociali professionali e segretariato sociale
•Pronto intervento sociale
•Servizi domiciliari
•Servizi residenziali e semiresidenziale
•Inclusione sociale e sostegno al reddito
Legge 328/00 (art. 22 comma 4): le leggi regionali prevedono l’erogazione di queste
prestazioni
Art. 2 comma 3: La Giunta regionale stabilisce per ogni servizio le figure professionali
e i livelli minimi da garantire in ogni ATS, nel rispetto delle disponibilità di bilancio
Livelli essenziali delle prestazioni sociali?
Destinatari e compartecipazione (art. 3 e 20 )
Cittadini italiani, di altri Stati membri UE stranieri, rifugiati, richiedenti asilo e apolidi
I destinatari concorrono al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni
economiche individuali o del nucleo familiare a cui appartengono
UNIVERSALISMO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
L’assistito partecipa al costo delle prestazioni secondo la normativa statale in materia
di ISEE
Giunta regionale: fissa la soglia minima per l’esenzione totale dalla compartecipazione
Ambito territoriale sociale: stabilisce le quote di compartecipazione per singolo
servizio (anche con modalità lineare) e la soglia massima oltre la quale si paga la
tariffa massima
Integrazione socio sanitaria (art. 4)
1. Definizione di prestazioni socio sanitarie (Dlgs 229/1999). Quale finalità?
Tutela complessiva e benessere della persona, piuttosto di continuità tra azioni di cura
e di riabilitazione.
2. Gestione delle prestazioni socio sanitarie: riferimento alla legge regionale 13/2003
per entrambe le tipologie previste dal Dlgs 229/99 (e dai DPCM 14/2 e 29/11 2001):
• sanitarie a rilevanza sociale e ad elevata integrazione sanitaria (Distretti)
• sociali a rilevanza sanitaria (Comuni attraverso gli ATS). Riferimento: Dlg 112/98 che
rimanda ad una legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai Comuni.
3. Manca l’indicazione degli strumenti operativi e di programmazione per attuarla sul
territorio (Bozza DGR su Unità Operativa Sociale e Sanitaria e Piani integrati dei
servizi alla persona)
Gestione associata (art. 6)
I Comuni compresi negli ATS gestiscono in forma associata i servizi sociali
Strumenti: Convenzioni, Consorzi, Unioni di Comuni (Dlgs 267/2000), Aziende
pubbliche e Unioni Montane (comma 4 art. 6)
Ruolo del Comitato dei Sindaci: stabilisce le forme gestionali e individua le
tipologie di servizi sociali da realizzare nell’ATS e le modalità di accesso
La Giunta regionale deve individuare gli ATS tenendo conto di (legge 13/2003):
• coincidenza ATS Distretto
• possibilità di più ATS in un Distretto
Gestione associata : altre normative
Legge regionale 35/2013: trasforma le Comunità Montane in Unioni di Comuni
Legge regionale 46/2013 e Dgr 809/14: i contributi erogati dalla Regione a favore
dei Comuni sono ripartiti in modo da favorire i Comuni risultanti da fusione e le
forme associative (Unioni e Convenzioni);
Proposta di Atto Amministrativo 83/2014: Programma di Riordino Territoriale
elaborata dalla Giunta Regionale ed ora all'esame dell'Assemblea Legislativa (23
DTO per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni)
Legge n. 56 del 7 aprile 2014: obbligo gestione associata funzioni fondamentali i
Comuni con meno di 10.000 abitanti (Marche: 5.000) salvo Comuni montani
(3.000) purché si associno almeno 3 Comuni. Strumenti: Unioni o Convenzioni.
Soglie non applicabili alle Unioni già in essere. Termine: 31/12/14, prorogato di un
anno.
Partecipazione (art. 11)
Soggetti sociali: organizzazioni sindacali, organizzazioni di categoria, soggetti del
terzo settore (enti di patronato)
Organizzazioni sindacali: informazione e consultazione sugli atti di natura
programmatoria e regolamentare previsti dalla legge
Organizzazioni di categoria e terzo settore: confronto sui temi generali della
programmazione
Istituzione di due nuove Consulte (dipendenze patologiche e povertà
estrema/disagio sociale)
Critiche :
• differenziare consultazione e concertazione (rappresentanza) e coprogettazione
• valorizzare gli enti di patronato
• Istituire una Consulta sul welfare
Programmazione (art. 13)
Livello REGIONALE
Livello TERRITORIALE
Piano sociale regionale
(triennale)
Piano di ATS
(triennale)
Piano socio sanitario regionale
(triennale)
Programma attuativo
(annuale)
La programmazione socio sanitaria trova spazio nel Piano socio
sanitario, che individua le modalità di raccordo tra la programmazione
distrettuale e la programmazione di ATS (art. 13 comma 3)
Storia della programmazione socio sanitaria nelle Marche
Piani sociali
Piani sanitari
Piano sanitario 1998-2000
Piano sociale regionale 2000-2002
Piano sanitario 2003-2006
Piano sanitario 2007-2009
Piano sociale regionale 2008-2010
Piano socio sanitario 2012-2014
Piano sociale regionale 2008-2010 (consolidamento e innovazione dell’integrazione
socio sanitaria): “l’impegno del piano è predisporre un unico strumento di
programmazione sociale e sanitaria a livello regionale […] nella prospettiva di un
"Piano regolatore" dei servizi integrati alla persona regionale e soprattutto locale”
Gestione dei servizi (art. 17)
I servizi sociali possono essere progettati, organizzati e gestiti sia da enti
pubblici che da soggetti privati
La Giunta regionale disciplina modalità e criteri per l’affidamento assicurando:
• l’applicazione dei CCNL e degli accordi decentrati firmati dalle OOSS
comparativamente più rappresentative
• il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro
Il criterio degli affidamenti è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (escluso il massimo ribasso)
Titoli per l’acquisizione dei servizi (art. 19)
I Comuni possono assicurare le prestazioni sociali mediante l’assegnazione di titoli
validi per l’acquisizione di servizi presso le strutture e i servizi sociali accreditati
Proposta di legge sull’unificazione delle:
• legge 20/00 (autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie)
• legge 20/02 (autorizzazione e accreditamento strutture e servizi sociali
Autorizzazione: necessaria per la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività
Accreditamento istituzionale: riconosce alle strutture autorizzate lo status di
potenziali erogatori di prestazioni per conto del sistema pubblico
Accordo contrattuale: definisce tipologia e quantità delle prestazioni erogabili agli
utenti e remunerate dal servizio pubblico
Fondo per le politiche sociali (art. 27)
E’ istituito il Fondo per le politiche sociali, nel quale confluiscono :
• i Fondi regionali di settore (famiglia, infanzia adolescenza, disabilità, non
autosufficienza, disagio sociale, gestione dei servizi di ATS, associazioni di
volontariato, di promozione sociale e cooperazione sociale, servizio civile ecc.)
• I Fondi nazionali e comunitari per le politiche sociali
Articolazione del FONDO UNICO (Area 5 del bilancio regionale – Servizi alla persona
Gestione servizi di ATS – Interventi a sostegno della famiglia – intervento a sostegno
delle persone in condizioni di disabilità – Fondo per gli anziani non autosufficienti –
Fondo per il disagio e l’inclusione sociale – Fondo per le associazioni e altri interventi
con finalità sociali – Fondo per lo sviluppo della rete delle strutture socio assistenziali
Fondo per le politiche sociali (alcune domande)
I fondi di settore mantengono il vincolo di destinazione?
Art 5 comma 2 (Funzioni della Regione): la Giunta regionale determina le modalità
per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 27, nel caso in cui dette modalità
non siano altrimenti individuate dalla normativa vigente o da questa legge.
Le risorse del Fondo unico vanno ai Comuni o agli ATS?
Art. 8 comma 3 lett. B): Il Comitato dei Sindaci destina l’impiego degli stanziamenti
del Fondo di cui all’art. 27
Dgr 1373 del 2012 prevede la destinazione del Fondo regionale agli ATS, che lo
utilizzano secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Sindaci
Progetti sperimentali servizi educativi? Finanziati col Fondo o con risorse aggiuntive?
Scarica

Nuova legge sociale