IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
di
Ermanno Granelli
Roma 4 febbraio 2013
“E’ assoluta necessità concentrare
il controllo preventivo e consuntivo
in un magistrato inamovibile”
Cavour, 1852
Art. 100, comma 2
La Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito.
Art. 103, comma 2
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie
di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla
legge.
CONTROLLO
GIURISDIZIONE
PROCURA
LAZIO
Sezione riunite in sede di controllo
Sezione centrale di controllo di
legittimità sugli atti del Governo e
delle amministrazioni dello Stato
Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle amministrazioni dello
Stato
Sezione di controllo sugli enti
Sezione delle autonomie
Sezioni di controllo per gli affari
comunitari ed internazionali
Sezione regionale di controllo
Sezione riunite in sede giurisdizionale
Sezioni giurisdizionali centrali di
appello
Sezione giurisdizionale regionale
Procura centrale
Procura regionale
SICILIA
Sezione regionale di controllo
Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana
Sezione giurisdizionale regionale
Procura regionale
Procura presso la sezione giurisdizionale d'appello per la
Regione siciliana

Autorità nazionale anticorruzione (art. 1, comma 1, legge 190/2012).

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche-CIVIT (art. 1, comma 2, legge 190/2012).

Piano nazionale anticorruzione (art. 1, comma 4, legge 190/2012).

Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 5, legge 190/2012).

Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, legge
190/2012).

Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, legge

Percorsi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
statali sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 1, legge 190/2012).

Pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni,
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, pubblicazione
dei relativi bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini (art. 1, comma 15, legge 190/2012).

Divieto di partecipazione a collegi arbitrali assunzione di incarico di
arbitro unico per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni
tributarie (art. 1, comma 18, legge 190/2012).
190/2012).

Pubblicazione, tramite il proprio sito web istituzionale, di almeno un
indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i
provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art.
1, comma 29, legge 190/2012).

Obbligo, in materia di procedimento amministrativo, di rendere
accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di
identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e
ai procedimenti amministrativi che li riguardano(art. 1, comma 30,
legge 190/2012).

Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, da parte
delle amministrazioni pubbliche, di tutti i dati utili a rilevare le
posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (art. 1,
comma 39, legge 190/2012).

Comunicazione in via telematica, da parte delle amministrazioni
pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo
gratuito, ai propri dipendenti, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso
i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art. 1, comma 42,
legge 190/2012).
Codice di comportamento.

Codice etico per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato
(art. 1, comma 44, legge 190/2012)

Delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina
organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al
superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi
(art. 1, comma 48, legge 190/2012).

Delega al Governo di uno o più decreti legislativi diretti a modificare la
disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di
incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche
amministrazioni (art. 1, comma 49, legge 190/2012).

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 1, comma 51, legge

Presunzione, salva prova contraria, dell'entità del danno all’immagine
della pubblica amministrazione nel giudizio di responsabilità, derivante
dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione
accertato con sentenza passata in giudicato (art. 1, comma 62, legge
190/2012).
190/2012).

Delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo
unico della normativa in materia di incandidabilita' alla carica di membro
del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di
incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente
e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di
consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, e successive modificazioni, di presidente e di componente
degli organi esecutivi delle comunità montane. (art. 1, comma 63, legge
190/2012).

Delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'individuazione
di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che
comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (art. 1,
comma 67, legge 190/2012).
Attuazione della delega contenuta nell’articolo 1
comma 35 della legge 190/2012

Obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e
parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di
approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei
dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori
generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

Definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità
totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e
l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche; ciò al fine di consentire ai cittadini un controllo
democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra
gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità,
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
dell’azione pubblica.

Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali per
consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e
agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la
diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta
accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.

Totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello
del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce
l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in
possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente
(es. per motivi di sicurezza).

Rispetto delle esigenze di segretezza e tutela della privacy. I dati
personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere
diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da
consentirne l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È
previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati sull’assunzione di incarichi
pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della
riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.

Nuovo istituto del diritto di accesso civico che mira ad alimentare il
rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità
(e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere
e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che
detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè
pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga
conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere
aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la
provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).

Durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e
comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i
casi in cui la legge dispone diversamente).

Obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione –
“Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che
stabilisce il provvedimento.

Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante
del Piano di prevenzione della corruzione – che deve indicare le modalità
di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il
piano della performance.

Pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri
dati relativi al personale dirigenziale e pubblicazione dei bandi di
concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale
presso le PA.

Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione
finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5
giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. (art. 1, comma 1, legge
213/2012).

Verifica dei rendiconti delle regioni, che debbono tener conto anche
delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la
gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi
strumentali alla regione, nonché' dei risultati definitivi della gestione
degli enti del Servizio sanitario nazionale. (art. 1, comma 4, legge
213/2012).

Trasmissione ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, da parte del presidente della regione, di una relazione
sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del
sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. (art. 1,
comma 6, legge 213/2012).

Obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta
giorni
dalla
comunicazione
del
deposito della pronuncia di
accertamento di
squilibri
economico-finanziari, della
mancata
copertura di spese, della violazione
di
norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria
o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno , i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli
equilibri di bilancio. (art. 1, comma 7, legge 213/2012).

Riduzione
della
metà,
con riferimento alle
successive
tre
mensilità,
dell'importo dell'indennità di mandato e
degli
emolumenti, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione
e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di
fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non
abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio
bilancio e finanze della
regione
e
all'organo
di
vertice
dell'amministrazione regionale (art. 1 bis, comma 1, legge 213/2012).

Individuazione, da parte degli enti locali, degli strumenti e delle
metodologie
per
garantire,
attraverso
il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Disciplina del sistema dei controlli interni da parte degli enti locali
secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti
di gestione. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Controllo
di
regolarità
amministrativa
e
contabile, nella fase
preventiva della formazione dell'atto, assicurato da ogni responsabile di
servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica
attestante
la
regolarità
e
la correttezza dell'azione
amministrativa. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Controllo di
regolarità
amministrativa
assicurato, nella fase
successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità
definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la
direzione del segretario, in base alla normativa vigente. (art. 3, comma
1, legge 213/2012).

Controllo
strategico per l'ente locale con popolazione superiore a
100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il
2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, con previsione di
metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni,
delle procedure operative attuate confrontate con i progetti
elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione
della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. (art. 3, comma 1,
legge 213/2012).

Sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso
ente locale per enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti
in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000
abitanti a decorrere dal 2015. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Controllo sugli equilibri finanziari che implica anche la valutazione
degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente
in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi
gestionali esterni. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Verifica con cadenza semestrale, da parte delle sezioni regionali
della Corte dei conti, della legittimità e della regolarità delle gestioni,
nonché' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle
regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale ed
invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte
del sindaco o del presidente della provincia, ogni sei mesi, di un
referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza
del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. (art. 3,
comma 1, legge 213/2012).

Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione
finanziaria degli enti locali con esame dei bilanci preventivi e dei
rendiconti consuntivi degli enti locali. (art. 3, comma 1, legge
213/2012).

Possibilità, per i comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della
Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, di ricorrere
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista
dal
presente articolo. Sospensione temporanea, in caso di ricorso alla
procedura di cui sopra, della possibilità per la Corte dei Conti di
assegnare il termine per l'adozione di misure correttive (art. 3, comma
1, legge 213/2012).

Vigilanza della Corte dei Conti sull'esecuzione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale . (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Divieto per gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto,
anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte,
dolose o gravemente colpose, sia
omissive
che commissive, al
verificarsi del dissesto finanziario, di ricoprire, per un periodo di dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi
pubblici e privati. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Incandidabilita per i soggetti sopra citati ed irrogazione di sanzione
pecuniaria da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Regolamento
adottato
dal Consiglio comunale che definisce gli
strumenti e le modalità di controllo interno, dandone comunicazione
al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti
locali, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria
generale dello Stato e deliberati dalla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti. (art. 6, commi 1 e 2, legge 213/2012).

Comunicazione degli esiti dell'attività ispettiva alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. (art. 6,
comma 2, legge 213/2012).

Definizione, da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei
conti, delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli
per
la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla
razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. (art. 6,
comma 3, legge 213/2012).
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Ermanno Granelli, Consigliere della Corte dei conti