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Lavoro parasubordinato
Dr. Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo *
Componente Centro Studi Attività Ispettiva
Ministero del lavoro
Docente di ‘’Amministrazione del personale’’ all’Università Bocconi
Docente di ‘’Prassi previdenziale’’ all’Università Cattolica
* La relazione è svolta a titolo personale
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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DIRITTO DI PRECEDENZA
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Diritti di precedenza
a) i lavoratori stagionali hanno un diritto di precedenza per un successivo lavoro
stagionale: esso deve essere fatto valere con richiesta al datore di lavoro da
presentarsi (preferibilmente, in forma scritta) nei tre mesi successivi alla fine del
rapporto;
b) i lavoratori che in esecuzione di uno o più contratti a termine superino i sei mesi
hanno un diritto di precedenza nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere
a tempo indeterminato un lavoratore per le mansioni già espletate dai lavoratori
sopra indicati.
Art. 5 del D.Lgs. 368/2001, modificato dall’art. 2 del D.L. 34/2014 - Comma 4-quater-
DIRITTO DI PRECEDENZA
CONTRATTO A TERMINE ATTIVITÀ NON STAGIONALI
•
Il dipendente che, nel corso di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,
abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12
mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine
(art. 5, c. 4-q ; art. 21, D.L. 25.06.2008, n. 112). I
•
l lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di volersi avvalere del diritto di
precedenza entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto;
•
il diritto si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4- ).
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DIRITTO DI PRECEDENZA
LAVORATORI STAGIONALI
Il diritto di precedenza dei lavoratori con contratti stagionali
riguarda i lavoratori assunti con contratti a temine presso lo
stesso datore di lavoro per medesime attività stagionali.
Il diritto deve essere esercitato con una dichiarazione di volontà
rilasciata entro tre mesi dalla data di cessazione del contratto
stagionale ed è relativo alle assunzioni effettuate entro 12 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
5
Congedo per maternità
Ora, un particolare diritto di precedenza
sia per contratti a tempo determinato
sia per rapporti a tempo indeterminato
viene riconosciuto alle donne in congedo per
maternità ex art. 16, comma 1, del D.L.vo n.
151/2001
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Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione che avviene in forma scritta deve
informare il lavoratore con contratto a termine del proprio diritto di
precedenza da notificare all’impresa entro i tre mesi (per il lavoro stagionale)
o entro i sei mesi (per le assunzioni a tempo indeterminato riferite a mansioni
già espletate per un contratto la cui durata ha varcato la soglia dei sei mesi).
L’inserimento dell’informazione nella lettera di assunzione dovrebbe risolvere
il problema sollevato dall’INPS relativamente a quanto previsto dall’art. 4,
comma 12, della legge n. 92/2012: l’Istituto, infatti, ai fini del godimento di
agevolazioni correlate ad una assunzione, richiede una dichiarazione del
datore di lavoro.
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Rinunciabilità al diritto di precedenza nell'assunzione del
lavoratore
• Cercando di ridurre ad estrema sintesi le diverse posizioni, vi è
chi ritiene che il diritto alla precedenza nelle assunzioni sia
una diritto attuale nascente nel momento stesso in cui si
opera la risoluzione e quindi rinunciabile;
9
• diversamente l'opposta teoria sostiene che il diritto di
precedenza sia futuro ed eventuale e si concretizzi solo nel
momento in cui, nell'arco dei 6 mesi successivi alla risoluzione
del rapporto col dipendente per riduzione del personale, il
datore di lavoro proceda a nuove assunzioni per le medesime
mansioni
( Il diritto di precedenza nell’assunzione per i lavoratori licenziati
nell’ambito della procedura di mobilità, di cui all’art. 8, 1°
comma, L. 23/7/91 n. 223, non può essere validamente
rinunziato all’atto della risoluzione del rapporto, in quanto non
ancora attuale - Trib. Milano 30/5/97)
10
DIRITTO DI PRECEDENZA
PLURALITA’ DI AVENTI DIRITTO
Qualora il datore debba procedere a un'unica assunzione e i
titolari siano in numero superiore, occorre procedere in base ai
criteri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.
Un parametro potrebbe essere costituito dalle condizioni sociali e
familiari dei "pretendenti", restando in secondo piano il mero
criterio cronologico di arrivo delle comunicazioni da parte dei
lavoratori.
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INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
LEGGE 28/6/ 2012, N. 92 – INPS Circ. 12/12/2012, n. 137
•se l’assunzione del lavoratore non è altro che l’attuazione di un
obbligo preesistente previsto da norme di legge o da contratti
collettivi;
•se l’assunzione è in contrasto con un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo - di riassumere un
altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine.
Se dunque un determinato lavoratore beneficia di un diritto di
precedenza e il datore di lavoro ne assume un altro, l’incentivo
non può essere concesso
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Lavoratori sospesi da almeno 24 mesi
A norma dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990
Il beneficio è riconosciuto a condizione che i datori di lavoro non
abbiano operato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
o per riduzione del personale nei sei mesi che precedono
l'assunzione.
Misura delle agevolazioni
A) Per la generalità dei datori di
lavoro ammessi al beneficio:
si applica per un periodo di trentasei
mesi una riduzione del 50% dei
contributi dovuti a carico del datore
di lavoro fermo restando il
versamento dell'intera quota a carico
del lavoratore;
B) per le imprese operanti nel
Mezzogiorno e per le imprese
artigiane:
si applica l'esenzione totale per un
periodo di trentasei mesi dei
contributi a carico del datore di
lavoro, mentre è dovuta l'intera
contribuzione a carico del lavoratore
LAVORO A PROGETTO
ARTICOLO 7, COMMA 2
D.L. 76/2013
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Nell’attuale versione del comma 1
dell’art. 61, è stabilito che
“……., i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa devono essere riconducibili a uno
o più progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore […]”.
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Sono esclusi :
Le prestazioni rese dai pensionati di vecchiaia
Amministratori e componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e i
partecipanti a collegi e commissioni
Le prestazioni occasionali ( 30 giorni e 5000
euro stesso committente)
aspettativa
vita
Uomini
Contributi
+a. vita
Donne
42+1mese
41 + 1
mese
aspettativa
vita
Donne
Contributi
+a. vita
Anno
Uomini
2012
42 + 1
mese
2013
42 + 2
mesi
3 mesi
42+5mesi
41 + 2
mesi
3 mesi
41+5mesi
2014
42 + 3
mesi
3 mesi
42+6mesi
41 + 3
mesi
3 mesi
41+6mesi
2015
42 + 3
mesi
3 mesi
42+6mesi
41 + 3
mesi
3 mesi
41+6mesi
2016
42 + 3
mesi
7 mesi
42+10mesi
41 + 3
mesi
7 mesi
41+10mesi
2017
42 + 3
mesi
7 mesi
42+10mesi
41 + 3
mesi
7 mesi
41+10mesi
2018
42 + 3
mesi
7 mesi
42+10mesi
41 + 3
mesi
7 mesi
41+10mesi
2019
42 + 3
mesi
11 mesi
43+2mesi
41 + 3
mesi
11 mesi
42+2mesi
2020
42 + 3
mesi
11 mesi
43+2mesi
41 + 3
mesi
11 mesi
42+2mesi
2021
42 + 3
mesi
14 mesi
43+5mesi
41 + 3
mesi
14 mesi
42+5mesi
41+1mese
coordinazione e subordinazione
Questo comporta una accentuazione della pur labile differenza tra
coordinamento e subordinazione, perché
 la subordinazione presuppone lo ius variandi in capo al datore di lavoro,
che nell’esercizio del potere direttivo può modificare la pretesa nel tempo;
 il coordinamento, che prima poteva essere oggetto di modifiche tra le parti,
adesso viene cristallizzato al momento della stipula del contratto
• il coordinamento è ammissibile “solo ove esso si traduca in
indicazioni programmatiche di ordine generale … isolate nel tempo,
circoscritte nella durata, limitate nel contenuto”.
Cosa si intende per
riconducibilità ad un progetto
Secondo la tesi prevalente il progetto consiste nella predisposizione e nella
esposizione di un piano ben identificato e definito
– che indichi una azione o una cosa che si intende realizzare e che diventa
oggetto della richiesta al collaboratore autonomo (specificità del progetto)
- temporalmente definito, perché il lavoro a progetto è sempre a termine e non
è consentita una collaborazione a tempo indeterminato (temporaneità del
progetto)
• Segmenti dell’attività organizzata del committente ben identificati e ben
definiti sotto il profilo sia strutturale sia temporale… cui inerisce un chiaro
risultato finale”
NON COINCIDENZA CON L'OGGETTO SOCIALE DEL COMMITTENTE
1) il progetto, pur avendo ad oggetto attività
rientranti nel normale ciclo produttivo
dell'impresa e, quindi, non necessariamente
caratterizzato dalla straordinarietà od
occasionalità, deve pur sempre distinguersi da
essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività
che si affianca all'attività principale senza
confondersi con essa (Trib. Milano 18.7.2011);
3) la non coincidenza con l'oggetto sociale del
committente va dunque inteso come
identificabilità di specifici contenuti e obiettivi,
anche qualora gli stessi si traducano in attività
rientranti nell'oggetto sociale del committente;
2) il progetto, pur potendo rientrare "nel ciclo
produttivo dell'impresa" deve essere
caratterizzato da una autonomia di contenuti e
obiettivi
4) in caso contrario, ossia nell'ipotesi in cui il
progetto consista in una "mera riproposizione
dell'oggetto sociale" del committente (ad
esempio "creazione software per la clientela"),
non è pertanto possibile coglierne la genuinità
(Min. Lav., circ. 11.12.2012, n. 29).
(ad esempio, nell'ambito di una azienda di software,
creazione di un programma informatico avente
particolari caratteristiche);
5) Il progetto può rientrare nell'ambito del ciclo
produttivo dell'impresa e nel cd. core business
aziendale, ma non può limitarsi a sintetiche e
generiche formulazioni standardizzate che
identificano la "ragione sociale" descritta nella
visura camerale del committente (Min. Lav., Lett.
circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258).
Per l'ultimo punto è intervenuto, con D.L. n. 76/2013.
Rispetto alla formulazione data dalla riforma Fornero al comma 1 dell'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003
il Pacchetto Occupazione sostituisce la disgiunzione «o» con la congiunzione «e» : in pratica,
perché il contratto possa essere messo in discussione, i compiti affidati al collaboratore dovranno
risultare tanto meramente esecutivi quanto ripetitivi.
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Il compenso - Min. Lav. Circ. n. 29/2012
1) il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato dalla parte della
contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato;
2) nei casi in cui non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il singolo committente
dovrà garantire che il compenso non sia inferiore "a parità di estensione temporale
dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi
di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di
competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto";
3) il riferimento normativo è alle "retribuzioni minime", ossia ai minimi tabellari determinati
dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive
eventualmente previste da tali contratti(cioè minimi più tredicesima, quattordicesima ove
prevista, ferie, TFR, ecc.);
4) l'assoggettamento contributivo è legato alle somme "effettivamente erogate" al
collaboratore, a prescindere inoltre da una valutazione di "congruità" delle stesse (Min.
Lav.,circ. 11.12.2012, n. 29).
Min. Lav.Lett. circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258
• Il compenso erogato al collaboratore non deve
essere parametrato al tempo impiegato per la
realizzazione del progetto, dato che esso è
erogato in relazione al raggiungimento del
risultato finale,
• Tuttavia l'elemento temporale rileva ai fini della
valutazione circa la congruità dell'importo
attribuito al collaboratore sulla base del contratto
collettivo di riferimento.
Accredito dei contributi
Per individuare il numero dei mesi accreditati si divide la somma versata per il minimale
contributivo mensile, arrotondando per difetto il risultato. Si deve considerare che, comunque,
l’accredito mensile non può essere inferiore all’importo minimo di contribuzione mensile.
Esempio :
contributi versati nel 2006 per il collaboratore pari a 600 euro;
minimale contributivo annuo per i parasubordinati pari ad euro 2.362 (tale importo scaturisce
applicando l’aliquota prevista nel 2006 del 17,70% al minimale contributivo annuo dei
commercianti che è di euro 13.345,00);
minimale contributivo mensile pari ad euro 196,84 (2.362 :12)
mesi da accreditare = 600 euro : 196,84euro = 3.05,cioè tre mesi
Minimale di E 15.357,00 per il 2013.
Iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72% : contributo
annuo pari ad E 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).
Anno
Compenso
assoggettab
ile
Aliq. di
fnan.to
(IVS)
Contrib
uti da
versare
Aliq.
di
compu
to
Importo
da
accredita
re
Montant
e
contribu
tivo
1.996
15.000,00
10,00
1.500,00
10,00
1.500
1.500,00
1.997
30.000,00
10,00
3.000,00
10,00
3.000,00
4.583,81
1.998
30.000,00
11,50
3.600,00
12,50
3.750,00
8.579,48
1.999
40.000,00
11,50
4.800,00
12,50
5.000,00
14.064,25
2.000
40.000,00
12,50
5.200,00
14,50
5.800,00
20.592,51
2.001
50.000,00
12,50
6.500,00
14,50
7.250,00
28.826,44
2.002
50.000,00
13,50
7.000,00
15,50
7.750,00
37.836,10
2.003
60.000,00
13,50
8.400,00
15,50
9.300,00
48.710,61
2.004
37.883,00
17,30
6.743,17
19,30
7.311,42
2.004
22.117,00
18,30
4.158,00
20,00
4.423,40
2005
38.641,00
17,50
6.955,38
19,50
7.535,00
2005
21.359,00
18,50
4.058,21
20,00
4.271,80
11.734,82 62.358,39
11.806,80 76.691,08
Anno di decorrenza della
pensione
Età alla
decorrenza
57
Coefficiente di
trasformazione
2.006
4,720
Montante contributivo
76.691,00
Rendita annua al valore attuale
3.620,00
Rendita mensile al valore
attuale
278,00
PENSIONE CHE NON PUO’ ESSERE EROGATA IN QUANTO INFERIORE ALL’IMPORTO
DELL’ASSEGNO SOCIALE + 20%
PENSIONE SOCIALE MENSILE 2006 = 381,72 + 20% = € 458,06
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI LAVORO
Con il contratto di associazione in partecipazione un soggetto (associante)
attribuisce ad un altro (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa,
ovvero di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che
può consistere in capitale, in prestazioni lavorative (di carattere manuale od
intellettuale) o misto
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La garanzia di un compenso minimo
• Fra le clausole particolari più diffuse nei contratti di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro, figura sicuramente quella volta ad
assicurare al lavoratore un compenso minimo garantito, indipendentemente
dall’utile dell’impresa.
• Attenzione : la misura fissa della remunerazione viene da sempre considerata un
indice rivelatore del vincolo di subordinazione, che assieme agli altri indici di
subordinazione individuati dalla giurisprudenza, può portare ad un giudizio di
prevalenza dei caratteri tipici del lavoro subordinato su quelli propri
dell’associazione in partecipazione (Cass. n. 19475/03; Cass. n. 1420/02; Cass. n.
1188/00).
INOLTRE Non è ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli
utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, pena la conversione
in rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21.2.2012, n. 2496).
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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La L. 92/2012 , modificando direttamente l’articolo 2549 c.c., prevede
due tipi di presunzioni, verificatesi le quali il rapporto viene convertito
ex lege in lavoro subordinato:
- assoluta: il numero degli associati per ciascuna attività dell’associante
non può essere superiore a tre;
- relativa: non è stato consegnato il rendiconto, oppure non vi è
un’effettiva partecipazione agli utili, o infine la prestazione resa
dall’associato non si qualifica per contenuti tecnici elevati o capacità
tecnico-pratiche derivanti da rilevanti esperienze precedenti.
38
38
Riforma del mercato del lavoro
Associato in partecipazione con apporto di lavoro
 La legge fissa a 3 il numero di associati per lo svolgimento della
medesima attività (intesa come attività d’impresa). Ciò
indipendentemente dal numero degli associanti.
 La norma non si applica se si tratta di soggetti legati da rapporto
coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il
secondo.
 In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati
si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato
39
Associato in partecipazione
Associazione con coniuge e figli dell’imprenditore
• i compensi erogati dall’imprenditore, anche per i rapporti di associazione in
partecipazione, al coniuge, ai figli , affidati o affiliati, minori di età o
permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, non concorrono a
formare reddito per i loro percettori, in quanto non deducibili dal reddito
d’impresa (art. 60, TUIR).
• Rilevato, che i soggetti in questione non sono tenuti a dichiarare detti
emolumenti nella denuncia dei redditi, l’INPS ha precisato che non risulta
configurabile, per gli stessi, l’obbligazione contributiva nei confronti della
Gestione separata ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003 (INPS, circ.
N.90/2005).
Ultimo
Ultimo
aggiornamento
aggiornamento
1712
settembre
Marzo 2013
2012
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• La norma non si applica se si tratta di
soggetti legati da rapporto coniugale, di
parentela entro il 3° grado o di affinità
entro il secondo.
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I GRADI DI PARENTELA
4.Prozio
3. Bisnonno
3.Nonno del
suocero
3.Zio
2. Nonno
2.Padre del
suocero
1. Padre
1.Suocero
4.Cugino
2.Cognato
2.Fratello
IO
3.Nipote
4.Figlio del
nipote
3. Fratello
del suocero
Moglie
3.Figlio
1. Figlio
2. Nipote
3. Pronipote
42
I GRADI DI PARENTELA
PARENTELA
Padre - figlio
1° grado
Nonno - nipote
2° grado
Bisavolo - pronipote
3° grado
Trisavolo - abnipote
4° grado
Fratelli
2° grado
Zio - nipote
3° grado
Primi cugini
4° grado
Prozio - pronipote
4° grado
Secondi cugini
5° grado
Cugino - nipote del cugino 6° grado
Ultimo aggiornamento 17 settembre 2012
43
43
• “Per attività abituale deve intendersi una attività
caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità
di comportamenti.
• In altre parole il carattere dell'"abitualità" si
contrappone a quello della "occasionalità", da
intendersi riferito ad un'attività contingente ed
eventuale
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
44
Tribunale di Ravenna
nn. 178 e 179 del 29 giugno 2004
Non vi è, infatti, incompatibilità tra le due iscrizioni posto
che le stesse si riferiscono ad attività differenti
essendo l’una rivolta, almeno per ciò che riguarda gli a
amministratori,ad una attività di gestione e di impulso
correlata all’esecuzione del contratto di società, ed
essendo invece l’altra rivolta alla concreta realizzazione
dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo.
L’attività di amministratore è concettualmente distinta da quella di semplice
attività lavorativa,
 inerendo la prima
( attività di amministrazione)
ad una relazione di immedesimazione organica
( e comportando così una partecipazione ad una attività di gestione,
oltre che l’espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza
rivolta sia all’esecuzione del contratto sociale sia al funzionamento
dell’organismo sociale)
 ed essendo invece la seconda
( semplice attività lavorativa) rivolta alla concreta realizzazione dello
scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo.
Circolare n. 78 del 14 maggio 2013
Il criterio della prevalenza tra più attività I requisiti per
l'iscrizione nella gestione Art/Com
Il comma 203, art. 1, legge n. 662/1996, al quale il
comma 208 fa riferimento, prevede che l'iscrizione
dei soci di Srl nella gestione commercianti è
obbligatoria in due casi, quando:
1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia (lettera a);
2. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza (lettera c).
Collaboratori familiari
•
Non sarà più iscritto alla corrispondente Gestione previdenziale Inps il familiare
collaboratore del commerciante, dell’artigiano e dell’imprenditore agricolo se è
pensionato, o se già occupato altrove full time o se la sua collaborazione non
supera le 720 ore l’anno.
•
Sono queste le novità introdotte dalla circolare in esame , la quale introduce tre
casi in cui viene meno l’obbligo contributivo, perché la collaborazione o non ha il
carattere della prevalenza, come per il familiare che già lavora a tempo pieno
presso altra azienda, o è considerata occasionale, come per il pensionato o quando
non supera le 720 ore (90 giorni all’anno).
•
Questi casi rappresentano presunzioni ”operative” di cui il personale ispettivo farà
uso nelle indagini: conclusioni in senso contrario dell’indagine dovranno essere
fondate su incontrovertibili elementi di prova.
Con lettera circolare del 10/6/2013 il Ministero del Lavoro fornisce al
personale ispettivo istruzioni utili ad accertare se il lavoro prestato dal
familiare collaboratore nell’impresa artigiana, agricola e di commercio
debba dar luogo alla iscrizione previdenziale.
Il merito della circolare è di definire tre categorie di situazioni
pratiche che escludono l’obbligo dell’iscrizione:
 la categoria del pensionato
 quella del familiare dipendente a tempo pieno in altra azienda
 e la categoria definita da un limite temporale, 720 ore, entro cui la
prestazione si considera occasionale.
• Il pensionato-familiare. La circolare afferma che la
prestazione lavorativa del familiare pensionato va
considerata occasionale, per la scarsa inclinazione,
testimoniata da una diffusa realtà, ad impegnarsi in
una attività abituale.
A ciò si aggiunga il fatto che un impegno abituale, che
comporterebbe l’onere di un obbligo contributivo,
potrebbe dar luogo ad un incremento di pensione non
particolarmente invitante.
Compito della indagine ispettiva è di mettere in luce le
ragioni pratiche che diano conto di una prestazione
occasionale.
• Il familiare già occupato a tempo pieno in altra azienda. In questo
caso il residuo impegno del collaboratore nell’azienda del familiare
imprenditore non può ragionevolmente essere definito prevalente.
Questa sorte di presunzione è deducibile da una disposizione di legge,
l’art. 2 della legge 613/1966, che , con riferimento all’imprenditore del
commercio, esclude dall’obbligo contributivo i familiari coadiutori, a
condizione che “per tale attività non siano soggetti all'assicurazione
generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di
apprendisti”.
Analoga norma è prevista per l’impresa artigiana (art 2 legge
463/1959)
• I familiari che sono impegnati nell’impresa per un periodo non superiore a
720 ore nell’anno solare. L’occasionalità della prestazione viene affermata
con l’indicazione di un parametro oggettivo di durata della prestazione.
L’idea trae spunto dal comma 6 ter art 21 D.L. 269/2003 che definisce una
presunzione legale di prestazione lavorativa gratuita occasionale riferita al
familiare che sostituisce l’artigiano impossibilitato a svolgere la sua attività, per un
periodo massimo di 90 giorni.
La circolare trasforma questa presunzione legale in presunzione “operativa” e la
estende in tre direzioni:
1)all’imprenditore agricolo e del commercio;
2) al caso in cui il collaboratore familiare non soltanto sostituisce, ma altresì
affianca l’imprenditore;
3) ed infine al caso in cui la prestazione superi i 90 giorni, purché si mantenga nei
limiti delle 720 ore nell’anno solare: il che può dar luogo a prestazioni occasionali
più frequenti, ma di durata inferiore rispetto a quanto indicato dal citato comma 6
ter.
Accidentalità assicurativa.
• Il Ministero con la più recente circolare del 5/8/2013, n. 14184, in analogia
con quanto concepito per i contributi previdenziali del familiare, stabilisce
che scatta l’esenzione Inail quando il soggetto lavora 1-2 giorni al mese,
senza superare i 10 giorni lavorativi durante l’anno.
• Questo parametro misura il carattere “accidentale” della prestazione, che
descritta dalla legge affinché per il familiare che presti attività così limitata
non ci sia obbligo assicurativo.
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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Ricordiamo
Sospensione dell'attività imprenditoriale
circolare n° 33/2009
• Il potere di sospendere una attività è previsto qualora il
personale ispettivo di questo Ministero riscontri la presenza
di lavoratori “in nero” e/o in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro.
• Impiego di personale non risultante dalla documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Si intendono quindi IRREGOLARI
•
Tutti i lavoratori per i quali non è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria
al Centro per l'impiego ;
•
I soci ed i familiari dell'imprenditore, (quando non sia stata data comunicazione
preventiva all'Inail);
•
I titolari di cariche societarie che svolgono attività lavorativa, per i quali non
basta la visura camerale;
•
I lavoratori autonomi occasionali previsti all'articolo 2222 del codice civile, non
genuini, “per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento
sia stato effettuato in loro favore”.
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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Il lavoro gratuito nelle società di persone
• Il linea teorica il lavoro familiare gratuito non può trovar posto nelle
imprese in forma societaria, in quanto tale lavoro è diretto non ad un
familiare o al coniuge, ma ad un soggetto diverso dotato di propria
personalità giuridica.
• In pratica, però, questa conclusione viene comunque mitigata dalla
considerazione che anche quando il datore di lavoro è formalmente una
società, l’attività lavorativa potrebbe essere resa sostanzialmente in
favore del socio familiare o coniuge che nella società abbiano una
posizione di preminenza.
Il lavoro gratuito nelle società di
capitali
Per quanto concerne le società di capitali, occorre fare una speciale
osservazione sulle società di capitali a socio unico.
In questo caso – ai fini dell’accertamento della natura del lavoro prestato dal
dipendente familiare o coniuge del socio – si presume la gratuità della prestazione
lavorativa, dato lo stretto vincolo fra dipendente e socio.
Negli altri casi invece quando esiste un rapporto di lavoro con società di capitali
ed uno degli amministratori o dei soci, anche di maggioranza, sia familiare
o coniuge del dipendente, bene in queste ipotesi, si ritiene che prevalga la
presunzione di onerosità del rapporto, considerato che la società di capitali
è un soggetto distinto dai suoi amministratori o soci.
E pertanto, diversamente da quanto vale nelle società di persone, la presunzione di
gratuità decade.
• Uno degli elementi risolutivi è la convivenza.
• Se i familiari convivono, allora la prestazione di lavoro
si presume gratuita fino a prova contraria; ciò
significa che la subordinazione è ammessa anche tra
coniugi o familiari conviventi, ma deve essere
provata rigorosamente.
• Infatti la Cassazione, poi, non giudica sufficiente il
solo versamento dei contributi, ma richiede altre
prove (sentenza 7845/2003) a sostegno della
onerosità del rapporto.
Cumulo tra lavoro subordinato dirigenziale
e
cariche amministrative
Cass. 1-2-2012 n. 1424
La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé
incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della
stessa società
ma è necessario che chi intenda far valere un rapporto di lavoro subordinato
non sia amministratore unico della società e che provi in modo certo il requisito
della subordinazione che deve consistere nell’effettivo assoggettamento nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo
e disciplinare dell’organo di amministrazione della società
Cass. 7-5-2013 n. 10561
Nelle società di persone, è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci
purché ricorrano due condizioni:
a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale;
b) b) che il socio presti l'attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di
poteri di supremazia.
Invece, il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti della vita
della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità
Cass. 1-8-2013 n. 18414
• Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra colui che ha
rivestito cariche sociali di una società di capitali e la società stessa, è
necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la
prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè
l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare
dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso,
nonostante le suddette cariche sociali.
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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Presidente e subordinato
Messaggio del 7 giugno 2007, n. 15031
La legge 142/2001 all'articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro
ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla
separazione dello status di lavoratore da quello di socio, infatti la
prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente
autonomo da quello mutualistico.
La progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro
subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l'applicazione
anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell'incompatibilità
di prestazione d'attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare
179/89 per i Presidenti del CdA, gli Amministratori unici e i Consiglieri
delegati.
• Per le società di capitali è prevista la possibilità di assicurazione per
gli amministratori, ma è esclusa, tra gli altri, per coloro (Presidente,
Amministratore Unico e Consigliere Delegato) che rivestono “una
carica amministrativa tale da rendere evanescente la posizione di
subordinazione rispetto agli altri”.
• Questa parte si conclude però non operando una distinzione netta.
si afferma infatti “Quando questi infatti esprimono da soli la volontà
propria dell'Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di
comando e di disciplina, in veste di lavoratori essi verrebbero ad
essere subordinati di se stessi, cosa che non è giuridicamente
possibile”.
Nelle cooperative, in genere, gli amministratori devono essere soci e
nelle cooperative di lavoro i soci devono prestare attività lavorativa.
 In pratica il presidente di una cooperativa edile che svolge
l'attività di muratore o di geometra ha diritto, per questa attività,
all'iscrizione all'Inps come dipendente.
 Lo stesso vale per quei soci amministratori che svolgono attività
amministrativa, tecnica, di direzione generale ecc.
• La carica di presidente di una cooperativa non è incompatibile
con la qualifica di lavoratore subordinato ove ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: il potere deliberativo
sia affidato a un organo diverso, come ad esempio il CDA;
• il presidente svolga in concreto - nella sua veste di lavoratore
dipendente - mansioni estranee al rapporto organico con la
cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della
subordinazione, anche ove sia inquadrato con qualifica
dirigenziale (INPS, msg. 8.6.2011, n. 12441).
Trasferta
Per “trasferta” si intende lo spostamento del lavoratore
dall’originario luogo di lavoro a seguito di fatti
occasionali e contingenti
(Cass. n° 15889 del 14.8.2004)
Esecuzione di un
ordine aziendale
Temporaneità
Irrilevanza del consenso
del lavoratore
Nozione trasferta ai fini fiscali
• Per Agenzia Entrate centralità indicazioni presenti nel
contratto di lavoro
C.M. n. 7/2001
L’art. 51, comma 5, del Tuir “considera trasferta la prestazione
dell'attività lavorativa resa fuori dalla sede di lavoro. Tale sede è
determinata dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella
lettera o contratto di assunzione “

Il trasfertismo
• I trasfertisti non hanno un luogo di lavoro
determinato, in quanto è la natura stessa della
prestazione che impone che questa sia eseguita di
volta in volta in luoghi diversi.
INPS
Messaggio 5.12.2008, n. 27271
• Sotto il profilo fiscale e contributivo, mentre il trattamento
della trasferta è rimesso all'art. 51, c. 5, Tuir, quello per i
trasfertisti è regolamentato dal successivo comma 6 il quale,
rinviando a un Decreto interministeriale finanze-lavoro -mai
emanato- per l'individuazione delle categorie di lavoratori e
condizioni di applicabilità della disposizione,
• stabilisce nella misura del 50% l'assoggettamento fiscale e,
per l'armonizzazione delle basi imponibili, contributivo delle
indennità e delle maggiorazioni di retribuzione loro spettanti,
anche se corrisposte con carattere di continuità.
LE CARATTERISTICHE DEL TRASFERTISTA PROFESSIONALE - ART. 51, COMMA 6, TUIR
La mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro
Lo svolgimento di una attività lavorativa in cui lo spostamento costituisca contenuto
ordinario della prestazione di lavoro
La corresponsione, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre
variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, non
strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è
effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta ………….riflessione
L’indennità può anche essere variabile
sentenza 396/2012
•
Il trasfertismo si applica non soltanto quando nel contratto o nella lettera di assunzione
non sia indicata una sede di lavoro, ma anche quando, pur essendo indicata una sede di
lavoro, questa non sia la sede dove si svolge la normale attività lavorativa del
dipendente. In pratica in questo caso la sede di lavoro indicata in contratto ha un valore
soltanto burocratico, ma non necessariamente indica il luogo di effettiva prestazione
lavorativa.
•
Per effetto di questa sentenza molto innovativa l’area di applicazione del trasfertismo
si allarga significativamente.
• La Suprema Corte, al contrario, ritiene il ricorso infondato,
sposando quindi la tesi dell'Istituto previdenziale ed
indicandone i motivi.
• I Giudici analizzano la lettera della norma; il co.6 dell'art.51
Tuir tratta di indennità erogate a lavoratori tenuti a svolgere la
propria opera "in luoghi sempre variabili e diversi", ecco la
vera caratteristica, aggiungendo poi, in relazione alle suddette
indennità, "anche se corrisposte con carattere di continuità".
• Ed e' appunto sulla congiunzione "anche" che il Collegio punta la propria
attenzione; la corresponsione continuativa pare infatti soltanto eventuale,
ma non certo elemento connotante la caratteristica della fattispecie.
• Viene quindi detto:"La norma indica infatti come eventuale tale rigida
continuità ("anche se") mentre concentra il nucleo significativo della
disposizione nel dato relativo ad una erogazione corrispettiva dell'obbligo
contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie
attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e quindi al di fuori di
una qualsiasi sede di lavoro prestabilita".
Rileva il luogo dell’attività abituale :
l’ ordinanza n. 4837/2013
• Questo provvedimento della Cassazione, che risale al
26 febbraio 2013, trae origine da una verifica
ispettiva dei funzionari dell’Inps i quali contestano al
datore di lavoro di avere colpevolmente considerato
e trattato le somme erogate ad un certo numero di
dipendenti come indennità di trasferta, le quali,
avendo natura di rimborso spese, non sono state
assoggettate a contribuzione
• Nel caso in esame le effettive sedi di lavoro si identificano con le sedi operative
dei committenti, perché è lì, presso i cantieri, che l’attività lavorativa viene
essenzialmente svolta.
• E’ ben vero che una parte dell’attività dei lavoratori in questione si svolge anche
presso la sede della propria azienda, ma questa attività, che consiste nella
semplice raccolta del materiale e delle attrezzature da utilizzare nei cantieri dei
committenti, è puramente accessoria rispetto alla attività principale.
Cassazione con l’ordinanza n. 18237 del 29 luglio 2013
• Gli Ermellini hanno precisato che in tutti i casi in cui lo spostamento del
lavoratore è “funzionale” all’attività lavorativa che lo stesso deve svolgere, il
tempo impiegato andrà considerato all’interno dell’orario di lavoro e
conseguentemente rientrerà all’interno della retribuzione. Confermando in
particolare precedenti della stessa Corte (Cass. n. 17511 del 26/07/2010) in cui
viene ritenuto sussistere
“il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi
presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per
svolgervi la sua prestazione lavorativa».
Si trattava in quel caso del compenso per lavoro straordinario prestato dal
lavoratore in occasione del trasporto giornaliero da lui effettuato, per la durata di
circa un’ora, di operai e mezzi dalla sede della società ai singoli cantieri.”
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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Sentenza n. 22796 dell’ottobre 2013
settore dell'impiantistica
In particolare, è stato ribadito che ai fini dell’individuazione della categoria
dei c.d. “trasfertisti”, si deve tenere conto delle modalità di esercizio
dell’attività (nel caso di specie esercitata in luoghi sempre diversi) a
prescindere dall’esistenza dei due elementi seguenti:
• Nel caso specifico, la Corte territoriale ha verificato che il lavoro dei
dipendenti veniva normalmente svolto in luoghi variabili e diversi e che la
sede aziendale era solo utilizzata per la mera predisposizione dell’attività
effettivamente esercitata nei vari cantieri di lavoro; a tal fine è stata,
altresì, ritenuta irrilevante la modalità di erogazione dell'indennità, ossia,
la sua non continuità.
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
82
Cassazione Tributaria 6 febbraio 2014
Sentenza 2699/2014
•
Il distacco del dipendente in un paese estero è incompatibile con il trattamento
economico di trasferta previsto dall'articolo 51, comma 5, del Tuir.
•
La controversia esaminata dai giudici attiene al caso di tre dipendenti di una
società italiana, temporaneamente distaccati all'estero (Ungheria) per il periodo di
un anno (2004).
•
La società ricorrente, ritenendo che il distacco dei lavoratori rappresentasse una
attività svolta temporaneamente fuori dalla sede dell'azienda per trasferta
sosteneva infatti che il distacco dei lavoratori non comportava anche il
trasferimento della sede di lavoro dal momento che, nonostante l'ampio lasso
temporale, non si trattava di una assegnazione stabile o definitiva.
•
Il regime dell’indennità di trasferimento. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione
Civile T, con la sentenza 6 febbraio 2014 n. 2699, ha avuto modo di spiegare che le
diarie corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni svolte dal lavoratore nella
sua sede stabile di lavoro, cioè effettiva, compresa quella di nuova, recente,
destinazione, nella quale questi sia stato trasferito e si sia stabilmente inserito per
lungo periodo - a nulla rilevando che continui a dipendere amministrativamente
dalla vecchia sede -, non hanno, neppure parzialmente, natura risarcitoria, ma
esclusivamente retributiva, dovendosi pertanto qualificare come indennità di
trasferimento, reddito a tutti gli effetti soggetto al trattamento tributario
ordinario, a norma degli articoli 48 e 46 del D.P.R. n. 597 del 1973.
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
84
Partite IVA
STRETTA DEL MINISTERO LAVORO SUI LAVORATORI AUTONOMI
DEL SETTORE EDILE
 Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nel
settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di lavoratori autonomi, che
però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese
esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del
personale dipendente delle imprese stesse.
 Per questo motivo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la
circolare n. 16/2012, ha fornito «indicazioni di carattere tecnico che si
muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante
l’utilizzazione di “presunzioni operative”, al fine di orientare l’azione del
personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni».
86
• Il Ministero evidenzia che, in tali casi, elemento
significativo dell’autonomia è il possesso e la
disponibilità di una consistente dotazione strumentale,
rappresentata da macchine e attrezzature
- che deve risultare dal registro dei beni ammortizzabili –
• da cui sia possibile evincere una effettiva capacità
organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire.
• Al contrario, sottolinea la circolare ministeriale, non rileva la
proprietà o il possesso di minuta attrezzatura inidonea a
dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale
né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per
la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o
addirittura dal committente, anche se a titolo oneroso.
• Anzi, la suddetta circostanza per il Ministero, rappresenta un
elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di
carattere autonomo.
• Ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò
che riguarda il settore dell'edilizia, è il riscontro di
un’eventuale monocommittenza.
• A quanto sopra si accompagna un regime di “presunzioni” sul
piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla
definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i
margini dell’“autonomia” nell’ambito del ciclo complessivo
dell’opera edile.
• Quindi, per la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,
almeno sul piano delle “presunzioni”, qualora non emergano
fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva
organizzazione aziendale
- rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e
dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile
situazione di pluricommittenza –
• il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della
nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario
delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel
Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane
adibiti alle seguenti attività:
 manovalanza;
muratura;
carpenteria;
rimozione amianto;
 di ferri e ponti;
addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o
appaltatore.
91
Bonus fiscale
• Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014
diventa operativo il bonus di 80 euro in busta paga, disciplinato dall’art. 1
del DL 24 aprile 2014 n. 66.
Punto focale della “manovra” è il riconoscimento di un credito ai lavoratori
dipendenti e assimilati con un reddito complessivo IRPEF non superiore a
26.000 euro, che va ad incrementare la retribuzione netta :
 Il beneficio non è una detrazione ma un credito
 Non concorre alla formazione del reddito
CONDIZIONI
possesso di un reddito da lavoro dipendente o
assimilato;
sussistenza di un’imposta a debito dopo aver
apportato le detrazioni per lavoro dipendente;
verifica dell’importo del reddito complessivo.
CONDIZIONE N. 1 : aver intrattenuto, anche solo in parte,
durante l’anno 2014 un rapporto di lavoro dipendente o un altro
lavoro il cui reddito prodotto sia riconducibile ad uno di quelli
assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir.
CONDIZIONE N. 2: Sussistenza di un residuo di imposta irpef
dopo aver scomputato le sole detrazioni specifiche per la
produzione del reddito da lavoro.
.
quando l’imposta lorda determinata su questi redditi, superi
l’ammontare delle sole detrazioni da lavoro spettanti in base al comma
1, art. 13 del TUIR.
.
CONDIZIONE N. 3 :
Possesso di un reddito di lavoro dipendente o
assimilato che concorre a determinare un
reddito complessivo comunque non superiore
a 26.000 euro percepito nel corso del 2014.
La condizione richiesta ai fini del riconoscimento del
bonus (IRPEF positiva) risulta soddisfatta anche
nell’ipotesi in cui l’IRPEF residuale (al netto delle sole
detrazioni di lavoro dipendente) venisse poi
azzerata
da
ulteriori detrazioni spettanti (ad
esempio, le detrazioni per carichi di famiglia) .
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
97
Reddito da lavoro dipendente: € 11.000
Imposta lorda: € 2.530
Detrazione produzione reddito (365 gg.) = € 1.744,70
Parametro di concessione
2.530 > 1,744,70
Spettanza del credito : sì
Detrazione coniuge a carico: € 719,34
Detrazione figlio < 3 anni: € 1.078,72
Detrazioni maggiori dell’imposta
Lavoratore incapiente ma con diritto al
Bonus
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Lavoratori beneficiari:
-
lavoratori dipendenti pubblici e privati;
soci lavoratori di cooperative;
percettori di borse di studio e assegni di formazione professionale;
co co co e co co pro;
sacerdoti;
percettori di prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza
complementare;
- lavoratori socialmente utili;
- compensi percepiti a carico di terzi lavoratori dipendenti per incarichi svolti
in relazione a tale qualità;
- amministratori, sindaci, revisori di società.
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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Inoltre
Possono quindi beneficiare del bonus, nel rispetto delle previste condizioni, i soggetti che nel 2014
percepiscono somme a titolo di



cassa integrazione guadagni,
indennità di mobilità
o di disoccupazione,
che costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente e per i quali spettano le detrazioni previste
dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR. INPS n. 67 del 29 maggio 2014
Via libera al bonus anche per:
-
i lavoratori dipendenti all’estero che sono tassati in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui al
comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR;
-
- i lavoratori “frontalieri”, tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l’importo della
franchigia di esenzione di 6.700 euro;
-
- i soggetti non residenti, a condizione che i redditi da lavoro siano imponibili in Italia; in tal caso il reddito
complessivo, che non deve essere superiore a 26.000 euro, è formato solo dai redditi prodotti in Italia.
MISURA
REDDITO DI RIFERIMENTO
CALCOLO
< € 8.145,00 (NO TAX AREA)
CREDITO SPETTANTE
NON SPETTA
TRA € 8.145,00 E € 24.000,00
80,00 EURO AL MESE
€ 640,00
TRA € 24.000,00 E € 26.000,00
CREDITO RIDOTTO
PROPORZIONALMENTE
€ 640,00 x (26.000,00-REDDITO
COMPLESSIVO)/ € 2.000,00
> € 26.000,00
NON SPETTA
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• Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro,
si applica tale parametrazione,
in quanto è previsto che il credito di 640 euro spetti per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 2.000 euro.
In tal caso si applica quindi un meccanismo “a scalare”, analogo a quello previsto
per le detrazioni IRPEF, che riduce progressivamente l’importo del bonus
effettivamente spettante, al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarlo al
raggiungimento del limite di 26.000 euro.
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Esempio di calcolo di Bonus
ridotto (reddito del lavoratore
pari a 25.100 euro):
640 X (26.000 - 25.100): 2.000 =
640 X (900 / 2000) = 640 X 0,45
= 288 euro, pari a 36 euro al mese : da maggio a dicembre.
Ad esempio, considerando le suddette 8 mensilità e un reddito complessivo
di:
- 24.200 euro, il bonus è di 576 euro (72 euro al mese);
- 24.500 euro, il bonus è di 480 euro (60 euro al mese);
- 24.800 euro, il bonus è di 384 euro (48 euro al mese);
- 25.000 euro, il bonus è di 320 euro (40 euro al mese);
- 25.400 euro, il bonus è di 192 euro (24 euro al mese);
- 25.700 euro, il bonus è di 96 euro (12 euro al mese);
- 25.950 euro, il bonus è di 16 euro (2 euro al mese).
Esempio
Si ipotizzi un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un unico
sostituto d’imposta durato per tutto il 2014.
Il reddito di lavoro dipendente per il 2014 è di 18.000 euro (corrispondente ad un reddito
mensile lordo di 1.500 euro) e il soggetto ha altri redditi soggetti ad Irpef per 5.000 euro (il
reddito complessivo è quindi 23.000 euro), e non ha né moglie e figli a carico.
Per prima cosa il sostituto d’imposta deve verificare se l’Irpef lorda sul reddito di lavoro
dipendente risulti maggiore delle detrazioni per lavoro.
Pertanto si avrà:
1) Irpef lorda su 18.000 euro: 4.260 euro
2) detrazioni per lavoro (calcolate tenendo conto del reddito complessivo di 23.000 euro):
1.204 euro
La condizione, dunque, è verificata.
Siccome il reddito complessivo è pari a 23.000 euro, spetta il bonus che sarà pari a 640 euro
ovvero, 80 euro per ciascun mese da maggio a dicembre.
Parametro di misurazione
Tale parametro consente di determinare il valore del beneficio ed è rappresentato
dal reddito complessivo
 Il contribuente non deve conseguire un reddito complessivo superiore a 26
mila euro nel periodo di imposta 2014.
Per reddito complessivo: quello calcolato sommando tutte le categorie di reddito
di cui all’art.6 del TUIR, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, al
netto dei contributi previdenziali obbligatori (punto 1 del CUD).
Non si tiene conto, invece, del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze come previsto dal comma 6-bis
dell’art. 13 del TUIR.
Con riferimento alla determinazione del reddito complessivo, ai fini del
riconoscimento del bonus, nella Circolare n. 9/E, l’Agenzia chiarisce che
Redditi assoggettati a cedolare secca: I redditi assoggettati a
cedolare secca devono essere considerati nella determinazione
del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della
spettanza del credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
In base al comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011
Circolare 9/E
Agenzia Entrate
Imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività:
Circolare 9/E
Agenzia Entrate
L’art. 2, comma 2, del DL n. 93 del 2008 stabilisce che tali redditi non concorrono
ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite
massimo di 3.000 euro.
Ne consegue che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve
essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito
spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1- bis dell’art. 13
del TUIR.
Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i
presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività
il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque
essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza”
dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da
lavoro spettanti.
Circolare 9/E
Agenzia Entrate
Adempimenti a carico dei sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del bonus introdotto dal DL 66/2014
sono quelli indicati agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/1973.
Si tratta pertanto di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR
Società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR
Persone fisiche che esercitano imprese commerciali
Imprese agricole
Curatore fallimentare
Commissario liquidatore
Condominio
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo
Amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte Costituzionale,
nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a
statto speciale
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO
•
Il sostituto d’imposta presume mensilmente, in base alle informazioni in suo possesso, il
reddito annuale.
•
Il credito deve essere rapportato alla durata, anche inferiore all’anno, del rapporto di
lavoro, considerando i giorni di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per l’erogazione:
- si utilizza il monte complessivo delle ritenute disponibili in ogni periodo paga;
- se il monte complessivo non e’ sufficiente, e’ possibile attingere ai contributi previdenziali
dovuti per il periodo in questione;
- l’importo del credito riconosciuto andrà indicato nel cud 2015; l’Agenzia ha previsto
l’utilizza del codice ZZ per indicare nelle Annotazioni del Mod. CUD 2014 l’importo di
bonus eventualmente riconosciuto.
- gli importi non versati dovranno essere evidenziati nel modello 770.
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Inps nella circolare n. 60/2014
Il bonus di 80 euro si può recuperare anche dai contributi previdenziali.
Datori di lavoro (per i dipendenti) e committenti (per co.co.pro.), infatti,
possono compensare con i contributi dovuti all'Inps, sul modello F24 e già
a partire dal corrente mese di maggio.
• Le somme vengono anticipate in busta paga dai datori di
lavoro/sostituti d'imposta i quali, ai fini del recupero, sono autorizzati
a utilizzare, fino a capienza, l'ammontare globale delle ritenute
disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi
previdenziali dovuti per quello stesso periodo di paga
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 48/E del 7 maggio
2014 ha istituito il codice tributo «1655» denominato «Recupero da parte
dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66».
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Il bonus è riconosciuto, in via automatica, dai
sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del
DPR n. 600/73 (es. datori di lavoro e
committenti, privati e pubblici).
• I beneficiari non devono quindi presentare
alcuna richiesta, fermo restando che il
sostituto d’imposta deve verificare che
sussistano le condizioni per usufruire
dell’agevolazione.
Agenzia delle entrate, circolare 28/4/2014, n. 8/E
• Per i lavoratori senza sostituto bonus in dichiarazione
La circolare precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti per fruire del bonus ma
privi di un sostituto d’imposta potranno comunque richiederlo nella dichiarazione
dei redditi per il 2014.
In particolare, i soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro
dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto
di imposta (quale è il caso, ad esempio, di colf e collaboratori domestici),
nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di
maggio,
potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
In caso di rapporto di lavoro che dura meno di un anno
il bonus complessivamente spettante, determinato in funzione del periodo
di lavoro (640 x giorni di detrazione/365) viene diviso per i giorni di
detrazione residui dal 1° maggio (o dalla data di assunzione se successiva) al
31 dicembre 2014 (o alla data di cessazione se precedente) e riconosciuto nei
singoli periodi di paga in funzione dei giorni di detrazione spettanti.
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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Esempio
Si consideri il caso di un rapporto di lavoro che
- inizia il 15 maggio 2014 e termina il 15 settembre 2014, per un totale di
124 giorni di lavoro (= giorni di detrazione),
- in relazione al quale viene prodotto un reddito di lavoro non superiore a euro 24.000.
Il
bonus
spettante
parametrato
a euro 217,42 (= 640 x 124/365).
al
numero
di
giorni
lavorati
è
pari
Tale importo va ulteriormente diviso per i giorni di detrazione ricompresi nella durata del rapporto
(217 diviso 124 uguale 1,75338) e riconosciuto in ciascun periodo di paga in funzione dei relativi
giorni di detrazione:
•
euro 29,81 euro per i 17 giorni di maggio;
•
euro 52,60 per i 30 giorni di giugno;
•
euro 54,36 per i 31 giorni rispettivamente di luglio e agosto;
•
euro 26,30 per i 15 giorni di settembre.
La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate
Computo del periodo di lavoro
Dal momento che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, occorre far
riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, tenendo conto
di quanto precisato dalla circolare ministeriale 3/1998: vanno sottratti i giorni per
i quali non spetta alcun reddito (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa
senza corresponsione di assegni),
mentre non rilevano particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro,
come il part time.
L'erogazione di premi in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro non
dà diritto al bonus, se le detrazioni per lavoro dipendente sono state già fruite
durante il periodo di lavoro che ha dato diritto al premio.
Determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga.
In generale, il bonus spettante deve essere ripartito tra le retribuzioni da maggio a dicembre
2014, secondo una parametrazione a giorni;
Il bonus “pieno” di 640 euro diventa quindi pari a:
- 80,98 euro, per i mesi con 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2014);
- 78,37 euro, per i mesi con 30 giorni (giugno, settembre e novembre 2014).
Tuttavia, l’Agenzia consente di utilizzare altri criteri oggettivi e costanti, in particolare la
suddivisione in base ai periodi di paga;
 in tal caso si ha un importo di 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio
a dicembre 2014.
Se, per motivi tecnici, l’erogazione del bonus partirà da giugno, l’importo diventa di 91,43 euro al
mese (7 mesi da giugno a dicembre 2014).
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate
Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro
Caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che nello stesso anno ha
avuto un precedente rapporto di lavoro:
• se l'interessato consegna il Cud relativo al precedente rapporto di lavoro, il
nuovo sostituto d'imposta dovrà tenere conto anche dei dati esposti in quel
modello per verificare se e in che misura spetta il credito
• se non viene prodotto il Cud relativo al precedente rapporto, il sostituto
d'imposta deve verificare la spettanza del bonus e il relativo importo sulla base
dei soli dati reddituali a propria disposizione.
Calcolo del bonus considerando i dati di precedenti
rapporti
Nel caso in cui il lavoratore consegni il CUD al nuovo datore di
lavoro, quest’ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per
calcolare la spettanza del bonus e il relativo importo
Ciò significa che:
• la verifica delle condizioni di spettanza (rispetto del limite
reddituale e capienza dell’imposta lorda al netto delle detrazioni di
lavoro dipendente) dovrà essere effettuata considerando anche i dati
indicati nel CUD relativo al precedente rapporto di lavoro (pertanto, il
reddito indicato a campo 1 e il numero di giorni di detrazione indicati
a campo 3);
• la determinazione dell’importo del bonus da riconoscere andrà
effettuata tenendo conto anche del reddito e dei giorni di detrazione
presenti nel medesimo CUD nonché dell’eventuale importo di bonus
già riconosciuto indicato nelle relative Annotazioni con il codice ZZ.
A tale riguardo, nell’eventualità che il predetto CUD non
riporti alcuna Annotazione con il codice ZZ, si ritiene plausibile
giungere alla conclusione che non sia stato riconosciuto alcun
importo a titolo di bonus e che, pertanto, il sostituto d’imposta
sia legittimato ad erogare anche la quota riferibile a quel
precedente rapporto secondo le ordinarie modalità
Il sostituto d’imposta provvederà, quindi, a riconoscere l’importo
del credito residuo ripartendolo tra i periodi di paga, tenendo
conto del numero di giorni di detrazione ricompresi in ciascun
periodo di paga, secondo le ordinarie modalità
Esempio:
Si consideri il caso di un lavoratore assunto il 1° gennaio 2014 e cessato il 30
giugno 2014 con un CUD, relativo al predetto rapporto di lavoro, che certifica
- un reddito pari a € 10.596,23;
- un numero di giorni di detrazione pari a 181;
- un’imposta netta pari a € 1.562,96;
- un’imposta lorda pari a € 2.437,13;
- un importo pari a € 874,17 a titolo di detrazioni di lavoro dipendente;
- nelle Annotazioni, con codice ZZ, l’importo di euro 317,37 (640/365X181)
riconosciuto a titolo di bonus ex art. 1, DL n. 66/2014.
Lo stesso lavoratore viene riassunto in data 1° ottobre e consegna il CUD
relativo al precedente rapporto al nuovo datore di lavoro. Quest’ultimo:
- stima, per il lavoratore in questione, un reddito complessivo, considerando anche
il reddito certificato sul CUD consegnatogli, pari a euro 19.465,12;
- quantifica un numero complessivo di giorni di durata del rapporto
(= giorni di detrazione) pari a 273 (92 giorni che vanno dal 1° ottobre al 31
dicembre 2014 più i 181 giorni certificati sul CUD relativo al precedente rapporto),
- determina un importo di bonus annuo spettante pari a € 478,68 (= 640 x 273/365)
e quantifica un importo residuo da riconoscere al lavoratore (e da ripartire nei
periodi di paga da ottobre a dicembre) pari a € 161,31 (= 478,68 – 317,37) al netto
dell’importo riconosciuto dal precedente datore di lavoro.
Laddove il nuovo assunto non producesse il CUD relativo al precedente
rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza
del bonus e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria
disposizione.
Rimane in capo al lavoratore l’onere di comunicare al sostituto di non avere
eventualmente i presupposti per il riconoscimento del bonus (ad esempio,
perché titolare di un reddito complessivo superiore a quello che consente il
relativo riconoscimento).
La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate
Più rapporti di lavoro contestuali
Se un lavoratore è titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti contestuali
che singolarmente danno diritto al bonus ma l'importo complessivo del reddito
eccede il tetto previsto per la spettanza del credito, l'interessato è tenuto a
comunicare la circostanza ai sostituti d'imposta che, di conseguenza, non
dovranno riconoscere il credito.
Diversamente, se il reddito complessivamente derivante dai rapporti di lavoro
non va oltre l'importo massimo entro cui si ha diritto al bonus, il lavoratore è
tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta di non riconoscere il
credito.
.
FAC SIMILEDI COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N.
66/2014
Io sottoscritto
, dipendente dell’azienda
, in relazione alle disposizioni contenute
nell’art. 1 del DL n. 66/2014 che prevedono, al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il
diritto a percepire un bonus il cui importo massimo su base annua è pari a euro 640,
- richiedo la non applicazione del bonus di cui all’art. 1 del DL n. 66/2014;
- comunico che percepirò presuntivamente nell’anno 2014 ulteriori redditi, aggiuntivi
rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l’azienda e di cui chiedo venga tenuto conto ai fini
del riconoscimento del bonus di cui all’art. 1 del DL n. 66/2014 e delle detrazioni d’imposta di cui
agli artt. 12 e 13 del TUIR.
Cordiali saluti
,_
Firma
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
127
La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate
Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito
Il sostituto d'imposta, in presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni, può ricalcolare
il bonus spettante, recuperandolo nei periodi di paga successivi, anche prima del
conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Se invece le variazioni comportano la maturazione del diritto al credito, in precedenza non
spettante, il sostituto deve riconoscerlo in via automatica a partire dal primo periodo di
paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
.
Esempio
•
Si ipotizzi un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un unico
sostituto d’imposta durato per tutto il 2014.
•
Il reddito di lavoro dipendente per il 2014 è di 19.200 euro (corrispondente ad un
reddito mensile lordo di 1.600 euro) e il soggetto non ha altri redditi soggetti ad Irpef
eccetto l’abitazione principale il cui reddito è pari a 1.00 euro.
Calcoli a cura del sostituto d’imposta
1° verifica: Irpef lorda > detrazioni dipendente
1) Irpef lorda su 19.200 euro: 4.584 euro
2) detrazioni per lavoro (calcolate tenendo conto del reddito complessivo di 19.200 euro
al netto dell’abitazione principale): 1.375 euro
La condizione, dunque, è verificata.
2° verifica: calcolo importo spettante
Siccome il reddito complessivo è pari a 19.200 euro, spetta il bonus pieno di 640 euro
ovvero, 80 euro per ciascun mese da maggio a dicembre.
Si supponga poi che lo stesso dipendente il mese di giugno 2014 riceva un
aumento di stipendio di 700 euro lordi (stipendio mensile pari a 2.300 euro)
Il sostituto d’imposta deve procedere al ricalcolo tenendo conto del nuovo
reddito stimato pari a 24.100 e precisamente:
1) verifica Irpef lorda su reddito lav. dipendente > detrazioni lavoro = 5.907
euro > 1.154 euro
2) bonus spettante: 640 [(26.000 – 24.100)/2.000] = 608
3) bonus spettante a conguaglio: 608 – 80 (bonus percepito a maggio) = 528
euro
4) bonus spettante da giugno a dicembre: 528 / 7 = 75,42
che è l’importo che il sostituto d’imposta dovrà riconoscere al dipendente a
partire da giugno salvo successive modifiche.
CASO - LAVORATORE A TEMPO PARZIALE VERTICALE (SU BASE ANNUA)
Lavoratore a tempo parziale al 75% con articolazione lavorativa annua (periodo di non
prestazione lavorativa mesi di giugno, luglio e agosto)
Reddito complessivo anno 2014: 22.000 euro
Il Bonus spetta per intero in quanto per i part-time la detrazione da lavoro dipendente non
subisce nessuna decurtazione
Bonus annuo: 640 euro
Se il lavoratore riceve la busta paga anche nei mesi di assenza lavorativa il Bonus sarà erogato
normalmente per il valore di 80 euro (da maggio a dicembre).
Nel caso il lavoratore ricevesse la busta paga solo nei mesi di effettiva prestazione lavorativa il
Bouns sarebbe riparametrato: 640 : 5 = 128 euro (nelle buste paga tra maggio e dicembre)
Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013
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