• Copyright © - Riproduzione riservata Lavoro parasubordinato Dr. Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo * Componente Centro Studi Attività Ispettiva Ministero del lavoro Docente di ‘’Amministrazione del personale’’ all’Università Bocconi Docente di ‘’Prassi previdenziale’’ all’Università Cattolica * La relazione è svolta a titolo personale Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 1 DIRITTO DI PRECEDENZA 2 Diritti di precedenza a) i lavoratori stagionali hanno un diritto di precedenza per un successivo lavoro stagionale: esso deve essere fatto valere con richiesta al datore di lavoro da presentarsi (preferibilmente, in forma scritta) nei tre mesi successivi alla fine del rapporto; b) i lavoratori che in esecuzione di uno o più contratti a termine superino i sei mesi hanno un diritto di precedenza nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore per le mansioni già espletate dai lavoratori sopra indicati. Art. 5 del D.Lgs. 368/2001, modificato dall’art. 2 del D.L. 34/2014 - Comma 4-quater- DIRITTO DI PRECEDENZA CONTRATTO A TERMINE ATTIVITÀ NON STAGIONALI • Il dipendente che, nel corso di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art. 5, c. 4-q ; art. 21, D.L. 25.06.2008, n. 112). I • l lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di volersi avvalere del diritto di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto; • il diritto si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4- ). Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 4 DIRITTO DI PRECEDENZA LAVORATORI STAGIONALI Il diritto di precedenza dei lavoratori con contratti stagionali riguarda i lavoratori assunti con contratti a temine presso lo stesso datore di lavoro per medesime attività stagionali. Il diritto deve essere esercitato con una dichiarazione di volontà rilasciata entro tre mesi dalla data di cessazione del contratto stagionale ed è relativo alle assunzioni effettuate entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 5 Congedo per maternità Ora, un particolare diritto di precedenza sia per contratti a tempo determinato sia per rapporti a tempo indeterminato viene riconosciuto alle donne in congedo per maternità ex art. 16, comma 1, del D.L.vo n. 151/2001 Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 6 Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 7 Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione che avviene in forma scritta deve informare il lavoratore con contratto a termine del proprio diritto di precedenza da notificare all’impresa entro i tre mesi (per il lavoro stagionale) o entro i sei mesi (per le assunzioni a tempo indeterminato riferite a mansioni già espletate per un contratto la cui durata ha varcato la soglia dei sei mesi). L’inserimento dell’informazione nella lettera di assunzione dovrebbe risolvere il problema sollevato dall’INPS relativamente a quanto previsto dall’art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012: l’Istituto, infatti, ai fini del godimento di agevolazioni correlate ad una assunzione, richiede una dichiarazione del datore di lavoro. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 8 Rinunciabilità al diritto di precedenza nell'assunzione del lavoratore • Cercando di ridurre ad estrema sintesi le diverse posizioni, vi è chi ritiene che il diritto alla precedenza nelle assunzioni sia una diritto attuale nascente nel momento stesso in cui si opera la risoluzione e quindi rinunciabile; 9 • diversamente l'opposta teoria sostiene che il diritto di precedenza sia futuro ed eventuale e si concretizzi solo nel momento in cui, nell'arco dei 6 mesi successivi alla risoluzione del rapporto col dipendente per riduzione del personale, il datore di lavoro proceda a nuove assunzioni per le medesime mansioni ( Il diritto di precedenza nell’assunzione per i lavoratori licenziati nell’ambito della procedura di mobilità, di cui all’art. 8, 1° comma, L. 23/7/91 n. 223, non può essere validamente rinunziato all’atto della risoluzione del rapporto, in quanto non ancora attuale - Trib. Milano 30/5/97) 10 DIRITTO DI PRECEDENZA PLURALITA’ DI AVENTI DIRITTO Qualora il datore debba procedere a un'unica assunzione e i titolari siano in numero superiore, occorre procedere in base ai criteri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc. Un parametro potrebbe essere costituito dalle condizioni sociali e familiari dei "pretendenti", restando in secondo piano il mero criterio cronologico di arrivo delle comunicazioni da parte dei lavoratori. 11 INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE LEGGE 28/6/ 2012, N. 92 – INPS Circ. 12/12/2012, n. 137 •se l’assunzione del lavoratore non è altro che l’attuazione di un obbligo preesistente previsto da norme di legge o da contratti collettivi; •se l’assunzione è in contrasto con un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo - di riassumere un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Se dunque un determinato lavoratore beneficia di un diritto di precedenza e il datore di lavoro ne assume un altro, l’incentivo non può essere concesso Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 12 12 Lavoratori sospesi da almeno 24 mesi A norma dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 Il beneficio è riconosciuto a condizione che i datori di lavoro non abbiano operato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale nei sei mesi che precedono l'assunzione. Misura delle agevolazioni A) Per la generalità dei datori di lavoro ammessi al beneficio: si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore; B) per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane: si applica l'esenzione totale per un periodo di trentasei mesi dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre è dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore LAVORO A PROGETTO ARTICOLO 7, COMMA 2 D.L. 76/2013 16 Nell’attuale versione del comma 1 dell’art. 61, è stabilito che “……., i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore […]”. 17 Sono esclusi : Le prestazioni rese dai pensionati di vecchiaia Amministratori e componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni Le prestazioni occasionali ( 30 giorni e 5000 euro stesso committente) aspettativa vita Uomini Contributi +a. vita Donne 42+1mese 41 + 1 mese aspettativa vita Donne Contributi +a. vita Anno Uomini 2012 42 + 1 mese 2013 42 + 2 mesi 3 mesi 42+5mesi 41 + 2 mesi 3 mesi 41+5mesi 2014 42 + 3 mesi 3 mesi 42+6mesi 41 + 3 mesi 3 mesi 41+6mesi 2015 42 + 3 mesi 3 mesi 42+6mesi 41 + 3 mesi 3 mesi 41+6mesi 2016 42 + 3 mesi 7 mesi 42+10mesi 41 + 3 mesi 7 mesi 41+10mesi 2017 42 + 3 mesi 7 mesi 42+10mesi 41 + 3 mesi 7 mesi 41+10mesi 2018 42 + 3 mesi 7 mesi 42+10mesi 41 + 3 mesi 7 mesi 41+10mesi 2019 42 + 3 mesi 11 mesi 43+2mesi 41 + 3 mesi 11 mesi 42+2mesi 2020 42 + 3 mesi 11 mesi 43+2mesi 41 + 3 mesi 11 mesi 42+2mesi 2021 42 + 3 mesi 14 mesi 43+5mesi 41 + 3 mesi 14 mesi 42+5mesi 41+1mese coordinazione e subordinazione Questo comporta una accentuazione della pur labile differenza tra coordinamento e subordinazione, perché la subordinazione presuppone lo ius variandi in capo al datore di lavoro, che nell’esercizio del potere direttivo può modificare la pretesa nel tempo; il coordinamento, che prima poteva essere oggetto di modifiche tra le parti, adesso viene cristallizzato al momento della stipula del contratto • il coordinamento è ammissibile “solo ove esso si traduca in indicazioni programmatiche di ordine generale … isolate nel tempo, circoscritte nella durata, limitate nel contenuto”. Cosa si intende per riconducibilità ad un progetto Secondo la tesi prevalente il progetto consiste nella predisposizione e nella esposizione di un piano ben identificato e definito – che indichi una azione o una cosa che si intende realizzare e che diventa oggetto della richiesta al collaboratore autonomo (specificità del progetto) - temporalmente definito, perché il lavoro a progetto è sempre a termine e non è consentita una collaborazione a tempo indeterminato (temporaneità del progetto) • Segmenti dell’attività organizzata del committente ben identificati e ben definiti sotto il profilo sia strutturale sia temporale… cui inerisce un chiaro risultato finale” NON COINCIDENZA CON L'OGGETTO SOCIALE DEL COMMITTENTE 1) il progetto, pur avendo ad oggetto attività rientranti nel normale ciclo produttivo dell'impresa e, quindi, non necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità, deve pur sempre distinguersi da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all'attività principale senza confondersi con essa (Trib. Milano 18.7.2011); 3) la non coincidenza con l'oggetto sociale del committente va dunque inteso come identificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell'oggetto sociale del committente; 2) il progetto, pur potendo rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa" deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi 4) in caso contrario, ossia nell'ipotesi in cui il progetto consista in una "mera riproposizione dell'oggetto sociale" del committente (ad esempio "creazione software per la clientela"), non è pertanto possibile coglierne la genuinità (Min. Lav., circ. 11.12.2012, n. 29). (ad esempio, nell'ambito di una azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche); 5) Il progetto può rientrare nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa e nel cd. core business aziendale, ma non può limitarsi a sintetiche e generiche formulazioni standardizzate che identificano la "ragione sociale" descritta nella visura camerale del committente (Min. Lav., Lett. circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258). Per l'ultimo punto è intervenuto, con D.L. n. 76/2013. Rispetto alla formulazione data dalla riforma Fornero al comma 1 dell'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 il Pacchetto Occupazione sostituisce la disgiunzione «o» con la congiunzione «e» : in pratica, perché il contratto possa essere messo in discussione, i compiti affidati al collaboratore dovranno risultare tanto meramente esecutivi quanto ripetitivi. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 27 Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 28 Il compenso - Min. Lav. Circ. n. 29/2012 1) il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato dalla parte della contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato; 2) nei casi in cui non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il singolo committente dovrà garantire che il compenso non sia inferiore "a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto"; 3) il riferimento normativo è alle "retribuzioni minime", ossia ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti(cioè minimi più tredicesima, quattordicesima ove prevista, ferie, TFR, ecc.); 4) l'assoggettamento contributivo è legato alle somme "effettivamente erogate" al collaboratore, a prescindere inoltre da una valutazione di "congruità" delle stesse (Min. Lav.,circ. 11.12.2012, n. 29). Min. Lav.Lett. circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258 • Il compenso erogato al collaboratore non deve essere parametrato al tempo impiegato per la realizzazione del progetto, dato che esso è erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale, • Tuttavia l'elemento temporale rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell'importo attribuito al collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento. Accredito dei contributi Per individuare il numero dei mesi accreditati si divide la somma versata per il minimale contributivo mensile, arrotondando per difetto il risultato. Si deve considerare che, comunque, l’accredito mensile non può essere inferiore all’importo minimo di contribuzione mensile. Esempio : contributi versati nel 2006 per il collaboratore pari a 600 euro; minimale contributivo annuo per i parasubordinati pari ad euro 2.362 (tale importo scaturisce applicando l’aliquota prevista nel 2006 del 17,70% al minimale contributivo annuo dei commercianti che è di euro 13.345,00); minimale contributivo mensile pari ad euro 196,84 (2.362 :12) mesi da accreditare = 600 euro : 196,84euro = 3.05,cioè tre mesi Minimale di E 15.357,00 per il 2013. Iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72% : contributo annuo pari ad E 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Anno Compenso assoggettab ile Aliq. di fnan.to (IVS) Contrib uti da versare Aliq. di compu to Importo da accredita re Montant e contribu tivo 1.996 15.000,00 10,00 1.500,00 10,00 1.500 1.500,00 1.997 30.000,00 10,00 3.000,00 10,00 3.000,00 4.583,81 1.998 30.000,00 11,50 3.600,00 12,50 3.750,00 8.579,48 1.999 40.000,00 11,50 4.800,00 12,50 5.000,00 14.064,25 2.000 40.000,00 12,50 5.200,00 14,50 5.800,00 20.592,51 2.001 50.000,00 12,50 6.500,00 14,50 7.250,00 28.826,44 2.002 50.000,00 13,50 7.000,00 15,50 7.750,00 37.836,10 2.003 60.000,00 13,50 8.400,00 15,50 9.300,00 48.710,61 2.004 37.883,00 17,30 6.743,17 19,30 7.311,42 2.004 22.117,00 18,30 4.158,00 20,00 4.423,40 2005 38.641,00 17,50 6.955,38 19,50 7.535,00 2005 21.359,00 18,50 4.058,21 20,00 4.271,80 11.734,82 62.358,39 11.806,80 76.691,08 Anno di decorrenza della pensione Età alla decorrenza 57 Coefficiente di trasformazione 2.006 4,720 Montante contributivo 76.691,00 Rendita annua al valore attuale 3.620,00 Rendita mensile al valore attuale 278,00 PENSIONE CHE NON PUO’ ESSERE EROGATA IN QUANTO INFERIORE ALL’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE + 20% PENSIONE SOCIALE MENSILE 2006 = 381,72 + 20% = € 458,06 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO Con il contratto di associazione in partecipazione un soggetto (associante) attribuisce ad un altro (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, ovvero di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere in capitale, in prestazioni lavorative (di carattere manuale od intellettuale) o misto 34 Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 36 La garanzia di un compenso minimo • Fra le clausole particolari più diffuse nei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, figura sicuramente quella volta ad assicurare al lavoratore un compenso minimo garantito, indipendentemente dall’utile dell’impresa. • Attenzione : la misura fissa della remunerazione viene da sempre considerata un indice rivelatore del vincolo di subordinazione, che assieme agli altri indici di subordinazione individuati dalla giurisprudenza, può portare ad un giudizio di prevalenza dei caratteri tipici del lavoro subordinato su quelli propri dell’associazione in partecipazione (Cass. n. 19475/03; Cass. n. 1420/02; Cass. n. 1188/00). INOLTRE Non è ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, pena la conversione in rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21.2.2012, n. 2496). Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 37 La L. 92/2012 , modificando direttamente l’articolo 2549 c.c., prevede due tipi di presunzioni, verificatesi le quali il rapporto viene convertito ex lege in lavoro subordinato: - assoluta: il numero degli associati per ciascuna attività dell’associante non può essere superiore a tre; - relativa: non è stato consegnato il rendiconto, oppure non vi è un’effettiva partecipazione agli utili, o infine la prestazione resa dall’associato non si qualifica per contenuti tecnici elevati o capacità tecnico-pratiche derivanti da rilevanti esperienze precedenti. 38 38 Riforma del mercato del lavoro Associato in partecipazione con apporto di lavoro La legge fissa a 3 il numero di associati per lo svolgimento della medesima attività (intesa come attività d’impresa). Ciò indipendentemente dal numero degli associanti. La norma non si applica se si tratta di soggetti legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato 39 Associato in partecipazione Associazione con coniuge e figli dell’imprenditore • i compensi erogati dall’imprenditore, anche per i rapporti di associazione in partecipazione, al coniuge, ai figli , affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, non concorrono a formare reddito per i loro percettori, in quanto non deducibili dal reddito d’impresa (art. 60, TUIR). • Rilevato, che i soggetti in questione non sono tenuti a dichiarare detti emolumenti nella denuncia dei redditi, l’INPS ha precisato che non risulta configurabile, per gli stessi, l’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione separata ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003 (INPS, circ. N.90/2005). Ultimo Ultimo aggiornamento aggiornamento 1712 settembre Marzo 2013 2012 40 • La norma non si applica se si tratta di soggetti legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il secondo. 41 I GRADI DI PARENTELA 4.Prozio 3. Bisnonno 3.Nonno del suocero 3.Zio 2. Nonno 2.Padre del suocero 1. Padre 1.Suocero 4.Cugino 2.Cognato 2.Fratello IO 3.Nipote 4.Figlio del nipote 3. Fratello del suocero Moglie 3.Figlio 1. Figlio 2. Nipote 3. Pronipote 42 I GRADI DI PARENTELA PARENTELA Padre - figlio 1° grado Nonno - nipote 2° grado Bisavolo - pronipote 3° grado Trisavolo - abnipote 4° grado Fratelli 2° grado Zio - nipote 3° grado Primi cugini 4° grado Prozio - pronipote 4° grado Secondi cugini 5° grado Cugino - nipote del cugino 6° grado Ultimo aggiornamento 17 settembre 2012 43 43 • “Per attività abituale deve intendersi una attività caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti. • In altre parole il carattere dell'"abitualità" si contrappone a quello della "occasionalità", da intendersi riferito ad un'attività contingente ed eventuale Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 44 Tribunale di Ravenna nn. 178 e 179 del 29 giugno 2004 Non vi è, infatti, incompatibilità tra le due iscrizioni posto che le stesse si riferiscono ad attività differenti essendo l’una rivolta, almeno per ciò che riguarda gli a amministratori,ad una attività di gestione e di impulso correlata all’esecuzione del contratto di società, ed essendo invece l’altra rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo. L’attività di amministratore è concettualmente distinta da quella di semplice attività lavorativa, inerendo la prima ( attività di amministrazione) ad una relazione di immedesimazione organica ( e comportando così una partecipazione ad una attività di gestione, oltre che l’espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza rivolta sia all’esecuzione del contratto sociale sia al funzionamento dell’organismo sociale) ed essendo invece la seconda ( semplice attività lavorativa) rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo. Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 Il criterio della prevalenza tra più attività I requisiti per l'iscrizione nella gestione Art/Com Il comma 203, art. 1, legge n. 662/1996, al quale il comma 208 fa riferimento, prevede che l'iscrizione dei soci di Srl nella gestione commercianti è obbligatoria in due casi, quando: 1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (lettera a); 2. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lettera c). Collaboratori familiari • Non sarà più iscritto alla corrispondente Gestione previdenziale Inps il familiare collaboratore del commerciante, dell’artigiano e dell’imprenditore agricolo se è pensionato, o se già occupato altrove full time o se la sua collaborazione non supera le 720 ore l’anno. • Sono queste le novità introdotte dalla circolare in esame , la quale introduce tre casi in cui viene meno l’obbligo contributivo, perché la collaborazione o non ha il carattere della prevalenza, come per il familiare che già lavora a tempo pieno presso altra azienda, o è considerata occasionale, come per il pensionato o quando non supera le 720 ore (90 giorni all’anno). • Questi casi rappresentano presunzioni ”operative” di cui il personale ispettivo farà uso nelle indagini: conclusioni in senso contrario dell’indagine dovranno essere fondate su incontrovertibili elementi di prova. Con lettera circolare del 10/6/2013 il Ministero del Lavoro fornisce al personale ispettivo istruzioni utili ad accertare se il lavoro prestato dal familiare collaboratore nell’impresa artigiana, agricola e di commercio debba dar luogo alla iscrizione previdenziale. Il merito della circolare è di definire tre categorie di situazioni pratiche che escludono l’obbligo dell’iscrizione: la categoria del pensionato quella del familiare dipendente a tempo pieno in altra azienda e la categoria definita da un limite temporale, 720 ore, entro cui la prestazione si considera occasionale. • Il pensionato-familiare. La circolare afferma che la prestazione lavorativa del familiare pensionato va considerata occasionale, per la scarsa inclinazione, testimoniata da una diffusa realtà, ad impegnarsi in una attività abituale. A ciò si aggiunga il fatto che un impegno abituale, che comporterebbe l’onere di un obbligo contributivo, potrebbe dar luogo ad un incremento di pensione non particolarmente invitante. Compito della indagine ispettiva è di mettere in luce le ragioni pratiche che diano conto di una prestazione occasionale. • Il familiare già occupato a tempo pieno in altra azienda. In questo caso il residuo impegno del collaboratore nell’azienda del familiare imprenditore non può ragionevolmente essere definito prevalente. Questa sorte di presunzione è deducibile da una disposizione di legge, l’art. 2 della legge 613/1966, che , con riferimento all’imprenditore del commercio, esclude dall’obbligo contributivo i familiari coadiutori, a condizione che “per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”. Analoga norma è prevista per l’impresa artigiana (art 2 legge 463/1959) • I familiari che sono impegnati nell’impresa per un periodo non superiore a 720 ore nell’anno solare. L’occasionalità della prestazione viene affermata con l’indicazione di un parametro oggettivo di durata della prestazione. L’idea trae spunto dal comma 6 ter art 21 D.L. 269/2003 che definisce una presunzione legale di prestazione lavorativa gratuita occasionale riferita al familiare che sostituisce l’artigiano impossibilitato a svolgere la sua attività, per un periodo massimo di 90 giorni. La circolare trasforma questa presunzione legale in presunzione “operativa” e la estende in tre direzioni: 1)all’imprenditore agricolo e del commercio; 2) al caso in cui il collaboratore familiare non soltanto sostituisce, ma altresì affianca l’imprenditore; 3) ed infine al caso in cui la prestazione superi i 90 giorni, purché si mantenga nei limiti delle 720 ore nell’anno solare: il che può dar luogo a prestazioni occasionali più frequenti, ma di durata inferiore rispetto a quanto indicato dal citato comma 6 ter. Accidentalità assicurativa. • Il Ministero con la più recente circolare del 5/8/2013, n. 14184, in analogia con quanto concepito per i contributi previdenziali del familiare, stabilisce che scatta l’esenzione Inail quando il soggetto lavora 1-2 giorni al mese, senza superare i 10 giorni lavorativi durante l’anno. • Questo parametro misura il carattere “accidentale” della prestazione, che descritta dalla legge affinché per il familiare che presti attività così limitata non ci sia obbligo assicurativo. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 53 Ricordiamo Sospensione dell'attività imprenditoriale circolare n° 33/2009 • Il potere di sospendere una attività è previsto qualora il personale ispettivo di questo Ministero riscontri la presenza di lavoratori “in nero” e/o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. • Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Si intendono quindi IRREGOLARI • Tutti i lavoratori per i quali non è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego ; • I soci ed i familiari dell'imprenditore, (quando non sia stata data comunicazione preventiva all'Inail); • I titolari di cariche societarie che svolgono attività lavorativa, per i quali non basta la visura camerale; • I lavoratori autonomi occasionali previsti all'articolo 2222 del codice civile, non genuini, “per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento sia stato effettuato in loro favore”. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 56 Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 57 Il lavoro gratuito nelle società di persone • Il linea teorica il lavoro familiare gratuito non può trovar posto nelle imprese in forma societaria, in quanto tale lavoro è diretto non ad un familiare o al coniuge, ma ad un soggetto diverso dotato di propria personalità giuridica. • In pratica, però, questa conclusione viene comunque mitigata dalla considerazione che anche quando il datore di lavoro è formalmente una società, l’attività lavorativa potrebbe essere resa sostanzialmente in favore del socio familiare o coniuge che nella società abbiano una posizione di preminenza. Il lavoro gratuito nelle società di capitali Per quanto concerne le società di capitali, occorre fare una speciale osservazione sulle società di capitali a socio unico. In questo caso – ai fini dell’accertamento della natura del lavoro prestato dal dipendente familiare o coniuge del socio – si presume la gratuità della prestazione lavorativa, dato lo stretto vincolo fra dipendente e socio. Negli altri casi invece quando esiste un rapporto di lavoro con società di capitali ed uno degli amministratori o dei soci, anche di maggioranza, sia familiare o coniuge del dipendente, bene in queste ipotesi, si ritiene che prevalga la presunzione di onerosità del rapporto, considerato che la società di capitali è un soggetto distinto dai suoi amministratori o soci. E pertanto, diversamente da quanto vale nelle società di persone, la presunzione di gratuità decade. • Uno degli elementi risolutivi è la convivenza. • Se i familiari convivono, allora la prestazione di lavoro si presume gratuita fino a prova contraria; ciò significa che la subordinazione è ammessa anche tra coniugi o familiari conviventi, ma deve essere provata rigorosamente. • Infatti la Cassazione, poi, non giudica sufficiente il solo versamento dei contributi, ma richiede altre prove (sentenza 7845/2003) a sostegno della onerosità del rapporto. Cumulo tra lavoro subordinato dirigenziale e cariche amministrative Cass. 1-2-2012 n. 1424 La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società ma è necessario che chi intenda far valere un rapporto di lavoro subordinato non sia amministratore unico della società e che provi in modo certo il requisito della subordinazione che deve consistere nell’effettivo assoggettamento nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società Cass. 7-5-2013 n. 10561 Nelle società di persone, è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale; b) b) che il socio presti l'attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Invece, il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti della vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità Cass. 1-8-2013 n. 18414 • Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra colui che ha rivestito cariche sociali di una società di capitali e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso, nonostante le suddette cariche sociali. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 66 Presidente e subordinato Messaggio del 7 giugno 2007, n. 15031 La legge 142/2001 all'articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio, infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico. La progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l'applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell'incompatibilità di prestazione d'attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del CdA, gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati. • Per le società di capitali è prevista la possibilità di assicurazione per gli amministratori, ma è esclusa, tra gli altri, per coloro (Presidente, Amministratore Unico e Consigliere Delegato) che rivestono “una carica amministrativa tale da rendere evanescente la posizione di subordinazione rispetto agli altri”. • Questa parte si conclude però non operando una distinzione netta. si afferma infatti “Quando questi infatti esprimono da soli la volontà propria dell'Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in veste di lavoratori essi verrebbero ad essere subordinati di se stessi, cosa che non è giuridicamente possibile”. Nelle cooperative, in genere, gli amministratori devono essere soci e nelle cooperative di lavoro i soci devono prestare attività lavorativa. In pratica il presidente di una cooperativa edile che svolge l'attività di muratore o di geometra ha diritto, per questa attività, all'iscrizione all'Inps come dipendente. Lo stesso vale per quei soci amministratori che svolgono attività amministrativa, tecnica, di direzione generale ecc. • La carica di presidente di una cooperativa non è incompatibile con la qualifica di lavoratore subordinato ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il potere deliberativo sia affidato a un organo diverso, come ad esempio il CDA; • il presidente svolga in concreto - nella sua veste di lavoratore dipendente - mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione, anche ove sia inquadrato con qualifica dirigenziale (INPS, msg. 8.6.2011, n. 12441). Trasferta Per “trasferta” si intende lo spostamento del lavoratore dall’originario luogo di lavoro a seguito di fatti occasionali e contingenti (Cass. n° 15889 del 14.8.2004) Esecuzione di un ordine aziendale Temporaneità Irrilevanza del consenso del lavoratore Nozione trasferta ai fini fiscali • Per Agenzia Entrate centralità indicazioni presenti nel contratto di lavoro C.M. n. 7/2001 L’art. 51, comma 5, del Tuir “considera trasferta la prestazione dell'attività lavorativa resa fuori dalla sede di lavoro. Tale sede è determinata dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione “ Il trasfertismo • I trasfertisti non hanno un luogo di lavoro determinato, in quanto è la natura stessa della prestazione che impone che questa sia eseguita di volta in volta in luoghi diversi. INPS Messaggio 5.12.2008, n. 27271 • Sotto il profilo fiscale e contributivo, mentre il trattamento della trasferta è rimesso all'art. 51, c. 5, Tuir, quello per i trasfertisti è regolamentato dal successivo comma 6 il quale, rinviando a un Decreto interministeriale finanze-lavoro -mai emanato- per l'individuazione delle categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione, • stabilisce nella misura del 50% l'assoggettamento fiscale e, per l'armonizzazione delle basi imponibili, contributivo delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione loro spettanti, anche se corrisposte con carattere di continuità. LE CARATTERISTICHE DEL TRASFERTISTA PROFESSIONALE - ART. 51, COMMA 6, TUIR La mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro Lo svolgimento di una attività lavorativa in cui lo spostamento costituisca contenuto ordinario della prestazione di lavoro La corresponsione, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta ………….riflessione L’indennità può anche essere variabile sentenza 396/2012 • Il trasfertismo si applica non soltanto quando nel contratto o nella lettera di assunzione non sia indicata una sede di lavoro, ma anche quando, pur essendo indicata una sede di lavoro, questa non sia la sede dove si svolge la normale attività lavorativa del dipendente. In pratica in questo caso la sede di lavoro indicata in contratto ha un valore soltanto burocratico, ma non necessariamente indica il luogo di effettiva prestazione lavorativa. • Per effetto di questa sentenza molto innovativa l’area di applicazione del trasfertismo si allarga significativamente. • La Suprema Corte, al contrario, ritiene il ricorso infondato, sposando quindi la tesi dell'Istituto previdenziale ed indicandone i motivi. • I Giudici analizzano la lettera della norma; il co.6 dell'art.51 Tuir tratta di indennità erogate a lavoratori tenuti a svolgere la propria opera "in luoghi sempre variabili e diversi", ecco la vera caratteristica, aggiungendo poi, in relazione alle suddette indennità, "anche se corrisposte con carattere di continuità". • Ed e' appunto sulla congiunzione "anche" che il Collegio punta la propria attenzione; la corresponsione continuativa pare infatti soltanto eventuale, ma non certo elemento connotante la caratteristica della fattispecie. • Viene quindi detto:"La norma indica infatti come eventuale tale rigida continuità ("anche se") mentre concentra il nucleo significativo della disposizione nel dato relativo ad una erogazione corrispettiva dell'obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e quindi al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro prestabilita". Rileva il luogo dell’attività abituale : l’ ordinanza n. 4837/2013 • Questo provvedimento della Cassazione, che risale al 26 febbraio 2013, trae origine da una verifica ispettiva dei funzionari dell’Inps i quali contestano al datore di lavoro di avere colpevolmente considerato e trattato le somme erogate ad un certo numero di dipendenti come indennità di trasferta, le quali, avendo natura di rimborso spese, non sono state assoggettate a contribuzione • Nel caso in esame le effettive sedi di lavoro si identificano con le sedi operative dei committenti, perché è lì, presso i cantieri, che l’attività lavorativa viene essenzialmente svolta. • E’ ben vero che una parte dell’attività dei lavoratori in questione si svolge anche presso la sede della propria azienda, ma questa attività, che consiste nella semplice raccolta del materiale e delle attrezzature da utilizzare nei cantieri dei committenti, è puramente accessoria rispetto alla attività principale. Cassazione con l’ordinanza n. 18237 del 29 luglio 2013 • Gli Ermellini hanno precisato che in tutti i casi in cui lo spostamento del lavoratore è “funzionale” all’attività lavorativa che lo stesso deve svolgere, il tempo impiegato andrà considerato all’interno dell’orario di lavoro e conseguentemente rientrerà all’interno della retribuzione. Confermando in particolare precedenti della stessa Corte (Cass. n. 17511 del 26/07/2010) in cui viene ritenuto sussistere “il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa». Si trattava in quel caso del compenso per lavoro straordinario prestato dal lavoratore in occasione del trasporto giornaliero da lui effettuato, per la durata di circa un’ora, di operai e mezzi dalla sede della società ai singoli cantieri.” Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 81 Sentenza n. 22796 dell’ottobre 2013 settore dell'impiantistica In particolare, è stato ribadito che ai fini dell’individuazione della categoria dei c.d. “trasfertisti”, si deve tenere conto delle modalità di esercizio dell’attività (nel caso di specie esercitata in luoghi sempre diversi) a prescindere dall’esistenza dei due elementi seguenti: • Nel caso specifico, la Corte territoriale ha verificato che il lavoro dei dipendenti veniva normalmente svolto in luoghi variabili e diversi e che la sede aziendale era solo utilizzata per la mera predisposizione dell’attività effettivamente esercitata nei vari cantieri di lavoro; a tal fine è stata, altresì, ritenuta irrilevante la modalità di erogazione dell'indennità, ossia, la sua non continuità. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 82 Cassazione Tributaria 6 febbraio 2014 Sentenza 2699/2014 • Il distacco del dipendente in un paese estero è incompatibile con il trattamento economico di trasferta previsto dall'articolo 51, comma 5, del Tuir. • La controversia esaminata dai giudici attiene al caso di tre dipendenti di una società italiana, temporaneamente distaccati all'estero (Ungheria) per il periodo di un anno (2004). • La società ricorrente, ritenendo che il distacco dei lavoratori rappresentasse una attività svolta temporaneamente fuori dalla sede dell'azienda per trasferta sosteneva infatti che il distacco dei lavoratori non comportava anche il trasferimento della sede di lavoro dal momento che, nonostante l'ampio lasso temporale, non si trattava di una assegnazione stabile o definitiva. • Il regime dell’indennità di trasferimento. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile T, con la sentenza 6 febbraio 2014 n. 2699, ha avuto modo di spiegare che le diarie corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni svolte dal lavoratore nella sua sede stabile di lavoro, cioè effettiva, compresa quella di nuova, recente, destinazione, nella quale questi sia stato trasferito e si sia stabilmente inserito per lungo periodo - a nulla rilevando che continui a dipendere amministrativamente dalla vecchia sede -, non hanno, neppure parzialmente, natura risarcitoria, ma esclusivamente retributiva, dovendosi pertanto qualificare come indennità di trasferimento, reddito a tutti gli effetti soggetto al trattamento tributario ordinario, a norma degli articoli 48 e 46 del D.P.R. n. 597 del 1973. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 84 Partite IVA STRETTA DEL MINISTERO LAVORO SUI LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE EDILE Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nel settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di lavoratori autonomi, che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. Per questo motivo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la circolare n. 16/2012, ha fornito «indicazioni di carattere tecnico che si muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante l’utilizzazione di “presunzioni operative”, al fine di orientare l’azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni». 86 • Il Ministero evidenzia che, in tali casi, elemento significativo dell’autonomia è il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature - che deve risultare dal registro dei beni ammortizzabili – • da cui sia possibile evincere una effettiva capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire. • Al contrario, sottolinea la circolare ministeriale, non rileva la proprietà o il possesso di minuta attrezzatura inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, anche se a titolo oneroso. • Anzi, la suddetta circostanza per il Ministero, rappresenta un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. • Ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia, è il riscontro di un’eventuale monocommittenza. • A quanto sopra si accompagna un regime di “presunzioni” sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini dell’“autonomia” nell’ambito del ciclo complessivo dell’opera edile. • Quindi, per la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, almeno sul piano delle “presunzioni”, qualora non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza – • il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività: manovalanza; muratura; carpenteria; rimozione amianto; di ferri e ponti; addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore. 91 Bonus fiscale • Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 diventa operativo il bonus di 80 euro in busta paga, disciplinato dall’art. 1 del DL 24 aprile 2014 n. 66. Punto focale della “manovra” è il riconoscimento di un credito ai lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro, che va ad incrementare la retribuzione netta : Il beneficio non è una detrazione ma un credito Non concorre alla formazione del reddito CONDIZIONI possesso di un reddito da lavoro dipendente o assimilato; sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente; verifica dell’importo del reddito complessivo. CONDIZIONE N. 1 : aver intrattenuto, anche solo in parte, durante l’anno 2014 un rapporto di lavoro dipendente o un altro lavoro il cui reddito prodotto sia riconducibile ad uno di quelli assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir. CONDIZIONE N. 2: Sussistenza di un residuo di imposta irpef dopo aver scomputato le sole detrazioni specifiche per la produzione del reddito da lavoro. . quando l’imposta lorda determinata su questi redditi, superi l’ammontare delle sole detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1, art. 13 del TUIR. . CONDIZIONE N. 3 : Possesso di un reddito di lavoro dipendente o assimilato che concorre a determinare un reddito complessivo comunque non superiore a 26.000 euro percepito nel corso del 2014. La condizione richiesta ai fini del riconoscimento del bonus (IRPEF positiva) risulta soddisfatta anche nell’ipotesi in cui l’IRPEF residuale (al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente) venisse poi azzerata da ulteriori detrazioni spettanti (ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia) . Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 97 Reddito da lavoro dipendente: € 11.000 Imposta lorda: € 2.530 Detrazione produzione reddito (365 gg.) = € 1.744,70 Parametro di concessione 2.530 > 1,744,70 Spettanza del credito : sì Detrazione coniuge a carico: € 719,34 Detrazione figlio < 3 anni: € 1.078,72 Detrazioni maggiori dell’imposta Lavoratore incapiente ma con diritto al Bonus Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 98 Lavoratori beneficiari: - lavoratori dipendenti pubblici e privati; soci lavoratori di cooperative; percettori di borse di studio e assegni di formazione professionale; co co co e co co pro; sacerdoti; percettori di prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; - lavoratori socialmente utili; - compensi percepiti a carico di terzi lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; - amministratori, sindaci, revisori di società. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 99 Inoltre Possono quindi beneficiare del bonus, nel rispetto delle previste condizioni, i soggetti che nel 2014 percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione, che costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente e per i quali spettano le detrazioni previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR. INPS n. 67 del 29 maggio 2014 Via libera al bonus anche per: - i lavoratori dipendenti all’estero che sono tassati in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR; - - i lavoratori “frontalieri”, tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l’importo della franchigia di esenzione di 6.700 euro; - - i soggetti non residenti, a condizione che i redditi da lavoro siano imponibili in Italia; in tal caso il reddito complessivo, che non deve essere superiore a 26.000 euro, è formato solo dai redditi prodotti in Italia. MISURA REDDITO DI RIFERIMENTO CALCOLO < € 8.145,00 (NO TAX AREA) CREDITO SPETTANTE NON SPETTA TRA € 8.145,00 E € 24.000,00 80,00 EURO AL MESE € 640,00 TRA € 24.000,00 E € 26.000,00 CREDITO RIDOTTO PROPORZIONALMENTE € 640,00 x (26.000,00-REDDITO COMPLESSIVO)/ € 2.000,00 > € 26.000,00 NON SPETTA Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 101 • Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro, si applica tale parametrazione, in quanto è previsto che il credito di 640 euro spetti per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. In tal caso si applica quindi un meccanismo “a scalare”, analogo a quello previsto per le detrazioni IRPEF, che riduce progressivamente l’importo del bonus effettivamente spettante, al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000 euro. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 102 Esempio di calcolo di Bonus ridotto (reddito del lavoratore pari a 25.100 euro): 640 X (26.000 - 25.100): 2.000 = 640 X (900 / 2000) = 640 X 0,45 = 288 euro, pari a 36 euro al mese : da maggio a dicembre. Ad esempio, considerando le suddette 8 mensilità e un reddito complessivo di: - 24.200 euro, il bonus è di 576 euro (72 euro al mese); - 24.500 euro, il bonus è di 480 euro (60 euro al mese); - 24.800 euro, il bonus è di 384 euro (48 euro al mese); - 25.000 euro, il bonus è di 320 euro (40 euro al mese); - 25.400 euro, il bonus è di 192 euro (24 euro al mese); - 25.700 euro, il bonus è di 96 euro (12 euro al mese); - 25.950 euro, il bonus è di 16 euro (2 euro al mese). Esempio Si ipotizzi un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un unico sostituto d’imposta durato per tutto il 2014. Il reddito di lavoro dipendente per il 2014 è di 18.000 euro (corrispondente ad un reddito mensile lordo di 1.500 euro) e il soggetto ha altri redditi soggetti ad Irpef per 5.000 euro (il reddito complessivo è quindi 23.000 euro), e non ha né moglie e figli a carico. Per prima cosa il sostituto d’imposta deve verificare se l’Irpef lorda sul reddito di lavoro dipendente risulti maggiore delle detrazioni per lavoro. Pertanto si avrà: 1) Irpef lorda su 18.000 euro: 4.260 euro 2) detrazioni per lavoro (calcolate tenendo conto del reddito complessivo di 23.000 euro): 1.204 euro La condizione, dunque, è verificata. Siccome il reddito complessivo è pari a 23.000 euro, spetta il bonus che sarà pari a 640 euro ovvero, 80 euro per ciascun mese da maggio a dicembre. Parametro di misurazione Tale parametro consente di determinare il valore del beneficio ed è rappresentato dal reddito complessivo Il contribuente non deve conseguire un reddito complessivo superiore a 26 mila euro nel periodo di imposta 2014. Per reddito complessivo: quello calcolato sommando tutte le categorie di reddito di cui all’art.6 del TUIR, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori (punto 1 del CUD). Non si tiene conto, invece, del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze come previsto dal comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR. Con riferimento alla determinazione del reddito complessivo, ai fini del riconoscimento del bonus, nella Circolare n. 9/E, l’Agenzia chiarisce che Redditi assoggettati a cedolare secca: I redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR. In base al comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 Circolare 9/E Agenzia Entrate Imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività: Circolare 9/E Agenzia Entrate L’art. 2, comma 2, del DL n. 93 del 2008 stabilisce che tali redditi non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro. Ne consegue che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1- bis dell’art. 13 del TUIR. Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Circolare 9/E Agenzia Entrate Adempimenti a carico dei sostituti d’imposta I sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del bonus introdotto dal DL 66/2014 sono quelli indicati agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/1973. Si tratta pertanto di: • • • • • • • • • Enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR Società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR Persone fisiche che esercitano imprese commerciali Imprese agricole Curatore fallimentare Commissario liquidatore Condominio Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo Amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statto speciale Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 110 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO • Il sostituto d’imposta presume mensilmente, in base alle informazioni in suo possesso, il reddito annuale. • Il credito deve essere rapportato alla durata, anche inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando i giorni di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Per l’erogazione: - si utilizza il monte complessivo delle ritenute disponibili in ogni periodo paga; - se il monte complessivo non e’ sufficiente, e’ possibile attingere ai contributi previdenziali dovuti per il periodo in questione; - l’importo del credito riconosciuto andrà indicato nel cud 2015; l’Agenzia ha previsto l’utilizza del codice ZZ per indicare nelle Annotazioni del Mod. CUD 2014 l’importo di bonus eventualmente riconosciuto. - gli importi non versati dovranno essere evidenziati nel modello 770. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 111 Inps nella circolare n. 60/2014 Il bonus di 80 euro si può recuperare anche dai contributi previdenziali. Datori di lavoro (per i dipendenti) e committenti (per co.co.pro.), infatti, possono compensare con i contributi dovuti all'Inps, sul modello F24 e già a partire dal corrente mese di maggio. • Le somme vengono anticipate in busta paga dai datori di lavoro/sostituti d'imposta i quali, ai fini del recupero, sono autorizzati a utilizzare, fino a capienza, l'ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per quello stesso periodo di paga Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo «1655» denominato «Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66». Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 112 Il bonus è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/73 (es. datori di lavoro e committenti, privati e pubblici). • I beneficiari non devono quindi presentare alcuna richiesta, fermo restando che il sostituto d’imposta deve verificare che sussistano le condizioni per usufruire dell’agevolazione. Agenzia delle entrate, circolare 28/4/2014, n. 8/E • Per i lavoratori senza sostituto bonus in dichiarazione La circolare precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti per fruire del bonus ma privi di un sostituto d’imposta potranno comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014. In particolare, i soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (quale è il caso, ad esempio, di colf e collaboratori domestici), nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso. In caso di rapporto di lavoro che dura meno di un anno il bonus complessivamente spettante, determinato in funzione del periodo di lavoro (640 x giorni di detrazione/365) viene diviso per i giorni di detrazione residui dal 1° maggio (o dalla data di assunzione se successiva) al 31 dicembre 2014 (o alla data di cessazione se precedente) e riconosciuto nei singoli periodi di paga in funzione dei giorni di detrazione spettanti. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 115 Esempio Si consideri il caso di un rapporto di lavoro che - inizia il 15 maggio 2014 e termina il 15 settembre 2014, per un totale di 124 giorni di lavoro (= giorni di detrazione), - in relazione al quale viene prodotto un reddito di lavoro non superiore a euro 24.000. Il bonus spettante parametrato a euro 217,42 (= 640 x 124/365). al numero di giorni lavorati è pari Tale importo va ulteriormente diviso per i giorni di detrazione ricompresi nella durata del rapporto (217 diviso 124 uguale 1,75338) e riconosciuto in ciascun periodo di paga in funzione dei relativi giorni di detrazione: • euro 29,81 euro per i 17 giorni di maggio; • euro 52,60 per i 30 giorni di giugno; • euro 54,36 per i 31 giorni rispettivamente di luglio e agosto; • euro 26,30 per i 15 giorni di settembre. La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate Computo del periodo di lavoro Dal momento che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, occorre far riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, tenendo conto di quanto precisato dalla circolare ministeriale 3/1998: vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni), mentre non rilevano particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, come il part time. L'erogazione di premi in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro non dà diritto al bonus, se le detrazioni per lavoro dipendente sono state già fruite durante il periodo di lavoro che ha dato diritto al premio. Determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga. In generale, il bonus spettante deve essere ripartito tra le retribuzioni da maggio a dicembre 2014, secondo una parametrazione a giorni; Il bonus “pieno” di 640 euro diventa quindi pari a: - 80,98 euro, per i mesi con 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2014); - 78,37 euro, per i mesi con 30 giorni (giugno, settembre e novembre 2014). Tuttavia, l’Agenzia consente di utilizzare altri criteri oggettivi e costanti, in particolare la suddivisione in base ai periodi di paga; in tal caso si ha un importo di 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Se, per motivi tecnici, l’erogazione del bonus partirà da giugno, l’importo diventa di 91,43 euro al mese (7 mesi da giugno a dicembre 2014). Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 118 La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro Caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che nello stesso anno ha avuto un precedente rapporto di lavoro: • se l'interessato consegna il Cud relativo al precedente rapporto di lavoro, il nuovo sostituto d'imposta dovrà tenere conto anche dei dati esposti in quel modello per verificare se e in che misura spetta il credito • se non viene prodotto il Cud relativo al precedente rapporto, il sostituto d'imposta deve verificare la spettanza del bonus e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione. Calcolo del bonus considerando i dati di precedenti rapporti Nel caso in cui il lavoratore consegni il CUD al nuovo datore di lavoro, quest’ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del bonus e il relativo importo Ciò significa che: • la verifica delle condizioni di spettanza (rispetto del limite reddituale e capienza dell’imposta lorda al netto delle detrazioni di lavoro dipendente) dovrà essere effettuata considerando anche i dati indicati nel CUD relativo al precedente rapporto di lavoro (pertanto, il reddito indicato a campo 1 e il numero di giorni di detrazione indicati a campo 3); • la determinazione dell’importo del bonus da riconoscere andrà effettuata tenendo conto anche del reddito e dei giorni di detrazione presenti nel medesimo CUD nonché dell’eventuale importo di bonus già riconosciuto indicato nelle relative Annotazioni con il codice ZZ. A tale riguardo, nell’eventualità che il predetto CUD non riporti alcuna Annotazione con il codice ZZ, si ritiene plausibile giungere alla conclusione che non sia stato riconosciuto alcun importo a titolo di bonus e che, pertanto, il sostituto d’imposta sia legittimato ad erogare anche la quota riferibile a quel precedente rapporto secondo le ordinarie modalità Il sostituto d’imposta provvederà, quindi, a riconoscere l’importo del credito residuo ripartendolo tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni di detrazione ricompresi in ciascun periodo di paga, secondo le ordinarie modalità Esempio: Si consideri il caso di un lavoratore assunto il 1° gennaio 2014 e cessato il 30 giugno 2014 con un CUD, relativo al predetto rapporto di lavoro, che certifica - un reddito pari a € 10.596,23; - un numero di giorni di detrazione pari a 181; - un’imposta netta pari a € 1.562,96; - un’imposta lorda pari a € 2.437,13; - un importo pari a € 874,17 a titolo di detrazioni di lavoro dipendente; - nelle Annotazioni, con codice ZZ, l’importo di euro 317,37 (640/365X181) riconosciuto a titolo di bonus ex art. 1, DL n. 66/2014. Lo stesso lavoratore viene riassunto in data 1° ottobre e consegna il CUD relativo al precedente rapporto al nuovo datore di lavoro. Quest’ultimo: - stima, per il lavoratore in questione, un reddito complessivo, considerando anche il reddito certificato sul CUD consegnatogli, pari a euro 19.465,12; - quantifica un numero complessivo di giorni di durata del rapporto (= giorni di detrazione) pari a 273 (92 giorni che vanno dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 più i 181 giorni certificati sul CUD relativo al precedente rapporto), - determina un importo di bonus annuo spettante pari a € 478,68 (= 640 x 273/365) e quantifica un importo residuo da riconoscere al lavoratore (e da ripartire nei periodi di paga da ottobre a dicembre) pari a € 161,31 (= 478,68 – 317,37) al netto dell’importo riconosciuto dal precedente datore di lavoro. Laddove il nuovo assunto non producesse il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del bonus e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione. Rimane in capo al lavoratore l’onere di comunicare al sostituto di non avere eventualmente i presupposti per il riconoscimento del bonus (ad esempio, perché titolare di un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento). La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate Più rapporti di lavoro contestuali Se un lavoratore è titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti contestuali che singolarmente danno diritto al bonus ma l'importo complessivo del reddito eccede il tetto previsto per la spettanza del credito, l'interessato è tenuto a comunicare la circostanza ai sostituti d'imposta che, di conseguenza, non dovranno riconoscere il credito. Diversamente, se il reddito complessivamente derivante dai rapporti di lavoro non va oltre l'importo massimo entro cui si ha diritto al bonus, il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta di non riconoscere il credito. . FAC SIMILEDI COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014 Io sottoscritto , dipendente dell’azienda , in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 1 del DL n. 66/2014 che prevedono, al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire un bonus il cui importo massimo su base annua è pari a euro 640, - richiedo la non applicazione del bonus di cui all’art. 1 del DL n. 66/2014; - comunico che percepirò presuntivamente nell’anno 2014 ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l’azienda e di cui chiedo venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del bonus di cui all’art. 1 del DL n. 66/2014 e delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Cordiali saluti ,_ Firma Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 127 La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito Il sostituto d'imposta, in presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni, può ricalcolare il bonus spettante, recuperandolo nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se invece le variazioni comportano la maturazione del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscerlo in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. . Esempio • Si ipotizzi un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un unico sostituto d’imposta durato per tutto il 2014. • Il reddito di lavoro dipendente per il 2014 è di 19.200 euro (corrispondente ad un reddito mensile lordo di 1.600 euro) e il soggetto non ha altri redditi soggetti ad Irpef eccetto l’abitazione principale il cui reddito è pari a 1.00 euro. Calcoli a cura del sostituto d’imposta 1° verifica: Irpef lorda > detrazioni dipendente 1) Irpef lorda su 19.200 euro: 4.584 euro 2) detrazioni per lavoro (calcolate tenendo conto del reddito complessivo di 19.200 euro al netto dell’abitazione principale): 1.375 euro La condizione, dunque, è verificata. 2° verifica: calcolo importo spettante Siccome il reddito complessivo è pari a 19.200 euro, spetta il bonus pieno di 640 euro ovvero, 80 euro per ciascun mese da maggio a dicembre. Si supponga poi che lo stesso dipendente il mese di giugno 2014 riceva un aumento di stipendio di 700 euro lordi (stipendio mensile pari a 2.300 euro) Il sostituto d’imposta deve procedere al ricalcolo tenendo conto del nuovo reddito stimato pari a 24.100 e precisamente: 1) verifica Irpef lorda su reddito lav. dipendente > detrazioni lavoro = 5.907 euro > 1.154 euro 2) bonus spettante: 640 [(26.000 – 24.100)/2.000] = 608 3) bonus spettante a conguaglio: 608 – 80 (bonus percepito a maggio) = 528 euro 4) bonus spettante da giugno a dicembre: 528 / 7 = 75,42 che è l’importo che il sostituto d’imposta dovrà riconoscere al dipendente a partire da giugno salvo successive modifiche. CASO - LAVORATORE A TEMPO PARZIALE VERTICALE (SU BASE ANNUA) Lavoratore a tempo parziale al 75% con articolazione lavorativa annua (periodo di non prestazione lavorativa mesi di giugno, luglio e agosto) Reddito complessivo anno 2014: 22.000 euro Il Bonus spetta per intero in quanto per i part-time la detrazione da lavoro dipendente non subisce nessuna decurtazione Bonus annuo: 640 euro Se il lavoratore riceve la busta paga anche nei mesi di assenza lavorativa il Bonus sarà erogato normalmente per il valore di 80 euro (da maggio a dicembre). Nel caso il lavoratore ricevesse la busta paga solo nei mesi di effettiva prestazione lavorativa il Bouns sarebbe riparametrato: 640 : 5 = 128 euro (nelle buste paga tra maggio e dicembre) Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 131