Diritto dell’Ambiente
Diritto dell’Ambiente: obiettivi del
corso
• Le problematiche ambientali sono oggetto di ampia discussione nei
diversi ambiti della vita sociale, economica e politica.
• Il rapporto tra Uomo e ambiente si è sviluppato nel tempo alternando
conflitti e politiche di tutela ambientale indirizzate a perseguire, nel
lungo periodo, la migliore qualità della vita. Oggi, la tutela
dell’ambiente è da considerarsi non più vincolo allo sviluppo
economico bensì opportunità per nuove aree di sviluppo e per diversi
sentieri di evoluzione strategica.
• Il corso si propone di effettuare una ricognizione complessiva e
ragionata del quadro internazionale, comunitario e nazionale in campo
ambientale e inoltre di individuare, anche tramite l’approfondimento
di casi pratici e della giurisprudenza, gli strumenti giuridici disponibili
per la crescita sostenibile.
Diritto dell’Ambiente
• Approccio interdisciplinare
Normativa comunitaria e internazionale
Diritto civile: la disciplina del danno
ambientale
Diritto amministrativo: il sistema di
autorizzazioni
Diritto penale: contravvenzioni, delitti,
responsabilità amministrativa degli enti
Impatto sulle imprese
Diritto dell’Ambiente
Il Diritto dell’Ambiente è l’insieme di norme
appartenenti ai diversi rami del diritto che hanno
come obiettivo comune la tutela del bene ambiente
e la repressione di comportamenti lesivi di tale bene.
I destinatari delle norme del diritto dell’ambiente
non sono solo i singoli cittadini, ma anche enti,
istituzioni, imprese.
Diritto dell’Ambiente: contenuto del
corso
• La tutela dell’ambiente e i diritti dell’Uomo: principi generali e
quadro normativo.
• Storia ed evoluzione della nozione giuridica di “ambiente”.
• Norme della Costituzione italiana.
• Correlazione tra ambiente e salute dell’Uomo.
• Contributo della giurisprudenza costituzionale.
• Diritto umano all’ambiente. Il quadro normativo nel contesto
internazionale, comunitario e nazionale.
• Principali convenzioni internazionali.
• Sviluppo e sostenibilità.
• Linee principali della normativa comunitaria e nazionale in materia
ambientale.
• Nozione di rischio e di pericolo e i principi di prevenzione e di
precauzione.
Diritto dell’Ambiente: contenuto del
corso
• La disciplina del danno ambientale: normativa
e principi fondamentali, elementi costitutivi e
profili processuali.
• Evoluzione della responsabilità d’impresa:
sistemi di gestione e di controllo interno.
• I reati ambientali – la responsabilità
amministrativa degli enti dipendente da reato
Diritto dell’Ambiente: contenuto del
corso
• Organismi geneticamente modificati: casi
pratici di tutela della salute.
• Ambiente e fonti di energia – fonti alternative
di energia. Disciplina e casi pratici di
legislazione, regolazione e crescita sostenibile.
• Procedure amministrative di valutazione
ambientale.
Diritto dell’Ambiente: contenuto del
corso
•
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•
•
•
•
Inquinamento e tutela delle risorse naturali.
Inquinamento delle acque.
Inquinamento elettromagnetico.
Inquinamento atmosferico.
Inquinamento nucleare
Gestione dei rifiuti
Bonifica dei siti contaminati
Il Diritto dell’Ambiente
• L’uomo è sempre intervenuto sull’ambiente,
trasformandolo, alterandolo o distruggendolo con i
mezzi e con le tecniche disponibili.
• A partire dalla seconda metà del Secolo XIX, a fronte
del manifestarsi degli effetti negativi dell’incremento
di popolazione e dell’incidenza delle attività e degli
interventi sulla natura da parte dell’uomo, compaiono
le prime regolamentazioni giuridiche che riguardano
singoli aspetti dell’ambiente. Ad esempio è in questo
periodo che sono creati i primi parchi naturali negli
Stati Uniti.
Il Diritto dell’Ambiente
Nel corso del Secolo XX, l’impatto della accresciuta
popolazione umana e l’uso diffuso di nuove tecnologie
assumono una rilevanza tale da rendere progressivamente
evidente, la necessità di una risposta organizzata.
Sono eventi che contraddistinguono il secolo appena
trascorso:
 Acqua ed energia a buon mercato.
 Aumento della popolazione e, in generale, del benessere.
 Inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo.
 Cambiamenti climatici.
Il Diritto dell’Ambiente
La crescente sensibilità in materia ambientale,
dettata soprattutto dallo sviluppo economico,
tecnologico e demografico (cui è seguito un
forte
incremento
delle
problematiche
ambientali) ha condotto a una sempre maggiore
attenzione verso la tutela del bene ambiente.
Il Diritto dell’Ambiente
Dopo aver considerato sino agli anni ’70 del XX secolo gli interessi
ambientali come un gravoso fardello (in particolare per i costi
economici e sociali che una efficace politica di tutela avrebbe
comportato), gli Stati hanno riscoperto la centralità della questione
ambientale:
 come obbligo derivante da impegni comunitari;
 come esigenza di uniformità nazionale nelle tematiche
produttive e sanitarie;
 come necessità di combattere gli inquinamenti secondo un
approccio globale e sistemico.
Il Diritto dell’Ambiente
L’evoluzione normativa, internazionale, comunitaria e
nazionale, ha portato a concepire il diritto all'ambiente come
diritto umano fondamentale il cui esercizio è diretto a
soddisfare esigenze primarie della vita dell'uomo e insieme
come dovere del cittadino di contribuire alla salvaguardia, al
recupero e alla valorizzazione dell'ambiente.
Il concetto di ambiente come attributo e diritto fondamentale
di ogni persona umana, si è via via sviluppato.
Fin dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del
1972, l’ambiente viene configurato come “diritto umano”.
Il Diritto dell’Ambiente
Il diritto dell’ambiente è nato e si è sviluppato in tre
tappe:
1 – il riconoscimento dell’ambiente in senso
giuridico, meritevole di tutela;
2 – il riconoscimento dell’ambiente come diritto di
ogni individuo e della collettività;
3 – la delimitazione e la regolamentazione di quei
comportamenti in grado di produrre effetti sul bene
ambiente.
Il Diritto dell’Ambiente
L’ambiente è oggi tutelato dalla normativa
come:
- Risorsa da proteggere, in modo compatibile
con le esigenze di sviluppo economico/sociale
- Diritto fondamentale dell’uomo (ambiente
come salubrità ambientale)
Il Diritto dell’Ambiente
Oggi il Diritto dell’ambiente ha l’obiettivo di:
•
•
•
•
Tutelare, proteggere e salvaguardare
l’ambiente;
Regolare lo sviluppo economico e sociale in
modo «compatibile» con l’ambiente;
Disincentivare e reprimere danni al bene
ambiente.
Incentivare e premiare i comportamenti più
diligenti.
Fonti normative
Profili internazionali del diritto
ambientale
Sono stati elaborati in sede internazionale i fondamentali
principi che ancora oggi ispirano il diritto dell’ambiente:
- Il principio dello sviluppo sostenibile (uno sviluppo che
risponde alle esigenze del presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare le proprie)
- Il principio di precauzione (reagire rapidamente di
fronte a un possibile pericolo)
- Il principio «chi inquina paga»
Profili internazionali del diritto
ambientale
Il primo campo nel quale si è sviluppata la cooperazione
internazionale in difesa dell’ambiente è stato quello
dell’inquinamento marino da idrocarburi.
Il traffico di petroliere fu il primo fenomeno ad attirare
l’impegno degli Stati per l’adozione di misure comuni, attraverso
la sottoscrizione di trattati internazionali.
Il diritto internazionale dell’ambiente ha tratto la sua origine
dalla necessità di risolvere questioni di inquinamento
transfrontaliero.
Profili internazionali del diritto
ambientale
A scopi puramente esemplificativi, si possono individuare una serie di fasi
dell’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente, che nasce e si sviluppa in
relazione all’estensione dei problemi ambientali – e dei relativi effetti – di natura
globale.
– Prima fase (fino al 1945): precede l’istituzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite
– Seconda fase (1945 - 1972): dalla istituzione dell’ONU e degli altri organismi e
agenzie operanti a livello mondiale
– Terza fase (1972 - 1992): dalla Conferenza di Stoccolma (Declaration of the
United Conference on the Human Environment) alla Conferenza di Rio
– Quarta fase (1992 – 2002): dalla Dichiarazione di Rio (Rio Declaration on
Environment and Development) alla Dichiarazione di Johannesburg
– Quinta fase (2002 a oggi): dalla Dichiarazione di Johannesburg (Johannesburg
Declaration on Sustainable Development)
Profili internazionali del diritto
ambientale
•Convenzione sull’alto mare, Ginevra 29 aprile
1958;
• Trattato sull’utilizzazione e l’esplorazione dello
spazio
extra
atmosferico,
Londra-MoscaWashington, 27 gennaio 1967;
• Trattato antartico, Washington, 1 dicembre 1959;
Profili internazionali del diritto
ambientale
Nonostante ci fossero già stati trattati bilaterali e
multilaterali che contenevano norme per la tutela
dell’ambiente, la prima grande conferenza «ambientale»
internazionale, promossa dalle Nazioni Unite, è stata
quella di Stoccolma sull’Ambiente Umano del 1972, che
segna la nascita del diritto internazionale dell’ambiente.
Prima di allora, infatti, mancava probabilmente a livello
internazionale la piena consapevolezza dell’esistenza di
una crisi ambientale globale, che necessitava interventi
coordinati da parte degli Stati.
Profili internazionali del diritto
ambientale
Le premesse alla Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano,
1972:
«La protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di
capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo
economico del mondo intero; essa risponde all'urgente desiderio dei
popoli di tutto il mondo e costituisce un dovere per tutti i governi».
[…]
«Siamo arrivati ad un punto della storia in cui dobbiamo regolare le
nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle
loro ripercussioni sull'ambiente. Per ignoranza o per negligenza
possiamo causare danni considerevoli ed irreparabili all'ambiente
terrestre da cui dipendono la nostra vita ed il nostro benessere.
Viceversa, approfondendo le nostre conoscenze ed agendo più
saggiamente, possiamo assicurare a noi stessi ed alla nostra posterità,
condizioni di vita migliori in un ambiente più adatto ai bisogni ed alle
aspirazioni dell'umanità».
Profili internazionali del diritto
ambientale
Sono 26 i Principi della Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente
umano, 1972:
1. «L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a
condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di
vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di
proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti
e future».
[…]
21. «La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale
riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro
possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di
impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il
proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a
zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale».
Profili internazionali del diritto
ambientale
Altri atti importanti sono seguiti:
•Conferenza sull’Ambiente delle Nazioni Unite, Rio de
Janeiro, 14 giugno 1992;
• Protocollo di Kyoto, 11 dicembre 1997;
• Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo
Sostenibile, 2-4 settembre 2002.
L’ambiente in Europa
Quasi tutta la normativa italiana in materia di
Diritto dell’Ambiente trova la sua fonte nel
diritto comunitaria.
L’ambiente in Europa
Il Trattato di Roma (25 marzo 1957) conteneva
solo generici riferimenti al miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dei cittadini.
Con l’art. 25 dell’Atto Unico Europeo del 1986
(recepito in Italia con l’art. 2 della Legge n. 909
del 23 dicembre 1986), venne inserito nel
Trattato un apposito titolo dedicato all’ambiente
e vennero modificati i primi articoli.
L’ambiente in Europa
Gli obiettivi chiave dell’azione della comunità
sono individuati:
• nella salvaguardia, protezione e miglioramento
della qualità dell’ambiente;
• nel contributo alla protezione della salute
umana;
• nella garanzia di una utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali.
L’ambiente in Europa
Il Trattato di Maastricht (1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993) ha
aggiunto agli obiettivi già fissati dall’Atto Unico quello della promozione,
a livello internazionale, di misure idonee a fronteggiare i problemi
regionali e planetari dell’inquinamento.
Gli obiettivi della politica ambientale comune, sono stati ulteriormente
arricchiti dal Trattato di Amsterdam (1998), che così li specifica (art.
174, comma 1):
• salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente;
• proteggere la salute;
• utilizzare le risorse naturali in modo accorto e razionale;
• promuovere le misure a livello internazionale per affrontare i problemi
ambientali su scala regionale e mondiale;
• indirizzare le scelte degli Stati in materia di fonti d’energia e di
approvvigionamento energetico.
L’ambiente in Europa
Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000
si enuncia la necessità di un elevato livello di protezione
ambientale e del miglioramento della qualità dell’ambiente e la
necessità di integrazione della politica ambientale nelle altre
politiche dell’Unione Europea, adottando il principio dello
sviluppo sostenibile come parametro di riferimento (art. 37).
Gli interessi ambientali devono essere mediati con altri diritti
individuali, di carattere economico, quali la libertà di impresa e il
diritto alla proprietà privata (a loro volta, intesi quali posizioni di
vantaggio non assolute o incondizionate).
L’ambiente in Europa
La Decisione n. 1600/2002/CE, che istituisce il sesto programma
decennale comunitario di azione in materia di ambiente,
riassume i principi fondamentali europei in materia di
ambiente.
La politica ambientale comunitaria deve assicurare un elevato
livello di protezione, tenendo conto:
• del principio di sussidiarietà;
• della diversità di situazioni nelle varie regioni della Comunità;
• di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica.
L’ambiente in Europa
Le due Direttive più recenti di maggior rilevanza hanno avuto ad
oggetto profili di diritto civile e penale:
• LA DIRETTIVA 35/2004/CE: Responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,
21.4.2004.
• Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente.
L’ambiente in Italia
L’ambiente in Italia
La Legge n. 615 del 13 luglio 1966 “Provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico” può essere considerata la
prima legge ambientale a pieno titolo.
Fino a quel momento si avevano leggi che consideravano
le fattispecie ambientali esclusivamente in via incidentale.
Si trattava spesso di norme che tutelavano più interessi
contemporaneamente: tra i quali, ad esempio, il
paesaggio, la salute, il decoro urbano, ecc. Non avevano,
quindi, come scopo principale la tutela dell’ambiente.
L’ambiente in Italia: le origini
La Legge n. 615 del 1966, invece, era rivolta direttamente
alla tutela dell’ambiente.
Avendo preso atto dell’inquinamento atmosferico
causato dagli impianti industriali e dai mezzi di trasporto,
questa nuova legge aveva l’obiettivo di regolamentare e
ridurre l’emissione in atmosfera di fumi, gas, polveri, etc.
La stessa fu poi abrogata e sostituita dal DPR n. 203 del
1998, sostituito a sua volta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (che
viene approfondito più avanti).
L’ambiente in Italia: la Legge Merli
Una successiva legge di rilievo nell’ambito dell’evoluzione
della tutela ambientale nell’ordinamento interno è stata
la Legge n. 319 del 10 maggio 1976 (c.d. “Legge Merli”).
La Legge Merli, recante norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento, ha il merito di aver effettuato (per
prima) una ricognizione organica della regolamentazione
degli impianti industriali, di quelli civili e delle fognature,
nonchédi aver introdotto i primi criteri per la
razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche.
Anche tale normativa è oggi sostituita dalle previsioni
contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006.
L’ambiente in Italia: la L. 349/1986
Con la Legge n. 349 del 8 luglio 1986 viene istituito il Ministero
dell’Ambiente: il primo dicastero completamente dedicato
all’ambiente.
Dal 1986, quindi, le attività ambientali prima frammentate tra
i vari ministeri, vengono ora tutte concentrate in capo a un
organismo unico.
Inoltre, tale legge avvia l’introduzione in Italia dell’istituto
della valutazione di impatto ambientale (dando impulso al
recepimento delle direttive comunitarie in materia).
Infine, introduce una prima disciplina dedicata al danno
ambientale.
L’ambiente in Italia: il Decreto Ronchi
Il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. “Decreto Ronchi”
dal nome dell’allora Ministro dell’Ambiente):
 ha recepito le direttive comunitarie in materia di
rifiuti, introducendo nel nostro ordinamento, tra l’altro,
il principio della gestione dei rifiuti in sostituzione del
semplice smaltimento degli stessi, trasformando i rifiuti
da semplice scarto a risorsa;
 ha introdotto una disciplina innovativa delle necessarie
attività di bonifica dei siti contaminati (attuando anche
i principi comunitari. Ad es. “chi inquina paga”).
Anche tale normativa è oggi sostituita dalle previsioni
contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
“Norme in materia ambientale” di riordino della disciplina nel settore
ambientale (“Testo unico ambientale” o “Codice dell’ambiente”).
Sin dal 2001 il Parlamento aveva preso in esame il progetto di una
legge delega per:
• il riordino della materia ambientale e
• l’integrazione con le normative internazionali.
La legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004 “Delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione” è entrata in vigore l’11
gennaio 2005 (un unico articolo suddiviso in 54 commi).
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Con la legge delega il Legislatore conferiva al Governo ampia delega
per la riforma della normativa ambientale nei seguenti settori:
1. La gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati.
2. La tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle
risorse idriche.
3. La difesa del suolo e lotta alla desertificazione.
4. La gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo
sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna.
5. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA),
per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
6. La tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in
materia ambientale” è un compendio di ben 318
articoli e 47 allegati relativi a settori dell’agire
umano che, in precedenza, erano oggetto di
autonome discipline normative.
Successivamente, il decreto legislativo è stato
oggetto di numerosi interventi di integrazione e
modifica anche per recepire gli orientamenti
giurisprudenziali nel frattempo formatisi.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Sono recepiti i seguenti principi:
– principio di precauzione,
– principio di azione preventiva (prevenzione),
– principio “chi inquina paga”,
– principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali.
Nello specifico, il “principio dell’azione ambientale” ex art. 3-ter del
Testo Unico richiama il dovere di tutti gli enti pubblici e privati di
garantire la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale, mediante una adeguata azione che sia informata
ai principi suddetti.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Le novità principali sono:
1. Introduzione della VAS;
2. miglioramento della disciplina in materia di VIA;
3. attuazione della gestione del ciclo idrico integrato e istituzione
dell’Autorità di Bacino distrettuali;
4. prevenzione e contenimento della produzione di rifiuti e
promozione del loro riutilizzo e recupero;
5. costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
6. mantenimento della Tariffa per la gestione dei rifiuti;
7. promozione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
dei siti contaminati;
8. revisione della disciplina delle emissioni atmosferiche;
9. definizione del concetto di danno ambientale;
10. introduzione del principio comunitario di precauzione.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Prima Parte è dedicata ai principi generali e
alle disposizioni comuni:
– ambito di applicazione;
– finalità;
– criteri per l’adozione dei provvedimenti
successivi.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Seconda Parte è dedicata alle procedure
amministrative relative alla:
– valutazione ambientale strategica (VAS);
– valutazione di impatto ambientale (VIA);
– autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Nella Terza Parte è contenuta la disciplina in
materia di:
– difesa del suolo;
– lotta alla desertificazione;
– tutela delle acque dall’inquinamento;
– gestione delle risorse idriche.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Quarta Parte del Testo Unico contiene la
disciplina giuridica in materia di:
– gestione dei rifiuti;
– bonifica dei siti contaminati.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Quinta Parte contiene le norme in materia di:
• tutela dell’aria;
• riduzione delle emissioni in atmosfera.
L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Sesta Parte disciplina la tutela risarcitoria contro i
danni all’ambiente.
In tale prospettiva ogni attività che esponga a rischio la
salubrità dell’ambiente e la salute costituisce di per sé
un illecito, di fronte al quale si può affermare che
l’ordinamento reagisca non solo con la repressione
penale, ma altresì accordando una tutela civilistica di
tipo inibitorio.
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Diritto dell*Ambiente