Seminario di illustrazione del DPCM “il nuovo ISEE – il nuovo
Indicatore della Situazione Economica Equivalente”
Torino, 5 maggio 2014
Illustrazione del nuovo
Indicatore della Situazione
Economica Equivalente
(Cristina Berliri)
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Indice
1. Criticità dell’ISEE vigente
2. Il dettato normativo (art. 5 legge214/2011)
3. Il DPCM di revisione dell’ISEE
1. Ambito di applicazione
2. Definizione dell’indicatore
3. Nucleo familiare
4. Indicatore reddituale
5. Indicatore patrimoniale
6. Persone con disabilità
7. Famiglie con minori
8. ISEE corrente
9. ISEE universitari
4. Il percorso attuativo
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Criticità dell’ISEE vigente (1)
Rigidità rispetto alla diversa natura delle
prestazioni
•Scarsa capacità selettiva in riferimento alle prestazioni
di contrasto alla povertà
•Nucleo familiare di riferimento per le prestazioni socio
sanitarie rivolte ai non autosufficienti
•Genitori con diversa residenza anagrafica in
riferimento a prestazioni rivolte a minorenni e studenti
3
Criticità dell’ISEE vigente (2)
Problemi di equità e adeguatezza dello strumento
•Trattamento delle famiglie numerose
•Valorizzazione della componente patrimoniale
•Adeguamento all’evoluzione della disciplina fiscale
•Attualizzazione a fronte della perdita di lavoro
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Articolo 5 legge 214/2011
DPCM su proposta del Ministero del Lavoro di
concerto con Ministero dell’Economia
Compiti:
•Revisione delle modalità di calcolo dell’ISEE
•Definizione dei campi di applicazione dell’ISEE
•Rafforzamento del sistema dei controlli
•Assegnazione alle politiche sociali dei risparmi
derivanti dall’applicazione della riforma
5
Articolo 5 legge 214/2011
Revisione delle modalità di calcolo dell’ISEE
Indicazioni:
•Definizione di reddito disponibile che includa le
componenti esenti da imposta
•Trattamento di favore delle famiglie numerose
(tre o più figli) e con persone con disabilità
•Valorizzazione maggiore del patrimonio (in Italia
e all’estero)
•Differenziazione dell’indicatore per le diverse
tipologie di prestazioni
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Il DPCM di attuazione
Principio guida:
Evitare di attribuire allo strumento funzioni
improprie
•Ruolo dell’ISEE è valutare in modo comparabile la
condizione economica delle famiglie
•Spetta al singolo intervento sociale perseguire
specifici obiettivi, identificando le categorie meritorie
di particolari trattamenti e relativi criteri di eleggibilità
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Ambito di applicazione (1)
a)
“Prestazioni sociali”: servizi o prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la
persona umana incontra nel corso della sua vita, esclusi quelli
previdenziali, sanitari, o assicurati in ambito giudiziario;
b) “Agevolate”: non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate
a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica,
ovvero collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche;
La definizione dell’ambito di applicazione è tautologica: l’ISEE si
applica alle prestazioni agevolate. Il DPCM non ha esercitato il
mandato di stabilire ambiti di applicazione e soglie.
Le prestazioni da erogare in modo agevolato generalmente sono
stabilite dalle Regioni e dalle amministrazioni locali.
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Ambito di applicazione (2)
Prestazioni locali e nazionali
Anno 2012
NordOvest
Prestazioni richieste
Prestazioni solo nazionali
Prestazioni solo locali
Prestazioni locali e nazionali
Totale
NordEst
Centro
Variazioni 2011-2012
Mezzogiorno
Italia
NordOvest
Distribuzione %
9,5
32,8
57,7
100
8,5
51,9
39,7
100
6,2
43,6
50,2
100
NordEst
Centro
Mezzogiorno
Italia
Tasso di variazione annuo
9,3
37,8
52,9
100
8,6
39,6
51,8
100
-7,3
-1,5
0,6
-0,9
-3,3
-6,3
-2,5
-4,5
-9,9
14,5
1,5
5,9
-7,4
-22,3
-14,8
-17,2
-7,3
-11,7
-8,5
-9,7
9
Ambito di applicazione (3)
ISEE livello essenziale
La determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale
delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
Nessuna novità: la definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita
nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso
criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa
a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.
Come afferma il Consiglio di Stato «La determinazione dei livelli essenziali da
garantire in maniera uniforme, che non deve necessariamente essere
contenuta in provvedimenti legislativi statali successivi alla riforma del titolo V
della Costituzione, è stata ricavata anche dal complesso della normativa
antecedente, compreso il d.lgs. N. 109/98 (istitutivo dell’ISEE)»
In assenza di prestazioni definite livelli essenziali, la discrezionalità in capo
alle Regioni riguarda, come in passato, campi di applicazione e criteri 10
aggiuntivi.
Ambito di applicazione (4)
Gli enti erogatori possono prevedere criteri ulteriori di selezione
dei beneficiari:
•Tenuto conto delle disposizioni regionali
• Limitatamente a prestazioni che non siano state definite
livelli essenziali e che per loro natura lo rendano necessario
•Valutando la condizione economica complessiva della
famiglia tramite ISEE
Es. nuova social card (SIA): oltre ai criteri non economici, vincoli
sul valore dell’abitazione, sul patrimonio mobiliare, sui
trattamenti economici percepiti
Comitato consultivo per il monitoraggio sull’attuazione dell’ISEE
e la proposta di correttivi (Ministeri, Regioni e PA, ANCI, parti
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sociali e associazioni nazionali interessate)
Definizione dell’Indicatore (1)
Differenti modalità di calcolo dell’ISEE sulla base del tipo di prestazione
richiesta. Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare il Modello base.
Nei casi in cui si richiedano:
prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minori, in presenza di
genitori non coniugati e non conviventi
prestazioni sociosanitarie rivolte a soggetti maggiorenni con disabilità
e/o non autosufficienti
prestazioni per il diritto allo studio universitario nel caso di studenti
non residenti con i genitori
Ovvero nel caso di rilevante variazione della condizione economica
dovuta alla perdita di lavoro (ISEE corrente)
è prevista, a integrazione o sostituzione del Modello base, la compilazione di
altri moduli. L’attestazione ISEE, specificherà per ciascun componente il
valore ISEE per accedere alle diverse tipologie di prestazioni, ovvero, nel
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caso non siano state fornite le informazioni necessarie, l’assenza del valore
ISEE utile ad accedere ad alcune tipologie di prestazione
Definizione dell’Indicatore (2)
L’ISEE è pari alla somma dell’indicatore della
situazione reddituale (ISR) e del 20%
dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP),
divisa per una scala di equivalenza (SE) :
ISEE=(ISR+0,2 ISP) : SE
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Il nucleo familiare (1)
Famiglia anagrafica, corretta in base al principio
generale di tenere sempre insieme i coniugi e i
figli minori
•Non fanno parte del nucleo altre persone a carico
non conviventi
Casi particolari:
•prestazioni socio sanitarie per persone disabili adulte
(nucleo ristretto)
•genitori non coniugati e non conviventi nel caso di
richiesta prestazioni rivolte ai minori (attratti nel
nucleo)
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Il nucleo familiare (2)
Coniugi non conviventi
Come già nell’ISEE vigente, per evitare comportamenti
opportunistici, ci deve essere un giustificato motivo per non
inserire nel nucleo uno dei coniugi, tra cui:
“quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di
servizi sociali” (DPCM 221/1999 art 1,bis, comma 4 lettera e)” .
15
Il nucleo familiare (3)
Nucleo familiare dei minori
Si conferma il principio che i figli minori di anni 18 facciano
sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale
convivono e che il minore in affidamento preadottivo faccia parte
del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia
anagrafica del genitore.
Si modifica il trattamento dei minori in affidamento temporaneo
(residenziale) che a discrezione degli affidatari possono fare
nucleo a sé, anziché far parte obbligatoriamente del nucleo degli
affidatari (previsione volta a favorire i nuclei degli affidatari in
riferimento alle condizioni di accesso a prestazioni agevolate
rivolte al minore affidato).
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Il nucleo familiare (4)
Famiglie di fatto con minori (prestazioni per
minorenni)
Il genitore non convivente nel nucleo, non coniugato
con l’altro genitore viene considerato nel nucleo del
figlio, salvo casi particolari:
•Il genitore è coniugato con altra persona e/o ha altri
figli: l’ISEE del minore viene integrato di una
componente aggiuntiva, sulla base della condizione
economica del genitore, tenuto conto dei suoi carichi
familiari
•Il genitore è escluso dalla potestà o se ne accerta
l’estraneità in termini affettivi ed economici: non se17ne
tiene conto nell’ISEE
Situazione reddituale (1)
Al reddito complessivo ai fini Irpef si aggiunge
ogni altra componente reddituale a prescindere
dalla disciplina fiscale:
•Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a
titolo d’imposta (contribuenti minimi, cedolare secca,
premi di produttività etc.)
•Redditi esenti (redditi erogati da organismi
internazionali, franchigia lavoratori frontalieri, assegni
al nucleo familiare, borse di studio, pensioni di guerra,
assegno sociale, pensioni di invalidità, indennità di
accompagnamento etc.)
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Situazione reddituale (2)
•Proventi attività agricole (base imponibile Irap)
•Rendita catastale beni immobiliari, reddito figurativo
delle attività mobiliari
•Assegni di mantenimento per i figli
•Trattamenti a qualunque titolo percepiti da
amministrazioni pubbliche
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Situazione reddituale (3)
Dall’indicatore della condizione reddituale si
sottraggono:
•Assegni corrisposti per il mantenimento dell’ex
coniuge e dei figli
•Una quota dei redditi da lavoro dipendente (20%)
fino ad un massimo di 3.000 euro (spese di
produzione reddito)
•Una quota dei redditi da pensione o trattamenti
economici fino ad un massimo di 1.000 euro
•Canone di affitto fino ad un massimo di euro 7.000,
incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente
successivo al secondo (locatari con affitto registrato)
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Situazione patrimoniale (1)
Gli immobili sono considerati al valore definito ai fini IMU, anziché ICI, al
netto del mutuo residuo.
L’abitazione principale si considera in proporzione ai due terzi del valore,
calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di euro 52.500 (di valore
analogo a quello vigente, tarata su valori ICI, ma di minore entità in termini di
effetti sull’indicatore complessivo), incrementata di euro 2.500 per ogni figlio
convivente successivo al secondo.
Data la rivalutazione del valore degli immobili derivante dal passaggio
all’imponibile IMU (incremento per i fabbricati adibiti ad abitazione pari al
60%), la considerazione della abitazione principale ai due terzi del suo valore
ha lo scopo di non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa.
L’importo della franchigia è stato determinato in modo da avere lo stesso
effetto in termini di riduzione dell’ISE della detrazione in conto reddito
riconosciuta ai locatari.
Il patrimonio mobiliare e immobiliare è valorizzato al 20%
21
Situazione patrimoniale (2)
Patrimoni mobiliari
L’innovazione riguarda le modalità di calcolo della componente depositi e
conti correnti bancari e postali, per la quale va assunto il maggiore tra saldo,
al lordo degli interessi, al 31 dicembre e il valore della consistenza media
annua riferita al medesimo anno (a regime dato fornito dall’anagrafe
tributaria).
Il riferimento alla consistenza media ha lo scopo di evitare comportamenti
opportunistici
Viene ridotta la franchigia sul patrimonio mobiliare (era di 15.494 euro) e
articolata in funzione del numero dei componenti (€ 6000 aumentati di 2000
per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000 ),
incrementata di euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo.
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Persone con disabilità(1)
1° innovazione: non considerare in modo indistinto tutto il mondo delle
persone con disabilità, ma riclassificare le diverse definizioni di disabilità,
invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità
media, grave, e non autosufficienza.
2° innovazione: abbattimento diretto del reddito, articolato in funzione del
grado di disabilità, in sostituzione dell’attuale meccanismo di riconoscere una
maggiorazione della scala di equivalenza. Le franchigie sono:
€ 4.000 per persona con disabilità media, incrementa a 5.500 se minorenne;
€ 5.500 per persona con disabilità grave, incrementa a 7.500 se minorenne;
€ 7.000 per persona non autosufficiente incrementa a 9.500 se minorenne;
Per agevolare quei nuclei per i quali queste franchigie potrebbero non trovare
capienza nella componente reddituale, si consente di sottrarre l’eventuale
parte non capiente dall’indicatore patrimoniale.
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Persone con disabilità (2)
Viene inoltre introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di 5.000
euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali:
spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese
sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi e spese
mediche e di assistenza specifica per i disabili.
Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i
trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per
l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti
all’assistenza personale
Alternativamente può essere dedotta la retta dovuta per il ricovero presso
strutture residenziali
Nella determinazione della scala di equivalenza, qualora vi sia un
componente ricoverato presso strutture residenziali , è prevista una
maggiorazione. Tale correttivo è volto a non penalizzare il nucleo familiare
ipotizzando economie di scala (implicite nella scala di equivalenza) maggiori
24
di quelle che si verificano effettivamente.
Prestazioni socio sanitarie (1)
Nel caso di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte
di persone adulte, possibilità di considerare nel nucleo familiare del
beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri
eventuali componenti la famiglia anagrafica.
Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe fare nucleo a sé.
Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si
applicano regole di calcolo diverse. Non si applicano le detrazioni per le
spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale
o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica
anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando
l’ISEE di una componente aggiuntiva,
Finalità: differenziare la condizione economica dell’anziano non
autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli
alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di
chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero.
25
Prestazioni socio sanitarie (2)
Donazioni
Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del
patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima
richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del
donante. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono valorizzate nel
patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la
richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi
dell’articolo 433 del codice civile.
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Famiglie con minori
Per tener conto dei pesi dei carichi familiari, in
particolare dei figli successivi al secondo, la scala di
equivalenza base (vigente) viene aumentata di
+0,2 se i minori sono 3
+0,35 se i minori sono 4
+0,5 se i minori sono 5 o più
+0,2 se sono presenti minori e entrambi i genitori o
l’unico presente lavora, aumentata a +0,3 se è
presente almeno un minore di 3 anni.
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Prestazioni per il diritto allo
studio universitario
Il beneficiario fa parte del nucleo dei genitori a
meno che non soddisfi entrambi i requisiti:
•Residente fuori dalla abitazione dei genitori in
alloggio non di proprietà di un suo membro
•Redditi da lavoro dipendente o assimilati non inferiori
a 6.500 euro (in riferimento ad un nucleo di una
persona)
28
ISEE corrente (1)
Può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad
un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di:
Variazioni superiori al 25% dell’indicatore della
situazione reddituale dovute a variazioni della
situazione lavorativa:
• Risoluzione, sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa dei lavoratori a
tempo indeterminato
• Mancato rinnovo contratto di lavoro a
tempo determinato
• Cessazione attività dei lavoratori
autonomi
29
ISEE corrente (2)
L’indicatore della situazione reddituale corrente è
ottenuto aggiornando i redditi come segue:
• Redditi da lavoro dipendente, pensione ed
assimilati conseguiti nei due mesi antecedenti
la presentazione della DSU, moltiplicati per 6
• Redditi d’impresa o lavoro autonomo, come
differenza tra ricavi/compensi e spese nei
dodici mesi precedenti
• Trattamenti di natura assistenziale o
previdenziale, conseguiti nei dodici mesi
precedenti a quello di richiesta della
prestazione
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ISEE corrente (3)
Poiché questo indicatore consente minori controlli ex ante, al cittadino viene
richiesta documentazione aggiuntiva comprovante la variazione della attività
lavorativa e i redditi successivamente percepiti. Dato il carattere derogatorio e
straordinario di questo strumento, la validità dell’indicatore corrente, ai fini
della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, è ristretta ai due
mesi successivi alla presentazione della richiesta, significando che
successivamente a tale periodo non possono essere richieste ulteriori
prestazioni, mentre possono continuare ad essere erogate le prestazioni o i
servizi concessi nel periodo di sua validità.
31
Il percorso di attuazione
DPCM firmato il 5 dicembre 2013 e pubblicato in G.U. il 24 gennaio
2014, entrato in vigore il 7 febbraio 2014
•
Istruzioni e modulistica: Predisposti da INPS e approvati dai
Ministeri del Lavoro e dell’Economia, sentiti Agenzia delle entrate e
Garante Privacy entro il 9 maggio (90 giorni); Inps garantisce la
gestione tecnica e informatica e approva il disciplinare tecnico.
•
Nuovo ISEE: Alla decorrenza dei 30 giorni dalla entrata in vigore
del decreto di approvazione della modulistica (luglio/agosto)
diventa operativo il nuovo ISEE. Gli enti erogatori emanano gli
atti necessari all’erogazione delle prestazioni in base nuovo
ISEE.
•Le prestazioni in corso di erogazione continuano ad essere erogate
sulla base delle disposizioni precedenti fino alla emanazione dei citati
atti e non oltre 12 mesi dall’operatività del nuovo ISEE.
32
L’attendibilità dell’indicatore
auto-dichiarato
Patrimonio mobiliare: l’80% dei nuclei familiari non
dichiara neanche un conto corrente o libretto di
risparmio. Secondo i dati della Banca d’Italia, la
percentuale effettiva è dell’8% e anche nel 1° decile
non supera il 30%.
Reddito Irpef: sotto-dichiarato nella DSU (discrepanze
sembrano riguardare oltre un quinto delle
dichiarazioni).
33
Il rafforzamento del sistema dei
controlli
Patrimonio mobiliare: utilizzo delle informazioni raccolte
dalla Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari ai
fini della semplificazione per i cittadini e dei controlli (in
prima battuta sulla esistenza, a regime sulla
consistenza)
Redditi Irpef: passaggio dai controlli ex post alla diretta
imputazione delle informazioni dagli archivi dell’Inps e
dell’Agenzia delle entrate.
Esempio Social card: nel primo anno, la verifica exante dei requisiti auto-dichiarati ha comportato il rifiuto
di quasi un quarto delle richieste.
34
Fine
35
Richiesta di rinnovo di una
prestazione
Nell’accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento
assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in
termini di ISEE, l’indicatore va calcolato al netto dell’ammontare del
trattamento medesimo.
Detrarre il trattamento dalla componente reddituale utilizzata per calcolare
l’ISEE equivale a sottrarre dall’ISEE il trattamento equivalizzato (diviso per la
scala di equivalenza).
Il calcolo è a carico dell’ente erogatore che deve stabilire il rinnovo della
prestazione.
36
Il nucleo familiare (4)
Nucleo di persona in convivenza anagrafica
I soggetti in convivenza anagrafica ex art. 5 del D.P.R. 223/89 (insieme di
persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza,
militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune) sono
considerati nucleo familiare a se stante, a meno che siano coniugati (o
minorenni).
I soggetti in convivenza anagrafica coniugati fanno parte del nucleo del
coniuge, con riferimento alla residenza familiare di quest’ultimo.
Un ricoverato in struttura socio sanitaria, ai fini della contribuzione al costo del
ricovero, fa parte del nucleo anagrafico del coniuge, ovvero di un nucleo
ristretto composto esclusivamente dal coniuge, dai figli minorenni, dai figli
maggiorenni conviventi con il coniuge o a carico a fini IRPEF. Per determinare
la compartecipazione dovuta, la retta che si sta già pagando per il ricovero
non viene sottratta.
Inoltre il suo ISEE nel caso di figli non presenti nel nucleo è integrato di37una
componente aggiuntiva.
Redditi netti o lordi
L’indicatore reddituale si riferisce ai rediti lordi. Semplificazione rispetto alla
complessità di ricostruire per tutte le tipologie di reddito le imposte pagate.
La distorsione non è rilevante, giacché l’ISEE serve a determinare un
ordinamento che non varia molto se per tutti si fa riferimento ai redditi lordi
anziché netti. Tuttavia, come correttamente rilevato, teoricamente il lordo
penalizza i lavoratori autonomi per i quali i contributi previdenziali obbligatori
fanno parte del complessivo.
Nella pratica, l’indicatore della situazione reddituale medio dei dipendenti è
maggiore del 34% (del 50% la mediana) rispetto a quello dei lavoratori
autonomi (dati 2012).
L’indicatore di situazione patrimoniale è invece più basso (-55%) per i
lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi, ma non è tale da compensare i
differenziali nei livelli di reddito.
38
Periodo di riferimento di redditi
e detrazioni
I redditi dei singoli componenti il nucleo vanno riferiti al secondo anno solare
precedente la presentazione della DSU. Tale scelta è motivata dalla esigenza
di utilizzare nel calcolo dell’indicatore anche informazioni già presenti negli
archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, riferite ai singoli
componenti il nucleo, che sono disponibili con questo intervallo temporale.
Per le spese e le franchigie riferite al nucleo familiare si fa invece riferimento
all’anno solare precedente la presentazione della DSU, essendo in questo
caso disponibile l’informazione più recente.
Le detrazioni che dipendono dalla presenza di persone con disabilità fanno
riferimento alla composizione del nucleo al momento della presentazione
della DSU.
L’articolo 10 comma 9 prevede la possibilità di rivedere il periodo di
riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della
DSU, e conseguentemente il periodo di validità della DSU (15 gennaio), in
relazione alla evoluzione dei sistemi e flussi informativi
39
Persone con disabilità (1)
L’ISEE vigente tiene conto dei maggiori bisogni delle
persone con disabilità attraverso una maggiorazione
alla scala di equivalenza (+0,5)
•La maggiorazione tratta in modo indifferenziato le
persone con disabilità e equivale a riconoscere costi
crescenti al crescere della capacità economica
familiare. Si traduce infatti in un abbattimento
dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il
patrimonio della famiglia.
•La riforma elimina la maggiorazione della scala e la
sostituisce con alcune deduzioni dalla componente
reddituale differenziate in base a gravità e spese 40
sostenute
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ISEE 5 maggio - ANCI Piemonte