TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 38 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “COMMERCIO DI CICLI E MOTO” Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Cicli e Moto COMMERCIO DI CICLI E MOTO Definizione Il commercio di cicli e moto può riguardare -Vendita cicli e moto nuovi -Vendita cicli e moto usati -Vendita cicli e moto conto terzi La vendita di cicli e moto rientra nella disciplina del commercio di prodotti del settore non –alimentare contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Nel caso di cicli e moto nuovi i rapporti fra il produttore e il venditore professionale possono essere disciplinate da dei contratti di concessione alla vendita che rientrano fra i contratti di distribuzione. Questo tipo di contratto è destinato a regolare i rapporti tra imprenditori (denominati tecnicamente concedente e concessionario), che professionalmente si dedicano alla produzione e/o al commercio di beni. In questi casi il concessionario assume a certe condizioni il rischio insito nell’acquisto di determinati quantitativi di merce,con l’ulteriore onere (eventuale) di raggiungere delle quote minime di vendita. Nel caso di vendita di cicli e moto usati conto terzi invece parliamo di agenzie di affari per la compravendita di cicli e moto usati e cioè imprese che effettuano, professionalmente e con finalità di lucro, un'attività d'intermediazione a favore di terzi, con l'assunzione e trattazione, di affari altrui nel campo della vendita di motoveicoli usati, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con procura speciale a vendere. Dunque perché si qualifichi l'attività in esame è necessario che: 1) sia svolta con carattere di abitualità (e non quindi occasionalmente), professionalità e organizzazione (seppur minima); 2) il fine sia quello di lucro (e non quindi gratuito) secondo tariffa; 3) si configuri come prestazione d'opera (obbligazione di fare); 4) la prestazione deve essere rivolta a chiunque ne faccia richiesta (= pubblica); 5) la prestazione deve consistere in una intermediazione (trattare per conto di altri). Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa (negozio) Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali: Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Cicli e Moto 1) Esercizi di vicinato: esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita): - fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti - fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio. Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato: - di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare); - di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e le destinazioni d’uso; - del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita. 2) Medie strutture di vendita: esercizi aventi una superficie di vendita: - compresa tra 150 e 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti; - compresa tra 250 e 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, dal ricevimento della comunicazione). 3) Grandi strutture di vendita esercizi aventi una superficie di vendita: - superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti; - superiore a 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti; L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti di regione provincia e comune. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Cicli e Moto Requisiti morali Non possono esercitare l’attività commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza . I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale. Adempimenti per l’avvio dell’attività Comunicazione Unica (ComUnica) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Cicli e Moto La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune interessato. Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea. Oltre ai precedenti adempimenti comuni a tutte l’imprese occorre inoltre: -dare comunicazione preventiva all'Autorità di Pubblica Sicurezza per il commercio in proprio di cose usate; - ottenere autorizzazione dalla Questura per l'esercizio di agenzia d'affari, in relazione all'attività di intermediazione (nel caso di vendita con mandato di autoveicoli conto terzi); - ottenere licenza di autorimessa, solo nel caso in cui venga prevista la corresponsione di un corrispettivo specifico per la custodia dei mezzi; - ottenere autorizzazione dai vigili del fuoco (certificato di prevenzione incendi) riguardante la certificazione di rispondenza delle strutture alle norme tecniche di prevenzione degli incendi; - avere licenza UTF per il deposito degli oli minerali nel caso in cui si intenda esercitare anche la vendita al pubblico di oli, carburanti, combustibili o lubrificanti. Riferimenti Normativi Nazionali -R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt 115 e 126 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 - D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - art. 5 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Cicli e Moto - D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24.4.1998) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della - L. 15 marzo 1997, n. 59 . - D.Lgs 4 luglio 2006 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. - Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis D. Lgs 6 agosto 2012 n.147 Codice Attività Economica ATECO 45.40.11 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 45.40.21 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 46.49.40 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette) 47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero.