ANCE Pavia – 15 settembre 2014
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
 Il Ccnl si applica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016 ai rapporti di lavoro
in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente
 Qualora non sia disdetto da una delle parti, almeno 6 mesi prima della
scadenza (31 dicembre 2015), s’intenderà rinnovato per tre anni e così di
seguito
Direzione Relazioni Industriali
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 Riconoscimento di un aumento pari a 40 € mensili per l'operaio comune,
come di seguito suddivisi:
 1° tranche 1 luglio 2014 : 15 € lordi
 2° tranche 1 luglio 2015: 25 € lordi
Totale 1 e 2 tranche 40,00 € - aumento costo 92,24 €
 Nulla sarà riconosciuto per l'anno 2013 (il Ccnl è scaduto il 31 dicembre
2012), né per i primi 6 mesi del 2014
Direzione
Relazioni
Industriali
Direzione Relazioni
Industriali
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ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Contenuti della nuova previsione contrattuale:
 Con decorrenza 1° gennaio 2015, i datori di lavoro dovranno versare
direttamente al Fondo Prevedi un contributo mensile pari ad 8 euro,
riparametrati su base 100. Sul contributo è dovuta la contribuzione Inps di
solidarietà del 10%, che comporta, per l’operaio comune, un costo totale pari
ad € 8,80 mensili
Effetti della nuova previsione contrattuale:
1)Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla suddetta data, tale importo costituisce
un’aggiunta rispetto al contributo previsto a carico dei datori di lavoro
2)Per i lavoratori non scritti alla suddetta data, tale versamento, pur rilevando ai
fini della disciplina legale e statutaria valida per gli associati al Fondo
Pensione, non comporta per i lavoratori ed i rispettivi datori di lavoro il
versamento del contributo dell’ 1% computato sulla retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR
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RIPARAMETRAZIONE
LIVELLI
PARAMETRI
7
200
16,00
6
180
14,40
5
150
12,00
4
140
11,20
3
130
10,40
2
117
9,36
1
100
8,00
8 EURO
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Contenuti della nuova previsione contrattuale:
 Con decorrenza 1° ottobre 2012, il contributo per lavoro usuranti, pari allo
0,10%, sarà destinato a finanziare il Fondo pensionamento anticipato
(prepensionamento) istituito presso la Cassa Edile territorialmente
competente
Effetti della nuova previsione contrattuale:
1)Abolizione del contributo per lavori usuranti e del relativo Fondo, con
efficacia retroattiva
2)Istituzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di una
Commissione tecnica a cui affidare il compito di definire i criteri e le
modalità di accesso al Fondo prepensionamento anche sulla base di
quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 92/12
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 Adeguamento rispetto alle novità normative:
 L. n. 78/2014 (c.d. Jobs Act)
 Eliminazione del riferimento al c.d. «causalone», ossia ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie per la stipula del
contratto a tempo determinato
 Estensione della durata del contratto “acausale” fino a un massimo di 36
mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualsiasi
mansione. In detto computo si tiene conto, altresì, dei periodi di missione
aventi ad oggetto mansioni equivalenti
Direzione Relazioni Industriali
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Possibilità di effettuare fino a un massimo di 5 proroghe, nell’arco dei 36
mesi complessivi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla
stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato. Il datore di lavoro non deve dimostrare le ragione che giustificano
la proroga
Obbligo del datore di lavoro di informare in forma scritta i lavoratori a termine
in ordine al loro diritto di precedenza
Il CCNL prevede il diritto di precedenza, nel caso di assunzioni a tempo
indeterminato nei 12 mesi successivi alla cessazione del contratto a tempo
determinato
Solo ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti presso la stessa
azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo
di 36 mesi,
in luogo dei 6 mesi previsti dalla legge
Direzione Relazioni Industriali
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Riduzione degli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed un altro (5
giorni per i contratti a termine inferiori a 6 mesi e 10 giorni per i contratti a
termine superiori a 6 mesi) per le seguenti causali:
 avvio di un nuovo cantiere;
 avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
 proroga dei termini di un appalto;
 assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
 assunzione di cassaintegrati;
 assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
 assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei
mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia
inferiore almeno del 20% di quello maschile.
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Il ricorso a tale tipologia contrattuale, assieme a quella del lavoro in
somministrazione, dovrà calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con
contratto a tempo indeterminato dell’impresa nel suo complesso, in forza
mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione
(1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno)
Ampliata la percentuale prevista dalla legge (20%):
La percentuale indicata nel CCNL è del 25%, oltre ad un ulteriore 15% di
assunzioni con contratto a tempo determinato che potrà essere effettuato
con riferimento ai lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT,
La BLEN. IT effettuerà annualmente un monitoraggio sull’andamento dei contratti a tempo
determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione
erogata ai lavoratori, relazionando al Formedil il risultato di tale monitoraggio
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2013
Numero di dipendenti
anno precedente
2014
25
(valore medio)
Contratti a termine e in
somministrazione
(25% valore medio)
25 x 25%= 6,25(7)
Contratti a termine
con iscritti in Blen.it
(15% valore medio)
25 x 15%= 3,75 (4)
Somma contratti a
termine
(25%+15%)
7+4= 11 contratti a tempo determinato
Totale contratti a termine
(40%)
25 x 40% = 10 contratti a tempo determinato
 Il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile,
cumulativamente con i contratti di somministrazione, la percentuale del 40%, pur
essendo le frazioni arrotondate all’unità superiore
 Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un
contratto di lavoro a tempo determinato
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Esempio di calcolo della media:
7 = numero medio contratti a termine nell’anno in corso
Si potrà raggiungere nel seguenti modi:
7 contratti da 12 mesi
oppure 14 contratti da 6 mesi
oppure 84 contratti da 1 mese
oppure:
0
6
9 contratti a termine
(9x6= 54 mesi)
12
5 contratti a termine
(5x6= 30 mesi)
Totale: 54+30= 84 mesi / 12 mesi = 7
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1
Contratti a termine nell’anno in
corso
(valore medio)
25%
0,25  1
0,33  1
1
2
0,5  1
0,66  1
1
3
0,75  1
0,99  1
1
4
1
1,32  2
2
5
1,25  2
1,65  2
2
6
1,5  2
1,98  2
2
7
1,75  2
2,31  3
3
8
2
2,64  3
3
9
2,25  3
2,97  3
3
Forza lavoro anno civile
precedente
(valore medio)
33%
1/3 forza lavoro
Numero lavoratori da impiegare
nell’anno in corso
10
2,5 3
3,3  4
4
11
2,75  3
3,63  4
4
12
3
3,96  4
4
13
3,25  4
4,29  5
5
14
3,5  4
4,62  5
5
15
3,75  4
4,95  5
5
16
4
5,28  6
6
17
4,25  5
5,61  6
6
18
4,5  5
5,94  6
6
19
4,75  5
6,27  7
7
20
5
6,6  7
7
21
5,25  6
6,93  7
7
22
5,5  6
7,26  8
7
23
5,75  6
7,59  8
7
24
6
7,92  8
7
25
6,25  7
8,25  9
7
Direzione Relazioni Industriali
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
 In caso di violazione dei limiti percentuali previsti, per ciascun lavoratore, si
applica la sanzione amministrativa:
a) pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese
superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero
dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia
superiore a 1;
b) pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese
superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero
dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia
superiore a 1
Questa sanzione si applica solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in
vigore del decreto (21 marzo 2014)
Direzione Relazioni Industriali
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
 Sono in ogni caso esclusi da limitazioni quantitative i contratti conclusi:
 per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità;
 con lavoratori di età superiore a 55 anni
 Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, di cui all’art. 113 del
Ccnl, l’ulteriore deroga alla percentuale rientra tra le materie oggetto della
procedura di concertazione preventiva
 Resta ferma la possibilità di poter sottoscrivere un ulteriore contratto a
termine in deroga al limite complessivo dei 36 mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, di durata massima di 8 mesi, ai sensi dell’Avviso
Comune del 10 aprile 2008
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Normativa di riferimento
•
•
•
•
•
D.Lgs 167/2011 – Testo Unico Apprendistato;
Accordo interconfederale 18 aprile 2012;
L. 92/2012 – art. 1 commi da 16 a 19
Job acts – D.L. 34/2014;
CCNL EDILE – art. 92.
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Contenuto e forma del contratto
Il Contratto di Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato:
• da stipularsi in forma scritta,
• indicando la prestazione oggetto del contratto,
• indicando la qualifica professionale acquisita al termine del periodo di
apprendistato
• indicando il piano formativo individuale (PFI). In forma scritta, sintetica,
contestuale (si può limitare alle sole competenze tecnico, professionali,
specialistiche)
Nelle more della revisione del contratto collettivo edile, per quanto riguarda il
PFI, si rinvia allo schema allegato all'accordo interconfederale.
Gli standard professionali di riferimento sono quelli risultanti dai sistemi di
classificazione e inquadramento del personale individuati dai contratti
collettivi.
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Limiti numerici dal 1° gennaio 2013
Generalità dei datori di lavoro
Numero di dipendenti qualificati o
specializzati
Numero massimo di apprendisti
occupabili
Da 0 a 2
Massimo 3
Da 3 a 9
Massimo 100% delle maestranze
specializzate e qualificate,
ovvero rapporto 1 a 1
Da 10 in su
Rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate
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Clausole di stabilizzazione
Onere di stabilizzazione esclusivamente per i datori di lavoro
che occupano almeno 50 dipendenti
Stabilizzazione minima del 20% calcolato sui 36 mesi
precedenti alla nuova assunzione
Da tale percentuale vengono esclusi i rapporti:
- cessati durante il periodo di prova;
- cessati per dimissione;
- cessati per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è
consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto
a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di
totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
SANZIONE
Ogni apprendista assunto in violazione della
clausola di stabilizzazione è considerato
lavoratore
subordinato
a
tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione
del rapporto
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Orari – Riposi - Retribuzione
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli
articoli 5 e 43 del vigente C.C.N.L..
Ai lavoratori apprendisti si applica la normativa sui riposi
annui di cui agli artt. 5 e 43, lettera B.
In
relazione all'individuazione del trattamento
economico da applicarsi, gli apprendisti potranno
essere inquadrati fino a due livelli inferiori rispetto a
quello della categoria per il quale è finalizzato il
relativo contratto.
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Assistenza e previdenza
• Per il trattamento economico e normativo degli
apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio
e malattia professionale, si rinvia agli artt. 26, 27, 66 e
67 del C.C.N.L..
• In caso di assenza dal lavoro superiore a 30 giorni
continuativi, causata da malattia o infortunio, la durata
del Contratto di Apprendistato può essere prorogata di
un periodo di tempo pari a quello del mancato
svolgimento dell'attività lavorativa, ferma restando la
facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per
superamento del periodo di comporto.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Durata del contratto
Come stabilito dalla legge, la durata minima del contratto di apprendistato è di 6
mesi, e le durate massime sono le seguenti:
•
•
•
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale massimo tre
anni, ovvero quattro in caso di diploma quadriennale regionale;
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere massimo tre anni;
per la durata dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca deve farsi
riferimento alle disposizioni adottate a livello regionale per le varie tipologie di
titolo di studio o di abilitazione professionale; in Regione Lombardia è in
essere un progetto sperimentale che individua le seguenti durate del percorso
formativo:
a) 36 mesi per i percorsi di laurea triennale
b) 24 mesi per i percorsi di laurea magistrale a ciclo unico
c) 30 mesi per i master di I° o II° livello
d) 48 mesi per i dottorati di ricerca.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Recesso
• Ad entrambe le parti del rapporto di apprendistato è
vietato recedere dal contratto durante il periodo di
formazione in assenza di giusta causa o di giustificato
motivo.
• Le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15
giorni decorrente dal termine del periodo di formazione ex
art. 2118 c.c.; in carenza, il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato.
n.b. In caso di recesso, durante il periodo di preavviso
continua a trovare applicazione la disciplina del
Contratto di Apprendistato.
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Requisiti del Tutor
• Il datore di lavoro deve garantire all'apprendista
la presenza di un tutor idoneo ad affiancarlo nel
percorso lavorativo e formativo in possesso di
adeguata professionalità.
• Le funzioni di tutor possono essere svolte da un
lavoratore qualificato designato dall'impresa inquadrato ad un livello non inferiore rispetto a
quello della categoria per il quale è finalizzato il
contratto di apprendistato - o dal titolare
dell'impresa stessa
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Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica o il
diploma professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i
soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25esimo anno di
età.
• La qualifica di istruzione e formazione professionale conseguibile è: operatore
edile
• Il diploma di istruzione e formazione professionale conseguibile è: tecnico edile
Entrambi i profili sono descritti nel repertorio dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale
della Regione Lombardia all'interno dell'area "meccanica, impianti e costruzioni”.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Segue …
PERCORSO FORMATIVO
METODOLOGIA: alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di
istruzione e formazione professionale e attività di lavoro, attraverso il
riconoscimento di quest’ultima in termini formativi.
DURATA: 400 ore annue minime, tenuto conto della possibilità, nel caso di
apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in
ingresso alla luce delle competenze possedute.
La durata della formazione strutturata è da intendersi flessibile potendo
prevedere un’intensità maggiore di formazione strutturata nei primi anni e di
formazione non strutturata nei successivi anni.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali
i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (e diciassettenni in possesso
di qualifica professionale).
PERCORSO FORMATIVO
Competenze tecnico-professionali
La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali è
svolta sotto la responsabilità dell'azienda e potrà essere svolta anche on the
job ed in affiancamento; tale formazione viene effettuata in via prioritaria
presso le Scuole Edili e la durata è stabilita, dall’Accordo Interconfederale del
18 aprile 2012, in 80 ore annue.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Segue …
Competenze di base e trasversali
Con delibera n°2933 del 25 gennaio 2012 la Regione Lombardia ha stabilito gli standard e la durata complessiva della
formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali:
 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola media secondaria di primo grado o
privi di titolo di studio;
 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica e diploma professionale o diploma di
istruzione (ivi compreso il triennio presso le Scuole edili);
 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.
OBBLIGATORIA solo se disciplinata, realmente disponibile (attività formative da avviarsi entro 6 mesi dall’assunzione).
La Regione ha l’obbligo di trasmettere al datore di lavoro entro 45 giorni decorrenti dalla comunicazione al centro per
l’impiego le modalità di svolgimento dell’offerta formativa
Se la Regione si rende inadempiente l’impresa non può essere sanzionata.
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Il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell'alternanza
formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e attività di lavoro,
attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini formativi.
Con d.d.u.o. n° 12412 del 15 dicembre 2011 la Regione Lombardia ha definito,
le linee guida per l'attuazione del programma sperimentale dei percorsi di alta
formazione e di ricerca per il periodo 2011/2014.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Segue …
Per aderire ai percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e di
ricerca l'impresa deve stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 5
comma 3 del T.U. dell'apprendistato, con una Università che abbia aderito
all'Accordo di sperimentazione con Regione Lombardia.
L'impresa privata sottoscrittrice della convenzione anzidetta si configura
come partner del progetto ma è l'Università l’unico interlocutore
“responsabile” nei confronti dell'Amministrazione regionale.
La presentazione della domanda di contributo al Protocollo di Regione
Lombardia è a carico dell'Università.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Segue …
In caso di dimissioni del destinatario del percorso prima della prevista data di
conclusione della parte formativa del contratto, il progetto si intende
automaticamente concluso in pari data.
In caso di conseguimento del titolo in data anteriore alla prevista data di conclusione
della parte formativa del contratto, tale parte del contratto si intenderà in ogni caso
conclusa.
In caso di mancato conseguimento del titolo previsto nei termini indicati nei PFI
generale e di dettaglio e preso atto della possibilità di proroga fino ad un massimo di
sei mesi che le parti possono stabilire con la sottoscrizione della convenzione, la data
di conclusione del progetto si proroga automaticamente alla nuova data di conclusione
del contratto.
ANCE Pavia – 15 settembre 2014
Apprendistato e fondi interprofessionali
Gli apprendisti non versano il contributo dello 0,30
per cento per finalità formative, pertanto non
destinano risorse ai fondi interprofessionali
Ciò posto Fondimpresa, facendo seguito alla
previsione della lettera e comma 1 art. 2 D.Lgs
167/2011 ha previsto che anche gli apprendisti
possano accedere alle risorse del fondo entro certi
massimali.
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Segue … Apprendistato e fondi interprofessionali
Ai piani aziendali del “Conto Formazione” possono
partecipare anche gli apprendisti, nelle forme e con le
modalità condivise con le rappresentanze sindacali aziendali
o territoriali per il tramite dell’Associazione di categoria
ANCE Pavia.
La partecipazione degli apprendisti può essere prevista
nella misura massima di 40 ore di formazione per singolo
lavoratore.
Per la presentazione di piani formativi a valere sul “conto
formazione” è possibile rivolgersi all’ESEDIL.
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15 settembre 2014