NOVITA’
IN TEMA DI
ORDINAMENTO
PROFESSIONALE
FORENSE
PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO
A)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 AGOSTO 2012 N. 137
(pubbl. in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012)
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5,
del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011 n. 148
B)
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
20 LUGLIO 2012 N. 140
(pubbl. in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012)
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero
della Giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 27
A ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 AGOSTO 2012 N. 137
(pubbl. in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012)
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5,
del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011 n. 148
QUADRO NORMATIVO (legislazione primaria)
- d.l. 13.8.2011 n. 138, convertito con modifiche dalla legge14.9.2011 n. 148
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”
Art. 3, comma 5: principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni
regolamentate;
- legge 12.11.2011 n. 183
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2012)”
Art. 10: modificando l’art. 3, comma 5, d.l. 13.8.2011 n. 138,
a) introduce lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli
ordinamenti professionali ovvero il regolamento di delegificazione (di cui all’art. 17, comma
2, legge n. 400/1988)
b) prevede che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall’entrata in
vigore del regolamento governativo;
- d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22.12.2011 n. 214
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Art. 33: introduce un comma 5bis all’art. 3 d.l. 13.8.2011 n. 138 e regola i tempi di attuazione
della normativa secondaria di delegificazione:
a) le leggi professionali sarebbero state abrogate “in ogni caso” alla data del 13 agosto 2012
(o anteriormente dalla data del regolamento);
b) effetto abrogante limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi formulati
dall’art. 3 d.l. 13.8.2011 n. 138;
c) delega al Governo della facoltà di raccogliere entro il 31.12.2012 in un testo unico da
emanare a’ sensi della legge 400/1988 le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito
della intervenuta riforma
- d.l. 24.1.2012 n. 1. convertito con modifiche dalla legge 24.3.2012 n. 27
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
Art. 9:
a) abroga il sistema delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico;
b) stabilisce le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali;
c) fissa gli obblighi informativi al cliente con la previsione di un preventivo di massima;
d) stabilisce in 18 mesi la durata massima del tirocinio per l’accesso alle professioni (con i
primi 6 mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea)
•
PRINCIPI DI DELEGIFICAZIONE
 Accesso alla professione:
-
libero
fondato sull’autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista
divieto di numero chiuso su base territoriale (consentito solo per particolari ragioni
di interesse pubblico)
divieto di limitazioni fondate su discriminazioni dirette o indirette basate su
nazionalità o ubicazione della sede della società professionale
istituzione dell’Albo unico nazionale
 Formazione continua permanente:
-
obbligatoria
sanzione disciplinare per la violazione dell’obbligo
 Tirocinio per l’accesso alla professione:
-
di durata non superiore ai 18 mesi (per disposizione di norma primaria)
deve garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa
deve essere adeguato all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione
 Assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della attività
professionale:
-
obbligatoria
informativa al cliente
 Funzione disciplinare:
-
affidata ad organismi diversi da quelli aventi funzioni amministrative
incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere
nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali
 Pubblicità informativa:
-
consentita con ogni mezzo
può avere ad oggetto: a) l’attività professionale; b) i titoli e le specializzazioni; c)
l’organizzazione dello studio; d) i compensi praticati
COMPATIBILITA’ CON IL SISTEMA COSTITUZIONALE
(fonte: Relazione ministeriale illustrativa)
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-
-
-
-
-
compatibilità con l’art. 117, comma 3, Cost. che individua le professioni tra le
materie di legislazione concorrente
materia delle professioni nel più ampio quadro delle attività che costituiscono
esplicazione dell’autonomia economica privata la cui liberalizzazione mira
indirettamente alla tutela della concorrenza, espressamente rimessa alla legislazione
esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera e)
carattere unitario della disciplina delle professioni
competenza concorrente delle Regioni destinata a lasciare il passo al solo intervento
dello Stato
limite della riserva assoluta di legge e compatibilità dei regolamenti di
delegificazione;
l’art. 3 comma 5 d.l. 13.8.2011 n. 138 nel conferire mandato al Governo per la riforma
degli ordinamenti professionali fa salva la necessità dell’esame di stato di cui all’art.
33, comma 5, Cost.,
intangibilità delle competenze giurisdizionali dei consigli nazionali (modificabili solo
con legge ordinaria ex art. 108 Cost.)
 Accesso alla professione:






(artt. 2 e 3 DPR 137/2012)
Accesso alle professioni regolamentato libero
Permane la disciplina sull’esame di stato (art. 33, comma 5 Cost.)
Divieto di limitazioni all’iscrizione negli albi diverse dal possesso o riconoscimento di
titoli previsti dalla legge o da condanne penali o disciplinari irrevocabili;
Albi speciali ammessi solo su espressa disposizione di legge [resta in vigore la
disciplina dell’art. 33 RDL 1578/1933 che prevede la necessità di iscrizione nell’Albo
speciale tenuto dal CNF degli avvocati che intendano patrocinare innanzi alla Corte di
cassazione e alle altre giurisdizioni superiori]
Sostanziale e definitiva abrogazione dell’art. 19, comma 1 RDL 1578/1933 che
introduceva il numero chiuso per l’esercizio dell’attività forense, norma mai abrogata ma
solo “sospesa” dall’art. 1 del decr. legisl. lgt. 7.9.1944 n. 215;
Divieto di limitazioni discriminatorie dirette o indirette basate su nazionalità o ubicazione
della sede della società professionale
 Albo unico nazionale:





Presso ogni tribunale è costituito un albo degli avvocati
La data di iscrizione stabilisce l’anzianità
Contenuto minimo informativo: generalità dell’avvocato, data di iscrizione (con
precisazione di quella di avvenuta iscrizione nell’albo speciale degli avvocati abilitati
innanzi alle magistrature superiori tenuto dal CNF);
Aggiornamento giornaliero (e non più annuale) e indicazione del codice fiscale e della
pec (art. 4, comma 3bis legge 22.2.2010 n. 24);
Annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti
•
Criticità:
- si annotano solo i provvedimenti disciplinari definitivi (es. dopo l’eventuale ricorso alla
Cassazione ss.uu. avverso la decisione del CNF pur in assenza di un effetto sospensivo
automatico) e non solo esecutivi (avvertimento compreso);
- provvedimenti disciplinari diventati definitivi a partire dalla data di entrata in vigore
del regolamento (14.8.2012);
- rischio di incremento di impugnative al CNF
- ne rimane esclusa la sanzione prevista dall’art. 2, comma 5, d.l. 137/2011 convertito
nella legge 148/2011 [sospensione dall’esercizio della professione da 15 giorni a 6 mesi
disposta dall’Agenzia delle Entrate quando nel corso di un quinquennio siano state
contestate cinque distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo
dei compensi]
- non sarà annotata una sospensione cautelare (non inquadrabile tra le sanzioni
disciplinari);
- omessa prevsione della possibilità per l’organo che irroga la sanzione di disporre la
non menzione (non ricavabile per applicazione analogica delle norme del c.p.p.)
- non prevista una limitazione della durata tramite un meccanismo di “riabilitazione”
(prevista invece per il professionista radiato dall’art. 47 RDL 1578/1933)
 Formazione continua permanente:
(art. 7 DPR 137/2012)







Obbligo per il professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della
propria competenza professionale;
Obbligo deontologico il cui inadempimento costituisce una forma di illecito disciplinare
(conferma del contenuto dell’art. 13 del CDForense)
L’aggiornamento si realizza attraverso la partecipazione a corsi di formazione organizzati
dai Consigli dell’Ordine o da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti
autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi
Interlocuzione del Ministro della Giustizia al quale i consigli nazionali devono
trasmettere motivata proposta di delibera di autorizzazione degli eventi;
Ribadito potere regolamentare del CNF: entro 1 anno dall’entrata in vigore del DPR
137/2012 il CNF emanerà, previo parere del Ministro della Giustizia, un regolamento di
disciplina dell’attività formativa (si tratterà di una versione migliorativa di quello già
emanato il 13.7.2007);
Raccomandate sinergie tra CNF e Università al fine di stabilire regole comuni per il
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e universitari;
Possibilità dei consigli nazionali di individuare crediti formativi professionali
interdisciplinari

Tirocinio per l’accesso alla professione:
(artt. 6 e 10 DPR 137/2012)





•
Integrazioni delle disposizioni di cui all’art. 10 (dettate in modo specifico per la
professione forense) e quelle generali di cui all’art. 6
Permanenza dell’obbligo della pratica per gli aspiranti avvocati (artt. 17, comma 1 n. 5 e
art. 19 RDL 1578/1933)
Riduzione della durata a 18 mesi (disposta dalla norma primaria, art. 9 comma 6 d.l. n.
1/2012 convertito dalla legge 27/2012)
Conferma della disciplina attualmente in vigore con riferimento al registro dei praticanti,
le condizioni per esservi iscritti, il controllo della pratica, l’osservanza delle norme
deontologiche proprie dell’avvocato;
Possibilità di iscrizione al Registro dei praticanti anche senza laurea: per i primi sei
mesi, in presenza di una specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il MIUR
e il Ministro della Giustizia, in concomitanza con l’ultimo anno di corso di studio per il
conseguimento della laurea necessaria
Criticità:
-
-
-
l’interessato non può scegliere liberamente il periodo dell’ultimo anno ove collocare
in concreto il primo semestre;
egli deve evitare di incorrere nella negativa conseguenza di una interruzione del
tirocinio per oltre tre mesi senza giustificato motivo che comporterebbe l’inefficacia
del tirocinio svolto: ciò significa che il tirocinio dovrà terminare non prima dei tre
mesi dalla data della laurea;
detto semestre si svolge in “concomitanza” e non “presso”l’Università: ciò significa
che dovrà trattarsi di una pratica tradizionale da svolgersi in una delle forme
previste dal Regolamento e non già che l’Università possa organizzare corsi o altro
validi ai fini della pratica




il professionista affidatario deve avere almeno 5 anni di anzianità e non può assumere la
funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente (salva deroga autorizzata dal
Consiglio dell’Ordine (sulla base di criteri elaborati dal CNF)
riduzione a tre mesi del periodo oltre il quale la mancanza di continuità della pratica
determina l’inefficacia ai fini dell’accesso del periodo di tirocinio precedentemente
svolto;
possibilità di interrompere la pratica senza pregiudizio sino ad un massimo di 9 mesi in
presenza di giustificato motivo;
plurime modalità di svolgimento del tirocinio:
- quella tradizionale presso lo studio di un avvocato;
- tirocinio all’estero (non superiore a 6 mesi) presso enti (?) o professionisti di altri
paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione
- frequenza di corsi di formazione (al massimo 6 mesi) organizzati da Consigli
dell’Ordine o da altre entità autorizzate dal CNF previo parere del Ministro della
Giustizia [servirà Regolamento del CNF da emanare entro 1 anno dall’entrata in
vigore del DPR 137/2012]
- presso l’Avvocatura dello Stato, l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente
privato (in questo caso autorizzato) per un massimo di 12 mesi: esclusione di
compenso e della natura di rapporto di lavoro dipendente
- permanenza della validità del diploma delle scuole Bassanini;
- possibilità che il tirocinio possa essere svolto in costanza di rapporto di pubblico
impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, con modalità ed orari di
lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento, con potere di vigilanza affidato al
locale Consiglio dell’Ordine;


rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine
sede dell’esame: sede della Corte d’Appello nel cui distretto il candidato ha svolto la
maggior parte della pratica (in caso di identità di periodi, prevale la sede del primo
periodo di tirocinio)
 validità per 5 anni del certificato di compiuta pratica

se nei predetti 5 anni il praticante non supera l’esame il Consiglio dell’Ordine ne disporrà
la cancellazione dal registro (possibilità di reiscrizione con obbligo di reiterare il periodo
di tirocinio)
 questioni di diritto intertemporale:
a) la norma sulla durata massima (18 mesi) del tirocinio è già operante
per tutti i tirocini dal 24.1.2012;
b) le norme specifiche di cui al DPR 137/2012 si applicheranno solo ai
tirocini iniziati dal 15.8.2012
c) per i tirocini iniziati prima del 24.1.2012 si registrano gli opposti pareri
del Ministero della Giustizia
 Assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della attività
professionale:
(art. 5 DPR 137/2012)




Obbligo di stipula di idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio
dell’attività professionale
Obbligo già previsto dall’art. 11 del progetto di legge di riforma dell’ordinamento
professionale (attualmente all’esame della Camera dei deputati AC 3900);
Obbligo collegato alla previsione di cui all’art. 9 della legge n. 27/2012 che inserisce
l’indicazione degli estremi della polizza di assicurazione tra le informazioni che
l’avvocato deve fornire al cliente all’atto della assunzione dell’incarico
Possibilità che la stipula della polizza possa avvenire mediante adesione a convenzioni
collettive negoziate dal CNF e dalla Cassa Forense (previsione di difficile realizzazione,
potendo detti enti adoperarsi per negoziare schemi di contratti di assicurazioni uniformi,
con clausole contrattate, che avranno la funzione di “contratti tipo” allorché il singolo
professionista intnederà stipulare la propria polizza con le compagnie che si saranno
impegnate a rispettare detta contrattazione;
 La mancata stipula della polizza costituisce illecito deontologico
 La norma sarà vincolante a partire dal 14.8.2013
 Funzione disciplinare:
(art. 8 DPR 137/2012)









Risposta insoddisfacente delle legge 148/2011: i compiti in ambito disciplinare affidati ai
nuovi consigli di disciplina territoriali restano pur sempre quelli istruttori e decisori delle
questioni disciplinari
Il Consiglio di disciplina istituito presso i singoli Consigli dell’Ordine istruisce e decide;
Perdita del potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine?
Di che tipo di autonomia gode il Consiglio di disciplina rispetto al Consiglio dell’Ordine?
Potere di commissariamento del Consiglio di disciplina da parte del Ministro della
Giustizia che può non riguardare il Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio di disciplina ha un suo Presidente ed un suo Segretario
Il Consiglio di disciplina quale organo del Coniglio dell’Ordine
Non è stato costituito un nuovo ente pubblico non economico distinto ed autonomo
rispetto al Consiglio dell’Ordine, trattandosi di una articolazione organica del Consiglio
dell’Ordine dotata di speciale autonomia funzionale cui corrisponde una soggettività che
l’abilita ad essere parte di rapporti processuali tramite il proprio rappresentante
Il Consiglio dell’Ordine dovrà farsi carico della regolamentazione del funzionamento del
Consiglio di disciplina (dotandolo anche di strutture e locali, dato che la norma nulla
dice sul modo in cui i consigli di disciplina possono far fronte agli oneri per il loro
funzionamento)

Composizione dei Consigli di disciplina:
a) numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dell’Ordine
b) possibilità di suddividere il Consiglio di disciplina in tanti collegi, quali unità
organizzative elementari, ciascuno composto di tre membri (nel Consiglio con 15 Consiglieri
sino a 5 collegi);
c) incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine e quella di componente del
Consiglio di disciplina (incompatibilità relativa: il consigliere dell’Ordine può essere
nominato consigliere di disciplina nell’ambito di un Ordine viciniore)
d) nomina effettuata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario il Consiglio dell’Ordine
ha sede scegliendoli in un elenco di nominativi proposti dal Consiglio dell’Ordine
(elenco costituito da un numero doppio del numero dei consiglieri da nominare)
e) criteri di nomina di cui sub d) sono individuati con Regolamento adottato dal CNF entro
90 giorni dall’entrata in vigore del DPR 137/2012, previo parere vincolante del Ministro della
Giustizia





Posizione del CNF: i commi 7, 8 e 9 dell’articolo in commento si preoccupano di
regolamentare l’istituzione ed il funzionamento dei Conigli nazionali dell’ordine o
collegio che decidono in via amministrativa sulla questioni disciplinari;
Poiché il CNF esercita al riguardo funzione giurisdizionale quale giudice speciale
precostituzionale, le disposizioni non lo riguardano
Fino all’insediamento dei Consigli di disciplina territoriali le funzioni disciplinari restano
regolate dalle vigenti disposizioni
Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare
Mancata translatio del giudizio disciplinare nei confronti del Consigliere dell’Ordine ad
altro Consiglio di disciplina appartenente all’Ordine viciniore
 Pubblicità informativa:
•
(art. 4 DPR 137/2012)
 Legittima pubblicità informativa svolta con ogni mezzo
 Ribaltamento dell’ottica precedente essendo consentito
espressamente proibito
 Oggetto:
a) attività professionale svolta
b) le specializzazioni
c) i titoli posseduti attinenti la professione
d) la struttura dello studio
e) i compensi praticati





tutto
quanto
non
sia
Deve essere funzionale all’oggetto (legame di strumentalità)
Deve essere veritiera e corretta
Non deve violare il segreto professionale
Non deve essere equivoca
Non deve essere denigratoria
Pubblicità comparativa:
-
è teoricamente lecita se ed in quanto modalità di manifestazione dell’informazione
è difficilmente percorribile senza incorrere nella violazione deontologica (deve
essere funzionale all’informazione e deve concernere gli oggetti consentiti della
pubblicità)
Sopravvivenza delle categorie della dignità e del decoro:
- art. 38 RDL 1578/1933 impone agli avvocati di non realizzare comportamenti non
conformi alla dignità e al decoro professionale
CRITICITA’ E VIZI DEL DPR 137/2012

torsione in senso autoritario del regolamento di delegificazione (eccessivo peso dei
pareri vincolanti del Ministro della Giustizia)

regolamento delegato che delega ad altri regolamenti la definizione delle singole
discipline in violazione del principio delgatus delegare non potest
B ) DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
20 LUGLIO 2012 N. 140
(pubbl. in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012)
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero
della Giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 27
QUADRO NORMATIVO
(legislazione primaria)
- d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27
Art. 9, comma 1
Ha espressamente abrogato le tariffe professionali
Art. 9, comma 2
Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia
La disposizione lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli
ausiliari del giudice di cui al T.U. delle spese di giustizia (DPR 30.5.2002 n. 115)
Art. 9, comma 4
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme
dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale.
previste
Il professionista deve rendere noto al cliente il livello di complessità dell’incarico fornendo
informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell’incarico stesso.
La misura del compenso è resa nota mediante un preventivo di massima e deve essere
adeguata all’importanza dell’opera.
Il patto deve indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi.
Art. 9, comma 5
Abrogazione di tutte le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del
professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1
IL DECRETO

Principi fondanti il decreto:
a) la regola è quella del mercato, con ripristino della centralità dell’accordo già individuabile
nell’art. 2233 c.c.
b) in mancanza di accordo, la norma di legge speciale, successiva a quella codicistica, non
menziona gli usi ed esclude implicitamente la necessità per l’organo giurisdizionale che
debba procedere alla liquidazione di sentire l’associazione professionale cui si riferisce l’art.
2233 c.c.
c) i punti di riferimento in sede giurisdizionale per la liquidazione dei compensi diventano:
- importanza e complessità dell’opera
- pregio dell’opera (che rifletto il rilievo del decoro della professione)




Natura regolamentare del decreto (generalità ed astrattezza delle previsioni)
Tramonto della logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie ed
orientamento della funzione giurisdizionale offrendo alla stessa parametri
Ruolo centrale della valutazione giudiziale del caso concreto con teorica possibilità di
implementazione dei parametri numerici
Esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate
NORME GENERALI DEL DECRETO
Art. 1








applicazione obbligatoria del decreto da parte dell’organo giurisdizionale in ogni caso in
cui – fuori dei vincoli derivati da un accordo – debba liquidare il compenso dei
professionisti (applicazione anche per via analogica interna: es. liquidazione dei
compensi ad u avvocato per la sua attività di revisore contabile)
esclusione le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella concordata
in modo forfettario
esclusione degli oneri e dei contributi dovuti a qualsiasi titolo
l’assenza di prova del preventivo di massima (di cui all’art. 9, comma 4 legge primaria)
può costituire elemento di valutazione negativa dell’organo giurisdizionale per la
liquidazione del compenso
incarico collegiale: compenso unico con possibilità di aumento sino al doppio
incarico a società tra professionisti: si applica il compenso spettante a un solo socio
professionista anche per la stessa prestazione eseguita da più soci
incarichi non conclusi: criterio della rilevanza dell’opera effettivamente svolta
le soglie numeriche indicate per la liquidazione non sono vincolanti per l’organo
giurisdizionale (lo orientano ….)
NORME PER GLI AVVOCATI
(Premesse)






ripresa della proposta 2010 del CNF che già aveva pensato ad un accorpamento delle
voci di onorari, diritti ed indennità fondendole in funzione di una suddivisione in fasi dei
procedimenti giudiziali
articolazione in 5 fasi:
- di studio
- introduttiva del procedimento o del processo
- istruttoria
- decisoria
- esecutiva
proposta del CNF 2010: opportunità di aggiornare i valori della precedente tariffa (DM
Giustizia 8.4.2004 n. 127) del 24,1%
scelta del Legislatore (Governo) di utilizzare la precedente tariffa (2004) non per
aggiornarla o rimodernarla ma quale “orientamento” razionale rispetto all’attività forense
superamento della distinzione tra diritti ed onorari
riferimento ai precedenti onorari nell’ottica di una unicità del compenso
CRITICITA’ E VIZI DEL DM 140/2012








i “parametri” adottati con DM 140/2012 di fatto costituiscono un sistema tariffario che
indica un insieme di valori di riferimento ai quali sia il giudice che i privati potranno fare
riferimento per determinare il compenso
a seguito della legge Bersani (n. 248/2006) era stata rimossa l’inderogabilità dei minimi:
anche le tariffe forensi, da quel momento, non indicavano altro che valori di riferimento
per consentire di determinare il compenso, ferma restando la sua libera determinazione
sulla base della volontà delle parti
comune funzione delle tariffe e dei parametri (impressione che deriva anche dal fatto che
nella parte normativa del decreto sono esposte regole di liquidazione, di determinazione
del valore della controversia, simili a quelle contenute nella parte normativa del DM
127/2004 con il quale erano state approvate le tariffe forensi;
le tariffe forensi resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio
limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione (a differenza
degli onorari i diritti sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei
singoli atti)
nelle tariffe vi era una puntuale determinazione dei valori numerici esposti, frutto di una
attenta istruttoria con giustificazione puntuale e analitica;
nei parametri i numeri appaiono il frutto di una determinazione apodittica, priva di
qualsiasi giustificazione e senza alcun aggancio con i valori delle precedenti tariffe
risultato economico di una diminuzione quantitativa del compenso spettante
all’avvocato
il DM 140/2012 produce un abbattimento dei compensi degli avvocati che esorbita dalle
finalità della fonte primaria (favorire la prevedibilità dei costi del servizio e la stipula di
accordi per la determinazione del compenso tra il professionista e il cliente) – eccesso di
potere?
Per il CNF:
1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE
Le tabelle A e B allegate al DM presentano valori monetari qualificati come espressivi di un
valore medio di liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice
Assenza di qualsiasi motivazione che consenta di apprezzare in quale modo il Ministero sia
giunto ad indicare un determinato valore
Assenza di motivazione le scelte relative alla rimodulazione degli scaglioni di valore il cui
andamento incide sui valori dei parametri
2) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE CON
RIFERIMENTO ALL’ART. 2233 C.C. – AERT. 9, comma 4 DL n. 1/2012)
L’operazione compiuta ha avuto come unico obiettivo l’abbattimento sistematico dei valori
di cui alla precedente tariffa forense del 2004
Abbattimento immotivato, ingiustificato e del tutto incoerente con gli obiettivi del
provvedimento
Contraddizione con l’at. 2233 c.c. secondo il quale il compenso deve essere adeguato
all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Contraddizione con l’art. 9, comma 4 DL n. 1/2012 che pur richiama il criterio dell’importanza
dell’opera
Effetti dell’abbattimento
Esempio: causa civile avanti il Tribunale ordinario – valore compreso tra Euro 25.001,00 ed
Euro 50.000,00
Macrofasi
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decisoria
Tariffa 2004 a valori medi
Parametri 2012
Diritti Euro 285,00
Euro 1200,00
Onorari Euro 925,00
Totale 1210,00 + 12,50%
Euro 1361,00
Diritti Euro 285,00
Euro 600,00
Onorari Euro 418,00
Totale 703,00 +12,50%
Euro 790,00
Diritti Euro 760,00
Euro 1200,00
Onorari Euro 1960,00
Totale 2720,00 + 12,50%
Euro 3600,00
Diritti Euro 570,00
Euro 1.500,00
Onorari Euro 1960,00
Totale 2200,00 + 12,50%
Euro 2475,00
Euro 8226,00
Forte penalizzazione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace
Euro 4500,00
3) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO
Abbattimento sistematico degli importi riservato agli Avvocati
Tabella C relativa ai compensi dei commercialisti reca valori analoghi a quelli del DM
2.9.2010 n. 169 di approvazione delle tariffe di questi ultimi
4) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL’ART. 1, comma 6,
DECRETO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE UN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
IN CAPO AL GIUDICE CHE SI DISCOSTI DAI PARAMETRI NELLA LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI
L’art. 1, comma 1 prevede che l’organo giurisdizionale applichi, in difetto di accordo tra le
parti, anche analogicamente, le disposizioni del Decreto
L’art. 1, comma 6, precisa che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso
vincolanti
Manca la previsione che il giudice che si discosti significativamente dai parametri dovrebbe
adeguatamente motivare le ragioni di fatto e/o di diritto che lo hanno portato alla diversa
determinazione
5) ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO) NELL’ARTICOLAZIONE DELLE FASI
L’art. 4, comma 1 realizza un travisamento allorquando afferma che l’attività giudiziale civile,
amministrativa e tributaria si distingue nelle varie fasi delineate includendo la fase
“esecutiva” quale momento necessario dell’attività giudiziale
Autonomia della procedura esecutiva (eventuale)
Le tabelle contemplano una fase che in realtà non sempre si realizza, cosicché il compenso
(unitariamente inteso) stabilito per l’attività difensiva è solo figurativamente attribuito
all’avvocato
6) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE
CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DELLA META’ DEI COMPENSI STABILITI
PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO NON OLTRE 1000 EURO ED IN MATERIA DI
INDENNIZZO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
Assenza di motivazione
7) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE
CON RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEL COMPENSO DELL’AVVOCATO DEL
SOCCOMBENTE IN CASO DI RESPONSABILITA’ AGGRAVATA E PRONUNCE IN
RITO
I casi di cui all’art. 96 c.p.c.
I casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda
Accostamento irragionevole di ipotesi del tutto differenti
Non sempre le ipotesi del secondo tipo sono del tutto ipotizzabili sin dal momento della
domanda
Anche laddove l’inammissibilità possa essere ragionevolmente ipotizzata, la proposizione in
concreto della domanda risponde ad una fondamentale esigenza di tutela del diritto
costituzionalmente garantito di difesa
8) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLO
SCAGLIONE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 1.500.000,00
La tariffa 2004 prevedeva due ulteriori scaglioni per i valori superiori ad Euro 1.500.000,00 e
li sviluppava adeguatamente
I parametri si fermano alle cause di valore sino ad Euro 1.500.000,00 bloccando lo sviluppo
necessario dei compensi
9) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED
IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLA TABELLA B) RELATIVA ALLA
ATTIVITA’ GIUDIZIALE PENALE
Le stesse motivazione del giudizio civile
Il parametro previsto per la fase di studio è di gran lunga inferiore al valore medio ricavabile
dalla applicazione della tariffa 2004 (tenendo conto delle attività che solitamente vengono
compiute in questa fase)
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