NOVITA’ IN TEMA DI ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO A) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 AGOSTO 2012 N. 137 (pubbl. in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012) Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 B) DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012 N. 140 (pubbl. in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 27 A ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 AGOSTO 2012 N. 137 (pubbl. in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012) Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 QUADRO NORMATIVO (legislazione primaria) - d.l. 13.8.2011 n. 138, convertito con modifiche dalla legge14.9.2011 n. 148 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” Art. 3, comma 5: principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni regolamentate; - legge 12.11.2011 n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)” Art. 10: modificando l’art. 3, comma 5, d.l. 13.8.2011 n. 138, a) introduce lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali ovvero il regolamento di delegificazione (di cui all’art. 17, comma 2, legge n. 400/1988) b) prevede che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo; - d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22.12.2011 n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” Art. 33: introduce un comma 5bis all’art. 3 d.l. 13.8.2011 n. 138 e regola i tempi di attuazione della normativa secondaria di delegificazione: a) le leggi professionali sarebbero state abrogate “in ogni caso” alla data del 13 agosto 2012 (o anteriormente dalla data del regolamento); b) effetto abrogante limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi formulati dall’art. 3 d.l. 13.8.2011 n. 138; c) delega al Governo della facoltà di raccogliere entro il 31.12.2012 in un testo unico da emanare a’ sensi della legge 400/1988 le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito della intervenuta riforma - d.l. 24.1.2012 n. 1. convertito con modifiche dalla legge 24.3.2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Art. 9: a) abroga il sistema delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico; b) stabilisce le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali; c) fissa gli obblighi informativi al cliente con la previsione di un preventivo di massima; d) stabilisce in 18 mesi la durata massima del tirocinio per l’accesso alle professioni (con i primi 6 mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea) • PRINCIPI DI DELEGIFICAZIONE Accesso alla professione: - libero fondato sull’autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista divieto di numero chiuso su base territoriale (consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico) divieto di limitazioni fondate su discriminazioni dirette o indirette basate su nazionalità o ubicazione della sede della società professionale istituzione dell’Albo unico nazionale Formazione continua permanente: - obbligatoria sanzione disciplinare per la violazione dell’obbligo Tirocinio per l’accesso alla professione: - di durata non superiore ai 18 mesi (per disposizione di norma primaria) deve garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa deve essere adeguato all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione Assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della attività professionale: - obbligatoria informativa al cliente Funzione disciplinare: - affidata ad organismi diversi da quelli aventi funzioni amministrative incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali Pubblicità informativa: - consentita con ogni mezzo può avere ad oggetto: a) l’attività professionale; b) i titoli e le specializzazioni; c) l’organizzazione dello studio; d) i compensi praticati COMPATIBILITA’ CON IL SISTEMA COSTITUZIONALE (fonte: Relazione ministeriale illustrativa) - - - - - - compatibilità con l’art. 117, comma 3, Cost. che individua le professioni tra le materie di legislazione concorrente materia delle professioni nel più ampio quadro delle attività che costituiscono esplicazione dell’autonomia economica privata la cui liberalizzazione mira indirettamente alla tutela della concorrenza, espressamente rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera e) carattere unitario della disciplina delle professioni competenza concorrente delle Regioni destinata a lasciare il passo al solo intervento dello Stato limite della riserva assoluta di legge e compatibilità dei regolamenti di delegificazione; l’art. 3 comma 5 d.l. 13.8.2011 n. 138 nel conferire mandato al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali fa salva la necessità dell’esame di stato di cui all’art. 33, comma 5, Cost., intangibilità delle competenze giurisdizionali dei consigli nazionali (modificabili solo con legge ordinaria ex art. 108 Cost.) Accesso alla professione: (artt. 2 e 3 DPR 137/2012) Accesso alle professioni regolamentato libero Permane la disciplina sull’esame di stato (art. 33, comma 5 Cost.) Divieto di limitazioni all’iscrizione negli albi diverse dal possesso o riconoscimento di titoli previsti dalla legge o da condanne penali o disciplinari irrevocabili; Albi speciali ammessi solo su espressa disposizione di legge [resta in vigore la disciplina dell’art. 33 RDL 1578/1933 che prevede la necessità di iscrizione nell’Albo speciale tenuto dal CNF degli avvocati che intendano patrocinare innanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori] Sostanziale e definitiva abrogazione dell’art. 19, comma 1 RDL 1578/1933 che introduceva il numero chiuso per l’esercizio dell’attività forense, norma mai abrogata ma solo “sospesa” dall’art. 1 del decr. legisl. lgt. 7.9.1944 n. 215; Divieto di limitazioni discriminatorie dirette o indirette basate su nazionalità o ubicazione della sede della società professionale Albo unico nazionale: Presso ogni tribunale è costituito un albo degli avvocati La data di iscrizione stabilisce l’anzianità Contenuto minimo informativo: generalità dell’avvocato, data di iscrizione (con precisazione di quella di avvenuta iscrizione nell’albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alle magistrature superiori tenuto dal CNF); Aggiornamento giornaliero (e non più annuale) e indicazione del codice fiscale e della pec (art. 4, comma 3bis legge 22.2.2010 n. 24); Annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti • Criticità: - si annotano solo i provvedimenti disciplinari definitivi (es. dopo l’eventuale ricorso alla Cassazione ss.uu. avverso la decisione del CNF pur in assenza di un effetto sospensivo automatico) e non solo esecutivi (avvertimento compreso); - provvedimenti disciplinari diventati definitivi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (14.8.2012); - rischio di incremento di impugnative al CNF - ne rimane esclusa la sanzione prevista dall’art. 2, comma 5, d.l. 137/2011 convertito nella legge 148/2011 [sospensione dall’esercizio della professione da 15 giorni a 6 mesi disposta dall’Agenzia delle Entrate quando nel corso di un quinquennio siano state contestate cinque distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei compensi] - non sarà annotata una sospensione cautelare (non inquadrabile tra le sanzioni disciplinari); - omessa prevsione della possibilità per l’organo che irroga la sanzione di disporre la non menzione (non ricavabile per applicazione analogica delle norme del c.p.p.) - non prevista una limitazione della durata tramite un meccanismo di “riabilitazione” (prevista invece per il professionista radiato dall’art. 47 RDL 1578/1933) Formazione continua permanente: (art. 7 DPR 137/2012) Obbligo per il professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale; Obbligo deontologico il cui inadempimento costituisce una forma di illecito disciplinare (conferma del contenuto dell’art. 13 del CDForense) L’aggiornamento si realizza attraverso la partecipazione a corsi di formazione organizzati dai Consigli dell’Ordine o da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi Interlocuzione del Ministro della Giustizia al quale i consigli nazionali devono trasmettere motivata proposta di delibera di autorizzazione degli eventi; Ribadito potere regolamentare del CNF: entro 1 anno dall’entrata in vigore del DPR 137/2012 il CNF emanerà, previo parere del Ministro della Giustizia, un regolamento di disciplina dell’attività formativa (si tratterà di una versione migliorativa di quello già emanato il 13.7.2007); Raccomandate sinergie tra CNF e Università al fine di stabilire regole comuni per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi e universitari; Possibilità dei consigli nazionali di individuare crediti formativi professionali interdisciplinari Tirocinio per l’accesso alla professione: (artt. 6 e 10 DPR 137/2012) • Integrazioni delle disposizioni di cui all’art. 10 (dettate in modo specifico per la professione forense) e quelle generali di cui all’art. 6 Permanenza dell’obbligo della pratica per gli aspiranti avvocati (artt. 17, comma 1 n. 5 e art. 19 RDL 1578/1933) Riduzione della durata a 18 mesi (disposta dalla norma primaria, art. 9 comma 6 d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) Conferma della disciplina attualmente in vigore con riferimento al registro dei praticanti, le condizioni per esservi iscritti, il controllo della pratica, l’osservanza delle norme deontologiche proprie dell’avvocato; Possibilità di iscrizione al Registro dei praticanti anche senza laurea: per i primi sei mesi, in presenza di una specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il MIUR e il Ministro della Giustizia, in concomitanza con l’ultimo anno di corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria Criticità: - - - l’interessato non può scegliere liberamente il periodo dell’ultimo anno ove collocare in concreto il primo semestre; egli deve evitare di incorrere nella negativa conseguenza di una interruzione del tirocinio per oltre tre mesi senza giustificato motivo che comporterebbe l’inefficacia del tirocinio svolto: ciò significa che il tirocinio dovrà terminare non prima dei tre mesi dalla data della laurea; detto semestre si svolge in “concomitanza” e non “presso”l’Università: ciò significa che dovrà trattarsi di una pratica tradizionale da svolgersi in una delle forme previste dal Regolamento e non già che l’Università possa organizzare corsi o altro validi ai fini della pratica il professionista affidatario deve avere almeno 5 anni di anzianità e non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente (salva deroga autorizzata dal Consiglio dell’Ordine (sulla base di criteri elaborati dal CNF) riduzione a tre mesi del periodo oltre il quale la mancanza di continuità della pratica determina l’inefficacia ai fini dell’accesso del periodo di tirocinio precedentemente svolto; possibilità di interrompere la pratica senza pregiudizio sino ad un massimo di 9 mesi in presenza di giustificato motivo; plurime modalità di svolgimento del tirocinio: - quella tradizionale presso lo studio di un avvocato; - tirocinio all’estero (non superiore a 6 mesi) presso enti (?) o professionisti di altri paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione - frequenza di corsi di formazione (al massimo 6 mesi) organizzati da Consigli dell’Ordine o da altre entità autorizzate dal CNF previo parere del Ministro della Giustizia [servirà Regolamento del CNF da emanare entro 1 anno dall’entrata in vigore del DPR 137/2012] - presso l’Avvocatura dello Stato, l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato (in questo caso autorizzato) per un massimo di 12 mesi: esclusione di compenso e della natura di rapporto di lavoro dipendente - permanenza della validità del diploma delle scuole Bassanini; - possibilità che il tirocinio possa essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, con modalità ed orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento, con potere di vigilanza affidato al locale Consiglio dell’Ordine; rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine sede dell’esame: sede della Corte d’Appello nel cui distretto il candidato ha svolto la maggior parte della pratica (in caso di identità di periodi, prevale la sede del primo periodo di tirocinio) validità per 5 anni del certificato di compiuta pratica se nei predetti 5 anni il praticante non supera l’esame il Consiglio dell’Ordine ne disporrà la cancellazione dal registro (possibilità di reiscrizione con obbligo di reiterare il periodo di tirocinio) questioni di diritto intertemporale: a) la norma sulla durata massima (18 mesi) del tirocinio è già operante per tutti i tirocini dal 24.1.2012; b) le norme specifiche di cui al DPR 137/2012 si applicheranno solo ai tirocini iniziati dal 15.8.2012 c) per i tirocini iniziati prima del 24.1.2012 si registrano gli opposti pareri del Ministero della Giustizia Assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della attività professionale: (art. 5 DPR 137/2012) Obbligo di stipula di idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale Obbligo già previsto dall’art. 11 del progetto di legge di riforma dell’ordinamento professionale (attualmente all’esame della Camera dei deputati AC 3900); Obbligo collegato alla previsione di cui all’art. 9 della legge n. 27/2012 che inserisce l’indicazione degli estremi della polizza di assicurazione tra le informazioni che l’avvocato deve fornire al cliente all’atto della assunzione dell’incarico Possibilità che la stipula della polizza possa avvenire mediante adesione a convenzioni collettive negoziate dal CNF e dalla Cassa Forense (previsione di difficile realizzazione, potendo detti enti adoperarsi per negoziare schemi di contratti di assicurazioni uniformi, con clausole contrattate, che avranno la funzione di “contratti tipo” allorché il singolo professionista intnederà stipulare la propria polizza con le compagnie che si saranno impegnate a rispettare detta contrattazione; La mancata stipula della polizza costituisce illecito deontologico La norma sarà vincolante a partire dal 14.8.2013 Funzione disciplinare: (art. 8 DPR 137/2012) Risposta insoddisfacente delle legge 148/2011: i compiti in ambito disciplinare affidati ai nuovi consigli di disciplina territoriali restano pur sempre quelli istruttori e decisori delle questioni disciplinari Il Consiglio di disciplina istituito presso i singoli Consigli dell’Ordine istruisce e decide; Perdita del potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine? Di che tipo di autonomia gode il Consiglio di disciplina rispetto al Consiglio dell’Ordine? Potere di commissariamento del Consiglio di disciplina da parte del Ministro della Giustizia che può non riguardare il Consiglio dell’Ordine Il Consiglio di disciplina ha un suo Presidente ed un suo Segretario Il Consiglio di disciplina quale organo del Coniglio dell’Ordine Non è stato costituito un nuovo ente pubblico non economico distinto ed autonomo rispetto al Consiglio dell’Ordine, trattandosi di una articolazione organica del Consiglio dell’Ordine dotata di speciale autonomia funzionale cui corrisponde una soggettività che l’abilita ad essere parte di rapporti processuali tramite il proprio rappresentante Il Consiglio dell’Ordine dovrà farsi carico della regolamentazione del funzionamento del Consiglio di disciplina (dotandolo anche di strutture e locali, dato che la norma nulla dice sul modo in cui i consigli di disciplina possono far fronte agli oneri per il loro funzionamento) Composizione dei Consigli di disciplina: a) numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dell’Ordine b) possibilità di suddividere il Consiglio di disciplina in tanti collegi, quali unità organizzative elementari, ciascuno composto di tre membri (nel Consiglio con 15 Consiglieri sino a 5 collegi); c) incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine e quella di componente del Consiglio di disciplina (incompatibilità relativa: il consigliere dell’Ordine può essere nominato consigliere di disciplina nell’ambito di un Ordine viciniore) d) nomina effettuata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario il Consiglio dell’Ordine ha sede scegliendoli in un elenco di nominativi proposti dal Consiglio dell’Ordine (elenco costituito da un numero doppio del numero dei consiglieri da nominare) e) criteri di nomina di cui sub d) sono individuati con Regolamento adottato dal CNF entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPR 137/2012, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia Posizione del CNF: i commi 7, 8 e 9 dell’articolo in commento si preoccupano di regolamentare l’istituzione ed il funzionamento dei Conigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulla questioni disciplinari; Poiché il CNF esercita al riguardo funzione giurisdizionale quale giudice speciale precostituzionale, le disposizioni non lo riguardano Fino all’insediamento dei Consigli di disciplina territoriali le funzioni disciplinari restano regolate dalle vigenti disposizioni Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare Mancata translatio del giudizio disciplinare nei confronti del Consigliere dell’Ordine ad altro Consiglio di disciplina appartenente all’Ordine viciniore Pubblicità informativa: • (art. 4 DPR 137/2012) Legittima pubblicità informativa svolta con ogni mezzo Ribaltamento dell’ottica precedente essendo consentito espressamente proibito Oggetto: a) attività professionale svolta b) le specializzazioni c) i titoli posseduti attinenti la professione d) la struttura dello studio e) i compensi praticati tutto quanto non sia Deve essere funzionale all’oggetto (legame di strumentalità) Deve essere veritiera e corretta Non deve violare il segreto professionale Non deve essere equivoca Non deve essere denigratoria Pubblicità comparativa: - è teoricamente lecita se ed in quanto modalità di manifestazione dell’informazione è difficilmente percorribile senza incorrere nella violazione deontologica (deve essere funzionale all’informazione e deve concernere gli oggetti consentiti della pubblicità) Sopravvivenza delle categorie della dignità e del decoro: - art. 38 RDL 1578/1933 impone agli avvocati di non realizzare comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale CRITICITA’ E VIZI DEL DPR 137/2012 torsione in senso autoritario del regolamento di delegificazione (eccessivo peso dei pareri vincolanti del Ministro della Giustizia) regolamento delegato che delega ad altri regolamenti la definizione delle singole discipline in violazione del principio delgatus delegare non potest B ) DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012 N. 140 (pubbl. in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 27 QUADRO NORMATIVO (legislazione primaria) - d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 Art. 9, comma 1 Ha espressamente abrogato le tariffe professionali Art. 9, comma 2 Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia La disposizione lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al T.U. delle spese di giustizia (DPR 30.5.2002 n. 115) Art. 9, comma 4 Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. previste Il professionista deve rendere noto al cliente il livello di complessità dell’incarico fornendo informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico stesso. La misura del compenso è resa nota mediante un preventivo di massima e deve essere adeguata all’importanza dell’opera. Il patto deve indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Art. 9, comma 5 Abrogazione di tutte le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1 IL DECRETO Principi fondanti il decreto: a) la regola è quella del mercato, con ripristino della centralità dell’accordo già individuabile nell’art. 2233 c.c. b) in mancanza di accordo, la norma di legge speciale, successiva a quella codicistica, non menziona gli usi ed esclude implicitamente la necessità per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione di sentire l’associazione professionale cui si riferisce l’art. 2233 c.c. c) i punti di riferimento in sede giurisdizionale per la liquidazione dei compensi diventano: - importanza e complessità dell’opera - pregio dell’opera (che rifletto il rilievo del decoro della professione) Natura regolamentare del decreto (generalità ed astrattezza delle previsioni) Tramonto della logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie ed orientamento della funzione giurisdizionale offrendo alla stessa parametri Ruolo centrale della valutazione giudiziale del caso concreto con teorica possibilità di implementazione dei parametri numerici Esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate NORME GENERALI DEL DECRETO Art. 1 applicazione obbligatoria del decreto da parte dell’organo giurisdizionale in ogni caso in cui – fuori dei vincoli derivati da un accordo – debba liquidare il compenso dei professionisti (applicazione anche per via analogica interna: es. liquidazione dei compensi ad u avvocato per la sua attività di revisore contabile) esclusione le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella concordata in modo forfettario esclusione degli oneri e dei contributi dovuti a qualsiasi titolo l’assenza di prova del preventivo di massima (di cui all’art. 9, comma 4 legge primaria) può costituire elemento di valutazione negativa dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso incarico collegiale: compenso unico con possibilità di aumento sino al doppio incarico a società tra professionisti: si applica il compenso spettante a un solo socio professionista anche per la stessa prestazione eseguita da più soci incarichi non conclusi: criterio della rilevanza dell’opera effettivamente svolta le soglie numeriche indicate per la liquidazione non sono vincolanti per l’organo giurisdizionale (lo orientano ….) NORME PER GLI AVVOCATI (Premesse) ripresa della proposta 2010 del CNF che già aveva pensato ad un accorpamento delle voci di onorari, diritti ed indennità fondendole in funzione di una suddivisione in fasi dei procedimenti giudiziali articolazione in 5 fasi: - di studio - introduttiva del procedimento o del processo - istruttoria - decisoria - esecutiva proposta del CNF 2010: opportunità di aggiornare i valori della precedente tariffa (DM Giustizia 8.4.2004 n. 127) del 24,1% scelta del Legislatore (Governo) di utilizzare la precedente tariffa (2004) non per aggiornarla o rimodernarla ma quale “orientamento” razionale rispetto all’attività forense superamento della distinzione tra diritti ed onorari riferimento ai precedenti onorari nell’ottica di una unicità del compenso CRITICITA’ E VIZI DEL DM 140/2012 i “parametri” adottati con DM 140/2012 di fatto costituiscono un sistema tariffario che indica un insieme di valori di riferimento ai quali sia il giudice che i privati potranno fare riferimento per determinare il compenso a seguito della legge Bersani (n. 248/2006) era stata rimossa l’inderogabilità dei minimi: anche le tariffe forensi, da quel momento, non indicavano altro che valori di riferimento per consentire di determinare il compenso, ferma restando la sua libera determinazione sulla base della volontà delle parti comune funzione delle tariffe e dei parametri (impressione che deriva anche dal fatto che nella parte normativa del decreto sono esposte regole di liquidazione, di determinazione del valore della controversia, simili a quelle contenute nella parte normativa del DM 127/2004 con il quale erano state approvate le tariffe forensi; le tariffe forensi resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione (a differenza degli onorari i diritti sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti) nelle tariffe vi era una puntuale determinazione dei valori numerici esposti, frutto di una attenta istruttoria con giustificazione puntuale e analitica; nei parametri i numeri appaiono il frutto di una determinazione apodittica, priva di qualsiasi giustificazione e senza alcun aggancio con i valori delle precedenti tariffe risultato economico di una diminuzione quantitativa del compenso spettante all’avvocato il DM 140/2012 produce un abbattimento dei compensi degli avvocati che esorbita dalle finalità della fonte primaria (favorire la prevedibilità dei costi del servizio e la stipula di accordi per la determinazione del compenso tra il professionista e il cliente) – eccesso di potere? Per il CNF: 1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE Le tabelle A e B allegate al DM presentano valori monetari qualificati come espressivi di un valore medio di liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice Assenza di qualsiasi motivazione che consenta di apprezzare in quale modo il Ministero sia giunto ad indicare un determinato valore Assenza di motivazione le scelte relative alla rimodulazione degli scaglioni di valore il cui andamento incide sui valori dei parametri 2) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 2233 C.C. – AERT. 9, comma 4 DL n. 1/2012) L’operazione compiuta ha avuto come unico obiettivo l’abbattimento sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004 Abbattimento immotivato, ingiustificato e del tutto incoerente con gli obiettivi del provvedimento Contraddizione con l’at. 2233 c.c. secondo il quale il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione Contraddizione con l’art. 9, comma 4 DL n. 1/2012 che pur richiama il criterio dell’importanza dell’opera Effetti dell’abbattimento Esempio: causa civile avanti il Tribunale ordinario – valore compreso tra Euro 25.001,00 ed Euro 50.000,00 Macrofasi Fase di studio Fase introduttiva Fase istruttoria Fase decisoria Tariffa 2004 a valori medi Parametri 2012 Diritti Euro 285,00 Euro 1200,00 Onorari Euro 925,00 Totale 1210,00 + 12,50% Euro 1361,00 Diritti Euro 285,00 Euro 600,00 Onorari Euro 418,00 Totale 703,00 +12,50% Euro 790,00 Diritti Euro 760,00 Euro 1200,00 Onorari Euro 1960,00 Totale 2720,00 + 12,50% Euro 3600,00 Diritti Euro 570,00 Euro 1.500,00 Onorari Euro 1960,00 Totale 2200,00 + 12,50% Euro 2475,00 Euro 8226,00 Forte penalizzazione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace Euro 4500,00 3) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO Abbattimento sistematico degli importi riservato agli Avvocati Tabella C relativa ai compensi dei commercialisti reca valori analoghi a quelli del DM 2.9.2010 n. 169 di approvazione delle tariffe di questi ultimi 4) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL’ART. 1, comma 6, DECRETO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE UN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN CAPO AL GIUDICE CHE SI DISCOSTI DAI PARAMETRI NELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI L’art. 1, comma 1 prevede che l’organo giurisdizionale applichi, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente, le disposizioni del Decreto L’art. 1, comma 6, precisa che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso vincolanti Manca la previsione che il giudice che si discosti significativamente dai parametri dovrebbe adeguatamente motivare le ragioni di fatto e/o di diritto che lo hanno portato alla diversa determinazione 5) ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO) NELL’ARTICOLAZIONE DELLE FASI L’art. 4, comma 1 realizza un travisamento allorquando afferma che l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria si distingue nelle varie fasi delineate includendo la fase “esecutiva” quale momento necessario dell’attività giudiziale Autonomia della procedura esecutiva (eventuale) Le tabelle contemplano una fase che in realtà non sempre si realizza, cosicché il compenso (unitariamente inteso) stabilito per l’attività difensiva è solo figurativamente attribuito all’avvocato 6) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DELLA META’ DEI COMPENSI STABILITI PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO NON OLTRE 1000 EURO ED IN MATERIA DI INDENNIZZO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO Assenza di motivazione 7) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE CON RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEL COMPENSO DELL’AVVOCATO DEL SOCCOMBENTE IN CASO DI RESPONSABILITA’ AGGRAVATA E PRONUNCE IN RITO I casi di cui all’art. 96 c.p.c. I casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda Accostamento irragionevole di ipotesi del tutto differenti Non sempre le ipotesi del secondo tipo sono del tutto ipotizzabili sin dal momento della domanda Anche laddove l’inammissibilità possa essere ragionevolmente ipotizzata, la proposizione in concreto della domanda risponde ad una fondamentale esigenza di tutela del diritto costituzionalmente garantito di difesa 8) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLO SCAGLIONE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 1.500.000,00 La tariffa 2004 prevedeva due ulteriori scaglioni per i valori superiori ad Euro 1.500.000,00 e li sviluppava adeguatamente I parametri si fermano alle cause di valore sino ad Euro 1.500.000,00 bloccando lo sviluppo necessario dei compensi 9) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLA TABELLA B) RELATIVA ALLA ATTIVITA’ GIUDIZIALE PENALE Le stesse motivazione del giudizio civile Il parametro previsto per la fase di studio è di gran lunga inferiore al valore medio ricavabile dalla applicazione della tariffa 2004 (tenendo conto delle attività che solitamente vengono compiute in questa fase)