L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE
& RICERCA
ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011
APPRENDISTATO
Art.1 DLG. 167/2011 (TU dell’Apprendistato)
«E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato alla formazione e all’occupazione dei
giovani.»
APPRENDISTATO un contratto a tempo
indeterminato
Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc)
Periodo di prova
Componente
formativa
Lavoro a tempo
indeterminato
Libero recesso (art.2118 cc)
3
Modifiche L.92/2012 e DL 34/2014
convertito il Legge n.78 16 maggio 2014
A
Piano Formativo in forma sintetica
B
Conferma apprendisti per inserimento di nuovi:
azienda con più di 50 dipendenti (nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione)
conferma di almeno il 20% degli apprendisti (art 2 comma 3 bis Dlg 167/2011-modifiche L78/2014)
(art 2 comma 1 lettera a Dlg 167/2011 modifiche L78/2014)
Assunzione nuovi apprendisti. Per aziende con*:
9 o + dipendenti : 3 apprendisti ogni 2 maestranze specializzate
0/9 dipendenti: il rapporto rimane 1/1.
da 0 a 2 maestranze specializzate: max 3 apprendisti
C
( L.92 /2012 -art. 1 c. 16 lett d - c. 18)
Durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi**
D
(art 2 c. 1 lett.a-bis modifica L92/2012)
•
sono escluse le imprese artigiane: restano in vigore i limiti dimensionali di cui all'art. 4 L. 443/85 (Legge-quadro per
l'artigianato)
•
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 5
DESTINATARI
ETÀ
18-29 ANNI compiuti
(17 anni per soggetti in possesso di
qualifica professionale ai sensi D.lgs.
226/2005) in possesso dei requisiti di accesso
alle specifiche tipologie di percorso.
FINALITA’
TITOLI CONSEGUIBILI
O
ALTRE
FINALIZZAZIONI
diploma di
Istruzione secondaria superiore
titoli di studio universitari e
dell’alta formazione
(lauree – master – dottorati)
specializzazione tecnica
superiore (ITS – IFTS)
praticantato per l'accesso alle
professioni ordinistiche
attività di ricerca
Esperienze professionali
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
(art. 5 – D.Lgs. 167/2011)
Minima 6 mesi
DURATA
REGOLAMENTAZIONE
PROFILI FORMATIVI
Massima: definita dalle Regioni in sede di
regolamentazione dei profili formativi, in
relazione al titolo da conseguire
Rimessa alle Regioni in accordo con le
Parti Sociali, le Università, gli istituti di
istruzione, le istituzioni formative o di
ricerca
(Protocolli di Intesa)
In assenza apposite convenzioni stipulate
dalle imprese o loro associazioni con le
istituzioni formative o di ricerca
Attori e Processo
Quadro di
regole regionali
didattica
Università
Impresa
placement
Adempimenti a carico dell’impresa 1/2
Selezione e assunzione
dell’apprendista
Modalità:
Verifica aspetti disciplinati
dal CCNL di riferimento
In generale competono alla contrattazione collettiva i seguenti aspetti:
Verifica elementi per stipula
convenzione
Disciplina la durata e il profilo formativo del contratto.
In generale gli aspetti regolamentati sono:
- reperire l’apprendista tra un gruppo di studenti
- Inserire un giovane selezionato secondo i propri canali in un
percorso già programmato con l’istituzione formativa
- Predisposizione di moduli e formulari per il contratto
- Definizione livelli retributivi e inquadramento dell’apprendista
- Regolamentazione della figura del tutor (individuazione del ruolo,
delle funzioni e di requisiti professionali e/o scolastici)
- Sospensione (malattia maternità) e prolungamento del periodo di
apprendistato
- Ferie
- Orario di lavoro
- Requisiti dei destinatari (titolo di studio in possesso, cfu da
possedere..)
- Durata della componente formativa
- Format del PFI (laddove non definita nel CCNL)
Adempimenti a carico dell’impresa 2/2
Individuazione TUTOR o
REFERENTE AZIENDALE
Qualora i requisiti non fossero disciplinati dal CCNL di riferimento (o ad
integrazione di quanto disciplinato) vengono regolamentati nella
convenzione.
Le funzioni del tutor possono riguardare:
- co-progettazione del percorso formativo
- Facilitazione e supporto all’apprendimento
- Insegnamento delle materie oggetto di formazione interna
- Controllo del corretto svolgimento della formazione
- Raccordo e coordinamento tra apprendista e istituzione formativa
- Valutazione degli apprendimenti
Comunicazione obbligatoria
di assunzione (CO)
E’ effettuata on-line dal consulente del lavoro dell’impresa.
Redazione del PFI
Come disposto dal comma 1 lettera a) dell’art 2 D.Lgs 167/2011,
l’impresa è tenuta, entro 30 gg dall’assunzione, a compilare un PFI
sintetico (L78/2014) ed allegarlo al contratto.
Nel PFI vengono descritti i contenuti dell’azione formativa e di supporto
metodologico e/o strumentale (dati anagrafici, indicazione tutor
aziendale, attività…)
Gestione della formazione
interna all’impresa
L’impresa, con il supporto dell’ateneo, per organizzare e gestire
efficacemente la parte di formazione interna, predispone:
- registro presenze
- luoghi adibiti alla formazione
- strumenti e materiali didattici (pc, dispense, materiali per
esercitazioni, verifiche…)
ELEMENTI FONDAMENTALI
CONVENZIONE
PIANO FORMATIVO e patto di
prova
IL PIANO FORMATIVO
E’ l’elemento essenziale ed integrante del contratto dove i diversi soggetti
definiscono il progetto formativo di riferimento per l’apprendista. Deve essere
definito entro 30 gg dalla stipula del contratto
Con la Legge 16 maggio 2014, n. 78 (Jobs Act) si prevede una forma sintetica

Dati Anagrafici dell’ apprendista, titolo di studio, esperienze pregresse (in ambito
formativo e lavorativo)

Dati identificativi dell’ Impresa

Dati ateneo

Indicazione Tutor aziendale

Riferimento alla Qualifica da conseguire

CCNL applicato

Livello inquadramento iniziale e finale


Contenuti dell’attività formativa con l’indicazione del luogo (ateneo/impresa),
delle modalità di erogazione (frontale, FAD,…) e degli obiettivi formativi correlati
Doveri delle parti
VANTAGGI
VANTAGGI
Giovani
Imprese
•
Regolare contratto di lavoro;
•
Sviluppare competenze professionali;
•
Conseguire un titolo di studio di livello secondario e
terziario o una qualifica ai fini contrattuali;
•
Tutele assicurative/previdenziali
•
Flessibilità nella gestione;
•
Possibilità di valutazione delle nuove risorse;
•
Definizione percorso formativo;
•
Alte professionalità;
•
Incentivi fiscali.
•
Ampliamento offerta formativa;
Istituzioni • Competitività;
formative • Finanziamenti;
•
Rete con imprese.
ALTRI VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI
Il TU elenca tutte le tutele che sono riconosciute agli apprendisti al
pari di tutti gli altri lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
TUTELE ASSICURATIVO/PREVIDENZIALI RICONOSCIUTE AGLI APPRENDISTI
o assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
o assicurazione contro le malattie
o assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia
o maternità
o assegno familiare
o ASPI (introdotto dalla Cir. INPS n. 128/2012)
ALTRI VANTAGGI PER LE IMPRESE
1
SGRAVI CONTRIBUTIVI
2
BENEFICI RETRIBUTIVI
3
INCENTIVI ECONOMICI
1. SGRAVI CONTRIBUTIVI
Dipendenti
Più di 9 addetti
Meno di 9 addetti
Anno successivo
contratto
Aliquota contributiva
datore di lavoro
Aliquota
contributiva
apprendista
TOT
10%*
+1,61% Aspi
5,84%
17,45%
0 (100% di sgravio)**
+1,61% Aspi
5,84%
7,45%
10%*
+1,61% Aspi
5,84%
17,45%
*L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della componente formativa del contratto, in caso di
conferma in servizio del lavoratore.
**per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016 e per i primi tre anni di contratto. Resta fermo il livello
di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. (Legge di
stabilità L.183/2011 – art. 22)
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
2. BENEFICI RETRIBUTIVI
La retribuzione dell’apprendista può essere:
livelli
%
Fino a 2 livelli inferiori a quello
del lavoratori addetti a mansioni
che richiedono la qualifica a cui
è finalizzato il contratto
Stabilita in % rispetto a quella
dei lavoratori addetti a mansioni
che richiedono la qualifica a cui
è finalizzato il contratto
Crescente in relazione all’anzianità
VANTAGGI ECONOMICI
ESEMPIO 1:
Azienda con 9 dipendenti che applica il CCNL metalmeccanico industria - per un
posto da impiegato al 7° livello
FINALITA’: Master di II livello (2 anni)
ALTO APPRENDISTATO
TOT
per 13 mesi
CONTRATTO
ORDINARIO A
TEMPO INDET.
TOT
per 13 mesi
1° anno
5°livello (1.679 €)
21.838 €
7°livello (2.094 €)
27.228 €
2° anno
6°livello (1.928 €)
25.066 €
7°livello (2.094 €)
27.228 €
Contributi (sgravio 100%)
0
Contributi INPS (29%)
15.792
TOTALE (2 anni)
46.904 €
TOTALE (2 anni)
70.248 €
Risparmio per i due anni di master: 70.248-46.904 = 23.344 €
Risparmio per il primo anno dopo il master (se l’apprendista è confermato) = 15.792 €
Risparmio tot (min.) per i primi tre anni dall’inizio del master = 39.136 €
Risparmio ulteriore: le spese di formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP e le spese di
TFR sono inferiori.
VANTAGGI ECONOMICI
ESEMPIO 2:
Azienda con 9 dipendenti che applica il CCNL metalmeccanico industria - per un
posto da impiegato al 4° livello
FINALITA’: Master di II livello (2 anni)
ALTO APPRENDISTATO
TOT
per 13 mesi
CONTRATTO
ORDINARIO A
TEMPO INDET.
TOT
per 13 mesi
1° anno
2°livello (1.363,11€)
17.720,43 €
4°livello (1.570,69 €)
20.417,67 €
2° anno
3°livello (1.506,69 €)
19.586,97 €
4°livello (1.570,69 €)
20.417,67 €
Contributi (sgravio 100%)
0
Contributi INPS (29%)
15.792
TOTALE (2 anni)
37.307,4 €
TOTALE (2 anni)
56.627,34 €
Risparmio per i due anni di master: 56.627,34 – 37.307,94 = 19.319,94 €
Risparmio per il primo anno dopo il master (se l’apprendista è confermato) = 15.792 €
Risparmio tot (min.) per i primi tre anni dall’inizio del master = 35.111,94 €
Risparmio ulteriore: le spese di formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP e le spese
di TFR sono inferiori.
3. INCENTIVI ECONOMICI
BANDO FIXO
Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese, per richiedere contributi finalizzati
all’inserimento occupazionale di laureandi, laureati e dottorandi con contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca
BANDO FIXO
Beneficiari:
IMPRESE E DATORI DI LAVORO PRIVATI
(con sede operativa sul territorio nazionale)
che assumano
- a tempo pieno o a tempo parziale con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca :
GIOVANI di età compresa tra i 18 e i 29 anni
per il conseguimento dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico
Master universitario I e II livello, dottorati di ricerca, specializzazione tecnica
superiore (ITS, IFTS)
BANDO FIXO
Importo contributo:
Le imprese che stipulino contratti di Apprendistato di Alta formazione e ricerca
a partire dalla data di emissione del bando (prevista per luglio 2014)
riceveranno un contributo pari a:
- € 6.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a
tempo pieno
- € 4.000,00 per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a
tempo parziale
**Importi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio
**non cumulabili con altri contributi erogati da Italia Lavoro S.p.A. per assumere lo stesso lavoratore.
**cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.
ULTERIORI
APPROFONDIMENTI
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA
CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: QUALITÀ E TUTELE PER IL LAVORATORE
PUNTUALIZZATA NATURA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA
OCCUPAZIONE DEI GIOVANI
Divieto di recedere dal contratto durante il periodo di
formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo
Possibilità di recedere dal contratto da entrambe le parti con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione
(art. 2118 cc)
ASPETTI CONTRATTUALI
Per la parte contrattuale la disciplina
dell’apprendistato è rimessa, alla
contrattazione collettiva a livello nazionale o
ad accordi interconfederali
CONTRATTO, PATTO DI PROVA
Forma scritta del contratto e del patto di prova
RETRIBUZIONE
Divieto di retribuzione a
cottimo
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA
CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI CONTRIBUTIVI
(aziende oltre 9 dipendenti)
INCENTIVI CONTRIBUTIVI
(aziende fino a 9 dipendenti)
La contribuzione a carico dei
datori di lavoro ridotta al 10%
della retribuzione imponibile.
Dal 1/1/2013, viene aggiunto
il contributo A.s.p.i.
(Assicurazione sociale per
l’impiego) pari al 1,61%
Aliquote ordinarie : primo anno
1,5%, secondo anno 3%,
annualità successive 10%
SGRAVI FISCALI
Le spese sostenute per la formazione
degli apprendisti sono escluse dalla
base per il calcolo dell’IRAP
INCENTIVI CONTRIBUTIVI
per prosecuzione contratto
I benefici contributivi sono
mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro
al termine del periodo di formazione
(escluso mobilità)
Dal 1°gennaio 2012 al 31
dicembre 2016 è previsto uno
sgravio contributivo del 100%
INCENTIVI CONTRIBUTIVI
per i primi tre anni di
(lavoratori in mobilità)
contratto. Per contratti di
Per tutti i rapporti di
durata superiore (figure
apprendistato
instaurati,
artigiane) dopo i primi 3 anni:
con lavoratori iscritti nelle
aliquota ordinaria del 10%
liste
di mobilità l’aliquota è
(Legge di stabilità L.183/2011 –
del 10% per i primi 18 mesi
art. 22)
Dal 1/1/2013, viene aggiunto il
contributo A.s.p.i.
(Assicurazione sociale per
INCENTIVI NORMATIVI
l’impiego) pari al 1,61%
Gli
assunti
con
contratto
di
apprendistato non rientrano nella base
di calcolo per l’applicazione di
particolari istituti (quali la normativa
sul collocamento mirato)
o dalla
contrattazione collettiva
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA
CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: VINCOLI E OPPORTUNITÀ NORMATIVE
INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE
NUMERO DI APPRENDISTI
Il numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato, non può superare il 100% delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso
Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante (CCNL)
OPPURE
Possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in
misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di
servizio
L. 92 del 28 giugno 2012
(art. 1 c. 16 lett d - c. 18)
Dal 1 gennaio 2013:
-aziende con più di 9 dipendenti: il
rapporto diventa 3 apprendisti ogni 2
specializzati e qualificati
- aziende fino a 9 dipendenti: il
rapporto rimane 1/1.
- aziende con specializzati e
qualificati da 0 a 2: max 3 apprendisti
- imprese artigiane: restano in vigore
i limiti dimensionali di cui all'art. 4 L.
443/85 (Legge-quadro per
l'artigianato)
LAVORATORI MOBILITA’
I lavoratori in mobilità,
possono essere assunti in
apprendistato, ai fini
della loro qualificazione
o riqualificazione
professionale, anche
derogando ai limiti di età
anagrafica previsti
Il D.Lgs 167/2011(modifiche L.92/2012)
LIMITI NUMERICI
A partire da gennaio 2013 l’assunzione dell’apprendista è subordinata al rispetto
del seguente limite numerico complessivo (non applicabile alle imprese
artigiane):
Lavoratori dipendenti
Apprendisti
Tra 0 e 2 maestranze specializzate
Max 3
- di 10
100%
+ di 10
3 (ogni 2 maestranze
specializzate e qualificate)
LIMITI NUMERICI IN CASO DI NUOVI
APPRENDISTI (modifiche L78/2012)
Per l’inserimento di nuovi apprendisti l’azienda con più di 50 dipendenti deve aver
proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo
stesso datore di lavoro (L.78/2014)
Dal computo sono escluse le cessazioni derivanti da:
Recesso durante il periodo di prova
Dimissioni
Licenziamento per giusta causa
In mancanza del rispetto di tale percentuale, il datore di lavoro può
confermare un solo apprendista.
Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione del rapporto.
Circolare n.128/2012 INPS
ASPI
In base alla Circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012 vengono chiariti i
seguenti punti:
• a partire dal 1 gennaio 2013 anche gli apprendisti saranno destinatari
dell’ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) ed il carico contributivo
aziendale avra’ un aumento del 1,61%
• il regime contributivo agevolato previsto dall’art. 22 della Legge di
stabilita’ 2012 deve avvenire in conformita’ alla disciplina comunitaria
degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
Approfondimento :
Il D.Lgs 167/2011 ; Novità del TUA
• Contratto a tempo indeterminato, con espressa estensione delle tutele
previdenziali e assistenziali (INAIL, INPS, ASSEGNO FAMILIARE);
• Forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo
individuale (PFI);
• Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi (fatti salvi i
contratti stagionali previsti dall’art. 4 co. 5)
• Aperto a tutti i settori (anche pubblico impiego);
• Presenza di un tutore o referente aziendale;
• Disciplina generale rimessa ai CCNL;
Approfondimento :
Il D.Lgs 167/2011 ; Novità del TUA
Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensioni
involontarie superiori a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi;
•
•
•
•
•
Divieto di retribuzione a cottimo;
Divieto di recesso durante il periodo formativo per entrambe le parti senza
giusta causa o giustificato motivo;
Possibilità di recesso al termine del periodo di formazione, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c., altrimenti il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del
contratto di apprendistato.
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi
e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.
ASPETTI CONTRATTUALI
Il Patto di Prova
Il Patto di prova:





clausola facoltativa nel contratto, deve essere in forma
scritta;
Possibilità da entrambe le parti di recedere il contratto;
indicazioni delle mansioni per la quale sarà esperita la
prova;
indicazione della durata e dell’eventuale preavviso;
durata massima di 6 mesi (il riferimento sono i CCNL)
Indicazioni della Circolare INPS n.128/2012
AIUTI DE MINIMIS
La concessione dello sgravio contributivo totale (100%) deve avvenire in conformità alla
disciplina comunitaria degli aiuti «de minimis*», di cui al Regolamento CE n. 198/2006**.
AIUTI DE MINIMIS Art.2 par.2 Reg.CE n.1998/2006:
Stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non deve superare la somma di
200.000 € nell’arco dei tre esercizi finanziari.
(100 mila nel settore dei trasporti, 7.500 mila nel settore agricolo che limita la possibilità di assunzione ad
un solo apprendista; resta invece il limite di 500 mila € per le imprese di fornitura di servizi di interesse
economico generale).
* aiuti «de minimis»: aiuti di esigua entità che non alterano la concorrenza > limiti previsti dal Reg. CE n.
1998/2006.
**I datori di lavoro dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti «de minimis».
REGIME SANZIONATORIO
Circolare 5/2012 MLPS
SANZIONI
In caso di mancata erogazione della formazione
il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100%.
C’è la possibilità di recuperare la formazione entro «congruo termine»
La totale assenza della formazione può inoltre determinare la conversione del
contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Circolare 5/2012 MLPS
SANZIONI
In caso di:
-
Mancata individuazione di un tutor
Mancata forma scritta del PFI
Sottoinquadramento contrattuale
Retribuzione a cottimo
Trattamento retribuito inferiore a quello stabilito
E’ prevista una sanzione amministrativa da 100 a 600 €
In caso di recidiva la sanzione va da 300 a 1.500 €
Regime sanzionatorio 1/2
art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011
1. FORMAZIONE NON RECUPERABILE
In caso di responsabilità esclusiva del datore di lavoro, questi è obbligato a versare la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
contratto di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra
sanzione per omessa contribuzione.
2. FORMAZIONE RECUPERABILE
Qualora sussistano le condizioni affinché il datore di lavoro possa recuperare
l ’ inadempimento nell ’ erogazione della formazione prevista, il personale
ispettivo ministeriale adotterà un provvedimento di disposizione assegnando al
datore di lavoro un congruo termine per adempiere.
Regime sanzionatorio 2/2
art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011
Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da
300 a 1500 euro) per ogni violazione dei principi concernenti:
1. La forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale;
2. Il divieto di retribuzione a cottimo;
3. La possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante,
in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle del conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale
all’anzianità di servizio;
4. La presenza di un tutore o referente aziendale.
N.B. Cfr. Circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro
CONVENZIONE
In caso di assenza di accordo tra Regione e PPSS è possibile avviare contratti in
apprendistato tramite convenzioni apposite tra
ISTITUZIONE FORMATIVA e IMPRESA o ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
ASPETTI FORMATIVI

Finalità degli interventi

Requisiti dei destinatari

Durata della componente formativa
modalità di erogazione delle attività
formative



contenuti della formazione
Tutor aziendale

Format PFI

modalità di attestazione dei CFU

Impegni delle parti
finanziamento della formazione

In via cedevole rispetto alle eventuali future
regolamentazioni regionali
ASPETTI CONTRATTUALI
eventuali moduli e formulari per il
contratto, il patto di prova

livelli retributivi e inquadramento
(sottoinquadramento o
percentualizzazione)

la sospensione e prolungamento del
periodo di Apprendistato


disciplina previdenziale e assistenziale
In via cedevole rispetto ad accordi
interconfederali e/o CCNL
VANTAGGI PER LE UNIVERSITÀ
Favorisce la creazione di reti tra università e imprese, che consentono
l’avvicinamento delle università alle concrete esigenze del mondo del lavoro
innestando un circolo virtuoso in cui l’università può supportare le imprese nelle
scelte in merito al fabbisogno di nuovi e/o ulteriori figure professionali.
Riduce il mismatch tra la propria offerta formativa e le esigenze in termini di
competenze e professionalità espresse dal mercato del lavoro.
Aumenta la competitività sul territorio per la capacità di «occupare» i giovani
anche prima del conseguimento del titolo
VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI
Accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro;
Sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o
ruolo aziendale;
Conseguire un titolo di studio di livello secondario, terziario o una qualifica
professionale ai fini contrattuali.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca, art. 5,
d.lgs. 167/2011
Contratto
Per giovani
Per conseguire
Settori
A tempo indeterminato
(fase formativa a libera recedibilità)
Dai 18 (17*) ai 29 anni
Un titolo di studio di alta formazione, accesso alle professioni,
qualificazione contrattuale ricercatore
Tutti
Regolato da
Regioni in accordo con istituzioni formative e parti sociali. Se manca
intervento regionale, intese ad hoc impresa-istituzioni formative
Come e dove
funziona
Si seguono, là dove ci sono, le regolamentazioni regionali; altrimenti
è immediatamente operativo con intese ad hoc impresa-istituzioni
formative
Durata
Minima: 6 mesi. Massima: definita da Regioni in accordo con parti
sociali e istituzioni formative
*17 anni per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi D.lgs. 226/2005
Adempimenti a carico dell’impresa 1/2
Selezione e assunzione
dell’apprendista
Le imprese possono concordare con l’istituzione formativa di
riferimento le seguenti modalità:
-reperire l’apprendista tra un gruppo di studenti
- Inserire un giovane selezionato secondo i propri canali in un percorso
già programmato con l’istituzione formativa
Verifica aspetti disciplinati
dal CCNL di riferimento
L’articolo 2 c.1 D.Lgs 167/2011 rimette ad appositi accordi
interconfederali o ai CCNL la disciplina del contratto di apprendistato,
specificandone i principi direttivi.
In generale competono alla contrattazione collettiva i seguenti aspetti:
- Predisposizione di moduli e formulari per il contratto
- Definizione livelli retributivi e inquadramento dell’apprendista
- Regolamentazione della figura del tutor (individuazione del ruolo,
delle funzioni e di requisiti professionali e/o scolastici)
- Sospensione (malattia maternità) e prolungamento del periodo di
apprendistato
- Ferie
- Orario di lavoro
Verifica elementi per stipula
convenzione con istituzione
formativa o di ricerca
In caso di mancata regolamentazione regionale si stipula una
convenzione tra i soggetti che disciplina la durata e il profilo formativo
del contratto. In generale gli aspetti regolamentati sono:
- Requisiti dei destinatari (titolo di studio in possesso, cfu da
possedere..)
- Durata della componente formativa
- Format del PFI (laddove non definita nel CCNL)
Adempimenti a carico dell’impresa 2/2
Individuazione TUTOR o
REFERENTE AZIENDALE
Ai sensi del comma1 lettera d) art.2 D.Lgs 167/2011 per l’attivazione di
un contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor o
referente aziendale i cui requisiti sono regolamentati all’interno del
CCNL o appositi accordi interconfederali.
Qualora non fosse disciplinato dal CCNL di riferimento (o ad
integrazione di quanto disciplinato) viene regolamentato nella
convenzione. Le funzioni del tutor possono riguardare:
- co-progettazione del percorso formativo
- Facilitazione e supporto all’apprendimento
- Insegnamento delle materie oggetto di formazione interna
- Controllo del corretto svolgimento della formazione
- Raccordo e coordinamento tra apprendista e istituzione formativa
- Valutazione degli apprendimenti
Comunicazione obbligatoria
di assunzione (COB)
E’ effettuata on-line dal consulente del lavoro dell’impresa.
Redazione del PFI
Come disposto dal comma 1 lettera a) dell’art 2 D.Lgs 167/2011,
l’impresa è tenuta, entro 30 gg dall’assunzione, a compilare un PFI
sintetico (L.78/2014) ed allegarlo al contratto.
Nel PFI vengono descritti i contenuti dell’azione formativa e di supporto
metodologico e/o strumentale (dati anagrafici, indicazione tutor
aziendale, attività…)
Gestione della formazione
interna all’impresa
Per organizzare e gestire efficacemente la parte di formazione interna
all’impresa occorre che l’impresa, con il supporto dell’ateneo,
predisponga: registro presenze, luoghi adibiti alla formazione,
strumenti e materiali didattici (pc, dispense, materiali per esercitazioni,
verifiche…)
SOGGETTI COINVOLTI
Regolamentazione formazione e durata
Istituzioni
formative
Regione
Parti sociali
oppure...
Convenzione
Giovani
Imprese
Contratto
di lavoro
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