La l.r. 10 novembre 2014, n. 65
Sintesi delle principali novità
in tema di disciplina urbanistica
Avv. Enrico Amante
Arezzo, 27 aprile 2015
Premesse
 La legge 65/2014 è frutto di…
Proposta di Giunta (pdl 282)
Emendamenti di Consiglio
Concertazione con AA.LL. (CAL)
Arezzo 27 aprile 2015
E. Amante
Premesse
 La legge 65/2014 consegue a…
una lunga gestazione
una rapida “chiusura”
contiene numerosi refusi nel drafting
non è allineata al d.l. “sblocca italia”
come convertito
Arezzo 27 aprile 2015
E. Amante
La copianificazione
 La copianificazione (e la presupposta
delimitazione del territorio urbanizzato)
costituisce uno dei cardini concettuali della
legge (parte urbanistica), insieme a:
 edilizia sociale (E.R.P.) - art. 63
 rigenerazione urbana - artt. da 122 a 128
 pianificazione strutt.intercomunale- art. 23 24
 semplificazioni procedimentali - artt. da 29 a
35 – 111 e 112
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E. Amante
La copianificazione.
 Per copianificazione si intende (nella
legge 65/2014):
 il parere obbligatorio e vincolante che la Regione
deve rilasciare quale condizione per il
perfezionamento di talune previsioni degli strumenti
della pianificazione (territoriale e/o urbanistica)
 parere che deve essere reso nell’ambito di una
conferenza (di natura politica) tra Ente locale,
Provincia, Regione e altri comuni interessati da effetti
territoriali della previsione (conferenza di
copianificazione)
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E. Amante
L’individuazione del perimetro
del territorio urbanizzato
 Il territorio urbanizzato è costituito da
 i centri storici,
 le aree edificate con continuità dei lotti a
destinazione residenziale, industriale e
artigianale, commerciale, direzionale, di
servizio, turistico-ricettiva,
 le attrezzature e i servizi,
 i parchi urbani,
 gli impianti tecnologici,
 i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati
di opere di urbanizzazione primaria.
Firenze 27
Arezzo
25.11.2014
aprile 2015
E. Amante
L’individuazione del perimetro
del territorio urbanizzato
 Quindi, il perimetro:
 è stabilito ex lege e solamente declinato dal
piano strutturale;
 rappresenta una fotografia dell’esistente (salva
la rigenerazione e l’ERP)
 non è un “progetto”
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E. Amante
L’individuazione del perimetro
del territorio urbanizzato
 L'individuazione del perimetro del
territorio urbanizzato tiene conto:
 delle strategie di riqualificazione e
rigenerazione urbana, ivi inclusi [?] gli
obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno
di
edilizia
residenziale
pubblica,
laddove ciò contribuisca a qualificare
il disegno dei margini urbani.
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E. Amante
L’individuazione del perimetro
del territorio urbanizzato
 Dunque:
 è possibile “smarginare” dall’esistente
nella individuazione del perimetro del t.u.:
 per esigenze di riqualificazione;
 per il soddisfacimento di ERP
 sempre che ciò “contribuisca a qualificare
il disegno dei margini urbani” (cfr. Allegato 2 Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti
urbanizzati della città contemporanea)
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E. Amante
L’individuazione del perimetro
del territorio urbanizzato
 NON
costituiscono
urbanizzato:
territorio
 a) le aree rurali intercluse, che qualificano il
contesto paesaggistico degli insediamenti di
valore storico e artistico, o che presentano
potenziale continuità ambientale e paesaggistica
con le aree rurali periurbane, così come
individuate dagli strumenti della pianificazione
territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto
delle disposizioni del PIT;
 b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative
aree di pertinenza.
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E. Amante
L’individuazione del perimetro
del territorio urbanizzato
 Il perimetro del territorio urbanizzato
è individuato dal piano strutturale
“tenuto
conto
delle
relative
indicazioni del piano di indirizzo
territoriale (PIT)”
 N.b. Nel PIT ciascuna scheda d’ambito
contiene - nella parte relativa alle invarianti la “Carta del Territorio Urbanizzato”; cfr, art. 11
della disciplina
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E. Amante
L’individuazione del perimetro
del territorio urbanizzato
 Le due regole “auree”
 nel territorio non urbanizzato:
 non è consentita ex lege la previsione di
nuovi insediamenti residenziali (art. 4: Non
sono comunque consentite nuove edificazioni
residenziali fuori del territorio urbanizzato)
 ogni previsione di nuova edificazione (diversa
dal residenziale) è soggetta al parere
obbligatorio e vincolante della Regione, da
esprimersi in CdCP
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E. Amante
Le ipotesi di copianificazione
 Sono soggette alla CdCP:
 A) le previsioni di trasformazione che comportano
 impegno di suolo non edificato
 all’esterno del perimetro del territorio
urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3
e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64,
comma 6 [i.e., la previsione di aree non
agricole in territorio extraurbano]
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E. Amante
Le ipotesi di copianificazione
 Sono soggette alla CdCP:
 B) le previsioni di grandi strutture di vendita (o di
aggregazioni di medie strutture aventi effetti
assimilabili) a quelli delle grandi strutture,
 all’interno del perimetro del territorio
urbanizzato,
 anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del
patrimonio edilizio esistente.
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E. Amante
Le ipotesi di copianificazione
 Sono soggette alla CdCP:
 C) I Programmi aziendali pluriennali di
miglioramento agricolo ambientale che prevedano
deruralizzazioni
 a mio avviso, solo ove comportanti ulteriori impegni di suolo
inedificato
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E. Amante
Le ipotesi di copianificazione
 La legge prevede talune eccezioni (previsioni che,
pur comportando impegno di suolo extraurbano, non
sono soggette alla CdCP):
 l’individuazione ad opera del PIT di ambiti territoriali per la
localizzazione di interventi sul territorio di competenza
regionale e relative prescrizioni;
 l’individuazione ad opera del PTC di ambiti territoriali per la
localizzazione di interventi di competenza provinciale e
relative prescrizioni;
 gli interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari
esistenti;
 gli interventi attinenti alla sicurezza e al pronto soccorso
sanitario . . .
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E. Amante
Struttura della CdCP
 La conferenza di copianificazione decide a
maggioranza [dei votanti] ...
 Il parere sfavorevole espresso dalla
Regione è vincolante, salvo che in presenza
di piano strutturale intercomunale, ed è
espressamente motivato con riferimento ai
profili di cui al comma (i.e., coerenza con il
PIT, insussistenza di alternative, etc.)
Arezzo 27 aprile 2015
E. Amante
Il procedimento di copianificazione
 La CdCP verifica che:
 le previsioni proposte siano conformi al
PIT;
 non sussistano alternative sostenibili di
riutilizzazione e riorganizzazione degli
insediamenti e infrastrutture esistenti,
 e indica gli eventuali interventi
compensativi degli effetti indotti sul territorio.
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E. Amante
La perequazione territoriale
 I nuovi impegni di suolo comportanti effetti
territoriali sovracomunali sono oggetto di
perequazione territoriale ai sensi dell’articolo
102 con le modalità indicate dalla conferenza
di copianificazione nel pronunciamento
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E. Amante
La perequazione territoriale
 La perequazione territoriale è finalizzata a
redistribuire e compensare i vantaggi e gli
oneri sia di natura territoriale che
ambientale derivanti dalle scelte effettuate
con gli strumenti della pianificazione
territoriale ed urbanistica e presuppone la
formalizzazione di un accordo tra gli enti
locali interessati.
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E. Amante
La perequazione territoriale
 3. L’accordo di cui al comma 2, può prevedere
la costituzione di un fondo finanziato dagli
enti locali nel quale confluiscono i proventi
derivanti dagli oneri di urbanizzazione
relativi agli interventi oggetto dell’accordo,
risorse proprie degli enti stessi, imposte locali
sugli immobili e altre entrate fiscali, anche di
scopo, inerenti la realizzazione degli
interventi.
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E. Amante
La perequazione territoriale
 E se gli Enti partecipanti alla CdCP non
raggiungono l’intesa sugli aspetti perequativi?
 La
localizzazione
della
previsione
è
subordinata all’intesa sulla perequazione
territoriale?
 Qual è il ruolo dei Comuni privi di diritto di voto
ma interessati…?
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E. Amante
Il nuovo ruolo della legge
 La legge assume così una funzione inedita: non si
limita ad enunciare degli obiettivi, ma è permeata di
contenuti pianificatori
 L’art. 4 sull’individuazione del territorio urbanizzato
appare estratto da una disciplina di Piano strutturale
comunale
 Il legislatore si sostituisce così al pianificatore,
confondendo i due diversi livelli. Tradizionalmente:
 alla legge spetta la definizione dei grandi obiettivi, degli
atti e dei procedimenti
 ai piani, nei diversi livelli istituzionali, la definizione dei
contenuti
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E. Amante
Il nuovo ruolo della Regione
 La minuziosa disciplina fa sì che la
decisione
sullo
“smarginamento”
assuma carattere di legittimità più che di
opportunità (si tenderà a valutare le
previsioni non in base al merito
pianificatorio quanto alla conformità a
legge)
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E. Amante
Profili di sostenibilità della disciplina
 La sostenibilità per gli Uffici regionali
 La sostenibilità per gli Enti locali (2 anni per
adeguarsi al PPR; tre o cinque anni per rifare
il PS…)
 NB Se non fosse per il regime transitorio, rischio
collasso immediato del sistema
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E. Amante
La pianificazione attuativa
 Consistenti novità della legge 65/2014
concernono la pianificazione attuativa
A) la previsione generalizzata dei P.A. per
gli interventi di ristrutturazione urbanistica e
per la “gestione” dei crediti edilizi
compensativi (art. 107, comma 4).
Colle val27d’Elsa
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aprile92015
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E. Amante
La pianificazione attuativa

B) la minuziosa disciplina delle modalità di
coinvolgimento delle proprietà minoritarie
“resistenti” (art. 108)
 Art. 27, comma 5, l. 166/2002 sui Programmi di riabilitazione
urbana (TAR Toscana, Sez. I, 19 aprile 2012, n. 785 contra Cons.
St. Sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5661; 21 gennaio 2013, n. 323)
 Art. 23 legge urb. in tema di comparto (3/4)
 Art. 30 legge 457/78 in tema di PDR (3/4)
Colle val27d’Elsa
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E. Amante
La pianificazione attuativa
C) La dettagliata individuazione dei
contenuti del Piano attuativo (art. 109)
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E. Amante
La pianificazione attuativa
D) La necessaria comunicazione sui tempi
stimati per l’istruttoria (art. 111, comma 2:
entro 60 gg dalla proposizione sono
comunicati al proponente i tempi stimati per
l’adozione)
 Il tema dell’art. 22 l. 136/1999:
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E. Amante
La pianificazione attuativa
E) l’approvazione “per silentium” in caso
di mancanza di mancata presentazione di
osservazioni (art. 111, comma 5: …
Qualora non siano pervenute
osservazioni, il piano diventa efficace a
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T.
dell'avviso che ne dà atto).
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E. Amante
La pianificazione attuativa

F) L’introduzione di particolari ipotesi di
varianti semplificate al P.A. (art. 112)
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E. Amante
La pianificazione attuativa
 Restano invarianti altri tradizionali temi, quali:
 La decadenza quinquennale delle
previsioni di piano operativo che
demandano alla pianif. attuativa (art. 95)
 La sorte del piano attuativo decorsi dieci
anni dalla approvazione
 La competenza alla approvazione (giunta
o consiglio?)
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