Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
INDICE
BEI - 17 aprile 2013
• Il Quadro normativo di Riferimento;
• La FATCA;
• Profili di extraterritorialità;
• Iniziative europee;
• Timeline;
• To do.
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Il Quadro normativo di Riferimento
PREMESSA
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• Successivamente all’approvazione della "Hiring Incentives to Restore
Employment " (la "HIRE"), il 18 marzo 2010, all’interno del Titolo A
dell’"Internal Revenue Code" (il codice tributario statunitense), rubricato
"Foreign Account Tax Compliance" (la "FATCA"), è stato inserito il
nuovo Capitolo 4, il "Taxes to enforce reporting on certain foreign
accounts".
• Il principale obiettivo dichiarato dalla FATCA consiste nel contrastare
l’evasione fiscale statunitense a livello internazionale ("offshore tax
evasion"), facendo leva sullo scambio automatico di informazioni da e
verso gli Stati Uniti.
– Dal punto di vista internazionale, la FATCA rappresenta la prima vera tappa
verso lo scambio multilaterale dei dati (Global Information Reporting) *.
*: Si segnala che la FATCA non si esaurisce nelle previsioni analizzate ai fini della presente analisi, ma
annovera specifiche disposizioni aventi come destinatari i contribuenti americani.
LE FATCA GUIDANCES
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• La complessità della normativa ha reso indispensabile opportuni
chiarimenti applicativi, che sono confluiti all’interno della attuale versione
delle cd. "Final Regulations".
– Come si avrà modo di osservare, si tratta delle disposizioni di attuazione della
FATCA, che hanno sostituito e aggiornato le inziali cd. Proposed
Regulations.
• Precedentemente all’emanazione delle Final Regulations, l’IRS e il
Dipartimento del Tesoro statunitense, al fine di fornire un ausilio agli
interpreti, hanno emanato apposite notices, le cd. FATCA Guidances.
LE FATCA GUIDANCES: LA NOTICE 2010-60
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• Il 27 agosto 2010, l'IRS e il Dipartimento del Tesoro hanno rilasciato una
prima Notice (2010-60) interpretativa sulle principali disposizioni e relativi
adempimenti contenuti nella HIRE.
• Tali chiarimenti, riguardavano inter alia:
– le regole applicative concernenti le cd. "grandfathering obligations" pendenti;
– l’interpretazione del termine "istituzione finanziaria";
– delucidazioni in merito agli adempimenti gravanti in capo alle singole FFI;
– orientamenti in merito alle informazioni richieste dall’IRS;
LE FATCA GUIDANCES: LA NOTICE 2011-34
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• L’8 aprile 2011, è stata pubblicata la Notice 2011-34, che ha ampliato e
parzialmente modificato quanto già contenuto nella Notice del 2010-60.
• Rileva citare, inter alia:
– la nuova definizione del Passthru Payments Method (ampliato nell’attuale
versione);
– la definizione dei requisiti necessari al fine di rientrare nell’alveo del regime di
esenzione della FATCA, in correlazione all’’introduzione dei concetti di "high
value accounts" e "private banking accounts";
– individuazione degli "US Indicia";
– specificazioni ulteriori in materia di informazioni richieste.
LE FINAL REGULATIONS
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• In data 17 gennaio 2013, sono state pubblicate le attese FATCA "Final
Regulations".
– Queste aggiornano e modificano la precedente versione ("Proposed
Regulations"), emanata in data 8 febbraio 2012;
– forniscono dettagli significativi circa l’attuazione della
FATCA, incluso il
coordinamento della disciplina sulla ritenuta del 30% e sulla comunicazione delle
informazioni, sia con la vigente disciplina in tema di ritenute, sia con il nuovo
sistema di Accordi Intergovernativi (gli "IGA"), progettato per realizzare gli
obiettivi del FATCA.
 Rispetto alle "Proposed Regulations", l’IRS aveva ricevuto diversi suggerimenti e
proposte di modifica da parte degli stakeholders di tutto il mondo, che, in taluni casi,
sono stati accolti e dunque riflessi nel testo definitivo.
LE FINAL REGULATIONS
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• Le Final Regulations riflettono lo sforzo da parte dell'IRS di ridurre l'onere,
gravante in capo a ciascuna FFI, attraverso l'adozione di un approccio basato
sul rischio.
– In virtù di tale approccio per i clienti cd. low risk, la documentazione di supporto,
da predisporre ai fini FATCA, non sarà soggetta a nessun termine temporale di
validità;
 fatta eccezione per il caso in cui vi sia un cambio di circostanze rilevante ai fini FATCA;
 è stato, inoltre, semplificato il processo di identificazione e classificazione per clienti già
esistenti che aprono un nuovo rapporto, all’esito dell'entrata in vigore della normativa.
LE FINAL REGULATIONS
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• Le Final Regulations, rispetto alle originarie previsioni, dispongono:
– l’estensione dell’esenzione della ritenuta FATCA;
– la precisazione che, in assenza di un’effettiva conoscenza, un sostituto
d’imposta può fare affidamento su di un rendiconto scritto dell’emittente per
determinare se un’obbligazione soddisfi i requisiti del trattamento di esenzione;
– la previsione di un programma consolidato di compliance per gli enti affiliati;
– l’estensione della categoria delle non-FFE esentate;
– l’Introduzione di numerose norme transitorie volte alla graduale attuazione degli
adempimenti FATCA (in relazione alle diverse fasi di implementazione;
• i.e grandfathering; reporting payments; withholding obligations; ecc.) e all’esclusione
temporanea di alcune tipologie di rapporti (i.e. limited).
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La FATCA
COSA E’ LA FATCA?
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• La HIRE prevede che ciascuna Foreign Financial Institution ("FFI") che
detenga (e intenda continuare a detenere), in conto proprio o di terzi,
rapporti finanziari con soggetti di origine statunitense, sottoscriva un
apposito accordo con l’Internal Revenue Service ("IRS");
– in particolare, alle FFI è richiesto di verificare se tra i propri clienti vi siano
contribuenti americani e, in caso di esito positivo, di attivare uno scambio
informativo con l’IRS in merito a detti soggetti al fine del controllo fiscale.
 Nel caso in cui tale obbligo informativo non venga adempiuto, perché le istituzioni
finanziarie non abbiano provveduto alla sottoscrizione dell’accordo con l’IRS, o perché
le controparti non abbiano autorizzato lo scambio informativo, sui pagamenti effettuati
a/da soggetti statunitensi sulla base di una «obligation», verrà trattenuta una ritenuta
pari al 30% dell’importo ad essi corrisposto.
DEFINIZIONE DI OBLIGATION
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• Rientra nella definizione di obligation:
– ogni accordo giuridicamente vincolante o altra tipologia di rapporto, tranne che:
i.
si tratti di equity rilevante ai fini dell’applicazione della normativa tributaria USA;
ii.
non presentino una scadenza determinata o un termine effettivo di durata (ad es. un
deposito di risparmio o di deposito a vista);
iii.
si tratti di accordi volti a gestire determinati assets per conto terzi, e rispetto ai quali
effettuare e/o ricevere pagamenti [di reddito] e di altri importi (i.e. attività di broker o
accordi di custodia, contratti assicurativi collegati a partecipazioni ecc.);
iv. si tratti di accordi quadro che stabiliscano standards e condizioni da applicarsi ad una
serie di operazioni tra le parti, ma non sufficientemente completi e dettagliati da
concludere una particolare transazione.
DEFINIZIONE DI OBLIGATION
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• Saranno soggetti alla FATCA i pagamenti, successivi al 30 giugno 2014,
relativi a una Obligation, quali:
– "FDAP payment – Fixed, Determinable, Annual or Periodical income
payment";
• interessi, dividendi, cedole, proventi derivanti dalla vendita di titoli, royalties e licensing
fee, affitti, stipendi, premi, rendite, compensi, emolumenti,
• “fixed or determinable annual or periodical payments", cioè proventi annuali o periodici,
fissi o determinabili, nonché ogni eventuale provento (ricavo lordo) derivante dalla
vendita o altro atto di disposizione di qualsiasi bene suscettibile di produrre interessi o
dividendi di fonte statunitense o provenienti da filiali estere di compagnie americane (i
"gross proceed");
– altri flussi che siano collegati ad asset statunitensi, mediante il metodo del
passthru payment, ossia in proporzione agli asset US detenuti nel conto proprio
dell’intermediario o dell’OICR.
LE PREEXISTING OBLIGATIONS
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• Vi rientrano, quindi, anche i pagamenti a valere su Preexisting
Obligations, laddove:
– per sostituti d’imposta che non siano PFFI o registered DCFFI:
 siano inerenti a rapporti in corso alla data del 30 giugno 2014;
– per PFFI:
 siano inerenti a rapporti in corso alla data posteriore fra la data di adesione alla FATCA
(data accordo FFI) e il 30 giugno 2014;
– per registered DCFFI:
 siano inerenti a rapporti in corso, al più tardi alla data del 01 luglio 2014, o al momento
della ricezione del numero di identificazione dell’intermediario (GIIN), a seguito di
registrazione.
LE GRANDFATHERING OBLIGATIONS
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• Le Preexisting Obligations che rientrano nella definizione di Grandfathering
Obligations non sono però soggette al regime FATCA.
• È una Grandfathering Obligation ("GO") quella, pendente alla data del 1
luglio 2014 (ad oggi), che alternativamente:
– sia qualificata come indebitamento ai fini dell'imposta federale statunitense sul
reddito;
– sia un’altra obligation (compreso un contratto di credito, a tempo determinato, i
cui termini siano fissi), ove tale accordo sia giuridicamente vincolante e stabilisca
che lo stesso trovi realizzazione tra le parti antecedentemente al 1 Luglio 2014;
– un’operazione relativa collateral di Grandfathered Obligations;
– ulteriori ipotesi di GO (i.e. ai fini dell’applicazione del Passthru Payment method)
non ancora esattamente definite in dettaglio nella disciplina di implementazione.
DESTINATARI: DEFINIZIONE DI FFI
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• Le FFI impattate dalla normativa FATCA sono gli enti che:
– accettano depositi nello svolgimento ordinario di un’attività bancaria o similare
(es: Banche);
– detengono, come parte essenziale del proprio business, beni finanziari per conto
terzi (es: fiduciarie, depositari);
– hanno come business principale l’investimento, il reinvestimento o la
negoziazione (sia in conto proprio, sia in conto terzi) di titoli, quote di
partnership, commodities (es: fondi comuni di investimento, SGR);
– emettono polizze assicurative a contenuto finanziario (es: assicurazioni).
DESTINATARI: DEFINIZIONE DI FFI
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• La FATCA individua tre classi di FFI cui non è prevista l’applicazione totale
o parziale del nuovo regime e che "(…) are not required to enter into an
FFI Agreement [con l’IRS] to avoid FATCA Withholding":
1) le "exempt beneficial owners";

in tale categoria sono inclusi i governi stranieri, le organizzazioni internazionali,
le banche centrali;
2) le "excepted FFI";

si tratta delle Foreign Financial Entities ("FFE") non rientranti nella
definizione di FFI;
 A titolo esemplificativo: holding non finanziarie, enti non finanziari sottoposti a
liquidazione o eventualmente sorte a seguito dii riorganizzazione societaria o
fallimento, organizzazioni non-profit ecc. (non rientrano nella presente categoria i
fondi di investimento);
DESTINATARI: DEFINIZIONE DI FFI
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3) le deemed-compliant FFI (le "DCFFI");

esistono due tipologie di DCFFI:
a)
le registered: enti soggetti a registrazione presso l’IRS. A titolo esemplificativo:
(i) i "registered funds"; (ii) una FFI che rispetti quanto disposto in apposito
accordo bilaterale tra gli Stati Uniti e il Governo del Paese di appartenenza; (iii)
un ente non soggetto ad un obbligo di reporting appartenente ad un gruppo di
FFI; (iv) i "nonreporting members of a Partecipationg FFI Group"; ecc.;
b)
le certified, che autocertificano il proprio status (i.e. (i) organizzazioni nonprofit; (ii) FFI titolare di conti di modico/basso valore; (iii) fondi pensione, ove
rispettino specifici requisiti in termini di tipologia di partecipanti, tipologia di
contribuzione, di tassazione dei profitti; ecc.).
ALTERNATIVE DI APPROCCIO PER LE FFI
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• Le FFI possono optare per:
1) Piena Adesione:
 le FFI che aderiscono direttamente alla FATCA sono classificate come
Participating FFI ("PFFI");

ciò comporta l’implementazione dei presidi previsti in termini di identificazione
della clientela, reporting dei conti US e applicazione della ritenuta ai recalcitrant
(cd. "Non Partecipating FFI", di seguito anche i "NPFF" o "Recalcitrant");

è possibile diminuire gli oneri implementativi e di gestione connessi a tali presidi
tramite, ad esempio, la chiusura dei rapporti con soggetti non FATCA compliant
(anche se questa è da ritenersi soluzione difficilmente percorribile);

in ogni caso, oltre ai costi connessi ai presidi, sono presenti impatti dal punto di
vista commerciale, soprattutto nel caso in cui vi siano clienti US, recalcitrant o
rapporti con NPFFI.
ALTERNATIVE DI APPROCCIO PER LE FFI
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2) Diventare Deemed Compliant:
 ciò comporta, in linea generale esonero dagli oneri di reporting e
dall’applicazione della ritenuta FATCA.
3) Non adesione alla FATCA
 le FFI che non aderiscono a FATCA sono classificate come "Non
Partecipating FFI" (le "NPFFI"), soggette alla ritenuta;
 nello specifico, oltre a problematiche reputazionali, è possibile che altre FFI
FATCA compliant (deemed compliant o PFFI, non aventi rapporti con soggetti
non FATCA compliant) non accettino di interagire con delle NPFFI;
 potrebbe risultare, altresì, impossibile essere non compliant qualora si faccia
parte di un gruppo FATCA compliant.
FFI GROUPS
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• Generalmente, una FFI non è idonea ad ottenere lo status di
Partecipating o Registered Deemed Compliant FFI nel caso in cui sia
membro di un gruppo che includa Non Partecipating FFI.
• Una FFI potrà divenire una Partecipating o una Registered Deemed
Compliant FFI, anche se uno o più membri del suo gruppo non ottemperino
ai requisiti FATCA, ove queste ultime siano qualificabili come "limited".
– Ai sensi della disciplina transitoria, sino al 31 dicembre 2015, una FFI a cui sia
impedito di essere conforme alla FATCA dal proprio ordinamento può divenire
una "limited FFI" ed evitare, in tal modo, di «contaminare» gli altri membri del
gruppo, nel caso in cui: (i) acconsenta a registrarsi presso l’IRS; (ii) identifichi i
propri conti nella misura autorizzata; (iii) si astenga dall’aprire conti negli USA o
conti detenuti da Non Participating FFI; (iv) si qualifichi ai sostituti d’imposta
come una Non Partecipating FFI.
FFI BRANCHES
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• In base alla disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2015, una FFI potrà
ottenere lo status di Partecipating FFI anche se una delle sue branches
non si adegui alla FATCA, a condizione che:
i.
l’impossibilità di adeguarsi alla FATCA, sia dovuta ad ostacoli di origine
normativa dell’ordinamento di riferimento (cd. "Limited Branches");
ii.
la FFI abbia almeno una Branch in regola con il nuovo regime;
iii. la FFI accetti di ottemperare a taluni ulteriori requisiti.
• Se una Branch non si qualifica come Limited, deve necessariamente
conformarsi alla disciplina osservata dalla Impresa Madre.
– Disposizioni simili a quelle appena descritte, ma prive del carattere di
provvisorietà, sono presenti nel testo del modello IGA;
• si presume dunque che il regime delle Limited Branches proseguirà anche
successivamente al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2015).
PORTALE DI REGISTRAZIONE E LISTA FFI
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• Per facilitare l’interazione in via di realizzazione fra l’IRS e gli organismi di
investimento a livello mondiale, l’IRS stessa ha voluto "lanciare" il Portale
di Registrazione FATCA (il "Portale")
• I GIIN saranno assegnati, a seguito della registrazione, allo scopo di
qualificare gli organismi come sostituti d’imposta.
• L’IRS, inoltre, procederà a pubblicare una lista di nomi e GIIN (i) di tutte le
FFI aderenti, (ii) delle FFI ritenute conformi e registrate e (iii) delle FFI
tenute alla compilazione del Modello IGA.
– Tale lista sarà utilizzata dai sostituti d’imposta e dalle FFI aderenti nei loro
rispettivi processi di due diligence.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
BEI - 17 aprile 2013
• Gli obblighi FATCA si possono classificare principalmente:
1) Identificazione clientela
2) Reporting
3) Ritenuta FATCA
1) IDENTIFICAZIONE CLIENTELA
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• Le FFI devono dimostrare di avere implementato le procedure idonee ad
identificare i clienti US. In particolare:
– Con riguardo alla clientela preesistente, devono ricercare informaticamente (per
i conti inferiori ad 1 mln USD) e mediante analisi manuale per gli altri, che non vi
siano indizi di un’eventuale cittadinanza/residenza US del cliente.
– Per i nuovi clienti, le FFI possono fare affidamento sulle attuali KYC (Know Your
Client), a meno che non vengano comunque a conoscenza di indizi di
un’eventuale provenienza US dell’investitore.
– Per le persone giuridiche che non svolgono prevalentemente attività
commerciale è necessario risalire al substantial owner (azionista con
più del 10% di possesso).
• I clienti di cui non è possibile accertare la cittadinanza/residenza sono
classificati come Recalcitrant.
1) IDENTIFICAZIONE CLIENTELA
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• L’IRS e il Dipartimento del Tesoro US hanno individuato specifici "indicia",
degli "US status":
• cittadinanza statunitense o la residenza permanente (green card);
• luogo di nascita statunitense;
• indirizzo di residenza statunitense o l’indirizzo postale statunitense (tra cui anche una
«U.S. P.O. box»);
• [dal 2013] recapito telefonico statunitense;
• direttive/istruzioni per il trasferimento di fondi su un conto statunitense, o indicazioni
ricevute regolarmente da un indirizzo negli Stati Uniti;
• "An «in care of» address or a «hold mail address», ove unico recapito del cliente;
• una procura o legale rappresentanza, rilasciata legittimamente ad un soggetto con un
indirizzo negli Stati Uniti.
1) IDENTIFICAZIONE CLIENTELA
BEI - 17 aprile 2013
• L’eventuale sussistenza di US indicia non implica di per sè che l'account
sia di proprietà di soggetto statunitense, ma solo che dovrà essere
condotta una valutazione più attenta.
– La valutazione verrà condotta da ciascuna FFI a livello informatico, in funzione
altresì delle disposizioni in materia di esenzione.
– In particolare le FFI si avvarranno di tutte le informazioni, già eventualmente
detenute e di quelle ottenute ai fini di implementare il nuovo regime.
2) REPORTING
BEI - 17 aprile 2013
• Le FFI comunicano periodicamente all’IRS i dati dei clienti US identificati:
•
•
•
•
•
•
nome;
indirizzo;
lo "U.S. federal taxpayer identifying number" (il codice fiscale statunitense);
numero del conto dell’investitore;
nome ed estremi identificativi dell’intermediario finanziario;
valore ec. o saldo contabile delle attività detenute sul conto e relative entrate e uscite.
– Sono esonerati i soli rapporti il cui valore complessivo non ecceda i 50.000 USD,
se l’investitore è una persona fisica (Cfr. Section 1471, (d), (1), (B).
• Detto importo va riferito al conto detenuto presso un’istituzione finanziaria, da
considerarsi unitariamente qualora filiali diverse di uno stesso gruppo.
– Sono inoltre escluse le posizioni di istituzioni governative, internazionali, banche
centrali e altri soggetti cui l’IRS riconosce un basso rischio di evasione.
3) RITENUTA FATCA
BEI - 17 aprile 2013
• L’ampia perimetrazione attrae all’applicazione della ritenuta più o meno
ogni pagamento a favore di un investitore soggetto agli obblighi FATCA:
– Ne consegue che il diniego, da parte di quest’ultimo, allo scambio informativo
sarà tale da determinare, con altissime probabilità, l’applicazione della ritenuta.
– L’investitore potrà, inoltre, subire la ritenuta «indirettamente», in qualità di
cliente di un’istituzione finanziaria Non Participating, a prescindere dalla sua
disponibilità ad azionare lo scambio informativo.
3) RITENUTA FATCA
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• Le FFI devono infatti assoggettare al 30% di ritenuta i seguenti pagamenti
di fonte statunitense fatti a clienti Recalcitrant o ad altre FFI che non siano
FATCA compliant (NPFFI e DCFFI):
– "FDAP payment"
– altri flussi che siano collegati ad asset statunitensi, mediante il metodo del
passthru payment, ossia in proporzione agli asset US detenuti nel conto proprio
dell’intermediario o dell’OICR.
PASSTHRU PAYMENT METHOD
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• Si tratta del metodo di effettuazione della ritenuta FATCA:
– Qualora un pagamento ad un cliente Recalcitrant o ad una NPFFI sia correlato
ad un asset US non direttamente posseduto da questi, ma posseduto dalla PFFI
che effettua il pagamento, la ritenuta FATCA è applicata sul pagamento in
proporzione alla percentuale di asset US posseduti dalla PFFI/DCFFI.
 Per Passthru Payment Percentage (la cd. "PPP“), si intende la percetuale, rilevata
trimestralmente, di assets US posseduti dalla FFI in conto proprio, qualora si tratti di
banche ecc., oppure per conto dei clienti nel caso di OICR.
 L’incertezza sull’interpretazione della disciplina in merito al Passthru Payment Method,
ha portato l’IRS a rimandarne l’applicazione al 2017.
BEI - 17 aprile 2013
Profili di extraterritorialità
ADOZIONE E PIENA CONFORMITA’
BEI - 17 aprile 2013
• L’adozione e la piena conformità alla FATCA, si presenta in questa fase,
evidentemente, notevolmente complessa – se non altro per il numero di
intermediari finanziari potenzialmente coinvolti (a qualsiasi titolo) nel
pagamento di somme, nei confronti di soggetti di origine statunitense.
 Si calcola che da 100 mila a 700 mila banche, assicurazioni, gestori di fondi e asset
manager siano direttamente coinvolti da questa normativa che di fatto arruola istituzioni
finanziarie di tutto il mondo e le fa divenire "agenti" del fisco americano.
• Nell’intento di consentire una più rapida applicazione di tali disposizioni è
stato, successivamente, introdotto un approccio di natura
intergovernativa, volto a consentire il coinvolgimento diretto delle
Istituzioni competenti dei diversi Paesi eventualmente interessati, al fine di
conseguire un’effettiva cooperazione a livello internazionale.
L’APPROCCIO INTERGOVERNATIVO
BEI - 17 aprile 2013
• L’Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna (gli "EU
FATCA Partners") hanno, concordato con gli Stati Uniti una linea comune
d’azione che si è concretizzata nell’approvazione di un comune Modello di
Accordo Intergovernativo (l’"Accordo") basato sul principio di
reciprocità dello scambio di flussi informativi tra Paesi.
– Tale Modello si propone di vincolare gli Stati firmatari a instaurare meccanismi di
scambio informativo automatico e reciproco, attraverso la conclusione di patti
bilaterali di prossima sottoscrizione.
– A questo riguardo, il Ministero del tesoro americano e gli Eu FATCA Partners
hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, in data 8 febbraio 2012, a
sostegno dell’Accordo Intergovernativo e della celere conclusione di patti
bilaterali, fondati su tale modello.
L’APPROCCIO INTERGOVERNATIVO
BEI - 17 aprile 2013
• Per effetto della sottoscrizione dell’Accordo fra gli US e il singolo EU
FATCA Partner:
– Per le FFI residenti nei cinque paesi UE:
• non sarà necessario stipulare un agreement con l’IRS;
• sarà prevista l’applicazione della ritenuta FATCA a soggetti non compliant.
– Rimane in capo alle FFI l’obbligo di comunicare alle autorità del proprio Paese di
residenza i dati dei propri clienti.
– L’approccio intergovernativo indicato nell’Accordo è in corso di finalizzazione
ed è prevedibile che comporterà una ulteriore semplificazione operativa per le
FFI anche con riferimento alla fase di gestione operativa.
• L’accordo risponde alle questioni giuridiche e di extraterritorialità, ne
semplifica l’applicazione per le FFI e prevede il reciproco scambio di
informazioni.
L’APPROCCIO INTERGOVERNATIVO
BEI - 17 aprile 2013
• A margine della dichiarazione è stato ribadito che la cooperazione
proseguirà al fine di raggiungere:
– livelli equivalenti nel reciproco scambio di informazioni; nonché
– la massima coerenza ed uniformità nell'applicazione tecnica dello scambio di
informazioni concordato.
• Si tratta di un importante passo in avanti verso l’adozione di un approccio
comune nella lotta all’evasione fiscale basato sullo scambio automatico di
informazioni.
– "La Francia, la Germania, l’Italia, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti si
adopereranno, in stretta collaborazione con altri Paesi partner, con l'OCSE e,
laddove opportuno, con l’UE, per conseguire standard comuni in materia di
obblighi dichiarativi e di due diligence che favoriscano il passaggio ad un
sistema più globale atto a contrastare l'evasione fiscale con la massima efficacia
e, al contempo, a ridurre al minimo gli oneri di adempimento".
L’APPROCCIO INTERGOVERNATIVO
BEI - 17 aprile 2013
• Il 26 luglio 2012, il MEF, in linea con la Dichiarazione Congiunta, ha
auspicato "la sollecita conclusione dei singoli Accordi Bilaterali basati su
tale Modello", ma ad oggi non è dato prevedere quando ciò avverrà;
– Il MEF e l‘Agenzia delle Entrate sono al lavoro, con il contributo delle
associazioni di categoria del settore, per definire il decreto attuativo.
– Lo slittamento disposto dall'IRS rappresenta un'opportunità per completare l'iter
legislativo e per consentire agli operatori finanziari, che hanno attivato il piano di
adeguamento, di essere più sicuri di riuscire a completarlo nei tempi previsti.
• Il Regno Unito, in data 14 settembre 2012, è stato il primo Paese a
sottoscrivere un accordo bilaterale di recepimento nel proprio
ordinamento, sulla base dello schema offerto dal modello di Accordo.
• Il 7 giugno 2013, peraltro, anche la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato
un Memorandum d'intesa concernente la FATCA.
L’ACCORDO
BEI - 17 aprile 2013
• Dalla lettura dell’Accordo e della HIRE, emerge la decisione di affidare lo
scambio automatico di dati alle autorità governative competenti.
• A tal proposito, l’art. 2 dell’Accordo statuisce che
– «each Party shall obtain the information specified (…) with respect to all
Reportable Accounts and shall annually exchange this information with the other
Party on an automatic basis» (laddove per «Party» deve intendersi lo Stato USA
e l’altro Stato contraente), rinviando all’articolo delle convenzioni contro le
doppie imposizioni che consente lo scambio di informazioni.
• Peraltro, già l’art. 26 delle convenzioni basate sul Modello OCSE sulla cooperazione
informativa autorizza le autorità competenti di due Stati contraenti allo scambio delle
informazioni necessarie per prevenire l’evasione fiscale nonché per applicare:
i. le disposizioni della convenzione; o
ii. quelle della legislazione interna, relative alle imposte previste dalla convenzione.
L’ACCORDO
BEI - 17 aprile 2013
• Inoltre, ai sensi dell’Accordo, alle FFI è richiesto di:
– acquisire alcune specifiche informazioni dai propri investitori, anche attraverso
un’apposita attività di «due diligence» per identificare conti e clienti;
– comunicare su base annuale le informazioni rilevanti;
– applicare la ritenuta del 30% sui pagamenti rilevanti dei "Recalcitrant account
holder" o dei "Non Participating";
– rispondere alle eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte dell’IRS;
– prevedere la chiusura del rapporto con i clienti non collaborativi;
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Iniziative europee
VERSO LA FATCA EUROPEA
BEI - 17 aprile 2013
• L’evasione fiscale costituisce una problematica pressante ed una delle
preoccupazioni principali anche nell’UE.
– Il 6 dicembre 2012 la Commissione ha presentato un piano di azione inteso a
rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale promuovendo lo
scambio automatico di dati fiscali.
– Il 14 maggio 2013 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni che accoglievano
con favore il lavoro svolto dalla Commissione e ha riconosciuto l'utile ruolo che il
piano d'azione della Commissione può svolgere a tale riguardo.
• Attualmente è all’esame della Commissione UE, il progetto di ampliare lo
scambio di informazioni tra i Paesi sul modello delle regole USA.
– Si tratta della "proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale".
VERSO LA FATCA EUROPEA
BEI - 17 aprile 2013
• In estrema sintesi, ove approvata, la direttiva consentirà un maggiore e più
proficuo scambio di informazioni tra gli Stati Membri, ampliando lo spettro
d'azione delle norme già esistenti. A mero titolo esemplificativo:
– Sono introdotti nuovi tipi di reddito soggetti allo scambio di informazioni fin dal
2015 in poi, senza la condizione di disponibilità.
• Tra questi: dividendi, guadagni di capitale, saldi di conto correnti, e altri guadagni
finanziari.
– Dal 2017 verrebbero aggiunte le royalties e abrogata la condizione della
disponibilità dei dati per tutti quei redditi ancora soggetti a questa particolarità.
VERSO LA FATCA EUROPEA
BEI - 17 aprile 2013
• L'iniziativa dovrebbe consentire all'Europa di dotarsi rapidamente di un
sistema simile e soprattutto in linea con il regime della FATCA.
• La nuova iniziativa va a inserirsi peraltro in un contesto in cui sono già
numerosi gli strumenti legislativi oggi in vigore o in discussione in Europa;
fra gli altri:
 la direttiva risparmio, del 2005 prevede lo scambio di informazioni sui redditi da
interessi.
 dal 2015 in poi, un altro testo legislativo stabilisce lo scambio di informazioni anche per
il reddito da lavoro, le pensioni, i cachets dei dirigenti d'impresa, le assicurazioni vita, il
reddito da proprietà immobiliari.

In un primo tempo, però, lo scambio dipenderà esclusivamente dalla disponibilità dei dati,
lasciando ai paesi margine di discrezionalità.
BEI - 17 aprile 2013
Timeline
TIMELINE
BEI - 17 aprile 2013
• Nella definizione della Timeline di implementazione della FATCA occorre
tener presente che il 12 Luglio 2013, l’IRS e il Dipartimento del Tesoro
americano hanno emanato la Notice 2013-43, che ha ulteriormente
spostato in avanti l’effettiva entrata in vigore della FATCA.
– Tale slittamento che riguarda le prime scadenze operative, è dovuto
principalmente all'elevato numero di Paesi che hanno chiesto di sottoscrivere
l'accordo bilaterale (Intergovernamental Agreement).
• Sono più di 80, infatti, i "territori" che hanno in corso negoziazioni con gli Stati Uniti,
oltre ai nove paesi che hanno già firmato l'accordo.
• Si segnala, inoltre, che a spingere per il rinvio sono state anche le richieste degli
operatori che hanno più volte manifestato la necessità di avere più tempo per riuscire a
completare l'adeguamento dei propri standard organizzativi.
• In questa prospettiva l'IRS ha anche deciso che dal monitoraggio saranno esclusi i dati
2013 e, quindi, si partirà con riferimento a clienti e conti del 2014.
TIMELINE
BEI - 17 aprile 2013
• 19 agosto 2013
– inaugurazione del portale dell’IRS per la registrazione delle FFI;
• 1 ottobre 2013
– termine di iniziale assegnazione dei GIIN;
• 25 aprile 2014
– scadenza per la registrazione, al fine dell’inclusione nel primo elenco delle FFI
compliant, la cui pubblicazione era fissata nel dicembre 2013;
• 1 luglio 2014 (vedi Notice 2013-43)
– Avvio delle nuove procedure di on-boarding per i nuovi rapporti.
• Entro tale data, gli investitori qualificati devono essere conformi con il nuovo regime, per
mantenere il loro status;
• Al contempo, è il termine ultimo di riferimento per stabilire i rapporti “pre-esistenti” (in
essere al 31 dicembre 2013) e "nuovi" (aperti dal 1°gennaio 2014).
TIMELINE:
BEI - 17 aprile 2013
• 31 dicembre 2014
– Scadenza per effettuare la due diligence ai rapporti preesistenti di high value:
• 31 marzo 2015
– Invio dei primi flussi di reporting* semplificato con riferimento ai redditi del 2013
e del 2014.
• 31 dicembre 2015
– Scadenza per effettuare la due diligence per tutti gli altri rapporti.
• 31 marzo 2016
– Invio dei flussi di reporting sui redditi dell’anno 2015.
• 31 marzo 2017
– Invio dei flussi di reporting sui redditi dell’anno 2016.
BEI - 17 aprile 2013
"To do"
TO DO
BEI - 17 aprile 2013
• La complessità della normativa, la relativa vicinanza delle scadenze
previste e nel contempo l’aleatorietà di alcuni dettagli operativi obbligano
ad affrontare la FATCA per tempo e attraverso un approccio graduale.
• Ciò premesso, per ciò che rileva in questa sede:
– da un lato, gli Stati Uniti e ciascuno degli EU FATCA Partners dovranno:
 far adottare la normativa di attuazione necessaria per richiedere alle istituzioni
finanziarie situate nella propria giurisdizione di acquisire e comunicare alle autorità del
partner FATCA le informazioni richieste;
 abilitare le istituzioni finanziarie stabilite nel partner FATCA (diverse dalle istituzioni
finanziarie escluse ai sensi dell’accordo o delle istruzioni amministrative statunitensi) ad
applicare tutte le misure necessarie per l’identificazione dei conti statunitensi;
 trasmettere all’Amministrazione finanziaria statunitense, su base automatica, le
informazioni comunicate dalle istituzioni finanziarie.
TO DO
BEI - 17 aprile 2013
– dall’altro, le FFI dovranno adeguarsi alquanto rapidamente al nuovo regime.
Nell’ordine, sarà necessario:
 effettuare una prima fase di impact assessment che, sulla base dei prodotti e della
catena del valore, verifichi gli impatti delle differenti scelte e degli scenari possibili;
 avviare una fase di high level design in cui, sulla base dei requisiti ad oggi stabili, si
definisca l’approccio da seguire;
 avviare una fase progettuale vera e propria che affronti in maniera graduale le principali
tematiche FATCA.
TO DO
BEI - 17 aprile 2013
• Più in particolare, al fine di far fronte all’introduzione della FATCA, sarà
necessario procedere attraverso i seguenti passaggi:
– realizzazione di un modello di questionario informativo FATCA ad hoc per clienti,
sistemi e procedure;
– sviluppo del progetto di implementazione FATCA (in linea con l’Accordo);
– identificazione dei clienti ai fini FATCA;
– pianificazione della due diligence;
– sviluppo delle procedure per l’identificazione dei rapporti nuovi;
– preparazione dei modelli a uso interno (e/o integrazione con quelli esistenti);
– registrazione con IRS tramite il portale FATCA e l’assegnazione del GIIN.
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