L’APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE E RICERCA
ai sensi dell’art. 5
D. Lgs 167/2011
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Cos’è
l’apprendistato?
E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani
in cui il datore di lavoro è tenuto ad erogare
all’apprendista, come corrispettivo della prestazione
lavorativa, non solo la retribuzione, ma anche una
formazione professionale.
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ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: MODALITÀ E TEMPI DI RECESSO
Apprendistato: un contratto
a tempo indeterminato
Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc)
Periodo di
prova
Componente
formativa
Lavoro a
tempo
indeterminato
Libero recesso (art.2118 cc)
3
3
Il D.Lgs 167/2011:
quadro normativo
Il contratto di apprendistato, introdotto nell’ordinamento
nazionale dalla L. 25/1955, è stato oggetto di numerose
revisioni.
Attualmente è disciplinato dal D.Lgs 167/2011, che ha
abrogato la normativa precedente ed è stato novellato dalla
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) e dal
D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Decreto Lavoro).
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Apprendistato alta formazione
DESTINATARI
Soggetti tra i 18 e i 29 anni di età in possesso dei
requisiti di accesso alle specifiche tipologie di
percorso.
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Il D.Lgs 167/2011
Le tre tipologie di apprendistato
1.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3);
2.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4);
3.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5).
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Apprendistato di alta formazione
e ricerca:
FINALITÀ
Conseguire i seguenti titoli di studio:








diploma di istruzione secondaria superiore;
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli ITS);
laurea triennale, magistrale, a ciclo unico;
master universitario di I e II livello;
Diploma di specializzazione;
Diploma di perfezionamento;
dottorati di ricerca
Svolgere attività di ricerca;
Assolvere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
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Apprendistato di alta formazione
e ricerca:
SOGGETTI COINVOLTI
Istituzioni
formative
Imprese
Apprendisti
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IL PIANO FORMATIVO
INDIVIDUALE (PFI)
I contenuti e le modalità di erogazione della formazione devono essere
esplicitati nel PFI, che va allegato al contratto entro 30 giorni
dall’assunzione e ne costituisce parte integrante.

Dati Anagrafici dell’ apprendista, titolo di studio, esperienze pregresse (in ambito
formativo e lavorativo)

Dati identificativi dell’ Impresa

Dati istituzione formativa

Indicazione Tutor aziendale

Riferimento alla Qualifica contrattuale da conseguire

CCNL applicato

Livello inquadramento iniziale e finale


Contenuti dell’attività formativa con l’indicazione del luogo (ateneo/impresa),
delle modalità di erogazione (frontale, FAD,…) e degli obiettivi formativi correlati
Doveri delle parti
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VANTAGGI
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VANTAGGI PER L’UNIVERSITA’
Favorisce la creazione di reti tra università e imprese, che consentono
l’avvicinamento delle università alle concrete esigenze del mondo del lavoro
innestando un circolo virtuoso in cui l’università può supportare le imprese nelle
scelte in merito al fabbisogno di nuovi e/o ulteriori figure professionali.
Riduce il mismatch tra la propria offerta formativa e le esigenze in termini di
competenze e professionalità espresse dal mercato del lavoro.
Aumenta la competitività sul territorio per la capacità di «occupare» i giovani
anche prima del conseguimento del titolo
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VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI
Accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro;
Sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o
ruolo aziendale;
Conseguire un titolo di studio di livello secondario, terziario o una qualifica
professionale ai fini contrattuali.
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VANTAGGI PER LE IMPRESE
opportunità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze
specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far
crescere la produttività del lavoro;
Collaborazione con l’università (o le altre istituzioni formative) nella definizione del
percorso formativo dell’apprendista, che viene adattato in base alle specifiche
esigenze organizzative e al fabbisogno di competenze dell’impresa stessa;
Favorisce le condizioni per valutare e valorizzare le potenzialità dei nuovi
inserimenti
Possibilità di personalizzare il piano di studi dell’apprendista in ragione di proprie
specifiche esigenze e fabbisogni di competenze
Sgravi contributivi
Benefici retributivi
Incentivi economici
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Benefici contributivi

La contribuzione a carico dei datori di lavoro è ridotta al 10%
della retribuzione imponibile;

L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della
componente formativa del contratto, in caso di conferma in
servizio del lavoratore.

Con la Legge di stabilità 2012, per i contratti di
apprendistato stipulati dal 1.01.2012 ed entro il 31 dicembre
2016, per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, è
stato introdotto uno sgravio contributivo del 100% nei
primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni
di contratto successivi al terzo.
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BENEFICI RETRIBUTIVI
La retribuzione dell’apprendista può essere:
livelli
%
Fino a 2 livelli inferiori a quello
del lavoratori addetti a mansioni
che richiedono la qualifica a cui
è finalizzato il contratto
Stabilita in % rispetto a quella
dei lavoratori addetti a mansioni
che richiedono la qualifica a cui
è finalizzato il contratto
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Limiti numerici
A partire da gennaio 2013 l’assunzione dell’apprendista è subordinata:
1. al rispetto dei seguenti limiti numerici (non applicabili alle imprese
artigiane):
I. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto
alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il
medesimo datore di lavoro (esclusi gli artigiani, ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della l. 443/1985);
II. Per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori, tale
rapporto non può superare il 100%;
I. I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori in
numero compreso tra 0 e 2 possono assumere al max 3
apprendisti.
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Limiti numerici
2. possibilità di assumere nuovi apprendisti subordinata al mantenimento
in servizio di almeno il 50% dei contratti di apprendistato conclusi nei
36 mesi precedenti (la percentuale è ridotta al 30% fino al 17 luglio
2015). Dal computo sono escluse le cessazioni derivanti da:
 Recesso durante il periodo di prova
 Dimissioni
 Licenziamento per giusta causa
In mancanza del rispetto di tale percentuale, il datore di lavoro può
confermare un solo apprendista.
Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione
del rapporto.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese con meno di 10 dipendenti.
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INCENTIVI ECONOMICI
LEGGE 99/2013: Incentivi economici per l’assunzione a tempo
indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, l’incentivo previsto
dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può
mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro
per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve
una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo
previsto dall’art.1 dl76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della
retribuzione imponibile previdenziale).
BANDO FIXO:
Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese, per
richiedere contributi finalizzati all’inserimento occupazionale di laureandi,
laureati e dottorandi con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
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BANDO FIXO: BENEFICIARI
IMPRESE E DATORI DI LAVORO PRIVATI con sede operativa sul territorio
nazionale che assumano a tempo pieno o a tempo parziale con contratto di
apprendistato di alta formazione e di ricerca GIOVANI di età compresa tra i 18 e i
29 anni per lo svolgimento di attività di ricerca o per il conseguimento di uno dei
seguenti titoli di studio:
 Certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
 Diploma di tecnico superiore (ITS)
 Laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico
 Master universitario I e II livello
 Dottorati di ricerca
 Diploma di specializzazione
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BANDO FIXO
Importo contributo:
Le imprese che stipulino contratti di Apprendistato di Alta formazione e ricerca
a partire dalla data di emissione del bando (18/06/2012) riceveranno un
contributo pari a:
- € 6.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a
tempo pieno
- € 4.000,00 per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a
tempo parziale
 importi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.
 non cumulabili con altri contributi erogati da Italia Lavoro S.p.A. per assumere lo stesso lavoratore.
 cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.
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BANDO FIXO
Note:
La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre 45 giorni
dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato per il quale il contributo è
richiesto.
Il contratto deve prevedere almeno 24 ore settimanali (per il tempo parziale).
Il contratto deve avere una durata minima di 12 mesi .
L’impresa non deve aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli
ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata
da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione
di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.
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Avviso a sportello
(fino all’esaurimento delle risorse disponibili)
data emissione 18/06/2012 e scadenza 31/03/2014
Modalità e termini di presentazione delle richieste:
http://fixo.italialavoro.it/
Maggiori informazioni:
http://fixo.italialavoro.it/ e su www.italialavoro.it/fixo.
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ATTUAZIONE
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Contratti di AFER realizzati
Regioni
N. Contratti di apprendistato di alta formazione e
ricerca - al 31 ottobre
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Liguria
Veneto
Trento
Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Sardegna
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Totale
68
80
6
13
1
51
26
15
3
1
14
278
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DGR 17 DEL 14 GENNAIO 2014
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Tipologia di titolo
Durata
Formazione
Laurea
48 mesi
Laurea magistrale
36 mesi
Laurea ciclo unico
48 mesi
CFU Di
ingresso
120
Obbligo formativo
L’obbligo formativo è
di 240 ore annue
complessive
retribuite
dall’impresa, di cui
almeno 90 ore di
attività accademiche
svolte
dall’apprendista
Master I e II livello
24 mesi
100 ore
Dottorato di ricerca
48 mesi
120 ore annue
Attività di ricerca
36 mesi
150 ore annue
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Punti di attenzione
Proroga
Un’eventuale proroga del periodo di apprendistato può
essere convenuta per una sola volta
dalle parti del rapporto di lavoro d’intesa con il
Dipartimento e ha una durata massima di 12 mesi.
Tutor
Il corretto svolgimento delle attività formative svolte
dall’apprendista è assicurato dal tutor
accademico, in qualità di facilitatore dell’intero processo
formativo e dal tutor/referente aziendale,
in grado di agevolare l’inserimento dell’apprendista
all’interno dell’impresa.
Interruzione
Qualora l’apprendista non completi il percorso formativo
per interruzione del rapporto di
lavoro ovvero non consegua il titolo previsto, l’università
certifica i crediti formativi eventualmente
conseguiti. Le competenze eventualmente acquisite
possono essere oggetto di certificazione ai sensi
dell’art. 6, co. 4 del T.U.
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Job Act
d.l. n. 34/2014
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d.l. n. 34/2014
Apprendistato
✴ viene
previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e
patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il
relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali
previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è
necessariamente condizionata alla conferma in servizio di
precedenti apprendisti al termine del percorso formativo;
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d.l. n. 34/2014
Contratto a termine acausale
✴ Contratto di lavoro a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36
mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato
per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità,
fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto
✴ Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il
contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che
sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività
lavorativa.
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TIROCINI
(Regione Lazio)
DGR N.199 DEL 18 LUGLIO 2013
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Tirocinio
Il tirocinio consiste in un’esperienza di
orientamento al lavoro e di formazione in una
situazione che non configura un rapporto di lavoro.
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Tirocinio
[…]“tirocini formativi e di orientamento, finalizzati
ad agevolare le scelte professionali e
l’occupabilità dei giovani nel percorso di
transizione tra il sistema dell’istruzione ed il mondo
del lavoro mediante una formazione a diretto
contatto con quest’ultimo. I destinatari sono i
soggetti in possesso di un titolo di studio
conseguito entro e non oltre dodici mesi […]
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Tirocinio (limiti
numerici)
a) un tirocinante, fino a cinque lavoratori in organico;
b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di
lavoratori in organico è compreso fra
sei e venti unità;
c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei
lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore
a venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità
superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero.
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Indennità di
partecipazione
Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la
partecipazione al tirocinio di importo lordo
mensile di euro 400,00.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una
partecipazione minima ai tirocini del 70% su base
mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale
all'effettiva partecipazione al tirocinio, su
base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
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Presentazione apprendistato