L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA ai sensi dell’art. 5 D. Lgs 167/2011 1 Cos’è l’apprendistato? E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani in cui il datore di lavoro è tenuto ad erogare all’apprendista, come corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la retribuzione, ma anche una formazione professionale. 2 ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO D.lgs. 167/2011: MODALITÀ E TEMPI DI RECESSO Apprendistato: un contratto a tempo indeterminato Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc) Periodo di prova Componente formativa Lavoro a tempo indeterminato Libero recesso (art.2118 cc) 3 3 Il D.Lgs 167/2011: quadro normativo Il contratto di apprendistato, introdotto nell’ordinamento nazionale dalla L. 25/1955, è stato oggetto di numerose revisioni. Attualmente è disciplinato dal D.Lgs 167/2011, che ha abrogato la normativa precedente ed è stato novellato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) e dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Decreto Lavoro). 4 Apprendistato alta formazione DESTINATARI Soggetti tra i 18 e i 29 anni di età in possesso dei requisiti di accesso alle specifiche tipologie di percorso. 5 Il D.Lgs 167/2011 Le tre tipologie di apprendistato 1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3); 2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4); 3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5). 6 Apprendistato di alta formazione e ricerca: FINALITÀ Conseguire i seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria superiore; certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS); diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli ITS); laurea triennale, magistrale, a ciclo unico; master universitario di I e II livello; Diploma di specializzazione; Diploma di perfezionamento; dottorati di ricerca Svolgere attività di ricerca; Assolvere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche; 7 Apprendistato di alta formazione e ricerca: SOGGETTI COINVOLTI Istituzioni formative Imprese Apprendisti 8 IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) I contenuti e le modalità di erogazione della formazione devono essere esplicitati nel PFI, che va allegato al contratto entro 30 giorni dall’assunzione e ne costituisce parte integrante. Dati Anagrafici dell’ apprendista, titolo di studio, esperienze pregresse (in ambito formativo e lavorativo) Dati identificativi dell’ Impresa Dati istituzione formativa Indicazione Tutor aziendale Riferimento alla Qualifica contrattuale da conseguire CCNL applicato Livello inquadramento iniziale e finale Contenuti dell’attività formativa con l’indicazione del luogo (ateneo/impresa), delle modalità di erogazione (frontale, FAD,…) e degli obiettivi formativi correlati Doveri delle parti 9 VANTAGGI 10 VANTAGGI PER L’UNIVERSITA’ Favorisce la creazione di reti tra università e imprese, che consentono l’avvicinamento delle università alle concrete esigenze del mondo del lavoro innestando un circolo virtuoso in cui l’università può supportare le imprese nelle scelte in merito al fabbisogno di nuovi e/o ulteriori figure professionali. Riduce il mismatch tra la propria offerta formativa e le esigenze in termini di competenze e professionalità espresse dal mercato del lavoro. Aumenta la competitività sul territorio per la capacità di «occupare» i giovani anche prima del conseguimento del titolo 11 VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI Accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro; Sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o ruolo aziendale; Conseguire un titolo di studio di livello secondario, terziario o una qualifica professionale ai fini contrattuali. 12 VANTAGGI PER LE IMPRESE opportunità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la produttività del lavoro; Collaborazione con l’università (o le altre istituzioni formative) nella definizione del percorso formativo dell’apprendista, che viene adattato in base alle specifiche esigenze organizzative e al fabbisogno di competenze dell’impresa stessa; Favorisce le condizioni per valutare e valorizzare le potenzialità dei nuovi inserimenti Possibilità di personalizzare il piano di studi dell’apprendista in ragione di proprie specifiche esigenze e fabbisogni di competenze Sgravi contributivi Benefici retributivi Incentivi economici 13 Benefici contributivi La contribuzione a carico dei datori di lavoro è ridotta al 10% della retribuzione imponibile; L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della componente formativa del contratto, in caso di conferma in servizio del lavoratore. Con la Legge di stabilità 2012, per i contratti di apprendistato stipulati dal 1.01.2012 ed entro il 31 dicembre 2016, per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, è stato introdotto uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 14 BENEFICI RETRIBUTIVI La retribuzione dell’apprendista può essere: livelli % Fino a 2 livelli inferiori a quello del lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto Stabilita in % rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto 15 Limiti numerici A partire da gennaio 2013 l’assunzione dell’apprendista è subordinata: 1. al rispetto dei seguenti limiti numerici (non applicabili alle imprese artigiane): I. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (esclusi gli artigiani, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della l. 443/1985); II. Per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori, tale rapporto non può superare il 100%; I. I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori in numero compreso tra 0 e 2 possono assumere al max 3 apprendisti. 16 Limiti numerici 2. possibilità di assumere nuovi apprendisti subordinata al mantenimento in servizio di almeno il 50% dei contratti di apprendistato conclusi nei 36 mesi precedenti (la percentuale è ridotta al 30% fino al 17 luglio 2015). Dal computo sono escluse le cessazioni derivanti da: Recesso durante il periodo di prova Dimissioni Licenziamento per giusta causa In mancanza del rispetto di tale percentuale, il datore di lavoro può confermare un solo apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione del rapporto. Tali disposizioni non si applicano alle imprese con meno di 10 dipendenti. 17 INCENTIVI ECONOMICI LEGGE 99/2013: Incentivi economici per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale). BANDO FIXO: Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese, per richiedere contributi finalizzati all’inserimento occupazionale di laureandi, laureati e dottorandi con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca 18 BANDO FIXO: BENEFICIARI IMPRESE E DATORI DI LAVORO PRIVATI con sede operativa sul territorio nazionale che assumano a tempo pieno o a tempo parziale con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca GIOVANI di età compresa tra i 18 e i 29 anni per lo svolgimento di attività di ricerca o per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio: Certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma di tecnico superiore (ITS) Laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico Master universitario I e II livello Dottorati di ricerca Diploma di specializzazione 19 BANDO FIXO Importo contributo: Le imprese che stipulino contratti di Apprendistato di Alta formazione e ricerca a partire dalla data di emissione del bando (18/06/2012) riceveranno un contributo pari a: - € 6.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno - € 4.000,00 per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale importi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio. non cumulabili con altri contributi erogati da Italia Lavoro S.p.A. per assumere lo stesso lavoratore. cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti. 20 BANDO FIXO Note: La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato per il quale il contributo è richiesto. Il contratto deve prevedere almeno 24 ore settimanali (per il tempo parziale). Il contratto deve avere una durata minima di 12 mesi . L’impresa non deve aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa. 21 Avviso a sportello (fino all’esaurimento delle risorse disponibili) data emissione 18/06/2012 e scadenza 31/03/2014 Modalità e termini di presentazione delle richieste: http://fixo.italialavoro.it/ Maggiori informazioni: http://fixo.italialavoro.it/ e su www.italialavoro.it/fixo. 22 ATTUAZIONE 23 Contratti di AFER realizzati Regioni N. Contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca - al 31 ottobre Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Liguria Veneto Trento Bolzano Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Sardegna Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Totale 68 80 6 13 1 51 26 15 3 1 14 278 24 DGR 17 DEL 14 GENNAIO 2014 25 Tipologia di titolo Durata Formazione Laurea 48 mesi Laurea magistrale 36 mesi Laurea ciclo unico 48 mesi CFU Di ingresso 120 Obbligo formativo L’obbligo formativo è di 240 ore annue complessive retribuite dall’impresa, di cui almeno 90 ore di attività accademiche svolte dall’apprendista Master I e II livello 24 mesi 100 ore Dottorato di ricerca 48 mesi 120 ore annue Attività di ricerca 36 mesi 150 ore annue 26 Punti di attenzione Proroga Un’eventuale proroga del periodo di apprendistato può essere convenuta per una sola volta dalle parti del rapporto di lavoro d’intesa con il Dipartimento e ha una durata massima di 12 mesi. Tutor Il corretto svolgimento delle attività formative svolte dall’apprendista è assicurato dal tutor accademico, in qualità di facilitatore dell’intero processo formativo e dal tutor/referente aziendale, in grado di agevolare l’inserimento dell’apprendista all’interno dell’impresa. Interruzione Qualora l’apprendista non completi il percorso formativo per interruzione del rapporto di lavoro ovvero non consegua il titolo previsto, l’università certifica i crediti formativi eventualmente conseguiti. Le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 4 del T.U. 27 Job Act d.l. n. 34/2014 28 d.l. n. 34/2014 Apprendistato ✴ viene previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo; 29 d.l. n. 34/2014 Contratto a termine acausale ✴ Contratto di lavoro a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto ✴ Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa. 30 TIROCINI (Regione Lazio) DGR N.199 DEL 18 LUGLIO 2013 31 Tirocinio Il tirocinio consiste in un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro. 32 Tirocinio […]“tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell’istruzione ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest’ultimo. I destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi […] 33 Tirocinio (limiti numerici) a) un tirocinante, fino a cinque lavoratori in organico; b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra sei e venti unità; c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero. 34 Indennità di partecipazione Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%. 35