RESPINGIMENTI NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
Il caso Hirsi contro Italia di fronte
alla Corte di Strasburgo
Ingresso sul territorio

Requisiti generali
a)
Visto di ingresso (escluso
esentati)
b)
Passaporto / Documento di
viaggio valido
c)
Giustificazione scopo e
condizioni soggiorno
d)
Disponibilità mezzi di
sussistenza
e)
Inesistenza cause ostative

Requisiti specifici
a)
Documenti specifici in base ai
diversi motivi di ingresso
(adozione, cure mediche, lavoro,
motivi familiari, studio, turismo)
Il respingimento
– nozione «territoriale» (art. 10 T.U.)

Respingimento alla frontiera
Respingimento differito


Disposto dal Questore

Disposto dalla polizia di frontiera

Differito nel tempo

Immediato


Non corredato da divieto di
reingresso
Non corredato da divieto di
reingresso

Contravvenzione di ingresso e
soggiorno illegale

Non vi è reato di ingresso illegale
Non si può dar luogo a respingimento in casi di:
- NECESSITÀ E URGENZA DI SOCCORSO
- MINORE NON ACCOMPAGNATO
- RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Richiesta di protezione internazionale
Nessuno Stato può disporre l’espulsione o il respingimento in nessun
modo di un rifugiato verso uno Stato in cui lo straniero :
(a) possa essere oggetto di persecuzione per motivi di:
razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni
personali o sociali, ovvero
(b) possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non
sia protetto dalla persecuzione
ex Art. 33(1) Convenzione del 1951 relativa alla status dei
rifugiati e suo Protocollo del 1967
Richiesta di protezione internazionale
Art. 33(1) della Convenzione del 1951 relativa alla status dei
rifugiati e suo Protocollo del 1967
Nessuno Stato può disporre l’espulsione o il respingimento di un
RIFUGIATO = chiunque soddisfi i requisiti ex art. 1 A (2) Conv. 51 e art. 1
Prot. 67 e cioè ogni persona che
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è
- cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Paese; oppure che,
- non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui
aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o
non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”
Richiesta di protezione internazionale
Art. 33(1) della Convenzione del 1951 relativa alla status dei
rifugiati e suo Protocollo del 1967
Nessuno Stato può disporre l’espulsione o il respingimento «in
nessun modo» inclusa ogni forma di trasferimento forzato,
compresi deportazione, espulsione, estradizione, trasferimento
informale o “rendition” e non ammissione alla frontiera nelle
circostanze descritte di seguito
A. verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione
B. ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione
Eccezioni al principio di non-refoulement
(art. 33(2) conv. 51)




L’art. 33(1) non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il
quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la
sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure
da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già
passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente
grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto
Stato”.
L’applicazione di questa disposizione richiede una determinazione su
base individuale da parte del paese nel quale il rifugiato si trova sul
fatto che egli o ella rientri in una delle due fattispecie previste nell’art.
33(2) della Convenzione del 1951.
Tutto ciò non intacca il DIVIETO DI ESPULSIONI
COLLETTIVE da parte dello Stato ospitante in base al diritto
internazionale generale, che non consente eccezioni.
DIVIETO DI
ESPULSIONI
COLLETTIVE
• Diritto di ciascun migrante a un
esame individuale e
• Diritto di ricorso effettivo
contro il provvedimento
negativo
• Patto del 1966 sui diritti civili e
politici
• Convenzione ONU sui diritti dei
lavoratori migranti art. 22
• CEDU Protocollo n. 4 art. 4
• Carta dei diritti fondamentali dell’UE
art.19
Hirsi Jamaa and Other vs Italy
CEDU (Grande Camera), 12 febbraio 2012

Violazioni imputate all’Italia:
Art.1
• “Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo”
Art. 3
• “Proibizione della tortura”
Art. 4 Protocollo
n. 4
Art. 13
• “Divieto di espulsioni collettive di stranieri”
• “Diritto ad un ricorso effettivo”
I fatti di causa
 Il
6 maggio 2009 tre
imbarcazioni partite dalla
Libia e dirette verso
l’Italia vengono
intercettate dalle
autorità italiane a largo
di Lampedusa.
I
migranti (circa 200
persone) presenti sulle
imbarcazioni partite da
Tripoli vengono caricati
sulle motovedette
italiane, riaccompagnati
al porto di partenza ed
affidati ad autorità
Libiche.
Art. 1 Conv. Europea dei Diritti dell’Uomo:
• «Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni
persona sottoposta alla loro giurisdizione i
diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della
presente Convenzione»
POSIZIONE ITALIA



Non si è avuto un controllo
assoluto sui migranti.
L’operazione di salvataggio è
rientrante nella Conv. di
Montego Bay e negli accordi
tra Italia e Libia
Non è mai stata fatta violenza
sui migranti
CORTE

Le navi italiane in alto mare sono
considerate come territorio italiano
(Art. 4 Codice della Navigazione IT)

Le navi battenti bandiera di uno Stato, in alto
mare, sono sottoposte alla sua giurisdizione
esclusiva
(Art. 92 Convenzione di Montego Bay)

Controllo effettivo di personale militare di
uno Stato ne implica la sua giurisdizione
(Sentenza Medvedyev vs Francia)

Esistenza di accordi di cooperazione fra due
Stati sembra allargare la giurisdizione
reciproca
(Caso Xhavara vs Italia)
Ad avviso della Corte, sin dalla salita a bordo delle navi delle forze armate
italiane e fino alla consegna alle autorità libiche, i ricorrenti si sono trovati
sotto il controllo continuo ed esclusivo, tanto de jure quanto de facto, delle
autorità italiane. Nessuna speculazione sulla natura e sullo scopo
dell’intervento delle navi italiane in alto mare può indurre la Corte a
concludere diversamente.
Art. 3 Conv. Europea dei Diritti dell’Uomo:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o degradanti»
POSIZIONE ITALIA




I ricorrenti non hanno provato le
violazioni
Il trasferimento avvenuto nel rispetto
degli accordi bilaterali tra Italia e Libia
Le operazioni avvenute nel quadro del
diritto internazionale
Considerazione della Libia come luogo
sicuro
CORTE

Art. 3 e protezione indiretta

Libia descritta come un Paese “a
rischio”
(Report NGO e UN)

In Libia non c’è alcuna protezione
effettiva per i rifugiati

Principio non refoulement e non
refoulement indiretto
Art. 33 Convenzione di Ginevra
1951
Art. 19 Carta dei Diritti Fond. UE
Sentenza Haitian Centre for Human
Rights et al. vs United States
Il trasferimento dei ricorrenti verso la Libia ha comportato una violazione
dell’articolo 3 della Convenzione in quanto li ha esposti al rischio di
rimpatrio arbitrario e verso paesi a rischio.
Art. 4 Protocollo n. 4 della Conv. Europea dei
Diritti dell’Uomo:

«Le espulsioni collettive di stranieri sono
vietate»
POSIZIONE ITALIA


La norma si riferisce a casi in
cui i soggetti siano fisicamente
presenti sul territorio.
Qui si tratta non di
«espulsione» ma di un rifiuto ad
autorizzare l’ingresso nel
territorio nazionale
CORTE

Riferimento ad art. 31 e ss. Convenzione di
Vienna per chiarire portata art. 4:
o
Oggetto e scopo del trattato
o
Ricorso ai lavori preparatori

Evidente impossibilità pratica di condurre
indagini individuali

Altra normativa internazionale:
o
Art. 19 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea
o
Art. 12 Carta africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli
o
Art. 22 Convenzione americana relativa ai diritti
dell’uomo
o
Art. 26 Carta araba dei diritti dell’uomo
La Corte decide per un’interpretazione estensiva ed evolutiva della Convenzione al
fine di salvaguardarne l’efficacia; afferma inoltre che la situazione non poteva offrire
garanzie
sufficienti
all’identificazione
dei
migranti
Art. 13 Conv. Europea dei Diritti dell’Uomo:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti
nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a
un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale,
anche quando la violazione sia stata commessa da
persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni
ufficiali»
POSIZIONE ITALIA

Le circostanze del caso
impedivano il diritto d’accesso
ad istanze nazionali

Mancato ricorso da parte dei
ricorrenti (in un momento
successivo) ai giudici nazionali
CORTE

Un ricorso non è effettivo se non ha
effetto sospensivo
(Sentenza Conka vs Belgio)

Art. 3 deve essere oggetto di
particolare tutela
(Sentenza Chaimaiev vs Georgia e
Russia)

Già comprovata mancanza di
informazioni ai ricorrenti
La Corte ritiene che i ricorrenti siano stati privati di ogni via di ricorso che
avrebbe consentito loro di sottoporre ad una autorità competente le
doglianze e di ottenere un controllo attento e rigoroso delle loro richieste
prima di dare esecuzione alla misura di allontanamento.
Rilevanza della decisione
(opinione concorrente del Giudice Albuquerque)
Extraterritorialità del divieto di non-refoulement
(rileva la giurisdizione)
 I diritti umani contribuiscono a rafforzare il
sistema di protezione internazionale dei rifugiati
(conv. 51)
 Il divieto di respingimento comporta infatti:
- l’obbligo per ogni Stato di informare i migranti che
possono richiedere protezione internazionale
- obbligo di attivare per ciascun richiedente una
procedura equa di esame del suo stato di rifugiato e
dell’eventuale richiesta di asilo

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Art. 33(1) - Università degli Studi di Pavia