La razionalizzazione delle partecipate secondo Cottarelli: limiti e difficoltà applicative per il TPL 17 dicembre 2014 Dott Roberto Camporesi [email protected] 1 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Programma 1. La legge di stabilità 2014: Legge di stabilità 2014: il primo vero cambio di regime; La riapertura dei termini dell’art. 3 comma 27 L 244/2007; L’accantonamento delle perdite delle società partecipate; La soppressione delle società strumentali in perdita; Analisi di economicità dei servizi con riferimento ai modelli per l’analisi di economicità elaborati in attesa delle istruzioni del Commissario Cottarelli; Il costo del personale; La mobilità del personale. 2. La struttura degli interventi del programma del Commissario Cottarelli Circoscrivere il perimetro delle società partecipate; Reintroduzione di vincoli diretti al mantenimento delle società partecipate; Trasparenza e opinione pubblica; Meccanismi per promuovere l’efficienza; L’individuazione delle tre azioni di intervento; Incentivi alla razionalizzazione attraverso un allentamento al patto di stabilità e incentivi finanziari alle ristrutturazioni; Un percorso non traumatico per il personale 3. Le disposizioni attuative del programma del Commissario Cottarelli: La dismissione delle partecipazioni e l’allungamento delle concessioni in essere; Le agevolazione tributarie; Le soluzioni che comportano la “ricapitalizzazione delle società” e i vincoli dell’art. 6 comma 19 del D.L. 78/2008; Lo scioglimento anticipato delle società: la sorte: (i) del personale; (ii) delle immobilizzazioni da alienare o assegnare; (iii) dei debiti da accollare al socio in sede di riparto di liquidazione; Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.1. Legge di stabilità 2014: il primo vero cambio di regim DA imposizione puntuale e frazionata di singoli obblighi o divieti (difficili da monitorare in ordine all’esatto e puntale adempimento ed ancor più difficili da sanzionare in caso di inosservanza),. A precise e dirette correlazioni economico-finanziarie tra bilanci previsionali delle autonomie locali coinvolte (in quanto socie o titolari dei relativi rapporti di partecipazione) e bilanci d’esercizio (o consuntivi) delle rispettive società ed enti partecipati o istituiti. Obiettivo: EQUILIBRIO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.1. Legge di stabilità 2014: il primo vero cambio di regim L’OBIETTIVO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO DUREVOLE Le disposizioni della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) inerenti le società partecipate dagli enti locali hanno determinato la revisione complessiva del sistema di riferimento per questi e per altri organismi (es. aziende). Si passa infatti da una logica di intervento finalizzata alla riduzione del numero dei soggetti operanti nel sistema stesso ed alla eliminazione di quelli interferenti con settori di mercato particolari (servizi strumentali) ad una prospettiva di massima responsabilizzazione gestionale e di stretta correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie delle partecipate e quelle dell’ente locale socio – affidante . CONSEGUIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO DUREVOLE DEL GRUPPO ENTE LOCALE Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Cosa resta Cosa è stato abrogato Verifica di coerenza della Divieto di costituzione società partecipazione con finalità per Comuni con pop. Inf. 30.000 istituzionali abitanti e unica partecipazione Comuni sino a 50.000 Limiti per società che Obbligo di liquidazione società gestiscono servizi strumentali (es. che gestiscono servizi oggetto sociale esclusivo) strumentali Divieto di ripiano delle perdite Divieto di costituzione di altri dopo tre bilanci in rosso organismi (non societari) da parte dell’ente locale Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1.2. La riapertura dei termini dell’art. 3 comma 27 L 244/2007; ART 3 COMMA 27 L 244/2007 Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1.2. La riapertura dei termini dell’art. 3 comma 27 L 244/2007; 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile". SCADENZA: 31.12. 2014 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 GLI EFFETTI DELL’ART. 1 C. 569 L. 147/2013 Cronoprogramma 31/12/2010 Termine per la ricognizione e l’avvio della vendita della partecipazione 1/1/2014 31/12/2014 12 mesi Entrata in vigore della Legge di Stabilità L. 147/2013 Cessazione della partecipazione non alienata A Partecipazione azionaria che già al 31/12/2010 è stata ritenuta da alienare B partecipazione azionaria che nel periodo dei 12 mesi/2014 è stata ritenuta da alienare 12 mesi 31/12/2015 La società liquida in denaro la quota Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1.3. L’accantonamento delle perdite delle società partecipate; LE REGOLE DELL’ACCANTONAMENTO DELLE PERDITE Responsabilizzazione per la migliore gestione delle dinamiche economicofinanziarie sui due versanti (società partecipata ed ente locale) è sancita dall’art. 1, comma 551 della legge n. 147/2013. Nel caso in cui i soggetti [partecipati] presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio (con possibili problemi per bilanci in rosso delle società appartenenti al gruppo con effetti negativi assorbiti nel consolidato). Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Vi sono tuttavia problemi nell’individuazione dei i servizi a rete (manca una definizione normativa) e nelle possibili criticità derivanti dalla mancanza di contabilità separate. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1.3. L’accantonamento delle perdite delle società partecipate; L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. La disposizione focalizza la prospettiva sulla liquidazione delle società partecipate non performanti. Peraltro, nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 10 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1.3. L’accantonamento delle perdite delle società partecipate; Periodo transitorio Il sistema di accantonamento obbligatorio per il ripiano delle perdite parte dal bilancio 2015 (con necessità di considerarlo nell’ambito del bilancio pluriennale 2014-2016). In sede di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017, è prevista (art. 1, comma 552) una modulazione graduale dell’accantonamento, fondata su una metodologia peggiorativa per le società che hanno ottenuto un risultato medio negativo di bilancio nel triennio 2011-2013 e su un’opposta metodologia migliorativa per le società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo. 11 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 PERIODO TRANSITORIO Il sistema di accantonamento obbligatorio per il ripiano delle perdite parte dal bilancio 2015 (con necessità di considerarlo nell’ambito del bilancio pluriennale 2014-2016). In sede di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017, è prevista (art. 1, comma 552) una modulazione graduale dell’accantonamento, fondata su una metodologia peggiorativa per le società che hanno ottenuto un risultato medio negativo di bilancio nel triennio 2011-2013 e su un’opposta metodologia migliorativa per le società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo. 12 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 - se i risultati di esercizio (ovviamente negativi) che le Imprese conseguiranno negli anni 2014, 2015 e 2016 saranno migliori rispetto al risultato medio relativo al periodo 2011-2013 (che quindi non può che essere negativo), I’accantonamento sarà così effettuato: differenza tra la perdita della Società partecipata ed il valore di un determinato parametro calcolato come risultato medio dell’arco temporale 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% con riferimento al Fondo da costituire nel bilancio di previsione 2015, del 50% per quello da costituire nel 2016 e del 75% per quello da formare nel 2017. L’obbligo di istituzione del Fondo non dovrebbe operare qualora la perdita riferita ad uno degli anni 2014, 2015 e 2016 sarà pari o inferiore al valore che il paramento testé specificato assumerà nell’esercizio di riferimento. Volendo fornire una rappresentazione grafica di quanto appena esposto, si avrà: Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Risultato medio 2011-2013 € 20.000,00 (A) Perdita 2014 (presa in valore assoluto) € 30.000,00 (risultato d’esercizio 2014 peggiore rispetto a quello medio 2011-2013) Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2015 (A*25/100) € 7.500,00 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 (A) Perdita 2015 (presa in valore assoluto) € 25.000,00 (risultato d’esercizio 2015 peggiore rispetto a quello medio 2011-2013 Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2016 (A*50/100) € 12.500,00 (A) Perdita 2016 (presa in valore assoluto) € 22.000,00 (risultato d’esercizio 2016 peggiore rispetto a quello medio 2011-2013 Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2015 (A*75/100) € 16.500,00 È opportuno precisare che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13, non trovano applicazione rispetto a perdite subite da Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati seppur a partecipazione pubblica. Inoltre, le medesime disposizioni con riferimento a Società che redigono il bilancio consolidato, considerano risultato di esercizio quello relativo a tale Viabilancio. Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 È importante precisare che il Legislatore, per evitare che il meccanismo introdotto dai commi 551 e 552 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, abbia immediati riflessi negativi sulla capacità di spesa degli Enti Locali, ha previsto un avvio graduale delle nuove disposizioni relativamente agli anni 2015, 2016 e2017. Nel periodo transitorio nei bilanci degli Enti partecipanti non sono richiesti accantonamenti di ammontare pari alla perdita subita dalla Società, ma l’entità del Fondo va a commisurarsi ad una certa percentuale (che diviene crescente negli anni) della perdita medesima. Tuttavia, un sacrificio inferiore viene richiesto ai soci nel caso la Società a cui partecipano riesce ad ottenere risultati di esercizio negativi che sono migliori rispetto al risultato medio negativo riferito al triennio 2011-2013. Addirittura, l’obbligo di accantonamento, pur in presenza di perdite negli Organismi partecipati, potrebbe non concretizzarsi al verificarsi di determinate condizioni. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Per la verità, sebbene l’Autore delle leggi sul punto non sia molto chiaro, da una prima interpretazione delle disposizioni “de quibus” sembra che il complesso meccanismo creato operi nella seguente maniera: - se i risultati di esercizio (ovviamente negativi) che le Imprese conseguiranno negli anni 2014, 2015 e 2016 saranno peggiori rispetto al risultato medio (che può essere positivo o negativo) relativo al periodo 2011-2013, le perdite rileveranno ai fini della costituzione del Fondo vincolato nei bilanci di previsione degli Enti soci, non per l’intero ammontare, ma per il 25% nell’anno 2014 (importo da imputare nello strumento di programmazione 2015), per il 50% nell’anno 2015 (somma da imputare nello strumento di programmazione 2016), per il 75% nell’anno 2016 (importo da collocare nello strumento di programmazione 2017). Volendo fornire una rappresentazione grafica di quanto appena esposto, si avrà: Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Risultato medio 2011-2013 € 20.000,00 (A) Perdita 2014 (presa in valore assoluto), risultato d’esercizio migliore rispetto a quello medio 2011/2013 € 18.000,00 € 15.000,00 (B) Parametro inteso come risultato medio 2011-2013 migliorato del 25% (preso in valore assoluto) Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2015 (A-B) € 3.000,00 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 (A) Perdita 2015 (presa in valore assoluto), risultato d’esercizio migliore rispetto a quello medio 2011/2013 € 17.000,00 (B) Parametro inteso come risultato medio 2011-2013 migliorato del 50% (preso in valore assoluto) € 10.000,00 Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2016 (A-B) € 7.000,00 (A) Perdita 2016 (presa in valore assoluto), risultato d’esercizio migliore rispetto a quello medio 2011/2013 € 2.000,00 (B) Parametro inteso come risultato medio 2011-2013 migliorato del 75% (preso in valore assoluto) € 5.000,00 Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2017 (A-B) 0 19 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Art. 43 DDL Stabilità Razionalizzazione delle società partecipate locali L’art. 43 si articola su due grandi sezioni: la prima prevede obbligatoriamente un “piano di operativo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute; la seconda sezione prevede una profonda revisione della disciplina dell’organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e rete, con specifica modifica all’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 convertito con modifiche nella legge n. 148/2011. Il piano operativo di razionalizzazione La norma fa salve le disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 e ss della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall’art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 ( legge di stabilita per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l’exit degli enti locali dalla società di capitali perle quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali. Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l’art. 3 comma 27 delle legge per trovare i fondamenti giuridici della capacita giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali. Per una sua più attuale interpretazione si rinvia alla stessa relazione del Commissario Cottarelli [1]. Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute. I soggetti attivi sono stati chiarente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni “locali”; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello stato e del “parastato”. I soggetti incisi sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall’art. 3 comma 27 LF 2008 il perimetro dell’indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell’intero capitale sociale. La norma non richiama le azienda speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l’attività del Commissario Cottarelli[2]e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la “vis espansiva” di alcune pronuncie della Corte dei Conti possono ritenere che esse siano ricomprese. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri: eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ante o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza Corte Costittuzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento ai servizi di pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperiti bili dal mercato; eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga; aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali, per il cui commento si rinvia alla seconda parte; (i) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (ii) degli organi amministrativi; (iii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazione. Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e deve evidenziare: - le società coinvolte; - i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano; - le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni ( cessioni, fusioni, scissioni ecc); - il dettaglio dei risparmi da conseguire. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 I tempi di operatività sono: - entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni; - entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione; - entro il 15 marzo del 2016 redazione di una relazione sull’attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti. Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016. La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 L’impegno di spesa per l’accantonamento del capitale proprio delle società affidatarie in house dei servizi di cui all’art. 3 bis del DL. 138/2011 previsto nel piano degli interventi Art. 43 DDL Stabilità Razionalizzazione delle società partecipate locali Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.” Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Il contenuto delle relazione che si discosta, almeno nominalmente da quanto prescritto dall’art. 34 comma 20 su menzionato e prescrive che tale relazione illustrativa: • dia conto dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario per la forma di affidamento; • dia motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; • contenga un piano economico – finanziario: al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari al soggetto affidatario; che a sua volta contenga le proiezioni, per il periodo di durata dell’affidamento dei costi e dei ricavi, degli investimenti e relativi finanziamenti; Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 › e nel caso in cui la forma di gestione sia in House providing, contenga l’assetto economico – patrimoniale della società; il capitale proprio investito; l’ammontare dell’indebitamento e sia da aggiornare ogni triennio; Il piano economico finanziario dovrà essere asseverato da: (i) un istituto di credito o (ii) intermediario finanziario di cui all’art. 106 del TULB ( d.lgs 385/1993), o (iii) società di revisione Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1.3. L’accantonamento delle perdite delle società partecipate; Quando e perché ripianare La pronunzia della Corte dei Conti chiarisce quali sono le valutazioni che devono essere effettuate dagli enti locali in rapporto al ripiano delle perdite (con evidente riflesso sulla formazione dello stock di risorse da accantonare). in sede di esercizio del potere discrezionale l’amministrazione locale che non intende prendere atto dello scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 4 c.c. -ma, al contrario, decide di sobbarcarsi un ulteriore onere finanziario per ricapitalizzare la societàdeve ampiamente motivare detta scelta sia in chiave positiva sia in chiave negativa. Le valutazioni relative al ripiano perdite Secondo la Corte dei Conti, l’amministrazione locale deve dare conto di aver valutato attentamente i costi di gestione mediante un piano industriale o un business plan. Quando si tratta di società di interesse generale le risultanze di questa programmazione andranno poi formalizzate nel contratto di servizio (o nella convenzione sottoscritta con il concessionario). Le perdite possono essere connaturate agli investimenti di avvio o di sviluppo della società, nonché fisiologiche in caso di servizi poco remunerativi, che non sarebbero appetibili per il mercato (es. TPL per località di montagna). 27 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Rilevanza dei flussi economici nel contratto di servizio Secondo la Corte dei Conti, quindi, per ovviare agli inconvenienti delineati dalle particolari situazioni di operatività della società, la legge prevede che le condizioni di efficienza del servizio e le condizioni di equilibrio finanziario della gestione siano regolate nel contratto di servizio, nel quale deve necessariamente essere inserito, come detto, proprio l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Questo aspetto si pone in strettissima correlazione con la necessaria analisi dei meccanismi di remunerazione, a fronte della disciplina comunitaria (c.d. “Pacchetto SIEG-Almunia”) sugli aiuti di Stato e sulle compensazioni. 28 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 ratio Sempre secondo la Corte dei Conti, inoltre, l’amministrazione locale deve dare conto delle ragioni per le quali ritiene più efficiente ed economico ricapitalizzare la società piuttosto che prendere atto del suo scioglimento a causa di una gestione che ha generato perdite oltre un terzo che hanno ridotto il capitale al di sotto del limite di legge. Il rispetto del principio di “legalità finanziaria”, presuppone in capo all’ente locale una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. (valutazione quest’ultima che deve essere ancora più rigorosa in presenza di società strumentali, in quanto deve sempre essere evidenziata la stretta inerenza con le finalità istituzionali dell’ente locale). 29 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Le sanzioni Dal 2015, le società a partecipazione diretta o indiretta, affidatarie dirette di servizi, se conseguono tre esercizi consecutivi in rosso, devono ridurre del 30% il compenso degli amministratori. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Le sanzioni non si applicano se la società è stata assoggettata ad un piano di risanamento (comma 554). Dal 2017, una società (non gestore di SPL) che abbia conseguito quattro bilanci negativi su cinque (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) deve essere liquidata (comma 555). 30 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 le performance delle società partecipate Il parametro di misurazione della performance delle società partecipate è la sana gestione (per verificare come incide sui rapporti con l’ente locale, Corte dei Conti, sez., reg. contr. Lombardia n. 11, 14 e 17/PRSE del 16.01.2014, Veneto n. 18 e 18/PRSP del 14.01.2014). DL 66/2014 ART 23 Le performance delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali saranno misurate mediante parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche (standard elaborati dalla Sose). Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 31 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Monitoraggio delle performance delle società partecipate Gli enti locali devono prendere coscienza delle performance delle società partecipate, per poter verificare la loro tenuta potenziale rispetto ai futuri standard di rendimento. La verifica della performance deve essere fatta tenendo conto anche della “tenuta” rispetto al settore in cui opera la società e, necessariamente, della sostenibilità della stessa rispetto ai canoni civilistici (rischio fallimento). Per le società strumentali, il confronto è immediato, con i prezzi di mercato, mediante un’analisi che non può essere limitata. La previsione rafforza l’assunto di eccezionalità dell’art. 13 del d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006 e i vincoli permanenti nei commi 7 e 8 dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012. 32 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Diritto di “recesso” assicurato per partecipazioni inerti La legge n. 147/2013 introduce una causa di “recesso assicurato” per le partecipazioni che l’ente locale detiene ancora, non essendo riuscito ad alienarle con procedura ad evidenza pubblica (art. 1, comma 569) Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi (v. art. 2 d.l. n. 16/2014) dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. 33 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Conseguenze della nuova disciplina Le nuove disposizioni contenute nella legge n. 147/2013 focalizzano l’attenzione sul concetto di “equilibri finanziari”, con riferimento al sistema allargato (Comune e società partecipate). Ne scaturisce per le amministrazioni locali un “obbligo sostanziale” a dar corso effettivo ai controlli previsti dall’art. 147-quinquies (come evidenziato dalla Corte dei Conti). Il rischio evidente è che la cattiva gestione delle società incida in modo irreparabile sulla situazione dell’ente locale socio (caso del Comune di Napoli accertato dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Campania con del. n. 12 del 19 febbraio 2014 con diniego del piano di riequilibrio). 34 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 N.B. Le nuove disposizioni richiedono che le amministrazioni locali affrontino complessivamente ed in prospettiva organica il riassetto delle società partecipate, al fine di prevenire o limitare gli effetti di cattive gestioni. Non sono più sostenibili “forzature” non motivate, come ad esempio continuare ad affidare ad una società servizi strumentali che sarebbero acquisibili a prezzi più competitivi sul mercato. E’ necessario e non più eludibile un efficace e serio sistema di controlli sulle società partecipate, anche introducendo obblighi specifici per le stesse (come ad es. la contabilità separata in caso di gestioni multiservizi). 35 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.5.Analisi di economicità dei servizi con riferimento ai modelli per l’analisi di economicità elaborati in attesa delle istruzioni del Commissario Cottarelli; COTTARELLI HA PROPOSTO L’ANALISI DI ECONOMICITA’ COMPARATIVA MEDIANTE L’INDICE DI BILANCIO ROE (Return on Equity) ROE = RN / PATRIMONIO NETTO In attesa delle banche date per effettuare l’analisi comparativa della efficienza ed efficacia dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, gli enti locali possono valutare la strategicità dei servizi attraverso: 1. Estensione dell’analisi di bilancio mediante l’utilizzo di ulteriori indici economici, patrimoniali, finanziari e di liquidità. Se possibile effettuare il confronto dell’analisi di bilancio almeno con 1) altre società pubbliche (es. in house) similari per attività svolte e per caratteristiche contingenti e 2) concorrenti privatistici che operano sul mercato (se presenti) 2. Classificare i servizi svolti per codice ATECO e andare ad effetture l’analisi comparativa con la banca dati EUROSTAT. 3. Se possibile Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.6. Il costo del personale; Revisione delle norme vincolistiche: ART 18 DL 112/2008 Art. 18 Reclutamento del personale delle societa' pubbliche 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.6. Il costo del personale; Revisione delle norme vincolistiche: ART 18 DL 112/2008 2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello ((...)). Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.6. Il costo del personale; Riformulazione del comma 6 dell’art. 3-bis della legge n. 148/2011. 6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. (comma così modificato dall'art. 1, comma 559, legge n. 147 del 2013) Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.6. Il costo del personale; Personale Società in house / 3 L’ente locale deve specificare nell’atto di indirizzo anche le linee che le società partecipate devono seguire per il contenimento degli oneri retributivi e dei costi del personale (per le modalità si veda Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, del.n. 447/PAR del 16.10.2013 e n. 22/PAR del 16.01.2014 e n.28/PAR del 17.01.2014) . E’ fatto salvo il CCNL applicato al 31 dicembre 2013 (Corte dei Conti, sez. reg. contr. Liguria, del. n. 15 del 5.03.2014). L’atto deve regoilare i vari istituti, considerando le possibili analogie con quelli del CCNL degli enti locali. 40 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.6. Mobilità tra società partecipate 563. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 564. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma 563. 41 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.6. Mobilità tra società partecipate 565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa societa' mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre societa' controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalita' previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. 42 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 1. La legge di stabilità 2014: 1.6. Mobilità tra società partecipate 567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale. 567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo' presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in altra societa'. 568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilita', nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 43 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2. La struttura degli interventi del programma del Commissario Cottarelli 2.1.Circoscrivere il perimetro delle società partecipate; 2.2. Reintroduzione di vincoli diretti al mantenimento delle società partecipate; 2.3. Trasparenza e opinione pubblica; 2.4. Meccanismi per promuovere l’efficienza; 2.5. L’individuazione delle tre azioni di intervento; 2.6. Incentivi alla razionalizzazione attraverso un allentamento al patto di stabilità e incentivi finanziari alle ristrutturazioni; 2.7. Un percorso non traumatico per il personale Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2. La struttura degli interventi del programma del Commissario Cottarelli 2.1.Circoscrivere il perimetro delle società partecipate; Si riportano di seguito alcuni tratti del Piano Cottarelli Le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali dell’ente pubblico partecipante, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire. PRINCIPIO COMUNITARIO DELLA LIBERA CONCORRENZA FOCALIZZAZIONE SU ART 3 COMMA 27 a) sottoporre a un vaglio le decisioni delle amministrazioni. Questo vaglio non deve avere la stessa intensità per tutti i settori: rimuovere gli incentivi alla proliferazione delle partecipate. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2. La struttura degli interventi del programma del Commissario Cottarelli 2.2. Reintroduzione di vincoli diretti al mantenimento delle società partecipate; “ Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di detenzione di partecipate non essenziali, si propone di limitare le: partecipazioni indirette (partecipate di partecipate), “micropartecipazioni” (partecipazioni troppo piccole per essere considerate strategiche), le “scatole vuote” (partecipate con un numero bassissimo di dipendenti e fatturato, ma che comunque richiedono un apparato di amministrazione), partecipate in perdita prolungata, partecipate da piccoli comuni. Si propone anche l’eliminazione o il forte ridimensionamento degli affidamenti diretti, l’accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione e norme più restrittive sulle fondazioni pubbliche. “ Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2. La struttura degli interventi del programma del Commissario Cottarelli 2.2. Reintroduzione di vincoli diretti al mantenimento delle società partecipate; Partecipazioni indirette Scatole vuote micropartecipazioni Partecipate in perdita prolungata Affidamenti diretti Partecipate piccoli comuni Procedere velocemnte con la chiusura società in liquidazione Fondazioni pubbliche Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2. La struttura degli interventi del programma del Commissario Cottarelli 2.3. Trasparenza e opinione pubblica; 1. Semplificare la normativa sulle partecipate 2. Migliorare la qualità/quantità delle informazioni disponibili e ridurre il costo di alimentazione e gestione delle banche dati 3. Fornire informazioni facilmente interpretabili in modo che la pubblica opinione possa esercitare pressioni per l’efficientamento del settore. indicatori di efficienza e strumenti di business intelligence Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2.4. Meccanismi per promuovere l’efficienza 1. l’uso diffuso dei costi standard come strumento di gestione, incluso per la determinazione dei trasferimenti necessari alle partecipate. 2. l’aggregazione di partecipate che offrono servizi simili. Questo aspetto è particolarmente rilevante per il settore dei servizi pubblici locali a rete (acqua, gas, rifiuti e elettricità). La soluzione è quella di utilizzare la disciplina sugli ambiti territoriali ottimali per promuovere gare e affidamenti su territori sufficientemente ampi. 3. una strategia ad hoc per il difficile caso del trasporto pubblico locale, che manifesta perdite particolarmente elevate ed indici di efficienza molto deboli anche sulla base di confronti internazionali. 4 . Quarto, la definizione, per le venti partecipate con perdite più elevate, di piani di rientro che dovrebbero essere approvati centralmente, con possibilità di commissariamento in assenza di progressi. Il programma include anche misure dirette a contenere i costi di amministrazione, con una ulteriore riduzione del numero e della remunerazione degli amministratori (naturalmente i principali risparmi per questa voce si otterrebbero dalla dismissione delle partecipate) Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2.6. Incentivi alla razionalizzazione attraverso un allentamento al patto di stabilità e incentivi finanziari alle ristrutturazioni; Facilitare le riorganizzazioni Incentivi attraverso modifiche del Patto di Stabilità Interno. Incentivi regolamentari e finanziari (in particolare per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica). Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2.6. Incentivi alla razionalizzazione attraverso un allentamento al patto di stabilità e incentivi finanziari alle ristrutturazioni; Facilitare le riorganizzazioni Incentivi attraverso modifiche del Patto di Stabilità Interno. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il patto di stabilità interno prevede il raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali ed espresso in termini di competenza mista. Con l’attuale criterio contabile, le entrate da dismissioni mobiliari - incluse nelle entrate in conto capitale e rilevando quindi in termini di cassa - determinano una corrispondente maggiore potenzialità di spesa nell’anno dell’incasso. Per facilitare le dismissioni delle partecipazioni, una proposta del MEF prevede di escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le entrate provenienti dalle dismissioni e le spese in conto capitale sostenute a valere su queste risorse. Tale incentivo, da applicare a partire dal 2014, consentirebbe quindi agli enti locali di poter spendere le risorse non più solo nello stesso anno di incasso, ma anche negli anni successivi. Resterebbero invece assoggettate ai vincoli del patto le spese sostenute per l’acquisizione di partecipazioni. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2.6. Incentivi alla razionalizzazione attraverso un allentamento al patto di stabilità e incentivi finanziari alle ristrutturazioni; Facilitare le riorganizzazioni Incentivi regolamentari e finanziari (in particolare per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica). Nei casi di affidamento con gara o di affidamento con gara a doppio oggetto, per l’operatore economico che succede al concessionario iniziale a seguito di ristrutturazioni societari sarebbe possibile il mantenimento della concessione in essere fino alla scadenza prevista. 1. L’accesso ad una quota del Fondo infrastrutture 2. La Cassa Depositi e Prestiti potrebbe costituire un fondo che investe in società partecipate dalle amministrazioni locali. 3. misure agevolative in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale. 4. fondo che rimborsi gli enti partecipanti per il versamento dell’IVA del 22% per l’incorporazione di partecipate negli enti partecipati (gli effetti sulla finanza pubblica Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2.7. Un percorso non traumatico per il personale Mobilità del personale + favorire il riassorbimento da parte del settore privato del personale in esubero attraverso: •estensione per casi/settori di un certo rilievo dell’uso della cassa integrazione in deroga. • “fondi di solidarietà bilaterali nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale” • Si potrebbe inoltre applicare il contratto di ricollocazione, attualmente in fase di sperimentazione. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 3. Le disposizioni attuative del programma del Commissario Cottarelli Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 3.1. La dismissione delle partecipazioni e l’allungamento delle concessioni in essere; esempio del SPL a rete di rilevanza economica: servizio idrico Affinché la fase di implementazione delle gare produca i migliori effetti, si ritiene, comunque, opportuno prevedere: • una clausola chiara che faccia decadere tutte le concessioni in essere all’interno dell’Ambito di riferimento al momento della conclusione della gara; • una maggiore chiarezza sul periodo di operatività della concessione e un eventuale allungamento della durata delle nuove concessioni. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 3.2. Le agevolazione tributarie Previsione di agevolazioni fiscali in materia di IVA come da Piano Cottarelli + 568-bis. L 147/2013 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 3.2. Le agevolazione tributarie 568-bis. L 147/2013 Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della societa' controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di societa' mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 PROBLEMA DELLA RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIATA’ PUBBLICHE ART 6 C. 19 DL 78/2010 CONVERTITO NELLA L 122/2010 19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Liquidazione società a partecipazione pubblica Disciplina speciale di diritto pubblico Disciplina di diritto privato Norme specifiche in vigore Capo VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile art.2484 Norme abrogate Art 4 c 1 DL 95/2012 Art 14 c 32 DL 78/2010 59 Disciplina pubblicistica Art 3 c 29 L 244/2007 e smi (L 147/2013 + DL 16/2014) Art 13 Decreto Bersani Deliberazione di Consiglio Comunale ex art.42, c.2, lettere e) e g) DLgs 267 / 2000 e, successivamente, dell’Assemblea ex art.2484, n.6) C.C Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Art. 2484 Codice Civile Cause di scioglimento comma 1: Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 60 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Liquidazione di diritto Da parte dell’organo di controllo Meccanismi di accertamento delle cause di scioglimento Necessità o automatismo? Da parte degli amministratori Da parte dei soci 61 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Dei SPL La vendita dell’azienda e la sorte dei contratti in essere Dei Servizi strumentali La vendita in blocco Il ruolo dei liquidatori I riparti parziali Le assegnazioni in natura si soci PA L’accollo dei debiti 62 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 L’ABROGATO ART 4 C 1 LETT B PRESUPPONE LA DECADENZA DECADENZA O SCADENZA AL TERMINE NATURALE DEI CONTRATTI IN ESSSERE? L’ART 34 C 21 DL 179/2012 E S.M.I. CHE FISSA UNA SCADENZA PER I CONTRATTI DI SPL PRESUPPONE UNA SORTA DI PROSECUZIONE • se esiste l’ATO o una autorità di Bacino (i SPL a rilevanza economica a rete) • Se non esiste l’ATO (esempio servizi cimiteriali /illuminazione votiva) I SERVIZI STRUMENTALI 63 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Il ruolo dei soci Pubblica Amministrazione in fase di liquidazione con riparti parziali Responsabilità patrimoniale Responsabilità penale 64 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Le assegnazioni in natura ai soci PA Di beni inalienabili Beni destinati a pubblico servizio (beni patrimoniali con vincolo di destinazione 65 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 L’accollo dei debiti In via Garantiti beni autonoma si immobili applica l’art 6 c assegnati 19 DL 79/2010 Vincoli giurisprudenziali 66 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 4. . Il sistema della riscossione degli enti locali - I modelli organizzativi per la riscossione dei tributi locali sono elencati e disciplinati dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 comma 5 che testualmente recita: “ 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: (…) b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’lambito territoriale di pertinenza dell’ ente che la controlla; 4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nel’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.” 67 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2. Il sistema della riscossione degli enti locali Il D.L. 6/12/2011 n. 201 (decreto salva Italia) convertito con modificazioni in legge 214 del 22/12/2011 (l’art. 10 comma 13 octies) ha disposto la possibilità di proroga dei servizi di riscossione coattiva ad Equitalia da parte dei Comuni solo fino al 31.12.2012, termine poi successivamente ulteriormente prorogato ad oggi fino al 31.12.2014 da parte del «Milleproroghe» La legge impone quindi ai Comuni di trovare soluzioni alternative in quanto decorso il termine prorogato l’agente della riscossione nazionale non può più essere utilizzato dagli enti locali. 68 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 4. Il sistema della riscossione degli enti locali e la proroga al 2014 Il quadro giuridico è complessivamente incerto ed indeterminato in materia di riordino del settore della riscossione dei tributi locali (il 29.01.2014 è stata appena approvata in Commissione Finanze del Senato la delega ai decreti attuativi per il riordino dell’intero sistema), e risultano negativi sia i risultati di riscossione da parte di Equitalia, sia le esperienze di altri enti locali nell’affidamento a privati delle attività di riscossione. In questo contesto la scelta di esternalizzazione a società in house appare dal punto vista giuridico, operativo ed economico, la scelta più adeguata permettendo il controllo del processo e quindi dell’efficacia ed efficienza dell’attività di riscossione (cd. Controllo analogo) e la determinazione della vantaggiosità economica dell’affidamento rispetto alla Convenzione Equitalia. 69 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 4. Il sistema della riscossione degli enti locali l’attività di accertamento, liquidazione riscossione dei tributi locali, quando non esercitate direttamente dall’ente locale impositore, è riservata a soggetti iscritti nell’apposito Albo tenuto ai sensi dell’art. 53 del D.L. 446/1997; Deroga: iscrizione all’apposito Albo consentita alle società a totale partecipazione pubblica affidatarie in house, che operano necessariamente per i propri soci; 70 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Art 53 “Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali” che recita: << 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ” e di quella contenuta nel “ Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”. L’art. 2 del decreto rubricato “Soggetti iscrivibili” che dispone: <<1. Nell'albo possono essere iscritti: a) (…) ; b) (…) c) le società miste costituite a norma dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 21 ottobre 1996, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), del presente comma, per la gestione presso altri comuni. 2. Le società miste costituite a norma dell'art. 22, comma 3, lettera e ) della legge 8 giugno 1990, n. 142, con prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sono tenute all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attività in favore dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale; l'iscrizione è in ogni caso necessaria qualora dette società intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni.>>. 71 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 2. Il sistema della riscossione degli enti locali e la proroga al 2014 Fasi e procedure della riscossione coattiva/1 1. Fase 1 precoattiva: - Acquisizione dati e validazione (migrazione, data-entry e bonifica) - controlli anagrafici - solleciti di pagamento (bonari) - intimazione di pagamento 2. Fase 2 coattiva: - ingiunzione fiscale 72 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 4 Il sistema della riscossione degli enti locali 3. Fasi e procedure della riscossione coattiva/2 3. Fase 3 Procedure esecutive e cautelari: - verifiche/indagini patrimoniali - attività cautelari: - pignoramento mobiliare - fermo amministrativo - pignoramento immobiliare - Ipoteca - Pignoramento presso terzi 4. Fase 4 Archiviazione: - archiviazione per inesigibilità 73 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 4 Il sistema della riscossione degli enti locali 4. Funzioni Fase 1 – precoattiva Front-office, back-office Fase 2 – coattiva Front-office, back-office, ufficiale della riscossione Fase 3 – attività esecutive e cautelari Front-office, back-office, ufficiale della riscossione, ufficio legale Fase 4 – archiviazione Front-office, back-office, ufficiale della riscossione, ufficio legale 74 Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Riparto di competenze di giurisdizione in materia di società a partecipazione pubblica. Analisi della recente giurisprudenza. Cassazione numero 26283 del 25 novembre 2013 Secondo la Cassazione tra l’ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo non c’è un rapporto di alterità per cui si è in presenza di una separazione patrimoniale ma non di titolarità. Ne consegue che, “il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver attribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l’attribuzione della Corte dei Conti della giurisprudenza sulla relativa azione di responsabilità”. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Riparto di competenze di giurisdizione in materia di società a partecipazione pubblica. Analisi della recente giurisprudenza. Cassazione numero 26283 del 25 novembre 2013 Volendo fare il punto sulla competenza della Corte dei Conti in tema di società partecipate, si individuano quattro livelli: •quando il sanno è ravvisabile nella stessa costituzione della società; •la responsabilità per danno erariale nelle società in house providing è governata dagli stessi paradigmi degli enti pubblici soci; •danno cagionato direttamente all’ente pubblico socio o per effetto di colpevole trascura tessa nell’esercizio spettante al socio per le società diverse da quelle in house providing. •Responsabilità per danno erariale prevista genericamente in ambito societario previste da norme speciali per le società pubblica ai sensi articolo 4 comma 12 del decreto sulla spending review Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Riparto di competenze di giurisdizione in materia di società a partecipazione pubblica. Analisi della recente giurisprudenza. fallibilità società in house providing l’assoggettamento al fallimento delle società a partecipazione pubblica come da recente sentenza della Cassazione (22209 del 27 settembre 2013). Secondo la Cassazione Non può condividersi la tesi secondo cui la verifica dell'applicabilità alle società in mano pubblica di discipline di settore pubblico o privato, in difetto di specifiche disposizioni normative, va compiuta di volta in volta, a seconda della materia di riferimento ed in vista degli interessi tutelati dal legislatore. Una società a partecipazione pubblica gestore di un servizio pubblico essenziale può essere dichiarata fallita. Il fallimento della partecipata, ancorché, in ipotesi, costituta all'unico scopo di gestire un determinato servizio pubblico, non preclude all'ente locale, rimasto proprietario dei beni necessari all'esercizio di quel servizio, di affidarne la gestione ad un nuovo soggetto. Il pericolo derivante dal rischio di interruzione del servizio, per il tempo necessario all'ente locale ad affidarlo ad un nuovo gestore, può essere evitato attraverso il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio, previsto dalla L. Fall., art. 104. Nel valutare la ricorrenza di un danno grave, in presenza del quale autorizzare l'esercizio provvisorio, il tribunale può tenere conto non solo dell'interesse del ceto creditorio, ma anche della generalità dei terzi, fra i quali ben possono essere annoverati i cittadini che usufruiscono del servizio erogato dall'impresa fallita. Via Gambalunga, 102 (Ang. Via Roma) – 47900 Rimini - tel. 0541 / 442811 - fax 0541 / 709454 www.boldriniassociati.com - P.I./C.F.: 02488350402 Studio Commerciale Associato Boldrini Dott. Roberto Camporesi [email protected] Sede: Rimini Ufficio: Rimini Via Gambalunga Ang. Via Roma n. 102 Tel. + 39 0541442811 – Fax + 39 0541709454 78 Via Gambalunga, 102 (Ang. 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