Dott. Agronomo e Paesaggista Mariantonietta Tudisco
Cod. 17 E
Sede del corso: Castelgrande
GIORNATE FORMATIVE
Mis. IV POR 2000-2006
Attività 2007
Modulo su “ Gli obblighi previsti dalla normativa vigente”
Dott. Agronomo e Paesaggista Mariantonietta Tudisco
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NORMA
Reg. CEE n. 2092/91
D.L.vo n. 220/95
RIFERIMENTI
OGGETTO
ULTIMA REVISIONE
art. 4
definizione di “operatore”
descrizione attività oggetto di controllo
Reg. CE n. 1804/99
artt. 8, 9 e 10
obblighi degli Organismi di controllo
sanzioni
Reg. CE n. 1935/95
art. 11
importazione da Paesi Terzi
Reg. CE n. 1788/01
allegato III
prescrizioni minime controllo unità produttive,
preparazione e importazione
Reg. CE n. 2491/01
allegato IV
notifica di attività
_
art. 5
controllo sugli operatori
_
art. 6
notifica operatori
_
art. 7 (all.V)
modulistica obbligatoria
_
allegato III
obblighi degli Organismi di controllo
_
allegato IV
requisiti dei certificati
_
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Origini
La nascita dell'agricoltura biologica risale agli anni Venti del Novecento.
Per primo Rudolf Steiner, in Germania, gettò le fondamenta del metodo agricolo
biodinamico.
Successivamente l'inglese Albert Howard elaborò il processo di compostaggio, col quale
promosse la concimazione organica.
Qualche anno dopo Hans Muller mise a punto, in Svizzera, l'agricoltura organico - biologica.
Da quei primi esordi l'agricoltura biologica si è sviluppata progressivamente per metodi e
diffusione.
Principi generali
- Struttura dell'azienda agricola tendente al ciclo chiuso e al rispetto dell'equilibrio naturale
- Mantenimento della fertilità del suolo attraverso l'uso di ammendanti e concimi organici, la
rotazione delle colture, le semine destinate al sovescio e alla copertura permanente del
terreno
- Lavorazioni del terreno non invasive
- Rinuncia all'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi
- Allevamento nel rispetto della natura delle specie e con un equilibrato rapporto tra capi e
superficie utile
- Scelta e miglioramento delle varietà da coltivare tra quelle rustiche e adattate
all'agricoltura biologica
Normative e disciplinari
Dal 1991 l'agricoltura biologica è stata legalizzata in Europa dal Regolamento CEE 2092.
Dopo diverse traversie l'Italia ha recepito la norma europea e nominato gli Organismi di
controllo autorizzati a certificare la qualità biologica delle produzioni
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Alcuni organismi di controllo in Italia
Organismi di controllo in provincia di Bolzano
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Relazione
tecnica
Entrare
nel
sistema
Notifica di
attività
allegati
Verbale
visita OdC
Piano di
adeguamento
Contratto
OdC
operatore
OdC
Ingresso
nel
sistema
Certificato
azienda
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Fasi di controllo e certificazione
Fase istruttoria
Formulazione da parte dell'azienda della richiesta di adesione al metodo di produzione biologico sotto il
controllo dell'Ente Certificatore; valutazione dell'idoneità dell'azienda stessa; stesura del contratto e
ammissione al sistema di controllo.
Visite ispettive e analisi
E' la fase di controllo vera e propria, messa in atto periodicamente con sopralluoghi aziendali e analisi
delle produzioni.
Lo scopo è quello di verificare la regolarità della documentazione e la conformità delle aziende e delle
loro produzioni al metodo di produzione biologico.
Certificazione delle produzioni
Questa fase consiste nell'esame, da parte del responsabile dell'attività di controllo prima e della
Commissione di Certificazione poi, di tutta la documentazione relativa all'azienda ammessa al Sistema di
controllo Bio.
Nel caso di conformità alla norma, si emette il certificato.
Rilascio della documentazione
Viene rilasciata all'azienda tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua adesione al sistema
di produzione biologico e la conformità dalla sua attività e delle sue produzioni al metodo di produzione
biologico.
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Adempimenti degli OdC
Gli
Organismi
di
Certificazione
adempimenti obbligatori che derivano:
• dal Reg. CEE n. 2092/91
modificazioni (artt. 9 e 10);
e
hanno
succ.
• dal D.L.vo n. 220/95 (art. 5 e allegato III)
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Cosa fanno gli OdC?
• ricevono e valutano le notifiche di attività di produzione con
metodo biologico da parte degli operatori;
• valutano l’idoneità degli operatori all’ingresso nel sistema di
controllo e certificazione (attestato di conformità aziendale);
• valutano le richieste di riduzione del periodo di conversione e
prendono decisioni in merito (parte agricola);
• svolgono l’attività di controllo presso gli operatori (piano di
controllo)
• rilasciano la certificazione del prodotto e/o dell’autorizzazione
alla stampa delle etichette/imballaggi;
• prescrivono le sanzioni agli operatori;
• valutano la tenuta delle registrazioni inerenti il personale
impiegato, gli operatori controllati e le pratiche di emissione
delle certificazioni;
• riportano queste comunicazioni all’Autorità competente ed alle
Amministrazioni regionali ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e del
D.L.vo n. 220/95
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Comunicazioni degli OdC
• Mi.P.A.F. (adempimenti di cui artt. 9 e 10
Reg. CEE n. 2092/91, autorizzazioni
all’importazione da Paesi Terzi, gestione della
normativa, dati operatori e di settore);
• Assessorati regionali (dati operatori per
elenchi regionali, sanzioni, richieste riduzione
periodo di conversione, dati e organizzazione
sedi periferiche, informazioni per la
sorveglianza)
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Repressione frodi
MiPAF
Carabinieri
Regioni
Organismi di controllo
Operatori
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Il consiglio delle comunità europee ha adottato il regolamento 2092/91, i cui punti salienti sono:
Campo di applicazione
Il regolamento è applicabile ai prodotti che rechino, o siano destinati a recare, indicazioni concernenti il metodo di
produzione biologico.
Etichettatura
Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti si può fare riferimento al metodo di produzione biologico
unicamente se:
· le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;
· il prodotto è stato ottenuto secondo le norme;
· il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo.
Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto si può fare riferimento, nella denominazione di vendita del
prodotto, al metodo di produzione biologico unicamente se:
· tutti gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono o provengono da prodotti ottenuti secondo le norme;
· il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI come ingredienti di origine non agricola;
· il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti, durante la preparazione, a trattamenti mediante raggi
ionizzanti o che prevedono l'uso di sostanze non elencate nell'allegato VI.
Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto, preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti
indicati, si può far riferimento al metodo biologico di produzione, purché:
· almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti;
· le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano solo nell'elenco degli ingredienti o si
riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti secondo le norme;
· gli ingredienti e il loro tenore figurino in ordine di peso decrescente nell'elenco degli ingredienti;
· le indicazioni nell'elenco degli ingredienti figurino con lo stesso colore e con dimensioni e caratteri identici.
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Norme di produzione
Il metodo di produzione biologico implica che, nella produzione soltanto i prodotti che sono costituiti da sostanze
enumerate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi,
ammendanti del terreno ed essi possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli
allegati.
Prodotti che non sono autorizzati possono essere utilizzati solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
· quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono
disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche relative alla selezione dei vegetali e le condizioni della
loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali; tuttavia, nel
caso di vegetali, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti
commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui
nelle parti commestibili e la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce
a contaminarlo;
· quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno e sono essenziali per esigenze nutritive
specifiche dei vegetali che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I.
Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati le condizioni di utilizzazione e i
requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire che lascino la minor quantità possibile di
residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza
sull'ambiente sia ridotta al minimo.
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Indicazione di conformità al regime di controllo
L'indicazione della conformità al regime di controllo può figurare unicamente
sull'etichettatura dei prodotti che:
· sono conformi alle disposizioni;
· per l'intera durata delle operazioni di produzione e di preparazione sono stati soggetti
al sistema di controllo;
· sono condizionati e trasportati, fino al punto di vendita al minuto, in imballaggi chiusi;
· recano sull'etichetta il nome, se del caso, il marchio depositato dell'organismo di
controllo, il nome e l'indirizzo del produttore e del preparatore.
Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che
suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di agricoltura biologica costituisce una
garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
Importazione da paesi terzi
I prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente
quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco e sono stati controllati da
un’organismo di controllo competente del paese terzo attestante che la partita indicata
nel certificato è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme
equivalenti a quelle europee.
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Sistema di controllo
Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti ai fini della loro commercializzazione devono:
· notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi
nell'allegato IV;
· assoggettare la loro azienda al regime di controllo.
Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche e instaurano un sistema di controllo gestito da una o
più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o preparano i prodotti debbono
essere soggetti.
Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e
della sorveglianza di tali organismi.
Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
· il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo che s'impegna ad
imporre agli operatori che controlla;
· le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità;
· le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di
controllo e l'affidabilità;
· l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.
Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:
· garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
· accertare l'efficienza dei controlli;
· prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni;
· revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti o non sia più conforme.
Gli organismi di controllo riconosciuti:
· consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e
forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti;
· trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31
dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.
L'autorità di controllo e gli organismi di controllo devono:
· ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le
indicazioni di metodo biologico per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
· qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare
prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato
membro.
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Il metodo di produzione biologico
Il metodo di produzione biologico è un sistema di gestione dell'impresa agricola, caratterizzato da:
· adozione di tecniche colturali idonee a preservare la struttura e gli equilibri microrganici del
terreno;
· utilizzo di varietà vegetali adatte all'ambiente specifico;
· esclusione dell'utilizzo di fertilizzanti ed antiparassitari chimici;
· divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati;
· controllo da parte di enti terzi autorizzati, su tutte le fasi della produzione: dalla lavorazione alla
trasformazione dei prodotti
Il metodo di produzione biologico è disciplinato a livello comunitario dai reg. CE 2092/91 (normativa
base) e 1804/99 (disposizioni per le produzioni animali). L'Italia è il primo paese in Europa per
numero di aziende che applicano il metodo di produzione biologico.
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Gli obiettivi
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale metodo sono:
· eliminare i rischi di contaminazione ed inquinamento dell'ambiente naturale, a livello sia di terreno che di falde freatiche;
· ottenere prodotti agricoli privi di residui chimici;
· promuovere il miglioramento e la conservazione della fertilità chimica, fisica e biologica del terreno.
Tali obiettivi sono perseguiti con:
· l'integrazione all'interno dell'azienda di diverse attività complementari, soprattutto adottando una diversificazione dei sistemi colturali e/o di
allevamento,
· l'utilizzazione nell'attività produttiva, di risorse e materie prime ottenute all'interno dell'azienda, riducendo al minimo l'impiego di risorse
"esterne",
· l'uso di prodotti per difendere le colture o arricchire il suolo (antiparassitari e concimi) esclusivamente di derivazione naturale e, comunque, con
l'impiego limitato di prodotti diversi, in casi di estrema necessità e secondo le modalità ammesse dal reg. CEE 2092/91 che disciplina l'agricoltura
biologica;
· la scelta di varietà vegetali più adatte all'ecosistema locale, per loro natura più resistenti ai parassiti ed alle malattie;
· metodi di conduzione dell'allevamento che siano rispettosi dell'animale e dell'ambiente (uso di mangimi biologici, prevalente utilizzo di farmaci
veterinari omeopatici o naturali, rispetto delle norme sul benessere degli animali, ecc.)
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Controllo ed identificazione dei prodotti biologici
Come si riconosce un prodotto biologico
In materia di etichettatura le disposizioni comunitarie sono molto precise e riguardano origine, preparazione, trasformazione e condizionamento dei prodotti.
Il consumatore può riconoscere i prodotti biologici controllando l'etichetta sulla quale si trova obbligatoriamente
· "proveniente da agricoltura biologica";
· "regime di controllo della Comunità Europea secondo il Reg. Cee 2092/91";
· il nome dell'organismo di controllo per esteso;
· un codice con la sigla del paese di produzione (IT per l'Italia), la sigla dell'organismo di controllo, una lettera e un numero che identificano il produttore e una lettera e un numero che identificano
l'autorizzazione alla stampa dell'etichetta
Quando nell'etichetta vi sono tali diciture il consumatore può essere certo che si tratta di un prodotto biologico, conforme al Reg. Cee 2092/91 e sue successive modifiche. Ai sensi della normativa
europea ed italiana, solo i prodotti biologici possono, infatti, essere etichettati con le indicazioni sopra riportate.
Da febbraio 2000, è stato, inoltre, introdotto il nuovo marchio europeo per il biologico.
Tale marchio consente una più immediata identificazione del prodotto biologico e costituisce un'ulteriore garanzia per i consumatori.
Il prodotto venduto sfuso (frutta, ortaggi, pane, ecc.) va acquistato controllando che il contenitore riporti la dicitura "da agricoltura biologica" con tutte le prescrizioni di legge, come per le altre
etichette. Inoltre, si possono chiedere in visione i certificati che hanno accompagnato la merce.
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ORGANISMI DI CONTROLLO
In Italia, il sistema di controllo e certificazione dei prodotti biologici è affidato a vari organismi di
controllo, autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi del d.lgs. 220/95.
La vigilanza sugli organismi di controllo è esercitata dalle Regioni e dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.
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Presentazione Biologico - Mariantonietta Tudisco