Strumenti di contrasto e prevenzione della
corruzione per le PMI alla luce delle nuove
normative
INCONTRI DEL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO
In collaborazione con
Transparency International Italia
Camera di Commercio di Bergamo
16 ottobre 2013
Legge 190/2012 e Legge 231/2001: gli
obblighi in materia di anticorruzione
Bergamo, 16 Ottobre 2013
Dott.Ermelindo Lungaro –Avv.Matteo Morichi
Esperti in compliance
Argomenti
►
La legge 190/2012: la TRASPARENZA nella P.A.: quale impatto per le imprese?
►
La responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/01: i benefici
organizzativi ed economici derivanti dall’adozione/attuazione dei Modelli 231
►
Focus su: aree a rischio e conseguenti protocolli di controllo per i reati di corruzione
fra privati e/o funzionari pubblici
►
Alcune indicazioni pratiche: come costruire, implementare e monitorare i Modelli
231;
►
Il Rating di Legalità: finalità, imprese destinatarie, i requisiti base e incrementali del
livello di rating
Page 3
La legge 190/2012 e i suoi impatti per le imprese
•
Spinta decisiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE)= recente Legge anticorruzione n. 190/2012
All’interno della Legge 190/12 e/o nei successivi decreti attuativi sono state
introdotte importanti novità legislative che hanno impatti sulle imprese:
•
Introduzione dell’art. 25 Ter (Reati Societari), estendendo la responsabilità amministrativa
degli Enti anche ai reati di corruzione tra privati (nuovo testo dell’art. 2635 del c.c.), oltre
all’inasprimento delle sanzioni per le persone fisiche.
•
Le stazioni appaltanti potranno inserire nei bandi di gara le clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità.
•
Regole più stringenti in materia di trasparenza: pubblicazione sul sito web della PA delle
informazioni concernenti le attività a più elevato rischio di corruzione (es. incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza);
•
Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 )
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Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
•
Il codice di comportamento ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e
buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (è bene che sia
conosciuto dalle imprese che hanno rapporti con la P.A.:(id est: clausole di risoluzione del
contratto o decadenza dalla carica in caso di violazione degli obblighi previsti all’interno del
Codice). ESEMPI:
•
Il dipendente non deve chiedere/accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità; per
regali o altre utilità di modico valore si intendono regalie non superiori a 100 euro, anche
sotto forma di sconto (i piani di prevenzione della corruzione possono modulare tale
importo, anche in misura ridotta, e comunque per un importo massimo non superiore a 150
euro).
•
Il dipendente in servizio non deve accettare incarichi di collaborazione da soggetti
privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
•
Nella conclusione di accordi negoziali e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non deve
ricorrere a mediazione di terzi, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione
del contratto (ad eccezione dei casi in cui l’amministrazione ritenga opportuno ricorrere
all’attività di mediazione professionale).
Page 5
La trasparenza nel Settore Pubblico
•
Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
Amministrazioni” prevede la creazione nei siti web istituzionali delle singole
amministrazioni, di una nuova sezione: “Amministrazione trasparente”. In questa
sezione la P.A. dovrà pubblicare:
– tutte le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e
forniture, dalla fase del bando fino a quella dell’esecuzione dell’opera;
– gli atti di governo del territorio (piani territoriali, piani di coordinamento, strumenti
urbanistici, generali e di attuazione e delle rispettive varianti);
– la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione
delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica
– in caso di calamità e/o emergenze, è prevista la pubblicazione degli atti urgenti e
straordinari adottati;
– gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione, delle delibere di
adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici;
Il D.Lgs. 33/2013 è figlio della legge 190/2012 e si pone come scopo quello di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
Page 6
Il D.lgs. 231/01 e la corruzione fra privati
•
La nuova legge sulla corruzione, tra le numerose modifiche ha introdotto anche le seguenti
fattispecie, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli
Enti.
Induzione
indebita
• Viene inserito il nuovo reato previsto dall'art. 319-quater c.p.,
relativo al delitto di “Induzione indebita a dare o promettere
utilità” (cd. concussione per induzione), che punisce sia il
pubblico ufficiale che induce il privato a pagare (reclusione da 3
a 8 anni), sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità
(reclusione fino a 3 anni)
Corruzione tra
Privati
• È riformulato l'art. 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di
dazione o promessa di utilità), ora denominata “Corruzione tra
privati”. Viene introdotta quindi l’ipotesi corruttiva anche se
rivolta ad un privato. La fattispecie è procedibile a querela, a
meno che dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza
Page 7
Il D.lgs. 231/01: strumento di contrasto all’illegalità
•
Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di
responsabilità “amministrativa” dell’ente associativo (società e consorzi, enti forniti di
personalità giuridica, associazioni) per reati commessi da “soggetti apicali” o
“dipendenti/collaboratori” nell’interesse o a vantaggio della società.
•
La responsabilità ha di fatto natura penale perché deriva da reato, viene accertata con
procedimento penale, e comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive
(sino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività).
•
E’ previsto l’esonero da detta responsabilità se l’Ente dimostra di aver adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e
di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cd. Modello
231), in ogni caso l’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi.
•
In base all’art. 4 del D. Lgs. 231/01 l’ente risponde anche in relazione ai reati commessi
all’estero.
Page 8
Il D.lgs. 231/01: cosa è cambiato a livello di responsabilità?
Persone Fisiche + “Enti”
Persone Fisiche
Ante D. Lgs. 231/01
►
La responsabilità penale è solo riferita
alle persone fisiche e non può essere
trasferita su un Ente o una società,
siano essi dotati oppure privi di
personalità giuridica.
►
Soltanto gli art. 196 e 197 cod. pen.
prevedevano (e prevedono tuttora)
un’obbligazione civile per il pagamento
di multe o ammende inflitte, ma solo in
caso d’insolvibilità dell’autore materiale
del fatto.
Page 9
Post D. Lgs. 231/01
►
Né l’ente, né i soci delle società o
associazioni possono dirsi estranei al
procedimento
penale
per
reati
commessi a vantaggio o nell’interesse
dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un
interesse di quei soggetti (soci,
associati, ecc.) che partecipano alle
vicende
patrimoniali
dell’ente,
al
controllo della regolarità e della legalità
dell’operato sociale.
►
La responsabilità in sede penale degli
enti si aggiunge a quella delle persone
fisiche che li rappresentano e che
materialmente hanno realizzato l’illecito.
L’evoluzione delle fattispecie di reato 231 (1/2)
D. Lgs. 231/2001
Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione
D.Lgs. 61/2002
Art. 25 ter - Reati Societari
Legge 7/2003
Art. 25 quater - Reati di finanziamento del terrorismo
Legge 228/2003
Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale
Legge 62/2005
Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato
Legge 7/2006
Art. 25 quater 1 - Reati di pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili
Legge 146/2006
Reati transnazionali
D.Lgs. 231/2007
Art. 25 octies - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio,
impiego di beni o denaro di provenienza illecita
D.Lgs. 81/2008
Art. 25 septies - Reati in materia di sicurezza, salute ed igiene
sul lavoro
Page 10
L’evoluzione delle fattispecie di reato 231 (2/2)
Legge 48/2008
Art. 24 bis - Delitti informatici e del trattamento illecito dei dati
Legge 94/2009
Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata
Legge 99/2009
Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in
valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Artt. 25 bis 1 - Delitti contro l’industria e il commercio
Art. 25 novies - Tutela del diritto d’autore
Legge 116/2009
Art. 25 novies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Leggi 121/2011
Art. 25 undecies - Delitti in materia ambientale
D.lgs. 16 luglio
2012, n. 109
Art. 25-duodecies - Reati per l’impiego di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare
La legge n.
190/2012
Art. 24 ter - Reati di corruzione fra privati
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Aree a rischio in materia di corruzione di funzionari pubblici
Settore
Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici
Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione
Attività sensibili a rischio
Partecipazione a gare pubbliche e/o gestione dei relativi contratti di
appalto per la fornitura di beni e servizi
► Selezione e gestione dei rapporti per la partecipazione a gare
pubbliche e/o costituzione di ATI o J.V.
► Richiesta a soggetti pubblici di autorizzazioni, licenze, concessioni e
provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali
(es. Autorizzazioni industriali)
► Acquisizione e rendicontazione di contributi/finanziamenti pubblici
► Negoziazione/stipulazione/esecuzione
di
contratti
per
l’approvvigionamento di beni, servizi e consulenze
► Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante
► Gestione dei flussi finanziari
► Sponsorizzazioni
di
eventi
e/o
concessioni
di
omaggi/liberalità/donazioni
►
Fattispecie di reato
►
►
►
►
►
►
►
►
Page 12
Malversazione a danno dello Stato o di
altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
Indebita percezione di contributi,
finanziamenti o altre erogazioni da parte
dello Stato o di altro ente pubblico (art.
316-ter c.p.)
Truffa in danno dello Stato o di altro ente
pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Frode informatica in danno dello Stato o
di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
Concussione (art. 317 c.p.)
Corruzione e istigazione alla corruzione
(artt. 318-322 c.p.)
Induzione a dare o promettere utilità (art.
319 quater c.p.)
Aree a rischio in materia di corruzione tra privati
Settore
Gestione dei rapporti con soggetti privati
Art. 24 ter - Reati di corruzione fra privati
Attività sensibili a rischio
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Acquisizione di nuova clientela/nuove forniture e/o consolidamento della
clientela già acquisita per la commercializzazione di beni e servizi
Selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e consulenze
Rapporti con la società di revisione legale e/o con le società di
certificazione.
Omaggi, sponsorizzazioni, donazioni a favore del soggetto corrotto;
Operazione finanziarie e/o dismissioni di asset
Assunzione di personale, legato al soggetto corrotto;
Sconti o crediti personali in favore del soggetto corrotto;
Concorrenza sleale;
Spese di marketing in favore del soggetto corrotto
Page 13
Fattispecie di reato
►
Art. 2635 c.c.,“Corruzione tra privati”: “1.
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a
seguito della dazione o della promessa di
denaro o altra utilità, per sé o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o
degli obblighi di fedeltà, cagionando
nocumento alla società, sono puniti
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi delittuose
Acquisizione di nuova clientela/nuove forniture
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe Caio, direttore acquisti
della società Y, ottenendo così un’importante fornitura di beni/servizi.
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe Caio, facente parte della
commissione di valutazione di una gara privata indetta per assegnare un
importante appalto d’opera o di fornitura di beni da parte della Società Y.
Consolidamento della clientela già acquisita
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe Caio, amministratore
delegato o direttore acquisti della Società Y, ai fini del consolidamento del
rapporto con clientela strategica e di prima fascia già acquisita.
Page 14
14
La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (1/3)
Concorrenza Sleale
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe Sempronio, presidente
del collegio sindacale della Società Y, al fine di acquisire informazioni
riservate sulla società concorrente.
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe Sempronio,
responsabile commerciale della Società Y, al fine di impedire che
quest’ultima partecipi ad una gara pubblica/privata.
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe Sempronio,
responsabile ricerca e sviluppo della Società Y, al fine di ritardare la
ricerca ed il successivo lancio di un prodotto concorrente
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe promettendo
l’assunzione a Sempronio, responsabile ricerca e sviluppo della Società
Y, al fine di acquisire informazioni riservate sul lancio di un prodotto
concorrente.
Page 15
15
La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (2/3)
Gestione e Selezione dei Fornitori
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe Caio, responsabile
commerciale della società Y, ottenendo così un’importante sconto sulla
fornitura di beni/servizi.
► Tizio,
amministratore della Società X corrompe Caio, consulente incaricato
delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità (UNI
EN ISO 9001:2008), di gestione ambientale (ISO 14001:2004) o di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001:2007).
► Tizio,
amministratore della Società X, corrompe Sempronio, amministratore
della Società che effettua marcature CE ai sensi della Direttiva 89/106/CE
al fine di ottenere una certificazione formalmente autentica (violazione art
473 c.p., contraffazione segni distintivi).
► Il
committente di un appalto corrompe gli appaltatori affinché essi non
rispettino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o in materia ambientale, trasferendo gli indubbi
benefici di risparmio immediato nel prezzo dell’appalto stesso, con evidente
interesse o vantaggio per l’ente del soggetto attivo.
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16
La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (3/3)
Corruzione tra Privati………….altri esempi
dirigente dell’azienda X, in cui sono bloccate le assunzioni, chiede ad un
suo fornitore fidelizzato di assumere temporaneamente un valido elemento,
prevedendo, quale remunerazione, una parte del corrispettivo del contratto
di fornitura
► Il
in una beauty farm da parte dell’azienda Y di dirigenti di un
potenziale cliente: il costo viene indicato quale ‘spesa di rappresentanza’
per attività di ‘business development’
► Ospitalità
► Richiesta
da parte di una multinazionale farmaceutica ad un suo fornitore di
partecipare ad un programma di liberalità in favore di una ONG in un
Paese del terzo mondo
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Esonero della responsabilità amministrativa dell’Ente
L‘esimente dalla responsabilità dell’ente offerta dal Decreto si realizza se l’ente
è in grado di provare:
►
che ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e di
gestione idonei a individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;
►
che ha affidato ad un proprio organismo - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curarne
il loro aggiornamento;
►
la violazione fraudolenta (o con colpa per gli illeciti disciplinati dagli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale) dei Modelli da parte degli autori del reato;
►
la diligenza dell’organismo di vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del
controllo.
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Elementi costitutivi dei Modelli 231
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001 e con le indicazioni fornite dalle
Associazioni di Categoria deve contenere i seguenti elementi:
Leggi e regolamenti
Organismo di Vigilanza
Attività di Monitoraggio
Codice
Comportam.
Programma
di formazione
Norme e
procedure
Valore
Stakeholders
Sistema di
deleghe e
procure
Clienti/Fornitori/Consulenti
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Vigilanza e Controllo
Rapporti contrattuali
• Sistema organizzativo: formalizzazione di
compiti, responsabilità e linee di dipendenza
gerarchico/funzionale
• Codice Etico: principi etici relativi ai
comportamenti che possono integrare le
fattispecie di reato del D.Lg.231/01.
• Sistema Disciplinare: previsione di sanzioni
per la violazione delle norme del codice etico e
delle procedure.
• Procedure manuali ed informatiche: tali da
regolamentare i processi sensibili, i punti di
controllo e la segregazione dei compiti.
• Programma di comunicazione/formazione :
per assicurare un’adeguata divulgazione dei
contenuti e dei principi del modello.
• Sistema
di
segnalazione
(cd.
Wistleblowing): in grado di fornire tempestiva
segnalazione di situazioni di criticità
• Organismo di Vigilanza: con il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
del modello, nonché di curarne l’aggiornamento
periodico.
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (1/3)
Ciclo attivo
 Chiara segregazione di funzioni e responsabilità avuto riguardo, da un
lato, ai poteri autorizzativi dei processi di vendita e, dall’altro, ai poteri
autorizzativi di spesa (es. consulenze).
 Netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell’ambito
dell’organizzazione delle vendite, in particolare tra responsabilità nei
rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta
e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali) e/o responsabilità
nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di
controversie.
 Criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo
di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque
anomalia possa essere agevolmente rilevata (cd. Prezzi di listino).
 Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici
di mercato) per monitorare il fair value.
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20
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (2/3)
Ciclo passivo
 Netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell’ambito
dell’organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua
e seleziona il fornitore/consulente/prestatore di servizi, funzione che
sottoscrive l’ordine/contratto di acquisto, funzione che certifica le
prestazione e funzione che autorizza il pagamento
 Individuazione di criteri generali e trasparenti per la determinazione di un
prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto o servizio, attraverso
l’acquisizione di più preventivi (almeno tre) e regole precise per la
gestione degli acquisti in emergenza e/o da fornitore unico.
 Determinazione di regole generali soprattutto su termini e condizioni di
pagamento.
 Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici
di mercato) per monitorare il fair value.
 Attenzione alla definizione delle provvigioni degli agenti/procacciatori
d’affari e all’assegnazione della responsabiiltà per il calcolo e/o loro
liquidazione
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21
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (3/3)
Gestione della Liquidità e della Contabilità
È vietato:
 Effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari a partner
commerciali, collaboratori, fornitori o riceverle al di fuori di quanto
previsto dalle prassi di mercato e/o dai Codici Etici degli Enti Pubblici
 Effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte
della direzione amministrazione e finanza e in assenza di
documentazione contabile giustificativa a supporto.
 Riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei
collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione
al tipo di incarico da svolgere.
 Effettuare pagamenti in favore di persona diversa dal fornitore delle
prestazioni, salvo espressa autorizzazione da parte del Vertice aziendale.
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22
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di flussi informativi verso OdV
Comunicazione delle seguenti informazioni
 operazioni di vendita superiori ad un determinato importo che potrà
rappresentare la soglia di rischio;
 operazioni di vendita superiori ad una certa percentuale rispetto al
prezzo medio del prodotto, come risultante dai criteri generali
suddetti;
 operazioni di acquisto eseguite a valori non di mercato, che non
rispecchiano gli standard adottati dalla società;
 operazioni di incasso al di sotto/di sopra dei termini ordinari di
pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista).
Page 23
23
Il ciclo di sviluppo dei Modelli 231 e i suoi impatti per le imprese
1. Adozione
1.1
Individuazione
delle aree di
rischio
1.2 As Is e Gap
Analysis
1.3
Approvazione dei
Modelli 231 dal
CdA
2. Attuazione
3. Monitoraggio
2.1
Attuazione Action
Plan
3.1
Piano di Vigilanza
2.2
Comunicazione e
Formazione
3.2
Verifiche
sull’operatività
del Modello
2.3
Flussi informativi
e reporting OdV
3.3
Control Self
Assessment
periodico
3.4
Adeguamento del
SCI post - verifiche
Page 24
4. Aggiornamento
4.1
Aggiornamento
normativo e/o
organizzativo dei
Modelli 231
Il ruolo e i requisiti dell’Organismo di Vigilanza (OdV)
In conformità con il D.Lgs. 231/2001, le Società hanno provveduto ad affidare “il compito di
vigilare
sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento ad un
Requisiti
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.
Requisiti
►
Autonomia e Indipendenza.
►
Professionalità.
►
Continuità d’azione.
►
►
►
Poteri
►
►
►
►
Page 25
verificare l’efficacia del Modello 231;
vigilare sul funzionamento e sulla sua osservanza;
curarne costantemente l’aggiornamento;
redigere, per ogni verifica, un report dell’attività;
promuovere iniziative di comunicazione e formazione;
valutare l’idoneità del sistema disciplinare
segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli
opportuni provvedimenti, le violazioni accertate.
La collocazione dell’OdV nella governance aziendale
Comitato Interno
di Controllo (*)
CdA
Collegio Sindacale
Presidente/A.D.
Organismo di
Vigilanza
Reporting periodico
Flussi continui
(*)
Applicabile solo alle Società Quotate
Direzioni Aziendali
Page 26
Il funzionamento dei Modelli 231
Organismo di
Vigilanza
Flussi
Informativi e CSA
Piano di Vigilanza
L’OdV riceve i Flussi e ne
analizza il contenuto
Responsabili di
Unità Operative
I soggetti coinvolti attuano e
monitorano le proprie attività
sensibili mediante un processo di
self assessment, predispongono i
Flussi Informativi
e li inviano all’OdV
Terminate le attività di analisi e di controllo attuate come
descritto, l’OdV predispone una relazione, in cui si
evidenzia:
• i possibili mutamenti nelle aree di rischio della Società;
• lo stato di attuazione del Modello;
• i miglioramenti possibili;
e la sottopone agli Organi Societari.
Page 27
L’Organismo di
Vigilanza, decide
quali controlli
attivare, utilizzando
specifichi strumenti
di verifica
L’Organismo di
Vigilanza riceve
anche
segnalazioni
spontanee relative
a possibili
violazioni del
Modello
Relazione al
CdA, Comitato di
Controllo e Collegio
Sindacale
Il Sistema Sanzionatorio 231 per le imprese
Le misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della Società sono:

pecuniarie, da un minimo di € 25.823 ad un massimo di € 1.549.371, applicate in quote comprese tra
un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 (valore minimo di ciascuna quota € 258, valore massimo €
1.549);

interdittive(*), applicate per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, consistenti
in:
• interdizione dall’esercizio dell’attività,
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito,
• divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi,
• divieto di pubblicizzare beni o servizi.

confisca del profitto

pubblicazione della sentenza
(*) Le sanzioni interdittive possono essere irrogate anche in via cautelare nel corso del procedimento
penale di accertamento del reato.
Page 28
Evoluzione della giurisprudenza 231 in Italia: 142 sentenze
2010 (4)
•
•
•
G.U.P. Tribunale di Milano [1
Decreto]
Tribunale di Milano [2 Ord.]
Tribunale di Molfetta [1 Sent.]
2009 (21)
•
•
•
•
•
•
•
•
G.U.P. Tribunale di Milano [1 Sent.]
G.U.P. Tribunale di Milano [2 Ord.]
Corte di Cassazione [13 Sent.]
G.U.P. Tribunale di Bari [1 Ord.]
Corte di Appello di Torino [1 Sent.]
G.I.P. Tribunale di Milano [1 Ord.]
Tribunale di Asti [1 Ord.]
Tribunale di Lucera [1 Sent.]
2008 (26)
•
•
•
•
•
•
•
Corte di Cassazione [7 Sent. - 3 Ord.]
G.I.P. Tribunale di Milano [6 Ord.]
Tribunale di Milano [2 Sent.]
Corte di Appello di Milano [1 Sent.]
Corte di Appello di Roma
(Sezione civile) [1 Decreto]
Corte di Appello di Genova
(Sezione civile) [1 Decreto]
G.I.P. Tribunale Torino [2 Ord.]
Corte di Appello Tribunale di Torino
[1 Sent.]
G.I.P. Tribunale di Napoli [1 Ord.]
Tribunale di Cosenza [1 Sent.]
•
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2007 (11)
Tribunale di Milano [3 Sent.]
Corte di Cassazione [4 Sent.]
Corte Costituzionale [1 Ord.]
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Page 29
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2002 (2)
G.I.P. Tribunale di Milano [1 Ord.]
Tribunale di Pordenone [1 Sent.]
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2006 (12)
G.I.P. Tribunale Torino [3 Ord.]
G.I.P. Tribunale di Milano [1 Ord. - 2
Sent.]
Corte dei Conti [Lombardia] [1 Sent.]
Corte di Cassazione [1 Ord. - 3 Sent.]
Consiglio di Stato [1 Decisione]
2005 (11)
Corte di Cassazione sez. II e IV
penale [2 Sent.]
Parere Consiglio di Stato - sez. III
G.I.P. Tribunale di Torino [3 Ord. - 2
Sent.]
G.I.P. Tribunale Milano [1 Ord.]
G.I.P. Tribunale Ivrea [1 Ord.]
G.I.P. Tribunale di Bari [1 Ord.]
2004 (18)
G.I.P. Tribunale di Milano [8 Ord.]
Tribunale di Milano [1 Sent.]
G.I.P. Tribunale di Torino [4 Ord.]
Corte di Cassazione sez.II-VI penale
[2 Ord.]
Corte di Cassazione sez. VI penale
[1 Sent.]
G.I.P. Tribunale di Lucca [1 Ord.]
G.I.P. Tribunale di Vibo Valentia
[1 Ord.]
2003 (4)
G.I.P. Tribunale di Roma [2 Ord.]
Tribunale di Roma [1 Sent.]
G.I.P. Tribunale di Salerno [1 Ord.]
L’esimente 231 secondo la giurisprudenza……….
Contestazione
reato alle
Persone
Fisiche
=
Contestazione
reato alle
Persone
Fisiche
+
Inadeguatezza
Modello
Organizzativo
Non
tempestiva
adozione del
Modello
Organizzativo
Sussistenza
dell’illecito
amministrativo
contestato
all’ente
=
Sussistenza
dell’illecito
amministrativo
contestato
all’ente
=
Sentenza del Tribunale di Milano
Sezione Giudice per le indagini preliminari del 17 Novembre 2009
Contestazione
all’ente
dell’illecito
amministrativo
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+
Modello
Organizzativo
efficace
+
Elusione
fraudolenta
delle
Procedure
=
Non
punibilità ex
art.6 D. Lgs.
231/2001
“ … pernon cadere in una sorta di “responsabilitàoggettiva” degli enti,
occorre verificare la efficacia delmodello con valutazione “ex- ante” e
non“ex post”,rispetto agli illeciti commessi.
Del resto non avrebbe senso ritenere inefficace un modello
organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da
parte deivertici della personagiuridica”
“In merito a questo fatto, comunque, si osserva che a quella data era
già stata avviata la procedura di adozione del modello e che in
ogni caso la società avevagià autonomamente adottato unproprio
codice di autodisciplina sulla base dei principi dettati da Borsa Italiana
s.p.a.
Oltrea ciò si deve considerare cheil CO nominatoil 29.1.03 in base al
modello organizzativo eralo stesso soggetto già in precedenza
nominato come responsabile dell'
internal auditing.
Queste considerazioni evidenziano la volontà della società –
giustificata dalla sua dimensione internazionale e dalla
delicatezza dei servizi trattati– di adeguarsi alla nuova normativa
con una tempestività
quasi senza precedenti nel panorama delle
aziende italiane del settore costruzioni.”
“Per tutti questi motivi si ritiene che i comportamentiilleciti oggetto di
imputazionenon siano frutto di un errato modello organizzativo, ma
siano da addebitare al comportamento dei vertici della società che
risultano in contrastocon le regole interne del modello organizzativo
regolarmenteadottato.
La società deve essere pertanto dichiarata non punibile ex art. 6
D.Lgs. 231/2001.
P.Q.M.
Visto l'art. 530/2 c .p.p.
assolve
la Impregilo s .p.a . dall'illecito ascrittogli con riferimento al capo D
perché il fatto non sussiste e con riferimento al capo C perché
non punibile ai sensi dell'art . 6 D.Lgs. 231/01”
Benefici societari/organizzativi della compliance al d.lgs. 231/01
OBIETTIVO
Beneficiare delle cause esimenti dalla responsabilità nel caso di illeciti commessi da suoi Amministratori,
dipendenti e/o collaboratori esterni (recenti sentenze hanno confermato l’orientamento di considerare l’Organo
di Vertice responsabile direttamente dei danni patiti dalla Società ove non sia stata predisposta una “rete di
protezione 231”).
BENEFICI SOCIETARI
Assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal
Decreto ogni qualvolta ciò venga richiesto nell’ambito
dei rapporti contrattuali (es. Gare Pubbliche).
Migliorare l’immagine presso i clienti, il mercato e
verso l’esterno in generale ed usufruire dei benefici
finanziari previsti dal regolamento sul “rating di
legalità delle imprese” .
BENEFICI ORGANIZZATIVI
Effettuare un’attenta ricognizione delle attività e dei
processi aziendali, del sistema di controllo e del
sistema delle deleghe/procure al fine di definire e
chiarire gli ambiti di autonomia all’interno del Gruppo
e/o delle varie Direzioni aziendali, evitando la
concentrazione dei poteri (cd. Segregazione dei
compiti) e allineare la forma con la sostanza.
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Sensibilizzare tutti i stakeholder affinché seguano,
nell’espletamento
delle
proprie
attività,
comportamenti corretti e trasparenti in linea con i
valori etico-sociali cui la società si ispira e beneficiare
di una rapida risoluzione, in caso di violazione, dei
contratti sottoscritti con terzi contenenti l’obbligo delle
parti di rispettare i principi contenuti nel Modello 231
e nel Codice Etico (senza attendere l’esito del
procedimento giudiziario).
Il rating di legalità per le imprese e le sue finalità
Con delibera del 14 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il "Rating di legalità” delle imprese in attuazione
dell’articolo 5-ter del Decreto legge n. 1/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (cd Decreto Sviluppo)
Il Rating di legalità è entrato in vigore il 2 gennaio 2013 e costituisce un strumento di promozione della legalità e di
principi etici al fine di elevare la sicurezza e la concorrenzialità nelle attività economiche.
Ha infatti introdotto nell’ordinamento un sistema di premialità per le imprese che rispettano la legge e/o si allineano ai
più elevati standard etico/sociali e/o di governance, adeguando la propria organizzazione in tale direzione.
Il Rating che sarà assegnata avrà un range tra un minimo di una stelletta ed massimo di 3 stellette attribuito
dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in
possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
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Benefici del rating di legalità per le imprese
ACCESSO AL CREDITO BANCARIO
E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
PUBBLICI
L’art. 5 ter del D. L. 1/2012 prevede che
del “Rating di legalità si tiene conto in sede
di concessione di finanziamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni, nonchè in
sede di accesso al credito bancario,
secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del Regolamento
dell’AGCM”.
Inoltre il medesimo art. 5 ter prevede che
“gli istituti di credito che omettano di tener
conto del rating attribuito in sede di
concessione dei finanziamenti alle imprese
sono tenuti a trasmettere alla Banca
d’Italia una dettagliata relazione sulle
ragioni della decisione presa”.
VISIBILITÀ DELLA SOCIETÀ
Perché richiedere il
Rating di Legalità?
L’attribuzione del Rating di Legalità
viene pubblicizzata dall’AGCM, la
quale
“mantiene
costantemente
aggiornato in un’apposita sezione del
proprio sito l’elenco delle imprese cui il
rating di legalità è stato attribuito” (art.
8 del Regolamento di attuazione
dell’art. 5 ter del D. L. n. 1/2012).
La Società verrà dunque inserita in un
“elenco di imprese virtuose” che
evidenzia il livello di rating assegnato,
sospeso o revocato e che sarà
facilmente consultabile dai propri
clienti, fornitori. e più in generale
Partners
Il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico è
stata trasmesso al Consiglio di Stato il 4 aprile 2013 e si è ancora in attesa di conoscere gli esiti.
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Chi può richiedere il Rating ?
Il Rating di Legalità può essere richiesto da qualsiasi impresa (in forma individuale o collettiva) che rispetti i
requisiti previsti all’art. 1 del Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del D. L. n. 1/2012 e ss.mm.ii..
In particolare, l’impresa deve:
 avere sede operativa nel territorio nazionale;
 aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno
precedente alla richiesta di Rating;
 risultare, alla data della richiesta del Rating, iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.
Qualsiasi impresa che rispetti questi requisiti può
richiedere il Rating di Legalità, mediante la
compilazione di un Modulo di Autocertificazione!!
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I requisiti base per l’accesso al Rating
Per l’attribuzione del Rating di Legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’ art. 2, commi 2 e 3,
del Regolamento dell’AGCM.
Il rispetto di tali requisiti (di seguito sintetizzati) consente all’impresa di essere iscritta nella lista curata
dall’Autorità con un punteggio base di una stella (per il dettaglio sui requisiti si veda l’Allegato 1).
I requisiti base sono:
 L’imprenditore e il Direttore Tecnico (o i suoi soci persone
fisiche
titolari
rappresentante,
di
partecipazioni
amministratori
di
e
maggioranza,
direttore
legale
generale
se
impresa collettiva) non hanno ricevuto misure di prevenzione e/o
cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di
patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex
d.lgs. n. 231/2001 (per il dettaglio dei reati si veda l’Allegato 2).
Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve
essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.
 L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di
condanna né di misure cautelari interdittive per gli illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n.
231/2001.
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(1/3)
I requisiti base per l’accesso al Rating
 L’impresa, nel biennio precedente la richiesta di rating, non deve essere stata condannata per illeciti
antitrust gravi (es. cartelli tra operatori concorrenti per la fissazione di prezzi o di altre condizioni
contrattuali o la ripartizione dei mercati), mancato rispetto delle norme a tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, violazioni di obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei
confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
 L’impresa, nel biennio precedente la richiesta di rating, non deve avere subito accertamenti di un
maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di
finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione.
Tutti i provvedimenti che impediscono l’attribuzione di una stella dovranno essere divenuti
inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato ed in ogni caso, il rating di legalità
non sarà rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive
in corso di validità
 L’impresa deve infine dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare
superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, anche
secondo le modalità previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (quali ad esempio Bonifico
bancario/postale, Ri.Ba, RID, carte di credito, assegni non trasferibili ecc.)
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(2/3)
I requisiti base per l’accesso al Rating
Ai sensi dell’ art. 2, commi 4, del Regolamento dell’AGCM, si dice che dopo cinque anni dal passaggio
in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se:
a)
nei confronti dell’Imprenditore, se l’impresa è individuale, e dei soggetti apicali richiamati al comma 2,
se l’impresa è collettiva non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per
delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e
non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del
presente articolo;
b)
nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure
cautelari per gli illeciti previsti dal D.lgs. 231/01 e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa
deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via
definitiva.
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(3/3)
I requisiti per l’incremento del Rating
Il punteggio base di una stella può essere incrementato , secondo quanto previsto all’ art. 3 del Regolamento dell’AGCM , al
ricorrere di ciascuna delle condizioni sotto riportate.
Ogni condizione rispettata corrisponde all’assegnazione di un +. Il
raggiungimento di 3 + corrisponde all’assegnazione di una stella.
Rispetto dei Protocolli di legalità del
Ministero dell’interno con Confindustria
e dalle Associazioni di Categoria con le
Prefetture
Adozione di un Modello 231 o di
una struttura che verifichi il
rispetto della Legge
+
+
Adozione di processi per garantire
+ forme di Corporate Social
Responsibility
Rating 2 stelle
+
Sistemi di tracciabilità dei pagamenti,
anche per importi non previsti dalla
legge, ovvero inferiori a 1.000 €
+
Adesione a Codici Etici di
autoregolamentazione delle
associazioni di categoria (es.
Farmindustria)
+
Iscrizione nelle “White List” per
fornitori di servizi/lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa
NB: L’impresa potrà conseguire un ulteriore segno + in caso di denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati
previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori e qualora alla denuncia sia
seguito l’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati
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Iter di attribuzione e rinnovo del Rating
1. Invio della richiesta
Istruzioni per la compilazione
• Il Legale Rappresentante della Società compila il formulario pubblicato sul
sito dell’AGCM
• La domanda viene inviata per via telematica all’Autorità
1. Comunicazione ai Ministeri Interno e Giustizia
• L’AGCM trasmette copia della richiesta al Ministero dell’Interno (MI) e
Ministero della Giustizia (MG), che possono formulare eventuali osservazioni
3. Verifiche da parte dell’AGCM
• In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa
l’impresa entro 15 gg
• L’Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo
informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni (es. per carichi pendenti,
condanne definitive), in tal caso il termine per l’assegnazione del rating è
sospeso al massimo per 45 gg
4. Comunicazione dell’esito della richiesta
• L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta, entro 60 gg dal
ricevimento della richiesta (a meno di comunicazioni/ osservazioni/ richieste,
in seguito alle quali il termine viene prorogato di 30 gg se il MI o MG hanno
fatto osservazioni e/o inizia a decorrere dalla data di ricevimento della
richiesta completa)
5. Rinnovo
• L’impresa invia all’AGCM, nei 30 gg recedenti la scadenza del periodo di
validità del proprio Rating, un’ autocertificazione sottoscritta dal legale
rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti.
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Fac-simile Formulario
Durata, revoca, sospensione e obblighi informativi
Gli art. 6 e 7 del Regolamento dell’AGCM disciplinano la durata, le modalità per il rinnovo e gli obblighi
informativi che devono essere rispettati.
DURATA
Due anni dal rilascio con possibilità di rinnovo su richiesta.
REVOCA
In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere
una stelletta, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno
i requisiti grazie ai quali l‟azienda ha ottenuto un rating più alto
l’Antitrust riduce il numero di stellette.
SOSPENSIONE
OBBLIGHI
INFORMATIVI
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L’Autorità potrà disporre la sospensione del rating in caso di rinvio a
giudizio dell’impresa o adozione di misure cautelari nei confronti
della stessa, nell’ambito di un procedimento penale per uno dei reati
cui si fa riferimento nei requisiti per l’ottenimento del rating.
L’impresa cui è stato attribuito il Rating è tenuta a comunicare
all'AGCM ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati entro
10 gg dal verificarsi degli stessi.
Alcune considerazioni finali
 Nonostante il dettato legislativo ponga in termini facoltativi e premiali la conformazione degli Enti alla normativa di
riferimento (regolamento rating di legalità e D.lgs. 231/01), l’adozione di una politica aziendale conforme a principi di
legalità preventiva possiamo dire che sia ormai diventata un “must” per le aziende, sia perché in futuro potranno
godere di benefici finanziari per l’accesso al credito bancario/finanza pubblica sia perché, dopo più di 12 anni dalla
sua entrata in vigore, è unanimemente riconosciuto che le aziende non possono rinunciare ai benefici diretti e indiretti
che l’adeguamento al d.lgs. 231/2001 può dare loro.
 L’azienda ha infatti l’opportunità di cercare di trasformare una spesa in investimento sfruttando l’occasione
dell’adempimento al d.lgs. 231/2001 per rivedere criticamente i propri processi interni, non solo per identificarne i
profili di rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche per riprogettarli in un’ottica di
recupero di efficienza, se non addirittura di efficacia.
INVESTIRE IN STRUMENTI ORGANIZZATIVI PER PREVENIRE COMPORTAMENTI ILLECITI
CONVIENE………………………………
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Il D.lgs. 231/01