Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna “Aldo Dalla Rovere”
Rimini – Palazzo dei Congressi – 14 marzo 2014
CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE
nel momento della crisi
Alberto Valeriani – Notaio in Bologna
L'A.P.E. … questo conosciuto
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa da prendere in considerazione è contenuta negli
●
●
●
artt. 6 e 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, nell'ultima
versione risultante a seguito delle modifiche introdotte
principalmente dal
D.L. 4 giugno 2013 n. 63, come convertito nella legge 3 agosto
2013 n. 90, portante adeguamento alla Direttiva Europea
2010/31/UE, cui hanno fatto seguito ulteriori modifiche portate
dal
D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (“Destinazione Italia”) convertito
con legge 21 febbraio 2014 n. 9.
OBBLIGHI
Gli obblighi in materia di APE consistono schematicamente in
●
OBBLIGO DI MENZIONE
●
OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
●
OBBLIGO DI CONSEGNA
●
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
●
OBBLIGO DI DOTAZIONE
●
Gli atti negoziali interessati sono
●
COMPRAVENDITE E ALTRI TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO
●
NUOVE LOCAZIONI
●
ATTI DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO
●
CONTRATTI PRELIMINARI
OBBLIGO DI MENZIONE
contenuto (comma 3 art. 6)
L'unico obbligo di menzione è quello portato dal comma
3 dell'art. 6 che stabilisce che negli atti
è inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano
di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione,comprensiva dell'attestato, in ordine
alla attestazione della prestazione energetica degli
edifici
OBBLIGO DI MENZIONE
in quali atti (comma 3 art. 6)
L'”apposita clausola”
VA INSERITA
nei contratti di compravendita immobiliare
negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso
nei nuovi contratti di locazione
NON VA INSERITA
negli atti di trasferimento a titolo gratuito
nei contratti preliminari
negli atti aventi ad oggetto un edificio prima della costruzione
nei contratti di locazione allo stesso precedente conduttore
OBBLIGO DI MENZIONE
sanzioni (comma 3 art. 6)
In caso di omessa dichiarazione le parti sono soggette al
pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione
amministrativa pecuniaria:
- da euro 3.000 a euro 18.000 in caso di compravendita, atto di
trasferimento a titolo oneroso e nuova locazione di più unità
immobiliari
- da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di nuova locazione, di durata
superiore a tre anni, di singole unità immobiliari
- da euro 500 a euro 2.000 in caso di nuova locazione, di durata
fino a tre anni, di singole unità immobiliari
OBBLIGO DI MENZIONE
sanzioni (comma 3 art. 6)
La sanzione è prevista per la sola omissione della dichiarazione
e quindi trova applicazione
anche se l’omissione derivi da un mero refuso
e cioè anche se l’acquirente/conduttore abbia effettivamente
ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla
prestazione energetica
Ciò emerge chiaramente, oltre che dal dato letterale, anche dalla
previsione dell’ulteriore sanzione, prevista dall’art. 15 commi 8
e 9, per la mancata dotazione dell’attestato energetico
OBBLIGO DI MENZIONE
la dichiarazione “successiva” (comma 3 art. 6)
Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall'obbligo di
presentare la dichiarazione entro 45 giorni. Il pagamento della
sanzione non “legittima” dunque il mancato inserimento in atto
della “apposita clausola, ma ne modifica solo modalità (non più
“in atto”) e tempo (entro 45 giorni), senza prevedere alcuna
ulteriore sanzione.
La disposizione non prevede però:
- né in che forma la dichiarazione debba essere presentata
(scrittura privata semplice?)
- né a chi vada presentata (all'Agenzia delle Entrate ?)
Stante la solidarietà nel pagamento della sanzione, legittimate alla
presentazione della dichiarazione sono entrambe le parti,
anche se la dichiarazione non può che essere resa dal solo
OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
contenuto (comma 3 art. 6)
Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che agli atti
deve essere allegata
copia dell'Attestato di Prestazione Energetica
E' richiesta l'allegazione di “copia dell'attestato”:
- non è previsto che debba trattarsi di copia dell'originale
certificata conforme da notaio e quindi può trattarsi di
“copia semplice”;
- l'obbligo di legge è evidentemente assolto anche in
caso di allegazione all'atto di uno degli esemplari
originali
OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
a quali atti (comma 3 art. 6)
L'APE
VA ALLEGATO
ai contratti di compravendita immobiliare
agli altri atti di trasferimento a titolo oneroso
ai nuovi contratti di locazione di più unità immobiliari
NON VA ALLEGATO
agli atti di trasferimento a titolo gratuito
ai contratti preliminari
agli atti aventi ad oggetto un edificio prima della costruzione
ai contratti di locazione allo stesso precedente conduttore
OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
sanzioni (comma 3 art. 6)
In caso di omessa allegazione
le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali,
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000
Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall'obbligo di
presentare copia dell’attestato entro quarantacinque giorni
a chi (Agenzia delle Entrate ?)
Si può ritenere dal tenore della norma (anche se la questione non è
chiara) che sia dovuta una sola sanzione:
- per l'omessa dichiarazione (cioè per l'omesso inserimento in atto
dell'”apposita clausola”) o per l'omessa allegazione
- per l'omissione di entrambe
OBBLIGO DI CONSEGNA
oggetto (commi 2 e 3 art. 6)
Il venditore/locatore deve consegnare all'acquirente/conduttore
l'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La legge prescrive la consegna dell'”attestato”, senza prevedere, come
fa per l'allegazione, che possa trattarsi anche di una copia e pertanto
si deve ritenere che l'APE vada consegnato
in originale
Nel caso in cui l'APE sia stato allegato a precedente atto è possibile
consegnare copia del precedente, ma, è opportuno, in copia
autentica
OBBLIGO DI CONSEGNA
fonti normative (commi 2 e 3 art. 6)
Il comma 2 dell'art. 6 prevede che nelle ipotesi di contratto di
compravendita, trasferimento a titolo gratuito e nuova locazione
in tutti i casi il proprietario deve consegnare l'APE al potenziale
acquirente o al nuovo conduttore alla fine delle trattative
Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che nei contratti di compravendita, negli
altri atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione
e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'APE
Il comma 2 dell'art. 6 stabilisce che in caso di vendita o locazione di
edificio prima della sua costruzione l'APE deve essere consegnato
entro 15 giorni dalla richiesta dell'agibilità
OBBLIGO DI CONSEGNA
quando (commi 2 e 3 art. 6)
L'APE deve essere consegnato
contestualmente all'atto
- all'acquirente in caso di compravendita
- al promissario acquirente in caso di preliminare di
compravendita
- al nuovo conduttore in caso di locazione
- al nuovo promissario conduttore in caso di preliminare di
locazione
OBBLIGO DI CONSEGNA
quando (commi 2 e 3 art. 6)
L'APE deve essere consegnato
entro 15 dalla richiesta del certificato di agibilità
- all'acquirente in caso di compravendita avente ad oggetto edificio
prima della costruzione
- al promissario acquirente in caso di preliminare di compravendita
avente ad oggetto un edificio prima della sua costruzione
- al conduttore in caso di locazione avente ad oggetto edificio prima
della costruzione
- al promissario conduttore in caso di preliminare di locazione avente ad
oggetto un edificio prima della sua costruzione
In caso di locazione di edificio non ancora costruito si tratterrà ovviamente
sempre di “nuovo conduttore”
Si segnala l'evidente refuso del legislatore che, in caso di locazione, individua
OBBLIGO DI CONSEGNA
atti a titolo gratuito
Per gli atti a titolo gratuito
- non è richiesto l'inserimento dell'”apposita clausola”
- non è richiesta allegazione dell'APE
- è invece previsto (come si vedrà in seguito) obbligo di dotazione (“di
produzione”)
Per tali atti deve intendersi vigente l'obbligo di consegna dell'APE:
- in quanto connesso funzionalmente all'obbligo di dotazione, il quale senza
obbligo di consegna rimarrebbe un fatto “noto” al solo alienante e
perderebbe molte delle sue funzioni
- in quanto previsto dalla disposizione che stabilisce che l'APE “in tutti i casi”
(vendita, trasferimento a titolo oneroso e nuova locazione) deve essere
consegnato alla “fine delle trattative”; tale norma stabilisce obbligo di
consegna al momento della conclusione del contratto, sia che sia preceduto
da “trattative” (come in genere avviene per tutti gli atti onerosi), sia che
OBBLIGO DI CONSEGNA
sanzioni
La violazione degli obblighi di consegna
non è sanzionata autonomamente
E' prevista solo una sanzione “indiretta”
cioè per il mancato inserimento nell'atto dell'”apposita clausola”
portante la dichiarazione dell’acquirente/conduttore di avere
ricevuto l’attestato
La clausola non è prevista per gli atti a titolo gratuito
La mancata consegna riguardo a tali atti
non è dunque sanzionata in alcun modo
OBBLIGO DI INFORMAZIONI
fonti normative (commi 2 e 3 art. 6)
Il co. 3 dell'art. 6 stabilisce che nei contratti di compravendita, negli altri
atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione
e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le
informazioni in ordine all'attestazione della prestazione energetica
Il co. 2 dell'art. 6 stabilisce che in caso di vendita o locazione di edificio
prima della sua costruzione il venditore o il locatore (indicato per
evidente refuso come “conduttore”) deve
fornire evidenza della futura prestazione energetica
lI co. 2 dell'art. 6 stabilisce che il proprietario all'avvio delle trattative
deve
rendere disponibile l'attestato
al potenziale acquirente o nuovo conduttore
OBBLIGO DI INFORMAZIONI
contenuto (commi 2 e 3 art. 6)
Più che di un generico obbligo per il venditore/locatore di fornire
informazioni, si può affermare che le norme in esame stabiliscano un
diritto per l’acquirente/conduttore di riceverle, senza che si tratti di
due situazioni perfettamente complementari in tutti i casi
Certamente obbligo specifico a carico del venditore/locatore è quello di
fornire evidenza della futura prestazione energetica in caso di
atto avente ad oggetto immobile prima della costruzione
Negli altri casi si può affermare che l'obbligo di informazioni venga
assolto dal venditore/locatore mediante:
- l'esibizione dell'APE in caso di avvio delle trattative
- la consegna dell'APE in caso di preliminare o atto definitivo
Nella maggior parte dei casi si può affermare che l'obbligo si traduce
nella messa a disposizione dell'APE dal quale l'acquirente/conduttore
possa trarre le opportune informazioni sulla prestazione energetica
OBBLIGO DI INFORMAZIONI
sanzioni
La violazione degli obblighi informativi
non è sanzionata autonomamente
E' prevista solo una sanzione “indiretta”
cioè per il mancato inserimento nell'atto dell'”apposita clausola”
portante la dichiarazione dell’acquirente/conduttore di avere
ricevuto le informazioni “energetiche”
La clausola non è prevista per gli atti a titolo gratuito per i quali
non esiste quindi alcun obbligo informativo espresso
OBBLIGO DI INFORMAZIONI
gli annunci commerciali (comma 8 art. 6)
Rientra nell'ambito dell'obbligo di informazioni anche la norma (comma
8 art. 6) che stabilisce che nel caso di offerta di vendita o di
locazione,
i corrispondenti annunci
tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di
prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o
dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente
Il mancato assolvimento di tale obbligo è espressamente sanzionato dal
comma 10 dell'art. 15
con la sanzione amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro a carico del
responsabile dell'annuncio (e quindi non del proprietario, salva
l'ipotesi che abbia provveduto personalmente all'annuncio)
OBBLIGO DI DOTAZIONE
L'obbligo di dotare l'edificio di attestato energetico è l'obbligo
principale che costituisce il presupposto perchè si possa
adempiere agli altri obblighi che la legge stabilisce, fatto salvo il
solo caso dell'edificio prima della sua costruzione, nella qual
ipotesi esiste un obbligo informativo che prescinde dalla
dotazione dell'attestato
Gli obblighi di menzione, allegazione e consegna
indipendentemente da qualsiasi previsione normativa espressa
prevedono implicitamente e sempre l'obbligo
che l'edificio sia dotato di APE
OBBLIGO DI DOTAZIONE
fonti normative (comma 1 art. 6)
Evidenziamo la diversa terminologia usata dal legislatore all'art. 6 per
evidenziare i momenti (negoziali e non) in concomitanza dei quali
sorge l'obbligo di dotazione ed a carico di chi sorge
Comma 1: “rilasciare” e “dotare” in modo alternativo
“l'attestato di prestazione energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici
o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario”
“gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti,
sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del
certificato di agibilità'”
Comma 1: individuazione del soggetto obbligato (“costruttore” e
“proprietario”) usando il termine “produrre”
“nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore”
“nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti l'attestato e'
prodotto a cura del proprietario dell'immobile”
OBBLIGO DI DOTAZIONE
fonti normative (comma 2 art. 6)
Comma 2: “dotare” e “produrre” in modo alternativo
“nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova
locazione di edifici o unita' immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia già
dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione
energetica”
Comma 2: i termini “rendere disponibile” e “consegnare” presuppongono
l'esistenza dell'APE e quindi l'obbligo di dotazione
“il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica
al potenziale acquirente o al nuovo conduttore all'avvio delle rispettive
trattative e consegnarlo alla fine delle medesime”
Comma 2: il termine “produrre” (che in questo caso contiene anche il
concetto di “consegna”) presuppone l'obbligo di dotazione
“in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione,
il venditore o conduttore ... produce l'attestato di prestazione energetica
entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità”
OBBLIGO DI DOTAZIONE
fonti normative (comma 3 art. 6)
Comma 3: l'”apposita clausola” presuppone l'esistenza dell'attestato e
quindi l'obbligo di dotazione
“apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato,
in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”
Comma 3: l'obbligo di allegazione presuppone l'esistenza dell'attestato
e quindi l'obbligo di dotazione
“copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al
contratto”
OBBLIGO DI DOTAZIONE
sanzioni (commi 8 e 9 art. 15)
La mancata dotazione in ipotesi di vendita (da intendersi
prudenzialmente anche in ogni caso di atto a titolo oneroso) e nuova
locazione è sanzionata in modo autonomo all’art. 15 che prevede:
- al comma 8 che per la violazione dell'obbligo di dotazione in caso di vendita,
previsto dal comma 2 dell'art. 6, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa da 3000 a 18.000 euro;
- al comma 9 che per la violazione dell'obbligo di dotazione in caso di nuovo
contratto di locazione, previsto dal comma 2 dell'art. 6, il proprietario è punito
con la sanzione amministrativa da 300 a 1800 euro.
Non sono previste sanzioni espresse per la mancata dotazione in caso
di atto gratuito e contratto preliminare (quando cioè il preliminare è il
momento che sancisce la “fine delle trattative”)
Si tratta di sanzione autonoma e cumulabile, pare, con le altre sanzioni
previste per il mancato inserimento della “apposita clausola” e per la
mancata allegazione
INDEROGABILITA' – DEROGABILITA'
L'inderogabilità di una norma può derivare:
●
●
dalla formulazione stessa della norma;
dalla previsione della nullità o comunque di una sanzione in
caso di violazione della norma.
●
La derogabilità di una norma può derivare:
●
dalla formulazione della norma (… salvo patto contrario);
●
dalla comparazione con altre disposizioni.
●
●
Occorre sempre valutare la funzione della norma secondo la
volontà del legsilatore
Nessuna delle norme esaminate contiene nella sua
formulazione espressi riferimenti a derogabilità o inderogabiltà.
INDEROGABILITA'
E' invece prevista una sanzione per la violazione di:
●
obbligo di dotazione in caso di vendita (e altro atto trasf. on.)
●
obbligo di dotazione in caso di nuova locazione
●
●
●
obbligo di menzione (“apposita clausola”) in caso di vendita,
altro atto di trasferimento oneroso e nuova locazione
obbligo di allegazione in caso di vendita, altro atto di
trasferimento oneroso e nuova locazione di più unità immobiliari
obbligo di riportare negli annunci commerciali l'indice di
prestazione energetica e la classe energetica corrispondente
INDEROGABILITA'
Pertanto non possono essere derogati in caso di
vendita e nuova locazione gli obblighi di:
●
●
●
dotare l'edificio di APE
inserire negli atti l'”apposita clausola” e
conseguentemente non possono essere derogati gli
obblighi di consegna e informazione
allegare l'APE nei casi previsti
DEROGABILITA'
Non sono provvisti di sanzione:
●
●
●
●
gli obblighi di dotazione e consegna in caso di atto di
trasferimento a titolo gratuito
Avendo il legislatore stabilito sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi in
caso di vendita e non in caso di atto a titolo gratuito, si può ritenere che in
questo caso siano stati ritenuti “meno importanti” e che pertanto possano
essere derogati
gli obblighi di dotazione e consegna in caso di preliminare
L'interesse che sottende agli obblighi di dotazione e consegna all'atto
definitivo è anche un interesse pubblico, mentre gli interessi che sottendono
a tali obblighi in sede di preliminare sono privati e quindi possono essere
derogati; l'”apposita clausola” dalla quale risulta che l'acquirente/conduttore
ha ricevuto l'attestato e le informazioni deve infatti essere inserita solo
nell'atto definitivo (il legislatore vuole che quanto meno a questo momento
gli obblighi siano stati assolti)
DEROGABILITA'
continua
Non è neppure provvisto di sanzione:
●
●
l'obbligo di informazione (rendere evidenza della futura
prestazione energetica) in sede di atto avente ad oggetto
immobile prima della sua costruzione
In questo caso, anche se si tratta di atto definitivo, le informazioni sulla
futura prestazione energetica sottendono ad un interesse squisitamente
privato; l'attestazione definitiva sulla prestazione energetica non può che
risultare dall'APE (che a questo momento non può esistere); pertanto anche
tale obbligo può essere derogato
Rapporto fra norme statali e norme regionali
Le regole costituzionali
In base all'art. 117 della Costituzione:
- la materia dell'ordinamento civile (e quindi le regole che disciplinano la forma
ed il contenuto dei contratti) è di competenza esclusiva dello Stato;
- le regole che riguardano il rendimento energetico degli edifici e l'attestazione
della prestazione energetica sono di competenza regionale, nel rispetto dei
principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato;
- l'attuazione degli atti europei è demandata alle Regioni, nelle materie di loro
competenza, nel rispetto delle regole di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La Corte Costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 336/2005) ha evidenziato
che l’esigenza di avere una attuazione degli atti dell’Unione Europea uniforme su
tutto il territorio nazionale determina un allargamento del concetto di “principio
fondamentale riservato alla legislazione statale” rispetto a quello che deve essere
normalmente utilizzato nell’ambito di materie di “legislazione concorrente”
allorquando non si tratti di dare attuazione ad atti comunitari.
Rapporto fra norme statali e norme regionali
L'attestato energetico
Sono quindi di competenza regionale (nel rispetto si intende dei
principi fondamentali della legge statale e delle direttive
europee in materia) le regole che disciplinano la redazione
dell'attestato energetico e quindi:
●
i requisiti dei soggetti certificatori;
●
le modalità di calcolo della prestazione energetica;
●
come materialmente l'attestato debba essere redatto;
●
●
le particolari formalità da seguire (deposito presso uffici pubblici
etc.);
la validità dell'attestato.
Rapporto fra norme statali e norme regionali
L'obbligo di dotazione
Dopo l'abolizione portata dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112 della
“prima nullità” e considerate le deroghe portate da alcune
normative regionali in rapporto a tipologie contrattuali o di edifici
si è sostenuto che:
●
●
rimanessero di competenza statale le “regole contrattuali”,
ma che le regole che disciplinavano l'obbligo di dotazione
rientrassero nella competenza regionale e che quindi le Regioni
potessero introdurre ulteriori eccezioni rispetto a quelle portate
dalla Direttiva 2002/91/CE e recepite dal D.Lgs. 192/2005, vista
anche la significativa (e ben più ampia) deroga introdotta dalle
Linee Guida Nazionali con la cosiddetta “autodichiarazione”
Rapporto fra norme statali e norme regionali
L'intervento del legislatore statale 2013 - 2014
Tale interpretazione deve ora intendersi mutata
Infatti:
●
●
la procedura di infrazione che ha affermato non conformi alle
direttive europee le norme statali in materia di
”autodichiarazione” e di contratti di locazione (che di fatto erano
praticamente esclusi dagli “obblighi energetici”) ha evidenziato
come non esista per gli stati membri margine per derogare alle
tipologie contrattuali e di edifici stabiliti dalle direttive;
il legislatore statale ha adempiuto alle richieste UE e, in
particolare, nel dare attuazione alla Direttiva 2010/31/UE, ha
riformulato l'intera materia riguardante gli obblighi da assolvere
in occasione di determinati atti negoziali.
Rapporto fra norme statali e norme regionali
L'intervento del legislatore statale 2013 - 2014
In particolare sono state previste sanzioni (prima la nullità, poi le sanzioni
amministrative) per il mancato assolvimento dei principali obblighi in materia
energetica con ciò evidenziando come tali obblighi non possano subire
deroghe e debbano trovare uguale adempimento su tutto il territorio
nazionale.
Gli adempimenti che non sono provvisti di sanzione (tranne le regole di
redazione dell'attestato):
- o riguardano regole contrattuali e come tali rimesse alla competenza esclusiva
dello Stato (derogabili solo per volontà contrattuale, in quanto relativi ad
interessi privati delle parti);
- o costituiscono “principi fondamentali” in materia energetica che le regioni
devono rispettare (si ricorda al riguardo l'orientamento della Corte
Costituzionale di cui si è detto);
- o costituiscono attuazione di principi stabiliti dalla Direttiva, che non possono
essere derogati.
I controlli di efficienza energetica
degli impianti termici
La normativa statale (comma 5 art. 6 D.Lgs. 192/2005) stabilisce che:
●
●
la validità temporale massima dell'APE è subordinata al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei
sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,
comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste dai
regolamenti di cui ai D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e n. 75;
nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica.
I controlli di efficienza energetica
degli impianti termici
L'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 stabilisce che
●
●
●
“in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione
di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di
potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di
12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante ...”
“i controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono
essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio
dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli
apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra
quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.”
una copia del rapporto di controllo è allegata al libretto di impianto
I controlli di efficienza energetica
degli impianti termici
L'Allegato A al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 stabilisce le seguenti cadenze per i
controlli di efficienza energetica delle caldaie (impianti con generatore di
calore a fiamma)
Alimentazione a combustibile liquido o solido
- con potenza da 10 kw a 100 kw: ogni 2 anni
- con potenza superiore a 100 kw: ogni anno
Alimentazione a gas, metano o GPL
- con potenza da 10 kw a 100 kw: ogni 4 anni
- con potenza superiore a 100 kw: ogni 2 anni
Tutti gli impianti domestici e quelli di piccoli condominii rientrano fra quelli con
potenza da 10 kw a 100 kw
I controlli di efficienza energetica
degli impianti termici
L'art. 10 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 stabilisce che le disposizioni
del decreto NON si applicano ai territori delle Regioni che hanno dato
attuazione alla Direttiva 2002/91/CE e pertanto
●
●
non trovano applicazione in Emilia Romagna
Il medesimo articolo stabilisce inoltre che “al fine di garantire
un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale della
Direttiva e del D.Lgs. le Regioni e le Province autonome provvedono
affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo
inderogabile”.
I controlli di efficienza energetica degli impianti termici
in Emilia Romagna
In Emilia Romagna:
●
●
●
esiste una specifica norma (il punto 5.8 della D.A.L. 156/2008) di
contenuto analogo al comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. (decadenza della
validità dell'APE il 31 dicembre dell'anno successivo al mancato
controllo di efficienza energetica); pertanto la questione è regolata in
modo identico;
non trova applicazione il D.P.R. 75/2013 ai sensi dell'art. 10 dello
stesso;
è in vigore in merito ai controlli di efficienza energetica quanto
disposto al riguardo al punto 8.8 della D.A.L. 156/2008 e nell'Allegato
12 (Valore minimo di rendimento dei generatori di calore rilevato nel
corso dei controlli) come modificato dalla D.G.R. 1366/2011
I controlli di efficienza energetica degli impianti termici
in Emilia Romagna
In merito alle cadenze temporali alle quali devono essere eseguiti i
controlli di prestazione energetica degli impianti termici il punto 8.8
della D.A.L. 156/2008 stabilisce quanto segue:
“I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati almeno con le
seguenti scadenze temporali:
- ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli
impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla
potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale pari o
più di 35 kW;
- ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di
potenza nominale inferiore a 35 kW dotati di generatori di calore con
un'anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti … “
- ogni quattro anni per tutti gli altri impianti. “
I controlli di efficienza energetica degli impianti termici
in Emilia Romagna
L'Allegato 12 alla D.A.L. stabilisce che:
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l'originale del rapporto di controllo di efficienza energetica è allegato al
libretto di impianto e all'attestato energetico (?);
ai fini del controllo della validità degli attestati “l’operatore che ha eseguito il
controllo di efficienza energetica dell’impianto informa il soggetto certificatore
che ha emesso l’attestato di certificazione, il quale è tenuto a comunicare
all’Organismo Regionale di Accreditamento i termini di decadenza
dell’attestato di certificazione, sulla base della procedura telematica all’uopo
predisposta”.
Pertanto il sistema dovrebbe garantire che richiedendo al soggetto
certificatore un nuovo rilascio tramite la procedura telematica regionale (non
di un nuovo attestato, né di un “Rev”, ma) dello stesso attestato si dovrebbe
poter controllare se l'attestato è ancora in corso di validità per l'avvenuta
effettuazione dei controlli di efficienza energetica. Ciò a condizione che
l'operatore sia a conoscenza del nome del soggetto certificatore, che costui
eserciti ancora l'attività etc.
FINE
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Relazione Alberto Valeriani