Corso teorico pratico sulla legittimità dell’uso della
forza nella difesa di se stessi e degli altri
Sifu Roberto Pasqualino
Avv. Saverio Girgenti
IL DIRITTO PENALE
Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo
Stato, mediante la minaccia di una sanzione (Pena), proibisce
determinati comportamenti umani, considerati contrari ai fini
che esso persegue (Reati).
I principi fondamentali dai quali il diritto penale è retto, sono:
1. Il principio di legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege):
esprime il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento in
cui è stato commesso, non sia espressamente previsto dalla legge
come reato.
Esso si articola nei tre sottostanti principi interdipendenti:
a) La riserva di legge: secondo tale principio, un determinato
fatto non può essere punito se non esiste una legge che lo
consideri reato.
b) La tassatività: comporta per il legislatore il dovere di procedere,
al momento della creazione della norma penale, ad una chiara e
precisa determinazione del fatto punibile, affinché risulti
inequivocabilmente e tassativamente stabilito ciò che rientra
nella sfera del penalmente illecito e, conseguentemente, ciò che
è lecito.
c) L’irretroattività: comporta la inapplicabilità della legge penale a
fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
2. principio di materialità (cogitationis poenam nemo patitur);
3. principio di offensività (nullum crimen sine iniuria);
4. principio di personalità della responsabilità penale
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’
Art.3, comma I C.p.
“…La Legge Penale italiana obbliga tutti coloro che,
cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato…”;
Art.6, comma II C.p.
“…chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è
punito secondo la Legge italiana…”
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA
Ai sensi del comma 2 dell’art.4 c.p. è territorio dello Stato:
a) Il territorio della Repubblica
Per territorio si intende
- la terraferma, nei limiti dai confini politici;
- il mare territoriale (o costiero), che comprende la zona
di mare dell’estensione di 12 miglia marine lungo le
coste continentali ed insulari
- lo spazio Aereo sovrastante il territorio ed il mare
territoriale
- il sttosuolo, fin dove l’uomo può ricavare utilità.
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA
Ai sensi del comma 2 dell’art.4 c.p. è territorio dello Stato:
b) Le navi e gli aeromobili italiani, dovunqie si trovino,
salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale,
a una legge straniera
- le navi mercantili private sono soggette alla legge
nazionale fin quando si trovino in acque internazionali o
nazionali italiane
- le navi militari sono sempre da considerarsi quale
territorio dello Stato indipendentemente da dove si
trovino.
Definizione, soggetti e oggetto del
reato
Reato: quel comportamento umano volontario (azione od omissione),
che il legislatore ritiene contrario ai fini dello Stato ed al quale
ricollega, come conseguenza, l’applicazione di una sanzione penale.
Autore o soggetto attivo del reato è colui che pone in essere il
comportamento vietato dalla norma incriminatrice.
In relazione al soggetto, distinguiamo:
-reati comuni: posti in essere da qualunque soggetto,
indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive;
- reati propri: posti in essere solo da soggetti che rivestono determinate
Qualifiche.
Il soggetto passivo del reato è il titolare del bene o dell’interesse che la
norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento
umano costituente reato.
• Oggetto giuridico del reato è il bene o l’interesse
protetto dalla norma penale
• Il danno penale prodotto dal reato consiste
nell’offesa del bene giuridico tutelato, cioè
nell’evento antigiuridico
I reati si distinguono in :
-reati di danno e reati di pericolo e in due grandi
categorie: delitti e contravvenzioni .
RESPONSABILITA’ PENALE
- La responsabilità penale consiste nel commettere un
fatto previsto dalla Legge come reato, provocando la
reazione dell’ordinamento giuridico sovraordinato e, di
conseguenza, l’irrogazione di una pena.
- La responsabilità penale è soggetta ad una graduazione
direttamente proporzionale all’elemento psicologico del
reato.
RESPONSABILITA’ CIVILE
EXTRACONTRATTUALE
Ai sensi dell’art.2043 c.c.
Chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni altrui un
danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
Nel diritto civile il risarcimento ha sempre la forma del
ristoro economico: pagamento di una somma di denaro.
Struttura del Reato
Nell’analisi del reato, ci riferiremo alla concezione analitica, optando
per la teoria bipartita del reato.
La concezione analitica ha dato luogo, a due teorie:
a)
Teoria della tripartizione
Il reato si compone di tre elementi:
1)
il fatto tipico, inteso come fatto materiale comprensivo dei soli
requisiti oggettivi;
2)
l’antigiuridicità obiettiva, tesa all’analisi dell’assenza o meno di
cause di giustificazione;
3)
la colpevolezza, intesa nelle sue due forme del dolo e della colpa.
Struttura del Reato
b) Teoria della bipartizione.
Il reato si compone di due elementi:
1) l’elemento oggettivo, cioè il fatto materiale in tutti i suoi
elementi costitutivi;
2) l’elemento soggettivo, cioè il diverso atteggiarsi della
volontà nelle forme del dolo e della colpa.
Struttura della figura di reato
 AZIONE DEL RESPONSABILE
 CONDOTTA PREVISTA DALL’ART 43c.p.
 REALIZZAZIONE DI UN DANNO
 NESSO CAUSALE
L’elemento psicologico del reato
Il reato è colposo o contro l’intenzione se si
realizza a causa di imprudenza, negligenza,
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
norme, regolamenti, ordini o discipline.
La Responsabilità
(Art.43c.p.)
DILIGENZA:
AGIRE CON ATTENZIONE, SOLLECITUDINE
E ACCURATEZZA.
La Responsabilità
(Art.43c.p.)
PRUDENZA:
AGIRE CON CAUTELA ATTUANDO
TUTTE LE MISURE ATTUALMENTE
DISPONIBILI PER NON CAUSARE DANNO
La Responsabilità
(Art.43c.p.)
PERIZIA
AGIRE ATTENENDOSI ALLE CONOSCENZE
TECNICHE ORDINARIE
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
RESPONSABILITA’ PER UN ACCADIMENTO
CAUSATO DA UNA AZIONE CHE
PRESCINDE DALLA CONDOTTA COLPOSA
IL DOLO
Secondo l’art.43 c.p.:
“…Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando
l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione
od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del
delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza
della propria azione od omissione…”.
Il dolo è quindi il convincimento, la volontà di causare
l’evento voluto.
Il DOLO
La volontà di cagionare l’evento è tipico delle fattispecie
di reato più gravi, quelle punite con una maggiore
severità.
Il massimo grado di volizione e, quindi, del dolo è la
premeditazione. Essa si configura quando un soggetto,
non solo ha voluto l’evento, ma lo ha addirittura
pianificato, preparando i mezzi necessari a realizzarlo.
Un esempio tipico è tendere un agguato a qualcuno con
lo scopo di ucciderlo.
PRETERNINTEZIONE
Secondo l’Art.43 III comma c.p.:
“…è preterintenzionale, o oltre, quando all’azione od
omissione deriva da un evento dannoso più grave di quello
voluto dall’agente…”.
Un esempio tipico è l’omicidio preterintenzionale che si
configura quando l’agente voleva percuotere o ferire il
soggetto offeso causandone, invece la morte.
ANTIGIURIDICITA’
Per la corretta configurazione ed esistenza del reato è,
inoltre, richiesto il requisito dell’antigiuridicità, inteso come
il contrasto esistente tra il fatto e l’intero ordinamento
giuridico.
Secondo tale requisito, ogni reato deve intendersi come
un’offesa all’intero sistema sociale dello stato e, pertanto,
deve essere perseguito e punito.
ANTIGIURIDICITA’
Pur sussistendo tutti gli elementi del reato fin qui analizzati,
nel caso in cui, dovesse venire a mancare il requisito
dell’antigiurdicità, il fatto, per quanto apparentemente
contrario alla norma, non può e non deve essere considerato
reato, in quanto non contrario all’ordinamento giuridico.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
L’ordinamento penale italiano conosce talune
circostanze in presenza delle quali un fatto, che di regola
costituisce un reato non è considerato più tale in quanto
autorizzato dalla Legge.
Esse sono:
-L’esercizio di un dovere o l’adempimento di un dovere;
-Difesa Legittima;
-Uso Legittimo delle Armi;
-Stato di necessità.
L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
Secondo l’Art.51 c.p.
“L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere
imposto a una norma giuridica o da un ordine legittimo
della pubblica autorità, esclude la punibilità”.
Il fondamento di tale causa di giustificazione è nel principio
di non contraddizione: se ad un soggetto viene riconosciuta
la possibilità di agire in un certo modo dalla Legge, è
evidente che la sua condotta, nei limiti in cui è consentita,
non può costituire un fatto illecito.
ADEMPIMENTO DI UN DOVERE
E’ disciplinato anch’esso dall’art.51 c.p. e stabilisce che:
“…se un fatto costituente reato è commesso per ordine
dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale
che ha dato l’ordine…”.
Questa causa di giustificazione necessita dei seguenti
requisiti essenziali per venire ad esistenza:
1- Una norma di Legge che statuisca il diritto od il dovere;
2- Un rapporto di subordinazione nei confronti dell’Autorità
che impartisce l’ordine di mettere in atto il comportamento
considerato come reato.
DUE ESEMPI PRATICI
ESERCIZIO DI UN DIRITTO: il proprietario di un
immobile può collocare sulla recinzione di esso del filo
spinato, o dei cocci di vetro rotti (offendicula) per
difendere il proprio bene. Il diritto protetto è quello di
proprietà, riconosciuto dal codice civile, tuttavia esiste
un limite a questo esercizio: il proprietario non può
predisporre sistemi atti ad offendere sia gli aggressori
che i non aggressori. Il filo spinato, per esempio, risulta
offensivo solo con chi tenti di scavalcare il recinto
violando la proprietà altrui. Diverso, ed illegittimo, è il
caso in cui venga predisposta un’arma da fuoco
automatica che spari a chiunque tenti, solamente, di
avvicinarsi alla recinzione.
DUE ESEMPI PRATICI
ADEMPIMENTO DEL DOVERE: E’ il caso del soldato
che obbedisce agli ordini del proprio superiore. Occorre,
tuttavia che l’ordine sia legittimo, poiché emanato da un
superiore che abbia il potere di emanarlo e diretto ad un
sottoposto che abbia il potere di eseguirlo, oltre che
conforme alle procedure atte ad emanarlo.
Qualora l’ordine sia palesemente insensato ed il
sottoposto non abbia alcuna forma di sindacato, egli
dovrà eseguirlo. Si tenga presente che l’azione delittuosa
cadrà sempre in capo a chi ha dato l’ordine.
LA LEGITTIMA DIFESA
Art.52 c.p.
“ Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od
altrui con il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la diesa sia proporzionata all’offesa”.
La legittima difesa è la più antica delle cause di
giustificazione risalente, addirittura, all’epoca romana,
identificata con il brocardo latino “vim vi repellere”, tradotto
come: “respingere la violenza con la forza”. Essa si basa sul
principio dell’interesse prevalente: nel conflitto fra
l’interesse dell’aggredito (che si difende) e quello
dell’aggressore (che attacca) l’ordinamento giuridico tutela
il primo, quello dell’aggredito.
LA LEGGITTIMA DIFESA: ELEMENTI
Gli elementi essenziali della Legittima difesa sono:
-l’aggressione;
-la reazione;
LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI
L’AGGRESSIONE
Oggetto dell’offesa deve essere un diritto, ivi compresi gli
interessi tutelati giuridicamente: non solo diritti personali (vita
incolumità), ma anche patrimoniali (proprietà) e patrimoniali
(proprietà).
Legittima è anche la difesa di un diritto altrui (soccorso
difensivo). Di precisa che, in questo caso, in caso di aggressione
in corso a carico di un terzo che esponga a pericolo anche colui
che interviene in aiuto, quest’ultimo NON E’ tenuto ad
intervenire, qualora intervenga e commetta un reato, esso sarà
scriminato per legittima difesa. Tuttavia, qualora l’aggressione si
sia consumata ed il terzo necessiti di aiuto, vigerà un obbligo di
soccorso sanzionabile ex art.593 c.p. (omissione di soccorso).
LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI
L’AGGRESSIONE
L’offesa deve essere ingiusta, cioè non autorizzata da
nessuna norma dell’ordinamento.
L’offesa è riscontrabile anche quando sia cagionata da
essere umani o da cose, pertanto la difesa sarà
indirizzabile tanto verso l’animale e la cosa, quanto nei
confronti del titolare dell’obbligo di vigilanza su di essi.
Quanto alla modalità dell’offesa, il codice si limita a
parlare di offesa senza precisare che si tratti di offesa
violenta, pertanto la difesa sarà legittima anche contro le
offese non violente.
LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI
L’AGGRESSIONE
Il pericolo deve essere attuale.
Per pericolo deve intendersi la probabilità di un danno.
Attuale è sia il pericolo incombente, cioè quello che
scaturisce da una situazione che, se non interrotta
sfocerebbe nella lesione di un diritto, sia il pericolo
perdurante (vedi rapimento)
La reazione ad un pericolo futuro non è tollerata, dato
che l’aggredito potrebbe invocare l’aiuto delle Forze di
Pubblica Sicurezza, mentre la difesa da un pericolo
passato costituirebbe una ritorsione oppure una
vendetta.
LA LEGITTIMA DIFESA:ELEMENTI
L’AGGRESSIONE
Il pericolo non deve essere stato determinato
volontariamente dall’agente.
La Giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui
l’esimente in esame non sia applicabile tutte quelle volte in
cui taluno si sia messo volontariamente nella situazione di
pericolo conoscendo il rischio cui andava incontro.
Ne discende che in caso di rissa la legittima difesa non sia
applicabile.
Tuttavia l’esimente in questione potrà essere invocata quando
il pericolo, effettivamente corso, sia più grave rispetto quello
che si era preventivato.
LA LEGGITIMA DIFESA: ELEMENTI
LA REAZIONE
La reazione consta di tre elementi:
A) La Costrizione;
B) La Necessità di difendersi;
C) La Proporzione con l’Offesa
LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI
LA REAZIONE
A- La Costrizione
La costrizione implica un conflitto di interessi nell’aggredito,
il quale deve trovarsi nell’alternativa “bloccata” di reagire o di
essere offeso: non ricorre, quindi, quando l’agente ha
intenzionalmente provocato o ha consapevolmente accettato
o non evitato il pericolo.
Ciò risolve l’annosa questione se sia legittima difesa di chi
aveva la possibilità di evitare l’offesa con la fuga.
Tuttavia, quando la fuga esporrebbe il soggetto ad un rischio
maggiore rispetto quello cui si reagisce, allora l’esimente
esplicherà i propri effetti.
Si pensi al rischio di investire i passanti a causa di una fuga in
macchina.
LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI
LA REAZIONE
B- La Necessità di Difendersi
La necessità di difendersi importa che la reazione
rappresenti la soluzione inevitabile per sottrarsi all’offesa
e sia obiettivamente idonea a neutralizzarla.
Sia l’inevitabilità che l’idoneità vanno valutate in
concreto.
Così, giustamente, invocherà la legittima difesa la donna
che, disponendo solo di un coltello, lo usasse contro il
violentatore uccidendolo. Altrettanto non può fare la
praticante di arti marziali che potrebbe neutralizzare il
violentatore con una delle tecniche dell’arte praticata.
LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI
LA REAZIONE
C- Proporzione con l’offesa
La proporzionalità implica che il male provocato
dall’aggredito all’aggressore risulti essere inferiore, uguale o
tollerabilmente superiore a quello subito. Pertanto non vi è
proporzione fra offesa e difesa quando con un bastone o con
un altro corpo contundente si uccide chi, con lo stesso, si
limitava a percuotere.
La proporzione deve sempre sussistere fra il male minacciato
e quello inflitto, mai sui mezzi utilizzati. In caso di
aggressione da parte di un gruppo di soggetti è lecito
presupporre che l’intenzione sia quella di ferire gravemente,
se non di uccidere e, pertanto, sarà ammessa la legittima
difesa se l’aggredito ferirà od ucciderà qualcuno degli
aggressori.
LEGITTIMA DIFESA NEL PRIVATO
DOMICILIO
Ai sensi dell’art.52 II comma c.p. ricorre legittima quando: “…
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei
luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o
altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è
pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel
caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo
ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o
imprenditoriale…”
LEGITTIMA DIFESA NEL PRIVATO
DOMICILIO
L’ipotesi prima menzionate occorre tutte quelle volte in cui
un soggetto violi il domicilio od il luogo di un’altra persona,
arrecando minaccia a persone o cose. In questi casi il titolare
dell’immobile potrà usare la forza, un’arma dichiarata per
esempio, per impedire che la minaccia si concretizzi.
Si badi bene: qualora la minaccia sia attuale e rivolta verso
una persona od un bene sarà ammessa la scriminante, se
invece l’aggressore desiste o si da alla fuga, l’uso della forza
non sarà in alcun modo tollerato in quanto assolutamente
antigiuridico, poiché viene a mancare la minaccia.
USO LEGITTIMO DELLE ARMI
Secondo l’art.53 c.p.:
“Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti , non
è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere
del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di
un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla
necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza
all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti
di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e
sequestro di persona .
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che,
legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso
delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”.
USO LEGITTIMO DELLE ARMI
L'istituto dell'uso legittimo delle armi è una disposizione
autonoma, ma sussidiaria ed aggiuntiva,in quanto opera solo
qualora difettino i presupposti della legittima difesa e
dell'adempimento del dovere, come si evince dalla clausola
d'apertura.
Essendo tale scriminante riconoscibile solo in capo a soggetti
determinati, qualificabili come pubblici ufficiali, l'uso dell'arma
dovrà essere considerato solo al fine di adempiere a un dovere del
proprio ufficio inciso ovvero, secondo l'interpretazione fornita da
parte della dottrina, di eliminare un ostacolo che si è frapposto tra
il pubblico ufficiale e il dovere da adempiere. Questa
impostazione porta ad escludere la scriminante non solo nei casi
in cui il soggetto abbia agito per un fine privato (come uno scopo
di vendetta), ma anche i casi quando lo scopo fosse
l'adempimento di una facoltà, non quindi un dovere del proprio
ufficio.
USO LEGITTIMO DELLE ARMI
Sono due i casi in cui è possibile che il pubblico ufficiale faccia un uso
legittimo delle armi ovvero quando sarà costretto dalla necessità di
respingere una violenza (rivolta nei confronti del pubblico ufficiale
stesso o di cose o persone ch questi ha il dovere di tutelare);
- vincere una resistenza, fermo restando il compito del giudice di
valutare concretamente se queste erano tali da dover essere vinte con le
armi. Si ricordi che la resistenza di cui parla la norma è intesa come
resistenza attiva (si pensi ad esempio al caso di colui che al momento
dell'arresto esplode un colpo di pistola contro il pubblico ufficiale e poi si
dà alla fuga).
Non vi rientrano dunque i casi di resistenza passiva, che è,per chiarire,
quella opposta dagli scioperanti che si distendono sui binari per impedire
il passaggio dei treni. La dottrina più recente ha però criticato questa
impostazione, argomentando sulla base del fatto che la norma in esame
non distingue tra resistenza passiva e resistenza attiva e giungendo così a
concludere che è ammissibile anche se vi è una condotta passiva che mira
a contrastare l'intervento dell'autorità, la quale in ogni caso deve
rispettare il criterio della proporzione.
USO LEGITTIMO DELLE ARMI
La scriminante opera anche nei confronti del privato, solo
qualora la richiesta di intervenire, rivoltagli dal pubblico
ufficiale, sia stata fatta nei limiti e nei casi previsti dagli artt.
652
c.p.
e
380
c.p.p..
A proposito si ricordi che bisogna distinguere i casi in cui
sia il pubblico ufficiale che fa direttamente uso o ordina di
far uso delle armi, dai casi n cui chi ne fa uso agisce per
ordine del superiore, Nella prima ipotesi opera la
scriminante in esame, mentre nella seconda l'adempimento
del dovere, se ed in quanto ne sussistano i presupposti.
LO STATO DI NECESSITA’
Ai sensi dell’art.54 c.p.
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo
attuale di un di un danno grave alla persona), pericolo da
lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare
dovere
giuridico
di
esporsi
al
pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si
applica anche se lo stato di necessità è determinato
dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso
dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo”.
LO STATO DI NECESSITA’: ELEMENTI
Gli elementi costitutivi dello stato di necessità sono:
A) La situazione di pericolo;
B) L’azione lesiva necessitata.
LO STATO DI NECESSITA’: ELEMENTI
LA SITUAZIONE DI PERICOLO
Al pari di quanto detto per la legittima difesa, anche in
questo caso la situazione di pericolo deve essere attuale,
da intendersi come immediato e certo, non probabile.
L’oggetto del pericolo deve essere un danno alla persona,
inteso come danno morale, ma mai patrimoniale!!!
Si pensi alla bagnante che, avendo perduto un pezzo del
proprio costume in mare, rubi un’asciugamani per
salvare il proprio pudore
L’agente non deve aver causato il pericolo, né deve essere
sottoposto al dovere di esporsi ad esso.
LO STATO DI NECESSITA’: ELEMENTI
AZIONE LESIVA NECESSITATA
L’azione deve essere:
Costretta: ci si deve trovare, cioè, nell’alternativa di agire
oppure subire il danno.
Assolutamente necessaria per salvarsi: la necessità deve
essere cogente al punto da non lasciare altra scelta che ledere
il diritto di un terzo;
Proporzionata al pericolo: dal momento che l’azione è diretta
contro un terzo incolpevole, il principio di proporzione
DEVE essere più rigoroso rispetto alla legittima difesa,
ancorato a tutti gli elementi di valutazione possibili
(l’elemento soggettivo, la situazione di pericolo, il grado di
pericolo che minaccia il bene).
LO STATO DI NECESSITA’:
COSTRINGIMENTO PSICHICO
Lo stato di necessità si applica anche quando un soggetto
tiene un certo comportamento antigiuridico, perchè
minacciato (un esempio è il caso di un automobilista che
provoca un investimento perché spinto a correre sotto la
minaccia di una pistola). Il soggetto agente si torva dunque
di fronte a dunque aut aut:agire o subire il male minacciato.
La scriminante in esame, però, potrà applicarsi solo se la
minaccia è grave, seria e non evitabile, tale da creare
nell'agente un vero e proprio stato di necessità, di cui
devono al contempo essere presenti gli elementi costitutivi.
Del fatto sarà chiamato a rispondere colui che ha posto in
essere le minacce.
APPLICAZIONE DELLE CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE
Secondo l’art.59 c.p.
“Le circostanze che…escludono la pena sono valutate a
favore dell’agente anche se da lui non conosciute o da lui
per errore ritenute esistenti”.
Tale norma statuisce che le scriminanti rilevano
oggettivamente, cioè: in virtù della loro esistenza, a
prescindere dalla consapevolezza che l’agente ne abbia.
In sostanza: in caso di aggressione mirata all’omicidio, un
soggetto che opponga una difesa che provochi la morte
dell’aggressore, pur non sapendo dell’esistenza della
legittima difesa come scriminante, non metterà in atto alcun
comportamento anti giuridico.
APPLICAZIONE DELLE CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE
Sempre ai sensi dell’art.59 c.p.
“Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di
esclusione della pena, queste sono sempre valutate a
favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato
da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è
preveduto dalla legge come delitto colposo”.
E’ un’applicazione diretta del principio in dubbio pro reo:
le scriminanti quando non esistono nella realtà, ma solo
nella mente del soggetto, devono essere valutate a suo
favore. E’ il caso di un gioielliere che, credendo,sia in
atto una rapina, spara ad un burlone uccidendolo. E’ un
caso di legittima difesa putativa: viene esclusa la
colpevolezza, ma non la responsabilità civile.
ECCESSO COLPOSO NELLE CAUSE
DI GIUSTIFICAZIONE
L’eccesso colposo delle cause di giustificazione si configura
ogni qual volta esistono i presupposti di fatto delle cause di
giustificazione, la il soggetto ne travalica i limiti. Dato che
l’eccesso colposo si risolve in un abuso del diritto
determinato da errore , può essere solo colposo.
Il soggetto, quindi, travalica i limiti delle cause di
giustificazione per imprudenza, imperizia, negligenza
inosservanza di leggi regolamenti ed ordini.
ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA
DIFESA
L’eccesso colposo nella legittima difesa postula il
superamento colposo dei limiti imposti dalla necessità
della difesa.
Tenendo presente quanto detto prima: l’eccesso si
configura quando, essendo stati presenti tutti i requisiti
previsti dalla legge, l’attore supera i limiti della
proporzione fra offesa e difesa.
Ad esempio sarà responsabile di omicidio colposo chi
uccide quando per difendersi sarebbe stato sufficiente
percuotere.
REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN
CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA
DIFESA
Una vola chiarito il concetto che il reato derivante da eccesso colposo
può soltanto essere un reato colposo, pare opportuno esaminare le
fattispecie di cui si può essere accusati in caso di eccesso.
Art.582/590 c.p.:lesione personale (colposa)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva
una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno
a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove
euro.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni la lesione
si dice lieve.
La norma prevede non una percossa, ma una lesione, intesa come una
menomazione funzionale da cui derivi una malattia. Un esempio
classico è il provocare una frattura a seguito di una leva
REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN
CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA
DIFESA
Art.583/590 c.p. I comma: Lesioni personali gravi (colpose).
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da uno a
sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove
euro :
1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni superiore a quaranta giorni;
2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o
di un organo”.
Anche in questo caso occorre che il fatto cagioni una malattia,
intesa come uno stato di alterazione patologico giudicato
guaribile in 40 giorni. Si pensi ad un colpo sferrato all’orecchio
che comprometta la funzionalità del timpano.
REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN
CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA
DIFESA
Art.583/590 c.p. I comma: Lesioni personali gravissime (colpose)
La lesione personale è gravissima, e si applica la della reclusione
da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a
milleduecentotrentanove
euro,
se
dal
fatto
deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2)
la
perdita
di
un
senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà
della
favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso
REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN
CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA
DIFESA
OMICIDIO COLPOSO ART.589 C.P.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da
sei
mesi
a
cinque
anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena
è
della
reclusione
da
due
a
sette
anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni
di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare
gli anni quindici.
CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI
AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO
1- Per quanto possibile tentare di evitare lo scontro,
preferendo allontanarsi dal luogo della possibile
aggressione;
2- Mostrare il più possibile di non volere arrivare allo
scontro, anche mantenendo una distanza appropriata dai
possibili aggressori (possibile strategia di giudizio);
3- Mantenersi quanto più possibile vicino luoghi affollati,
sia per avere quanti più testimoni possibile, sia per
scoraggiare i male intenzionati dall’iniziare l’aggressione;
4- Se proprio non si può evitare lo scontro, tenere sempre
presente il principio di proporzionalità, considerando
l’intenzione dell’aggressore;
CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI
AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO
5- In caso di aggressione per le vie cittadine, tentare di avvicinarsi il
più possibile ad esercizi commerciali di pregio, quali gioiellerie o
concessionarie di automezzi poiché sicuramente forniti di impianto di
videosorveglianza (questo renderà più semplice provare l’aggressione e
la conseguente difesa);
6- Siate sempre voi a chiamare per primi le forze dell’ordine fornendo
una descrizione quanto più precisa degli eventi e segnalando eventuali
testimoni dell’aggressione.
7- Nel caso di aggressione con feriti, sicuramente verrete portati in
caserma a colloquio con il Magistrato di turno, ricordate di essere
precisi ed univoci nella ricostruzione del fatto: non esagerate nulla e
non aggiungete particolari che “pensate” di ricordare; dite solo ciò che
ricordate perfettamente.
8- Tenete ben presente che il Pubblico Ministero ha il compito di
accertare se il vostro è stato un comportamento coperto da cause di
giustificazione, quindi fornitegli quanti più elementi per convincerlo.
CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI
AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO
9- Fate bene attenzione alle informazioni che fornite al P.M.
ed alla direzione in cui si muovono le sue domande: tenterà
di dimostrare, preliminarmente, che NON si è trattato di un
caso in cui operano le cause di giustificazione.
10- Nel caso in cui il colloquio dovesse farsi troppo
aggressivo, chiedete immediatamente la presenza di un
avvocato.
11- Ricordate che, non appena ingaggerete il combattimento,
il vostro unico scopo dovrà essere quello di uscirne vivi o il
meno mal ridotti possibile.
Avv. Saverio Girgenti
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IL DIRITTO DI DIFENDERSI