Corso teorico pratico sulla legittimità dell’uso della forza nella difesa di se stessi e degli altri Sifu Roberto Pasqualino Avv. Saverio Girgenti IL DIRITTO PENALE Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (Pena), proibisce determinati comportamenti umani, considerati contrari ai fini che esso persegue (Reati). I principi fondamentali dai quali il diritto penale è retto, sono: 1. Il principio di legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege): esprime il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento in cui è stato commesso, non sia espressamente previsto dalla legge come reato. Esso si articola nei tre sottostanti principi interdipendenti: a) La riserva di legge: secondo tale principio, un determinato fatto non può essere punito se non esiste una legge che lo consideri reato. b) La tassatività: comporta per il legislatore il dovere di procedere, al momento della creazione della norma penale, ad una chiara e precisa determinazione del fatto punibile, affinché risulti inequivocabilmente e tassativamente stabilito ciò che rientra nella sfera del penalmente illecito e, conseguentemente, ciò che è lecito. c) L’irretroattività: comporta la inapplicabilità della legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. 2. principio di materialità (cogitationis poenam nemo patitur); 3. principio di offensività (nullum crimen sine iniuria); 4. principio di personalità della responsabilità penale PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ Art.3, comma I C.p. “…La Legge Penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato…”; Art.6, comma II C.p. “…chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la Legge italiana…” PRINCIPIO DI TERRITORIALITA Ai sensi del comma 2 dell’art.4 c.p. è territorio dello Stato: a) Il territorio della Repubblica Per territorio si intende - la terraferma, nei limiti dai confini politici; - il mare territoriale (o costiero), che comprende la zona di mare dell’estensione di 12 miglia marine lungo le coste continentali ed insulari - lo spazio Aereo sovrastante il territorio ed il mare territoriale - il sttosuolo, fin dove l’uomo può ricavare utilità. PRINCIPIO DI TERRITORIALITA Ai sensi del comma 2 dell’art.4 c.p. è territorio dello Stato: b) Le navi e gli aeromobili italiani, dovunqie si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge straniera - le navi mercantili private sono soggette alla legge nazionale fin quando si trovino in acque internazionali o nazionali italiane - le navi militari sono sempre da considerarsi quale territorio dello Stato indipendentemente da dove si trovino. Definizione, soggetti e oggetto del reato Reato: quel comportamento umano volontario (azione od omissione), che il legislatore ritiene contrario ai fini dello Stato ed al quale ricollega, come conseguenza, l’applicazione di una sanzione penale. Autore o soggetto attivo del reato è colui che pone in essere il comportamento vietato dalla norma incriminatrice. In relazione al soggetto, distinguiamo: -reati comuni: posti in essere da qualunque soggetto, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive; - reati propri: posti in essere solo da soggetti che rivestono determinate Qualifiche. Il soggetto passivo del reato è il titolare del bene o dell’interesse che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato. • Oggetto giuridico del reato è il bene o l’interesse protetto dalla norma penale • Il danno penale prodotto dal reato consiste nell’offesa del bene giuridico tutelato, cioè nell’evento antigiuridico I reati si distinguono in : -reati di danno e reati di pericolo e in due grandi categorie: delitti e contravvenzioni . RESPONSABILITA’ PENALE - La responsabilità penale consiste nel commettere un fatto previsto dalla Legge come reato, provocando la reazione dell’ordinamento giuridico sovraordinato e, di conseguenza, l’irrogazione di una pena. - La responsabilità penale è soggetta ad una graduazione direttamente proporzionale all’elemento psicologico del reato. RESPONSABILITA’ CIVILE EXTRACONTRATTUALE Ai sensi dell’art.2043 c.c. Chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni altrui un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Nel diritto civile il risarcimento ha sempre la forma del ristoro economico: pagamento di una somma di denaro. Struttura del Reato Nell’analisi del reato, ci riferiremo alla concezione analitica, optando per la teoria bipartita del reato. La concezione analitica ha dato luogo, a due teorie: a) Teoria della tripartizione Il reato si compone di tre elementi: 1) il fatto tipico, inteso come fatto materiale comprensivo dei soli requisiti oggettivi; 2) l’antigiuridicità obiettiva, tesa all’analisi dell’assenza o meno di cause di giustificazione; 3) la colpevolezza, intesa nelle sue due forme del dolo e della colpa. Struttura del Reato b) Teoria della bipartizione. Il reato si compone di due elementi: 1) l’elemento oggettivo, cioè il fatto materiale in tutti i suoi elementi costitutivi; 2) l’elemento soggettivo, cioè il diverso atteggiarsi della volontà nelle forme del dolo e della colpa. Struttura della figura di reato AZIONE DEL RESPONSABILE CONDOTTA PREVISTA DALL’ART 43c.p. REALIZZAZIONE DI UN DANNO NESSO CAUSALE L’elemento psicologico del reato Il reato è colposo o contro l’intenzione se si realizza a causa di imprudenza, negligenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, norme, regolamenti, ordini o discipline. La Responsabilità (Art.43c.p.) DILIGENZA: AGIRE CON ATTENZIONE, SOLLECITUDINE E ACCURATEZZA. La Responsabilità (Art.43c.p.) PRUDENZA: AGIRE CON CAUTELA ATTUANDO TUTTE LE MISURE ATTUALMENTE DISPONIBILI PER NON CAUSARE DANNO La Responsabilità (Art.43c.p.) PERIZIA AGIRE ATTENENDOSI ALLE CONOSCENZE TECNICHE ORDINARIE RESPONSABILITA’ OGGETTIVA RESPONSABILITA’ PER UN ACCADIMENTO CAUSATO DA UNA AZIONE CHE PRESCINDE DALLA CONDOTTA COLPOSA IL DOLO Secondo l’art.43 c.p.: “…Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione…”. Il dolo è quindi il convincimento, la volontà di causare l’evento voluto. Il DOLO La volontà di cagionare l’evento è tipico delle fattispecie di reato più gravi, quelle punite con una maggiore severità. Il massimo grado di volizione e, quindi, del dolo è la premeditazione. Essa si configura quando un soggetto, non solo ha voluto l’evento, ma lo ha addirittura pianificato, preparando i mezzi necessari a realizzarlo. Un esempio tipico è tendere un agguato a qualcuno con lo scopo di ucciderlo. PRETERNINTEZIONE Secondo l’Art.43 III comma c.p.: “…è preterintenzionale, o oltre, quando all’azione od omissione deriva da un evento dannoso più grave di quello voluto dall’agente…”. Un esempio tipico è l’omicidio preterintenzionale che si configura quando l’agente voleva percuotere o ferire il soggetto offeso causandone, invece la morte. ANTIGIURIDICITA’ Per la corretta configurazione ed esistenza del reato è, inoltre, richiesto il requisito dell’antigiuridicità, inteso come il contrasto esistente tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico. Secondo tale requisito, ogni reato deve intendersi come un’offesa all’intero sistema sociale dello stato e, pertanto, deve essere perseguito e punito. ANTIGIURIDICITA’ Pur sussistendo tutti gli elementi del reato fin qui analizzati, nel caso in cui, dovesse venire a mancare il requisito dell’antigiurdicità, il fatto, per quanto apparentemente contrario alla norma, non può e non deve essere considerato reato, in quanto non contrario all’ordinamento giuridico. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE L’ordinamento penale italiano conosce talune circostanze in presenza delle quali un fatto, che di regola costituisce un reato non è considerato più tale in quanto autorizzato dalla Legge. Esse sono: -L’esercizio di un dovere o l’adempimento di un dovere; -Difesa Legittima; -Uso Legittimo delle Armi; -Stato di necessità. L’ESERCIZIO DEL DIRITTO Secondo l’Art.51 c.p. “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto a una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”. Il fondamento di tale causa di giustificazione è nel principio di non contraddizione: se ad un soggetto viene riconosciuta la possibilità di agire in un certo modo dalla Legge, è evidente che la sua condotta, nei limiti in cui è consentita, non può costituire un fatto illecito. ADEMPIMENTO DI UN DOVERE E’ disciplinato anch’esso dall’art.51 c.p. e stabilisce che: “…se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine…”. Questa causa di giustificazione necessita dei seguenti requisiti essenziali per venire ad esistenza: 1- Una norma di Legge che statuisca il diritto od il dovere; 2- Un rapporto di subordinazione nei confronti dell’Autorità che impartisce l’ordine di mettere in atto il comportamento considerato come reato. DUE ESEMPI PRATICI ESERCIZIO DI UN DIRITTO: il proprietario di un immobile può collocare sulla recinzione di esso del filo spinato, o dei cocci di vetro rotti (offendicula) per difendere il proprio bene. Il diritto protetto è quello di proprietà, riconosciuto dal codice civile, tuttavia esiste un limite a questo esercizio: il proprietario non può predisporre sistemi atti ad offendere sia gli aggressori che i non aggressori. Il filo spinato, per esempio, risulta offensivo solo con chi tenti di scavalcare il recinto violando la proprietà altrui. Diverso, ed illegittimo, è il caso in cui venga predisposta un’arma da fuoco automatica che spari a chiunque tenti, solamente, di avvicinarsi alla recinzione. DUE ESEMPI PRATICI ADEMPIMENTO DEL DOVERE: E’ il caso del soldato che obbedisce agli ordini del proprio superiore. Occorre, tuttavia che l’ordine sia legittimo, poiché emanato da un superiore che abbia il potere di emanarlo e diretto ad un sottoposto che abbia il potere di eseguirlo, oltre che conforme alle procedure atte ad emanarlo. Qualora l’ordine sia palesemente insensato ed il sottoposto non abbia alcuna forma di sindacato, egli dovrà eseguirlo. Si tenga presente che l’azione delittuosa cadrà sempre in capo a chi ha dato l’ordine. LA LEGITTIMA DIFESA Art.52 c.p. “ Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui con il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la diesa sia proporzionata all’offesa”. La legittima difesa è la più antica delle cause di giustificazione risalente, addirittura, all’epoca romana, identificata con il brocardo latino “vim vi repellere”, tradotto come: “respingere la violenza con la forza”. Essa si basa sul principio dell’interesse prevalente: nel conflitto fra l’interesse dell’aggredito (che si difende) e quello dell’aggressore (che attacca) l’ordinamento giuridico tutela il primo, quello dell’aggredito. LA LEGGITTIMA DIFESA: ELEMENTI Gli elementi essenziali della Legittima difesa sono: -l’aggressione; -la reazione; LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI L’AGGRESSIONE Oggetto dell’offesa deve essere un diritto, ivi compresi gli interessi tutelati giuridicamente: non solo diritti personali (vita incolumità), ma anche patrimoniali (proprietà) e patrimoniali (proprietà). Legittima è anche la difesa di un diritto altrui (soccorso difensivo). Di precisa che, in questo caso, in caso di aggressione in corso a carico di un terzo che esponga a pericolo anche colui che interviene in aiuto, quest’ultimo NON E’ tenuto ad intervenire, qualora intervenga e commetta un reato, esso sarà scriminato per legittima difesa. Tuttavia, qualora l’aggressione si sia consumata ed il terzo necessiti di aiuto, vigerà un obbligo di soccorso sanzionabile ex art.593 c.p. (omissione di soccorso). LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI L’AGGRESSIONE L’offesa deve essere ingiusta, cioè non autorizzata da nessuna norma dell’ordinamento. L’offesa è riscontrabile anche quando sia cagionata da essere umani o da cose, pertanto la difesa sarà indirizzabile tanto verso l’animale e la cosa, quanto nei confronti del titolare dell’obbligo di vigilanza su di essi. Quanto alla modalità dell’offesa, il codice si limita a parlare di offesa senza precisare che si tratti di offesa violenta, pertanto la difesa sarà legittima anche contro le offese non violente. LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI L’AGGRESSIONE Il pericolo deve essere attuale. Per pericolo deve intendersi la probabilità di un danno. Attuale è sia il pericolo incombente, cioè quello che scaturisce da una situazione che, se non interrotta sfocerebbe nella lesione di un diritto, sia il pericolo perdurante (vedi rapimento) La reazione ad un pericolo futuro non è tollerata, dato che l’aggredito potrebbe invocare l’aiuto delle Forze di Pubblica Sicurezza, mentre la difesa da un pericolo passato costituirebbe una ritorsione oppure una vendetta. LA LEGITTIMA DIFESA:ELEMENTI L’AGGRESSIONE Il pericolo non deve essere stato determinato volontariamente dall’agente. La Giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui l’esimente in esame non sia applicabile tutte quelle volte in cui taluno si sia messo volontariamente nella situazione di pericolo conoscendo il rischio cui andava incontro. Ne discende che in caso di rissa la legittima difesa non sia applicabile. Tuttavia l’esimente in questione potrà essere invocata quando il pericolo, effettivamente corso, sia più grave rispetto quello che si era preventivato. LA LEGGITIMA DIFESA: ELEMENTI LA REAZIONE La reazione consta di tre elementi: A) La Costrizione; B) La Necessità di difendersi; C) La Proporzione con l’Offesa LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI LA REAZIONE A- La Costrizione La costrizione implica un conflitto di interessi nell’aggredito, il quale deve trovarsi nell’alternativa “bloccata” di reagire o di essere offeso: non ricorre, quindi, quando l’agente ha intenzionalmente provocato o ha consapevolmente accettato o non evitato il pericolo. Ciò risolve l’annosa questione se sia legittima difesa di chi aveva la possibilità di evitare l’offesa con la fuga. Tuttavia, quando la fuga esporrebbe il soggetto ad un rischio maggiore rispetto quello cui si reagisce, allora l’esimente esplicherà i propri effetti. Si pensi al rischio di investire i passanti a causa di una fuga in macchina. LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI LA REAZIONE B- La Necessità di Difendersi La necessità di difendersi importa che la reazione rappresenti la soluzione inevitabile per sottrarsi all’offesa e sia obiettivamente idonea a neutralizzarla. Sia l’inevitabilità che l’idoneità vanno valutate in concreto. Così, giustamente, invocherà la legittima difesa la donna che, disponendo solo di un coltello, lo usasse contro il violentatore uccidendolo. Altrettanto non può fare la praticante di arti marziali che potrebbe neutralizzare il violentatore con una delle tecniche dell’arte praticata. LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI LA REAZIONE C- Proporzione con l’offesa La proporzionalità implica che il male provocato dall’aggredito all’aggressore risulti essere inferiore, uguale o tollerabilmente superiore a quello subito. Pertanto non vi è proporzione fra offesa e difesa quando con un bastone o con un altro corpo contundente si uccide chi, con lo stesso, si limitava a percuotere. La proporzione deve sempre sussistere fra il male minacciato e quello inflitto, mai sui mezzi utilizzati. In caso di aggressione da parte di un gruppo di soggetti è lecito presupporre che l’intenzione sia quella di ferire gravemente, se non di uccidere e, pertanto, sarà ammessa la legittima difesa se l’aggredito ferirà od ucciderà qualcuno degli aggressori. LEGITTIMA DIFESA NEL PRIVATO DOMICILIO Ai sensi dell’art.52 II comma c.p. ricorre legittima quando: “… Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale…” LEGITTIMA DIFESA NEL PRIVATO DOMICILIO L’ipotesi prima menzionate occorre tutte quelle volte in cui un soggetto violi il domicilio od il luogo di un’altra persona, arrecando minaccia a persone o cose. In questi casi il titolare dell’immobile potrà usare la forza, un’arma dichiarata per esempio, per impedire che la minaccia si concretizzi. Si badi bene: qualora la minaccia sia attuale e rivolta verso una persona od un bene sarà ammessa la scriminante, se invece l’aggressore desiste o si da alla fuga, l’uso della forza non sarà in alcun modo tollerato in quanto assolutamente antigiuridico, poiché viene a mancare la minaccia. USO LEGITTIMO DELLE ARMI Secondo l’art.53 c.p.: “Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti , non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona . La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”. USO LEGITTIMO DELLE ARMI L'istituto dell'uso legittimo delle armi è una disposizione autonoma, ma sussidiaria ed aggiuntiva,in quanto opera solo qualora difettino i presupposti della legittima difesa e dell'adempimento del dovere, come si evince dalla clausola d'apertura. Essendo tale scriminante riconoscibile solo in capo a soggetti determinati, qualificabili come pubblici ufficiali, l'uso dell'arma dovrà essere considerato solo al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio inciso ovvero, secondo l'interpretazione fornita da parte della dottrina, di eliminare un ostacolo che si è frapposto tra il pubblico ufficiale e il dovere da adempiere. Questa impostazione porta ad escludere la scriminante non solo nei casi in cui il soggetto abbia agito per un fine privato (come uno scopo di vendetta), ma anche i casi quando lo scopo fosse l'adempimento di una facoltà, non quindi un dovere del proprio ufficio. USO LEGITTIMO DELLE ARMI Sono due i casi in cui è possibile che il pubblico ufficiale faccia un uso legittimo delle armi ovvero quando sarà costretto dalla necessità di respingere una violenza (rivolta nei confronti del pubblico ufficiale stesso o di cose o persone ch questi ha il dovere di tutelare); - vincere una resistenza, fermo restando il compito del giudice di valutare concretamente se queste erano tali da dover essere vinte con le armi. Si ricordi che la resistenza di cui parla la norma è intesa come resistenza attiva (si pensi ad esempio al caso di colui che al momento dell'arresto esplode un colpo di pistola contro il pubblico ufficiale e poi si dà alla fuga). Non vi rientrano dunque i casi di resistenza passiva, che è,per chiarire, quella opposta dagli scioperanti che si distendono sui binari per impedire il passaggio dei treni. La dottrina più recente ha però criticato questa impostazione, argomentando sulla base del fatto che la norma in esame non distingue tra resistenza passiva e resistenza attiva e giungendo così a concludere che è ammissibile anche se vi è una condotta passiva che mira a contrastare l'intervento dell'autorità, la quale in ogni caso deve rispettare il criterio della proporzione. USO LEGITTIMO DELLE ARMI La scriminante opera anche nei confronti del privato, solo qualora la richiesta di intervenire, rivoltagli dal pubblico ufficiale, sia stata fatta nei limiti e nei casi previsti dagli artt. 652 c.p. e 380 c.p.p.. A proposito si ricordi che bisogna distinguere i casi in cui sia il pubblico ufficiale che fa direttamente uso o ordina di far uso delle armi, dai casi n cui chi ne fa uso agisce per ordine del superiore, Nella prima ipotesi opera la scriminante in esame, mentre nella seconda l'adempimento del dovere, se ed in quanto ne sussistano i presupposti. LO STATO DI NECESSITA’ Ai sensi dell’art.54 c.p. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un di un danno grave alla persona), pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo”. LO STATO DI NECESSITA’: ELEMENTI Gli elementi costitutivi dello stato di necessità sono: A) La situazione di pericolo; B) L’azione lesiva necessitata. LO STATO DI NECESSITA’: ELEMENTI LA SITUAZIONE DI PERICOLO Al pari di quanto detto per la legittima difesa, anche in questo caso la situazione di pericolo deve essere attuale, da intendersi come immediato e certo, non probabile. L’oggetto del pericolo deve essere un danno alla persona, inteso come danno morale, ma mai patrimoniale!!! Si pensi alla bagnante che, avendo perduto un pezzo del proprio costume in mare, rubi un’asciugamani per salvare il proprio pudore L’agente non deve aver causato il pericolo, né deve essere sottoposto al dovere di esporsi ad esso. LO STATO DI NECESSITA’: ELEMENTI AZIONE LESIVA NECESSITATA L’azione deve essere: Costretta: ci si deve trovare, cioè, nell’alternativa di agire oppure subire il danno. Assolutamente necessaria per salvarsi: la necessità deve essere cogente al punto da non lasciare altra scelta che ledere il diritto di un terzo; Proporzionata al pericolo: dal momento che l’azione è diretta contro un terzo incolpevole, il principio di proporzione DEVE essere più rigoroso rispetto alla legittima difesa, ancorato a tutti gli elementi di valutazione possibili (l’elemento soggettivo, la situazione di pericolo, il grado di pericolo che minaccia il bene). LO STATO DI NECESSITA’: COSTRINGIMENTO PSICHICO Lo stato di necessità si applica anche quando un soggetto tiene un certo comportamento antigiuridico, perchè minacciato (un esempio è il caso di un automobilista che provoca un investimento perché spinto a correre sotto la minaccia di una pistola). Il soggetto agente si torva dunque di fronte a dunque aut aut:agire o subire il male minacciato. La scriminante in esame, però, potrà applicarsi solo se la minaccia è grave, seria e non evitabile, tale da creare nell'agente un vero e proprio stato di necessità, di cui devono al contempo essere presenti gli elementi costitutivi. Del fatto sarà chiamato a rispondere colui che ha posto in essere le minacce. APPLICAZIONE DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Secondo l’art.59 c.p. “Le circostanze che…escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute esistenti”. Tale norma statuisce che le scriminanti rilevano oggettivamente, cioè: in virtù della loro esistenza, a prescindere dalla consapevolezza che l’agente ne abbia. In sostanza: in caso di aggressione mirata all’omicidio, un soggetto che opponga una difesa che provochi la morte dell’aggressore, pur non sapendo dell’esistenza della legittima difesa come scriminante, non metterà in atto alcun comportamento anti giuridico. APPLICAZIONE DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Sempre ai sensi dell’art.59 c.p. “Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. E’ un’applicazione diretta del principio in dubbio pro reo: le scriminanti quando non esistono nella realtà, ma solo nella mente del soggetto, devono essere valutate a suo favore. E’ il caso di un gioielliere che, credendo,sia in atto una rapina, spara ad un burlone uccidendolo. E’ un caso di legittima difesa putativa: viene esclusa la colpevolezza, ma non la responsabilità civile. ECCESSO COLPOSO NELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE L’eccesso colposo delle cause di giustificazione si configura ogni qual volta esistono i presupposti di fatto delle cause di giustificazione, la il soggetto ne travalica i limiti. Dato che l’eccesso colposo si risolve in un abuso del diritto determinato da errore , può essere solo colposo. Il soggetto, quindi, travalica i limiti delle cause di giustificazione per imprudenza, imperizia, negligenza inosservanza di leggi regolamenti ed ordini. ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA L’eccesso colposo nella legittima difesa postula il superamento colposo dei limiti imposti dalla necessità della difesa. Tenendo presente quanto detto prima: l’eccesso si configura quando, essendo stati presenti tutti i requisiti previsti dalla legge, l’attore supera i limiti della proporzione fra offesa e difesa. Ad esempio sarà responsabile di omicidio colposo chi uccide quando per difendersi sarebbe stato sufficiente percuotere. REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA Una vola chiarito il concetto che il reato derivante da eccesso colposo può soltanto essere un reato colposo, pare opportuno esaminare le fattispecie di cui si può essere accusati in caso di eccesso. Art.582/590 c.p.:lesione personale (colposa) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni la lesione si dice lieve. La norma prevede non una percossa, ma una lesione, intesa come una menomazione funzionale da cui derivi una malattia. Un esempio classico è il provocare una frattura a seguito di una leva REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA Art.583/590 c.p. I comma: Lesioni personali gravi (colpose). La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro : 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a quaranta giorni; 2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”. Anche in questo caso occorre che il fatto cagioni una malattia, intesa come uno stato di alterazione patologico giudicato guaribile in 40 giorni. Si pensi ad un colpo sferrato all’orecchio che comprometta la funzionalità del timpano. REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA Art.583/590 c.p. I comma: Lesioni personali gravissime (colpose) La lesione personale è gravissima, e si applica la della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA OMICIDIO COLPOSO ART.589 C.P. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO 1- Per quanto possibile tentare di evitare lo scontro, preferendo allontanarsi dal luogo della possibile aggressione; 2- Mostrare il più possibile di non volere arrivare allo scontro, anche mantenendo una distanza appropriata dai possibili aggressori (possibile strategia di giudizio); 3- Mantenersi quanto più possibile vicino luoghi affollati, sia per avere quanti più testimoni possibile, sia per scoraggiare i male intenzionati dall’iniziare l’aggressione; 4- Se proprio non si può evitare lo scontro, tenere sempre presente il principio di proporzionalità, considerando l’intenzione dell’aggressore; CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO 5- In caso di aggressione per le vie cittadine, tentare di avvicinarsi il più possibile ad esercizi commerciali di pregio, quali gioiellerie o concessionarie di automezzi poiché sicuramente forniti di impianto di videosorveglianza (questo renderà più semplice provare l’aggressione e la conseguente difesa); 6- Siate sempre voi a chiamare per primi le forze dell’ordine fornendo una descrizione quanto più precisa degli eventi e segnalando eventuali testimoni dell’aggressione. 7- Nel caso di aggressione con feriti, sicuramente verrete portati in caserma a colloquio con il Magistrato di turno, ricordate di essere precisi ed univoci nella ricostruzione del fatto: non esagerate nulla e non aggiungete particolari che “pensate” di ricordare; dite solo ciò che ricordate perfettamente. 8- Tenete ben presente che il Pubblico Ministero ha il compito di accertare se il vostro è stato un comportamento coperto da cause di giustificazione, quindi fornitegli quanti più elementi per convincerlo. CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO 9- Fate bene attenzione alle informazioni che fornite al P.M. ed alla direzione in cui si muovono le sue domande: tenterà di dimostrare, preliminarmente, che NON si è trattato di un caso in cui operano le cause di giustificazione. 10- Nel caso in cui il colloquio dovesse farsi troppo aggressivo, chiedete immediatamente la presenza di un avvocato. 11- Ricordate che, non appena ingaggerete il combattimento, il vostro unico scopo dovrà essere quello di uscirne vivi o il meno mal ridotti possibile. Avv. Saverio Girgenti