Dal diritto di natura
al diritto della
persona
La svolta epocale della Dignitatis
humanae
Prof. Markus Krienke
Cattedra Antonio Rosmini
Facoltà di Teologia di Lugano
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1. “SOLO LA VERITÀ HA DIRITTO”
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• “Ora, la Chiesa cattolica, convinta, in base alle sue prerogative
divine, di essere l’unica vera Chiesa, deve rivendicare per sé sola
il diritto alla libertà, poiché questo diritto può spettare solo alla
verità, e mai all’errore. Così essa, pur non combattendo le altre
religioni, pretenderà però che a esse – con mezzi giusti e dignitosi
– sia impedito di diffondere dottrine false. In conseguenza di ciò,
in uno Stato in cui la maggioranza è cattolica, la Chiesa
pretenderà che all’errore non sia data alcuna esistenza legale e
che alle minoranze religiose non cattoliche sia lasciata solo
un’esistenza di fatto, senza possibilità di fare propaganda. Se però
le circostanze concrete non consentono la piena applicazione di
questo principio […], allora la Chiesa pretenderà per sé le
maggiori concessioni possibili. Al tempo stesso essa sarà
necessitata ad ammettere la tolleranza legale delle altre
comunità religiose, come male minore. In alcuni paese, invece …
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Civiltà Cattolica, 1948
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… i cattolici saranno costretti a pretendere loro stessi la libertà
religiosa per tutti, laddove essi soli, in realtà, avrebbero diritto di
esistenza. In questo caso la Chiesa non rinuncia alla sua tesi, ma
si adegua all’ipotesi, cioè alla situazione effettiva, dalla quale la
vita concreta non può prescindere” (Civiltà cattolica, 99 [1948],
vol. 2, p. 35)
• Tesi – ipotesi
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• Lo stato deve difendere il “Bene della vera religione, così
importante e prezioso”
• Difendere la libertà religiosa sarebbe un “novissimus
liberalismus catholicus”
• “Tu intendi forse che la Chiesa cattolica ha bisogno di due pesi
e due misure. Perché dove è lei stessa a governare, essa vuole
imitare i diritti degli altri credenti, mentre dove costituisce una
minoranza di cittadini, reclama gli stessi diritti degli altri. A ciò
si deve rispondere: in effetti si devono applicare due pesi e
due misure, uno per la verità, l’altro per l’errore” (Institutiones
juris publici ecclesiastici, II, Roma 1960, 72s.).
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Cardinale Alfredo Ottaviani
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•
•
•
•
Pio PP. XII, 1953
Primato della verità di contro alla libertà
L’errore in sé non ha alcun diritto nei confronti della verità
Solo motivi particolari (graves causae) rispetto al bene
comune potrebbero consentire che all’errore venga
ugualmente attribuita esistenza: ciò soltanto de facto mai de
iure
• “Il dovere di reprimere gli errori etici e religiosi non può quindi
essere una norma ultima per l’agire. Esso deve essere
subordinato a norme superiori e più generali, che, sotto certe
condizioni, permettono di non contrastare l’errore per
realizzare un bene superiore, facendo, forse, apparire questa
scelta come quella migliore. Ciò permette di chiarire i due …
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“Discorso sulla tolleranza”
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… principi seguenti: 1. Ciò che non corrisponde alla verità e alla
legge morale, non ha oggettivamente alcun diritto all’esistenza,
alla propaganda e all’azione; 2. Tuttavia, non intervenire tramite
le leggi e le misure costrittive dello Stato può essere giustificato
nell’interesse di un bene superiore e più ampio”
• La posizione di “soggetto” in senso giuridico non viene
attribuito all’uomo in quanto persona, bensì alla “verità”
• L’uomo viene abbassato a oggetto di questo concetto astratto
di verità
• Fin tanto e nella misura in cui vive nell’errore, egli non ha
alcun diritto, in linea di principio, ma al massimo e a seconda
dei beni superiori in gioco può godere della tolleranza che gli è
assicurata dallo stato
• Solo la verità ha diritto, quindi innanzitutto la Chiesa: teoria
non tanto del diritto ma del potere
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• Il manuale di Diritto ecclesiastico di Klaus Mörsdorf, nella
11ma edizione del 1964 afferma: “Lo Stato neutrale in
religione, proprio dell’età moderna, appare alla Chiesa come
un’apostasia nazionale. In quanto fedele tutrice della
Rivelazione cristiana, la Chiesa non può concedere alcun
diritto all’errore e deve pertanto rifiutare l’illimitata libertà di
culto e di confessione; d’altra parte essa non ignora che lo
Stato confessionalmente misto è in una condizione diversa da
quello cattolico del Medioevo” (vol. 1, pp. 51s.)
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Un esempio emblematico
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• La coscienza obbliga, e un obbligo relativo deriva anche dalla
coscienza erronea
• Quindi nell’Europa confessionale lotta permanente oppure al
massimo una coesistenza de facto delle diverse religioni
• “Tolleranza” ma nessuna vera pace
• Cfr. teoria della “tolleranza” nel comunismo: “A tutti i cittadini
viene riconosciuta la libertà di attendere al culto e la libertà di
svolgere propaganda antireligiosa” (art. 124 Costituzione
dell’Unione Sovietica del 1936)
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Obbligazione e tolleranza
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• “Noi abbiamo dunque procurato di distinguere le idee di
libertà religiosa e di tolleranza, e abbiamo detto, che ‘allora vi
è libertà religiosa, quando ciascuno de’ cittadini che professa
una religione ammessa nello Stato, può conformare tutte le
sue operazioni ai doveri che gl’impone la sua religiosa
credenza, senza soffrire alcuna vessazione o persecuzione
della legge o dal governo civile, né per via diretta, né per via
indiretta […]’. La tolleranza all’incontro non consiste nella
facoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ma per lo
contrario ‘nella permissione d’infrangerle, senza incorrere in
alcuna pena civile’; il che ben mostra, quanto l’una cosa sia
dall’altra diversa ed opposta”
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Antonio Rosmini (1797–1855)
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2. VERITÀ E LIBERTÀ
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• Insostenibilità della tradizionale dottrina cattolica della
tolleranza non sta tanto nelle sue tesi prese in sé
• Ma sta nel fatto che in essa principio del dominio teologicometafisico e morale vengono trasportati nel dominio del
diritto
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Problema del vecchio principio
di tolleranza
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• Il diritto non è legato alla salvezza eterna e al perfezionamento
morale degli uomini, ma all’organizzazione esterna della loro
convivenza
• Il diritto non è un sistema di virtù e verità, ma di pace e libertà
• La funzione del diritto è garantire spazi di libertà
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La funzione del diritto
moderno
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• Tale differenza risulta incomprensibile per il classico diritto
naturale
• Per il classico diritto naturale il diritto è una sezione
dell’ordinamento etico, cioè quelle norme morali che si
occupano delle azioni interumane esterne e sottoposte a
un’obbligazione rigida
• Il diritto in questo contesto deve servire all’ordinamento
morale
• Diritto adatto a società omogenee
• Tramite il diritto naturale, l’orizzonte argomentativo della
Chiesa non si rivolgeva solo ad intram, ma anche ad extram e
in maniera crescente ad un ambiente che non
necessariamente condivideva (più) i presupposti teologici
della Chiesa
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Il diritto naturale come
ordinamento morale
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• La ripresa del diritto naturale aristotelico-tomista doveva
servire soprattutto a posizionare il pensiero catttolico contro il
giusnaturalismo razionalistico-individualistico
• Ma in questo processo, la dottrina neoscolastica sulla morale e
sul diritto naturale risultava significativamente modificata sul
versante teologico: era una dottrina morale sotto la direzione
e il controllo della Chiesa
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• Tommaso d’Aquino: “L’autorità secolare ha il diritto di
mandare a morte gli eretici, anche quando non danneggiano
gli altri, perché essi sono peccatori contro Dio (blasphemi in
deum), in quanto seguono una fede falsa”
• Lutero: “Là dove varie persone abbiano voluto contestare un
articolo pubblico della fede, fede che si fonda chiaramente
sulla Scrittura ed è creduta in tutto il mondo dall’intera
cristianità, come gli articoli che i bambini imparano nel Credo,
ovvero se qualcuno, per esempio, volesse insegnare che Cristo
non è Dio ma un uomo cattivo, uguale a un qualunque altro
profeta, come fanno i turchi e gli anabattisti, queste persone
non possono essere tollerate, ma devono essere punite come
pubblici bestemmiatori […]. Nelle sue leggi Mosé ordina di
lapidare anche simili peccatori, anzi tutti i falsi predicatori”
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Il compito dello stato
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• Conseguenza di questa dottrina furono le guerre civili
confessionali in Europa
• Cuius regio eius et religio
• Editto di Mamtes 1598
• La ragione è sempre politica ossia mettere al sicuro la pace
pubblica, non una ragione religiosa o teologica
• Michel de l’Hopital: “Ciò che importa non è quale sia la vera
religione, ma come si possa vivere insieme”
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La conseguenza
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• Ancora Gelasio I alla fine del V secolo divise i due poteri
supremi e derivanti direttamente da Dio; tentativo di
distinguere e di coordinare il potere temporale e l’autorità
spirituale
• Svolta con i Carolingi: in quanto vicarius Christi il
sovranodoveva edificare con i mezzi terreni la Civitas Dei
• Ora il Re era competente e responsabile anche per il
conseguimento della salvezza eterna dei suoi sudditi
• Questa alleanza tra trono ed altare determinò anche l’epoca
moderna confessionale
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L’ “epoca costantiniana”
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• Doveri dello stato nei confronti della vera religione
• La tolleranza pubblica di altre religioni un male da sopportare
• Leone PP. XIII: “Inutile il ricordare che tutti gli individui sono
tenuti ad accettare questi governi e a nulla tentare per
rovesciarli o per mutarne la forma. Egli è perciò che la Chiesa,
custode della più vera e della più alta nozione sulla sovranità
politica, poiché la fa derivare da Dio, ha sempre riprovato
quelle dottrine e sempre condannato quegli uomini che si
ribellano all’autorità legittima” (Lettera Au milieu des
solicitudes, 1892)
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Dottrina cattolica dello stato da
Bellarmino a Leone XIII
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• “Ragione e giustizia condannano lo stato ateo o, ciò che è lo
stesso perché porterebbe all’ateismo, indifferente verso i vari
culti e largitore degli stessi diritti a ognuno di essi. Posto
pertanto che una religione debba professarsi dallo stato,
quella va professata che è unicamente vera e che per le note
di verità, che evidentemente la suggellano, non è difficile da
riconoscersi, soprattutto nei paesi cattolici […]. Una cosa
tuttavia resta sempre vera, che quella libertà, concessa
indistintamente a tutti e a tutto, non è per sé desiderabile,
ripugnando alla ragione che l’errore abbia gli stessi diritti della
verità”
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Leone PP. XIII, Enciclica
Libertas:
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Antonio Rosmini
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• “la persona umana è il diritto umano sussistente”
• Non è compito dello stato stabilire la religione, perché la
religione è espressione della libertà della persona (La
costituzione secondo la giustizia sociale)
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• Il documento Dignitatis humanae non è un documento sul
rapporto “fede” e “verità” ma sul rapporto “stato” e “verità”
• Fino al Concilio Vaticano II la Chiesa ha definito questo
rapporto tramite la categoria del diritto naturale e della
“potestas indirecta”; con il Concilio avvenne la svolta verso la
categoria del “diritto di persona”
• Con il documento Dignitatis humanae la Chiesa accetta lo
stato secolare moderno e non si serve più di lui come “braccio
secolare”
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Conseguenza
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3. LA DIGNITATIS HUMANAE
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• Il textus emendatus conteneva un paragrafo che cercava di dimostrare
la continuità della dottrina cattolica sulla libertà religiosa
• Il concetto laicista della libertà religiosa dell’800 avrebbe compreso
l’affermazione che la ragion umana sarebbe totalmente autonoma e in
modo alcuno sottomessa a Dio, inoltre che lo Stato sarebbe
onnipotente e che la Chiesa dovrebbe sottomettervisiL
• Le condanne papali dell’800 sarebbero state indirizzate a questa
concezione di libertà religiosa (indifferentismo)
• Quindi sarebbero ancora oggi valide; unicamente sarebbero cambiate
le circostanze storiche e i concetti politico-ideologici: oggi non
sosterrebbe più nessuno un razionalismo e indifferentismo così
primitivi
• In questo modo, la Chiesa potrebbe continuare a sviluppare la sua
Dottrina sociale da principi costanti e invariati (e principiis, quae
semper eadem manent in suo sensu et sua sententia) e ricavare del
nuovo e dell’antico dal suo tesoro
• Per intervento del Card. König questo passaggio fu tolto
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Importanza epocale di svolta
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• Diritto esterno irrinunciabile della persona umana all’esercizio
privato e pubblico della religione secondo le esigenze della
propria coscienza
• Questo diritto non è fondato a partire da una determinata
costituzione soggettiva della persona, ma a partire dalla sua
stessa essenza
• E’ indipendente dalla verità oggettiva della convinzione
religiosa del singolo
• Passaggio dal “diritto della verità” al “diritto della persona”
• Non è fondata sullo “error invincibilis” (Card. Bea) della
coscienza ma è pensata come diritto soggettivo
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1. Diritto soggettivo
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• “La verità non si impone che in forza della verità stessa, la
quale penetra nelle menti soavemente e con vigore”
• “Il diritto a questa libertà rimane anche a coloro che non
adempiono al loro dovere di cercare la verità e di perseverare
in essa, e l’esercizio di tale libertà non può essere ostacolato,
purché il giusto ordine pubblico rimanga garantito”
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N° 1-2:
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2. Abbandono dello “stato
confessionale”
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• Non si pronunciano più doveri specifici dello stato nei
confronti della “vera religione” e nessuna posizione
privilegiata della Chiesa in esso
• I doveri dello stato si riferiscono alla libertà religiosa stessa
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• “Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza
giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene
comune della società, per motivi religiosi non sia mai lesa,
apertamente o in forma occulta, e che non si facciano fra essi
discriminazioni”
• “Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre
ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la
professione di una religione qualsivoglia oppure la sua
negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo
religioso o che se ne allontanino”
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N° 6:
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3. I diritti della Chiesa sono
quelli dei singoli Cristiani
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• Non si chiede per la Chiesa più di ciò che spetta come diritti
soggettivi alla comunità dei credenti
• Questa base è la libertà religiosa: la sua salvaguardia, tutela,
garanzia
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• “[L]a Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una comunità
di esseri umani che hanno il diritto di vivere nella società civile
secondo i precetti della fede cristiana”
• “Nello stesso tempo i cristiani, come gli altri uomini godono
del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo la
propria coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà della
Chiesa e la libertà religiosa che deve essere riconosciuta come
un diritto a tutti gli esseri umani e a tutte le comunità e che
deve essere sancita nell'ordinamento giuridico delle società
civili”
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N° 13:
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4. Libertà religiosa ed
educazione
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• Libertà dei genitori nella scelta dell’istituzione scolastica
• I figli non possono essere costretti ad un insegnamento che va
contro la volontà dei genitori
• Unico “diritto corporativo” di libertà religiosa
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• “Ad ogni famiglia – società che gode di un diritto proprio e
primordiale – compete il diritto di ordinare liberamente la
propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori.
A questi spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa
da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione
religiosa. Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto
ai genitori il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli
altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di scelta non
debbono essere gravati, né direttamente né indirettamente,
da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i
figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non
corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se
viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia
esclusa ogni formazione religiosa”
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N° 5:
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4. FEDE, MORALE E DIRITTO
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Posizione agnostica?
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• N° 1: “E tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità,
specialmente in ciò che concerne Dio e la sua Chiesa, e sono
tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a
rimanerle fedeli”
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• Concepire la società non “dall’alto” ma a partire dalla persona
• Il soggetto non deve semplicemente “ubbidire” alle norme e
istituzioni sociali, ma ne deve essere il soggetto e il creatore
• Principio fondamentale della Dottrina sociale della Chiesa: la
dignità della persona (GS 25)
• Attraverso le norme sociali e le istituzioni si deve anche
esprimere il dovere di solidarietà
• Antiperfettismo e principio di sussidiarietà
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Distinzione tra morale
individuale ed etica sociale del
diritto
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• Hegel: “Le leggi in questa anititesi contro ciò che la religione
ha dichiarato santo, appaiono come qualcosa che è fatto
dall’uomo […]. Così tali leggi, quand’anche il loro contenuto
fosse il vero, naufragano nella coscienza, il cui spirito è diverso
dallo spirito delle leggi e non le sanziona” (Enciclopedia, § 552)
• Alfonso de Liguori: dal rigorismo morale allo studio delle
circostanze concrete dell’azione
• Esagerata servitù legale come impedimento alla salvezza
• Prima enciclica sociale Rerum novarum: non solo etica
individuale ma anche giustificazione delle istituzioni sociali
• Concilio Vaticano II: dal diritto naturale al diritto di persona
(Gaudium et spes, 25: la persona umana come principium,
subiectum e finis di ogni istituzione sociale)
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• Bene comune, ma determinazione del bene comune a partire
dal soggetto
• “Per il resto si deve lasciare che nella società umana governi la
più completa libertà, il che implica che all’uomo dev’essere
attribuito uno spazio di libertà quanto più possibile ampio, e
tale libertà può essere ristretta soltanto se e nella misura in
cui ciò è necessario” (n° 7)
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Limiti della libertà di
coscienza?
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5. PROBLEMI APERTI
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• Nel documento prevale la dimensione giuridico-politica a
quella teologico-salvifica
• In quale misura bisognerebbe ritematizzare il rapporto libertàverità in chiave teologica dopo questa dichiarazione?
• Quale dimensione sistematica ottiene in questo rapporto l’atto
di fede concreto?
• Cfr. il passaggio del textus emendatus cancellato
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Rapporto tra dimensione
giuridico-politica e teologicosalvifica
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• Card. Colombo: “Benché la Dichiarazione si proponga un fine
eminentemente pastorale, in realtà è anche dottrinale. Perciò
bisogna esporre tutti i principi riguardanti i rapporti della
persona umana con la verità religiosa e morale, affinché da
un’esposizione parziale la dottrina cattolica non resti alquanto
deformata e non appaia quasi come un compromesso, mentre
invece si tratta di un’applicazione nuova di principi immutabili
(tamquam nova applicatio principiorum immutabilium)”
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• La Dignitatis humanae afferma il dovere morale di seguire la
Chiesa
• La libertà religiosa inserita nella libertas ecclesiae
• Lo stato deve anche limitare i diritti integrandoli nel bene
comune, e questa determinazione del bene comune avviene
secondo dettami della legge naturale
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Incommensurabilità tra diritti
umani e logica ecclesiastica?
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• Tendenza a ricollegare i diritti umani alla legge naturale
• Giovanni Paolo II dopo il 1990 nei confronti dei “nuovi diritti
umani”
• Benedetto XVI Discorso all’ONU del 2008, Enciclica Caritas in
veritate (i diritti individuali “impazziscono”), Discorso al
Bundestag del 2011
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Sviluppo sotto Giovanni Paolo
II e Benedetto XVI
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Dal diritto di natura
al diritto della
persona
La svolta epocale della Dignitatis
humanae
Prof. Markus Krienke
Cattedra Antonio Rosmini
Facoltà di Teologia di Lugano
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Krienke, Dal diritto di natura al diritto della persona, Conferenza