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Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
Perché fare la Voluntary Disclosure?/1
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La Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio tramite pagamento di interessi,
(prevede la trasmissione automatica di informazioni alle autorità competenti in relazione al pagamento di
interessi a favore di un beneficiario economico residente in uno Stato membro UE diverso da quello di
stabilimento dell’agente pagatore).
La bozza di Direttiva 2014/48, (che modifica la Direttiva 2003/48/CE) dell’aprile 2014, (che contiene
l’ampliamento delle definizioni: di “beneficiario effettivo”, di ”interessi”, nonché di “agente pagatore”).
La Direttiva 2010/24/UE, prevede assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti dai dazi,
imposte e altre misure, attraverso lo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo.
La Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, (sostituisce la Direttiva
77/779/CE e prevede lo scambio automatico di informazioni fra Stati comunitari, in relazione alle seguenti categorie di
reddito: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi
immobiliari/ esiste una proposta per ampliare le materie ed applicare la Direttiva anche a dividendi, plusvalenze,
redditi generati da attività detenute tramite conti finanziari, anche in caso di rimborsi o pagamenti di saldi di conti).
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La Direttiva 2011/96/UE (cd. Direttiva madre-figlia) che recentemente è stata modificata dall’Ecofin, l’8
luglio 2014, per evitare il fenomeno della doppia non imposizione, praticata dalle società multinazionali
attraverso un meccanismo che consentiva di esonerare da tassazione dividendi che non erano sottoposti ad
imposizione neppure nel Paese fonte.
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Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
Perché fare la Voluntary Disclosure/2
La nuova Direttiva (2011/16/UE) all’art. 11 prevede uno scambio automatico di informazioni, ma anche
uno scambio su richiesta e uno scambio spontaneo.
Il segreto bancario non è opponibile.
Per informazioni da scambiare si intendono tutte quelle “verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e
l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri”.
L’art. 31-bis co. 5-bis del DPR 600/73 prevede la collaborazione fra funzionari delle A.F. dei vari Paesi
dell’UE, anche attraverso scambi ed apertura di collaborazioni con fissazione di incontri reciproci.
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Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
Perché fare la Voluntary Disclosure/3
Il Global Forum di Berlino (28/29 ottobre 2014) ha gettato le basi politiche e tecniche per lo scambio di
informazioni.
Nello specifico:
– 51 Paesi firmatari (tra cui isole Cayman, Bermuda e Liechtenstein) hanno siglato l’accordo impegnandosi ad
attuare il multilateral competent authority agreement (MCAA) per raccogliere informazioni dal 2016, e
scambiare i dati raccolti entro la fine di settembre 2017 (3 dei 51 Paesi a partire dal 2018).
– 7 Paesi (non ancora firmatari dell’accordo) si sono impegnati politicamente ad avviare lo scambio di
informazioni entro la fine di settembre 2017 (per un totale di circa 58 paesi per i quali, quindi, lo scambio
diventerà effettivo già a partire dal 2017).
– 35 Paesi (in aggiunta agli “early adopters”) si sono impegnati ad avviare lo scambio automatico di informazioni
a partire dal 2018.
– Il 19 novembre 2014, il Consiglio federale svizzero ha firmato l’accordo multilaterale concernente lo scambio
automatico di informazioni in ambito fiscale. La Svizzera converrà in via bilaterale con l’UE, i suoi Stati membri
nonché gli Stati Uniti, lo scambio automatico di informazioni. Con gli altri Paesi occorrerà analizzare l’opportunità
di negoziati.
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Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
Perché fare la Voluntary Disclosure?/4
La normativa tributaria italiana in sintesi e le Banche Dati
- Le principali norme in materia di fiscalità internazionale:
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Il concetto di residenza sia per persone fisiche che giuridiche, nonché la sede di direzione
effettiva o esterovestizione (artt. 2 e 73 Tuir/ artt. 43 e 2497 del C.C.)
Il transfer pricing (art. 110 co. 7 Tuir)
L’indeducibilità dei costi black list (art. 110 co. 10 Tuir)
La disciplina delle società estere “CFC” ed il concetto di controllo (artt. 167 e 168 Tuir, art.
2359 del C.C.)
Gli obblighi di monitoraggio delle attività estere (DL n. 167/90, DL n. 78/2009, L. n. 97/2013)
- L’Anagrafe Tributaria e le Banche Dati:
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VE.R.DI. – SO.NO.RE. – INDEX – SER.P.I.CO.
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Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure
L’esperienza italiana: le principali norme coinvolte
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Il DL 167/90 artt. 4, 5 e da 5-quater a 5-septies
Il DL 78/2009 art. 12
La Legge n. 186/2014
L’art. 9 della Legge Europea n. 97 del 6.8.2013
Il DLgs n. 74/2000 artt. 2,3,4,5,10-bis e 10-ter
Il DLgs n. 471/97
Il DLgs n. 472/97
Il DLgs n. 231/2007
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Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure
L’esperienza italiana: la prassi/1
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La C.M. n. 25/E del 31 luglio 2013 - Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2013 - Indirizzi operativi.
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La C.M. n. 38/E del 23 dicembre 2013 - Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti.
Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.
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Il Provv. Direttore Agenzia Entrate n. 151663 del 18.12.2013 - Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale
contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come
modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.
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Il Provv. Direttore Agenzia Entrate n. 48537 del 4.4.2014 - Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge
28
giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lettera a), della legge
6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso
movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, da parte
degli intermediari finanziari indicati
nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto
legislativo.
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Il Provv. Direttore Agenzia Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 – Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di
collaborazione volontaria ed istruzioni operative
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Il Provv. Direttore Agenzia Entrate n. 116808 del 14 settembre 2015 – Modifica dei termini di trasmissione della documentazione a corredo
della collaborazione volontaria
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La Voluntary Disclosure
L’esperienza italiana: la prassi/2
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La C.M. n. 9/E del 5 marzo 2014 – Disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – Art. 165
Tuir – Chiarimenti
La C.M. n. 10/E del 13 marzo 2015 – Legge 15 dicembre 2014 n. 186, concernente: “Disposizioni in materia
di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ….” Prime indicazioni relativa alla procedura di
collaborazione volontaria
La C.M. n. 23/E del 9 giugno 2015 – Ravvedimento – Art. 13 co. 1 lett. a-bis) del D.Lgs. n. 472/97 Chiarimenti
La C.M. n. 27/E del 16 luglio 2015 - Legge 15 dicembre 2014 n. 186, concernente: “Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ….”. Risposte a quesiti.
La C.M. n. 30/E del 11 agosto 2015 - Legge 15 dicembre 2014 n. 186, concernente: “Disposizioni in materia
di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ….”. Risposte a quesiti.
La C.M. n. 31/E del 28 agosto 2015 - Legge 15 dicembre 2014 n. 186, concernente: “Disposizioni in materia
di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ….”. Risposte a quesiti.
La Nota del MEF del 9 gennaio 2015 (in materia di D.Lgs. n. 231/2007 – obblighi antiriciclaggio)
La risposta alla FAQ sul sito web del MEF del 23 gennaio 2015
Le risposte online della DRE Piemonte
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Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure
L’intervento dell’ODCEC
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Il Documento di Studio n. 1/2015 – Gruppo di Studio Voluntary Disclosure
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L’intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti sugli obblighi di cui al D.Lgs.
n. 231/2007 (una soluzione all’italiana)
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Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività
I soggetti: 3 categorie + 1
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La prima categoria è rappresentata nell’art 1 co. 1 della Legge sulla V.D. introduce l’art. 5-quater nel DL 167/90 che individua i
soggetti (ovvero quelli assoggettati agli obblighi di monitoraggio secondo l’art. 4 co. 1 del DL 167/90) come segue:
-
persone fisiche;
enti non commerciali (compresi i trust);
società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir.
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L’art. 1 co. 1 della Legge sulla V.D. introduce l’art. 5-septies co. 2 nel DL 167/90 che individua ulteriori due categorie di soggetti
cui è consentito l’accesso alla procedura:
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I contribuenti diversi da quelli previsti dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 (ovvero quelli indicati sopra);
I contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti (nel DL 167/90) che vi abbiano adempiuto correttamente.
ATTENZIONE: secondo la CM n. 38/E de 2013 (par. 1.1) e secondo la CM n. 27/E (par. 1.4) e la CM n. 10/E (par. 1.1)
sono assoggettati agli obblighi di monitoraggio tutti i cittadini italiani residenti in Paesi Black List ex art. 2 co. 2bis
del Tuir; si ritiene altresì che siano assoggettabili alla disciplina anche i cittadini italiani residenti in Paesi White List
ed iscritti AIRE ma che non possano provare la residenza all’estero in base all’art. 2 co. 2 del Tuir e RM n. 35/2008;
vi rientrano anche le stabili organizzazione italiane di società estere, nonché, in caso di esterovestizione o di
presunzione di residenza in Italia, le società estere ed i loro soci (artt. 110 , 167 e 168 del Tuir e CM n. 51/E del
2010) nonché i Trust ritenuti presuntivamente residenti in Italia al ricorrere di certe condizioni, (art. 73 Tuir e CM n.
61/E del 2010)
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La Voluntary Disclosure: operatività
I soggetti: la 4^ categoria, il titolare effettivo
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Bisogna sottolineare che il richiamato articolo 4 del D.L. n. 167 del 1990 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione sussistono
anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano titolari
effettivi (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio.
Per cui, ai sensi delle richiamate norme per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o
indiretto di una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità
giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione
conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale
sociale;
persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
-
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni oppure di istituti giuridici quali i trust:
1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del
patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui
interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un' entità giuridica.
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La Voluntary Disclosure: operatività
Quale il primo approccio con il cliente
1. Colloquio informale per spiegazione norme di legge e ragioni che motivano il ricorso alla
procedura
2. Qualora il cliente decida di richiedere consulenza – Sottoscrizione mandato diviso in due parti:
incarico ad eseguire i calcoli per verificare l’opportunità di accedere alla procedura; incarico per
l’esecuzione della procedura e per l’invio telematico della stessa
3. Predisposizione fascicolo antiriciclaggio per rispetto obbligo di adeguata verifica della
clientela (art. 12 D.Lgs. n. 231/2007): individuazione del titolare effettivo, del grado di rischio
del cljente, registrazione nell’archivio antiriciclaggio del rapporto
4. Obbligo di segnalazione operazioni sospetta (art. 41 D.Lgs. 231/2007) quando si riscontra il
ricorso frequente o ingiustificato all’utilizzo del contante ed, in ogni caso, quando l’importo di
un qualsiasi movimento in contanti (prelievo o versamento) supera i 15.000 euro (art. 49 D.Lgs.
231/2007) – La nuova Causale: 004 – Riciclaggio da Collaborazione Volontaria
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La Voluntary Disclosure: operatività
IL MANDATO PROFESSIONALE
MANDATO PROFESSIONALE
Il sottoscritto ________________ nato a ____________(__) il ________ (da ora indicato anche come cliente) conferisce al Dott. ________________ iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di __________ al N (da ora indicato anche come professionista) l’incarico professionale regolato
dalle seguenti clausole:
1.Premessa.
Il cliente desidererebbe regolarizzare i propri averi detenuti presso la ____________ di _________avente sede nella _____________, aderendo alla procedura di collaborazione spontanea (voluntary disclosure) prevista dalla normativa fiscale italiana.
2.Attività del professionista.
L’attività del professionista si suddivide nelle seguenti due fasi:
• Fase 1: raccolta delle informazioni e della documentazione, ricostruzione dell’evoluzione e della presumibile redditività delle attività e degli investimenti esteri, analisi della tipologia dei redditi e verifica dei dati ai fini dell’invio degli stessi per la determinazione delle imposte da parte delle
autorità fiscali, incontro con il cliente per discutere le risultanze e verificare la opportunità dell’esecuzione della procedura;
• Fase 2: predisposizione e trasmissione telematica dell’istanza da sottoporre all’Autorità fiscale italiana, predisposizione e invio all’amministrazione finanziaria della relazione di accompagnamento alla domanda e dei relativi allegati, incontri di analisi e di negoziazione con l’Agenzia delle entrate;
gestione della procedura e assistenza nel pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute.
L’attività del professionista è eseguita sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal cliente e/o dagli intermediari dallo stesso incaricati. L’attività oggetto del presente mandato riguarda esclusivamente la procedura di collaborazione volontaria per i periodi d’imposta fino a
quello in corso al 31 dicembre 2013. Sono escluse prestazioni diverse da quelle relative alla procedura di collaborazione volontaria o relative a periodi d’imposta successivi al 2013.
L’esecuzione di prestazioni non incluse nel presente mandato può essere oggetto di un separato accordo tra le parti.
Per lo svolgimento della fase 2 il cliente dovrà conferire specifico incarico al professionista per iscritto.
3.Reciproci impegni.
Il professionista illustrerà dettagliatamente al cliente tutte le implicazioni derivanti dalla procedura di Voluntary Disclosure. Il Cliente ha l’obbligo di consegnare e/o di autorizzare i propri intermediari a consegnare tempestivamente ai Consulenti la documentazione necessaria all’espletamento
dell’incarico. La procedura di collaborazione volontaria prevede la necessità per il cliente di riportare tutte le attività finanziarie e gli investimenti non precedentemente dichiarati.
Sottoscrivendo la presente lettera di incarico il cliente conferma di essere a conoscenza di questa disposizione e che fornirà ai professionisti indicazioni e documenti concernenti tutti le attività finanziare e gli investimenti – ovunque situati – precedentemente non dichiarati ai fini del
monitoraggio fiscale previsto dalla normativa fiscale italiana. Il cliente è consapevole che prima della presentazione della domanda di collaborazione volontaria dovrà rendere ai professionisti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’articolo 5 septies, comma 2 del decreto legge
167/90 con la quale attesterà che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero, nonché la dichiarazione di non sussistenza di cause ostative.
4. Tempistica.
La tempistica dell’esecuzione del mandato dipenderà dalla completezza e dalla celerità con la quale il cliente fornirà ai professionisti la necessaria documentazione e le relative informazioni. Il cliente è consapevole che, successivamente alla presentazione della domanda, non è determinabile a
priori il tempo di elaborazione da parte delle autorità fiscali.
5 .Team di lavoro.
Le persone che seguiranno l’esecuzione materiale dell’incarico sono: il Dott. Mauro Finiguerra ed i suoi collaboratori di Studio.
6.Onorari e spese.
Per l’esecuzione della prima fase del mandato verranno applicati i seguenti onorari: Euro _______,00 oltre Iva e Cap come per legge.
Oltre all’onorario saranno a carico del cliente le spese sostenute nello svolgimento del mandato e gli esborsi per prestazioni di terzi.
Letto, confermato e sottoscritto in
________, li _________ 2015
Il Cliente _____________
Il Professionista_____________
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La Voluntary Disclosure: operatività
LA DICHIARAZIONE DI ESONERO DA
RESPONSABILITA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI FINI della VOLUNTARY DISCLOSURE
(art. 5-septies, co. 2, del D.L. n. 167/1990 e artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto _______________________, nato a ________(__) il ___________ e residente a _______(__) in Via _________n. ___, codice fiscale
______________________,
- in qualità di istante all’accesso della procedura di collaborazione volontaria presentata in data __________ con ricevuta a prot. n. ___________________, affidata
al dott. Mauro Finiguerra, dottore commercialista in Sanremo (IM) alla Piazza Colombo n. 17, quale professionista incaricato,
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nel caso di trasmissione e/o comunicazione di notizie e dichiarazioni non veritiere,
nonché nel caso di formazione e/o di utilizzo di atti e/o documenti in genere, falsi o non corrispondenti al vero, sia materialmente che ideologicamente,
- sotto la propria esclusiva responsabilità personale, autocertificando ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
la corrispondenza alla realtà e la non falsità di tutti gli atti e documenti consegnati e/o trasmessi, anche da terzi autorizzati dalla sottoscritta, al dott. Mauro
Finiguerra, ai fini dell’espletamento dell’incarico di assistenza e rappresentanza nella procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. n.
167/1990;
nonché la veridicità dei dati e delle notizie riportati nei documenti di cui sopra e delle informazioni comunque trasmesse e/o comunicate al citato professionista.
In fede.
_______________________________
_______, lì ____________ 2015
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LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE
OSTATIVE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI FINI della VOLUNTARY DISCLOSURE
(art. 5-quater, co. 2, del D.L. n. 167/1990 e artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto _____________, nato a _______(__) il ________ e residente a ______(__) in Via ______n.__, codice fiscale ________________________,
- in qualità di istante all’accesso della procedura di collaborazione volontaria, presentata in data ______________ con ricevuta a prot. n.
____________________________, affidata al dott. ______________, dottore commercialista in ____________ (__) alla ____________ n. ___, quale
professionista incaricato,
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nel caso di trasmissione e/o comunicazione di notizie e dichiarazioni non veritiere,
nonché nel caso di formazione e/o di utilizzo di atti e/o documenti in genere, falsi o non corrispondenti al vero, sia materialmente che ideologicamente,
- sotto la propria esclusiva responsabilità personale, autocertificando ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
Di non aver avuto formale conoscenza, sino alla data di presentazione dell’istanza di collaborazione di cui sopra, di accessi, ispezioni o verifiche o dell’inizio di
qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della
procedura di collaborazione volontaria, a proprio carico.
In fede.
_______________________________
_______, lì _______.2015
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L’oggetto
L’art. 5-quater co. 1 lett. a) prevede che il contribuente indichi spontaneamente
l’oggetto ovvero:
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-
Sono oggetto della procedura tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia,
costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona (C.M. 38/E del 2013).
In relazione a detti investimenti ed attività devono essere forniti tutti i documenti relativi e tutte le necessarie informazioni per la
determinazione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo,
relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per
l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.
Il D.L. n. 153/2015 portante proroga dei termini per la presentazione dell’istanza di V.D. ha anche introdotto, in base alle nuove norme recate
dal D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 (decreto sulla certezza del diritto e sul raddoppio dei termini di accertamento) , l’obbligo di ampliamento
del periodo di riferimento delle attività in emersione, estendendolo anche a periodi non più accertabili e il Provv. Direttore AE n. 116808 del
14.9.2015 ha precisato l’argomento.
A proposito della proroga e della possibilità di presentare la Relazione entro il 30 dicembre e non entro 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza, la norma lo prevede all’art. 2, mentre i Provvedimenti Direttoriali citati (e non la L. 184/2014) prevedevano i 30 giorni al
massimo, dunque, per eliminare ogni dubbio al riguardo, con una comunicazione effettuata in Commissione Finanze in data 8 ottobre scorso
il sottosegretario Zanetti ha definitivamente confermato che il termine per la presentazione della Relazione è quello più ampio del 30
dicembre 2015 anche se l’istanza è stata trasmessa entro il 30 settembre scorso
NOVITA’: Le istanze a presentate a partire dal 10 novembre 2015 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara, sia per esigenze di organizzazione interna del lavoro, sia per motivi di salvaguardia della privacy; è prevista inoltre la possibilità in
casi particolari di inviare le istanze alla Direzione Centrale di Roma.
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La Relazione per descrivere l’oggetto/1
RELAZIONE PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA ex art. 5-quater lett. a) D.L. n. 167/1990.
Con la presente relazione si illustra la procedura di collaborazione volontaria presentata in data ___________, dal signor ___________________, con il numero di ricevuta telematica a prot. n. _________________- __________.PREMESSA
Nella presente premessa, come da istruzioni ministeriali, si riporta il prospetto di riconciliazione fra i documenti allegati e le fattispecie di violazione denunciate nei prospetti della istanza di collaborazione volontaria.
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE
I valori sono espressi in euro
Anno
Sez.
Rigo
2009
II
VD 10 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp.
tot. 95.763
Documenti allegati:
1/2009 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente – n. _______________
2/2009 Estratto c/ ____________ in EUR dal 1.12009 al 31.12.2009 (all. 2/1-2/2-2/3 -2/4)
3/2009 Estratto c/ ________________ in CHF dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
Anno
Sez.
Rigo
Sez.
Rigo
2010
II
VD 11 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp.
V
VD 23 – Imposte sostitutive – inter. Comp. 2010 –
tot. 88.291
tot.
6
Documenti allegati:
1/2010 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente –n. __________(conv. EUR*)
2/2010 Estratto c/ _____________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2010 Estratto c/ ________________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009
Anno
Sez.
Rigo
Sez.
Rigo
2011
II
VD 12 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp.
V
VD 24 – Imp. Sost. – inter. Comp. 2011 –
tot. 70.201
tot.
37
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La Voluntary Disclosure: operatività
La Relazione per descrivere l’oggetto/2
RELAZIONE PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA ex art. 5-quater lett. a) D.L. n. 167/1990.
Con la presente relazione si illustra la procedura di collaborazione volontaria presentata in data ___________, dal signor ___________________, con il numero di ricevuta telematica a prot. n. _________________- __________.PREMESSA
Nella presente premessa, come da istruzioni ministeriali, si riporta il prospetto di riconciliazione fra i documenti allegati e le fattispecie di violazione denunciate nei prospetti della istanza di collaborazione volontaria.
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE
I valori sono espressi in euro
Anno
Sez.
Rigo
2009
II
VD 10 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp.
tot. 95.763
Documenti allegati:
1/2009 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente – n. _______________
2/2009 Estratto c/ ____________ in EUR dal 1.12009 al 31.12.2009 (all. 2/1-2/2-2/3 -2/4)
3/2009 Estratto c/ ________________ in CHF dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
Anno
Sez.
Rigo
Sez.
Rigo
2010
II
VD 11 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp.
V
VD 23 – Imposte sostitutive – inter. Comp. 2010 –
tot. 88.291
tot.
6
Documenti allegati:
1/2010 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente –n. __________(conv. EUR*)
2/2010 Estratto c/ _____________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2010 Estratto c/ ________________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009
Anno
Sez.
Rigo
Sez.
Rigo
2011
II
VD 12 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp.
V
VD 24 – Imp. Sost. – inter. Comp. 2011 –
tot. 70.201
tot.
37
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La Relazione per descrivere l’oggetto/2
Documenti allegati:
1/2011 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente –n. _____________(conv. EUR*)
2/2011 Estratto c/ ________________________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2011 Estratto c/ _________________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (3/1-3/2-3/3)
Anno
Sez.
Rigo
Sez.
Rigo
2012
II
VD 13 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp.
V
VD 25 – Imp. Sost. – Int. Comp. e Dividendi 2012 –
tot. 75.556
tot. 1.080
Documenti allegati:
1/2012 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente –n. _____________(conv. EUR*)
2/2012 Estratto c/ __________________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2012 Estratto c/ __________________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (n. allegati 3/1 e 3/2)
Anno
Sez.
Rigo
Sez.
Rigo
2013
II
VD 14 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp.
V
VD 26 – Imp. Sost. – Inter. Comp. e Dividendi 2013 –
tot. 76.430
tot. 1.062
Documenti allegati:
1/2013 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente –n. _____________(conv. EUR*)
2/2013 Estratto c/ ____________________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2013 Estratto c/ __________________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (n. allegati 3/1 e 3/2)
Anno
2014
Nell’anno 2014 non è stato effettuato alcun versamento. Compare invece il 24 gennaio 2014 un prelevamento di euro _________,00 eseguito per esigenze familiari.
Per l’anno 2014 il contribuente ha compilato e presentato il Quadro RW allegato al modello di Dichiarazione dei Redditi Unico 2015, nonché ha dichiarato e versato le imposte sui redditi prodotti.
Anno
2015
Sez.
Rigo
Rigo
Rigo
Rigo
IV
VD 16 col. 1) – Totale attività estere alla data di emersione
VD 16 col. 5) – Codice Stato Estero n. 071 – Svizzera
VD 16 col. 6) – Quota percentuale 100% - unico rapporto estero
VD 16 col. 13) – Attività detenute all’estero – presente Waiver
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La Relazione per descrivere l’oggetto/3
Documenti allegati:
1/2015: Saldo all’11.09.2015 del c/c estero valutato al cambio ufficiale del giorno
2/2015: Delega rilasciata a soggetto terzo indicato al rigo VD1 – solo procuratore in caso di necessità (2/1-2/2)
3/2015: Waiver sottoscritto da istituto bancario estero con autorizzazione a fornire informazioni all’A.F. italiana.
4/2015: IVAFE 2012 – Delega F24
5/2015: IVAFE 2013 – Delega F24
6/2015: IVAFE 2014 – Delega F24
1. INTRODUZIONE
Anni 2008 e 2009
Lo scrivente signor _______________, meglio identificato nella istanza di collaborazione depositata, ha costituito, precedentemente al 2008, precisamente il 7.2.2007, un rapporto di conto corrente con
deposito titoli presso la Banca Cantonale __________ con sede in _________________ (Svizzera).
I fondi originano da un risarcimento assicurativo che il contribuente ha ricevuto a seguito di un gravissimo incidente stradale di cui è stato vittima nel febbraio del 2005.
Contestualmente alla detta costituzione, per motivi di ordine personale e morale, il titolare effettivo del rapporto, il sig. _______________, conferiva delega ad operare su detto conto in favore del signor
______________________, nato a __________ (___) il _______, C.F. _______________, che si indica come soggetto collegato nel Quadro VD – Rigo VD1.
Il delegato, indicato infatti nella delega quale “amico di famiglia”, avrebbe potuto operare su detto conto solo qualora fosse accaduto qualche evento negativo che avesse causato impedimento totale di
operare in capo al titolare effettivo sig. ______________, data la precedente drammatica esperienza già vissuta dallo scrivente.
La percentuale indicata al rigo VD16 colonna 6 è del 100% in quanto si tratta dell’unico rapporto estero in capo al contribuente, sinora non dichiarato.
Effettivamente il delegato NON HA mai operato sul conto suddetto.
La conversione in EUR dei conti CHF è stata effettuata al cambio indicato nelle circolari ministeriali nn. 10/E e 27/E del 2015, mentre il saldo all’11.09.2015 è stato convertito in EUR al cambio ufficiale del
giorno.
Anno 2010
Non sono stati effettuati apporti di capitale.
Si è svolta la gestione ordinaria del conto deposito (n. ______) e dei conti correnti (n. _____ in CHF e n. _______ in EUR).
La conversione in EUR dei conti CHF è stata effettuata al cambio indicato nelle circolari ministeriali nn. 10e e 27/E del 2015.
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La Relazione per descrivere l’oggetto/4
Anno 2011
Non sono stati effettuati apporti di capitale.
Si è svolta la gestione ordinaria del conto deposito (n. ____) e dei conti correnti (n. ___ in CHF e n. ___ in EUR).
Sono stati effettuati numero due prelievi (EUR ________,00 ed EUR _______,00 , quest’ultimo superiore a 15.000 euro) dal conto corrente a seguito di una dismissione di titoli con
successivo reinvestimento parziale.
Detti importi sono stati utilizzati per esigenze familiari, in occasione della nascita della primogenita dello scrivente.
La conversione in EUR dei conti CHF è stata effettuata al cambio indicato nelle circolari ministeriali nn. 10e e 27/E del 2015.
Anni 2012/2013/2014
Non sono stati effettuati apporti di capitale.
Si è svolta la gestione ordinaria del conto deposito (n. ___) e dei conti correnti (n. ___ in CHF e n. ____ in EUR).
La conversione in EUR dei conti CHF è stata effettuata al cambio indicato nelle circolari ministeriali nn. 10/E e 27/E del 2015.
In ossequio alla norma che prevede, per il 2013, l’indicazione della giacenza media delle attività estere si comunica che il valore di detta giacenza media è stato di EUR ________,00.
Il dichiarante ha mantenuto il possesso delle somme suddette sino al 31.12.2013 non ottemperando agli obblighi di monitoraggio, mentre ha eseguito correttamente l’adempimento
con riferimento al 31.12.2014 nell’ambito della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2015 per il 2014, già predisposta e presentata nei termini di legge.
Negli anni considerati, cioè dal 2009 al 2013, le somme come sotto precisate, sono state incrementate solo dai frutti di due fattispecie:
interessi sui conti correnti nn. ____ e _______, rispettivamente, in CHF il primo ed in EUR il secondo;
dividendi ricevuti dalla gestione titoli ed accreditati sui conti di cui sopra.
Detti redditi sono stati calcolati per periodo di imposta e per tipologia e sono stati riportati nei corrispondenti righi della sez. V della istanza presentata.
2. SOGGETTI COLLEGATI
Il soggetto collegato (delegato) è il signor ___________, nato a _______(__) il _____________ C.F. ___________________________.-
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La Relazione per descrivere l’oggetto/5
3. LE ATTIVITA’ ESTERE
3.1 La sez. II – Attività estere
I totali indicati in detta sez. II alle varie scadenze annuali (31/12), con riferimento alle violazioni specificate nella presente sezione (obblighi di monitoraggio), già calcolati in EUR al
cambio indicato in ogni estratto patrimoniale perché disponibile, sono così suddivisi:
2009
A01 Dep. titoli n. ________________
A02 C/risp. in CHF n. ___________
A03 C/corr.in EUR n. ___________
94.405
743
615
Totale
95.763
sez. II
2010
87.110
617
617
88.291
2011
2012
2013
55.210
210
20.136
55.232
0
21.198
70.201 75.556
76.430
50.720
424
19.057
I documenti collegati alle attività estere di cui ai numeri da A01 ad A03 sono i seguenti:
A01 – Estratti conto risparmio in CHF n. ____________ dal 31.12.2009 al 31.12.2013 (come da allegati nn. 3/2009 – 2/2010 – 2/2011 – 2/2012 – 2/2013 del prospetto di riconciliazione
sopra esposto).
A02 – Estratti conto corrente in EUR n. __________ dal 31.12.2009 al 31.12.2013 (come da allegati nn. 2/2009 – 3/2010 – 3/2011– 3/2012 – 3/2013, del prospetto di riconciliazione).
A03 – Conto deposito n. _____________ – estratti patrimoniale dal 31.12.2009 al 31.12.2013 (come da allegati nn. 1/2009 – 1/2010 - 1/2011 – 1/2012 – 1/2013, del prospetto di
riconciliazione).
3.2 La sez. III – Gli apporti di capitale negli anni considerati
Nessun ulteriore apporto di capitale è avvenuto negli anni dal 2009 al 2013.
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La Relazione per descrivere l’oggetto/6
4. REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA’ ESTERE
Lo scrivente signor _________________ nel periodo di riferimento, cioè dal 2010 al 2013, ha prodotto all’estero, i seguenti redditi esteri, che vengono determinati in base al metodo di calcolo analitico:
4.1 Gli interessi accreditati sui conti nn. ____________ (CHF) e ___________ (EUR), a seguito della apertura di detti rapporti. Detti redditi sono indicati alla sez. V – righi da VD 23 a VD 26 – in quanto il dichiarante li ha prodotti nei periodi 2010 –
2011 - 2012 e 2013.
4.2 I dividendi di fonte estera (svizzera), di importo minimo (1.050 euro nel 2012 e 1.050 euro nel 2013), da esso percepiti nel corso dei periodi 2012 e 2013. Detti redditi sono indicati alla sez. V – righi da VD 25 a VD 26 – in quanto il dichiarante li
ha prodotti nei periodi 2012 e 2013.
Le somme indicate nei righi sopra specificati sono state ricavate direttamente dagli estratti di conto corrente degli anni 2010 – 2013, nei quali, sia gli interessi che gli importi dei dividendi, venivano riportati dalla “Banca ________________”.
I documenti attinenti le due fattispecie sopra specificate sono stati allegati e riepilogati nel prospetto di riconciliazione, specificatamente, per ogni rigo della sezione V.
5. ATTIVITA’ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE
Le attività estere di cui ai numero da A01 ad A03 non sono state incrementate nel periodo considerato (2010 – 2013).
Nel corso dello stesso periodo e nel corso del 2014 e sino alla data odierna dette attività estere sono state utilizzate solo per esigenze famigliari.
Alla data dell’11.09.2015 residuavano:
A01 - saldo conto risparmio n. __________ euro
A02 – saldo conto corrente n. _________ euro
A03 – deposito titoli n. __________
euro
0,00
19.057,83
64.272,38
Totale attività esistenti al 31.05.2015
83.391,21
euro
(saldo negativo – 17 EUR)
come da rigo VD 16 col. 1
Documenti allegati: come indicati nel prospetto di riconciliazione.
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La Relazione per descrivere l’oggetto/7
6. MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE
Ai fini della compilazione della Sez. V il dettaglio, riportante i valori in unità di euro, già esposto nel prospetto di riconciliazione, è il seguente:
Rigo
Colonna
VD23
VD23
VD23
VD23
7
7
7
7
Rigo
Colonna
VD23
VD23
7
7
Anno
Natura del reddito
2010
2011
2012
2013
Anno
Natura del reddito
2012
2013
Ammontare Documento allegato
interessi su c/c
interessi su c/c
interessi su c/c
interessi su c/c
6
37
30
12
Estratto c/c all. 2 e 3/2010
Estratto c/c all. 2 e 3/2011
Estratto c/c all. 2 e 3/2012
Estratto c/c all. 2 e 3 /2013
Ammontare Documento allegato
dividendi
dividendi
1.050
1.050
Estratto c/c all. 3/2012
Estratto c/c all. 3/2013
7. EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL’ARTICOLO 13- bis DEL DL 78/09.
L’ istante non ha effettuato dichiarazioni riservate ai sensi del DL 78/2009.
8. ELEMENTI ULTERIORI E OSSERVAZIONI
La documentazione allegata è già redatta n lingua italiana.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Si allegano inoltre i seguenti documenti:
4/2015 – Dichiarazione di responsabilità della istante ai sensi dell’art. 5-septies co. 2 della Legge n. 186/2014
5/2015 – Dichiarazione di non sussistenza di cause ostative o di inammissibilità ai sensi dell’art. 5-1uater co. 2 L. n. 186/2014
6/2015 – Delega ai rapporti con l’AF rilasciata al professionista
7/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2014 e dich. integrativa
8/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2013 e dich. integrativa
9/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2012 e dich. integrativa
Si riepilogano inoltre tutti i documenti prodotti e allegati, per annualità, come segue:
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La Relazione per descrivere l’oggetto/8
Anno 2009
1/2009 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente – n. _____________
2/2009 Estratto c/ __________ in EUR dal 1.12009 al 31.12.2009 (all. 2/1-2/2-2/3 -2/4)
3/2009 Estratto c/ ___________ in CHF dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
Anno 2010
1/2010 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente – n. ______________
2/2010 Estratto c/ ________________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2010 Estratto c/ _______________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009
Anno 2011
1/2011 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente – n. _______________
2/2011 Estratto c/ _________________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2011 Estratto c___________________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (3/1-3/2-3/3)
Anno 2012
1/2012 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente – n. _______________
2/2012 Estratto c/ ________________________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2012 Estratto c/ _____________________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (n. allegati 3/1 e 3/2)
Anno 2013
1/2013 Estratto patrimoniale al 31.12.2009– intestato cliente – n. _______________
2/2013 Estratto c/ ______________________ in CHF dal 1.12009 al 31.12.2009 (conv. EUR*)
3/2013 Estratto c/ _____________________ in EUR dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (n. allegati 3/1 e 3/2)
Anno 2014
I conti esteri ed i redditi conseguenti, esistenti e maturati nel periodo di imposta sono stati dichiarati nel Quadro RW allegato alla Dichiarazione dei Rediditi modello Unico 2015
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La Relazione per descrivere l’oggetto/9
Anno 2015
1/2015: Saldo all’11 settembre 2015 del c/c estero
2/2015: Delega rilasciata a soggetto terzo indicato al rigo VD1 – solo procuratore in caso di
3/2015: Waiver sottoscritto da istituto bancario estero con autorizzazione a fornire
4/2015 – Dichiarazione di responsabilità della istante ai sensi dell’art. 5-septies co. 2 della
5/2015 – Dichiarazione di non sussistenza di cause ostative o di inammissibilità ai sensi
186/2014
6/2015 – Delega ai rapporti con l’AF rilasciata al professionista
7/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2014 e dich. integrativa
8/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2013 e dich. integrativa
9/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2012 e dich. integrativa
Per un totale complessivo di numero 24 allegati.
necessità (2/1-2/2)
informazioni all’A.F. italiana.
Legge n. 186/2014
dell’art. 5-1uater co. 2 L. n.
_______, __________2015
Firma ___________________________
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Le cause ostative
L’art. 5-quater co. 2 parte prima, prevede l’esclusione se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4
co. 1 abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per
violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione (parrebbe dunque che chi avesse ottemperato agli obblighi di monitoraggio non
potrebbe essere escluso dall’accesso anche avendo avuto formale conoscenza dell’inizio di una attività d’indagine)
L’art. 5-quater co. 2 parte seconda, afferma che la preclusione opera anche nel caso di formale conoscenza acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
L’art. 5-quater co. 2 parte terza aggiunge che si può presentare la richiesta una sola volta, anche indirettamente o per interposta persona
In pratica troviamo i riferimenti nella CM n. 10/E al paragrafo 3, nella CM n. 27/E al paragrafo 3 e 3.1 e nella CM n. 31/E al paragrafo 3
e 3.1. Rientrano in cause ostative:
- accessi, ispezioni, verifiche;
- altre attività di accertamento ex art. 32 DPR600/73 e art 51 DPR 633/72 (inviti/questionari/richieste, con esclusione della
comunicazione agli intermediari dell’inizio di indagini finanziarie);
- condizione di indagato in procedimenti penali
Non rientrano le comunicazioni ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73
Concetto base: verificare ambito oggettivo (operazioni e imposte in corso di accertamento, stato del procedimento penale (avviso di
garanzia, archiviazione, condanna definitiva, ecc.), soggettivo (anche con riferimento a soggetti terzi coinvolti) e cronologico
(annualità sulle quali è iniziata la investigazione) delle comunicazioni formali ricevute.
Apertura: In ogni caso, purchè segnalate opportunamente nella Relazione, le cause ostative (soprattutto se relative a periodi od
imponibili parziali o a soggetti collegati) non escludono che le Agenzie delle Entrate competenti valutino la volontà di collaborazione
del contribuente.
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Il termine ed il periodo di riferimento
-
-
L’art. 5-quater co. 1 prevede la sanatoria per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all’art. 4 co. 1, commessi sino al 30 settembre 2014
L’art. 5-quater co. 5 prevedeva che la procedura di collaborazione volontaria potesse essere
attivata sino al 30 settembre 2015 e prorogava il termine per la decadenza dell’accertamento
di 90 giorni se la domanda viene presentata in prossimità della scadenza (il 2009 è in scadenza
al 31.12.2014); invece con il D.L. n. 153 del 30 settembre 2015, insieme alla proroga della VD è
intervenuta la proroga di tutti i termini dell’accertamento, dei periodi in scadenza, al 31
dicembre 2016 (silenziosamente, e con la giustificazione di essere controbilanciata, a dire del
Governo, dall’obbligo per la AE di chiudere tutte le procedure aperte per la VD entro la stessa
data del 31.12.2016)
L’art. 5-quater co. 1 lett. a) prevede che la procedura sia attivata in relazione a tutti i periodi
d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per
l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione (art. 43 DPR
600/73 e art. 57 DPR 633/72)
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La Voluntary Disclosure: operatività
Il raddoppio dei termini/1
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Il raddoppio dei termini si può verificare:
Ai fini delle imposte sui redditi:
per le attività detenute in Paesi White List o sul territorio nazionale, ex art. 37 DLgs 223 /2006, nel caso di
superamento delle soglie previste dal DLgs n. 74/2000 per tutte le fattispecie ivi previste, non solo per quelle escluse
dalla sanatoria prevista dalla procedura (rimangono infatti fuori gli artt. 8 – emissione fatture per operazioni
inesistenti, 10 – occultamento o distruzione documenti contabili, 11 – sottrazione fraudolenta al pagamento imposte),
sarà poi la Procura che deciderà come agire dopo aver ricevuto, entro 30 giorni dall’avvenuto versamento degli
importi dovuti (art. 5-quater co. 3 e art. 5-quinquies co. 1 lett. a) e b), la comunicazione da parte della Agenzia delle
Entrate.
Per le attività detenute in Paesi Black List, ex art. 12 co. 2-bis DL 78/2009, qualora non ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall’art. 5-quinquies co. 4 primo periodo, lett. c) e co. 5 e 7 (Paesi che non hanno sottoscritto un
accordo sull’effettivo scambio di informazioni sulla base dell’ art. 26 Modello di Convenzione OCSE entro 60 gg dalla
data di entrata in vigore della norma)
Ai fini degli obblighi di monitoraggio:
per le attività detenute in Paesi Black List non cooperativi (art. 5-quinquies co. 7- Paesi che non hanno sottoscritto un
accordo sull’effettivo scambio di informazioni sulla base dell’ art. 26 Modello di Convenzione OCSE entro 60 gg dalla
data di entrata in vigore della norma e art. 12 co.2 DL 78/2009)
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La Voluntary Disclosure: operatività
Il raddoppio dei termini/2
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Sul periodo di riferimento incide dunque anche il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento, che si
potrebbe configurare in due ipotesi:
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Commissione di un reato tributario ex DLgs 74/2000 con le specifiche di cui alla scheda precedente ( ma attenzione
alle nuove norme che sono entratein vigore in relazione al contenuto dell’art. 8 della L. n. 23/2014 “delega fiscale” al
Governo di emanare entro 12 mesi dal 27 marzo 2014 il nuovo termine di decadenza - termine breve - della denuncia
ex art. 331 c.p.p. e l’ampliamento delle soglie di punibilità penale previste dal DLgs 74/2000, che , dal 2 settembre
2015, conducono ad una diversa valutazione degli elementi alla base del raddoppio dei termini ex norme contenute
nel D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 (decreto certezza del diritto), che, se non già ricevuta la notizia di reato, rendono
le violazioni fiscali costituenti reato commesse fino al 2009 (compreso) non più perseguibili; bisogna inoltre ricordare
che il D.Lgs. n. 158 del 7.10.2015 in vigore dal 22.10.2015 (parzialmente), introduce modifiche importanti al sistema
sanzionatorio in materia tributaria e penale modificando in modo importante il D.Lgs. n. 74/2000
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Costituzione e detenzione di capitali in Paesi Black List per i quali non siano sottoscritti Accordi di scambio effettivo
di informazioni (art. 26 del Modello OCSE di Convenzione) entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della norma, ex
art. 12 co. 2-bis DL 78/2009
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La Voluntary Disclosure: operativitù
Il raddoppio dei termini/3
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In base a quanto sopra descritto, qualora la richiesta dovesse essere presentata entro il
31.12.2014 (fatto salvo il termine di proroga dei 90 giorni per la decadenza dell’accertamento
in caso di mancata adesione agli atti dell’Agenzia) le annualità i cui termini di accertamento
sono ancora pendenti (ex art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72, nonché ex art. 37 co. da 24
a 26 del DLgs 223/2006 ed art. 12 co. 2-bis DL 78/2009) saranno:
Il 2009 qualora non ricorrano gli estremi per il raddoppio; in caso di raddoppio dei termini, il
2005, se dichiarazione originaria presentata ed il 2003 se dichiarazione originaria omessa
Qualora la richiesta venisse presentata a partire dal 1.1.2015, le annualità ancora aperte
saranno:
Il 2010 qualora non ricorrano gli estremi per il raddoppio; in caso di raddoppio dei termini il
2006, se dichiarazione originaria presentata ed il 2004 se dichiarazione originaria omessa
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La Voluntary Disclosure: operatività
Le sanzioni per le imposte
Le sanzioni per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi del DLgs
n. 471/1997, sono le seguenti:
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Dichiarazione omessa, dal 120% al 240% dell’imposta evasa;
Dichiarazione infedele, dal 100% al 200% dell’imposta evasa, se con redditi prodotti all’estero
aumentata di un terzo (133% al 266%);
Entrambe raddoppiate qualora i redditi sottratti ad imposizione si trovino in Paesi Black List
non collaborativi
Le sanzioni come sopra individuate sono ridotte di un quarto del minimo edittale (art. 5quinquies co. 4 ultima parte) ed ulteriormente definibili ad un sesto (come risultante
dell’eventuale cumulo giuridico, anche se le AE stanno applicando le sanzioni in base al
cumulo materiale) in caso di versamento 15 giorni prima dell’invito a comparire o, ad un
terzo, entro i 20 giorni da adesione all’accertamento, come emessi dall’Agenzia.
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La Voluntary Disclosure: operatività
Le sanzioni per il monitoraggio
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 5 co. 2 DL 167/90 sono le seguenti:
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Dal 3% al 15% dell’importo delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in Paesi White List;
Dal 6% al 30% dell’importo delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in Paesi Black List;
-
Le sanzioni come sopra individuate sono ridotte alla metà del minimo edittale, qualora (art. 5-quinquies co. 4 lett.
a),b) e c) il richiedente trasferisca le attività suddette in Italia, in uno Stato UE o SEE, anche attraverso mandato
fiduciario ad un intermediario italiano che operi come sostituto d’imposta, oppure qualora il Paese Black List in cui
sono detenute le attività stipuli un accordo di effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 5-quinquies co. 7
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, altrimenti sono ridotte di un quarto del minimo edittale; ii ogni caso
si applica il cumulo giuridico (art. 12 DLgs n. 472/1997 ovvero sanzione pari a quella della violazione più grave
aumentata sino al triplo)
-
Le sanzioni come sopra calcolate possono essere definite con la riduzione ad un terzo in caso di versamento entro il
termine di decadenza dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia
delle Entrate ai sensi dell’art. 16 DLgs n. 472/1997
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La Voluntary Disclosure: operatività
Il meccanismo di forfetizzazione
L’art. 5-quinquies al co. 8 prevede, su istanza del contribuente, la possibilità di
forfetizzare i rendimenti delle attività finanziarie detenute all’estero, qualora, alla fine
del periodo di imposta, la media delle consistenza rilevate non superi i 2 milioni di
euro
In tal caso si applica il rendimento forfetario del 5% sulla base del quale si calcola poi
l’imposta da versare in base all’aliquota del 27%
Occorrerà verificare caso per caso quando il calcolo del rendimento analitico potrebbe
essere meno conveniente, considerato che, in ogni caso la forfetizzazione “copre” gli
eventuali interessi e dividendi percepiti, ma non copre le plusvalenze patrimoniali
effettive rilevabili sui risultati annuali dei portafogli titoli, i cui rendimenti vanno poi
sottoposti ad imposta sostitutiva con le aliquote applicabili a detti rendimenti che
erano del 12,50% sino al 31.12.2011 e del 20% sino al 30.6.2014,(dal 1.7.2014 - 26%)
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La Voluntary Disclosure: operatività
Il versamento (art. 5-quater co. 1 lett.b)
Il versamento deve essere eseguito nei termini sopra riportati:
- 15 giorni prima della data fissata per l’invito a comparire emesso dall’AdE;
- 20 giorni dalla data di adesione all’avviso di accertamento emesso dall’AdE;
- 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione o provvedimento di irrogazione
sanzioni emesso dall’AdE, (rimane aperto il discorso sull’ulteriore termine di cui all’art. 16 DLgs
n. 472/1997 in caso di presentazione di osservazioni da parte del contribuente)
- Il versamento deve essere eseguito in unica soluzione o al massimo in tre rate mensili di pari
importo, su richiesta, e la prima rata deve essere versata nei termini di cui sopra
- La compensazione di cui all’art. 17 del DLgs n. 471/1997 è esclusa
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La Voluntary Disclosure: operatività
I profili penali: aspetti critici/1
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I profili penali che non sono coperti dalla procedura, ovvero l’ art. 8 (Dichiarazione infedele a mezzo emissione di
fatture per operazioni inesistenti), l’art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili) e l’ art. 11 (Sottrazione
fraudolenta di beni al pagamento delle imposte) del DLgs n. 74/2000
Il raddoppio dei termini in caso di commissione di reato tributario nelle altre ipotesi, alla luce delle norme che
dovranno essere emanate in attuazione della legge “delega fiscale”
La possibile ed eventuale rilevazione da parte dell’AdE e di conseguenza la comunicazione alla Procura della
commissione di altri reati non tributari (insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, truffa contrattuale, ecc.)
La ricaduta, ai fini dell’autoriciclaggio, delle condotte non escluse da punibilità di cui sopra, sugli impieghi effettuati a
partire dalla data dall’entrata in vigore della legge, nonché gli eventuali impieghi effettuati oltre la data del 30.9.2015,
nonché gli impieghi dei proventi di reati tributari o di altri reati commessi precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge, ma il cui impiego successivo dovrebbe essere dimostrato
I reati societari e le norme di cui al DLgs n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società e degli enti)
L’esonero da responsabilità del professionista per gli obblighi di cui alla disciplina anti-riciclaggio (art. 12 del DLgs n.
231/2007) alla luce del nuovo reato di cui all’art. 5-septies della norma e dell’aggravante di cui all’art. 648ter1 co. 5
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La Voluntary Disclosure: operatività
Casi particolari: I residenti all’estero
La norma della L. n. 186/2014 precisa che sono soggetti agli obblighi di monitoraggio
soltanto i soggetti residenti fiscalmente in Italia e la CM n. 27/E al par. 1.4 lo ribadisce
MA
La CM n. 38/E del 23.12.2013 al par. 1.1 - pag. 7 - precisa che i cittadini italiani che
hanno trasferito la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata, in base all’art. 2 co. 2-bis
del TUIR, nonché coloro che hanno trasferito la residenza in Paesi White List ma non
possono provare di avere trascorso più di 183 giorni nell’anno solare all’estero, sono
ritenuti fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, dunque sono soggetti agli
obblighi di monitoraggio e la CM n. 10/E al par. 1.1 ribadisce questo concetto
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La Voluntary Disclosure: operatività
Casi particolari: Società interposte reali
Di questo caso si occupano la CM n. 27/E al par. 2.10 ed il documento dell’ODCECE al punto 8.
In effetti la prassi dell’AE esamina unicamente il caso della SCI di diritto monegasco (Black List) esterovestita e lo risolve
precisando che nella fattispecie si configura una società semplice italiana, la quale, essendo soggetto obbligato al
monitoraggio, dovrebbe qualificarsi in Italia tramite codice fiscale e dovrebbe provvedere ad accedere alla procedura per
sanare la violazione della mancata presentazione del Quadro RW; mentre i soci, dovrebbero provvedere a presentare
l’istanza per sanare i profili reddituali e dunque ad attribuirsi per trasparenza il reddito prodotto dalla società.
Il documento dell’ODCEC invece analizza una situazione diversa, quella della società di capitali residente all’estero ma
considerata esterovestita e dunque riconducibile sin dalla sua origine al territorio nazionale, in tal senso la società
dovrebbe provvedere a presentare l’istanza di accesso alla voluntary nazionale, mentre i soci dovrebbero accedere alla
voluntary internazionale solo nel caso in cui avessero ricevuto redditi dalla società nel periodo di riferimento; nessuna
violazione sarebbe avvenuta agli obblighi di monitoraggio in quanto la società si riterrebbe fin dal suo inizio residente in
Italia
ATTENZIONE: Qualora si tratti di imputare i redditi per trasparenza ai soci (solo caso della società semplice) occorre
verificare la natura della categoria reddituale e valutare, anche per gli adempimento post-voluntary, quale Quadro
utilizzare della dichiarazione dei redditi (Quadro RH, Quadro RL, Quadro RM). In effetti in questo caso l’esterovestizione
supera la presunzione della disciplina CFC (art. 167 Tuir) e dunque la tassazione separata per trasparenza automatica in
capo ai soci non parrebbe applicabile.
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La Voluntary Disclosure: operatività
Casi particolari: Società interposte fittizie
In questo caso vi è unanime convergenza sulla soluzione di far accedere alla procedura il soggetto
residente (socio, interponente, titolare effettivo) come se la struttura estera non esistesse (Tamquam
non esset).
Vedi Documento ODCEC par. 7, CM n. 43/E del 2008, CM n. 99/E del 2011, CM n. 28/E del 2012 e RM n.
134/E del 2002.
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La Voluntary Disclosure: operatività
Casi particolari: Gli eredi
Degli eredi si occupano la CM n. 10/E al par. 4.3 e la CM n. 27/E al par. 2.4
Gli eredi devono dichiarare le situazioni esistenti in capo ai danti causa (con particolari disposizioni per i
decessi avvenuti a ridosso o durante la procedura) ed anche le proprie posizioni personali qualora
aperte autonomamente in concomitanza con quelle del dante causa
La Circolare ricorda che gli imponibili sono da assoggettare ad IVAFE ed IVIE se necessario e che le
imposte di successione e di donazione sono comunque dovute se gli accadimenti sono ancora
accertabili (entro due anni da presentazione dichiarazione di successione, entro cinque anni da data
decesso se dichiarazione non presentata)
In Relazione vanno indicati gli eredi collegati ed i rapporti in essere, ante e post mortem
Occorre poi presentare dichiarazione integrativa di successione e pagare le imposte e le sanzioni (dal
100% al 200% se dichiarazione presentata nei termini di legge – 12 mesi – e dal 120% al 240% se
dichiarazione non presentata)
Si utilizzano le aliquote in vigore (4% - 6% . 8%) e le franchigie (1 milione per linea retta e 100.000 per
fratelli e sorelle)
Ovviamente sui maggiori imponibili del dante causa non si pagano sanzioni, neppure nella procedura di
VD, dunque questo elemento molto favorevole dovrebbe spingere gli eredi ad aderire alla collaborazione
ATTENZIONE: La CM n. 30/E al par. 1.2 affronta il caso della emersione di liberalità indirette.
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La Voluntary Disclosure: operatività
Casi particolari: I Prelievi/1
Dei prelevamenti di fondi dalle attività finanziarie estere, durante il periodo di riferimento della procedura, si occupano il Documento
dell’ODCEC al punto 2., la CM n. 27/E al par. 4.1 e la CM n. 31/E al par. 1.1
L’argomento è delicato in quanto alla normativa in materia di emersione e rientro delle attività finanziarie estere, si aggiunge la
normativa in materia di anti-riciclaggio e la nuova norma in materia di auto-riciclaggio in vigore dal 1.1.2015 (art. 648-ter1 del c.p.).
Mentre l’interesse dell’AE è rivolto a verificare che con i prelievi non si sia inteso costituire ulteriori attività estere non segnalate, la
preoccupazione dell’UIF è quella di escludere che detti prelievi possano essere ricondotti ad attività di terrorismo internazionale e di
criminalità organizzata.
L’UIF inoltre è interessato alla verifica dell’unica fattispecie rimasta vigente dopo la norma del D.L. n. 153/2015 (che esclude dalla
punibilità il caso di cui all’art. 58 co. 6 del D.Lgs. 231/2007, cioè la detenzione di attività estere tramite conti correnti cifrati o al
portatore), che è la mancata dichiarazione di denaro contante al seguito al momento del rimpatrio (D.Lgs. n. 195/2008 e modifiche
da D.L. n. 16/2012).
ATTENZIONE: L’AE nelle CM indica la strada dell’accoglimento delle motivazioni non documentate da parte del contribuente solo
nella misura in cui i prelievi rimangano entro i limiti della redditività annuale presumibile delle attività finanziarie emerse, mentre per
eventuali prelievi di valore superiore rimane l’obbligo di adeguata documentazione del movimento. Questo fatto sembra aver
generato fra gli operatori una convinzione (non giuridica e che sembrerebbe errata) in base alla quale applicare il meccanismo di
calcolo forfetario potrebbe indurre l’AE ad evitare di approfondire l’argomento e a non richiedere ulteriore documentazione sui
prelievi. In realtà tutto dipenderà dalla numerosità delle procedure presentate, dalla entità e dalla frequenza dei prelievi (che vanno
segnalati in Relazione comunque per evitare, in caso di controlli, l’effetto opposto a quello desiderato), dalla situazione generale del
contribuente.
ATTENZIONE: quanto sopra vale anche per i prelievi avvenuti negli anni 2014 e 2015 ( a maggior ragione per quelli avvenuti nel 2015
per la norma dell’autoriciclaggio se applicabile)
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Casi particolari: I Prelievi/2
La mancata dichiarazione costituisce violazione alla normativa valutaria e comporta una sanzione amministrativa ed il
sequestro amministrativo (a garanzia delle sanzioni), In particolare, per effetto delle modifiche apportata dal D.L. 16/2012,
le sanzioni sono differenziate in base all’entità dell’importo trasferito (o che si tenta di trasferire):
- dal 10% al 30% dell’importo eccedente la soglia di euro 10.000, se detta eccedenza è pari o inferiore ad euro 10.000;
- dal 30% al 50% dell’importo eccedente la soglia di €. 10.000 se detta eccedenza è superiore ad euro 10.000.
In ogni caso si applica una sanzione minima pari ad€. 300.
In aggiunta è previsto il sequestro del denaro contante, a garanzia con preferenza su ogni altro credito, del pagamento
delle san zioni amministrative pecuniarie, secondo le medesime percentuali prima viste, e cioè:
- nel limite del 30% dell’importo eccedente la soglia di euro 10.000, qualora l’eccedenza non sia superiore ad euro 10.000;
- nel limite del 50% dell’eccedenza, in tutti gli altri casi.
Una volta determinate le sanzioni, l’importo eccedente rispetto alla somma sequestrata viene restituito agli aventi diritto
che ne facciano richiesta (nel termine di 5 anni dalla data del sequestro).
Il soggetto cui sia stata contestata una violazione potrà poi chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura
ridotta (art. 7, D.Lgs. 195/2008, come mod. dal D.L. 16/2012):
- pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia (euro 10.000), se l’eccedenza non dichiarata è pari o inferiore ad t
10.000;
- pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia, se l’eccedenza è superiore ad euro 10.000, ma non ad euro 40.000.
L’oblazione non è però ammessa in pr senza di contante eccedente per più di euro 40.000 ovvero di recidiva. In
particolare, è ostativo il fatto che il trasgressore si sia già avvalso della medesima possibilità per violazione analoga nei 5
anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.
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La Patologia della procedura
A proposito dell’argomento che verrà trattato nel seguito si fa presente
che le problematiche che dovessero insorgere durante la trattazione delle
materie emergenti durante la collaborazione volontaria, qualora l’AE
dovesse rilevare elementi sui quali chiedere approfondimenti o situazioni
escluse dalla procedura, si verrebbe a creare una vera e propria
“patologia” da affrontare e da risolvere.
In punto sono state emanate indicazioni, dalla CM n. 10/E ai par. 9., 9.1 e
9.2 e dal Documento dell’ODCEC al punto 19.
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