Le novità del D.L. 90/2014
conv. In L. 114/2014
Roma 6 ottobre 2014
Dott.ssa Enrica Ciocca
Le disposizioni in materia di comunicazioni e
notifiche telematiche si innestano nell’ambito
sia del processo civile che penale.
Noi
tratteremo
oggi
solamente
delle
comunicazioni e notifiche telematiche CIVILI.
Le norme di riferimento, oltre al codice di rito
sono costituite da un complesso e corposo
compendio di norme primarie e secondarie che
disciplinano sia il processo civile telematico
che nello specifico le comunicazioni e le
notifiche telematiche.
L’intervento sarà suddiviso in:
- una parte teorica generale;
- una parte teorica specifica sulle comunicazioni di
cancelleria;
- una parte pratica sulle comunicazioni di cancelleria
unitamente al dott. Vassallo con visione delle
comunicazioni sulla Consolle del magistrato
- una parte teorica sulle notifiche dei difensori in
proprio;
- una parte teorico pratica degli avv. Lomanno e
Labate;
- la visione della notifica telematica dei difensori su
Consolle
Sia il Giudice che il Cancelliere operano
all’INTERNO del DOMINIO GIUSTIZIA cui
appartiene il Gestore dei servizi telematici ed il
gestore della PEC Giustizia (GiustiziaCERT), è
interna la modalità di implementazione del
fascicolo informatico.
Il difensore opera con un gestore PEC esterno
al Dominio Giustizia per cui la notifica per
entrare nel fascicolo informatico va prodotta a
sua cura.
Il Processo civile telematico (PCT) richiede la acquisizione di una
terminologia nuova, di carattere informatico, iniziamo dai più comuni
termini che oggi utilizzeremo:
1) PEC= posta elettronica certificata
2) MESSAGGIO DI PEC= documento informatico composto dal testo del
messaggio, dai dati della certificazione e dagli eventuali documenti
informatici allegati (art. 1 DPR 68/2005)
3) RdA e RdAC: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta
consegna
4) SAI= soggetto abilitato interno
5) SAE= soggetto abilitato esterno
6) Re.G.Ind.E = registro generale degli indirizzi elettronici
7) PST= portale servizi telematici www.portaleservizitelematici.giustizia.it
8) Formati .XML, .7PM, .eml, .msg
 (VEDERE LE DEFINIZIONI ALL’INIZIO DEL D.M. 16/04/2014 o D.M.
44/2011
)
norme nelle quali si tratta anche
comunicazioni e notifiche telematiche:
di
- D.LGS. 82/2005 (C.A.D.) e s.s.m.
- D.L. 193/2009 conv. Con modif. in L. 24/2010
ART.4
- D.L. 179/2012 conv. Con modif. in l. 221/2012 (l.
crescita)
- D.M.G. 21 febbraio 2011 n. 44 (regolamento
concernente le regole tecniche) e s.s.m.
- Provvedimento 16 aprile 2014 (specifiche tecniche)
- d.lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali)art. 51
- D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014
- D.L. 132/2014 (NON ANCORA CONVERTITO)
D.LGS. 82/2005 e ss.mm.
La complessa disciplina dell’amministrazione
digitale,
prevede
norme
specifiche
che
favoriscono e regolamentano le comunicazioni
digitali tra P.A. e cittadini, in particolare in
materia di:
- Posta elettronica certificata (art. 6, 48)
- Indici nazionali degli indirizzi pec delle imprese
(art. 6 bis)
- Segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica (art. 49)
Disposizioni
urgenti
per
lo
sviluppo
economico,
la
semplificazione,
la
competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione Tributaria.
art. 51
Prevede la disciplina delle comunicazioni e
notifiche telematiche che sarà poi sostituita in
buona parte dal D.L. 179/2012 conv. In L.
221/2012
Interventi urgenti in materia di funzionalita' del
sistema giudiziario
Art. 4
Prevede uno o più decreti ministeriali per la
individuazione delle regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle
tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
Disciplina le Regole tecniche per l’adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
in materia di comunicazioni v. art. 16
Viene poi modificato con:
- D.M. 15/10/2012 n. 209
- D.M. 3/4/2013 n. 48 (dal 24 maggio 2013 possono
eseguirsi notifiche telematiche in proprio da parte dei
difensori) adeguamento regole tecniche al D.L.
179/2012
In attuazione dell’art. 34 del D.M. 44/2011
vengono adottate le specifiche tecniche,
dapprima con decreto del 18/07/2011,
sostituito con il provvedimento 16/04/2014
-
INTRODUCE QUALI FORMATI AMMESSI DEGLI
ALLEGATI I FORMATI .EML E .MSG
DISCIPLINA
LE
COMUNICAZIONI
E
NOTIFICAZIONI IN VIA TELEMATICA (ART. 1718)
Articoli da 16 a 18
Poi modificati:

- Dalla L. 24/12/2012 n. 228
- Dal D.L. 90/2014 conv. Con modif in L. 114/2014
- Dal D.L. 12/09/2014 N. 132
Le norme attengono principalmente:
- Alle comunicazioni e notificazioni telematiche
- Alla obbligatorietà del deposito telematico
- Alle procedure concorsuali
art. 51 (principi generali)
Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
alla A.G. di ogni ordine e grado e le sentenze sono
resi accessibili anche attraverso il sistema
informativo e sito istituzionale.
 Art. 52 (dati identificativi degli interessati)
- Su richiesta dell’interessato
annotazione sul
provvedimento per omettere le generalità o altri
dati identificativi in caso di diffusione.
- In ogni caso nessuna indicazione per l’identità di
minori o nei procedimenti relativi a rapporti di
famiglia o di stato delle persone.

-
-
-
STABILISCE I TEMPI DELLA OBBLIGATORIETA’
DEI DEPOSITI TELEMATICI DEGLI ATTI
PROCESSUALI;
STABILISCE NOVITA’ SULLE COMUNICAZIONI E
NOTIFICHE TELEMATICHE
STABILISCE REGOLE SUI POTERI DI AUTENTICA
DI DIFENSORI E AUSILIARI
FISSA IL DOMICILIO DIGITALE
FORMALIZZA L’UFFICIO PER IL PROCESSO
IN PARTICOLARE IN MATERIA DI PCT
ART. 18 E 20
IN MATERIA ESECUTIVA E FALLIMENTARE
- L. 53/1994 (facoltà di notifica di atti civili per
avvocati e procuratori legali) e s.s.m.
- D.P.R. 68/2005 (regolamento PEC)
- D.P.C.M. 2 NOVEMBRE 2005 (regole tecniche
PEC)
HA STABILITO LA FACOLTA’ DI NOTIFICAZIONI
DI
ATTI
CIVILI,
AMMINISTRATIVI
E
SREAGIUDIZIALI
PER
GLI
AVVOCATI
E
PROCURATORI LEGALI
E’ STATA MODIFICATA DA:
-L. 263/2005
-L. 183/2011
-L. 228/2012
- D.L. 179/2012 CONV. IN L. 221/2012
- D.L. 90/2014 CONV. IN L. 114/2014
DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA A NORMA DELL’ART.
27 DELLA L. 3/2003 (IN MATERIA DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)
QUI SI TROVANO TRA L’ALTRO
-definizioni
-disciplina sui gestori pec (V. circolare CNIPA linee
guida per la vigilanza sui gestori pec)
-le modalità di trasmissione e interoperabilità
-le indicazioni su RAC, RdAC, mancata consegna
(art. 6 e 7)
PER LA FORMAZIONE, LA TRASMISSIONE E LA
VALIDAZIONE ANCHE TEMPORARE DELLA
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA




D.lgs. 82/2005
DPCM 22.02.2013
Deliberazione CNIPA 45/2009
Determinazione comm. 28.07.2010 N. 69





D.lgs 82/2005
DPCM 6/4/2009
D.L. 185/2008 conv. In L. 2/2009
D.M. 2/11/2005
DPR 68/2005
IL SIGNIFICATO E’
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La definizione la traiamo dall’art. 1 del DPR
68/2005:
«ogni sistema di posta elettronica nel quale è
fornito al mittente documentazione elettronica
attestante l’invio e la consegna di documenti
informatici»
-
-
-
Il gestore di pec del mittente fornisce la ricevuta
di accettazione del messaggio (RdA), che
contiene i dati di certificazione che costituiscono
la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio
di pec
Il gestore di pec del destinatario fornisce al
mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
che fornisce prova che il messaggio è pervenuto
al destinatario e certifica il momento della
consegna
Se le ricevuta è COMPLETA contiene anche la
copia completa del messaggio inviato
Art. 16 ter D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 e ss.mm.
ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente): art.
4 D.L. 179/2012, domicilio digitale del cittadino (facoltativo)
IPA: indirizzi comunicati dalle Pubbliche amministrazioni alla
AGID (agenzia per l’Italia digitale)
ELENCO P.A. presso Ministero Giustizia (art. 16 comma 12
D.L. 179/2012)
ReGIndE= registro generale degli indirizzi elettronici (art. 7
D.M. 44/2011 e art. 7, 8, 9 specifiche tecniche 16/0472014)
INI-PEC = indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti (d.l. 179/2012 art. 5, d.l. 29/11/1985 n.
185 art. 16, decreto 19 marzo 2013 Ini-Pec)



D.L. 179/2012 ART. 16 COMMA 5
D.M. 44/2011 art. 16 comma 6
Specifiche tecniche 16/04/2014 art. 18
SOLO PER ESTRATTO CON MESSA A DISPOSIZIONE SUL
SITO INTERNET INDIVIDUATO DALL’AMMINISTRAZIONE
DELL’ATTO INTEGRALE
Art. 16 comma 6 D.M. 44/2011
Rinvia alle specifiche tecniche per
garantire la
sicurezza l’identificazione dell’autore dell’accesso e la
tracciabilità della attività
Art. 149 bis c.p.c.
«l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica
dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo
pec del destinatario risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle P.A:»
ART. 17 D.M. 44/2011
ART. 16 SPECIFICHE TECNICHE 16/04/2014
Al momento non sono ancora attivi i sistemi
-
-
D.L. 179/2012 conv. In l. 221/2012 art. 16;
D.M. 21/02/2011, n. 44 art. 16;
Provvedimento 16/04/2014 del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della Giustizia art. 9 bis, art. 17;
D.l. 90 del 24/06/2014 conv. In L. 114/2014
art. 16 D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012
principalmente:
- Interviene sul codice di rito, commi 1,2,3, (art.
136, 149 bis c.p.c., art. 45 disp.att. C.p.c.);
- Individua le modalità delle comunicazioni e
notifiche della cancelleria a mezzo pec secondo i
destinatari (commi da 4 a 7);
- Individua le ulteriori modalità per effettuare le
comunicazioni (comma 8);
- Individua le date di decorrenza delle nuove
disposizioni;
Art. 16 D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2014
comma 9 e ss.mm.
- 20/10/2012 ai difensori per Tribunali e CDA di
cui all’art. 51 d.l. 112/2008 conv. In L. 133/2008
- 17/02/2013 per i difensori per i Tribunali e CDA
non ricompresi nell’art. 51 d.l. 112/2008 conv. In
L. 112/2008
- 15/10/2013 per i destinatari diversi dai difensori
(art. 16 commi da 4 a 7)
- 30/11/2014: per le P.A.
- 15^ giorno dai decreti di cui all’art. 16 comma
10 D.l. 179/2012 per gli uffici diversi da
Tribunali e Corti D’appello

Art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012:
«nei procedimenti civili le comunicazioni e le
notificazioni a cura della cancelleria sono
effettuate esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo
la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e le ricezione dei
documenti informatici»
«La relazione di notificazione è redatta in forma
automatica dai sistemi informativi in dotazione
alla cancelleria»
A) Soggetto obbligato a munirsi di pec: la
comunicazione e/o notifica si effettua
esclusivamente all’indirizzo pec risultante
da pubblici registri o accessibili alle P.A.
B) se il soggetto che è obbligato a munirsi
di un indirizzo PEC non ha provveduto ad
istituire o comunicare l’indirizzo le
comunicazioni e le notifiche si effettuano
esclusivamente mediante
DEPOSITO IN CANCELLERIA
C)
se
la
parte
sta
in
giudizio
personalmente e non ha un indirizzo PEC
risultante da pubblici registri può indicare
l’indirizzo PEC cui ricevere notifiche e
comunicazioni del processo (art. 16
comma 7, che richiama commi 4,6 e 8)
D) Alle Pubbliche Amministrazioni
1) le P.A. comunicano l’indirizzo PEC al Ministero
della giustizia conforme a quanto previsto dal
DPR 68/2005. L’elenco è consultabile da uffici
giudiziari, UNEP e avvocati (art. 16 comma 12 D.l.
17972012)
La data è stata fissata dal D.L. 90/2014 al 30
novembre 2014 (ma era già scaduta....)
Le modalità di comunicazione e l’accesso
all’elenco degli indirizzi pec delle PA sono regolati
dall’art. 9 bis delle specifiche tecniche del
16/04/2014




(segue) per le P.A.
2) se l’indirizzo PEC non viene comunicato si
applicano i commi 6 ed 8 (art. 16 comma 13
D.L. 179/2012)
3) anche se la P.A. sta in giudizio avvalendosi
direttamente dei propri dipendenti le
comunicazioni e le notifiche sono effettuate
ESCLUSIVAMENTE
agli
indirizzi
PEC
comunicati a norma dell’art.12
in caso di mancata consegna del
messaggio di PEC per cause imputabili al
destinatario la notifica e la comunicazione
si effettuano esclusivamente mediante
DEPOSITO IN CANCELLERIA
(art. 16 comma 6 D.L. 179/2014)
Quando non è possibile procedere alla
comunicazione o notifica di cancelleria ai sensi
dell’art. 16 comma 4 per cause
NON
imputabili al destinatario:
Nei procedimenti civili si applica l’art. 136
comma 3 e artt. 137 e ss. c.p.c.
(art. 16 comma 8 D.L. 179/2012)
Art. 16 D.L. 179/2012 comma 3
Ha modificato l’ART. 45 DISP.ATT C.P.C.
aggiungendo
il
requisito
dell’integrale
comunicazione del provvedimento comunicato.
«il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione
dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la
causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato,
del numero del ruolo generale sotto il quale
l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome
delle parti ed il testo integrale del provvedimento
comunicato»


L’art. 45 D.L. 90/2014 ha modificato anche
l’art. 133 c.p.c. prevedendo che anche per il
deposito della sentenza si debba dare
comunicazione con biglietto contenente il
testo integrale della sentenza
E la L. di conversione 114/2014 ha previsto
che tale comunicazione NON fa decorrere il
termine breve per l’impugnazione.
Art. 16 D.L. 179/2012 comma 3
MODIFICA ART. 45 DISP.ATT C.P.C. tra l’altro
aggiungendo il comma 3:
« quando viene trasmesso a mezzo pec il
biglietto di cancelleria è costituito dal
messaggio di pec, formato ed inviato nel
rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici»
Normativa regolamentare:
art 44 D.M. 21 febbraio 2011 art. 16
-indica come va effettuato;
- dove va trovato l’indirizzo pec del
destinatario
(Reginde,
registro
imprese,
indirizzo pec art. 7 DPCM 6/5/2009 per le
persone fisiche)
- Come effettuare l’invio se il documento da
comunicare è cartaceo
D.M. 44/2011 Art. 16 comma 3
«si intende perfezionata nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del destinatario e
produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 47
del CAD»
Art. 16 comma 7 D.M. 44/2011
Si perfeziona il giorno feriale successivo a
quello in cui viene generata la RdAC

Art. 16 comma 5 del D.M. 44/2011
«le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di
mancata consegna vengono conservati nel
fascicolo informatico»
Se non va a buon fine è segnalato in rosso
se il C.F. è corretto la comunicazione/notifica è
effettuata con deposito in cancelleria
Il sw ci indica se vi è la RdAC o una mancata consegna
Esito
negativo pec
Ritirato in
cancelleria
Esito positivo
Dal bottone a destra «ricevute telematiche»
Il sistema indica quali ricevute si sono ottenute
e consente di aprirle.
RAC
RDAC



NON AVREMO ALCUNA RICEVUTA TELEMATICA
MA SOLO LA DICITURA MANCATA CONSEGNA.
LA
CANCELLERIA
PUO’
ATTESTAZIONE TELEMATICA
STAMPARE
UNA
OCCORRE VERIFICARNE IL MOTIVO PER DECIDERE
SE E’ IMPUTABILE O MENO AL DESTINATARIO.
(VEDERE NOTA DGSIA 1 FEBBRAIO 2013)
TRIBUNALE DI ***
Sezione: PRIMA SEZIONE
ATTESTAZIONE TELEMATICA
Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla
comunicazione\notificazione di cancelleria eseguita in data 03 ottobre 2014 nei
confronti di LOMANNO GUGLIELMO
DECRETI INGIUNTIVI
Numero di ruolo: 8/2014
Giudice: **** --- TR ****
Attore principale: SOCIETA ANONIMA
Convenuto principale: ROSSI MARIO
Si dà atto che in data 03 ottobre 2014 alle ore 18:08 la cancelleria del TRIBUNALE DI
**** in persona di CANCELLIERE X ha tentato di effettuare una comunicazione
telematica.
Sono stati consultati con esito negativo i Registri di Indirizzi PEC: REGISTRO
GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI senza reperire la PEC di: LOMANNO
GUGLIELMO con codice fiscale: GGSSST60GNNNNN
La presente attestazione telematica è stata redatta automaticamente dal registro di
cancelleria in data 03 ottobre 2014 alle ore 19:02 dall'operatore CANCELLIERE X.
L’utente
non esiste
indica tre categorie sinora riscontrare di
mancate consegne:
1)
2)
3)
Casella sconosciuta, scaduta o non attivata
Casella piena
Problemi di connessione tra i sistemi gestori
di PEC

1) CASELLA DI POSTA PIENA
2) CASELLA SCONOSCIUTA
(VA VERIFICATO L’INSERIMENTO CORRETTO
DEL C.F. DEL DIFENSORE)


3) CASELLA SCADUTA

4) CASELLA NON ATTIVATA
PROBLEMI DI CONNESSIONE TRA SISTEMI
La legge di riferimento è la L. 53/1994 e
ss.mm.
Il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 ha
incentivato l’utilizzazione delle notifiche
telematiche in proprio (art. 46):
1) Ha escluso la necessità di autorizzazione
del Consiglio dell’ordine;
2) Ha previsto che non va pagata la marca ed i
diritti di copia;
3) Introdotto il comma 9 bis dell’art. 16 del
D.L. 179/2012 sulle copie informatiche;
La normativa regolamentare è contenuta nel
D.M. 44/2011 art. 18
- individua gli allegati e loro caratteristiche
- prevede che la RdAC deve essere COMPLETA
Le specifiche tecniche del 16/04/2014
prevedono all’art. 19 bis i formati e cosa va
inserito nella busta telematica
Art. 1 L. 53/1994
«L’AVVOCATO O IL PROCURATORE LEGALE
MUNITO DI PROCURA ALLE LITI A NORMA
DELL’ARTICOLO 83 DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE»
ART. 3 BIS L. 53/1994
La
notificazione
puo'
essere
eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata del notificante
risultante da pubblici elenchi.
Art. 16 sexies D.L. 179/2012
introdotto dal D.L. 90/2014
«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di
procedura civile, quando la legge prevede che le
notificazioni degli atti in materia civile al difensore
siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria
dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette
modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la
notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito
dal ministero della giustizia.»
Art.3 bis L. 53/1994
«si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici
elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.»
ART. 3 BIS l. 53/1994
«3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il
destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
La L. 114/2014 di conversione del D.L.
90/2014 ha introdotto l’art. 16 septies al D.L.
179/2012 conv. In L. 221/2012:
«La disposizione dell'articolo 147 del codice di
procedura civile si applica anche alle
notificazioni
eseguite
con
modalita'
telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore
21, la notificazione si considera perfezionata
alle ore 7 del giorno successivo.»
1) l’atto da notificare va allegato al messaggio
di pec
- Può essere informatico (nativo o meno)
- Può essere analogico (cartaceo) per cui se ne
deve estrarre copia informatica attestando la
conformità
all’originale
(art.
22
Dlgs
82/2005)
2) Il messaggio deve indicare nell’oggetto la
dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994»
3) Il difensore
notificazione
redige
le
relazione
- SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO
- SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
- ALLEGATA AL MESSAGGIO DI POSTA
di
LA RELATA DEVE CONTENERE TUTTI I REQUISITI INDICATI
DALL’ART. 3 BIS COMMA 5 DELLA l. 53/1994
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
SOPPRESSA (AUTORIZZ.CONSIGLIO DELL’ORDINE)
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene
notificato;
l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato
estratto;
l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
4) SE LA NOTIFICA E’ EFFETTUATA NEL CORSO
DI PROCEDIMENTO DEVONO ESSERE INDICATI
ANCHE:
-
Ufficio giudiziario
Sezione
Numero e anno di ruolo
ART. 11 L. 53/1994
«1. Le notificazioni di cui alla presente legge
sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se
mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi
previsti, se non sono osservate le disposizioni
di cui agli articoli precedenti e, comunque, se
vi e' incertezza sulla persona cui e' stata
consegnata la copia dell'atto o sulla data della
notifica.»
ART. 9 l. 53/1994
Il d.l. 90/2014 ha introdotto il comma 1 ter
« in tutti i casi in cui l’avvocato deve fornire
prova della notificazione e non sia possibile
fornirla con modalità telematiche, procede ai
sensi del comma 1bis»
La regola è diventata la possibilità di dare
prova con modalità telematica, l’eccezione è
data dalla prova «cartacea»
Art. 19 bis specifiche tecniche 16/04/2014
«La trasmissione in via telematica all’ufficio
giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53,
nonché della copia dell’atto notificato ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è
effettuata inserendo l'atto notificato all'interno
della busta telematica di cui all'art 14 e, come
allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di
avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario
della notificazione; i dati identificativi relativi alle
ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera e.»
Con modalità telematiche, con un deposito
telematico con allegato quanto indicato
nell’art. 19 bis delle specifiche tecniche
16/04/2014.
Le specifiche tecniche 16/04/2014 hanno,
infatti, previsto la possibilità di depositare
anche documenti in formato .eml o .msg
Art. 9 comma 1 bis
«1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito
con modalita' telematiche dell'atto notificato a
norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia
su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e
ne attesta la conformita' ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
Copia su supporto cartaceo:
1) Messaggio di pec
2) Allegati
3) Ricevuta di accettazione (RAC)
4) Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
5) Attestazione di conformità ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi
dell’art. 23 comma 1 D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82
Il deposito avviene come ogni altro “atto di parte”,
si abbina ad un atto principale gli allegati
Mancata
consegna
Rdac in allegato
All’interno di un fascicolo in «dettagli» si possono
vedere gli atti depositati e vederli con «apri
allegato»
Le notifiche si vedono
ALL’INTERNO
del fascicolo informatico
in ALLEGATO
Come per ogni altro deposito di parte
Ci deve essere la ricevuta di avvenuta consegna
che ci dice QUANDO, A CHI e COSA e’ stato
notificato e contiene la relata di notifica

Aperto l’allegato della notificazione vi sarà l’atto
notificato con la relata di notifica
Atto
notificato
Relata firmata digitalmente
(estensione .p7m)
Relata di notifica di atto processuale del Giudice tratto dal registro informatico con
attestazione di conformità (non richiesta ovviamente se si notifica un atto nativo digitale
del difensore, quale un atto di citazione o un ricorso)
Relazione di notificazione a mezzo posta elettronica certificata
Io sottoscritto avv. Guglielmo Lomanno (c.f.:LMNGLL64E01H501B), iscritto al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma con tessera A19020 nella qualità di difensore del signor Pinco Pallino,
residente in Roma, via di Vermicino 62 (P.IVA. e C.F.:04948621000) in virtù di procura rilasciata in
data 30.09.2014, ho notificato ai sensi della L. 21/01/1994, n. 53 – il provvedimento del giudice del
Tribunale di Rieti D.ssa Ciocca nel procedimento N.R.G. 8/2014, al signor Tizio Caio nel domicilio
eletto presso l'Avvocato Antonio Labate, all'indirizzo di posta elettronica certificata
[email protected] estratto dal RegIndE tenuto dal Ministero della Giustizia
utilizzando il mio indirizzo p.e.c.: [email protected], presente
sul medesimo registro pubblico.
ATTESTO
che il provvedimento notificato è conforme all'atto contenuto nel fascicolo informatico del
procedimento monitorio N.R.G. 00000008/2014 del Tribunale di Model Office (Rieti) da me
estratto in copia informatica
Roma, 03 ottobre 2014
Avv. Guglielmo Lomanno
La attestazione di conformità può riguardare originali cartacei e/o
telematici contenuti nel registro informatico
RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994
Io sottoscritto Avv. Azzeccagarbugli (C.F. ***), nell'interesse e quale
difensore di [nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale],
in forza di procura alle liti dal medesimo conferitami in data […],
relativamente alla causa civile n. […] RG, pendente avanti al Tribunale di
[…], Sezione […], Giudice […], ho notificato, mediante posta elettronica
certificata
avente
indirizzo
mittente
[email protected], iscritta nel REgistro Generale
indirizzi Elettronici – REGINDE (di cui in calce sono riportati i dettagli) ,
l'allegato atto di […] digitalmente firmato, nonché la citata procura alle liti
ed i seguenti documenti […] e […], il tutto a [“nome e cognome” oppure:
“denominazione sociale”, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore], residente/sedente a […], mediante invio dell'atto stesso e degli
altri menzionati allegati digitali al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata del predetto destinatario …, reperito dal seguente pubblico
elenco ...
Contestualmente, ad ogni effetto di Legge (art. 3 bis, commi 2 e 5, L. n.
53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011) attesto la conformità all'originale
cartaceo *** e dell'atto **** informatico allegato.
La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'avv.
Azzeccagarbugli del Foro di Lago di Como.
Se il difensore riceve un avviso di mancata
consegna deve procedere alla notifica secondo le
modalità tradizionali
errore in
questo
caso:
utente non
esiste
Un particolare doveroso ringraziamento per la
collaborazione va agli avv. Antonio Labate e
Guglielmo Lomanno, al dott. Luigi Vassallo, al
tecnico CISIA Antonio Simeone, alle colleghe
Elena Boghetich della formazione decentrata e
Rossella Masi, Magrif Roma, alla dott. Rita
Aquilanti del DGSIA
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Le comunicazioni e notifiche telematiche