“Ci salutammo
e fu breve.
Ognuno salutò nell’altro la
vita”
Primo Levi
Dalla Convenzione per la Prevenzione e la
repressione del Delitto di Genocidio
(New York, 9 dicembre 1948)
11 dicembre 1946 L'assemblea generale delle
Nazioni Unite ha dichiarato che il genocidio è un
crimine di diritto internazionale, contrario allo
spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato
dal mondo civile.
Riconosce che il genocidio in tutte le epoche
storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità.
E’convinta che la cooperazione internazionale è
necessaria per liberare l'umanità da un flagello
così odioso;
Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran
Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938
Il Gran Consiglio del Fascismo dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali
e la necessità di una coscienza razziale.
Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva,
diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana,
miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con
conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a. il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alla
razza semita e altre razze non ariane;
b. il divieto per i dipendenti dello Stato di contrarre matrimonio con donne
straniere di qualsiasi razza;
c. il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà
avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d. dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della
razza nei territori dell'Impero.
Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale; sento
avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso percepire le sofferenze di
milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo
posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la
tranquillità. Anna Frank
LEGGE 29 GIUGNO 1939
Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei
cittadini di razza ebraica
• Art. 1. L’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo,
farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, ragioniere,
ingegnere, architetto, chimico, geometra, perito agrario, perito industriale,
è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti
disposizioni.
• Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l’esercizio della
professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica (…) è vietato
l’esercizio della professione di giornalista.
• Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni
previste dagli articoli 1 e 2 (…) di denunciare la propria appartenenza alla
razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, agli organi competenti (...). I trasgressori sono puniti con
l’arresto sino ad un mese e con l’ammenda sino a lire tremila. (…)
DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(1 gennaio 1948)
art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
DALLE NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA LO
STATO E L’UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE
(23 marzo 1989)
art. 2, part. 1 In conformità ai princìpi della Costituzione, è
riconosciuto il diritto di professare liberamente la religione ebraica
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. (…)
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