“Ci salutammo e fu breve. Ognuno salutò nell’altro la vita” Primo Levi Dalla Convenzione per la Prevenzione e la repressione del Delitto di Genocidio (New York, 9 dicembre 1948) 11 dicembre 1946 L'assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile. Riconosce che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità. E’convinta che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso; Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938 Il Gran Consiglio del Fascismo dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: a. il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alla razza semita e altre razze non ariane; b. il divieto per i dipendenti dello Stato di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; c. il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; d. dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale; sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso percepire le sofferenze di milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità. Anna Frank LEGGE 29 GIUGNO 1939 Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica • Art. 1. L’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni. • Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l’esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica (…) è vietato l’esercizio della professione di giornalista. • Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 (…) di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti (...). I trasgressori sono puniti con l’arresto sino ad un mese e con l’ammenda sino a lire tremila. (…) DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1 gennaio 1948) art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. DALLE NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA LO STATO E L’UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE (23 marzo 1989) art. 2, part. 1 In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. (…)