LIBRI CONTABILI
• I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per
gli imprenditori individuali, le società e gli enti
esercenti attività commerciali (di seguito, "gli
imprenditori") sono quelli previsti dalle disposizioni
civilistiche, ai quali si aggiungono taluni libri e
scritture integrative (art. 2214 e ss. cod. civ.; art. 14,
D.P.R. n. 600/1973).
LIBRI CONTABILI
• Gli adempimenti contabili sono diversi per la
generalità degli imprenditori, i quali ricadono
nel regime contabile "ordinario" di seguito
descritto, e per taluni soggetti che, in ragione
della dimensione ridotta della loro attività,
possono beneficiare di regimi contabili
semplificati
LIBRI CONTABILI
Nel regime ordinario sono obbligatorie le
seguenti scritture contabili:
• il libro giornale;
• il libro degli inventari;
• i registri prescritti ai fini dell’IVA;
• le scritture ausiliarie (necessarie in relazione alla
natura e alle dimensioni dell’impresa) nelle quali
devono essere registrati gli elementi patrimoniali
e reddituali necessari ai fini della determinazione
del reddito (quali i c.d."conti di mastro");
LIBRI CONTABILI
• le scritture ausiliarie di magazzino;
• il registro dei beni ammortizzabili;
• i libri sociali obbligatori per le società di
capitali (art. 2421 cod. civ.);
• ricorrendone i presupposti, i libri obbligatori
per il sostituto d’imposta.
• Tuttavia:
la tenuta dei registri prescritti ai fini
dell’IVA e del registro dei beni ammortizzabili può
essere omessa a condizione che le registrazioni
siano effettuate sul libro giornale e, su richiesta
dell’Amministrazione finanziaria, l’imprenditore
sia in grado di fornire i dati che sarebbe stato
necessario annotare nei registri IVA e nel registro
dei beni ammortizzabili (art. 12, D.P.R. n.
435/2001);
• la tenuta del registro dei beni ammortizzabili
può comunque essere omessa se le
annotazioni obbligatorie vengono effettuate
nel libro degli inventari (ovvero nel registro
IVA degli acquisti per gli imprenditori in
• contabilità semplificata): art. 2, D.P.R. n.
695/1996
• la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino è
obbligatoria a partire dal
secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per
la seconda volta consecutivamente,
1. l’ammontare dei ricavi è superiore a € 5.164.568,99 e
2. l’ammontare delle rimanenze dei beni merce e delle
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è
superiore a € 1.032.913,80 (gli ammontari devono essere
eventualmente ragguagliati alla durata diversa dall’anno solare e, in caso
di accertamento, non si tiene conto delle relative risultanze qualora i
maggiori valori accertati non eccedano del 15% tali limiti).
• L’obbligo di tenuta cessa a partire dal primo
periodo di imposta successivo a quello in cui
per la seconda volta consecutivamente
l’ammontare dei ricavi o il valore delle
rimanenze è inferiore a tale limite (art. 1,
D.P.R. n. 695/1996).
• Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno
e in ordine cronologico tutte le operazioni
effettuate dall’imprenditore (art. 2216 cod. civ.).
Le registrazioni in tutti i registri cronologici devono
essere effettuate entro sessanta giorni (art. 22,
c. 1, D.P.R. n. 600/1973; ovviamente, nel caso in cui il
libro giornale sostituisca anche i registri IVA,
le registrazioni dovranno essere effettuate nei minori termini
previsti per gli adempimenti relativi a tale imposta).
• Il libro giornale può essere suddiviso tra più
libri sezionali, sui quali vengono rilevate le
operazioni appartenenti a diverse categorie
ovvero a diversi rami d’azienda;
peraltro, occorre comunque tenere un libro
giornale riassuntivo sul quale, a determinate
scadenze, devono essere effettuate le
registrazioni complessive (ris. 27.5.1981,
n.9/875; ris. 31.10.2002, n. 341/E).
libro degli inventari
• L’inventario (trascritto nel libro degli inventari)
deve redigersi all’inizio dell’esercizio
dell’impresa e successivamente ogni anno,
entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi
(art. 15, D.P.R. n. 600/1973).
libro degli
inventari
• L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal
c.c.o da leggi speciali (tra i quali la trascrizione
del bilancio d’esercizio),
deve indicare la consistenza dei beni
raggruppati in categorie omogenee per natura
e valore, e il valore attribuito a ciascun
gruppo.
Nelle scritture ausiliarie (c.d. "conti di
mastro") devono essere registrati gli
elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in
categorie omogenee, in modo da consentire di
individuare chiaramente e distintamente i
componenti positivi e negativi che concorrono
alla determinazione del reddito.
Scritture ausiliarie di magazzino
Le scritture ausiliarie di magazzino sono dirette
a dare conto delle variazioni intervenute tra
le consistenze di determinati beni-merce
negli inventari annuali (art. 14, c. 1, lett. d,
D.P.R. n. 600/1973)
scritture ausiliarie di magazzino
In particolare, nelle scritture ausiliarie di magazzino
devono
essere rilevate le quantità entrate e uscite
dei seguenti beni:
. merci destinate alla vendita;
. semilavorati (qualora distintamente classificati
nell’inventario), esclusi i prodotti in corso di
lavorazione;
. prodotti finiti;
. materie prime e altri beni destinati a essere incorporati
nei prodotti finiti;
scritture ausiliarie di magazzino
. imballaggi utilizzati per il confezionamento dei
singoli prodotti;
. materie prime tipicamente consumate nella
fase produttiva dei servizi,
nonché altri beni incorporati durante la
lavorazione dei beni del committente.
scritture ausiliarie di magazzino
• Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati
per categorie di inventario, possono essere
effettuate giornalmente oppure in forma
riepilogativa, con periodicità non superiore al
mese.
scritture ausiliarie di magazzino
Nelle stesse scritture possono inoltre
essere annotati, anche alla fine del periodo
d’imposta, i cali e le altre variazioni di
quantità che determinano scostamenti giacenze
fisiche effettive e quelle desumibili
dalle scritture di carico e scarico.
scritture ausiliarie di magazzino
Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono
essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli
beni o a categorie inventariali il cui costo
complessivo nel periodo di imposta precedente
non eccede il 20% di quello sostenuto nello
stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. beni
o le categorie inventariali che possono essere
esclusi devono essere scelti tra quelli di
trascurabile rilevanza percentuale.
scritture ausiliarie di magazzino
• Opere, forniture e servizi di durata
• ultrannuale
Per la produzione di beni, opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è
effettuata a costi specifici o a corrispettivi pattuiti,
le scritture ausiliarie sono costituite da schede di
lavorazione dalle quali devono risultare i costi
specificamente imputabili. Le registrazioni sulle
schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di
carico e di scarico dei singoli beni specificamente
acquistati per le predette produzioni.
registro dei beni ammortizzabili
• Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16,
D.P.R. n. 600/1973) deve essere Compilato con
le seguenti Indicazioni:
registro dei beni ammortizzabili
• per gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri:
• l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni,
le svalutazioni,
• il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al
termine del periodo d’imposta precedente,
• il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato
nel periodo d’imposta,
• la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal
processo produttivo
• (a ciascuno di tali beni ammortizzabili è riservata una
pagina del registro, ovvero più pagine, anche in
bianco,quando si presume occorrano per lo sviluppo degli
ammortamenti: circ.30.4.1977, n. 7/1496);
per gli altri beni: le indicazioni
richieste possono essere effettuate con
riferimento a categorie omogenee di
beni per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento (per i beni gratuitamente
devolvibili deve essere anche indicata la quota
annua che affluisce al fondo di
ammortamento finanziario).
registro dei beni ammortizzabili
Nel registro vanno inoltre annotati, in
voci separate a seconda dell’anno di
formazione, i costi di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e
trasformazione, non capitalizzati su beni
specifici e deducibili nei periodi d’imposta
successivi in quanto superiori all’importo
massimo deducibile nell’esercizio.
• Libri sociali obbligatori
Si tratta dei seguenti libri delle società di capitali: libro dei
soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e
delle deliberazioni degli obbligazionisti, libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee dei soci, libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro
delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale.
Fonti - Art. 14, D.P.R. n. 600/1973; art.
2421 cod. civ.
STAMPA
• I libri contabili tenuti con sistemi meccanografici
(libro giornale, registri iva, libro inventari) a
seguito delle modifiche introdotte dalla Legge
Finanziaria per il 2008, devono essere stampati
entro 3 mesi dal termine di presentazione della
dichiarazione annuale (Unico).
• Quindi :le società aventi esercizio corrispondente
all’anno solare, considerato che il termine
originario di trasmissione dell’Unico 2011 è il 30
settembre 2011 devono stampare i registri entro
la data del 31 dicembre 2011.
Stampa libri
• Per quanto concerne il registro dei beni
ammortizzabili, l’articolo 16 del DPR 600/73
impone come termine di stampa quello di
presentazione delle dichiarazioni (per il 2010 la
scadenza è pertanto decorsa lo scorso 30 settembre 2011).
• Quanto riportato sopra non vale ovviamente per
chi si avvale della tenuta della contabilità con
modalità informatiche, ai sensi del d.lgs. 82/2005, per i quali
l’obbligo di conservazione su carta dei documenti
fiscali e dei registri contabili è stato sostituito
dalla conservazione mediante la riproduzione su
un qualsiasi tipo di supporto informatico, purché
sia effettuata in modo da garantire la conformità dei
documenti agli originali e la leggibilità effettiva dei
documenti conservati.
Riepilogo:
•
•
•
•
•
•
•
•
Stampa LIBRO GIORNALE
31 dicembre 2012
Stampa REGISTRI IVA
31 dicembre 2012
Stampa INVENTARIO
31 dicembre 2012
Stampa REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI
30 settembre 2012
VIDIMAZIONE E MODALITA’ DI TENUTA
• I libri contabili devono avere le pagine numerate
progressivamente per ciascun anno, con
l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno di
riferimento (es. 2009/1, 2009/2 ecc.).
• Nel caso di società con esercizio non coincidente con
l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di
contabilità (es. esercizio 1.7.2008/30.6.2009, si
indica il 2008 anche per le rilevazioni del primo
semestre 2009).
• Per i registri IVA la numerazione è progressiva
nell’ambito di ciascun registro e non di
ciascun anno.
• I libri obbligatori (ad esclusione del registro
dei beni ammortizzabili e dei registri IVA) sono
soggetti all’imposta di bollo dovuta, per le
società di capitali, nella misura di € 14,62 per
cento pagine o frazioni di esse
Per le società di persone e le ditte individuali
l’imposta di bollo è pari al doppio di quella
prevista per le società di capitali.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato
mediante l’apposizione delle relative marche
oppure mediante versamento con il modello F23
o con modalità telematiche per il tramite di
intermediari convenzionati con l’Agenzia delle
Entrate oppure mediante versamento su conto
corrente postale.
• La ricevuta di pagamento deve essere apposta
nella prima pagina del libro e si considerano
100 pagine effettivamente utilizzate,
indipendentemente dall’anno indicato nella
numerazione.
• Le società di capitali, inoltre, devono versare,
a prescindere dal numero di registri tenuti e
dalle relative pagine, una somma annuale
forfettaria a titolo di tassa sulle concessioni
governative pari a € 309,87 per le società con
capitale non superiore a € 516.456,89 e a €
516,46 per le società con capitale superiore,
da pagare entro il 16 marzo di ogni anno,
mediante presentazione telematica del
modello F24 (codice tributo 7085).
Tutti i libri contabili, sia obbligatori che
facoltativi, devono essere tenuti seguendo le
regole di una ordinata contabilità, cioè senza
spazi in bianco, senza interlinee e senza
trasporti in margine. Non sono ammesse
cancellature e, se queste sono necessarie,
devono potersi leggere le parole cancellate.
• I libri contabili obbligatori devono essere
conservati per 10 anni dalla data dell’ultima
registrazione presso la sede della società.
• Fiscalmente, tali libri devono essere conservati
fino a quando non siano definiti gli accertamenti
relativi ai corrispondenti periodi d’imposta anche
oltre il termine previsto dal codice civile(o sia
scaduto il termine per effettuarli, usualmente
quattro anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in
cui è stata presentata la dichiarazione cui si
riferiscono le registrazioni
La loro conservazione può essere validamente
effettuata anche mediante archiviazione
elettronica, purché le registrazioni
corrispondano ai documenti e questi possano
essere resi leggibili in qualsiasi momento.
Il libro degli inventari
• deve contenere annualmente l’indicazione
analitica degli elementi patrimoniali attivi e
passivi relativi all’impresa e la loro valutazione
(c.d. inventario). L’inventario deve redigersi
all’inizio dell’esercizio dell’impresa e
successivamente ogni anno. Esso deve essere
sottoscritto dal rappresentante della società
entro 3 mesi dal termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Libro inventari
• L’inventario si chiude con il bilancio ed è
quindi necessario riportare stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa
dell’impresa a fine esercizio, di seguito
all’inventario delle singole attività e passività
Libro inventari
• In particolare, l’inventario deve indicare
distintamente:
• i crediti e i debiti suddivisi per nominativo;
• gli immobili, gli impianti, i macchinari e gli altri
beni mobili (es. automezzi, personal
computer, ecc.);
Libro inventari
• le caratteristiche e i costi di brevetti e diritti,
nonché i relativi contratti di acquisizione;
• l’avviamento e gli estremi dell’atto di acquisizione
dell’azienda;
• le rimanenze di materie prime, sussidiarie, merci,
semilavorati, prodotti finiti e in corso di
lavorazione;
• l’entità e il valore delle partecipazioni possedute;
• la composizione del capitale sociale, delle riserve
e dei fondi.
LIBRO INVENTARI
• La corretta tenuta del registro è disciplinata
sia da un punto di vista civilistico dall’art.
2214, c.c., sia dal punto di vista fiscale dagli
artt.13-14, D.P.R 600/1973
• L’art. 2214, c.c., stabilisce che ”L’imprenditore che
esercita un’attività commerciale deve tenere il
libro giornale e il libro degli inventari. Deve
altresì tenere le altre scritture che sono richieste
dalla natura e dalla dimensione dell’impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni
di questo paragrafo non si applicano ai piccoli
imprenditori”.
• Da un punto di vista fiscale l’art 13, co. 1 e l’art
14, D.P.R 600/1973, stabiliscono che il libro
inventari deve essere tenuto da:
• società soggette all’imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
• gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
soggetti all’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali;
• le società in nome collettivo, le società in
accomandita semplice e le società ad essa
equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 597/1973;
• le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell’art 51, D.P.R.
597/1973.
•
• L’art 18, D.P.R 600/1973, prevede che sono esclusi dalla
tenuta del libro inventari i seguenti soggetti:
• società di persone e imprenditori individuali che
possono applicare il regime contabile semplificato,che
nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a:
• - € 400.000,00 se aventi ad oggetto prestazioni di
servizi;
• - € 700.000,00 nel caso di svolgimento di altre attività.
• Entrambi i valori sono stati oggetto di
recentissima revisione ad opera della lettera
m), co. 2 art.7 del D.L. n. 70 del 13 maggio
2011 (“decreto sviluppo”) sostituendo i
precedenti valori di € 309.874,14 e €
516.456,90.
Libro inventari
• Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento
all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.
• Sulla base dell’art. 19, D.P.R. 600/1973 sono altresì
esclusi:
• persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• le società o associazioni tra professionisti che applicano
il regime di contabilità semplificata, in quanto resta
obbligatorio l’utilizzo del libro giornale nel caso in cui
venga adottata la contabilità ordinaria.
•
Il libro giornale
deve rappresentare cronologicamente e
analiticamente tutti i movimenti patrimoniali,
economici e finanziari effettuati dalla società.
• Fiscalmente, nel libro giornale le scritture
devono essere registrate entro 60 giorni dalla
data in cui l’operazione si è verificata.
giornale
L’unica deroga di carattere fiscale a tale limite
perentorio è ammessa per l’aggiornamento
delle scritture di chiusura di fine esercizio per
quelle società il cui bilancio è soggetto per
legge o per statuto all’approvazione
dell’assemblea.
LIBRO GIORNALE
• Nel caso in cui la contabilità sia tenuta con
sistemi computerizzati, il termine di 60 giorni
per la registrazione si considera rispettato se
prima della sua scadenza sono stati aggiornati
i supporti magnetici, senza bisogno che il loro
contenuto sia anche stampato su carta.
BENI AMMORTIZZABILI
• La tenuta del registro dei beni ammortizzabili
(detto anche libro cespiti) è discrezionale ai
fini civilistici, ma obbligatoria ai fini fiscali.
%
• Il registro dei beni ammortizzabili deve
recepire anche i costi di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e
trasformazione dei beni strumentali e le spese
relative all’acquisto di beni il cui costo unitario
è superiore a € 516.46, che sono deducibili
integralmente nell’esercizio in cui sono state
sostenute.
• Il libro dei cespiti ammortizzabili deve essere
compilato entro i termini fissati per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Registri iva
• Il registro delle fatture emesse
• Tutti i soggetti passivi IVA che emettono fattura
per la vendita di beni e servizi devono istituire e
tenere il registro delle fatture emesse (art. 23
DPR 633/1972). Sul registro delle fatture emesse
devono essere annotate le operazioni attive
(imponibili, non imponibili, esenti), effettuate dal
contribuente e documentate da fattura o da
autofattura (per operazioni internazionali,
omaggi, autoconsumo).
Fatture emesse IVA
• I dati risultanti dal registro devono essere:
il numero progressivo e la data di emissione
della fattura;
l’ammontare dell’operazione così suddiviso:
• per le operazioni imponibili, imponibile e
relativa imposta, distinti secondo l’aliquota
applicata; per le operazioni non imponibili o
esenti, ammontare dell’operazione, titolo di
inapplicabilità e norma di riferimento;
Iva fatture emesse
i dati anagrafici del soggetto che acquista il bene
o riceve il servizio (per le autofatture i dati
riguardanti chi cede il bene o presta il
servizio), ovvero:
• se si tratta di impresa o società, l’indicazione
della ditta, denominazione o ragione sociale;
• se si tratta di soggetto diverso dai precedenti,
il nome e cognome.
IVA VENDITE
• Normalmente, l’annotazione sul registro deve
avvenire fattura per fattura. In caso di fatture
singolarmente di importo inferiore a € 154,94
comprensivo di IVA, al posto di ciascuna di
esse è possibile annotare un documento
riepilogativo mensile sul quale devono essere
indicati i numeri delle fatture cui si riferisce e,
distinti per aliquota, l’ammontare imponibile
complessivo delle operazioni e l’ammontare
dell’imposta.
%
• Tutte le registrazioni devono essere effettuate
seguendo l’ordine della numerazione delle
fatture e con riferimento alla data di
emissione (fatture immediate), o al mese di
consegna o spedizione dei beni (fatture
differite), ai fini della liquidazione
dell’imposta.
•
Registro acquisti
• Nel registro degli acquisti il soggetto passivo
IVA deve annotare i documenti comprovanti
acquisti e importazioni effettuati nell’esercizio
della propria attività. La registrazione
costituisce condizione necessaria per
l’eventuale detrazione dell’IVA.
Registro acquisti
• Il soggetto passivo IVA deve eseguire la
registrazione dei documenti riguardanti le
operazioni passive effettuate rappresentate da
fatture, autofatture per acquisti da soggetti
non residenti e da bollette doganali di
importazione ricevute (si ricorda che le
autofatture per omaggi e autoconsumo non
devono essere registrate sul registro degli
acquisti).
Registro acquisti
I dati da indicare per ogni registrazione sono:
• data della fattura o della bolletta doganale;
• numero progressivo attribuito da chi effettua
la registrazione;
• dati anagrafici del soggetto che ha ceduto il
bene o prestato il servizio (si veda quanto
specificato per il registro delle fatture
emesse);
Registro acquisti
• ammontare dell’operazione (con le seguenti
modalità specificate per il registro delle
fatture emesse);
Registro acquisti
anche se non è obbligatorio, è opportuno
indicare:
• data di registrazione;
• totale del documento registrato;
• importi non rilevanti ai fini IVA, che siano
eventualmente presenti all’interno di una
fattura, evidenziandoli in modo distinto ai fini
di un’ordinata contabilità.
Registro acquisti
• Il soggetto IVA deve provvedere alla
registrazione dei documenti d’acquisto dopo il
loro ricevimento e prima della liquidazione
periodica (o della dichiarazione annuale) nella
quale intenda esercitare il diritto alla
detrazione della relativa imposta.
Registro acquisti
• Il termine ultimo per poter esercitare tale
detrazione corrisponde al secondo anno
successivo a quello in cui l’imposta è divenuta
esigibile, trascorso il quale un’eventuale
registrazione della fattura è possibile, ma non
consente la detrazione della relativa imposta
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