Aggiornamento Professionale Coordinatori per la Sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili
art.98 d.lgs. n.81/08
“Obblighi e responsabilità
negli appalti”
L’appalto e i suoi requisiti
Le figure tipiche dell’appalto
Il distacco transnazionale
Il mini coordinatore
DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO
DOTT. GIANCARLO NAPPI
1
L’appalto (nozione civilistica)
2
art.1655 codice civile
Contratto mediante il quale una parte (detta
appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi
propri necessari e con gestione a proprio rischio,
l’obbligazione di compiere un’opera per un’altra
parte (detta appaltante o committente) o di
prestare un servizio, dietro pagamento di un
corrispettivo
L’appalto (nozione lavoristica)
3
art. 29 D.Lgs. n.276/2003
La “organizzazione dei mezzi” può anche risultare,
in relazione alle esigenze del servizio o dell’opera
dedotti in contratto, dall’esercizio del potere
organizzativo e direttivo da parte dell’appaltatore,
nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto,
nonché per l’assunzione da parte dell’appaltatore
del “rischio di impresa”
Requisiti dell’appalto– Rischio d’impresa
4
Il “rischio di impresa” è, ad esempio, il
rischio di non coprire i costi sostenuti
per l’esecuzione dell’opera o del servizio
o, ancora, il rischio di non ricevere alcun
corrispettivo dal committente per
l’attività svolta (perché l’opera non è
stata eseguita “a regola d’arte” o nei
termini stabiliti nel contratto)
Edilizia – Indici rivelatori appalto illecito
5
Mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di
imprenditore o di una organizzazione (tecnica ed economica)
imprenditoriale
Mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo ed
organizzativo da parte dell’appaltatore
Impiego di macchinari, attrezzature e capitali forniti dal
committente (requisito non più rilevante come in passato)
Natura delle prestazioni svolte non compatibili con quelle
oggetto di appalto ed, invece, tipiche del committente
Corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non
riferito al risultato
Edilizia – Indici assenza autonomia organizzativa
6
Mancanza di una significativa esperienza nel
settore interessato dall’appalto
Mancanza di personale tecnicamente preparato
per lo svolgimento della attività appaltata
Svolgimento da parte dell’appaltatore di un’attività
lavorativa diversa rispetto a quella che il
dipendente dovrebbe eseguire presso il
committente
Prevalenza del lavoro rispetto al capitale o alle
attrezzature utilizzate
Indici assenza potere direttivo
• Medesimo orario di lavoro dei dipendenti del presunto
appaltatore rispetto a quelli del committente
• Pagamento diretto delle retribuzioni da parte del committente
• Controllo diretto del lavoro svolto da parte del committente
tramite propri dipendenti o un preposto, senza alcun
preventivo accordo con l’appaltatore
• Decisione da parte del committente sul numero dei lavoratori
da utilizzare nell’ambito dell’appalto
• Esercizio da parte del committente del potere direttivo,
gerarchico e disciplinare
Il subappalto
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Il subappalto è il contratto con il quale
l’appaltatore cede ad un terzo (detto
subappaltatore), previa necessaria
autorizzazione del committente,
l’esecuzione di una parte o dell’intera
opera oggetto del contratto di appalto
Disciplina contrattuale dell’appalto
9
L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve
disporre delle macchine e delle attrezzature
necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni
oggetto di appalto o subappalto
E’ ammesso l’utilizzo delle macchine e
attrezzature disponibili nel cantiere, per
esigenze connesse all’esecuzione dell’opera
complessiva (es. gru, ponteggi, betoniere)
Il committente deve assicurarsi che l’appaltatore
o subappaltatore applichi il trattamento
economico e normativo previsto dal CCNL
Responsabilità solidale negli appalti privati
10
art. 29 D.Lgs. n.276/2003
Il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori,
entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali
dovuti
Costi degli appalti pubblici e privati
11
art. 86, comma 3 bis, D.Lgs. n.163/2006
art. 26 d.lgs. N.81/2008
Gli Enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico dell’offerta sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificatamente indicato e risultare congruo
all’entità ed alle caratteristiche del lavoro
Nullità del contratto di appalto
12
art. 26, comma 5, d.lgs. N.81/2008
In caso di mancata indicazione nel contratto di
appalto (pubblico o privato) dei costi per le misure
adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi
interferenziali, è prevista la sanzione della nullità del
medesimo
La distribuzione delle responsabilità in cantiere
13
Scala gerarchica delle posizioni di
garanzia per la materia
antinfortunistica nel settore dei
cantieri temporanei o mobili
Coordinatore
sicurezza
Impresa
affidataria
Direttore
lavori
capocantiere
e preposti
Committente
Responsabile
dei Lavori
Imprese
esecutrici
Lavoratori
autonomi
Lavoratori
RSPP RLS
Medico
competente
Il committente – privato e pubblico
14
il soggetto per conto del quale l’intera opera
viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto
Il responsabile dei lavori – privato e pubblico
15
soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto
nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento (RUP)
L’impresa affidataria (già appaltatrice)
16
impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell’esecuzione dell’opera
appaltata, può avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio
tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o
privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata
assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori
comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di
assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia
espressamente accettato tale individuazione;
L’impresa esecutrice
17
impresa che esegue un’opera o
parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali
Idoneità tecnico professionale
18
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al
responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le
imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche
proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera
appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei
lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto
Legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo
L’impresa affidataria
19
Impresa affidataria
Iscrizione alla CCIAA
DURC
Impresa affidataria
Impresa affidataria
non esecutrice
esecutrice
NO
SI
SI
(negli appalti pubblici)
SI
non esecutrice
che, però, mette a
disposizione dei lavori,
macchine e/o attrezzature
SI
SI
(negli appalti pubblici)
Dichiarazione di non essere oggetto
di provvedimenti di sospensione o
interdittivi
NO
SI
SI
DVR
NO
SI
NO
Formazione specifica datore di
lavoro, dirigenti, preposti
SI
SI
SI
Formazione lavoratori
NO
Nominativo soggetti ex art.97
SI
SI
SI
Dichiarazione organico medio annuo
NO
SI
NO
POS
SI
SI
SI
conformità di macchine, attrezzature
e opere provvisionali
NO
SI
SI
SI
SI
SI
(per il preposto)
(nel DVR e nel POS)
(per il preposto)
Sorveglianza sanitaria
SI
(nel DVR e nel POS)
NO
Coordinatore per la sicurezza
20
durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti
di cui all’articolo 91
durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti
di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle
imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano
in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice
Coordinatore per la sicurezza
21
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell’opera…
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo
l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti
a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Coordinatore per la sicurezza
22
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell’opera…
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo
l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti
a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Coordinatore per la sicurezza
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PERMESSO DI COSTRUIRE
(E LAVORI PUBBLICI)
DIA (SCIA)
1 IMPRESA
Notifica
preliminare
<200ug
>200ug
NO
SI
Nomina CSP
NO
Nomina CSE
NO
ALMENO 2 IMPRESE
<100.000€
>100.000€
SI
NO
SI
SI
1 IMPRESA
<200ug
>200ug
NO
SI
A CARICO
ALMENO 2
IMPRESE
SI
Committente
NO
SI
Committente
NO
SI
Committente
PSC
NO
SI
NO
SI
Fascicolo
NO
SI
NO
SI
POS
SI
SI
SI
SI
Coordinatore
per la
progettazione*
Coordinatore
per la
progettazione*
Impresa
* o il Coordinatore per la fase di Esecuzione se, per le circostanze di cui ai commi 4 o 11 dell’art.90, non è stato inizialmente
prevista la presenza di un Coordinatore in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza
I casi elementari
24
Impresa impianti da cantiere
Ponteggista
1 impresa
esecutrice +
Lavorazioni particolari
Fornitori con messa in opera
Fornitori solo fornitura?
Ipotesi di distacco comunitario
25
Da parte di un’azienda di un diverso stato membro
presso una propria filiale italiana
Da parte di un’azienda di un diverso Stato membro
presso un’azienda italiana appartenente al
medesimo gruppo di impresa
Nell’ambito di un contratto commerciale (es.
appalto di opere) stipulato con un committente
italiano
Caratteristiche del distacco comunitario
26
Sussistenza di un legame organico tra
lavoratore distaccato ed impresa distaccante
Esercizio del potere direttivo da parte
dell’impresa distaccante
Prestazione lavorativa di durata limitata (max
24 mesi) resa nell’interesse e per conto
dell’impresa distaccante
Esercizio di tutti i poteri tipici del datore di
lavoro da parte del distaccante
Ipotesi tipiche di distacco comunitario
27
Distacco del personale “abituale” (ossia
abitualmente impiegato come dipendente
dalla distaccante nel Paese di provenienza già
anteriormente al distacco)
Distacco immediatamente successivo
all’assunzione (lavoratore iscritto al regime
assicurativo da almeno un mese; sussistenza
legame organico per l’intera durata del
distacco;azienda non fittizia)
Condizioni di lavoro
28
Nei confronti dei lavoratori inviati in Italia
trovano applicazione durante il distacco le
“medesime condizioni di lavoro” previste per i
lavoratori italiani da leggi, regolamenti o
disposizioni amministrative, nonché dai
contratti collettivi nazionali di lavoro (per
l’edilizia anche dai contratti provinciali)
Tutele minime garantite
29
Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di
riposo
Durata minima ferie annuali
Tariffe minime salariali (comprese maggiorazioni
per straordinario)
Sicurezza ,salute ed igiene sul lavoro
Nozione di tariffa minima sindacale
30
Ogni erogazione patrimoniale avente causa nel
rapporto di lavoro al lordo delle ritenute fiscali
e previdenziali (compresa l’eventuale indennità
specifica per il distacco)
31
Verifiche ispettive in sede di primo
accesso
Modelli A1 ed elenco lavoratori distaccati
Documenti di riconoscimento dei lavoratori distaccati e copia
contratti individuali di lavoro
Contratto commerciale tra committenza italiana e azienda
distaccante e relative fatture
Comunicazioni preventive di distacco all’estero (obbligatorie
per la Romania)
Documentazione in materia di sicurezza
L’impresa comunitaria in distacco
32
Istituto Normativo
Impresa non stabilita in Italia con lavoratori operanti in
distacco intracomunitario
SICUREZZA, SALUTE E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO
Normativa Italiana
TUTELA LAVORO MINORILE
Normativa Italiana
Obbligatoria e con medesima frequenza ma anche da
medico del paese di stabilimento
SORVEGLIANZA SANITARIA
FORMAZIONE SICUREZZA
Normativa Italiana (o comparativamente simile)
RSPP
Normativa Italiana
DVR
Normativa Italiana
OBBLIGHI DI VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE
Normativa Italiana
OBBLIGHI CONNESSI COL TITOLO IV
Normativa Italiana
Il mini-coordinatore
33
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono
riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a)coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b)verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività
di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro
dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata
formazione.
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