Aggiornamento Professionale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili art.98 d.lgs. n.81/08 “Obblighi e responsabilità negli appalti” L’appalto e i suoi requisiti Le figure tipiche dell’appalto Il distacco transnazionale Il mini coordinatore DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO DOTT. GIANCARLO NAPPI 1 L’appalto (nozione civilistica) 2 art.1655 codice civile Contratto mediante il quale una parte (detta appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi propri necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere un’opera per un’altra parte (detta appaltante o committente) o di prestare un servizio, dietro pagamento di un corrispettivo L’appalto (nozione lavoristica) 3 art. 29 D.Lgs. n.276/2003 La “organizzazione dei mezzi” può anche risultare, in relazione alle esigenze del servizio o dell’opera dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltatore, nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione da parte dell’appaltatore del “rischio di impresa” Requisiti dell’appalto– Rischio d’impresa 4 Il “rischio di impresa” è, ad esempio, il rischio di non coprire i costi sostenuti per l’esecuzione dell’opera o del servizio o, ancora, il rischio di non ricevere alcun corrispettivo dal committente per l’attività svolta (perché l’opera non è stata eseguita “a regola d’arte” o nei termini stabiliti nel contratto) Edilizia – Indici rivelatori appalto illecito 5 Mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore o di una organizzazione (tecnica ed economica) imprenditoriale Mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo ed organizzativo da parte dell’appaltatore Impiego di macchinari, attrezzature e capitali forniti dal committente (requisito non più rilevante come in passato) Natura delle prestazioni svolte non compatibili con quelle oggetto di appalto ed, invece, tipiche del committente Corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riferito al risultato Edilizia – Indici assenza autonomia organizzativa 6 Mancanza di una significativa esperienza nel settore interessato dall’appalto Mancanza di personale tecnicamente preparato per lo svolgimento della attività appaltata Svolgimento da parte dell’appaltatore di un’attività lavorativa diversa rispetto a quella che il dipendente dovrebbe eseguire presso il committente Prevalenza del lavoro rispetto al capitale o alle attrezzature utilizzate Indici assenza potere direttivo • Medesimo orario di lavoro dei dipendenti del presunto appaltatore rispetto a quelli del committente • Pagamento diretto delle retribuzioni da parte del committente • Controllo diretto del lavoro svolto da parte del committente tramite propri dipendenti o un preposto, senza alcun preventivo accordo con l’appaltatore • Decisione da parte del committente sul numero dei lavoratori da utilizzare nell’ambito dell’appalto • Esercizio da parte del committente del potere direttivo, gerarchico e disciplinare Il subappalto 8 Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore cede ad un terzo (detto subappaltatore), previa necessaria autorizzazione del committente, l’esecuzione di una parte o dell’intera opera oggetto del contratto di appalto Disciplina contrattuale dell’appalto 9 L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto o subappalto E’ ammesso l’utilizzo delle macchine e attrezzature disponibili nel cantiere, per esigenze connesse all’esecuzione dell’opera complessiva (es. gru, ponteggi, betoniere) Il committente deve assicurarsi che l’appaltatore o subappaltatore applichi il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Responsabilità solidale negli appalti privati 10 art. 29 D.Lgs. n.276/2003 Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti Costi degli appalti pubblici e privati 11 art. 86, comma 3 bis, D.Lgs. n.163/2006 art. 26 d.lgs. N.81/2008 Gli Enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo all’entità ed alle caratteristiche del lavoro Nullità del contratto di appalto 12 art. 26, comma 5, d.lgs. N.81/2008 In caso di mancata indicazione nel contratto di appalto (pubblico o privato) dei costi per le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali, è prevista la sanzione della nullità del medesimo La distribuzione delle responsabilità in cantiere 13 Scala gerarchica delle posizioni di garanzia per la materia antinfortunistica nel settore dei cantieri temporanei o mobili Coordinatore sicurezza Impresa affidataria Direttore lavori capocantiere e preposti Committente Responsabile dei Lavori Imprese esecutrici Lavoratori autonomi Lavoratori RSPP RLS Medico competente Il committente – privato e pubblico 14 il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto Il responsabile dei lavori – privato e pubblico 15 soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento (RUP) L’impresa affidataria (già appaltatrice) 16 impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; L’impresa esecutrice 17 impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali Idoneità tecnico professionale 18 Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo L’impresa affidataria 19 Impresa affidataria Iscrizione alla CCIAA DURC Impresa affidataria Impresa affidataria non esecutrice esecutrice NO SI SI (negli appalti pubblici) SI non esecutrice che, però, mette a disposizione dei lavori, macchine e/o attrezzature SI SI (negli appalti pubblici) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi NO SI SI DVR NO SI NO Formazione specifica datore di lavoro, dirigenti, preposti SI SI SI Formazione lavoratori NO Nominativo soggetti ex art.97 SI SI SI Dichiarazione organico medio annuo NO SI NO POS SI SI SI conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali NO SI SI SI SI SI (per il preposto) (nel DVR e nel POS) (per il preposto) Sorveglianza sanitaria SI (nel DVR e nel POS) NO Coordinatore per la sicurezza 20 durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice Coordinatore per la sicurezza 21 Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera… 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. Coordinatore per la sicurezza 22 Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera… 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. Coordinatore per la sicurezza 23 PERMESSO DI COSTRUIRE (E LAVORI PUBBLICI) DIA (SCIA) 1 IMPRESA Notifica preliminare <200ug >200ug NO SI Nomina CSP NO Nomina CSE NO ALMENO 2 IMPRESE <100.000€ >100.000€ SI NO SI SI 1 IMPRESA <200ug >200ug NO SI A CARICO ALMENO 2 IMPRESE SI Committente NO SI Committente NO SI Committente PSC NO SI NO SI Fascicolo NO SI NO SI POS SI SI SI SI Coordinatore per la progettazione* Coordinatore per la progettazione* Impresa * o il Coordinatore per la fase di Esecuzione se, per le circostanze di cui ai commi 4 o 11 dell’art.90, non è stato inizialmente prevista la presenza di un Coordinatore in fase di progettazione Coordinatore per la sicurezza I casi elementari 24 Impresa impianti da cantiere Ponteggista 1 impresa esecutrice + Lavorazioni particolari Fornitori con messa in opera Fornitori solo fornitura? Ipotesi di distacco comunitario 25 Da parte di un’azienda di un diverso stato membro presso una propria filiale italiana Da parte di un’azienda di un diverso Stato membro presso un’azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa Nell’ambito di un contratto commerciale (es. appalto di opere) stipulato con un committente italiano Caratteristiche del distacco comunitario 26 Sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato ed impresa distaccante Esercizio del potere direttivo da parte dell’impresa distaccante Prestazione lavorativa di durata limitata (max 24 mesi) resa nell’interesse e per conto dell’impresa distaccante Esercizio di tutti i poteri tipici del datore di lavoro da parte del distaccante Ipotesi tipiche di distacco comunitario 27 Distacco del personale “abituale” (ossia abitualmente impiegato come dipendente dalla distaccante nel Paese di provenienza già anteriormente al distacco) Distacco immediatamente successivo all’assunzione (lavoratore iscritto al regime assicurativo da almeno un mese; sussistenza legame organico per l’intera durata del distacco;azienda non fittizia) Condizioni di lavoro 28 Nei confronti dei lavoratori inviati in Italia trovano applicazione durante il distacco le “medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro (per l’edilizia anche dai contratti provinciali) Tutele minime garantite 29 Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo Durata minima ferie annuali Tariffe minime salariali (comprese maggiorazioni per straordinario) Sicurezza ,salute ed igiene sul lavoro Nozione di tariffa minima sindacale 30 Ogni erogazione patrimoniale avente causa nel rapporto di lavoro al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (compresa l’eventuale indennità specifica per il distacco) 31 Verifiche ispettive in sede di primo accesso Modelli A1 ed elenco lavoratori distaccati Documenti di riconoscimento dei lavoratori distaccati e copia contratti individuali di lavoro Contratto commerciale tra committenza italiana e azienda distaccante e relative fatture Comunicazioni preventive di distacco all’estero (obbligatorie per la Romania) Documentazione in materia di sicurezza L’impresa comunitaria in distacco 32 Istituto Normativo Impresa non stabilita in Italia con lavoratori operanti in distacco intracomunitario SICUREZZA, SALUTE E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO Normativa Italiana TUTELA LAVORO MINORILE Normativa Italiana Obbligatoria e con medesima frequenza ma anche da medico del paese di stabilimento SORVEGLIANZA SANITARIA FORMAZIONE SICUREZZA Normativa Italiana (o comparativamente simile) RSPP Normativa Italiana DVR Normativa Italiana OBBLIGHI DI VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE Normativa Italiana OBBLIGHI CONNESSI COL TITOLO IV Normativa Italiana Il mini-coordinatore 33 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII. 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a)coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b)verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.