Le novità del D.L. 90/2014
conv. In L. 114/2014
CAPRI 11 ottobre 2014
Dott.ssa Enrica Ciocca
norme nelle quali si tratta anche
comunicazioni e notifiche telematiche:
di
- D.LGS. 82/2005 (C.A.D.) e s.s.m.
- D.L. 193/2009 conv. Con modif. in L. 24/2010
ART.4
- D.L. 179/2012 conv. Con modif. in l. 221/2012 (l.
crescita)
- D.M.G. 21 febbraio 2011 n. 44 (regolamento
concernente le regole tecniche) e s.s.m.
- Provvedimento 16 aprile 2014 (specifiche tecniche)
- d.lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali)art. 51
- D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014
- D.L. 132/2014 (NON ANCORA CONVERTITO)
- L. 53/1994 (facoltà di notifica di atti civili per
avvocati e procuratori legali) e s.s.m.
- D.P.R. 68/2005 (regolamento PEC)
- D.P.C.M. 2 NOVEMBRE 2005 (regole tecniche
PEC)
IL SIGNIFICATO E’
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La definizione la traiamo dall’art. 1 del DPR
68/2005:
«ogni sistema di posta elettronica nel quale è
fornito al mittente documentazione elettronica
attestante l’invio e la consegna di documenti
informatici»
-
-
-
Il gestore di pec del mittente fornisce la ricevuta
di accettazione del messaggio (RdA), che
contiene i dati di certificazione che costituiscono
la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio
di pec
Il gestore di pec del destinatario fornisce al
mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
che fornisce prova che il messaggio è pervenuto
al destinatario e certifica il momento della
consegna
Se le ricevuta è COMPLETA contiene anche la
copia completa del messaggio inviato
Art. 16 ter D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 e ss.mm.
ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente): art.
4 D.L. 179/2012, domicilio digitale del cittadino (facoltativo)
IPA: indirizzi comunicati dalle Pubbliche amministrazioni alla
AGID (agenzia per l’Italia digitale)
ELENCO P.A. presso Ministero Giustizia (art. 16 comma 12
D.L. 179/2012)
ReGIndE= registro generale degli indirizzi elettronici (art. 7
D.M. 44/2011 e art. 7, 8, 9 specifiche tecniche 16/0472014)
INI-PEC = indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti (d.l. 179/2012 art. 5, d.l. 29/11/1985 n.
185 art. 16, decreto 19 marzo 2013 Ini-Pec)



D.L. 179/2012 ART. 16 COMMA 5
D.M. 44/2011 art. 16 comma 6
Specifiche tecniche 16/04/2014 art. 18
SOLO PER ESTRATTO CON MESSA A DISPOSIZIONE SUL
SITO INTERNET INDIVIDUATO DALL’AMMINISTRAZIONE
DELL’ATTO INTEGRALE
Art. 16 comma 6 D.M. 44/2011
Rinvia alle specifiche tecniche per
garantire la
sicurezza l’identificazione dell’autore dell’accesso e la
tracciabilità della attività
Art. 149 bis c.p.c.
«l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica
dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo
pec del destinatario risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle P.A:»
ART. 17 D.M. 44/2011
ART. 16 SPECIFICHE TECNICHE 16/04/2014
Al momento non sono ancora attivi i sistemi
-
-
D.L. 179/2012 conv. In l. 221/2012 art. 16;
D.M. 21/02/2011, n. 44 art. 16;
Provvedimento 16/04/2014 del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della Giustizia art. 9 bis, art. 17;
D.l. 90 del 24/06/2014 conv. In L. 114/2014

Art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012:
«nei procedimenti civili le comunicazioni e le
notificazioni a cura della cancelleria sono
effettuate esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo
la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e le ricezione dei
documenti informatici»
«La relazione di notificazione è redatta in forma
automatica dai sistemi informativi in dotazione
alla cancelleria»
Art. 16 D.L. 179/2012 comma 3
MODIFICA ART. 45 DISP.ATT C.P.C. tra l’altro
aggiungendo il comma 3:
« quando viene trasmesso a mezzo pec il
biglietto di cancelleria è costituito dal
messaggio di pec, formato ed inviato nel
rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici»
L’art. 16 D.L. 179/2012 comma 3
Ha modificato l’ART. 45 DISP.ATT C.P.C. aggiungendo il requisito
dell’integrale comunicazione del provvedimento comunicato.
«il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della
sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del
numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo
dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento
comunicato»
L’art. 45 D.L. 90/2014 ha modificato anche l’art. 133 c.p.c. prevedendo
che anche per il deposito della sentenza si debba dare comunicazione con
biglietto contenente il testo integrale della sentenza
E la L. di conversione 114/2014 ha previsto che tale comunicazione NON fa
decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Art. 16 comma 5 del D.M. 44/2011
«le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di
mancata consegna vengono conservati
nel fascicolo informatico»
D.M. 44/2011 Art. 16 comma 3
«si intende perfezionata nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte
del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli
45 e 47 del CAD»
Se contiene dati sensibili
Art. 16 comma 7 D.M. 44/2011
Si perfeziona il giorno feriale successivo a quello in
cui viene generata la RdAC
A)
B)
Soggetto obbligato a munirsi di pec: la
comunicazione e/o notifica si effettua
esclusivamente all’indirizzo pec risultante
da pubblici registri o accessibili alle P.A.
se il soggetto che è obbligato a munirsi di
un indirizzo PEC non ha provveduto ad
istituire o comunicare l’indirizzo le
comunicazioni e le notifiche si effettuano
esclusivamente mediante
DEPOSITO IN CANCELLERIA
C)
se
la
parte
sta
in
giudizio
personalmente e non ha un indirizzo PEC
risultante da pubblici registri può indicare
l’indirizzo PEC cui ricevere notifiche e
comunicazioni del processo (art. 16
comma 7, che richiama commi 4,6 e 8)
D) Alle Pubbliche Amministrazioni
1) le P.A. comunicano l’indirizzo PEC al Ministero
della giustizia conforme a quanto previsto dal
DPR 68/2005. L’elenco è consultabile da uffici
giudiziari, UNEP e avvocati (art. 16 comma 12 D.l.
17972012)
La data è stata fissata dal D.L. 90/2014 al 30
novembre 2014 (ma era già scaduta....)
Le modalità di comunicazione e l’accesso
all’elenco degli indirizzi pec delle PA sono regolati
dall’art. 9 bis delle specifiche tecniche del
16/04/2014




(segue) per le P.A.
2) se l’indirizzo PEC non viene comunicato si
applicano i commi 6 ed 8 (art. 16 comma 13
D.L. 179/2012)
3) anche se la P.A. sta in giudizio avvalendosi
direttamente dei propri dipendenti le
comunicazioni e le notifiche sono effettuate
ESCLUSIVAMENTE
agli
indirizzi
PEC
comunicati a norma dell’art.12
in caso di mancata consegna del
messaggio di PEC per cause imputabili al
destinatario la notifica e la comunicazione
si effettuano esclusivamente mediante
DEPOSITO IN CANCELLERIA
(art. 16 comma 6 D.L. 179/2014)
Quando non è possibile procedere alla
comunicazione o notifica di cancelleria ai sensi
dell’art. 16 comma 4 per cause
NON
imputabili al destinatario:
Nei procedimenti civili si applica l’art. 136
comma 3 e artt. 137 e ss. c.p.c.
(art. 16 comma 8 D.L. 179/2012)
indica tre categorie sinora riscontrare di
mancate consegne:
Casella sconosciuta, scaduta o non attivata
2) Casella piena
3) Problemi di connessione tra i sistemi gestori
di PEC
La 1) e 2) sono cause imputabili al destinatario,
La 3) è causa NON imputabile al destinatario
1)
Il sw ci indica se vi è la RdAC o una mancata consegna
Esito
negativo pec
Ritirato in
cancelleria
Esito positivo
Dal bottone a destra «ricevute telematiche»
Il sistema indica quali ricevute si sono ottenute
e consente di aprirle.
RAC
RDAC



NON AVREMO ALCUNA RICEVUTA TELEMATICA
MA SOLO LA DICITURA MANCATA CONSEGNA.
LA
CANCELLERIA
PUO’
ATTESTAZIONE TELEMATICA
STAMPARE
UNA
OCCORRE VERIFICARNE IL MOTIVO PER DECIDERE
SE E’ IMPUTABILE O MENO AL DESTINATARIO.
(VEDERE NOTA DGSIA 1 FEBBRAIO 2013)
TRIBUNALE DI ***
Sezione: PRIMA SEZIONE
ATTESTAZIONE TELEMATICA
Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla
comunicazione\notificazione di cancelleria eseguita in data 03 ottobre 2014 nei
confronti di LOMANNO GUGLIELMO
DECRETI INGIUNTIVI
Numero di ruolo: 8/2014
Giudice: **** --- TR ****
Attore principale: SOCIETA ANONIMA
Convenuto principale: ROSSI MARIO
Si dà atto che in data 03 ottobre 2014 alle ore 18:08 la cancelleria del TRIBUNALE DI
**** in persona di CANCELLIERE X ha tentato di effettuare una comunicazione
telematica.
Sono stati consultati con esito negativo i Registri di Indirizzi PEC: REGISTRO
GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI senza reperire la PEC di: LOMANNO
GUGLIELMO con codice fiscale: GGSSST60GNNNNN
La presente attestazione telematica è stata redatta automaticamente dal registro di
cancelleria in data 03 ottobre 2014 alle ore 19:02 dall'operatore CANCELLIERE X.
L’utente
non esiste
La legge di riferimento è la L. 53/1994 e
ss.mm.
Il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 ha
incentivato l’utilizzazione delle notifiche
telematiche in proprio (art. 46):
1) Ha escluso la necessità di autorizzazione
del Consiglio dell’ordine;
2) Ha previsto che non va pagata la marca ed i
diritti di copia;
3) Introdotto il comma 9 bis dell’art. 16 del
D.L. 179/2012 sulle copie informatiche;
La normativa regolamentare è contenuta nel
D.M. 44/2011 art. 18
- individua gli allegati e loro caratteristiche
- prevede che la RdAC deve essere COMPLETA
Le specifiche tecniche del 16/04/2014
prevedono all’art. 19 bis i formati e cosa va
inserito nella busta telematica
Art. 1 L. 53/1994
«L’AVVOCATO O IL PROCURATORE LEGALE
MUNITO DI PROCURA ALLE LITI A NORMA
DELL’ARTICOLO 83 DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE»
ART. 3 BIS L. 53/1994
La
notificazione
puo'
essere
eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata del notificante
risultante da pubblici elenchi.
Art. 16 sexies D.L. 179/2012
introdotto dal D.L. 90/2014
«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di
procedura civile, quando la legge prevede che le
notificazioni degli atti in materia civile al difensore
siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria
dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette
modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la
notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito
dal ministero della giustizia.»
Art.3 bis L. 53/1994
«si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici
elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.»
ART. 3 BIS l. 53/1994
«3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il
destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
La L. 114/2014 di conversione del D.L.
90/2014 ha introdotto l’art. 16 septies al D.L.
179/2012 conv. In L. 221/2012:
«La disposizione dell'articolo 147 del codice di
procedura civile si applica anche alle
notificazioni
eseguite
con
modalita'
telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore
21, la notificazione si considera perfezionata
alle ore 7 del giorno successivo.»
1) l’atto da notificare va allegato al messaggio di
pec
- Può essere informatico (nativo o meno)
- Può essere analogico (cartaceo) per cui se ne
deve estrarre copia informatica attestando la
conformità all’originale (art. 22 Dlgs 82/2005)
2) Il messaggio deve indicare nell’oggetto la
dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»
3) Il difensore
notificazione
redige
le
relazione
- SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO
- SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
- ALLEGATA AL MESSAGGIO DI POSTA
di
LA RELATA DEVE CONTENERE TUTTI I REQUISITI INDICATI
DALL’ART. 3 BIS COMMA 5 DELLA l. 53/1994
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
SOPPRESSA (AUTORIZZ.CONSIGLIO DELL’ORDINE)
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene
notificato;
l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato
estratto;
l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
4) SE LA NOTIFICA E’ EFFETTUATA NEL CORSO
DI PROCEDIMENTO DEVONO ESSERE INDICATI
ANCHE:
-
Ufficio giudiziario
Sezione
Numero e anno di ruolo
ART. 11 L. 53/1994
«1. Le notificazioni di cui alla presente legge
sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se
mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi
previsti, se non sono osservate le disposizioni
di cui agli articoli precedenti e, comunque, se
vi e' incertezza sulla persona cui e' stata
consegnata la copia dell'atto o sulla data della
notifica.»
ART. 9 l. 53/1994
Il d.l. 90/2014 ha introdotto il comma 1 ter
« in tutti i casi in cui l’avvocato deve fornire
prova della notificazione e non sia possibile
fornirla con modalità telematiche, procede ai
sensi del comma 1bis»
La regola è diventata la possibilità di dare
prova con modalità telematica, l’eccezione è
data dalla prova «cartacea»
Art. 19 bis specifiche tecniche 16/04/2014
«La trasmissione in via telematica all’ufficio
giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53,
nonché della copia dell’atto notificato ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è
effettuata inserendo l'atto notificato all'interno
della busta telematica di cui all'art 14 e, come
allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di
avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario
della notificazione; i dati identificativi relativi alle
ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera e.»
Con modalità telematiche, con un deposito
telematico con allegato quanto indicato
nell’art. 19 bis delle specifiche tecniche
16/04/2014.
Le specifiche tecniche 16/04/2014 hanno,
infatti, previsto la possibilità di depositare
anche documenti in formato .eml o .msg
Art. 9 comma 1 bis
«1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito
con modalita' telematiche dell'atto notificato a
norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia
su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e
ne attesta la conformita' ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
Copia su supporto cartaceo:
1) Messaggio di pec
2) Allegati
3) Ricevuta di accettazione (RAC)
4) Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
5) Attestazione di conformità ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi
dell’art. 23 comma 1 D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82
Il deposito avviene come ogni altro “atto di parte”,
si abbina ad un atto principale gli allegati
Mancata
consegna
Rdac in allegato
All’interno di un fascicolo in «dettagli» si possono
vedere gli atti depositati e vederli con «apri
allegato»
Le notifiche si vedono
ALL’INTERNO
del fascicolo informatico
in ALLEGATO
Come per ogni altro deposito di parte
Ci deve essere la ricevuta di avvenuta consegna
che ci dice QUANDO, A CHI e COSA e’ stato
notificato e contiene la relata di notifica

Aperto l’allegato della notificazione vi sarà l’atto
notificato con la relata di notifica
Atto
notificato
Relata firmata digitalmente
(estensione .p7m)
La attestazione di conformità può riguardare originali cartacei e/o
telematici contenuti nel registro informatico
RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994
Io sottoscritto Avv. Azzeccagarbugli (C.F. ***), nell'interesse e quale
difensore di [nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale],
in forza di procura alle liti dal medesimo conferitami in data […],
relativamente alla causa civile n. […] RG, pendente avanti al Tribunale di
[…], Sezione […], Giudice […], ho notificato, mediante posta elettronica
certificata
avente
indirizzo
mittente
[email protected], iscritta nel REgistro Generale
indirizzi Elettronici – REGINDE (di cui in calce sono riportati i dettagli) ,
l'allegato atto di […] digitalmente firmato, nonché la citata procura alle liti
ed i seguenti documenti […] e […], il tutto a [“nome e cognome” oppure:
“denominazione sociale”, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore], residente/sedente a […], mediante invio dell'atto stesso e degli
altri menzionati allegati digitali al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata del predetto destinatario …, reperito dal seguente pubblico
elenco ...
Contestualmente, ad ogni effetto di Legge (art. 3 bis, commi 2 e 5, L. n.
53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011) attesto la conformità all'originale
cartaceo *** e dell'atto **** informatico allegato.
La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'avv.
Azzeccagarbugli del Foro di Lago di Como.
Se il difensore riceve un avviso di mancata
consegna deve procedere alla notifica secondo le
modalità tradizionali
errore in
questo
caso:
utente non
esiste
Scarica

Le notifiche telematiche e le comunicazioni di cancelleria