Le novità del D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 CAPRI 11 ottobre 2014 Dott.ssa Enrica Ciocca norme nelle quali si tratta anche comunicazioni e notifiche telematiche: di - D.LGS. 82/2005 (C.A.D.) e s.s.m. - D.L. 193/2009 conv. Con modif. in L. 24/2010 ART.4 - D.L. 179/2012 conv. Con modif. in l. 221/2012 (l. crescita) - D.M.G. 21 febbraio 2011 n. 44 (regolamento concernente le regole tecniche) e s.s.m. - Provvedimento 16 aprile 2014 (specifiche tecniche) - d.lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali)art. 51 - D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 - D.L. 132/2014 (NON ANCORA CONVERTITO) - L. 53/1994 (facoltà di notifica di atti civili per avvocati e procuratori legali) e s.s.m. - D.P.R. 68/2005 (regolamento PEC) - D.P.C.M. 2 NOVEMBRE 2005 (regole tecniche PEC) IL SIGNIFICATO E’ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA La definizione la traiamo dall’art. 1 del DPR 68/2005: «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornito al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici» - - - Il gestore di pec del mittente fornisce la ricevuta di accettazione del messaggio (RdA), che contiene i dati di certificazione che costituiscono la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio di pec Il gestore di pec del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che fornisce prova che il messaggio è pervenuto al destinatario e certifica il momento della consegna Se le ricevuta è COMPLETA contiene anche la copia completa del messaggio inviato Art. 16 ter D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 e ss.mm. ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente): art. 4 D.L. 179/2012, domicilio digitale del cittadino (facoltativo) IPA: indirizzi comunicati dalle Pubbliche amministrazioni alla AGID (agenzia per l’Italia digitale) ELENCO P.A. presso Ministero Giustizia (art. 16 comma 12 D.L. 179/2012) ReGIndE= registro generale degli indirizzi elettronici (art. 7 D.M. 44/2011 e art. 7, 8, 9 specifiche tecniche 16/0472014) INI-PEC = indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (d.l. 179/2012 art. 5, d.l. 29/11/1985 n. 185 art. 16, decreto 19 marzo 2013 Ini-Pec) D.L. 179/2012 ART. 16 COMMA 5 D.M. 44/2011 art. 16 comma 6 Specifiche tecniche 16/04/2014 art. 18 SOLO PER ESTRATTO CON MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO INTERNET INDIVIDUATO DALL’AMMINISTRAZIONE DELL’ATTO INTEGRALE Art. 16 comma 6 D.M. 44/2011 Rinvia alle specifiche tecniche per garantire la sicurezza l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità della attività Art. 149 bis c.p.c. «l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo pec del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle P.A:» ART. 17 D.M. 44/2011 ART. 16 SPECIFICHE TECNICHE 16/04/2014 Al momento non sono ancora attivi i sistemi - - D.L. 179/2012 conv. In l. 221/2012 art. 16; D.M. 21/02/2011, n. 44 art. 16; Provvedimento 16/04/2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia art. 9 bis, art. 17; D.l. 90 del 24/06/2014 conv. In L. 114/2014 Art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012: «nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e le ricezione dei documenti informatici» «La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informativi in dotazione alla cancelleria» Art. 16 D.L. 179/2012 comma 3 MODIFICA ART. 45 DISP.ATT C.P.C. tra l’altro aggiungendo il comma 3: « quando viene trasmesso a mezzo pec il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di pec, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» L’art. 16 D.L. 179/2012 comma 3 Ha modificato l’ART. 45 DISP.ATT C.P.C. aggiungendo il requisito dell’integrale comunicazione del provvedimento comunicato. «il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato» L’art. 45 D.L. 90/2014 ha modificato anche l’art. 133 c.p.c. prevedendo che anche per il deposito della sentenza si debba dare comunicazione con biglietto contenente il testo integrale della sentenza E la L. di conversione 114/2014 ha previsto che tale comunicazione NON fa decorrere il termine breve per l’impugnazione. Art. 16 comma 5 del D.M. 44/2011 «le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico» D.M. 44/2011 Art. 16 comma 3 «si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 47 del CAD» Se contiene dati sensibili Art. 16 comma 7 D.M. 44/2011 Si perfeziona il giorno feriale successivo a quello in cui viene generata la RdAC A) B) Soggetto obbligato a munirsi di pec: la comunicazione e/o notifica si effettua esclusivamente all’indirizzo pec risultante da pubblici registri o accessibili alle P.A. se il soggetto che è obbligato a munirsi di un indirizzo PEC non ha provveduto ad istituire o comunicare l’indirizzo le comunicazioni e le notifiche si effettuano esclusivamente mediante DEPOSITO IN CANCELLERIA C) se la parte sta in giudizio personalmente e non ha un indirizzo PEC risultante da pubblici registri può indicare l’indirizzo PEC cui ricevere notifiche e comunicazioni del processo (art. 16 comma 7, che richiama commi 4,6 e 8) D) Alle Pubbliche Amministrazioni 1) le P.A. comunicano l’indirizzo PEC al Ministero della giustizia conforme a quanto previsto dal DPR 68/2005. L’elenco è consultabile da uffici giudiziari, UNEP e avvocati (art. 16 comma 12 D.l. 17972012) La data è stata fissata dal D.L. 90/2014 al 30 novembre 2014 (ma era già scaduta....) Le modalità di comunicazione e l’accesso all’elenco degli indirizzi pec delle PA sono regolati dall’art. 9 bis delle specifiche tecniche del 16/04/2014 (segue) per le P.A. 2) se l’indirizzo PEC non viene comunicato si applicano i commi 6 ed 8 (art. 16 comma 13 D.L. 179/2012) 3) anche se la P.A. sta in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti le comunicazioni e le notifiche sono effettuate ESCLUSIVAMENTE agli indirizzi PEC comunicati a norma dell’art.12 in caso di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario la notifica e la comunicazione si effettuano esclusivamente mediante DEPOSITO IN CANCELLERIA (art. 16 comma 6 D.L. 179/2014) Quando non è possibile procedere alla comunicazione o notifica di cancelleria ai sensi dell’art. 16 comma 4 per cause NON imputabili al destinatario: Nei procedimenti civili si applica l’art. 136 comma 3 e artt. 137 e ss. c.p.c. (art. 16 comma 8 D.L. 179/2012) indica tre categorie sinora riscontrare di mancate consegne: Casella sconosciuta, scaduta o non attivata 2) Casella piena 3) Problemi di connessione tra i sistemi gestori di PEC La 1) e 2) sono cause imputabili al destinatario, La 3) è causa NON imputabile al destinatario 1) Il sw ci indica se vi è la RdAC o una mancata consegna Esito negativo pec Ritirato in cancelleria Esito positivo Dal bottone a destra «ricevute telematiche» Il sistema indica quali ricevute si sono ottenute e consente di aprirle. RAC RDAC NON AVREMO ALCUNA RICEVUTA TELEMATICA MA SOLO LA DICITURA MANCATA CONSEGNA. LA CANCELLERIA PUO’ ATTESTAZIONE TELEMATICA STAMPARE UNA OCCORRE VERIFICARNE IL MOTIVO PER DECIDERE SE E’ IMPUTABILE O MENO AL DESTINATARIO. (VEDERE NOTA DGSIA 1 FEBBRAIO 2013) TRIBUNALE DI *** Sezione: PRIMA SEZIONE ATTESTAZIONE TELEMATICA Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione\notificazione di cancelleria eseguita in data 03 ottobre 2014 nei confronti di LOMANNO GUGLIELMO DECRETI INGIUNTIVI Numero di ruolo: 8/2014 Giudice: **** --- TR **** Attore principale: SOCIETA ANONIMA Convenuto principale: ROSSI MARIO Si dà atto che in data 03 ottobre 2014 alle ore 18:08 la cancelleria del TRIBUNALE DI **** in persona di CANCELLIERE X ha tentato di effettuare una comunicazione telematica. Sono stati consultati con esito negativo i Registri di Indirizzi PEC: REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI senza reperire la PEC di: LOMANNO GUGLIELMO con codice fiscale: GGSSST60GNNNNN La presente attestazione telematica è stata redatta automaticamente dal registro di cancelleria in data 03 ottobre 2014 alle ore 19:02 dall'operatore CANCELLIERE X. L’utente non esiste La legge di riferimento è la L. 53/1994 e ss.mm. Il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 ha incentivato l’utilizzazione delle notifiche telematiche in proprio (art. 46): 1) Ha escluso la necessità di autorizzazione del Consiglio dell’ordine; 2) Ha previsto che non va pagata la marca ed i diritti di copia; 3) Introdotto il comma 9 bis dell’art. 16 del D.L. 179/2012 sulle copie informatiche; La normativa regolamentare è contenuta nel D.M. 44/2011 art. 18 - individua gli allegati e loro caratteristiche - prevede che la RdAC deve essere COMPLETA Le specifiche tecniche del 16/04/2014 prevedono all’art. 19 bis i formati e cosa va inserito nella busta telematica Art. 1 L. 53/1994 «L’AVVOCATO O IL PROCURATORE LEGALE MUNITO DI PROCURA ALLE LITI A NORMA DELL’ARTICOLO 83 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE» ART. 3 BIS L. 53/1994 La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Art. 16 sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.» Art.3 bis L. 53/1994 «si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.» ART. 3 BIS l. 53/1994 «3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ha introdotto l’art. 16 septies al D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012: «La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.» 1) l’atto da notificare va allegato al messaggio di pec - Può essere informatico (nativo o meno) - Può essere analogico (cartaceo) per cui se ne deve estrarre copia informatica attestando la conformità all’originale (art. 22 Dlgs 82/2005) 2) Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» 3) Il difensore notificazione redige le relazione - SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO - SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE - ALLEGATA AL MESSAGGIO DI POSTA di LA RELATA DEVE CONTENERE TUTTI I REQUISITI INDICATI DALL’ART. 3 BIS COMMA 5 DELLA l. 53/1994 a) b) c) d) e) f) g) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; SOPPRESSA (AUTORIZZ.CONSIGLIO DELL’ORDINE) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto; l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 4) SE LA NOTIFICA E’ EFFETTUATA NEL CORSO DI PROCEDIMENTO DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE: - Ufficio giudiziario Sezione Numero e anno di ruolo ART. 11 L. 53/1994 «1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.» ART. 9 l. 53/1994 Il d.l. 90/2014 ha introdotto il comma 1 ter « in tutti i casi in cui l’avvocato deve fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis» La regola è diventata la possibilità di dare prova con modalità telematica, l’eccezione è data dalla prova «cartacea» Art. 19 bis specifiche tecniche 16/04/2014 «La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.» Con modalità telematiche, con un deposito telematico con allegato quanto indicato nell’art. 19 bis delle specifiche tecniche 16/04/2014. Le specifiche tecniche 16/04/2014 hanno, infatti, previsto la possibilità di depositare anche documenti in formato .eml o .msg Art. 9 comma 1 bis «1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.» Copia su supporto cartaceo: 1) Messaggio di pec 2) Allegati 3) Ricevuta di accettazione (RAC) 4) Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) 5) Attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Il deposito avviene come ogni altro “atto di parte”, si abbina ad un atto principale gli allegati Mancata consegna Rdac in allegato All’interno di un fascicolo in «dettagli» si possono vedere gli atti depositati e vederli con «apri allegato» Le notifiche si vedono ALL’INTERNO del fascicolo informatico in ALLEGATO Come per ogni altro deposito di parte Ci deve essere la ricevuta di avvenuta consegna che ci dice QUANDO, A CHI e COSA e’ stato notificato e contiene la relata di notifica Aperto l’allegato della notificazione vi sarà l’atto notificato con la relata di notifica Atto notificato Relata firmata digitalmente (estensione .p7m) La attestazione di conformità può riguardare originali cartacei e/o telematici contenuti nel registro informatico RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994 Io sottoscritto Avv. Azzeccagarbugli (C.F. ***), nell'interesse e quale difensore di [nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale], in forza di procura alle liti dal medesimo conferitami in data […], relativamente alla causa civile n. […] RG, pendente avanti al Tribunale di […], Sezione […], Giudice […], ho notificato, mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente [email protected], iscritta nel REgistro Generale indirizzi Elettronici – REGINDE (di cui in calce sono riportati i dettagli) , l'allegato atto di […] digitalmente firmato, nonché la citata procura alle liti ed i seguenti documenti […] e […], il tutto a [“nome e cognome” oppure: “denominazione sociale”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore], residente/sedente a […], mediante invio dell'atto stesso e degli altri menzionati allegati digitali al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario …, reperito dal seguente pubblico elenco ... Contestualmente, ad ogni effetto di Legge (art. 3 bis, commi 2 e 5, L. n. 53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011) attesto la conformità all'originale cartaceo *** e dell'atto **** informatico allegato. La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'avv. Azzeccagarbugli del Foro di Lago di Como. Se il difensore riceve un avviso di mancata consegna deve procedere alla notifica secondo le modalità tradizionali errore in questo caso: utente non esiste