Luca Marchesi
Direttore Generale di ARPA FVG
Presidente di AssoARPA
Che cosa ha già fatto
ARPA Friuli Venezia Giulia?
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Formazione ai propri tecnici
Procedura interna sulla prescrizione asseverata
Individuazione della struttura di asseverazione
Confronto con Province, CFR, FFOO
Confronto con Procura di Udine per una condivisione
di approcci e problematicità (circolare del Procuratore)
www.arpa.fvg.it
Proposta di confronto sul tema a livello nazionale
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IL SISTEMA DELLE
ARPA/APPA
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21 Agenzie
200 sedi operative sul territorio
9.736 persone in servizio (su 12.270 in organico)
99.600 ispezioni e sopralluoghi (+ 16% dal 2006)
73.600 istruttorie e pareri (+12% dal 2006)
630.000 campioni analizzati
oltre 10.400.000 parametri rilevati
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IL SISTEMA DELLE
ARPA/APPA
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Il Referendum del 1993 e la Legge 61/94:
• Riconoscimento «tardivo» rispetto alle tendenze internazionali
(US EPA 1970) e alla maturazione della teoria scientifica
• Autonomia delle funzioni di protezione ambientale dal SSN
•
Le Agenzie regionali in Italia sono state istituite
attraverso l’emanazione di leggi regionali non
coordinate, tra il 1995 e il 2006
•
Forte eterogeneità di funzioni, compiti, risorse,
capacità operative che si ripercuote sull’efficacia dei
controlli ambientali
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IL NUOVO CONTESTO
NORMATIVO
Verso l’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente…
Da ben tre Legislature si lavora ad un nuovo testo
normativo, il DDL A.S. 1458 «Istituzione del Sistema
Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente
(SNPA)», che affronta e risolve buona parte delle
complessità poste dall’attuale eterogeneità del
Sistema «di fatto» ISPRA/ARPA/APPA
e che contribuirebbe in maniera determinante a dare
omogeneità al sistema dei controlli ambientali
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IL NUOVO CONTESTO
NORMATIVO
Verso l’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente…
DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEL SISTEMA
(art. 3, co. 1)
La chiara definizione delle funzioni del Sistema porterà a
facilitare l’armonizzazione delle competenze e delle attività
delle Agenzie su tutto il territorio nazionale
RETE NAZIONALE DEI LABORATORI
(art. 12)
Organizzazione dei laboratori di analisi ambientale in una
rete nazionale di laboratori accreditati, consentirà
l’armonizzazione dei servizi su scala nazionale (a favore di
tutti i territori), forti economie di scala, nonché l’innalzamento
del livello tecnico scientifico.
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IL NUOVO CONTESTO
NORMATIVO
Verso l’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente…
LEPTA
(art. 9)
La più rilevante novità, elaborata da un profilo teorico e
tecnico dalle Agenzie stesse, consiste nella previsione dei
Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali
che devono essere garantiti dal Sistema come livello minimo
omogeneo e che sono riferimento obbligatorio e prioritario
per la definizione dei piani di attività delle Agenzie.
I relativi aspetti organizzativi e gestionali, nonché i costi
standard per tipologia di prestazione, dovranno essere
definiti tramite un Catalogo nazionale dei servizi, da
approvare entro un anno mediante DPCM, anche al fine di
armonizzare prospetticamente risorse e finanziamento
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IL NUOVO CONTESTO
NORMATIVO
Verso l’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente…
PERSONALE ISPETTIVO
(art. 14)
La norma stabilisce che il personale addetto alle
funzioni ispettive verrà individuato sulla base di un
regolamento emanato da ISPRA con il contributo delle
Agenzie e dovrà prevedere, tra l’altro, criteri generali
per lo svolgimento dei controlli.
Quanto alla dibattuta questione degli UPG, se ne
introduce con chiarezza nell’ordinamento statale la
previsione in capo alle Agenzie e dunque si legittima la
scelta di attribuire tale qualifica.
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IL NUOVO CONTESTO
NORMATIVO
Verso l’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente…
Su questo delicato aspetto ci sono oggi diversi assetti
nelle diverse Regioni:
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È opportuno armonizzare la questione UPG?
Diversi assetti, dopo la legge 68/2015, possono
comportare diversi livelli di efficacia dei controlli
ambientali?
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La Legge 68/2015
Cosa cambia?
Dove interviene?
Ci sono analogie?
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La Legge 68/2015
Dove interviene?
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La Legge 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti
contro l'ambiente”, in vigore dal 29/05/2015, modifica:
1. Il codice penale con l’introduzione, dopo il TITOLO
VI del libro secondo, del «TITOLO VI bis – DEI
DELITTI CONTRO L’AMBIENTE»
2. Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con
l’introduzione, dopo la Parte VI, della «PARTE VI
bis – DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI
ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA
DI TUTELA AMBIENTALE».
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La Legge 68/2015
Cosa cambia?
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La Legge 68/2015 introduce il procedimento di
estinzione in via amministrativa delle
contravvenzioni in materia ambientale (art. 318 bis
e ss TUA) mediante lo strumento della prescrizione
E' un istituto di estremo interesse per il sistema delle
Agenzie nella loro duplice veste di:
◦ organo tecnico di controllo in materia ambientale a
supporto di altre Amministrazioni
◦ ente al cui interno operano dipendenti aventi qualifica di
UPG, chiamati da subito ad applicare la nuova normativa.
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Ambito di applicazione
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Il procedimento di estinzione in via amministrativa
del reato contravvenzionale attraverso
◦ prescrizioni tecniche da ottemperare in un tempo tassativo
◦ pagamento di una sanzione pecuniaria
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si applica:
◦ alle sole ipotesi contravvenzionali in materia ambientale
previste dal TUA (campo di applicazione molto ampio)
◦ che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e
attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette (art. 318 bis TUA)
◦ .
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La Legge 68/2015
Ci sono analogie?
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Il procedimento di cui agli artt. 318 bis e ss TUA è analogo a quello
previsto dal Dlgs. 758/94 (artt. 20 – 24) in tema di violazione di norme
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
Il procedimento è anch’esso finalizzato ad eliminare la contravvenzione
accertata, con attribuzione all’organo di vigilanza - nell’esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria - del potere di fissare prescrizioni che,
se osservate dal contravventore il quale provveda altresì al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria,
determinano l’estinzione del reato.
Tuttavia:
◦ Complessità intrinseca maggiore
◦ Pluralità di soggetti coinvolti (NOE, CFS, CdP, Polizie Locali …)
◦ Sostanziali differenze procedimentali (accertamento del reato e prescrizione
anche da parte di vigilanza non specializzata in materia ambientale, necessità di
asseverazione della prescrizione, etc.)
◦ Novità che non trovano riscontro nella prassi e nell’interpretazione
giurisprudenziale formatasi nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
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Legge 68/2015
Lo scenario di prima
applicazione
Criticità
Necessità
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Prime applicazioni
Analisi delle criticità
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Applicazione immediata (e non uniforme…)
◦ La Legge 68/2015 è entrata in vigore il 29 maggio 2015
◦ In alcune parti del territorio nazionale (Gorizia e Napoli) si
sono verificati casi di immediata (pochi giorni) applicazione
(non omogenea) della nuova disciplina
◦ In taluni territori il Corpo Forestale dello Stato ha chiesto
alla Provincia di asseverare le prescrizioni
◦ In altri è stato chiesto ad ARPA di asseverare le prescrizioni
della Polizia Locale
◦ Su territorio nazionale le Procure, a macchia di leopardo,
stanno emanando direttive sull'applicazione della norma
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Prime applicazioni
Individuazione delle necessità
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Necessarie indicazioni urgenti
◦ Le Agenzie hanno subito elaborato prime indicazioni
operative interne o divulgate (Campania, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Veneto)
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Necessario armonizzare gli approcci
◦ Forte iniziativa AssoArpa
◦ GdL del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA)
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Legge 68/2015
Le istituzioni
Le Procure
Le Agenzie
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Prime applicazioni
Gli indirizzi delle Procure
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Ad oggi si contano molti interventi da parte di Uffici giudiziari
e segnatamente di dodici Procure della Repubblica che,
con circolari o linee guida, hanno dato primi indirizzi e
risoluzioni a dubbi interpretativi della normativa (Procura di
Siena, Livorno, Firenze, Pisa, Arezzo, Udine, Trento, Velletri,
Asti, Foggia, Civitavecchia, Genova).
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Tali indirizzi, tuttavia, trovano il limite territoriale di
competenza e, anche in ragione di ciò, non si rappresentano
sempre uniformi sul territorio nazionale
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Gli indirizzi delle Procure
Elementi di non uniformità
Principali argomenti sui quali non vi è uniformità:
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l’applicabilità della procedura estintiva in ragione delle diverse tipologie di
pene previste dalle norme incriminatrici
disciplina transitoria
criteri di valutazione della condizione ostativa (danno o pericolo concreto e
attuale di danno)
asseverazione delle prescrizioni
ruolo del PM
soggetto beneficiario della somma che il contravventore è tenuto a
versare, in sede amministrativa
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Gli indirizzi delle Procure
Esempio 1
Tipologia di reati a cui si applica la procedura
 alle contravvenzioni punite con l'ammenda, da sola
oppure alternativa o cumulativa alla pena dell’arresto e
non alle contravvenzioni punite con la sola pena
dell’arresto (indirizzo Procura di Udine, di Siena)
 alle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda,
anche alternativamente alla pena dell'arresto, non alle
contravvenzioni punite con dette pene
congiuntamente, o con la sola pena dell'arresto
(indirizzo Procura di Foggia, di Firenze).
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20/11/2015
Gli indirizzi delle Procure
Esempio 2
Asseverazione delle prescrizioni
 ARPA nelle sue articolazioni territoriali (indirizzo Procura di
Arezzo, di Velletri, Genova).
 ARPA, nonché la Provincia e la Regione nei casi in cui si tratti di
autorizzazioni emesse rispettivamente dalla Provincia o dalla
Regione (indirizzo Procura di Udine)
 ARPA ma anche personale di altro ente specializzato come, ad
esempio, l'ASL, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato
(indirizzo della Procura di Asti)
 ARPA, Regione e Provincia in relazione alla materia ed al
plesso normativo e di funzioni amministrative cui il reato inerisce,
ferma la possibilità per le Autorità ambientali di coinvolgere
ARPA nell'istruttoria attraverso le forme di avvalimento
consentite dalla legge (indirizzo Procura di Foggia)
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Prime applicazioni
La posizione comune delle
ARPA/APPA
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Le ARPA hanno condiviso aspetti di procedura e
interpretazione applicativa …
Hanno espresso la propria posizione comune in un primo
“documento orientativo” condiviso che il Consiglio
Federale del SNPA ha adottato con delibera n. 53/15-CF
del 15 luglio 2015
Su tali linee di indirizzo sta lavorando un gruppo di
lavoro ISPRA / Agenzie (suddiviso in un sottogruppo
«giuridico» ed un sottogruppo «tecnico») che dovrà
presentare la propria proposta entro gennaio 2016
Hanno avviato un’interlocuzione sui dubbi interpretativi
con il Ministro di Giustizia.
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Grazie per l’attenzione
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presentazione del Direttore ARPA FVG e Presidente AssoArpa