ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN
MATERIA DI LICENZE DI PESCA
D.M. 26 gennaio 2012 e
Circolare 26 luglio 2012
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA
Il decreto e la circolare cui ci si riferisce derivano dall'applicazione
di quanto previsto nei due regolamenti comunitari, ed in
particolare:
REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO
Articolo 6 - Licenza di pesca
1. Un peschereccio comunitario può essere utilizzato per lo
sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se
detiene una licenza di pesca in corso di validità.
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 DELLA
COMMISSIONE
Articolo 3 - Rilascio e gestione delle licenze di pesca
1. La licenza di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul
controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.
2. Gli Stati membri rilasciano, gestiscono e revocano ai loro
pescherecci le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento
sul controllo in conformità al presente regolamento.
3. Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul
controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato
II.
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA
Il regolamento UE 404/2011, applicativo
del regolamento CE 1224/2009 sui
Controlli, all’art. 3, punto 3 prevede che le
licenze di pesca contengano almeno le
informazioni riportate nell’Allegato II,
cioè:
1. DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO






Numero di registro della flotta dell’Unione
Nome del peschereccio
Stato di bandiera/Paese di immatricolazione
Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale]
Marcatura esterna
Segnale radio internazionale di chiamata [IRCS]
2. TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO
DEL PESCHERECCIO
 Nome e indirizzo della
persona fisica o
giuridica
3. CARATTERISTICHE DELLA
CAPACITÀ DI PESCA
 Potenza del motore (kW)
 Stazza (GT)
 Lunghezza fuoritutto
 Attrezzo da pesca principale
 Attrezzi da pesca secondari
LA NOVITÀ
Si passa quindi da un'assegnazione in licenza di
uno o più SISTEMI DI PESCA (D.M. 26/7/1995,
art.11) ad un ATTREZZO PRINCIPALE ed uno o
più ATTREZZI SECONDARI, codificati secondo la
classificazione statistica internazionale
standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFCG)
della FAO.
Codice internazionale
identificativo degli
attrezzi da pesca
(ISSCFG)
L’acronimo deriva dal nome
inglese degli attrezzi da
pesca (1/2)
Codice internazionale
identificativo degli
attrezzi da pesca
(ISSCFG)
L’acronimo deriva dal nome
inglese degli attrezzi da
pesca (2/2)
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
ATTREZZI DA PESCA
CIRCUIZIONE
Reti a circuizione a
chiusura meccanica
Reti a circuizione senza
chiusura
CODICE
INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
PS
LA
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
SCIABICA
ATTREZZI DA PESCA
CODICE
INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
Sciabica da spiaggia
SB
Sciabica da natante
SV
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
STRASCICO
ATTREZZI DA PESCA
Reti a strascico a
divergenti
Sfogliare-rapidi
Reti gemelle a
divergenti
CODICE
INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
OTB
TBB
OTT
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
ATTREZZI DA PESCA
VOLANTE
Reti da traino pelagiche
a coppia
Reti da traino pelagiche
a divergenti
CODICE
INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
PTM
OTM
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
TRAINO PER MOLLUSCHI
RASTRELLO DA NATANTE
DRAGA IDRAULICA
ATTREZZI DA PESCA
CODICE INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
Draghe tirate da natanti
DRB
Draghe meccaniche
comprese le turbosoffianti
HMD
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
ATTREZZI DA POSTA
ATTREZZI DA PESCA
CODICE
INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
Rete da posta calate
(ancorate)
Reti da posta circuitanti
GNC
Reti a tremaglio
GTR
Incastellate – Combinate
GTN
Nasse e Cestelli
FPO
Cogolli e Bertovelli
FYK
GNS
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
ATTREZZI DA PESCA
CODICE
INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
FERRETTARA
Piccola Rete derivante
GND
ARPIONE
Arpione
HAR
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
PALANGARO
ATTREZZI DA PESCA
CODICE
INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
Palangari fissi
LLS
Palangari derivanti
LLD
DENOMINAZIONE
DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11)
ATTREZZI DA PESCA
LENZE
Lenze a mano e a canna
(manovrate a mano)
Lenze a mano e a canna
(meccanizzate)
Lenze trainate
CODICE
INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO
LHP
LHM
LTL
COSA SI INTENDE
PER ATTREZZO PRINCIPALE?
E' quello più utilizzato a bordo della nave su un
periodo di attività annuale o durante una
campagna di pesca.
Gli attrezzi secondari possono comunque essere
utilizzati in qualsiasi momento e non debbono
obbligatoriamente essere sbarcati.
QUANDO AVVIENE IL CAMBIAMENTO?
 al rilascio di una nuova licenza
 alla ristampa per rinnovo, sostituzione,
richiesta di variazione o duplicato della licenza
La licenza verrà rilasciata conformemente al
modello in allegato A al D.M..
Allegato A
Chi e come si fa la scelta fra attrezzo
principale e secondari?
La scelta deve essere effettuata dal titolare
della licenza. L'interessato deve presentare
istanza conforme al modello B allegato al D.M.
nella quale richiede gli attrezzi corrispondenti ai
sistemi attualmente in licenza secondo lo
schema ed i codici FAO distinguendo fra
attrezzo principale ed attrezzi secondari.
Modello B (1/4)
Informazioni sul titolare della
licenza/proprietario del
peschereccio /agente del
peschereccio
Modello B (2/4)
Dati relativi al peschereccio
Modello B (3/4)
Dati relativi agli attrezzi da pesca
Modello B (4/4)
Dichiarazione attrezzo principale
E se si vuole modificare la scelta
successivamente?
 Presenta all'Ufficio di iscrizione dell'unità domanda e
relativa dichiarazione secondo il modello C allegato al
D.M.
 La modifica della scelta dell'attrezzo
principale/secondario, esclusivamente fra quelli
presenti in licenza, non comporta il rilascio di una
nuova licenza
Modello C
Variazione della scelta dell’attrezzo
principale
CONCLUSIONE
Per le licenze in corso di validità e per le attestazioni
provvisorie già rilasciate dagli Uffici marittimi nelle more del
rilascio della licenza, l'aggiornamento sistemi/attrezzi
avverrà in occasione della ristampa per rinnovo,
sostituzione, richiesta di variazione o duplicato.
L'aggiornamento dei sistemi in attrezzi è competenza
esclusiva della D.G. Pesca marittima ed acquacoltura del
MiPAAF e non spetta agli Uffici marittimi presso i quali può
essere presentata l'istanza.
Scarica

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA