Principi generali e caso pratici A cura di Avv. Florio Marina Avv. Pizzuto Sergio Avv. Spampinato Lucia DONAZIONI DIRETTE La donazione è il negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l’altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto - o obbligandosi a disporne - senza conseguire un corrispettivo (cfr art. 769 c.c.) La donazione deve essere annoverata tra gli atti di liberalità e deve essere qualificata, più precisamente, come quella liberalità che si realizza in via tipica mediante la disposizione di un diritto o l'assunzione di un'obbligazione (Carnevali, Le donazioni, in Tratt. Rescigno, 6, II, 2a ed., Torino, 1997, 485) Elementi essenziali della donazione sono: • l'arricchimento del patrimonio altrui con correlativo depauperamento del patrimonio del donante (elemento oggettivo) • lo spirito di liberalità o animus donandi costituente lo scopo tipico e costante perseguito dal donante che deve essere presente ogniqualvolta questi conferisca al donatario un vantaggio patrimoniale con la piena coscienza di non esservi in alcun modo costretto [Gallo, La causa della donazione, in Tratt. Bonilini, VI, Milano, 2009, 367] (elemento soggettivo) • la forma ELEMENTO SOGGETTIVO Lo spirito di liberalità (animus donandi) è, secondo la dottrina maggioritaria, la causa del contratto, la quale, anche per la donazione, va distinta dai motivi, i quali per regola generale restano al di fuori della convenzione. La difficoltà consiste nel distinguere questo animus rispetto ai motivi che animano il donante, circostanza questa che ha portato a ritenere che la causa della donazione sarebbe particolarmente debole. Alcuni autori addirittura negano che la donazione abbia una causa ma ciò le negherebbe la qualifica di contratto, stante l’espressa previsione normativa che individua nella causa uno degli elementi essenziali di ogni contratto (ex art. 1325 cod.civ. n.2). Tale tesi, inoltre, collide con il disposto dell'art. 769 cod.civ. che prevede che la donazione è un contratto, quindi l’esistenza della causa non può essere negata seppur labile come l’animus donandi ELEMENTO OGGETTIVO L‘arricchimento è l’incremento del patrimonio del donatario e costituisce l’elemento oggettivo della donazione da verificare di volta in volta Ad esempio nella donazione modale, il modus non può, al momento del perfezionamento dell'atto, essere di valore tale da depauperare per intero il valore della donazione e inoltre l’adempimento dell’onere è dovuto solo entro i limiti del valore della donazione L’arricchimento deve necessariamente coesistere con il depauperamento del donante talché non possono essere considerati donazioni né il mutuo senza interessi, né il mandato gratuito, né ogni altro negozio che, pur arrecando un beneficio patrimoniale ad una parte, non impoverisce il patrimonio del donante, o lo impoverisce solo temporaneamente L’OGGETTO La scelta dell’oggetto della donazione deve essere frutto dell’esclusiva volontà del donante. Oggetto di donazione possono essere solamente beni o diritti che fanno parte del patrimonio del donante: la legge stabilisce il divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.) LA FORMA (art. 782 c.c.) La donazione deve, a pena di nullità, rivestire la forma dell'atto pubblico. Per la sua validità è anche necessaria la presenza, irrinunciabile, di due testimoni (art. 48 l. not.), i quali devono presentare i requisiti richiesti dall’art. 50 l. not., anche in questo caso a pena di nullità La ratio è far riflettere il donante sulla gravità della scelta che compie di impoverirsi, tanto è vero che questa forma solenne non è richiesta per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto beni mobili (la modicità va valutata anche in base alle condizioni del donante) L’ACCETTAZIONE Elemento imprescindibile del perfezionamento del contratto di donazione è l'accettazione espressa da parte del donatario. Qualora essa venga manifestata contestualmente alla proposta di donazione, il requisito formale viene assolto dalla semplice sottoscrizione dell'atto pubblico, che dunque conterrà tanto la proposta, quanto l'accettazione. Nel caso in cui non vi sia contestualità tra proposta ed accettazione, questa dovrà necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico (anche se il rigore formale risulta attenuato dalla possibilità di rinuncia ai testimoni) ed in tal caso la donazione non si perfeziona se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante GLI ELEMENTI ACCIDENTALI Condizione (di riversibilità): a mente dell’art. 791 c.c. il donante può prevedere nell’atto dispositivo che qualora il donatario ed eventualmente i suoi discendenti, muoiano prima del donante, i beni oggetto di donazione tornino a quest’ultimo Altra ipotesi è la donazione fatta con riguardo a un futuro matrimonio (obnuziale - art. 785 c.c.). In tal caso, poi, la donazione non è un contratto ma un atto unilaterale, quindi non è necessaria l’accettazione del donatario. La condizione è la celebrazione del matrimonio: la nullità del matrimonio fa cessare gli effetti della donazione con efficacia retroattiva (la separazione personale e il divorzio sono dunque irrilevanti, bensì rileva solo l'annullamento, ex art. 785, comma 2). Modo (donazione modale): ai sensi dell’art. 793 c.c. il donante può gravare la donazione da un onere. In tali casi il donatario, è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi. L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante (art. 794 c.c.) «L'impossibilità dell'onere, che rende nulla la donazione modale ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l'estinzione del "modus", salva l'ipotesi, disciplinata dall’art. 793 quarto comma c.c., che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario» (Sez. II, sent. n. 4560 del 17-04-1993) DONAZIONI RIMUNERATORIE (Art. 770 c.c.) La donazione remuneratoria consiste nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario (Cass. Civ. . 5119 del 03-03-2009) A differenza del cosiddetto "negotium mixtum cun donazione", nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell'atto pubblico. (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 3499 del 10-041999) NULLITA’ DELLA DONAZIONE • difetto di forma prevista dalla legge; • quando è fatta da soggetto incapace a donare (ad esempio il minore); • quando è effettuata a favore del tutore o protutore del donante; • quando ha per oggetto cose future; • motivo illecito; • altri casi ordinariamente previsti per la nullità dei negozi giuridici; La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (art. 799 c.c.) DONAZIONE ED ALTRI NEGOZI A TITOLO GRATUITO Differentemente da quanto disposto dall'art. 769 c.c. in tema di contratto di donazione, la cui sussistenza è legata allo specifico presupposto dello "spirito di liberalità", gli altri negozi devono qualificarsi a titolo gratuito ovvero oneroso avuto riguardo alla causa e non ai motivi per i quali sono stati stipulati, restando per essi escluso qualsiasi riferimento allo "spirito di liberalità" richiesto per la donazione. Ne consegue che deve riconoscersi il carattere della gratuità ai negozi caratterizzati, sotto il profilo oggettivo, dall'assenza di corrispettivo, controprestazione od attribuzione patrimoniale di sorta e, sotto il profilo soggettivo, dal vantaggio patrimoniale conseguito da una sola parte a fronte dell'altro contraente che sopporta un depauperamento. (Cass. Civ. Sez. I, 11-06-2004, n. 11093; Cass. civ. Sez. I, 02-02-2006, n. 2325) Non a tutti gli atti prevedenti la costituzione di un diritto reale senza corrispettivo è da attribuirsi i caratteri della donazione, occorrendo pur sempre l'accertamento della sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo, indispensabile ai fini della configurabilità della donazione, previsto dall'art. 769 c.c., che ne fornisce la definizione e che deve consistere nello "spirito di liberalità", in virtù del quale "una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". I suddetti estremi, secondo la chiara previsione normativa, devono risultare entrambi dal contenuto del negozio, sicché non è sufficiente che l'atto dispositivo o di assunzione dell'obbligazione, sia effettuato a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia, in concreto, animata da "spirito di liberalità", vale a dire effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa. (Cass. civ. Sez. II Sent., 28-08-2008, n. 21781) DONAZIONI INDIRETTE Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l'aspetto tecnico giuridico. Con questi atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. Non si applicano, dunque, le norme che regolano la forma della donazione, si applicano però alcune norme sostanziali, e in particolare quelle sulla revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli e sulla riduzione per lesione della legittima (art. 809 c.c.) CASO PRATICO Caio, socio fondatore di una cooperativa edilizia, attribuisce in vita al figlio Sempronio la sua quota della cooperativa, senza alcun corrispettivo in cambio. Successivamente alla cessione delle quote, l’immobile viene ultimato dalla cooperativa ed assegnato a Sempronio. Alla morte di Caio, Tizio, figlio di quest’ultimo e fratello di Sempronio, propone domanda di collazione ereditaria, in relazione alla successione ereditaria del padre, opinando che l’attribuzione delle quote della cooperativa in favore di Sempronio costituisse donazione in quanto strumento per far entrare gratuitamente l'immobile nel patrimonio del fratello beneficiario «La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 cod. civ., tale quota esprimendo non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio» (Cass. civ. Sez. II, 03-01-2014, n. 56) CASO PRATICO Caio cita in giudizio Sempronia, seconda moglie di Tizio, defunto padre di Caio, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ad un immobile in uso alla convenuta ed intestato tanto a quest’ultima quanto al defunto padre. Sempronia resiste in giudizio adducendo che l’acquisto dell’immobile era avvenuto, in data antecedente al matrimonio, esclusivamente con danaro proprio, giacché Tizio all’epoca dell’acquisto era privo di redditi e che, pertanto, l’intestazione della quota del 50% in favore di Tizio, costituiva una donazione (da intendersi avente ad oggetto il denaro corrispondente alla metà del prezzo dell'immobile) della quale sosteneva la nullità per difetto di forma. L'attribuzione patrimoniale effettuata dalla convivente more uxorio che, nel corso della relazione paramatrimoniale, ha proceduto all'acquisto di un immobile in comunione con il partner per quote uguali, pur avendo sborsato l'intero prezzo per l'acquisto, è qualificabile alla stregua di una donazione indiretta della quota dell'immobile stesso. Tale liberalità è valida malgrado il mancato rispetto delle forme solenni previste per la donazione, inapplicabili alla donazione indiretta. (Cass. civ. Sez. II, 25-03-2013, n. 7480) Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 29-3-2001 n. 4623; Cass. 16-3-2004 n. 5333) PATTO FIDUCIARIO E’ il negozio con il quale un soggetto (il fiduciario) viene investito da un altro (fiduciante) di una posizione reale, efficace cioè erga omnes, ma limitata nei rapporti interni dall’assunzione di un’obbligazione del primo verso quest’ultimo (cosiddetto pactum fiduciae) Il fiduciante trasferisce al fiduciario uno o più beni non già per realizzare il tipico effetto traslativo, bensì per conferire l’incarico al fiduciario di amministrare il bene secondo le sue direttive ovvero ritrasferirlo allo stesso su sua semplice richiesta ovvero, ancora, di trasferirlo ad un terzo previamente indicato TESI A CONFRONTO Tesi tradizionale: eccedenza del mezzo rispetto allo scopo - il risultato giuridico ottenuto mediante la conclusione del contratto eccede il reale intento delle parti, intento che viene perseguito tramite pattuizioni di natura obbligatoria che, per così dire, "restringono" gli effetti dell'atto compiuto Tesi intermedia: le parti mirano a realizzare uno scopo differente rispetto alla causa del negozio prescelto Tesi più recente: il negozio traslativo ed il pactum fiduciae costituiscono contratti separati, ma fra loro collegati che, nell’insieme mirano ad attuare la unitaria e complessa operazione economica prefigurata dalle parti in sede di libera e razionale negoziazione (Cass. Civ. 06/05/2005 n. 9402) FORME DI FIDUCIA Fiducia cum amico: il trasferimento del diritto è funzionale al disegno del fiduciante. L’attività di gestione ed amministrazione del fiduciario è strumentale al soddisfacimento degli interessi perseguiti dal fiduciante Fiducia cum creditore: l’atto traslativo è diretto alla realizzazione di un interesse proprio del fiduciario volto alla garanzia del credito vantato nei confronti del fiduciante Fiducia dinamica: implica il trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario che costituisce il presupposto essenziale per il raggiungimento dell’utilitas dei contraenti Fiducia statica: il fiduciario è già titolare del diritto ma in forza del pactum fiduciae si obbliga a verso il fiduciante ad esercitarlo secondo le indicazioni ricevute ESEMPI DI NEGOZIO FIDUCIARIO Tizio verso corrispettivo di un prezzo cede a Caio un proprio bene per un tempo determinato con l’intesa che, decorso detto termine, Caio lo retroceda ad un prezzo inferiore. Tizio, titolare di un’azienda in difficoltà economiche, al fine di sottrarre i beni ai propri creditori, trasferisce la proprietà dell’immobile a Sempronio con obbligo dello stesso di ritrasferirlo entro un dato arco temporale Tizio, debitore di Caio, trasferisce allo stesso la proprietà di quote sociali di importo pari al debito contratto, con l’impegno di Caio di ritrasferire le suddette quote, allorché il debito sarà estinto NEGOZIO FIDUCIARIO E PATTO COMMISSORIO (ART. 2744 C.C.) E’ nulla la vendita con patto di riscatto ove le parti, nel comune intento di vincolare il bene a garanzia ed in funzione del rapporto di mutuo sottostante, subordinino gli effetti del trasferimento, apparentemente immediato, all'adempimento del debitore-venditore. (Cass. civ. Sez. Unite, 03-04-1989, n. 1611) LA FORMA Il "pactum fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo. (Cass. civ. Sez. II, 07-04-2011, n. 8001) In tema di negozio fiduciario, relativo a beni immobili, la designazione da parte del fiduciante della persona a favore della quale deve essere ritrasferito il bene, in virtù dell'obbligo assunto dal fiduciario di modificare la situazione giuridica a lui facente capo, deve rivestire ad substantiam la forma scritta (art. 1350 n. 1 e 1351 c.c.), non bastando a tal fine la prova presuntiva. Tale designazione, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare chiaramente dalla scrittura documentale (Cass. civ. Sez. II, 30-01-1995, n. 1086) RILEVANZA ESTERNA DEL PATTO FIDUCIARIO Poiché il negozio fiduciario, nella parte contenente il pactum fiduciae, non è trascrivibile, in considerazione della sua natura obbligatoria, nulla impedisce al fiduciario di trasferire, in sua violazione, il diritto cedutogli ad un terzo, il cui acquisto è pienamente valido ed efficace anche nei confronti del fiduciante. (Cass. civ. Sez. II, 18-10-1991, n. 11025) Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all'altro contraente o ad un terzo (Cass. civ., 07-08-1982, n. 4438) RILEVANZA INTERNA DEL PATTO FIDUCIARIO La vendita a terzi del bene fiduciariamente intestato costituisce violazione dell'obbligazione fiduciaria, idonea a pregiudicare le ragioni del fiduciante e come tale è fonte di responsabilità contrattuale, che deve essere fatta valere nel termine di prescrizione di dieci anni. In mancanza di termini o condizioni, l'obbligo di restituzione del fiduciario sorge al momento della richiesta del fiduciante. (Cass. civ. Sez. I, 25-06-2008, n. 17334) Il trasferimento di quote societarie in favore del fiduciante che ne abbia fatto richiesta può essere ordinato ex art. 2932 c.c. a fronte del rifiuto del fiduciario di provvedervi. (Trib. Bari Sez. IV Sent., 17-12-2008) Il divieto di alienazione, posto a carico dell'acquirente in forza di pactum fiduciae, spiega effetti meramente interni; l'inosservanza di tale divieto, pertanto, non interferisce sulla validità del contratto con il quale il fiduciario abbia trasferito il bene ad un terzo, indipendentemente dalla buona o mala fede di quest'ultimo, salvo restando il diritto del fiduciante di essere risarcito del danno derivantegli dall'inadempimento di quel patto. (Cass. civ., 29-11-1985, n. 5958) IL NEGOZIO DI DESTINAZIONE Art. 2645-ter c.c. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. [Articolo aggiunto dall'art. 39novies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51] Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo CASO PRATICO Caio con atto di citazione, conviene in giudizio davanti al Tribunale, la cognata Romola e, premesso di essere erede insieme al fratello Biagio. della madre Cocuzza, chiedeva che venisse accertata la nullità, ai sensi dell'art. 782 cod. civ., della cessione di alcuni titoli di credito, operata dalla madre sul conto bancario della convenuta e che, pertanto, la convenuta fosse condannata alla restituzione nella misura della metà corrispondente alla quota ereditaria ad esso attore della somma di L. 150.000.000, nonchè, analoga pronuncia nel caso di accertamento, nel corso dell'istruttoria della trasmissione di ulteriori somme dalla madre alla sig.ra Romola. Precisava l'attore che la madre nel 1992 aveva disposto l'accredito sul conto corrente aperto presso il credito commerciale di Gussola intestato alla nuora Romola del valore dei titoli di credito a suo nome scaduti. Assumeva che tale operazione integrava gli estremi di un mutuo, ovvero, di una donazione nulla per difetto di forma. Si costituiva Romola contestando la ricorrenza di un'ipotesi di mutuo o di donazione in quanto aveva ricevuto tali titoli in esecuzione di disposizione fiduciaria intercorsa fra la Coccuzza ed il marito Biagio, fratello di Caio. I PRINCIPI ESPRESSI DA CASS. 27/08/2012 N. 14654 • La cessione di titoli senza corrispettivo non è sempre sorretta dall'animus donandi, atteso che non ogni attribuzione patrimoniale gratuita integra una donazione, ma solo quella fatta per spirito di liberalità • È configurabile, invece, un negozio fiduciario allorché un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario) la titolarità di un diritto il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario. La fattispecie si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale risultato, assume l'obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo • Trattandosi di fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, e, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il pactum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà di forma