DIRITTO PRIVATO
PROF. MICHELE ONORATO
Anno accademico 2013/2014
II semestre
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GLI ELEMENTI ESSENZIALI (SEGUE):
LA CAUSA, L’OGGETTO E LA FORMA.
GLI ELEMENTI ACCIDENTALI: CONDIZIONE,
TERMINE E MODO.
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Ai sensi dell’art. 1325 c.c., gli elementi
essenziali del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta
dalla legge sotto pena di nullità.
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È uno degli elementi essenziali del contratto di cui
nel codice non si rintraccia una definizione, ma
solo una menzione in negativo con riferimento alla
sua mancanza ed essenzialmente alla sua illiceità.
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LECITA
La CAUSA
deve essere
MERITEVOLE DI TUTELA
La mancanza o l’illiceità della causa
producono la nullità del contratto ex
art. 1418 c.c.
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La scelta compiuta dal diritto italiano è stata quella
della CAUSALITÀ NEGOZIALE.
Il requisito della causa si riferisce al CONTRATTO
CONSIDERATO COMPLESSIVAMENTE:


concezione oggettiva della causa
FUNZIONE ECONOMICO -SOCIALE DEL
CONTRATTO.
concezione temperata
presta attenzione alla FUNZIONE ECONOMICOINDIVIDUALE
DELLA
RAGIONE
CHE
DEVE
GIUSTIFICARE L’ATTO.
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Una concezione oggettiva della causa, così
poco attenta alla diversità dei casi concreti,
finirebbe con il determinare una confusione fra
causa e tipo.
Si ritiene necessario, pertanto, guardare al
concreto assetto degli interessi che le parti
hanno inteso perseguire con quella operazione
contrattuale.
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I MOTIVI sono rappresentazioni psichiche che inducono
il soggetto a concludere il contratto, sono quindi le
finalità individuali perseguite dalle parti.
CAUSA
interesse oggettivo
MOTIVO
interesse soggettivo che varia sempre
nel contenuto e può essere diverso da
soggetto a soggetto e da momento a
momento.
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I motivi sono GIURIDICAMENTE IRRILEVANTI.
tuttavia
ART. 1345 C.C.
MOTIVO ILLECITO
«Il contratto è illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo esclusivamente per un
MOTIVO ILLECITO comune ad entrambe.»
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Condizione implicita del negozio, costituisce il
presupposto oggettivo e comune posto a
fondamento dell’intero contratto dalle parti.
L’esempio classico è quello della locazione del
balcone che si affaccia sulla piazza di Siena per
assistere al palio che si svolge un giorno
all’anno.
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La presupposizione non trova espressa menzione
nel codice; per verificare se l’avveramento o
meno della situazione presupposta, che ha inciso
sull’effettivo e reale regolamento di interessi tra
le parti, possa incidere sulla validità o sulla
efficacia del contratto, sono state fornite diverse
soluzioni:
1) condizione implicita;
2) mancanza di causa in concreto;
3) annullabilità per errore;
4) alterazione dell’equilibrio contrattuale con
possibilità di ricorrere alla risoluzione.

11
La CAUSA ESTERNA ricorre nei casi in cui la prestazione si
presenta isolata, la causa non è espressamente e
compiutamente indicata e si ha una scissione tra
l’atto di attribuzione
la causa esterna
patrimoniale
che lo giustifica
La CAUSA in realtà c’è, altrimenti si applicherebbero le
norme sulla ripetizione dell’indebito (artt. 2033 e seguenti
c.c.).
Es. art. 1706, 2° comma, c.c.:
“Se le cose acquistate dal mandatario sono beni
immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il
mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso
d'inadempimento, si osservano le norme relative
all'esecuzione dell'obbligo di contrarre”.
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CAUSA INTERNA: la conseguenza è l’invalidità
dell’atto, in particolare la nullità (accertata in
giudizio, consente di esperire l’azione di
rivendica a difesa della proprietà e, quindi,
anche contro i terzi).
CAUSA ESTERNA: la conseguenza è l’azione di
ripetizione dell’indebito.
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IPOTESI ECCEZIONALI
ASTRAZIONE SOSTANZIALE
autonomia dell’atto di
volontà dal requisito del fondamento giustificativo.
ASTRAZIONE PROCESSUALE
determina solo una
inversione dell’onere della prova (es. art. 1988 c.c.: “Promessa di
pagamento e ricognizione di debito. La promessa di pagamento o
la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è
fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di
questo si presume fino a prova contraria”).
ECCEZIONE: cambiale (art. 1993 c.c.: Eccezioni opponibili. “Il
debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni
a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate
sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da
falsità della propria firma, da difetto di capacità o di
rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle
condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione”).
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
Locuzione ambigua, impiegata dal legislatore in modi e in
contesti non univoci:

alcune norme sembrano identificare l’oggetto con la
PRESTAZIONE (art. 1349 c.c.: “Determinazione dell'oggetto.
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è
deferita a un terzo…”);


altre alludono all’oggetto come COSA (ad es. l’art. 1348 c.c.: “La
prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i
particolari divieti della legge”);
altre ancora sembrano far riferimento all’INSIEME DELLE
DISPOSIZIONI SULLE QUALI LE PARTI CONCORDANO (es. l’art
1470 c.c.: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un
altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”).
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L'OGGETTO del contratto deve essere:
POSSIBILE
(materialmente e giuridicamente)
LECITO
(non contrario a norme imperative, ordine pubblico
e buon costume)
DETERMINATO o DETERMINABILE
(sufficientemente specificato)
16

“Il contratto sottoposto a condizione
sospensiva o a termine è valido, se la
prestazione inizialmente impossibile diviene
possibile prima dell'avveramento della
condizione o della scadenza del termine”.
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
“La prestazione di cose future può essere
dedotta in contratto, salvi i particolari divieti
della legge” .
18



Esso prende il nome di clausole o termini del
contratto.
La CLAUSOLA rappresenta una articolazione
autonoma del contenuto del contratto (es.
artt. 1339, 1340, 1367, 1469 c.c.)
Talvolta anche l’espressione “condizioni” sta
per clausole (es. artt. 1341 1342 c.c.).
19


contenuto formale: le clausole non hanno
valore dispositivo (es.: il preambolo);
contenuto sostanziale: le clausole hanno
valore dispositivo (es.: clausola recante la
volontà di vendere o di comprare).
Per una parte della dottrina, il contenuto
riguarda l’intero regolamento di interessi, sia
di fonte autonoma che di fonte eteronoma.
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“Se la determinazione della prestazione dedotta in
contratto è deferita a un terzo e non risulta che le
parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo
deve procedere con equo apprezzamento. Se manca
la determinazione del terzo o se questa è
manifestamente iniqua o erronea, la determinazione
è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
non si può impugnare se non provando la sua mala
fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti
non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo .
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener
conto anche delle condizioni generali della
produzione a cui il contratto eventualmente abbia
riferimento”.
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È un elemento essenziale del contrtto solo quando
è richiesta ad substantiam
Il requisito legale della forma scritta è soddisfatto
anche dal documento informatico, qualora al
documento,
invece
della
firma
elettronica
semplice, venga apposta la firma digitale, esso
assume valore come scrittura privata autenticata
(art. 4 d.PR. 513/97; art.10 d.PR. 445/2000; art.
10 d.lgs. 10/2002).
La forma scritta è quella richiesta con maggiore
frequenza (es. per i contratti di trasferimento o di
costituzione di diritti reali è richiesta la forma
scritta autenticata, anche per la pubblicità).
22
Il principio della libertà della
forme
23
ART. 2699 c.c. Atto pubblico
L'atto pubblico è il documento redatto, con le
richieste formalità, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
ART. 2700 c.c. Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti.
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È richiesta per la VALIDITÀ
DELL’ATTO
Se non viene rispettata, l’ATTO È
NULLO
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È richiesta per FINI PROBATORI
la sua mancanza non inficia la validità del
contratto, ma la forma è necessaria come PROVA
nell’eventuale contesto di una lite e si pone come
limite alla prova dell’altro (es. 1417 c.c.: “Prova
della simulazione. La prova per testimoni della
simulazione è ammissibile senza limiti, se la
domanda è proposta da creditori o da terzi e,
qualora sia diretta a far valere l'illiceità del
contratto dissimulato, anche se è proposta dalle
parti”).
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



Responsabilizzazione del consenso, come nella
donazione.
Certezza dell’atto e, in particolare, sicurezza
della circolazione dei beni immobili e
collegamento con la pubblicità.
Certificazione di un fatto storico accaduto (ad
es. verbalizzazione di organi collegiali);
Opponibilità ai terzi del contratto concluso tra le
parti (ad es. art. 1524, comma 1, c.c.: “La riserva
della proprietà è opponibile ai creditori del
compratore, solo se risulta da atto scritto avente
data certa anteriore al pignoramento”).
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

ART. 1352 C.C. “Se le parti hanno convenuto
per iscritto di adottare una determinata forma
per la futura conclusione di un contratto, si
presume che la forma sia stata voluta per la
validità di questo”.
Nei contratti dei consumatori ricorre la
locuzione forma di protezione, alla cui
inosservanza è sovente legato solo il
risarcimento del danno.
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Gli elementi accidentali del contratto sono
clausole che le parti possono decidere di
inserire nel contratto per modulare in un
determinato modo gli interessi che intendono
regolamentare.
Tali elementi sono:
1) la CONDIZIONE;
2) Il TERMINE;
3) Il MODO.
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Clausola che subordina gli effetti del contratto
ad un evento:
FUTURO
(non si è ancora verificato)
ed
INCERTO
(può non verificarsi mai)
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





SOSPENSIVA
RISOLUTIVA
VOLONTARIA
LEGALE
POTESTATIVA
MERAMENTE POTESTATIVA
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ART. 1356 C.C.
“IN PENDENZA della condizione SOSPENSIVA l'acquirente di
un diritto può compiere ATTI CONSERVATIVI.
L'ACQUIRENTE DI UN DIRITTO sotto condizione risolutiva
PUÒ, in pendenza di questa, ESERCITARLO, ma l'altro
contraente può compiere atti conservativi”.
ART. 1358 C.C.
“Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto
condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto
condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione,
comportarsi secondo BUONA FEDE per conservare integre
le ragioni dell'altra parte”.
ART. 1359 C.C.
“La condizione si considera avverata qualora sia mancata
per causa imputabile alla parte che aveva interesse
contrario all'avveramento di essa”.
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Sulla scorta delle norme richiamate nella slide
precedente, nella pendenza della condizione, i
soggetti sono titolari di una ASPETTATIVA per
cui possono compiere:
1) ATTI CONSERVATIVI (es.: sequestro del
bene);
2) ATTI DISPOSITIVI.
Le parti devono inoltre comportarsi secondo
BUONA FEDE per conservare integre le ragioni
dell’altra.
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Il verificarsi della condizione comporterà, con
effetto retroattivo (ex tunc), l’efficacia o
l’inefficacia del contratto a seconda che la
condizione sia sospensiva o risolutiva.
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“E' nullo il contratto al quale è apposta una
condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a
norme imperative, all'ordine pubblico o al buon
costume .
La condizione impossibile rende nullo il
contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha
come non apposta .
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a
un patto singolo del contratto, si osservano,
riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei
commi precedenti, fermo quanto è disposto
dall'art. 1419”.
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E’ certo l’avvenimento, ma non il tempo in cui ciò
accadrà.
Esso incide sulla efficacia del contratto che è certa,
ma può essere differita nel tempo (termine iniziale)
o limitata nel tempo (termine finale).
I riferimenti al termine in art. 1347 c.c.: “Il
contratto sottoposto a condizione sospensiva o a
termine è valido, se la prestazione inizialmente
impossibile diviene possibile prima
dell'avveramento della condizione o della scadenza
del termine”.
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Modulare gli effetti del contratto agli interessi
delle parti rispetto alla durata del rapporto
contrattuale
vi sono degli atti ai quali
non è ammessa l’apposizione del termine
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




Termine di efficacia: attiene alla durata del rapporto
contrattuale.
Termine di perfezione: riguarda il momento in cui il contratto
si perfeziona.
Termine di adempimento: si riferisce al momento in cui deve
essere adempiuta una obbligazione.
Termine potestativo: è afferente a quella clausola che rimette
alla volontà dell’obbligato la determinazione del momento
iniziale o finale.
Termine essenziale: v. art. 1457 c.c. “Se il termine fissato per
la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale
nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se
vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del
termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se
non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.
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IMPOSIZIONE DI UNA PRESTAZIONE A CARICO DEL
SOGGETTO CHE HA RICEVUTO LA LIBERALITÀ
(apponibile ai soli atti a titolo gratuito)
È, quindi un obbligo giuridico che grava sul
beneficiario
dell’attribuzione
e
non
una
controprestazione e può consistere in una
obbligazione di dare, fare o non fare.
Attribuisce rilevanza ai particolari
motivi o finalità dell’autore
della attribuzione
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Il MODO
impossibile o illecito
si considera come NON APPOSTO
a meno che abbia costituito il solo motivo
determinante.
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