Diocesi di Castellaneta Azione Cattolica Italiana Elezioni Parrocchiali 2013 Atto Normativo Elettorato passivo art. 6 «Eleggibilità» Chi può essere eletto nel Consiglio Parrocchiale? Requisiti: • Colui che ha compiuto 18 anni; • Risulti aderente da almeno 2 anni consecutivi; Elettorato attivo art. 8 «Regole per l’esercizio del voto nelle assemblee parrocchiali e diocesane» Chi può esercitare il diritto voto? Requisiti: • può esercitare tale diritto colui che abbia già compiuto 14 anni; Promemoria: l’esercizio di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato. «Preparazione dell’Assemblea parrocchiale elettiva» – art. 20 Innanzitutto occorre convocare il consiglio parrocchiale almeno 15 gg. prima della data stabilita per l’assemblea parrocchiale e nel quale si deve fissare: • il numero di consiglieri secondo criteri di proporzionalità; • giorno e orario dell’assemblea parrocchiale; • preparazione del materiale per le votazioni (liste dei canditati, lista elettori ammessi al voto e schede di voto); «Preparazione dell’Assemblea parrocchiale elettiva» – art. 20 Il presidente parrocchiale entro 5 giorni dal consiglio parrocchiale deve comunicare: • modello A (rilasciato dalla diocesi); • lettera di convocazione dell’Assemblea parrocchiale elettiva; • elenco elettorato attivo; • elenco elettorato passivo; «Assemblea parrocchiale ordinaria, straordinaria ed elettiva» – art. 17 Essa deve essere convocata almeno 10 giorni prima della data di svolgimento con un pubblico avviso da affiggere nei locali e con comunicazione scritta da recapitare ad ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata. Nell’Assemblea il Presidente parrocchiale presenterà una relazione consuntiva dell’attività svolta dall’associazione con un successivo eventuale dibattito. «Svolgimento dell’Assemblea parrocchiale elettiva» – art. 22 • Il Presidente dell’Assemblea parrocchiale elettiva sarà il delegato mandato dalla presidenza diocesana; • verranno nominati per acclamazione due scrutatori tra i soci presenti; promemoria: tutte le contestazioni relative alle votazioni sono decise in primo grado dal seggio elettorale con le dovute annotazioni allegando al verbale modello B. «Votazioni in Assemblea parrocchiale elettiva» – art. 23 Si formeranno tre liste: • Adulti; • Giovani; • A.c.r.; (il socio eleggibile ha facoltà di scelta della lista); «Votazioni in Assemblea parrocchiale elettiva» – art. 23 Ad ogni socio avente diritto di voto gli verrà consegnata un’unica scheda divisa in tre parti dove voterà i singoli settori. Il socio ha diritto di esprimere almeno due preferenze ad eccezione della lista ACR dove si può esprimere una sola preferenza. promemoria: i voti espressi in eccedenza sono annullati secondo l’ordine della scheda. «Votazioni in Assemblea parrocchiale elettiva» – art. 23 Risultano eletti per ogni lista i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. «Composizione del Consiglio parrocchiale» – art. 21 Il numero dei consiglieri è fissato in base al numero totale dei soci: • fino a 50 soci • da 51 a 100 soci • Da 101 soci in poi n. 3 consiglieri n. 5 consiglieri n. 7 consiglieri Il responsabile A.c.r, già incluso nelle proporzioni, è colui che ha ricevuto il maggior numero di voti. Esempio di calcolo Nella parrocchia X ci sono in totale 120 aderenti (somma di acr, giovani e adulti) di cui 30 giovani e 20 adulti. Quindi il consiglio sarà costituito da 7 consiglieri. Sappiamo bene che un consigliere sarà rappresentativo della lista acr, mentre gli altri 6 consiglieri usciranno dalle altre due liste. Ora bisogna fare due semplici proporzioni: A= totale adulti= 20 X= incognita G= totale giovani= 30 S= totale adulti + totale giovani= 50 C= totale consiglieri= 6 1) S : A = C : X → X= (20x6)/50= 2,4= 2 consiglieri adulti (arrotondamento per difetto) 2) S : G = C : X → X = (30x6)/50= 3,6= 4 consiglieri giovani (arrotondamento per eccesso) «Insediamento del Consiglio parrocchiale» – art. 24 • È convocato entro 10 giorni dalla convalida dell’Assemblea parrocchiale da parte della diocesi. (validità 2/3 dei consiglieri) • È presieduta dal Presidente parrocchiale uscente; «Proposta per la nomina del Presidente parrocchiale» – art. 25 Il consiglio parrocchiale nella prima seduta propone al Vescovo tramite la Presidenza Diocesana (modello C rilasciato dalla diocesi) il nominativo ottenuto con votazione a scrutinio segreto. Il presidente deve possedere i seguenti requisiti: - 18 anni; ( art. 6) - abbia maturato una esperienza all’interno del consiglio parrocchiale;(art. 6) «Incarichi di responsabile associativo» – art. 26 Nel Consiglio parrocchiale successivo alla nomina del Presidente, vengono nominati i responsabili di settore: 1) nomina responsabili dei settori adulti e giovani; 2) ratifica della nomina a responsabile acr del più suffragato; promemoria: per la nomina dei responsabili di settore dell’art. 6, comma 2, ovvero i requisiti previsti per la loro nomina. Al termine del consiglio compilare il modello D da inviare entro 5 giorni alla segreteria di presidenza. Auguriamo a tutti voi un buon cammino e un buon anno associativo Presidenza di A.C.I. di Castellaneta