Diocesi di Castellaneta
Azione Cattolica Italiana
Elezioni Parrocchiali 2013
Atto Normativo
Elettorato passivo
art. 6 «Eleggibilità»
Chi può essere eletto nel Consiglio Parrocchiale?
Requisiti:
• Colui che ha compiuto 18 anni;
• Risulti aderente da almeno 2 anni consecutivi;
Elettorato attivo
art. 8 «Regole per l’esercizio del voto nelle
assemblee parrocchiali e diocesane»
Chi può esercitare il diritto voto?
Requisiti:
• può esercitare tale diritto colui che abbia già compiuto
14 anni;
Promemoria: l’esercizio di voto è personale e il suo
esercizio non può essere delegato.
«Preparazione dell’Assemblea parrocchiale
elettiva» – art. 20
Innanzitutto occorre convocare il consiglio
parrocchiale almeno 15 gg. prima della data
stabilita per l’assemblea parrocchiale e nel quale si
deve fissare:
• il numero di consiglieri secondo criteri di
proporzionalità;
• giorno e orario dell’assemblea parrocchiale;
• preparazione del materiale per le votazioni (liste
dei canditati, lista elettori ammessi al voto e
schede di voto);
«Preparazione dell’Assemblea parrocchiale
elettiva» – art. 20
Il presidente parrocchiale entro 5 giorni dal
consiglio parrocchiale deve comunicare:
• modello A (rilasciato dalla diocesi);
• lettera di convocazione dell’Assemblea
parrocchiale elettiva;
• elenco elettorato attivo;
• elenco elettorato passivo;
«Assemblea parrocchiale ordinaria,
straordinaria ed elettiva» – art. 17
Essa deve essere convocata almeno 10 giorni
prima della data di svolgimento con un pubblico
avviso da affiggere nei locali e con
comunicazione scritta da recapitare ad ogni
socio almeno 5 giorni prima della data fissata.
Nell’Assemblea il Presidente parrocchiale
presenterà una relazione consuntiva dell’attività
svolta dall’associazione con un successivo
eventuale dibattito.
«Svolgimento dell’Assemblea parrocchiale
elettiva» – art. 22
• Il Presidente dell’Assemblea parrocchiale
elettiva sarà il delegato mandato dalla
presidenza diocesana;
• verranno nominati per acclamazione due
scrutatori tra i soci presenti;
promemoria: tutte le contestazioni relative alle
votazioni sono decise in primo grado dal seggio
elettorale con le dovute annotazioni allegando al
verbale modello B.
«Votazioni in Assemblea parrocchiale elettiva»
– art. 23
Si formeranno tre liste:
• Adulti;
• Giovani;
• A.c.r.; (il socio eleggibile ha facoltà di scelta
della lista);
«Votazioni in Assemblea parrocchiale elettiva»
– art. 23
Ad ogni socio avente diritto di voto gli verrà
consegnata un’unica scheda divisa in tre parti
dove voterà i singoli settori.
Il socio ha diritto di esprimere almeno due
preferenze ad eccezione della lista ACR dove si
può esprimere una sola preferenza.
promemoria: i voti espressi in eccedenza sono
annullati secondo l’ordine della scheda.
«Votazioni in Assemblea parrocchiale elettiva»
– art. 23
Risultano eletti per ogni lista i soci che hanno
riportato il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è eletto il più anziano di età.
«Composizione del Consiglio parrocchiale» –
art. 21
Il numero dei consiglieri è fissato in base al numero
totale dei soci:
• fino a 50 soci
• da 51 a 100 soci
• Da 101 soci in poi
n. 3 consiglieri
n. 5 consiglieri
n. 7 consiglieri
Il responsabile A.c.r, già incluso nelle proporzioni, è
colui che ha ricevuto il maggior numero di voti.
Esempio di calcolo
Nella parrocchia X ci sono in totale 120 aderenti (somma di
acr, giovani e adulti) di cui 30 giovani e 20 adulti. Quindi il
consiglio sarà costituito da 7 consiglieri. Sappiamo bene che
un consigliere sarà rappresentativo della lista acr, mentre gli
altri 6 consiglieri usciranno dalle altre due liste.
Ora bisogna fare due semplici proporzioni:
A= totale adulti= 20
X= incognita
G= totale giovani= 30
S= totale adulti + totale giovani= 50
C= totale consiglieri= 6
1) S : A = C : X → X= (20x6)/50= 2,4= 2 consiglieri adulti
(arrotondamento per difetto)
2) S : G = C : X → X = (30x6)/50= 3,6= 4 consiglieri giovani
(arrotondamento per eccesso)
«Insediamento del Consiglio parrocchiale» –
art. 24
• È convocato entro 10 giorni dalla convalida
dell’Assemblea parrocchiale da parte della
diocesi. (validità 2/3 dei consiglieri)
• È presieduta dal Presidente parrocchiale
uscente;
«Proposta per la nomina del Presidente
parrocchiale» – art. 25
Il consiglio parrocchiale nella prima seduta
propone al Vescovo tramite la Presidenza
Diocesana (modello C rilasciato dalla diocesi) il
nominativo ottenuto con votazione a scrutinio
segreto.
Il presidente deve possedere i seguenti requisiti:
- 18 anni; ( art. 6)
- abbia maturato una esperienza all’interno del
consiglio parrocchiale;(art. 6)
«Incarichi di responsabile associativo» – art. 26
Nel Consiglio parrocchiale successivo alla nomina del
Presidente, vengono nominati i responsabili di settore:
1) nomina responsabili dei settori adulti e giovani;
2) ratifica della nomina a responsabile acr del più
suffragato;
promemoria: per la nomina dei responsabili di settore dell’art. 6,
comma 2, ovvero i requisiti previsti per la loro nomina. Al termine del
consiglio compilare il modello D da inviare entro 5 giorni alla segreteria
di presidenza.
Auguriamo a tutti voi un buon
cammino e un buon anno
associativo
Presidenza di A.C.I.
di Castellaneta
Scarica

Scarica powerpoint Elezioni parrocchiali 2013 - Castellaneta