RADIOPROTEZIONE
OBBLIGHI
RESPONSABILITÀ
FIGURE PROFESSIONALI
LA SICUREZZA
DAI RISCHI DERIVANTI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
D.Lgs 230/95
Modificato ed integrato
dal D.Lgs 187/00; dal D.Lgs 241/00
dal D.Lgs 257/01 ed altri
Recante norme in materia di
radioprotezione in attuazione
di direttive CE (e contestuale
soppressione del DPR 185/64)
Campo di applicazione
Tutte le pratiche che
comportano rischi dovuti a
sorgenti naturali ed artificiali
di radiazioni ionizzanti
Campo di applicazione
Attività lavorative diverse
che implicano la presenza
di sorgenti naturali
di radiazioni ionizzanti
Capo III bis
Attività lavorative in ambienti
interrati, gallerie ecc.
Stabilimenti termali
Navigazione aerea
Attività lavorative in zone
determinate () ecc.
Esclusioni
Sorgenti a bassa radioattività
(concentrazioni distinte per
singoli elementi riportate
nella tabella 1.1)
Esclusioni
Acceleratori con energie
inferiori a 30 keV
Inclusioni
Acceleratori superiori a 5 keV
qualora l’intensità di dose
equivalente alla distanza di 10cm
sia uguale a 1 uS/h
Tubi catodici per immagini visive
qualora l’intensità di dose
equivalente alla distanza di 5 cm
sia uguale a 5 uS/h
Funzioni ispettive
Le funzioni ispettive
sono affidate a:
ANPA (ISPRA)
Direzioni Territoriali
del Lavoro
Funzioni ispettive
3) ai Servizi di Prevenzione delle
AUSL - limitatamente alle
apparecchiature emittenti
Oltre alla tutela della
salute pubblica in ogni caso
«pratica radiologica»
Si intende un’attività umana che
possa aumentare l’esposizione
degli individui alle radiazioni
provenienti da sorgenti naturali
od artificiali oltre il fondo
naturale di radioattività
CHIUNQUE
intende intraprendere
una «pratica»
deve giustificarne
la necessità
CHIUNQUE
intende intraprendere
una «pratica»
deve avvalersi
di un Esperto Qualificato
Regime autorizzativo
Sono soggetti ad autorizzazione
la detenzione e l’uso di
1) acceleratori con energia
superiore a 200 keV
2) sostanze e relative attività
elencate nella tabella IX-1
Regime autorizzativo
Nulla osta di categoria A)
Ministero dell’Industria (MISE)
Nulla osta di categoria B)
Prefettura (UTG) o Regioni
Regime autorizzativo
In tutti gli altri casi di
applicazione del presente
decreto (tra 30 e 200 KeV ed
attività dei radionuclidi)
vige il regime di
«comunicazione preventiva
di pratica»
Comunicazione preventiva
Chiunque intenda intraprendere
una pratica comportante la
detenzione di sorgenti di
radiazioni ionizzanti deve darne
comunicazione almeno 30 giorni
prima della detenzione
a:
Comunicazione preventiva
Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco
Agli organi del Servizio
Sanitario Nazionale
Alle Direzioni Territoriali
del Lavoro
All’ARPA (non Ispra)
Comunicazione preventiva
Inoltre va effettuata
la denuncia all’INAIL
ai fini dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali
Comunicazione preventiva
Il contenuto della comunicazione
è indicato nell’allegato VII
In particolare deve essere
riportato:
Comunicazione preventiva
Ragione sociale
Generalità
Codice fiscale
Sede legale
Comunicazione preventiva
Descrizione della pratica
Elementi di giustificazione
Planimetria dei locali ed
ubicazione delle sorgenti
Comunicazione preventiva
Tipo di macchina, tensione e
corrente massime
Tipi di sostanze e relative
concentrazioni ed attività
Comunicazione preventiva
Eventuale produzione
di neutroni
La classificazione
delle zone
Comunicazione preventiva
Valutazione delle dosi
per gli operatori
e per la popolazione
in condizioni
di normale attività
Comunicazione preventiva
Il nominativo dell’esperto
qualificato e la dichiarazione di
accettazione dell’incarico
Comunicazione preventiva
La documentazione tecnica
deve essere sottoscritta
dall’Esperto Qualificato
Comunicazione preventiva
Vanno inoltre comunicate
anche tutte le variazioni
sostanziali di quanto
comunicato
ad esempio:
Comunicazione preventiva
Sostituzione dell’apparecchio
Variazione delle concentrazioni
Cambio ragione sociale
Cambio Esperto Qualificato
Comunicazione preventiva
Trasferimento dei locali
(nuova comunicazione
preventiva)
Comunicazione preventiva
Va preventivamente comunicata
anche l’intenzione di
cessazione di pratica
(30 giorni prima)
Comunicazione preventiva
In questo caso va richiesta
una relazione straordinaria
da parte dell’E.Q ove
vengano indicate le modalità
di cessazione della pratica
Relazione da trasmettere
agli organi competenti
Capo VIII protezione sanitaria
BENESTARE
Prima dell’installazione deve
essere acquisita dall’E.Q. una
relazione preventiva con relativo
benestare all’installazione
di apparecchiature emittenti
o all’uso di radionuclidi
Ad installazione avvenuta
deve essere acquisita dall’E.Q.
una relazione di verifica
con il relativo
benestare all’uso
Tali relazioni sono parte
integrante del Documento di
Valutazione dei Rischi di cui al
D.Lgs 81/08 recante norme in
materia di sicurezza sul lavoro
Su indicazione dell’E.Q.
devono essere:
Delimitate le zone ed apposta
l’apposita segnaletica
Predisposte ed affisse in luogo
visibile apposite norme di
radioprotezione
Forniti i DPI ed i mezzi di
sorveglianza dosimetrica
Predisposti ed attuati
programmi di formazione
sui comportamenti,
informazione sui rischi
ed addestramento sull’uso
Allontanate dalle zone
classificate e comunque da
ovunque vi sia il rischio di
superare la dose di 1mSv/anno le
donne gestanti per l’intero
periodo sin dal primo mese
di gravidanza
Eseguita costante vigilanza
sull’osservanza delle norme
e delle disposizioni
L’ESPERTO QUALIFICATO
E’ soggetto abilitato ad
effettuare la valutazione della
radioprotezione e deve essere
iscritto ad un apposito albo
istituito presso il Ministero del
Lavoro previo esame di idoneità
Compiti dell’EQ
Effettuare la valutazione
di radioprotezione
(esame preventivo, prima
verifica, esame periodico,
esame conclusivo)
Effettuare la sorveglianza
ambientale
Effettuare la valutazione
delle dosi
Trasmette
al medico autorizzato
la valutazione
delle dosi
Indica con relazione scritta
L’individuazione e la
classificazione delle zone
La classificazione dei lavoratori
La frequenza delle valutazioni
Tiene aggiornata la
documentazione relativa alle
valutazioni, ai controlli periodici
ed alle schede dosimetriche
Tutta la documentazione
della radioprotezione
deve essere conservata
per almeno 5 anni
dall’ultima trascrizione
L’Esperto Qualificato
può coincidere con il RSPP
solo se ha entrambe
le abilitazioni
(non hanno le stesse funzioni
e responsabilità)
L’Esperto Qualificato
a differenza del RSPP
risponde penalmente per
quanto di sua competenza
In caso di cessazione dell’attività
vanno trasmesse alla Direzione
del Lavoro le relazioni dell’EQ
(preliminare, prima verifica,
variazioni, sorveglianza
dosimetrica)
- Registro della sorveglianza fisica -
Le schede dosimetriche
personali ed i documenti
personali della sorveglianza
medica vanno trasmessi
all’ISPESL (ora INAIL)
la figura di datore di lavoro
e di esperto qualificato
non possono coincidere
MEDICO AUTORIZZATO
Il «medico autorizzato»
può coincidere con il «medico
competente» ma deve avere
ulteriori requisiti ed essere
iscritto in apposito elenco
istituito presso il Ministero
del Lavoro
L’obbligo del Medico Autorizzato
è previsto solo se vi sono
operatori esposti classificati
in «categoria A»
Sono classificati esposti gli
operatori che possono ricevere
una dose efficace annua
superiore a 1 mSv
Se vi è la possibilità di superare i
6 mSv/anno gli operatori sono
classificati esposti di
«categoria A» e quindi soggetti a
sorveglianza dosimetrica e
sanitaria personale
Non sono ammessi
superamenti
di 20 mSv/anno
PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE
Gli impianti, le attrezzature, le
modalità operative devono
rispondere a specifiche norme di
buona tecnica per garantire un
alto livello di radioprotezione
Il D.Lgs 187/00
Detta regole in materia di
protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli
delle Radiazioni Ionizzanti
È vietata l’esposizione
non giustificata da
un beneficio diretto
delle persone esposte
Le dosi devono essere
mantenute al livello più basso
compatibilmente con la
diagnosi richiesta
Le apparecchiature devono
essere mantenute in perfetta
efficienza e verificate
periodicamente
(controllo di qualità)
Le verifiche devono essere
effettuate almeno ogni anno
Una periodicità inferiore
(tre o sei mesi)
è di norma stabilita per
particolari attrezzature
e carichi di lavoro
Per le violazioni al decreto
230/95 sono previste sanzioni
diversificate secondo la gravità
da un minimo di 516 euro
ad un massimo di 51.645 euro
e/o
arresto da 0 a 3 anni
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l`esperto qualificato - Ordine Medici Latina