RADIOPROTEZIONE OBBLIGHI RESPONSABILITÀ FIGURE PROFESSIONALI LA SICUREZZA DAI RISCHI DERIVANTI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs 230/95 Modificato ed integrato dal D.Lgs 187/00; dal D.Lgs 241/00 dal D.Lgs 257/01 ed altri Recante norme in materia di radioprotezione in attuazione di direttive CE (e contestuale soppressione del DPR 185/64) Campo di applicazione Tutte le pratiche che comportano rischi dovuti a sorgenti naturali ed artificiali di radiazioni ionizzanti Campo di applicazione Attività lavorative diverse che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti Capo III bis Attività lavorative in ambienti interrati, gallerie ecc. Stabilimenti termali Navigazione aerea Attività lavorative in zone determinate () ecc. Esclusioni Sorgenti a bassa radioattività (concentrazioni distinte per singoli elementi riportate nella tabella 1.1) Esclusioni Acceleratori con energie inferiori a 30 keV Inclusioni Acceleratori superiori a 5 keV qualora l’intensità di dose equivalente alla distanza di 10cm sia uguale a 1 uS/h Tubi catodici per immagini visive qualora l’intensità di dose equivalente alla distanza di 5 cm sia uguale a 5 uS/h Funzioni ispettive Le funzioni ispettive sono affidate a: ANPA (ISPRA) Direzioni Territoriali del Lavoro Funzioni ispettive 3) ai Servizi di Prevenzione delle AUSL - limitatamente alle apparecchiature emittenti Oltre alla tutela della salute pubblica in ogni caso «pratica radiologica» Si intende un’attività umana che possa aumentare l’esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da sorgenti naturali od artificiali oltre il fondo naturale di radioattività CHIUNQUE intende intraprendere una «pratica» deve giustificarne la necessità CHIUNQUE intende intraprendere una «pratica» deve avvalersi di un Esperto Qualificato Regime autorizzativo Sono soggetti ad autorizzazione la detenzione e l’uso di 1) acceleratori con energia superiore a 200 keV 2) sostanze e relative attività elencate nella tabella IX-1 Regime autorizzativo Nulla osta di categoria A) Ministero dell’Industria (MISE) Nulla osta di categoria B) Prefettura (UTG) o Regioni Regime autorizzativo In tutti gli altri casi di applicazione del presente decreto (tra 30 e 200 KeV ed attività dei radionuclidi) vige il regime di «comunicazione preventiva di pratica» Comunicazione preventiva Chiunque intenda intraprendere una pratica comportante la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione almeno 30 giorni prima della detenzione a: Comunicazione preventiva Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco Agli organi del Servizio Sanitario Nazionale Alle Direzioni Territoriali del Lavoro All’ARPA (non Ispra) Comunicazione preventiva Inoltre va effettuata la denuncia all’INAIL ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali Comunicazione preventiva Il contenuto della comunicazione è indicato nell’allegato VII In particolare deve essere riportato: Comunicazione preventiva Ragione sociale Generalità Codice fiscale Sede legale Comunicazione preventiva Descrizione della pratica Elementi di giustificazione Planimetria dei locali ed ubicazione delle sorgenti Comunicazione preventiva Tipo di macchina, tensione e corrente massime Tipi di sostanze e relative concentrazioni ed attività Comunicazione preventiva Eventuale produzione di neutroni La classificazione delle zone Comunicazione preventiva Valutazione delle dosi per gli operatori e per la popolazione in condizioni di normale attività Comunicazione preventiva Il nominativo dell’esperto qualificato e la dichiarazione di accettazione dell’incarico Comunicazione preventiva La documentazione tecnica deve essere sottoscritta dall’Esperto Qualificato Comunicazione preventiva Vanno inoltre comunicate anche tutte le variazioni sostanziali di quanto comunicato ad esempio: Comunicazione preventiva Sostituzione dell’apparecchio Variazione delle concentrazioni Cambio ragione sociale Cambio Esperto Qualificato Comunicazione preventiva Trasferimento dei locali (nuova comunicazione preventiva) Comunicazione preventiva Va preventivamente comunicata anche l’intenzione di cessazione di pratica (30 giorni prima) Comunicazione preventiva In questo caso va richiesta una relazione straordinaria da parte dell’E.Q ove vengano indicate le modalità di cessazione della pratica Relazione da trasmettere agli organi competenti Capo VIII protezione sanitaria BENESTARE Prima dell’installazione deve essere acquisita dall’E.Q. una relazione preventiva con relativo benestare all’installazione di apparecchiature emittenti o all’uso di radionuclidi Ad installazione avvenuta deve essere acquisita dall’E.Q. una relazione di verifica con il relativo benestare all’uso Tali relazioni sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs 81/08 recante norme in materia di sicurezza sul lavoro Su indicazione dell’E.Q. devono essere: Delimitate le zone ed apposta l’apposita segnaletica Predisposte ed affisse in luogo visibile apposite norme di radioprotezione Forniti i DPI ed i mezzi di sorveglianza dosimetrica Predisposti ed attuati programmi di formazione sui comportamenti, informazione sui rischi ed addestramento sull’uso Allontanate dalle zone classificate e comunque da ovunque vi sia il rischio di superare la dose di 1mSv/anno le donne gestanti per l’intero periodo sin dal primo mese di gravidanza Eseguita costante vigilanza sull’osservanza delle norme e delle disposizioni L’ESPERTO QUALIFICATO E’ soggetto abilitato ad effettuare la valutazione della radioprotezione e deve essere iscritto ad un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro previo esame di idoneità Compiti dell’EQ Effettuare la valutazione di radioprotezione (esame preventivo, prima verifica, esame periodico, esame conclusivo) Effettuare la sorveglianza ambientale Effettuare la valutazione delle dosi Trasmette al medico autorizzato la valutazione delle dosi Indica con relazione scritta L’individuazione e la classificazione delle zone La classificazione dei lavoratori La frequenza delle valutazioni Tiene aggiornata la documentazione relativa alle valutazioni, ai controlli periodici ed alle schede dosimetriche Tutta la documentazione della radioprotezione deve essere conservata per almeno 5 anni dall’ultima trascrizione L’Esperto Qualificato può coincidere con il RSPP solo se ha entrambe le abilitazioni (non hanno le stesse funzioni e responsabilità) L’Esperto Qualificato a differenza del RSPP risponde penalmente per quanto di sua competenza In caso di cessazione dell’attività vanno trasmesse alla Direzione del Lavoro le relazioni dell’EQ (preliminare, prima verifica, variazioni, sorveglianza dosimetrica) - Registro della sorveglianza fisica - Le schede dosimetriche personali ed i documenti personali della sorveglianza medica vanno trasmessi all’ISPESL (ora INAIL) la figura di datore di lavoro e di esperto qualificato non possono coincidere MEDICO AUTORIZZATO Il «medico autorizzato» può coincidere con il «medico competente» ma deve avere ulteriori requisiti ed essere iscritto in apposito elenco istituito presso il Ministero del Lavoro L’obbligo del Medico Autorizzato è previsto solo se vi sono operatori esposti classificati in «categoria A» Sono classificati esposti gli operatori che possono ricevere una dose efficace annua superiore a 1 mSv Se vi è la possibilità di superare i 6 mSv/anno gli operatori sono classificati esposti di «categoria A» e quindi soggetti a sorveglianza dosimetrica e sanitaria personale Non sono ammessi superamenti di 20 mSv/anno PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE Gli impianti, le attrezzature, le modalità operative devono rispondere a specifiche norme di buona tecnica per garantire un alto livello di radioprotezione Il D.Lgs 187/00 Detta regole in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle Radiazioni Ionizzanti È vietata l’esposizione non giustificata da un beneficio diretto delle persone esposte Le dosi devono essere mantenute al livello più basso compatibilmente con la diagnosi richiesta Le apparecchiature devono essere mantenute in perfetta efficienza e verificate periodicamente (controllo di qualità) Le verifiche devono essere effettuate almeno ogni anno Una periodicità inferiore (tre o sei mesi) è di norma stabilita per particolari attrezzature e carichi di lavoro Per le violazioni al decreto 230/95 sono previste sanzioni diversificate secondo la gravità da un minimo di 516 euro ad un massimo di 51.645 euro e/o arresto da 0 a 3 anni