Le assemblee popolari
Comitia curiata
Assemblea dei discendenti delle antiche gentes patrizie ordinate in 30
curiae.
Da una certa epoca in poi i membri delle comunità gentilizie primitive
presero a riunirsi per motivi religiosi, guerreschi e poi amministrativi, in
gruppi più o meno ristretti, le curiae (co-viriae).
E' da escludere un intervento attivo del "popolo" riunito nei comitia
curiata per manifestare la sua approvazione nella scelta del re
(suffragium), o, secondo alcuni, per giurargli in tale sede fedeltà votando
una lex de imperio. Si tratta di anticipazioni causate dall'ignoranza di
quanto poteva avvenire nei tempi più antichi.
Vediamo i c.c. agire sin dalla prima repubblica, certo in età post liciniana
(a. 367), per il compimento di pochi e determinati atti solenni, tutti di
tipo arcaico e con forte valenza sacrale.
Convocati dai magistrati maggiori o dal pontefice massimo (comitia
calata ) in essi si procedeva alla:
•adrogatio, l'assunzione di un pater e della sua famiglia nella
podestà di un altro pater con la conseguente cessazione
dell'autonomia della famiglia del primo e l'estinzione dei suoi sacra;
•gentis enuptio, trasferimento di un filius o di una filia da una familia
all'altra per scopi matrimoniali;
•inauguratio del pontifex maximus e dei flamini maggiori (Dialis,
Martialis, Quirinalis);
•pronuncia della lex de imperio con cui si confermava l'imperium
conferito ai magistrati maggiori eletti nei comitia centuriata.
I c.c. si riunivano intra pomerium, nel comitium o davanti alla sede del
collegio pontificale sul Campidoglio, 2 volte l'anno, in giorni fissi, il 24
marzo e il 24 maggio, contraddistinti nel calendario dalla formula "Quando
rex comitiavit fas".
Prima della riunione si prendevano gli auspici e, se fausti, si procedeva
alla convocazione vera e propria (trinundinum).
Ogni curia era presieduta da un curio e tutte da un curio maximus. Si
votava individualmente (viritim) nell'ambito di ogni curia; tutte le curie
votavano contemporaneamente. Il voto era determinato per ogni curia dalla
maggioranza nel suo ambito: si sommavano non i voti individuali, ma
quelli delle curie (il voto era annunciato da un littore nell'ambito di ciascuna
curia).
I c.c. vennero esautorati nelle loro funzioni a poco a poco dai comitia
centuriata e già agli inizi del II sec. a.C. si riunivano solo i littori in
rappresentanza delle rispettive curie.
Comitia centuriata
I più importanti tra i c. repubblicani, derivati dalla trasformazione
in forme politiche dell'antica assemblea del popolo riunito
nell'esercito centuriato.
Lo schema a noi noto attraverso Livio e Dionigi subì delle modifiche
fra il 241 e il 225 a.C.
E' il sistema timocratico di partecipazione al voto da parte dei
cives nell'assemblea cittadina.
La riforma è attribuita a Servio Tullio: i cives distribuiti
esclusivamente in base alla ricchezza immobiliare in classi. Ma la
riforma fu invece attuata in momenti plurimi e cronologicamente
distinti, nata per gli ordinamenti militari e poi trasformatasi in un
ordinamento nuovo dello Stato-città.
Le centurie erano prima unità organiche dell' esercito, poi unità
di voto nelle assemblee.
Livio parla già per l'età serviana di un sistema basato su 5 classi di
censo e 193 centurie, ordinamento complesso, attuatosi progressivamente
e rimasto in tali forme fino al III secolo.
Fanteria.
I classe -100000 assi
80 centurie (seniores e iuniores)
aggregate 2 centurie di fabri addetti alle macchine da guerra
II classe - 75000 assi
III classe - 50000 assi
IV classe - 25000 assi
20 centurie (iuniores e seniores)
20 centurie
20 centurie (con asta, giavellotto)
V classe - 11000 assi
30 centurie (con fionde
aggregate 2 centurie di suonatori di corno e tuba
e
capite censi
1 centuria, immuni da compiti militari
Cavalleria:
12 centurie di cavalieri tra i primores
6 centurie con gli stessi nomi dati da Romolo, Titii,
Ramnes, Luceres primi et secundi
pietre)
Nel corso del V secolo si sono attuate trasformazioni, conclusesi con la
struttura manipolare dell'esercito. La struttura indicata da Livio, Polibio
e Dionigi si colloca tra il 269 e il 217 a.C. In precedenza la ripartizione
nelle classi doveva avvenire ad arbitrio del magistrato.
Valore politico della riforma: Livio (I 43,9): tutti gli oneri e tutti gli onori
furono trasferiti dai poveri agli abbienti.
Quando l'assemblea si trasformò dall'insieme dei cittadini alle armi in
istituzione politica? Le prime determinazioni politiche votate sono le leges
de bello indicendo (la prima sicura nel 427 contro Veio) e le leges de
potestate censoria (la censura ebbe inizio forse nel 443).
Competenze dell’assemblea:
•* Elezione dei magistrati
•* Approvazione o meno delle leggi (attività legislativa)
•*Attività giudiziaria (provocatio ad populum)
Venivano convocati da parte di magistrati cum imperio, ovvero
consoli, dittatori, pretori; se mancavano consoli e dittatori erano covocati
dall'interrex, ma solo per la funzione legislativa.
Editto di convocazione: data, luogo, ordine del giorno …
Se si dovevano approvare proposte di legge (rogationes) se ne
pubblicava contemporaneamente il testo (promulgatio) con annuncio
verbale, ed esposizone su tavolette albate. Doveva trascorrere il
trinundinum (16 o 24 giorni) prima della riunione.
Dal 336 la rogatio del magistrato doveva essere munita
dell'approvazione del senato.
Il popolo poteva solo approvare o respingere, non portare
emendamenti.
Il magistrato convocante era il solo a poter proporre, ottenuta
l'approvazione del senato, le candidature dei magistrati. Anche
quando si affermò il principio che ogni cittadino potesse avanzare la
propria candidatura, il nome era proposto all'assemblea dal magistrato.
Egli poteva anche rifiutare il voto favorevole per candidati sgraditi,
interrompere le votazioni, farle ripetere, non procedere alla
proclamazione (renuntiatio).
Durante il trinundinum si tenevano contiones, durante le quali qualsiasi
magistrato pronunciava discorsi o appelli a favore o contro una proposta di
legge (suasiones/dissuasiones) e il magistrato rogante poteva tener conto
di tali suggerimenti.
Ma se decideva di mutare il testo della legge, doveva procedere da capo.
La notte precedente l'assemblea, tenuta sempre in un dies comitialis, il
magistrato si recava nel templum, precedentemente delimitato e
inaugurato, a prendere gli auspicia. Se favorevoli, un accensus (praeco)
per suo incarico ne dava l'annuncio, facendo il giro delle mura e chiamando
a raccolta il popolo extra pomerium (in armi), di solito nel campo
Marzio.
L'ordine veniva ripetuto con il suono di una tuba (tromba di guerra) e si
presidiava il Gianicolo, issando su di esso e sul Campidoglio un vessillo
rosso, al cui ammainare la sera si sospendeva il comizio.
Il magistrato, celebrato un sacrificio e pronunciata una preghiera, faceva
ripetere da un banditore la sua proposta.
I cives per centuria entravano nei septa, realizzati in numero inferiore
rispetto alle centurie, che non votavano contemporaneamente: votavano
prima i cavalieri, poi la I classe e le 2 centurie dei fabri poi la II classe ...
I cives votavano singolarmente, uscendo dai septa attraverso stretti
passaggi (pontes), su cui erano gli scrutatori (rogatores) ed
esprimevano il loro voto (uti rogas /antiquior per l’approvazione delle
leggi) ( condemno/absolvo nei c. giudiziari) oralmente
Denario di L. Cassius Longinus,
triumviro monetale del 63 a.C.
Votante a sinistra, mentre depone
nell’urna la tavoletta con l’iniziale di
V[TI ROGAS], ovvero il voto
favorevole ad una proposta di legge;
sulla destra LONGIN.III.V(ir)
Denario di Q. Cassius, triumviro
del 55 a.C.
con raffigurazione del tempio di
Vesta, sedia curule, urna e
tavoletta con iniziali di a(bsolvo)
/c(ondemno)
Dalla fine del II sec. si introdusse l'obbligo della votazione
segreta: si deponeva in urne (cistae) poste accanto agli
scrutatori sui pontes una tessera preventivamente distribuita
con le scritte opportune (anche non liquet per l'astensione) o
annotate con i nomi .dei candidati.
Denario di P. Licinius Nerva , triumviro monetale nel 113/112 a. C.
Scena di voto: un votante a sinistra del pons riceve una tavoletta da un
attendente e un altro votante sulla destra depone la sua tavoletta nella
cista
Al termine delle operazioni di voto di una centuria il rogator
procedeva al conteggio, alla diribitio dei voti espressi viritim e
quindi alla ricognizione del voto unitario della centuria.
Lo comunicava al praeco, che su invito del presidente lo
proclamava.
Intanto le altre centurie votavano, anche influenzate dalle precedenti.
Quando si raggiungeva una maggioranza dei voti unitari
dell'assemblea, le operazioni erano interrotte e il magistrato,
tramite il praeco, procedeva alla renuntiatio del risultato.
Come è evidente tutto veniva deciso dalle prime 98 centurie di
locupletiores, che avevano da sole la maggioranza nell'
assemblea, ed in particolare dai seniores nel loro ambito.
Concilia plebis tributa
A Servio Tullio viene attribuita la ripartizione del territorio cittadino in
4 regioni o circoscrizioni dette tribù, per il reclutamento degli armati e
l'imposizione delle tasse.
Alle prime 4, Suburana, Esquilina, Collina, Palatina, si aggiunsero
progressivamente altre tribù rustiche comprendenti il territorio
extraurbano, prima l'ager Romanus antiquus (8 miglia da Roma),
poi altri territori conquistati. Era la proprietà terrriera che determinava
l'iscrizione nelle tribù rustiche, per cui i nullatenenti si trovavano tutti
nelle 4 urbane.
Alla fine del V sec. le tribù erano 20, cui si aggiunsero
progressivamente altre, fino al 241, quando divennero 35. I territori
che venivano conquistati erano aggregati alle preesistenti tribù
rustiche.
La plebe si riuniva nei concilia plebis tributa per quanto si sa dal 471 e
votava tributim.
Forse prima di allora i plebei si riunivano curiatim, agevolando così le
interferenze dei patrizi, che, tramite plebei poveri da loro dipendenti,
avevano tentato di influenzare dall'interno tali assemblee.
Perciò nel 471 il tribuno Publilio Volerone propose che i tribuni da
allora venissero eletti dai plebei riuniti in assemblea sulla base delle
tribù territoriali. Si ottenne così di sottrarre ai plebei più poveri, azionati
dai patrizi, di scegliere i capi della lotta, trasferendo la direzione politica
dell'assemblea a quei plebei che avevano proprietà in quanto iscritti
in una tribù, e quindi una certa autonomia economica, che li svincolava
dal rapporto subordinato con i patrizi.
Le conquiste della plebe in ambito istituzionale, entrando nelle
magistrature e nel senato, placarono la valenza rivoluzionaria dei
concilia, ma ne favorirono anche l'inserimento nella costituzione
repubblicana, non essendo più percepiti come organi politici di "classe".
Continueranno tuttavia a portare i segni della loro genesi:
denominazione di concilia (cum calare =convocare), parziale, in
contrapposizione con quella onnicomprensiva di comitia;
ius agendi cum plebe, e quindi la possibilità di essere convocati solo
dai tribuni o dagli edili della plebe;
permanente estraneità religiosa, segno dell'emarginazione antica della
plebe dalle istituzioni quiritarie; si riunivano regolarmente (durante la
repubblica entro un miglio dal pomerio cittadino), anche quando
non necessario e senza prendere auspici, per cui non vi erano remore
di carattere sacrale.
Le deliberazioni adottate nei c.p. vennero a lungo considerate ben
diversamente che le decisioni prese dal popolo nei comitia. Le decisioni
del popolo infatti erano vincolanti, mentre la plebe riunita nei concilia
poteva solo sciscere=stabilire, ma non vincolare e solo nella tarda
repubblica invalse l'abitudine di chiamare leggi anche gli scita plebis.
Inizialmente, dunque, nessuna valenza giuridica ebbero tali decisioni, che venivano
imposte solo attraverso strumenti rivoluzionari, minacce di secessione, rifiuti di
ottemperare alla leva, raggiungendo accordi episodici con i patres, che talvolta
accoglievano le proposte come rogationes da sottoporre all'approvazione dei
comitia centuriata. Così dovette accadere per la lex Icilia de Aventino publicando del
456, che concedeva terreni ai plebei su quel colle per costruirvi case: porta il nome
di un tribuno e doveva essere nata come plebiscito, pur essendo definita dalle fonti
come lex.
Al riconoscimento dell'efficacia vincolante per tutti i cittadini si giunse in seguito,
quando venne a scomparire l'antitesi originaria tra patrizi e plebei, sostituita da
quella tra possidenti o meno. Ma la decisione di equiparare i plebisciti alle leges
dovette essere presa nei comitia centuriata, al più tardi nel 287, a seguito di una
nuova secessione della plebe sul Gianicolo (lex Hortensia). I dati delle fonti lasciano
tuttavia supporre che l'autorità preventiva dei patres sia stata necessaria ancora per
tutto il terzo secolo.
Realizzata tale equiparazione gran parte della produzione normativa corrente si
trasferì nei concilia plebis proprio per la maggiore semplicità del loro modo di
riunirsi e deliberare, per la mancanza di impedimenti religiosi, per la frequente
assenza dei consoli che dovevano convocare i comitia, e invece per la presenza
assidua dei tribuni nell'Urbe durante la loro carica.
Eleggevano tribuni ed edili plebei.
Comitia tributa
Nei comitia tributa si riunivano i cittadini divisi per tribù; anche in queste
assemblee valeva il voto finale di ogni tribù, per cui la maggioranza era di
18, essendo le tribù 35 (dall’anno 241 a.C.)
Anche i comitia tributa avevano una triplice competenza:
-elettorale, poiché eleggevano i magistrati minori (questori, edili curuli);
-giudiziaria, poiché esaminavano reati che prevedevano multe;
-legislativa, in particolare dalla fine del III secolo a.C.
Non sappiamo quando vennero a costituirsi per la prima volta ed è
difficile stabilire anche il loro rapporto con i concilia plebis tributa.
Infatti, quando dopo il 287, con la legge Ortensia, i plebisciti vennero
equiparati alle leggi (votate nei comitia centuriata), venne meno anche una
chiara distinzione.
Alla fine della repubblica concili della plebe e comizi tributi quasi si
confondono nell’opinione popolare.
Era certamente più semplice convocare i comitia tributa che i comitia
centuriata, poiché non era richiesto per quelli tutta la complessa struttura di
convocazione e la presa degli auspicia.
Particolari comitia tributa, che prevedevano la convocazione di solo 17
tribù, erano destinati alla inauguratio dei sacerdoti.
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