La gestione dei leasing dopo la circ. 17/13 1) Determinazione del canone deducibile 2) Determinazione della variazione diminutiva a fine contratto 3) Riflessi Irap Determinazione del canone deducibile • Occorre suddividere l’intero importo del canone e non solo la quota capitale, per la durata fiscale del contratto ( tesi Assilea) Una societa’ acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale e’ quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing e’ di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno. Costo concedente € 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi € 24.000, quindi interessi passivi € 4.000. La corretta soluzione I° metodo ( Assonime) : quota capitale deducibile e’ paria 20.000/40 mesi x 12 mesi = 6.000, mentre quota interessi deducibile e’ pari a € 2.000 annui. Totale canone deducibile = 8.000 II° metodo ( Assilea e Agenzia Entrate) : totale costo contratto 24.000/40 x 12 = 7.200 Calcolo interessi secondo D.M. 24.4.1998 (applicabile per i soggetti non IAS – circ. 19/09) • Si sottrae dal canone di competenza il valore che si ottiene assumendo il costo concedente diviso per i giorni del contratto e moltiplicato per i giorni di utilizzo nel periodo d’imposta Ma se si sottrae il costo concedente rapportato a giorni al canone civilistico si ottiene un valore irragionevole di interessi passivi !!!! • Riprendendo l’esempio di prima: • Quota canone imputata a conto economico = 12.000 – costo concedente rapportato a giorni 6.000 ( 20.000/ 40 x 12) = 6000 che sarebbe la quota interessi di un esercizio !!!! • Mentre il dato e’ ragionevole se l’importo del costo concedente e’ sottratto non dal canone imputato a conto economico ma da quello che risulta fiscalmente deducibile > quindi 7.200 – 6000 = 1200 Calcolo interessi secondo metodo contrattuale • La societa’ di lesing dovra’ fornire un dato per gli il valore degli interessi non utilizzando come parametro il contratto ma la competenza fiscale Esempio precedente Interessi secondo conto economico = 2000 (4.000/2 anni) Interessi secondo calcolo fiscale = 1200 (4.000/40 mesi x 12) Al termine del contratto 1) Riscatto Valore riscatto viene ammortizzato La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone Al termine del contratto 1) Cessazione senza riscatto La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone Al termine del contratto 1) Cessione contratto La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d’imposta di cessione del contratto ATTENZIONE • Nella variazione diminutiva occorre tener conto che una quota corrisponde ad interessi, da considerare Ai fini art. 96 Tuir Determinazione quota terreno per leasing immobiliari • La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto e’ anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile Esempio: valore immobile 2.000.000, interessi 900.000, riscatto 200.000. durata contrattuale 15 anni, quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi Quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi Il 20% ( o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000 Irap • Soggetti art. 5 > canone imputato a c.e. e’ deducibile salvo quota interessi che pero’ , ai fini Irap, sono desunti dalla durata civilistica del contratto Una societa’ acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale e’ quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing e’ di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno. Costo concedente € 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi € 24.000, quindi interessi passivi € 4.000. 12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000 ATTENZIONE ai fini Ires la quota interessi e’ diversa da quella calcolata ai fini Irap Esempio precedente = quota interessi Ires 1.200, quota interessi Irap = 2000 Irap • Soggetti art. 5 bis > canone deducibile calcolato come nelle IIDD Irap • La quota terreno e’ indeducibile per i soggetti di cui all’art. 5 ???? • In ogni caso la circ. 17 afferma che il calcolo va eseguito assumendo la quota capitale in base alla durata contrattuale del leasing • Quindi si ha oltre ad doppio valore di interessi passivi anche un doppio valore dell’area Esempio leasing autoveicoli • Auto costo rilevante ( comprensivo Iva non detraibile) € 50.000 • Contratto di 3 anni • Durata minima ex art. 102 comma 7 Tuir = 4 anni • Interessi passivi = € 5.000 I° operazione: canone deducibile ex art. 164 Tuir • • • • 18.076:50.000= x : 100 = 36,15% Canone annuo = 55.000 : 3 = 18.333 Deducibile al 36,15% = 6627 Variazione in aumento definitiva RF 19 ( spese auto) = 11.706 II° operazione: canone deducibile ex art. 102 comma 7 Tuir • Canone annuo deducibile 55.000 : 4 = 13750 x = 36,15% = 4970 • Differenza con 6.627 = 1657 canone non deducibile rigo RF 32 cod 35 III° operazione: canone deducibile ex art. 164 Tuir • 4970 x 80 % = 3976 variazione in aumento definitiva che si somma all’altra variazione in aumento di 11.706 per un totale al rigo RF 19 di 15.682 • Variazione in aumento di cui al rigo RF 32, cod 35 = 1657 • Quindi il canone pari a 18.333 viene dedotto per € 994 !!!! IV° operazione: calcolo quota interessi Irap • Per societa’ di capitali ( art. 5 D.Lgs 446/97) = 5.000 : 3 = 1666 • Per societa’ di persone e altri soggetti Irpef ( art. 5 bis D.lgs 446/97) = 5.000 : 4 = 1250 Perdite su crediti • Approccio civilistico tra svalutazione e rilevazione della perdita Svalutazione voce B 10 d) OIC 15 e Doc. Int. 1) La svalutazione riguarda sia le perdite per inesigibilita’ gia’ manifestata sia quelle per inesigibilita’ temuta o latente ( compreso il caso del debitore fallito) Perdita voce B 14 Doc. Int. 1) La perdita va rilevata di fronte ai fatti che non possono essere ricondotti a valutazioni quali: a) Perdite da riconoscimento Giudiziale b) Cessione del credito c) Transazione d) Prescrizione Perdite su crediti • Parallelismo imperfetto con Tuir Art. 101 comma 5 : Perdite deducibili Comprendono sia le svalutazioni ( es. Credito svalutato per cliente fallito), sia Gli atti realizzativi o estintivi ( es. Transazione, a certe condizioni) Art. 106 : deduzione forfettaria a fronte di svalutazioni analitiche o forfettarie Va sempre calcolata sul valore fiscale del credito, quindi minusvalenze per Cessioni pro soluto, a certe condizioni sono classificabili come « svalutazioni Improprie» Perdite su crediti • Circ. 26/13 la disciplina del Tuir si applica indiscriminatamente verso debitori nazionali e debitori esteri con unica eccezione dei debitori black list Debitore residente e non residente White list: Si applicano gli artt. 101 e 106 del Tuir Debitore non residente black list: Si applica l’art. 110 comma 10 del Tuir Vedi circ. 35/12 Perdite su crediti • Circ. 26/13 Due elementi necessari per la deduzione ex art. 101 comma 5 Tuir DEFINITIVITA’ DELLA INESIGIBILITA’: VA ESCLUSO UN POSSIBILE INCASSO FUTURO SUSSISTENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI CIRC. 26/13 : ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI CONTABILI DICHIARAZIONI DI PARTE ( AVVOCATI O SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI) CHE ATTESTINO L’INUTILITA’ DELL’AZIONE DI RISCOSSIONE IRREPERIBILITA’ DEL DEBITORE PROVATA CON LE PREVISTE PROCEDURE PENALISTICHE E CIVILISTICHE ANTIECONOMICITA’ DEL RECEUPERO IN PRESENZA DI CREDITI DI MODESTA ENTITA’ ( CONFRONTO TRA COSTO PER RECUPERO E AMMONTARE DEL CREDITO) Perdite su crediti • Circ. 26/13 GLI ATTI REALIZZATIVI O ESTINTIVI DEL CREDITO ( PERDITE CONTABILI) 1) Cessione del credito pro soluto 2) Transazione 3) Remissione del debito Perdite su crediti • Cessione pro soluto DOTTRINA E PARTE MINORITARIA GIURISPRUDENZA ( ctp SS 67/2004) LA COLLOCAVANO NELL’ARTICOLO 101 COMMA 1 DEL Tuir ( minusvalenze), MENTRE PARTE MAGGIORITARIA GIURISPRUDENZA LA COOLOCAVA NEL COMMA 5 > OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DI INESIGIBILITA’ DEL CREDITO 1) CIRC. 26 RITIENE CHE SE IL CREDITO E’ CEDUTO A BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI LA MINUSVALENZA CONTABILE E’ DEDUCIBILE > E ALTRI CESSIONARI ? 2) CESSIONE CREDITI MODESTO IMPORTO > VEDI SVALUTAZIONE Legge Stabilita’ 2014 : l’azzeramento dei crediti in ottemperanza ai principi contabili e’ fiscalmente deducibile > conseguenze Perdite su crediti • TRANSAZIONE MAP 23.9.2010 > E’ MINOR RICAVO O SOPRAVVENIENZA PASSIVA QUANDO SI E’ DI FRONTE AD UNA CONTESTAZIONE NEL MERITO 1) CIRC. 26 : APPLICABILITA’ ART. 101 COMMA 5 , QUINDI NECESSARIO DIMOSTRARE INSOLVENZA DEBITORE, NEGLI ALTRI CASI. MA OCCORRE RICORDARE, TRA LE MOTIVAZIONI, ANCHE LE IPOTESI DI NON CONVENIENZA ALL’AZIONE ESECUTIVE PER MOTIVI COMMERCIALI ( Cass. sent 17087/09 E CASS. 10256/13) Perdite su crediti • Remissione del debito INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEBITORE ANTIECONOMICITA’ DELL’AZIONE DI RECUPERO QUALE E’ LA DIFFERENZA FISCALE CON LA SVALUTAZIONE ? Circ. 26/E/13, par. 4 Crediti modesto importo • Novità art. 101, comma 5 : deducibilita’ perdite per crediti di modesto importo < € 2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi non inf a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre 1) Calcolo soglia: a) Comprende Iva b) Non rilevano svalutazioni ( mentre discorso diverso dovrebbe essere fatto per abbuoni) c) Pagamento parziale > Circ. Ass. 15/13: il semestre decorre dal sorgere del credito e l’entita’ dipende dal residuo che deve essere pagato Circ. 26/E/13, par. 4 Crediti modesto importo • Novità art. 101, comma 5 : deducibilita’ perdite per crediti di modesto importo < € 2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi non inf a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre 2) Calcolo soglia: a) Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore si assume Il credito che deriva dalla singola obbligazione b) Per rapporti contrattuali unitari ( somministrazione , ma anche locazione) si assume Il valore totale dei crediti. Per valutare se entrano nella soglia, pero’ , occorre tenere in considerazione il semestre ESEMPI • Esempio 1 : due crediti scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000. Il rapporto e’ continuativo , quindi il saldo finale verso il debitore e’ pari a € 3.000 ( importo sopra soglia), tuttavia si potra dedurre il valore di € 2000 ( somma dei crediti scaduti da almeno sei mesi) poiche’ l’importo del credito non scaduto da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia. • Esempio 2 : due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000. Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione poiche’ manca il passaggio a conto economico. Nel 2013 viene operato il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dell’ultimo credito , per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013. Quindi nel 2013 avremo perdite per € 3.000 nei confronti del medesimo debitore, ma tutte deducibili secondo la circ. 26, perche’ il presupposto temporale dei primi due crediti si e’ manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013. Coordinamento con deduzioni forfettarie art. 106 Tuir • 1) Disciplina generale art. 106 Tuir a) Svalutazione ed accantonamenti deducibili nel limite dello 0,5% totale crediti a fine esercizio b) Deduzione non piu’ ammessa quando il fondo fiscale raggiunge il 5% del totale crediti c) Perdite deducibili su crediti comportano utilizzo fondo e solo per eventuale Sono deducibili Art. 106 Tuir: chiarimenti circ. 26/13 1) Il calcolo della svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato il fondo fiscale 2) Sia le perdite deducibili , sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali svalutazioni 3) Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai soggetti per i quali e’ stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita 4) Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono il fondo fino a capienza ( criterio di consumazione) 4Dubbio: alle perdite su crediti che non hanno i requisiti per essere dedotte sono applicabili le regole dell’art. 106 Tuir ? Letteralmente si direbbe di no Coordinamento con principio di derivazione • 1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa , previa imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita’ semplificata) a) Il passaggio a conto economico puo’ essere rappresentato sia da perdite sia da svalutazioni ( anche se sul punto la circ. 26/13 fa solo esempio di svalutazione eseguita in esercizio precedente e non dedotta fiscalmente) Coordinamento con principio di derivazione • 1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa , previa imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita’ semplificata) a) Coordinamento tra maturazione del semestre ed imputazione del componente negativo a) Conto economico anno x, semestre anno x +1 = variazione dim X + 1 b) Conto economico anno x, semestre anno X = ok c) Semestre anno x, conto economico anno x +1 = deduzione X +1 d) Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012= deduzione 2012 e) Semestre ante 2012, C.E. ante 2012 = dubbio Prospetto Unico 2013 5000 500 100000 5000 2000 3000 500 100000 Esempio: 2011 svalutazioni 5000 e fondo dedotto 5000 Crediti al 31.12.2012, dato uguale sia civile che fiscale, 100.000 Nel corso del 2012 si e’ verificata una perdita per fallimento del debitore per 2000 La perdita di 2000 comporta l’utilizzo del fondo fiscale per pari importo. Il fondo residuo resta paria 3000, importo sotto la soglia del 5% del valore dei crediti. A questo punto nel corso del 2012 diventa possibile operare la svalutazioni per 500, importo deducibile Prospetto Unico 2013 100.000 1000 100.000 99.000 50.000 50000 zero 500 100000 Esempio: Nel corso del 2011 i crediti pari a 200.000 sono stati svalutati per 100.000 con rilevanza solo civilistica. La deduzione fiscale e’ stata operata per lo 0,5% cioe’ 1000. Nel corso dell’esercizio 2012 si e’ manifestata una perdita per fallimento del debitore per € 100.000. Inoltre viene operata una ulteriore svalutazione per € 50.000. In primo luogo viene utilizzato il fondo che diventa pari a zero, mentre la perdita e’ deducibile per € 99.000. La svalutazione di 50.000 viene dedotta nel limite dello 0,5% dei crediti per l’importo nominale fiscale , cioe’ € 100.000, quindi importo deducibile e’ 500. L’importo dei crediti al 31.12.2012 e’ 50.000 valore civilistico e 100.000 valore fiscale Momento di deducibilita’ della perdita sul credito derivante da procedura concorsuale • Cass. N. 8822 del 1 giugno 2012: “ … non e’ possibile ripartire la deduzione della perdita in piu’ esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale..” Ma cio’ non significa che la perdita possa essere dedotta solo nell’esercizio in cui e’ “dichiarata” la procedura > si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente puo’ dimostrare che la certezza della perdita si e’ avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura DOCUMENTI UTILI SECONDO CIRC. 26/13 PER DEDUZIONE a)inventario redatto dal curatore fallimentare b) piano del concordato preventivo c) situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa d) relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria Procedure concorsuali • Possibile dedurre parzialmente la perdita sul credito • Aspetto Iva > se il credito e’ irrecuperabile possibile nota di accredito a fine procedura ( circ. 77/2000), quindi corretto portare a perdita il solo imponibile • In caso di perdita stimata parziale, nota di accredito proporzionale ad incasso . Es. credito 1000 piu iva 10% = 1100. Incasso stimato 400 > scorporo Iva su 700, quindi 630 e’ la perdita mentre Iva pari a 70 verra’ recuperata tramite nota di variazione Circ. 31 del 23.9.13 correzione spontanea degli errori sulla competenza OIC 29: gli errori in materia di competenza comportano l’insorgenza di componenti positivi e negativi da inserire nell’area straordinaria Rispetto del principio di divieto di doppia imposizione: il componente negativo va riconosciuto, previa imputazione a conto economico: ma in quale periodo e con quali modalita’ ??? Il componente reddituale indicato nella area straordinaria nel periodo d’imposta in cui ci si accorge dell’errore • Va recuperato a tassazione o stornato dall’imponibile a seconda dei casi • Variazione in aumento o in diminuzione La modalita’ di recupero o tassazione avviene operando sulla dichiarazione originaria • Ravvedimento operoso se possibile • Rifacimento della dichiarazione originaria se oltre ravvedimento, con effetto riportato sull’ultima dichiarazione emendabile • La correzione della dichiarazione originaria e di quella oggetto del ravvedimento mette a conoscenza l’Agenzia della correzione al fine di eseguire gli opportuni controlli Correzione della omessa rilevazione di componenti positivi Ma quali conseguenze in termini sanzionatori ?? Utilizzo dei beni da parte dei soci 1) D.L. 138/11 art. 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies 2) Provvedimenti 94904 e 94902 del 2.8.13 3) Circ. 24 del 15.6.2012 4) Circ. 25 del 19.6.2012 5) Circ. 36 del 24.9.12 a cura di Paolo Meneghetti argomento Reddito diverso imputato ai soci Art. 2 c.36-terdecies e 36-quinquiesdecies DL 138/11 Introdotta lett. h-ter all’art. 67 TUIR Costituisce reddito diverso … “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore” Ambito soggettivo utilizzatore in base alla norma: Soci , residenti e non di societa’ o Enti commerciali Familiari, residenti e non, dell’imprenditore individuale Ambito soggettivo utilizzatore in base alla Circ. 24/12: Familiari, residenti o meno, dei soci ( anche se la partecipazione e’ a societa’ collegata) Precisazioni Circ. 24/12 • I familiari sono il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado • Sono esclusi dalla norma i soggetti che , per loro natura, non possono essere titolari di reddito diverso ( es. socio che riveste la qualifica di societa’) argomento Indeducibilità costi Art. 2 c.36-quaterdecies DL 138/11 I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. Ambito soggettivo concedente: Imprenditore individuale, societa’ di persone, di capitali, enti non commerciali limitatamente alla sfera di impresa, Stabili organizzazioni societa’ non residenti Quindi escluse: Societa’ semplici, societa’ non residenti Ambito Oggettivo • > Tutti i beni dell’impresa ( sia beni merce, sia beni strumentali, sia beni patrimonio) • > sia detenuti a titolo di proprieta’, sia semplicemente posseduti in forza di contratto di locazione anche finanziaria o comodato • > esclusi i beni diversi da veicoli, aerei o natanti, con valore non superiore a € 3000 al netto Iva • > esclusi i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzano ai soli fini istituzionali ( circ. 24/12) • > esclusi anche alloggi di cooperative a proprieta’ indivisa concessi in uso ai soci Determinazione reddito diverso Differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo: valore di mercato ex art. 9 Tuir ( per i beni per cui non e’ possibile individuare una tariffa d’uso e’ possibile ricorrere ad apposita perizia) E’ necessario documentare gli accordi contrattuali con utilizzatore tramite certificazione scritta di data certa, antecedente la data di inizio dell’utilizzazione del bene ( circ. 24/12) > possibili problemi per i contratti gia’ stipulati nel 2011 che non presentano queste caratteristiche: puo’ essere una soluzione formalizzare l’adempimento con data certa entro 60 gg dall’emanazione della circ. 24 del 15 giugno 2012 ? Circ. 36/12 : la data certa e’ solo consigliabile e opportuna, in mancanza sara’ il contribuente a dimostrare il contenuto dell’accordo per l’utilizzo del bene argomento comunicazione Art. 2 c.36-sexiesdecies DL 138/11 Provv. 2.8.13 Obbligo di comunicazione all’A.E. dei beni in godimento ai soci o familiari. Prima comunicazione relativa al 2012 >Termine per la comunicazione relativa al 2012 > 12 dicembre 2013 ( poi entro il 30 aprile a regime) Sanzioni comunicazione beni ai soci(proporzionale 30% differenza tra valore di mercato e corrispettivo stabilito) Sanzioni Comunicazione finanziamenti € 258 Provvedimento 02.08.13 • Dati anagrafici dei soci ( anche per partecipazione indiretta), dei familiari dell’imprenditore, dei familiari dei soci ( compresa l’ipotesi di soci o familiari di altra societa’ del gruppo • Circ. 25/12: nel caso di societa’ fiduciaria o Trust in cui il disponente ha in godimento il bene, va comunicato il nominativo del fiduciante o del disponente Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa ai beni • Soggetti obbligati: la societa’ o in via alternativa socio o familiare dell’imprenditore. Il modello aggiunge anche il familiare del socio. 1) Utilizzatore 2) Concedente A) Socio B) Familiare imprenditore D) Familiare del socio * Viene citato con codice C anche l’imprenditore che utilizza beni della sua impresa, ma questa ipotesi e’ esclusa dal Provvedimento !!! Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa ai beni • Oggetto: dal 2012 il soggetto obbligato comunica i dati dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto beni dell’impresa. Art. 2 del Provv. Non cita i familiari del socio ( utilizzatore), in questo caso obbligo di comunicazione del codice fiscale del socio. • Se chi compila e’ la societa concedente vanno comunicati gli estremi dell’utilizzatore, se chi compila e’ l’utilizzatore vanno comunicati i dati del concedente >>> Comunicazione va effettuata per ogni bene, e va eseguita anche se il godimento e’ iniziato prima del 2012 ma perdura nel 2012. Provvedimento 2.8.13 • Art. 3 Esclusioni soggettive: • Beni concessi in godimento ad amministratori, ( sempre) • Beni concessi al socio dipendente o lav autonomo qualora si manifesti un benefit • Beni concessi all’imprenditore individuale • Beni di enti che svolgono attivita commerciale concessi al socio Ente per i fini istituzionali • Alloggi delle societa’ cooperative a proprieta’ indivisa • Beni ad uso pubblico per i quali e’ prevista deducibilita’ integrale ( taxi) • Ogni bene concesso in godimento, qualora non vi sia una differenza tra valore di mercato e corrispettivo erogato dall’utilizzatore • Beni di valore non superiore a € 3.000 al netto di Iva Problemi • Esonero comunicazione per chi ha tassato il reddito diverso ex art. 67 Tuir e non 51 o 54 Tuir ? • Situazione del socio amministratore che ha tassato il benefit come reddito diverso • Esonero da comunicazione comporta esonero anche da tassazione reddito ( es, imprenditore individuale) • Reddito diverso non tassato in capo al socio accomandante perche’ l’indeducibilita’ del costo supera il reddito ( es. auto) > comunicazione ? Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa a Finanziamenti e alle Capitalizzazioni • Soggetti obbligati: la societa’ o l’impresa individuale, ma in ogni caso solo chi esercita attivita’ d’impresa ( non e’ prevista la comunicazione alternativa del finanziatore) 1) Solo Concedente ? 2) Utilizzatore ? Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni • Vanno segnalati anche se non funzionali all’acquisto dei beni concessi in godimento • Vanno segnalati solo se erogati da soci persone fisiche ( o familiari imprenditore) • Vanno segnalati solo quelli erogati dal 2012 in poi • Vanno segnalati solo se superiori a € 3.600 distintamente per apporto ( finanziamenti distinti da capitalizzazioni) e, sembrerebbe per anno ( vedi Motivazioni) Problematica del tetto soglia: e’ in capo alla societa’ o in capo al socio ? • Es. Tesi 1) in capo alla societa’ : due finanziamenti da € 2.000 eseguiti da due soci fanno scattare l’obbligo di segnalazione • Tesi 2) Stesso caso sub 1) nessun obbligo * sembra doversi preferire la tesi 1) poiché se e’ la societa’ che fa la comunicazione come farebbe a sapere quali finanziamenti ha eseguito il socio ad altre eventuale societa’ dal medesimo partecipate ?? Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni Esempi 1) Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel 2012 finanziamenti per € 1.500 ciascuno, che sono diventati capitalizzazioni Poiche vi hanno rinunziato. > Nessuna comunicazione 2) Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un finanziamento di € 1500 ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento Per € 1.500 ciascuno. Totale finanziamenti al 31.12.2013 € 6.000, ma Nessun obbligo di comunicazione 3) Rossi e Verdi eseguono un finanziamento nel 2012 Per € 2.000 ciascuno > obbligo di comunicazione Poiche’ il limite e’ superato sulla societa’ ( situazione dubbia) Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni • Il Provvedimento non cita i finanziamenti o le capitalizzazioni esistenti al termine del periodo d’imposta, per cui sembra doversi concludere che vanno segnalati anche quelli eseguiti nell’anno e restituiti prima del termine dell’esercizio • Momento rilevante del finanziamento : effettiva erogazione • Mera restituzione non va comunicata • Restituzione parziale a fronte di debiti stratificati > art. 1193 C.C. • Sono esclusi i dati relativi ad apporti gia’ segnalati all’Anagrafe Tributaria • Comunicazione per ogni operazione dato che viene richiesta la data ??? Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni: esempio • Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per € 4.000 il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e’ divenuto apporto in conto capitale. 4.4.12 X 4.000 Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni: esempio • Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per € 4.000 il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e’ divenuto apporto in conto capitale. Sembra doversi indicare anche la rinunzia benché non vi sia manifestazione finanziaria ( tesi meramente prudenziale) 30.09.12 X 4.000 2013 : DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 2013: DECORRONO GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 1) Rilevanza fiscale ai fini dell’ammortamento nell’esercizio 2013 2) Rilevanza fiscale ai fini del plafond per il calcolo delle manutenzioni ordinarie ( art. 3, c.2. D.M. 86/02) 3) Per il calcolo delle plus/minus il valore rivalutato e’ riconosciuto a far data dal 2014 Normativa società di comodo • Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici) DAL 2013 Immobile rileva nel test al nuovo valore rivalutato Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4% Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato Normativa società di comodo • Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici) DAL 2013 Immobile rileva nel test al nuovo valore rivalutato Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4% Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato • Se la rivalutazione e’ solo civilistica non rileva mai nella normativa delle società di comodo Distribuzione o utilizzo del saldo attivo • Ipotesi 1) rivalutazione solo civilistica: utilizzo per copertura perdita non comporta rilievi fiscali ( tranne ACE) , mentre distribuzione ai soci rappresenta dividendo per le societa’ di capitali. • Ipotesi 2) rivalutazione anche fiscale, senza affrancamento del saldo attivo: • distribuzione 2012 : variazione in aumento imponibile societa’ e per societa’ di capitali dividendo per il socio. Credito d’imposta per sostitutiva gia’ versata e riconoscimento anticipato del valore del bene rivalutato • distribuzione 2013: variazione in aumento imponibile societa’ e per societa’ di capitali dividendo per il socio. • Utilizzo a copertura di perdite: irrilevanza fiscale • Il saldo attivo non affrancato e’ riserva in sospensione d’imposta quindi non subisce la presunzione di cui all’articolo 47 c. 1 del Tuir Distribuzione o utilizzo del saldo attivo • Ipotesi 3) Rivalutazione anche fiscale con affrancamento del saldo attivo : • - distribuzione non genera incremento imponibile in capo alla societa’, ma dividendo in capo ai soci • - La riserva e’ considerata di utili quindi e’ sotto posta alla presunzione di cui all’art. 47, c.1 Tuir • • • • Ipotesi 4) Societa’ di persone : saldo attivo esiste solo per societa’ che erano in contabilita’ ordinaria al momento della rivalutazione Saldo attivo e’ riserva di utili, quindi distribuzione incrementa imponibile della societa’ ( attribuito per trasparenza ai soci) senza altro effetto Saldo attivo affrancato non incrementa imponibile della societa’ ne’ del socio in caso di distribuzione, poiche’ la distribuzione riduce il valore della partecipazione che precedentemente e’ stato incrementato dall’affrancamento del saldo attivo ART. 52 D.L. 69/13 NOVITA’ RISCOSSIONE RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO • Si tratta solo del debito iscritto a ruolo ( quindi con sanzione piena e aggio dell’agente), non modificate le rateazioni dell’avviso bonario: 6 rate trimestrali per debiti fino a € 5.000 e 20 rate trimestrali per debiti superiori RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO • Art. 19 DPR 602/73 • Per ragioni di difficolta legate alla congiuntura economica e senza responsabilita’ del debitore la rateazione puo’ passare da 72 rate mensili a 120 rate mensili ( anche prorogabili di altre 120 rate) Nota Equitalia 1.7.13 > applicabile anche a procedure in corso • D.M. 6.11.13 > occorre che rata superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare o superi il 10% del Valore produzione mensile in caso di impresa in ordinaria • Decadenza rateazione : non pi’ due rate consecutive non pagate, ma otto rate anche non consecutive non pagate • Nuova decadenza applicabile anche al passato ( Nota Equitalia) RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO • Art. 62 DPR 602/73 • Pignoramento beni strumentali: limite di un quinto del valore applicabile anche al debitore societa’ • Art, 72 bis DPR 602/73 • Pignoramento dei crediti presso terzi comporta il pagamento all’agente della riscossione entro 60 giorni dall’intimazione ( a non piu’ 15 giorni) • Art. 72 ter DPR 602/73 • Impignorabile l’ultimo emolumento erogato a titolo di stipendio, pensione etc. RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO • • • • Art. 76 DPR 602/73 : espropriazione immobiliare Non si da’ luogo ad espropriazione se immobile: 1) non di lusso 2) destinato ad uso abitativo e debitore vi risiede anagraficamente • 3) e’ l’unico immobile di proprieta’ del debitore ( Nota Equitalia) • Comprese pertinenze • Effetto retroattivo ( se importo del debito non supera € 120.000) RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO • Nota Equitalia 1.7.13 • Iscrizione ipoteca viene comunque eseguita, ma non si da’ luogo all’espropriazione • Iscrizione di ipoteca e’ motivata anche dalla necessita’ di tutelare il credito erariale di fronte ad altri creditori che intendano avviare procedure di espropriazione Nuove SRL dopo D.L. 76/13 • Ordinarie > 2463 C.C. • • • • • • Capitale minimo € 10.000 Compagine societaria libera Statuto libero Alimentazione riserva legale del 5% Versamento del 25% del capitale sottoscritto Novita’ : Conferimento all’organo amministrativo > conseguenze operative Nuove SRL dopo D.L. 76/13 • Ordinarie a capitale ridotto> 2463 C.C. • • • • • Capitale minimo € 1, max € 9999 Compagine societaria libera Statuto libero Alimentazione riserva legale del 20% Versamento del 100% obbligatoriamente in denaro del capitale sottoscritto Nuove SRL dopo D.L. 76/13 • Semplificate> 2463 bis C.C. • Capitale minimo € 1, max € 9999 • Compagine societaria solo persone fisiche senza limiti di eta’ • Statuto standard inderogabile • Alimentazione riserva legale del 5% • Versamento del 100% obbligatoriamente in denaro del capitale sottoscritto Nuove SRL dopo D.L. 76/13 • Correlazione con norme poste a tutela del capitale > art. 2482 ter C.C. • Il riferimento al capitale minimo e’ sempre da intendersi per € 10.000 ?? LE NUOVE S.T.P. SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI Le società tra professionisti NUOVE STP: AL VIA DAL 21.4.2013 Art. 10 L. 183/2011 legge quadro D.M. 8.2.2013 n. 34 regolamento di attuazione Presupposto: svolgimento di attività professionale regolamentata ordinistica commercialisti, cdl, ingegneri, architetti, geometri, medici, ecc. Condizioni almeno 2/3 delle quote di partecipazione a professionisti Le società tra professionisti Tipologie di STP Società tra professionisti Società multidisciplinari medesima attività, stesso Ordine attività diverse, Ordini diversi Tipologie societarie Società semplici Società per azioni Società in nome collettivo Soc. accomandita p. azioni Soc. in accomandita semplice Società cooperative SRL, SRL Semplificate Restano “salve” le associazioni professionali (così l’art. 10, c.9, L. 183/2011) Le società tra professionisti Particolarità STP COOPERATIVA: MINIMO 3 SOCI Art. 10 c. 3 L. 183/2011 dopo la modifica dell’art. 9-bis c.1, lett. a) D.L. 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27) STP UNIPERSONALE ? NO secondo CNDCEC (Pronto Ordini n. 158 del 22.7.2013) e IRDCEC (Circ. 32/IR del 12.7.2013) In tal senso sembra deporre la stessa legge che nell’oggetto sociale della STP prevede che l’attività deve essere esercitata dai soci e nella denominazione sociale richiede che deve emergere con chiarezza che si tratta di STP per l’esercizio in forma associata della professione Le società tra professionisti OGGETTO SOCIALE (art. 10 L. 183/2011, ) Atto costitutivo STP deve prevedere: Esercizio in via esclusiva di attività professionale da parte dei soci; Ammissibili attività strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione ovvero fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino l’esercizio della professione Le società tra professionisti SOCI (art. 10 L. 183/2011, ) TIPOLOGIE DI SOCI soci professionisti iscritti ad un albo o collegio soci per prestazioni tecniche soci di mero capitale con maggioranza di 2/3 di soci professionisti da mantenersi per l’intera durata della STP Le società tra professionisti SOCIO PER PRESTAZIONI TECNICHE “non è socio professionista e non può svolgere le prestazioni professionali che in base alle risultanze dell’atto costitutivo e in base alle competenze previste negli ordinamenti professionali di appartenenza sono riservate solo ai soci professionisti. Si tratta, piuttosto, di un socio che fornisce mansioni ancillari rispetto all’attività della s.t.p., quali ad esempio la gestione delle risorse umane o la gestione dei sistemi informatici” (IRDCEC , Circ. 32/IR del 12.7.2013) Le società tra professionisti SOCIO PER FINALITA’ DI INVESTIMENTO E’ il classico socio di capitali Deve: rispettare requisiti di onorabilità (cioè non aver riportato misure di prevenzione personali o reali, anche in 1°grado); non aver riportato condanne pari o superiori a 2 anni; non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari Le società tra professionisti CONFERIMENTO ED ESECUZIONE INCARICO diritto del cliente all’informazione (elenco professionisti con titoli, qualifiche e specializzazioni, elenco soci di capitale) diritto di scegliere il professionista che deve eseguire la prestazione dovere della STP di documentare l’avvenuta informativa (sottoscrizione del cliente per ricevuta) dovere di informazione sull’utilizzo di ausiliari e sostituti informazione su complessità incarico, compensi e oneri indicazione estremi polizza assicurativa di responsabilità professionale Le società tra professionisti SEDE E DENOMINAZIONE SEDE LEGALE STP In base all’indicazione nell’atto costitutivo, NON rileva la residenza dei soci DENOMINAZIONE anche con nomi di fantasia con/senza nomi dei professionisti consona al decoro della professione Le società tra professionisti ISCRIZIONE CCIAA E ORDINE PROFESSIONALE Le STP devono iscriversi: nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con la qualifica di Società tra Professionisti, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (Diritto annuale provvisorio: 200 € + 40 € per ogni unità locale) nella sezione speciale degli Albi tenuti dagli Ordini professionali di appartenenza dei soci professionisti (quote iscrizione definite da ciascun ordine territoriale) Le società multidisciplinari fanno riferimento all’Ordine relativo all’attività prevalente (art. 8 del Regolamento) Le società tra professionisti TRATTAMENTO FISCALE Reddito prodotto dalle STP: - di lavoro autonomo, secondo l’opinione più diffusa, alcune interpretazioni del Fisco e il DDL in itinere in Parlamento; - d’impresa, atteso il silenzio della legge ed i principi generali della fiscalità delle imprese Obblighi: - fatturazione con iva, ritenuta d’acconto e cassa previdenza - imputazione del reddito per trasparenza ai soci Le società tra professionisti TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Le STP devono iscriversi alla Cassa di Previdenza di riferimento e versare il contributo integrativo (4%) addebitato ai clienti Multidisciplinari: tale importo va calcolato: - su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari, secondo la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti - sui soli corrispettivi rientranti nel volume d’affari riferibile ai propri associati, per la Cassa di Previdenza dei Ragionieri Il contributo soggettivo rimane a carico dei singoli professionisti in base al reddito loro imputato per trasparenza