CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO
Legge di stabilità 2015
Modifica art. 3 DL 145/2013
Inquadramento
 L’art. 3 del DL 23.12.2013 n.145, come sostituito dalla L. 190/2014, prevede il riconoscimento alle
imprese di un credito d’imposta fino ad un massimo annuale di 5.000.000 euro per ciascun
beneficiario, nella misura del 25% o del 50% degli incrementi di spesa nella attività di ricerca e
sviluppo rispetto alla media delle medesime spese sostenute nei tre periodi d’imposta precedenti a
quello in corso al 31.12.2015, a condizione che vengano sostenute spese per attività di R&S almeno
pari a 30.000 euro.
Credito d’imposta
Ante Legge di Stabilità
Post Legge di Stabilità
ricerca e sviluppo
2015
2015
Ambito soggettivo
Imprese con fatturato
annuo inferiore a 500
milioni di euro
Nessun limite di fatturato
per le imprese
Ambito temporale
Dal periodo d’imposta
determinato con
apposito decreto e fino
alla chiusura del periodo
d’imposta in corso al
31.12.2016
Dal periodo d’imposta
successivo a quello in
corso al 31.12.2014 e fino
a quello in corso al
31.12.2019
Aliquota del credito
d’imposta
50%
25% o 50%
Ambito soggettivo
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DL 145/2013 (art. 3 del DM 27.05.2015), il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese, quindi
indipendentemente:

Dalla forma giuridica;

Dal settore economico in cui operano;

Dal regime contabile adottato.
Rispetto alla previgente disposizione non è previsto alcun limite di fatturato per le imprese beneficiarie (in precedenza era stato
previsto un fatturato massimo di 500 milioni di euro)
Quindi, sulla base dei chiarimenti forniti dall’AF con la circolare 20/E del 10 Maggio 2005 al paragrafo 1.1, possono avvalersi del
credito d’imposta le imprese in qualsiasi forma costituite, ossia:

Persone fisiche esercenti attività commerciale, anche gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice;

Le società di armamento;

Le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale;

I consorzi tra imprese;

Le società per azioni le società in accomandita per azioni;

Le società a responsabilità limitata;

Le società cooperative e di mutua assicurazione;

Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;

Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività
commerciale esercitata;

Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. (circ. Fondazione Nazionale Commercialisti del 28.02.2015, la quale richiama il DL 29 Novembre 2008)
Ambito soggettivo
 Secondo quanto previsto dalla norma possono usufruire dell’agevolazione tutte le imprese a prescindere
dal regime contabile adottato. Quindi sono incluse anche i soggetti in regime di contabilità semplificata ex
art. 18 DPR 600/73. (chiarimento dell’AE nella circ. 51/E del 28 Novembre 2011 paragrafo 1.1.)
 La mancanza di un espresso divieto normativo parrebbe legittimare l’applicazione dell’agevolazione
anche da parte di soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari o con l’applicazione di regimi
d’imposta sostitutiva.
Soggetti esclusi
 Persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art.32 del TUIR;
 Gli enti non commerciali, se non titolari di reddito d’impresa;
 I titolari di reddito di lavoro autonomo;
 Le imprese che svolgono attività di ricerca per conto di terzi.
La norma infatti prevede l’esclusiva applicazione alle sole imprese che investono risorse in attività di R&S, sia
svolgendola direttamente sia commissionandola a terzi sulla base di specifici contratti. Inoltre la relazione
illustrativa allegata al DM 22/05/2015 chiarisce che «nel caso di un’impresa non residente senza SO in Italia, che
commissiona un’attività ad altra impresa residente o a SO di un altro soggetto non residente, né la prima, per
mancanza del requisito della territorialità, né le seconde possono beneficiare dell’agevolazione».
 I consorzi e le reti d’impresa che effettuano le attività di ricerca e sviluppo. (posizione in attesa di un
chiarimento ufficiale da parte dell’AE)
Ambito oggettivo – attività di ricerca e sviluppo agevolabili
 Sono oggetto delle agevolazioni gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previste dall’art. 3 co. 4 del
DL 145/2013 e dall’art. 2 del DM 27.05.2015
Lavori sperimentali o teorici (ricerca fondamentale):
Sono agevolabili «i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni
pratiche dirette».
Si tratta quindi di lavori sperimentali o teorici che non hanno immediati risvolti applicativi, ma che permettono
all’impresa di acquisire nuove conoscenze, senza applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
Ricerca pianificata e indagini critiche:
Attività «miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o
servizi, o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, dei processi o servizi esistenti ovvero la creazione
di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi»
Nella circolare 20/E del 10 Maggio 2005, l’AE ha chiarito il concetto di innovazione intendendo come «la
trasformazione di un’idea in un nuovo prodotto o di un nuovo processo, attraverso l’utilizzo di un insieme
strutturato di conoscenze, di tecniche, di azioni e regole utilizzabili per fine pratico». Essa può essere radicale,
nel caso in cui il prodotto o processo abbia caratteristiche significativamente diverse rispetto a quelle
precedenti o incrementale, quando per effetto della ricerca si ottiene un sensibile miglioramento in termini di
prestazioni superiori ovvero di costi inferiori.
Ambito oggettivo – attività di ricerca e sviluppo agevolabili
Attività di sviluppo:
Possono usufruire del beneficio «l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o
disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati». Possono anche trattarsi di attività destinate
alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e
servizi ( elaborazione di progetti, disegni, piani, studi di fattibilità purché non destinati ad uso commerciale);
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali a condizione che siano necessariamente il prodotto
commerciale finale e abbiano un costo di fabbricazione troppo elevato per poterli utilizzare solo ai fini
dimostrativi e di convalida.
Inoltre vi rientrano i progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali.
Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi:
Rientrano nell’agevolazione «le attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che
non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali»
 Attività escluse:
Non sono agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso.
Ambito oggettivo – costi di ricerca e sviluppo agevolabili
 L’art. 3 co. 6 del DL 145/2013 (art. 4 del DM 27.05.2015) individua i costi agevolabili ai fini della
determinazione del credito d’imposta.
Personale altamente qualificato:
Sono ammissibili, con aliquota del 50%, le spese relative al «personale altamente qualificato impiegato nelle
attività di ricerca e sviluppo, che sia alternativamente:
 In possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università
italiana o estera;
 In possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico e scientifico, secondo la classificazione
UNESCO Isced ovvero di cui all’Allegato 1 al DL 145/2013 (Allegato 3 legge di stabilità 2015)».
L’art. 4 co. 1 lett. a) del DM 27.05.2015 ha precisato che tale personale può essere
 Dipendente dell’impresa, ad esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali
 In rapporto di collaborazione con l’impresa (inclusi esercenti arti e professioni), purché svolga la propria
attività presso le strutture della medesima impresa.
Il costo da considerare è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per i lavoratori dipendenti e i
collaboratori in possesso dei titoli richiesti, vale a dire:
 L’importo della retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali oneri previdenziali e
contributi assistenziali obbligatori per legge;
 In rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nell’attività di ricerca e sviluppo.
Ambito oggettivo – costi di ricerca e sviluppo agevolabili
Strumenti e attrezzature di laboratorio:
Rientrano tra i costi agevolabili le «quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di
strumenti e attrezzature di laboratorio nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di
ammortamento di cui al DM 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di ricerca e
sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, al netto di IVA.»
Tali strumenti e attrezzature devono essere acquistati dall’impresa a titolo di proprietà o di utilizzo.
Nel caso di acquisto mediante locazione finanziaria, vanno considerati i canoni nella misura corrispondente
all’importo deducibile ai sensi dell’art. 102 co. 7 TUIR e in rapporto all’effettivo impiego per le attività di ricerca e
sviluppo.
Nel caso di acquisto mediante locazione non finanziaria, si fa riferimento al costo storico risultante da contratto
di locazione o da specifica dichiarazione del locatore.
Ricerca contrattuale:
Sono ammissibili le spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
-
università, enti di ricerca e organismi equiparati;
Come chiarito dalla circ. 51/E del 28 Novembre 2011, si tratta di attività di ricerca fondamentale, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale.
-
Altre imprese, comprese start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012 diverse da quelle che
controllano direttamente o indirettamente l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
medesima società che controlla l’impresa.
Ambito oggettivo – costi di ricerca e sviluppo agevolabili
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese:
I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati Membri dell’UE o in
stati aderenti allo SEE ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Privative industriali:
Altre spese ammissibili sono quelle relative a «competenze tecniche e privative industriali relative a
un’invenzione industriale o biotecnologica, a una tipografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.»
Spese per l’attività di certificazione contabile:
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a
revisione legale dei conti e prive di un Consiglio sindacale, sono ammissibili entro il limite massimo di
5.000 euro.
Spese escluse:
-
Le spese relative a fabbricati e terreni;
-
Le spese generali;
-
Le spese per i materiali impiegati nell’attività di R&S
Soglia minima di costi agevolabili – ambito temporale
 Ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DL 145/2013 (art. 5 co. 1 del DM 27.05.2015), il credito d’imposta è
riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S almeno pari a 30.000 euro.
 Tale spesa sostenuta deve essere superiore alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre
periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
 Sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal periodo d’imposta successivo al 31.12.14 e fino a quello
in corso al 31.12.2019.
Misura del credito d’imposta
 Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% delle spese in R&S sostenute in
eccedenza rispetto alla media dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
La modalità di determinazione del nuovo credito d’imposta si basa sul meccanismo incrementale,
quindi ai fini del calcolo rilevano solamente gli aumenti di spesa rispetto alla spesa per investimenti
media del periodo 2012-2014 (circ. Federazione Nazionale Commercialisti del 28 Febbraio 2015).
•
•
Personale
altamente
qualificato
Contratti
di
ricerca
«extra
muros»
•
50%
•
Strumenti
e
attrezzature
laboratorio
Privative industriali
25%
Vincolo della spesa incrementale «complessiva»
La spese incrementale è calcolata come differenza tra:
-
L’ammontare dei costi in R&S sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione;
-
La media annuale dei medesimi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al
31.12.2015 o nel minor periodo d’imposta decorrente dalla costituzione.
Il calcolo va fatto distintamente per ciascun gruppo di spesa
Ai fini del calcolo della media dei tre periodi precedenti la circ. 51/E del 28 Novembre 2011 chiarisce che
«rientrano gli investimenti appartenenti alla medesima tipologia di quelli indicati nella norma come agevolabili»
L’art.5 co.3 del DM 27.05.2015 dispone che il credito d’imposta è calcolato sulla spesa incrementale riferita ai
costi previsti dalla disciplina nei limiti della spesa incrementale complessiva. Essa è la differenza positiva tra:
 L’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di R&S agevolabili sostenute nel periodo
d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione;
 La media annuale delle medesime spese realizzate nel triennio 2012-2014, ovvero nel minor periodo dalla
data di costituzione, in caso di imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta.
Tale approccio incrementale è stata previsto al fine di premiare l’effettivo incremento delle spese per R&S
effettuato dalle imprese e permettere di ponderare adeguatamente le situazioni in cui si verifica un
decremento negli investimenti. Quindi in tali casi l’agevolazione viene concessa agli incrementi ottenuti ma
rapportati alla spesa complessiva sostenuta, cioè tenendo conto anche del decremento. (circ. 28.02.2015
Federazione Nazionale Commercialisti – Relazione illustrativa DM 27.05.2015)
Calcolo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per le attività di R&S è riconosciuto in misura pari alla sommatoria tra:
 Il 50% della differenza positiva tra:
-
l’ammontare delle spese sostenute in un periodo d’imposta agevolato per personale altamente
qualificato e per contratti di ricerca «extra muros»;
-
La media delle stesse spese sostenute nel triennio 2012-2014.
 Il 25% della differenza positiva tra:
- l’ammontare delle spese sostenute in un periodo d’imposta agevolato attrezzature di laboratorio e
privative industriali;
- La media delle stesse spese sostenute nel triennio 2012-2014.
Per un importo massimo di 5.000.000 di euro per ogni beneficiario.
Fruizione del credito d’imposta
 Il credito d’imposta:
-
È utilizzabile in compensazione mediante modello F24;
-
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
Non è soggetto:
-
Ai limiti utilizzazione crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro;
-
Al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro;
-
Il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo
per ammontare superiore a 1.500 euro.
 Deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati
sostenuti i costi agevolabili.
Profili fiscali
 Gli artt. 3 co. 8 del DL 145/2013 e 6 co. 2 del DM 27.05.2015, prevedono che il credito in questione:
-
Non concorre alla formazione del reddito;
-
Non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
-
Non rileva ai fini della determinazione del pro-rata per la deducibilità degli interessi passivi e delle
spese generali, di cui all’art. 61, 96 e 109 co. 5 del TUIR.
Obblighi documentali
 Le imprese che usufruiscono del credito devono conservare, con riferimento ai costi sulla base dei
quali è stata determinata l’agevolazione, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e
l’effettività degli stessi.
 Tale documentazione deve essere certificata, da un revisore legale dei conti o dal Collegio
sindacale, ed allegata al bilancio.
 La spesa per la certificazione, ammissibile per usufruire del credito d’imposta, è nella misura massima
di 5.000 euro.
Profili contabili
 Occorre considerare due aspetti:
1.
Il trattamento contabile dei costi di R&S;
2.
La rilevazione contabile del credito d’imposta.
La normativa non prevede che i costi siano iscritti nelle immobilizzazioni immateriali e quindi capitalizzabili per
poter beneficiare dell’agevolazione.
In merito anche l’AE con la circ. 46/2008 al paragrafo 3.3, sosteneva «l’ininfluenza del trattamento contabile dei
costi sostenuti per R&S, diversi da quelli correlati alla ricerca di base, imputati a Conto economico»
Inoltre l’OIC 24 distingue i costi di R&S in:
-
Costi per la ricerca di base (studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con
precisione): sono costi di periodo e per cui vanno imputati a C.E. nell’esercizio in cui sono sostenuti;
-
Costi per la ricerca applicata e lo sviluppo (studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono
direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto): possono essere capitalizzati,
quindi iscritti nello S.P., se si verificano alcune condizioni. Ovvero gli oneri devono essere relativi ad un
prodotto o un processo chiaramente definiti, riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile,
recuperabile attraverso i ricavi che nel futuro si svilupperanno a seguito della realizzazione del progetto. Lo
sviluppo è invece l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un
piano o in un progetto per la produzione.
Rilevazione contabile dell’agevolazione
 Il credito d’imposta per l’attività di R&S può avere natura di:
-
Contributo in conto esercizio, ove le spese agevolate sono state contabilizzate in Conto Economico
(OIC 12);
-
Contributo in conto capitale, considerato che i costi possono essere capitalizzati ed iscritti tra le
immobilizzazioni immateriali (OIC 24).
 Contributi in conto esercizio
Sono componenti dell’esercizio che comportano la riduzione dei costi ed oneri dell’attività caratteristica
ovvero di quelle accessorie. Essi vanno rilevati alla voce A)5 «altri ricavi e proventi» del C.E., secondo il
principio di competenza e nell’esercizio in cui sorge, con certezza, il diritto a percepirli.
Quindi il credito d’imposta potrebbe essere contabilizzato nel bilancio in cui, in base al principio di
competenza, i costi sono stati sostenuti, sempre che l’impresa sia in grado di verificare con certezza le
condizioni per poter usufruire dell’agevolazione.
Rilevazione contabile dell’agevolazione
 Contributi in conto capitale
I contributi pubblici, come disciplinati dall’OIC 24, sono erogati alle aziende per la realizzazione di
iniziative e di progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali. Essi sono rilevati a C.E. con un criterio
sistematico, lungo la vita utile dell’immobilizzazione immateriale.
Sono previsti due metodi di rilevazione contabile:
Diretto: i contributi sono portati in riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono.
Per supponendo un costo dell’immobilizzazione di 5.000 e un contributo di 1.000, contabilmente avremo:
Cassa
a
Immob. Immateriale
Contributo in conto capitale
a
Cassa
Contributo in conto capitale
a
5.000
Immob. Immateriale
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
Il successivo ammortamento sarà fatto sul valore rettificato dell’immobilizzazione. Nel nostro caso quindi
su 4.000.
Per cui vengono imputati a C.E., solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione
immateriale al netto dei contributi.
Rilevazione contabile dell’agevolazione
 Indiretto: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati a C.E. nella voce
A5 «altri ricavi e proventi» e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di
«Risconti passivi». Per supponendo un costo dell’immobilizzazione di 5.000 e un contributo di 1.000,
contabilmente avremo:
Cassa
a
Immob. Immateriale
Contributo in conto capitale
a
Cassa
1.000
5.000
1.000
5.000
Rilevazione dell’ammortamento sul valore lordo dell’immobilizzazione (supponendo una vita utile di 10 anni)
Ammortamento
a
F.do ammortamento
500
500
Successivamente, poiché il contributo è una variazione economica positiva pluriennale e quindi è un ricavo da
riscontare. Nel nostro caso va riscontato per i 9/10 della vita utile
Contributi in conto a capitale
a Risconti passivi
900
900
100
100
Rilevazione del contributo di competenza
Contributi in conto capitale
a Altri ricavi e proventi
Quindi sono imputati a C.E. sia gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, sia
gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La norma non prevede alcuna specifica disposizione in materia di cumulabilità con altre agevolazioni.
Quindi il credito d’imposta è cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni, salvo che le norme
disciplinanti le altre misure a favore della ricerca non dispongano diversamente.
L’art. 9 del DM 27.05.2015, prevede la cumulabilità dell’agevolazione in esame con il credito d’imposta
per l’assunzione di personale altamente qualificato di cui all’art. 24 del DL 83/2012.
Per cui un’impresa nel 2016 potrebbe :
-
Presentare istanza per beneficiare del bonus assunzioni in riferimento ai costi sostenuti per
l’assunzione di personale altamente qualificato in possesso di dottorato di ricerca impiegato in
attività amministrative non relative ad attività di R&S e ai costi per personale con laurea magistrale
impiegato in attività di R&S;
-
Accedere al credito R&S previsto dal DL 145/2013 con riferimento ai costi incrementali 2016 relativi
esclusivamente all’assunzione di personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S.
Esempi di calcolo del credito d’imposta – incrementi in tutte le tipologie di costi.
Tipologie di costi
Periodo d’imposta
2015
Media 2012 – 2014
Spese
incrementali
Personale altamente
qualificato
100.000
50.000
+50.000
Contratti con università
80.000
30.000
+50.000
Amm.to attrezzature
laboratorio
50.000
25.000
+25.000
Brevetti
70.000
35.000
+35.000
300.000
140.000
+160.000
Per cui: TOTALE
-
La spesa incrementale del gruppo di costi soggetto ad aliquota del 50% è pari a 100.000 pari alla differenza
tra i costi del personale qualificato e contratti con università sostenuti nel periodo agevolato (100.000 +
80.000) e la media dei medesimi costi nel triennio di riferimento (50.000 + 30.000);
-
La spesa incrementale del gruppo di costi soggetto ad aliquota del 25% è pari al 60.000, ottenuta dalla
differenza tra i costi per attrezzature di laboratorio e brevetti sostenuti nel periodo agevolato (50.000 + 70.000)
e la media dei medesimi costi nel triennio di riferimento (25.000 + 35.000).
Il credito d’imposta spettante è quindi pari a 65.000 euro derivante dalla sommatoria tra:
 50.000 euro, ossia i l 50% della spesa incrementale del primo gruppo pari a 100.000 euro;
 15.000 euro, ossia i l 25% della spesa incrementale del secondo gruppo pari a 60.000 euro.
Esempi di calcolo del credito d’imposta – vincolo della spesa incrementale complessiva.
Tipologie di costi
Periodo d’imposta
2015
Media 2012 - 2014
Spese
incrementali
Personale altamente
qualificato
150.000
80.000
+70.000
Contratti con università
90.000
50.000
+40.000
Amm.to attrezzature
laboratorio
25.000
40.000
-15.000
Brevetti
35.000
60.000
-25.000
230.000
+70.000
Da quanto
sopra, emerge che:
TOTALE
300.000
-
La spesa incrementale del gruppo di costi soggetto ad aliquota del 50% è pari a 110.000 euro,
ottenuto dalla differenza tra i costi per il personale qualificato e contratti con università sostenuti nel
periodo agevolato (150.000 + 90.000) e la media dei medesimi costi nel triennio di riferimento (80.000
+ 50.000);
-
Il gruppo di costi soggetto ad aliquota del 25% non genera alcuna spesa incrementale, ma un
decremento pari a -40.000 ottenuto dalla differenza tra i costi per attrezzature di laboratorio e
brevetti sostenuti nel periodo agevolato (25.000 + 35.000) e al media dei medesimi costi nel triennio di
riferimento (40.000 + 60.000).
Esempi di calcolo del credito d’imposta – vincolo della spesa incrementale complessiva.
Ai fini del calcolo dell’agevolazione, in tal caso l’imposta dovrebbe spettare nella misura del 50% sulle
spese incrementali del relativo gruppo, ma nel limite della spesa massima complessiva.
Nel caso in specie, nonostante la spesa incrementale del primo gruppo sia pari a 110.000 euro, la spesa
incrementale è pari a 70.000 euro (300.000 – 230.000).
Pertanto il credito d’imposta dovrebbe essere pari a 70.000 * 50% = 35.000 euro
Esempi di calcolo del credito d’imposta – società di nuova costituzione
Tipologie di costi
Periodo d’imposta
2015
Media 2012 – 2014
Spese
incrementali
Personale altamente
qualificato
100.000
0
+100.000
Contratti con università
80.000
0
+80.000
Amm.to attrezzature
laboratorio
25.000
0
+25.000
Brevetti
35.000
0
+35.000
TOTALE
240.000
0
+240.000
La società è stata costituita nel 2015 e per cui non essendoci una situazione pregressa, le spese sono
integralmente agevolabili
Di conseguenza il credito d’imposta spettante è pari a 150.000 euro, derivante dalla differenza tra 90.000
euro, ossia il 50% della spesa incrementale pari a 180.000 euro e 15.000 euro, ossia il 25% della spesa
incrementale pari a 60.000 euro.
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CREDITO D*IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO