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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 9
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“AGENZIA D’AFFARI”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Agenzia d’Affari
AGENZIA D’AFFARI
Definizione
Nella accezione del termine "agenzia d’affari" si deve intendere quella impresa che effettua, con il carattere della
professionalità ed a scopo di lucro, una attività di intermediazione per l’assunzione di affari altrui e la conseguente
trattazione, prestandone l’opera a chiunque ne faccia richiesta.
Si identificano, quindi, quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari:
- che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non occasionalmente, utilizzando adeguata professionalità ed una
minima organizzazione configurandosi con l’obbligo di fare (prestazione d'opera);
- l’offerta pubblica, cioè un’offerta di prestazione rivolta a chiunque;
- la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
- il fine di lucro, cioè l’attività svolta è espletata dietro compenso.
Per alcune attività di agenzie d’affari occorre presentare richiesta di autorizzazione per l’esercizio di attività alla Questura:
• agenzia di affari di recupero crediti,
• agenzia di pubblici incanti (aste),
• agenzia matrimoniale,
• agenzia di pubbliche relazioni.
Per altre tipologie di agenzie d’affari, disciplinate da normative specifiche, occorre verificare attentamente gli aggiornamenti
e le modifiche introdotte a livello nazionale, regionale o locale.
Nell’elenco seguente sono riportate, a titolo di esempio, agenzie di questo tipo.
• agenzia di assicurazioni
• agenzia di cambio
• agenzia di prodotti finanziari
• agenzia di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto
• agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche
• agenzia per il lavoro
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• agenzia di informazioni per la stampa
• agenzia di stampa
• agenzia di viaggi
• agenzia doganale
• agenzia in attività finanziaria
• agenzia scommesse ippiche
• agenzia scommesse sulle competizioni sportive sotto il controllo del CONI
Requisiti Soggettivi
Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all’art. 11 del R.D. 18 giugno
1931 n. 773, e cioè:
- 1) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e
in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione.
- 2) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Può essere negato l’esercizio di tale attività a coloro i quali:
- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico
- hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per
violenza o resistenza all’Autorità

Iter Burocratico
 Comunicazione Unica (ComUnica);
Autorizzazione della Questura,del Comune,della Provincia a seconda del tipo di Agenzia
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La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
Codice Attività Economica ATECO
82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche.
63.91.00 Attività delle agenzie di stampa.
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie.
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari.
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca.
Riferimenti Normativi Nazionali
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 123 ( abrogato dall’ art. 46, comma 3, lett. b, D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 )
- Codice civile: artt. dal 1754 al 1765; 2950
- L. 20.3.1913, n. 272 - Artt. 21 - 28
- R.D. 4.8.1913, n. 1068; Artt. 52 - 69
- L. 21.3.1958, n. 253 (G.U. n. 83 del 5.4.1958) - Disciplina della professione di mediatore (*)
- D.P.R. 6.11.1960, n. 1926 (G.U. n. 180 del 22.7.1961) - Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, relativa alla
disciplina della professione di mediatore (*)
(*) Secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, della L. n. 39/1989 "Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge".
- L. 3 febbraio 1989, n. 39 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 1989) - Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della
professione di mediatore.
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 (G.U. n. 54 del 5 marzo 1991) - Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina
degli agenti di affari in mediazione.
- D.L. 26 marzo 2010 , n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - (art.73)
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