PRINCIPI FONDAMENTALI
DELL’ORDINAMENTO
PREVENZIONISTICO
Principio del neminem ledere
Principio di effettività
Principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro
Principio di protezione oggettiva
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
Principio per cui la sicurezza non conosce
interruzione temporale e non è sminuita dalla
pluralità di luoghi di lavoro
Principio del neminem ledere
(non nuocere ad alcuno)
art. 2043 del c. c.: “qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno”. Un fatto si dice
“colposo” quando (art. 43 c. p.), è stato causato da
negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) o
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa
specifica); si ha invece il dolo quando il comportamento
causa del danno ingiusto è stato voluto e preveduto
dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione
e quindi intenzionalmente provocato. La colpa del soggetto è
esclusa nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore o
comunque quando il danno è stato cagionato da causa a lui
non imputabile
Principio del neminem ledere
(non nuocere ad alcuno)
Il principio del neminem ledere non implica, di per
sé, un generale ed incondizionato dovere di
attivarsi a protezione dei diritti dei terzi esposti
a pericolo ……………., ma occorre la precisa
individuazione, a carico del soggetto cui si imputa
la omissione, di un vero e proprio obbligo giuridico
di impedire l’evento lamentato, il quale obbligo, da
accertare caso per caso, può derivare
direttamente dalla norma ovvero da una specfica
situazione per la quale il soggetto chiamato a
rispondere …….
Cass.27.111972 n.3462 fonte dossier ambiente n.91
Principio di effettività
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
art. 299 del D.Lgs. n. 81/08 ; la norma
prevede che “le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di
lavoro, dirigente e preposto) gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di
regolare investitura, eserciti in concreto i
poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti “
Principio di effettività
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
Tale principio esprime la volontà da parte
dell’ordinamento di fotografare i sistemi
organizzativi per quello che effettivamente sono e
di dare quindi rilevanza alla configurazione degli
obblighi e delle responsabilità in base all’assetto
delle mansioni realmente svolte e dei poteri
concretamente esercitati da parte dei vari
soggetti.
Ne deriva che incarichi scritti e deleghe sono
irrilevanti qualora non corrispondano
all’organizzazione sostanziale presente in azienda
la mansione concretamente esercitata prevale
sulla qualifica
Principio di effettività
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
Per la normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
le principali conseguenze del principio di effettività si hanno
nell’individuazione delle figure dei soggetti con obblighi di
sicurezza ( con le relative conseguenze in termini di
attribuzione di obblighi e responsabilità ) e nella delega di
funzioni.
In relazione alla qualificazione del preposto la
giurisprudenza si è espressa “in tema di infortuni sul lavoro,
l’esatta individuazione del preposto, più che attraverso la
formale qualificazione giuridica, va fatta con riferimento
alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito dell’impresa”
con la conseguenza che “soggiace alla responsabilità del
preposto chi ne esplichi le funzioni [anche] senza averne
l’investitura formale”
Cass.Pen 1982 fonte dossier ambiente n.91
Principio di effettività
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
Sentenza n. 14192 del 21/4/06 - Suprema Corte, Quarta
Sezione Penale:
“con l’articolo 90 del Decreto Legislativo 626/94, così come
modificato dal Decreto Legislativo 242/96 è stato ampliato
il precetto prevenzionale diretto al preposto, ma perché
possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre
che utilizzando il criterio guida dell’ effettività egli abbia in
concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per
cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli
effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più
ampie indicazioni normative. Nel caso di specie il
caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché
rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei
componenti la squadra.”
Principio di effettività
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
La Cassazione specifica che “nelle imprese od enti ad
organizzazione complessa e differenziata, l’individuazione
dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo
presente le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro
che fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale
rappresentante, dirigente, preposto), bensì invece facendo
riferimento alla, ripartizione interna delle specifiche
competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti
o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole
imprese”
Cass.Pen. Sez.III 14/1184 fonte dossier ambiente n.91
Principio di effettività
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
nella formazione e informazione
Il principio di effettività della formazione e dell’informazione è
stato recepito dal legislatore (art. 36 e 37 del D.Lgs.81/08) in
termini di . . . “obbligazione di risultato” . Il datore di lavoro deve
provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione e formazione e che il contenuto delle stesse debba
essere facilmente comprensibile per i lavoratori e debba
consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Si prevede inoltre, in tal senso, che l’informazione e la formazione
destinate a lavoratori immigrati avvengano previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo nel
rispetto alle conoscenze linguistiche.
Tale approccio “di fatto” alla materia della formazione e
dell’informazione pone, secondo la giurisprudenza, la “necessità che
l’istruzione sui rischi sia stata realmente recepita dai lavoratori”
ed impone al datore di lavoro “adozione di misure concrete in grado
di assicurare l’effettiva conoscenza delle normative. “
Cass.Pen. 27 /10 /05 fonte dossier ambiente n.91
Principio di effettività
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
nella formazione e informazione
“il controllo che il datore di lavoro deve esercitare
sull’operato dei dipendenti perché non si verifichino
infortuni sul lavoro, essendo finalizzato a tutelare l’integrità
psico-fisica del lavoratore, non può risolversi nella messa a
disposizione di questi ultimi dei presidi antinfortunistici e
nel generico invito a servirsene ma deve costituire una delle
particolari attività dell’imprenditore, gravando su questo
l’onere di fare cultura sul rispetto delle norme
antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione
pedagogica con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni
disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino
alle citate disposizioni”.
Cass.IV sent. N.12297 del 12,12,95 fonte dossier ambiente n.91
Principio di effettività
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
nella formazione e informazione
“
“in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di
lavoro è articolato,comprendendo, tra l’altro, non solo l’istruzione
dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità
di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di
queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel
sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in
concreto, osservate, ……………., è, in tale contesto, che vengano
concretamente. utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di
sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità
concrete del processo di lavorazione.
Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito
nell’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di
sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe
anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e
che quegli strumenti vengano utilizzati.”
Cass.IV sent. N.1351 del 13,02,05fonte dossier ambiente n.91
Principio della sicurezza in sé
dell’ambiente di lavoro
Il principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro può essere
sintetizzato nella massima giurisprudenziale secondo cui “anche i terzi
quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un ‘attività lavorativa da
altri svolta nell’ ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle
misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale
connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro“.
art. 20 del D.Lgs. 81/08 “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro”
Con “altre persone presentì sul luogo di lavoro “, si intende tutti i soggetti,
anche estranei, che siano autorizzati ad accedere al luogo di lavoro o che vi
si trovino per motivi connessi all’attività lavorativa.
Cass. Sez IV sent. del 7.7.93 n.6686 fonte dossier ambiente n.91
Principio della sicurezza in sé
dell’ambiente di lavoro
In applicazione del principio, “le norme antinfortunistiche sono finalizzate
alla realizzazione della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro, che si ottiene
quando gli impianti, le macchine e gli apparecchi elettrici rispondono ai
requisiti prescritti;”.
Il principio vale anche per gli strumenti di lavoro che devono essere muniti
degli adeguati e prescritti dispositivi antinfortunistici, affinché sia
assicurata la tutela “nei confronti di chiunque possa, anche astrattamente,
usare del detto strumento, dato che le norme antinfortunistiche, pur
essendo essenzialmente dettate per la tutela fisica dei lavoratori, non
esauriscono in tale ambito la loro previsione e il loro vigore, la tutela
essendo da estendere anche nei confronti di persone estranee al lavoro,
che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di
funzionalità dello strumento stesso.”
Cass.III sent. del 10.9.85 n.7893 Cass. IV sent.27.4.89 n.6331 fonte dossier ambiente n.91
Principio della sicurezza in sé
dell’ambiente di lavoro
“la dottrina e la giurisprudenza sono nel senso che le norme
antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei
lavoratori, per eliminare il rischio che i lavoratori, e soltanto i
lavoratori, possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma
nel senso che le stesse sono dettate anche a tutela dei terzi, di
tutti coloro, cioè, che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono
là dove vi sono macchine, che, se non munite dei presidi
antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi
dannosi” (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza del 20 aprile 2005 n. 11351).
fonte dossier ambiente n.91
Principio di protezione oggettiva
“la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del
lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche
da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e
disattenzioni, purché normalmente connesse all’attività lavorativa, cioè non
abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro. “
Dunque, “le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la
sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare gli incidenti ai lavoratori in
ogni caso, e cioè quando essi stessi, per imprudenza, disattenzione,
assuefazione al pericolo, possono provocare l’evento”.
Il sistema prevenzionistico ha quindi come funzione quella di proteggere il
lavoratore “in ogni caso “, anche dalla propria eccessiva disinvoltura, con la
conseguenza che è obbligo del datore di lavoro predisporre misure di
prevenzione e protezione che tengano conto del fatto che il lavoratore può
essere disattento, maldestro, poco capace o avere una eccessiva familiarità
col pericolo.
Cass.IV sent. Del 4.5.90 n.6504 Cass. Pen III 1988 fonte dossier ambiente n.91
Principio di protezione oggettiva
“non sussiste colpa concorrente del lavoratore quando l’infortunio
dipende unicamente dalla violazione di legge” in virtù
dell’applicazione di una” chiara logica di garanzia assoluta diretta
ad evitare il sorgere di qualsiasi situazione di rischio ed a prevenire
comportamenti imprudenti degli operatori.”
Viceversa “quando risulti accertato l’errore grave del dipendente, a
seguito di comportamento anormale, non potendosi ritenere
sufficiente alcuna cautela atta a tanto scongiurare, deve giudicarsi
non punibile il datore di lavoro, per inesigibilità di una condotta non
obiettivamente prevedibile”
Pret. Torino sent. del 27.10.1983 Cass. IV sent.11973 del 5.12.88 fonte dossier ambiente n.91
Principio di protezione oggettiva
“l ‘imprudenza del lavoratore - il quale disobbedisca ad un ordine del datore di lavoro e
faccia cose che questi gli ha proibito di fare - non esime il datore di lavoro dalla
responsabilità penale, qualora il lavoratore abbia disobbedito eseguendo il proprio
lavoro e qualora il sinistro, di cui il lavoratore sia stato vittima, si sia verificato per
non aver adottato il datore di lavoro le misure di prevenzione imposte dalla legge o
dalla comune prudenza ispirata alla migliore tecnica del momento. E ciò per la decisiva
ragione, posta in evidenza ripetutamente da questa Suprema Corte, che le imprudenze
del lavoratore, dovute anche a disobbedienza, non possono non essere previste dal
datore di lavoro, il quale, se potrà avvalersi del potere disciplinare, non potrà, però,
pretendere, in caso di sinistro, di giustificarsi allegando la disobbedienza, allorché il
lavoratore, contravvenendo all’ordine, abbia pur fatto sempre il lavoro assegnatogli e
sia rimasto vittima del sinistro per colpa del datore di lavoro, per non avere
quest’ultimo posto in essere quelle misure precauzionali che, anche sotto il profilo
tecnico, dovevano essere realizzate prima del sinistro ,,
Cass.Pen. sent n. 9950 del 22.9.2000 fonte dossier ambiente n.91
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
“la salute é un bene primario che assurge a diritto fondamentale
della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare
sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato [...]. La
tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa
dell’individuo a condizioni (di vita, di ambiente e) di lavoro che non
pongano a rischio questo suo bene essenziale “. Conseguentemente
“non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41) ad
imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione
ella salute e dell’integrità fisica dei lavoratori ……. L ‘art. 2087 del
codice civile stabilisce che l’imprenditore é tenuto ad adottare nell’
esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l‘integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro “.
Corte costituzionale sent. 399/1996 fonte dossier ambiente n.91
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
art. 2 c. 1 lettera n del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “prevenzione: il
complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno “
È questo il fondamentale principio della “massima sicurezza
tecnologicamente fattibile”, formulato dapprima dal Procuratore
Guariniello, e ripreso poi dalla Suprema Corte. Questo principio definisce un
limite invalicabile all’autonomia privata e alla libertà di organizzazione
datoriale, ed è una condizione si ne qua non affinché il datore di lavoro
possa esigere dal lavoratore la prestazione lavorativa, e il lavoratore sia
tenuto a prestarla.
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
L’articolo 2087 c.c. determina precisi obblighi contrattuali di sicurezza a
carico del datore di lavoro e, in senso traslato, della sua organizzazione
gerarchica. Si tratta di obblighi che precostituiscono una responsabilità
contrattuale vera e propria ( sentenza del 5/2/ 2000): “la responsabilità
del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - in base al quale il potere
imprenditoriale, volto alla massimizzazione della produzione, incontra un
imprescindibile limite nella necessità di non arrecare danno alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umana e nel far sì che nell’attività richiesta ai
dipendenti venga predisposta una serie di misure, oltre quelle legali, che
appaiono utili ad impedire l’insorgere o l’ulteriore deteriorarsi di situazioni
patologiche idonee a causare effetti dannosi alla salute del lavoratore - ha
natura contrattuale
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
“l ‘art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle
lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha
una funzione, sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al
caso concreto”, senza che ciò costituisca “strappi ai principi “, poiché il
dovere di protezione (dei lavoratori) che grava sull‘imprenditore - collegato,
del resto, al rischio d’impresa - comporta che debba essere lo stesso
imprenditore a valutare se l’attività della sua azienda presenti rischi extralavorativi “di fronte al cui prevedibile verficarsi insorga il suo obbligo di
prevenzione “, ........ per cui ciascun datore, in riferimento alla particolarità
del lavoro, da una parte, ed all’esperienza e alla tecnica, dall’altra, deve
nella rappresentazione dell’evento (prevedibilità) prospettare a se stesso
l’adozione delle misure (e, dunque, di tutte le misure) più consone e più
aggiornate, al fine di scongiurare la sua realizzazione (prevedibilità) “
Cass. Sent. 4012 20 .4. 1998 fonte dossier ambiente n.91
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
“le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro
costituiscono un ‘applicazione specifica del più ampio principio contenuto
nell‘art. 2087 coi civ., rispetto al quale la mancata violazione di quelle norme
non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore.
L ‘art. 2087 cod. civ., si atteggia anche come norma di chiusura del sistema
antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica
misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di
adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la
osservanza delle norme tecniche e di esperienza “
“proprio alla stregua dei parametri indicati da questa norma (particolarità
del lavoro, esperienze pregresse, risultati de/progresso tecnico) che deve
valutarsi l’adempimento, da parte del soggetto obbligato, di tutti quegli
obblighi di sicurezza delineati dalle norme in modo generale ed astratto,
senza l’indicazione specifica delle condotte da attuare”
Cass. Sez .lavoro sent.47 21 9.5.98 cass. Sez pen n.9328 del22.7.99 fonte dossier ambiente n.91
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
“il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della
migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto
nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto non è
sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla
legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo
tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa
sempre più sicura. L ‘art. 2087 c. c., infatti, nell‘affermare che
l’imprenditore è tenuto ad adottare nell‘esercizio dell’impresa misure che,
secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola
obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni
tecnologiche ,,
Cass. Pen sez. IV sent. 27.9.94 fonte dossier ambiente n.91
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
“l’art. 2087 cc. non configura un caso di responsabilità oggettiva in quanto
la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione
degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle
conoscenze sperimentali e tecniche del momento; ne consegue che incombe
sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa
svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno come
pure la nocività dell’ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l’una
e l’altro e non tanto l’onere di indicare le misure che avrebbero dovuto
essere adottate in prevenzione, mentre spetta al datore di lavoro
dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad
impedire il verificarsi del danno”.
Cass.Sent. n. 3234 del 3 aprile 1999 fonte dossier ambiente n.91
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
“in base all‘art. 2087 cod. civ. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro. L ‘art: 2087 cod. civ. non configura un ‘ipotesi di responsabilità oggettiva, in
quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi
di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali
o tecniche del momento, con la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di
aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di
provare l’esistenza ditale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il
nesso di derivazione causale del danno dalla violazione delle norme di sicurezza delle
condizioni di lavoro; solo se il lavoratore abbia fornita la prova di tali circostanze
sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele
necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è
ricollegabile alla inosservanza ditali obblighi”
n.91
Cass. Sez. Lav. Sent. 25.8. 03 n.12467 fonte dossier ambiente
Principio della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
L’articolo 2087 del codice civile
“L‘eventuale errore di altri soggetti nel valutare la pericolosità dei luoghi e la
conseguente eventuale esistenza di altri soggetti responsabili per l’infortunio
verificatosi non esclude la responsabilità dei datori di lavoro, atteso che in materia di
sicurezza sul lavoro i doveri cui sono tenuti i datori di lavoro di apprestare tutte le
misure di sicurezza degli impianti, onde evitare gli infortuni sul lavoro, prescindono
dalle attività prescrittive o di controllo di altri soggetti”; “né può essere invocata la
buona fede, in quanto la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore
sul fatto che costituisce reato, ma, ai sensi dell‘art. 47 codice penale, solo dall‘errore
non determinato da colpa. E tale non può considerarsi quello del datore di lavoro che
abbia fatto affidamento sulla valutazione dei rischi e sulla progettazione da altri
eseguita, atteso che la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell’
imprenditore l’obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro
esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eludere tale obbligo
trincerandosi dietro eventuali errori di valutazione dei tecnici incaricati “
Cass. Pen. Sez. IV 31.5. 1999 n. 6743 fonte dossier ambiente n.91
Gli obblighi prevenzionistici vanno adempiuti
integralmente e senza interruzioni temporali, anche in
caso di pluralità di luoghi di lavoro
“in caso di infortunio sul lavoro determinato dall‘omissione delle prescritte
misure di sicurezza, è penalmente responsabile il dirigente incaricato di
assicurare contemporaneamente la prevenzione degli infortuni in due
distinti luoghi di lavoro, il quale, pur avendo constatato l’impossibilità di
adempiere adeguatamente al duplice incarico ricevuto, non si sia astenuto
da una attività che gli impediva di garantire la sicurezza del lavoro”
“l’imprenditore per adempiere al dovere di sorveglianza, ha l’ obbligo di
essere sempre presente sul posto di lavoro e di assistere allo svolgimento
dell’attività dei suoi dipendenti, senza allontanarsi dal cantiere prima di
avere impartito opportune disposizioni ovvero avere delegato alla vigilanza
persona capace e qualificata” in quanto “era suo dovere non accollarsi
contestualmente una molteplicità di incombenze incompatibili rispetto all’
obbligo di vigilare a che gli operai non trasgredissero norme
antinfortunistiche e di comune prudenza.”
Cass.pen.Sez IV sent n.9690 18 .9.91 Cass. Pen. Sez. IV sent. 2204 6.4.97 fonte dossier ambiente n.91
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