Avv. Barbara Beozzo
Avvocato di diritto di famiglia e dei minori
- Avv. Barbara Beozzo -
Diritti
del minore
- Avv. Barbara Beozzo -
Il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai
genitori…
Avv. Barbara Beozzo
…nel rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Avv. Barbara Beozzo
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L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli
secondo le regole dell’art. 148 c.c. non cessa, ipso facto, con il
raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura,
immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione
dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto
l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività
economica dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto
ingiustificato dello stesso; tale accertamento non può che ispirarsi a criteri di
relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso
scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione
attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il
soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria
specializzazione; deve, pertanto, in via generale escludersi che siano
ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una
sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica
preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto
meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole
possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia
compatibile con le condizioni economiche della famiglia.
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I genitori sono responsabili per l'illecito commesso dal figlio
minorenne, ancorché prossimo alla maggiore età, se non
provano di aver impartito al figlio un'educazione sufficiente a
condurre una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente,
alle abitudini e alla personalità del minore (nella specie, il
mancato adempimento dell'obbligo educativo è stato dedotto
dalla circostanza che il minore, al momento del sinistro, era a
bordo di un ciclomotore privo di casco e trasportava un
passeggero anch'esso senza casco)
Avv. Barbara Beozzo
I genitori non sono responsabili del danno provocato dal figlio
minore nell'ipotesi in cui diano la positiva dimostrazione di aver
impartito una corretta educazione, la quale può essere desunta dal
curriculum scolastico, militare e lavorativo del ragazzo, oltre che dal
contesto familiare in cui è cresciuto. Nel caso di specie, si è esclusa la
responsabilità dei genitori di un ragazzo, ormai prossimo alla
maggiore età, che aveva aggredito nell'oratorio parrocchiale durante
una festa di carnevale un altro minore con un manganello di plastica.
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Dovere di rispetto
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Dovere di contribuzione
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Responsabilità genitoriale
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Affievolimento
della responsabilità genitoriale
Decadenza
dalla responsabilità genitoriale
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Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti
significativi con nipoti minorenni.
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Rapporti significativi
Relazioni che costituiscono un importante valore
nel percorso di sviluppo psicofisico del minore,
per aver assunto i nonni un concreto ruolo
educativo oltre che affettivo e che si configurino
come necessarie e benefiche nella strutturazione
della personalità del minore e nell’acquisizione di
una propria identità soggettiva e familiare.
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I nipoti hanno diritto a frequentare i nonni,
soprattutto quando hanno con gli stessi
relazioni significative; il bagaglio di memoria
e di affetto di cui i nonni sono portatori va
preservato, valorizzato e distinto da quello
genitoriale, anche in situazioni di particolare
difficoltà, ricorrendo all’ausilio di personale
specializzato, per il superamento di
situazioni di disagio nell’interesse dei minori.
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L’ascendente al quale
è impedito
l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice
del luogo di residenza abituale del minore
affinché siano adottati i provvedimenti più
idonei
nell’esclusivo interesse del minore.
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Nonni
e
mantenimento dei nipoti
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei
confronti dei figli in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo.
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Quando i genitori non hanno mezzi
sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine
di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
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Il diritto del minore all*amore dei nonni