CLASS ACTION:
nuovo rimedio per la tutela dei diritti
dei consumatori?
Avv. Floriana Pisani
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CODACONS
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Consumatore od utente
art. 3 cod. consumo: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
Per Class Action si intende l’azione collettiva risarcitoria
a tutela di diritti individuali omogenei che ambisce a
raggruppare in un unico complesso procedimento un
grande numero di controversie seriali al fine ultimo di
abbattere il costo unitario.
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Il modello statunitense e` liberista.
Di fatto la decisione di avviare il procedimento viene presa da un
professionista legale o da uno studio legale associato:
No costituzione in Giudizio
No conferimento procura al soggetto agente
Stati Uniti d’America:
L’azione collettiva è
caratterizzata dal sistema dell’opt-out che rende la
pronuncia vincolante anche per gli assenti
appartenenti alla medesima classe - qualora non
palesino apertamente la loro contrarietà.
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Il nostro sistema giuridico è basato sull'iniziativa del singolo
soggetto. Efficacia provvedimento ex art. 2909 c.c.
Esistono, però, dei casi in cui la vicenda di un soggetto è pressoché
identica a quella di molti altri.
Es. Un prodotto che esce già difettoso da un'industria e danneggia
i compratori e gli altri soggetti che con esso entrano in relazione.
Il fatto è lo stesso e il responsabile anche: sono diversi i danneggiati.
Normativa italiana: Alla base della class action, così come
configurata vi è il sistema dell’opt –in (adesione necessaria).
In ragione di ciò non può essere promossa più di una singola class
action, rimanendo ferma però la possibilità della presentazione di
azioni individuali in base alle norme ordinarie: la sentenza che
definisce il giudizio di class action fa stato anche nei confronti degli
aderenti.
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CLASS ACTION PRIVATI
Art.
140-bis.
D.Lvo
206/2005, entrato in vigore
il 01/01/2010
inserito
dalla
legge
244/2007 (legge finanziaria
del 2008), sostituito dall’art.
49 della legge 99/2009 e da
ultimo
dall’articolo
6,
comma 1, del D.L. 24
gennaio 2012, n. 1 (decreto
crescitalia), conv. in legge
27/2012. Si applica agli
illeciti compiuti dopo il
16/08/2009.
CLASS ACTION PUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO
20 dicembre 2009 n.198
(in
Gazz.
Uff.,
31
dicembre, n. 303). Attuazione dell'articolo 4
della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di
ricorso per l'efficienza
delle amministrazioni e
dei concessionari di
servizi pubblici.
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Categoria dei soggetti è identica: consumatori ed utenti
DIFFERENZE riguardano le posizioni soggettive azionabili
Class Action Privata
Costituita da diritti (e non interessi) di natura individuale e seriale,
perché l'unico requisito che può esprimere l'omogeneità senza
intaccare il carattere individuale, non può che essere rappresentato
dalla serialità.
Il diritto si atteggia come posizione esclusiva in capo a ciascuno,
benché «ripetuta», in quanto connotata dai medesimi presupposti.
Class Action Pubblica
Scompare il tratto individuale del bene della vita, rispetto al quale
una pluralità di soggetti collettivamente - e per ciò non
individualmente - pretende di trarre un'utilità.
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Nella c.d. « class action pubblica » esperito con successo il
rimedio giurisdizionale, si ottiene un risultato che giova
immediatamente e indistintamente a tutti gli altri contitolari
dell'interesse diffuso.
Nella class action prevista dal codice del consumo l'utilità
ottenuta, riguardando un diritto pur sempre individuale,
richiede la sua «trasposizione» in capo a ciascun titolare.
La prima non riguarda, a differenza della seconda, posizioni
relative ad un rapporto contrattuale.
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1. I diritti individuali omogenei
dei consumatori e degli utenti di
cui al comma 2 nonché gli
interessi collettivi sono tutelabili
anche attraverso l’azione di
classe, secondo le previsioni del
presente articolo. A tal fine
ciascun componente della classe,
anche mediante associazioni cui
dà mandato o comitati cui
partecipa,
può
agire
per
l’accertamento
della
responsabilità e per la condanna
al risarcimento del danno e alle
restituzioni.
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1. Al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la
corretta erogazione di un servizio, i
titolari di interessi giuridicamente
rilevanti ed omogenei per una
pluralità di utenti e consumatori
possono agire in giudizio… nei
confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei concessionari di
servizi pubblici,
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Se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi,
• dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto
normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un
termine fissato da una legge o da un regolamento;
• dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi
• dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per
i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla
regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche
amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle
disposizioni in materia di performance contenute nel decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee
guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite
dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della
responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che
versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea
(identica), inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti omogenei (identici) spettanti ai consumatori finali di un
determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore,
anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale ;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi
consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali.
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• 3. I consumatori e utenti
• …. aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche
tramite posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta
rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul
medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di
adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l’indicazione degli
elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite
l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b) max 120gg dalla
scadenza della pubblicità.
• Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del
codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro
che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di
adesione.
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4. La domanda è proposta al
tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della
regione in cui ha sede
l’impresa, … Il tribunale tratta
la causa in composizione
collegiale.
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7. Il ricorso è devoluto alla
giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e le
questioni di competenza
sono
rilevabili
anche
d'ufficio.
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5. La domanda si propone con
atto di citazione notificato
anche all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale
adito, il quale può intervenire
limitatamente al giudizio di
ammissibilità.
6. All'esito della prima udienza il
tribunale decide con ordinanza
sull'ammissibilità
della
domanda, ma può sospendere il
giudizio quando sui fatti
rilevanti ai fini del decidere è in
corso un’istruttoria davanti a
un’autorità indipendente ovvero
un giudizio davanti al giudice
amministrativo.
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5. Il ricorso è proposto nei
confronti degli enti i cui organi
sono competenti a esercitare le
funzioni o a gestire i servizi cui
sono riferite le violazioni e le
omissioni di cui al comma 1. Gli
enti
intimati
informano
immediatamente
della
proposizione del ricorso il
dirigente responsabile di ciascun
ufficio coinvolto, il quale può
intervenire nel giudizio. Il giudice,
nella prima udienza, se ritiene che
le violazioni o le omissioni sono
ascrivibili ad enti ulteriori o diversi
da
quelli
intimati,
ordina
l'integrazione
del
contraddittorio.
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9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e
modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva
adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è
condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il
tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,
specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di
aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi
dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla
scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli
atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in
cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria,
al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di
pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
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6. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente
infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il
giudice non ravvisa l'omogeneità (l’identità) dei diritti individuali
tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare
in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.
7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla
corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte
d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta
giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non
sospende il procedimento davanti al tribunale. (Cass. Civ. 9772/2012)
8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai
sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più
opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
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10. E' escluso l’intervento
di
terzi
ai
sensi
dell'articolo 105 del
codice di procedura
civile.
2.
Del
ricorso
è
data
immediatamente notizia sul sito
istituzionale dell'amministrazione o
del concessionario intimati; il ricorso
è altresì comunicato al Ministro per
la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
3. I soggetti che si trovano nella
medesima situazione giuridica del
ricorrente possono intervenire nel
termine di venti giorni liberi prima
dell'udienza di discussione del
ricorso che viene fissata d'ufficio, in
una
data
compresa
tra
il
novantesimo ed il centoventesimo
giorno dal deposito del ricorso.
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11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina
altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del
contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la
stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni
o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le
parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola
nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina
ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio.
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12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna
con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme
definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio
omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo
caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta
giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il
processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice,
costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato
raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme
dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un’azione di classe
proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il
tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei
consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente
emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale
periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di
legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
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13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283
del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva
della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché
delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del
gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in
giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal
debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più
opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli
aderenti. E ` fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non
aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di
classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la
scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del
comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se
pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice
successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la
riassunzione davanti al primo giudice.
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15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti
non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo
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5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono
competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le
violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano
immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile
di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio. Il
giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni
sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina
l'integrazione del contraddittorio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno
cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine,
restano fermi i rimedi ordinari. (G.A.)
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Art. 3 Procedimento
1. Il ricorrente notifica preventivamente, anche a mezzo PEC (Posta
elettronica certificata) una diffida all'amministrazione o al concessionario
ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla
soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all'organo di vertice
dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le
iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la
violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1,
comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le
cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della
diffida.
L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se
ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono
imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il
privato a notificare la diffida anche a questi ultimi. La diffida è altresì
comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi
pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
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2. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo
periodo del comma 1 (90 gg), l'amministrazione o il concessionario
non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad
eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto
entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine
di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di
comprovare:
- la notifica della diffida di cui al comma 1 e
- la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché
- di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della
situazione denunciata.
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Art. 4 Sentenza
1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione,
l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1,
ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di
porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le
stesse modalità previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2
(notizia sul sito).
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segue Art. 4 Sentenza
3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una
pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio
in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di
controllo preposti al settore interessato…..
4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un
concessionario di pubblici servizi è comunicata
all'amministrazione vigilante…..
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Art.5 Ottemperanza
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1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica
amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054
(dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo
dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda
il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto
la lesione di un diritto civile o politico).
2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è
comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli
articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonché alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in
cui emergono profili di responsabilità erariale.
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